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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/12/2025, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 744/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della (P.IVA , rappresentata e difesa dall' Avv. CP_1 P.IVA_1
ON ER (C.F. – PEC: , C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Agrigento, Via Duomo n. 49;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona della Controparte_2 P.IVA_2 Procuratrice rappresentata e difesa in via disgiunta dall'Avv. Paola Controparte_3
CH (C.F. – PEC ) e C.F._3 Email_2 dall'Avv. Maria Antonietta Dimagli (C.F. – PEC C.F._4
, elettivamente domiciliata in Milano, via Email_3 Quadronno n. 24, presso lo studio dell'Avv. Paola CH;
APPELLATA
OGGETTO: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma integrale della sentenza n.
846/2025 resa dal Tribunale Civile di Milano pagina 1 di 5 - In via preliminare, si reitera la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. per quanto dedotto ed argomentato sub I dell'atto di appello;
- Nel merito, accogliere l'Atto di Appello e, per l'effetto, riformare la Sentenza n. 846/2025, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Civile, in data 30.01.2025 nell'ambito del procedimento recante n. RG 37401/2022 degli Affari civili contenziosi, pubblicata il 30.01.2025, per tutti i motivi di cui all'atto di appello;
- Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1016372022 , reso nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 14569/2022, emesso in data 12.07.2022 dal Tribunale Civile di
Milano;
- Emettere ogni più opportuno e consequenziale provvedimento.
- Col favor delle spese, competenze ed onorari del giudizio.”
PER L'APPELLATO
“IN VIA PRINCIPALE, RIGETTARE l'impugnazione proposta da parte appellante in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la società , Parte_2 in persona del legale rappresentante dott.ssa proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 10163/2022 del 16.06.2022, con cui il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento, a favore di De AG ND International B V Succursale Di Milano, della somma di € 3.734,75, oltre interessi e spese del procedimento, per canoni scaduti e rimasti insoluti alla data di risoluzione del contratto di locazione operativa n. 4688104, del 27.06.2020, avente ad oggetto il bene mobile “Nr.1 SCHERMO OUTDOOR BIFACCIALE 75x50 CM MTR. 740A + CROCE 90x90 MTR. 740B oltre accessori”, nonché la condanna alla restituzione del medesimo.
La deduceva che il contratto era stato stipulato in conseguenza dei raggiri posti in CP_1 essere da un rappresentante di zona del fornitore del bene – tale – in forza dei Persona_1 quali ne invocava l'annullamento per dolo del terzo ai sensi dell'art. 1439 c.c. Si costituiva B V Succursale Di Milano contestando la Controparte_2 fondatezza delle deduzioni di parte opponente, nonché, deducendo che nessun inadempimento le era stato contestato e che la condotta posta in essere da tale signor non le era in alcun Per_1 modo opponibile.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 846/2025, pubblicata il 30/01/2025, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui ha ingiunto a il Parte_2 pagamento della somma di € 3.734,75, oltre interessi come da domanda e spese di ingiunzione, conferendogli efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.. Inoltre, accertata la riconsegna del bene oggetto di contratto nel corso del giudizio, il Tribunale ha in parte qua revocato il decreto ingiuntivo opposto. In particolare, secondo il Tribunale, “le argomentazioni poste dall'attrice a sostegno della pretesa annullabilità del contratto sono destituite di ogni fondamento.
Deve, infatti, rilevarsi che la creditrice opposta De AG ND International B V Succursale Di Milano ha dato completa esecuzione agli accordi contrattuali in essere con la parte opponente provvedendo all'acquisto dal fornitore dei beni oggetto del contratto di locazione operativa ed al versamento dell'importo dei beni medesimi portato dalla fattura di acquisto a
pagina 2 di 5 seguito della sottoscrizione da parte dell'utilizzatrice del verbale di consegna, accettazione e collaudo, nel quale quest'ultima attestava la regolare ricezione dei beni, divenendone custode. Gli eventuali raggiri posti in essere da un soggetto terzo, anche qualora fossero stati provati, sarebbero comunque inopponibili alla terza in buona fede De AG ND International B V Succursale Di Milano, rimasta del tutto estranea ai rapporti intercorsi tra l'opponente utilizzatrice e tale soggetto terzo, che peraltro non è stato nemmeno allegato avere un rapporto con De AG ND o avere agito per suo conto”.
