Articolo 1587 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1586Articolo 1588
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9 ottobre 2010
Art. 1587. Doveri 1. Il cappellano militare in congedo, quando si trova in servizio temporaneo, e' soggetto alle disposizioni vigenti per i cappellani militari in servizio permanente, in quanto applicabili. 2. Il cappellano militare in congedo illimitato e' soggetto alle disposizioni riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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