3. impugna la sentenza di primo grado con atto di appello fondato su un Parte_1 unico motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1439 codice civile”. In particolare, l'appellante deduce che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare che “L'odierna opponente non ha contestato nell'an e nel quantum la pretesa creditoria, ma ha allegato a sostegno della sua opposizione di essere stata vittima di una truffa contrattuale da parte di un rappresentante di zona del fornitore del bene, tale sig. , soggetto estraneo Per_1 alla società opposta” (v. pag. 3 sentenza di primo grado). Secondo parte appellante, il Giudice avrebbe omesso di compiere un'analisi esaustiva e completa degli elementi dedotti e prodotti dalla attrice, i quali, “ove valorizzati, consentivano di acclarare gli artifici ed i raggiri – perpetrati dal , soggetto che ha agito in nome, per Per_1 conto ed interesse della Società appellata”. Nello svolgimento dello stesso motivo l'appellante invoca la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per “omessa acquisizione probatoria” deducendo che “Il primo Giudice non ha consentito alla parte attrice – odierna appellante – di poter fornire compitamente le prove richieste, con memoria istruttoria ex Art. 183, comma VI n 2, cpc del 5.01.2024”. Si è regolarmente costituita in giudizio di Controparte_4 Milano contestando tutti i motivi d'impugnazione e chiedendone il rigetto. Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 25.11.2025, all'esito della discussione orale delle parti ex art. 350 bis c.p.c., il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***** 4. L'appello è infondato e va rigettato. Anzitutto, nessun error in procedendo è riscontrabile in relazione alla dedotta “omessa acquisizione probatoria” e, conseguentemente, sotto questo profilo, non si è consumata in primo grado l'invocata violazione del diritto di difesa dell'odierna appellante. Va preliminarmente ricordato il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processo.
Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (v. Cass. Sez. III, sent. n. 14611 del 12/07/2005).
Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ha anche esplicitato le ragioni per cui ha inteso rigettare le istanze istruttorie di parte attrice, segnatamente: “per irrilevanza delle prove orali dedotte dalla attrice opponente in quanto aventi ad oggetto circostanze non opponibili alla creditrice opposta” (v. pag. 2 sentenza impugnata). Sul punto, questa Corte ritiene di dover confermare la statuizione del Giudice di prime cure in quanto le richieste istruttorie avanzate da parte attrice (peraltro reiterate nell'esaminando atto d'appello) afferiscono a circostanze che, in considerazione della ratio decidendi della sentenza di primo grado, quandanche provate sarebbero inidonee a incidere sull'esito della controversia.
Come correttamente affermato dal Tribunale, infatti, gli eventuali raggiri posti in essere da un soggetto terzo – che parte attrice chiede di provare anche in questa sede, riproponendo le proprie pagina 3 di 5 istanze istruttorie – sarebbero comunque inopponibili alla contraente in buona fede
[...]
B V Succursale Di Milano, rimasta del tutto estranea ai rapporti intercorsi Controparte_2 tra l'opponente utilizzatrice e il soggetto terzo, “che peraltro non è stato nemmeno allegato avere un rapporto con De AG ND o avere agito per suo conto” (v. pag. 3 sentenza impugnata). Per le stesse ragioni non colgono nel segno le censure invocanti la “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1439 codice civile”. L'appellante deduce testualmente che: “il primo Decidente ha omesso di valutare che nel caso per cui è gravame era stato perfezionato un contratto con oggetto e condizioni differenti da quelle palesate oralmente, all' atto della formazione della volontà contrattuale;
in detto contesto, invero, erano state palesate circostanze anche economiche differenti, rispetto a quelle effettive, invero peggiorative”. Anzitutto la ricostruzione dei fatti proposta da parte appellante non trova riscontro nei documenti in atti, in particolare, non risponde al vero che “La parte contraente debole veniva invitata a sottoscrivere, soltanto l'ultima pagina del suddetto contratto di fornitura. […] In data 27 giugno 2020, veniva richiesta alla Dott.ssa la sottoscrizione, con le Pt_2 medesime modalità, di un ulteriore atto”, in quanto, il contratto de quo è stato firmato in ogni sua pagina dalla Dott.ssa ad eccezione dell'Allegato B, firmato solo in calce e Pt_2 concernente il “servizio di limitazione dl responsabilità per danni/perdita bene/i” (v. contratto di locazione operativa allegato in fase monitoria).
Tuttavia, è assorbente la circostanza che gli invocati vizi di formazione della volontà contrattuale, anche laddove fossero stati compiutamente provati, non sarebbero stati opponibili alla parte contraente De AG ND se non provando, alternativamente:
- la sussistenza di un rapporto tra De AG ND e il Sig. o, comunque, Persona_1 la circostanza che quest'ultimo avesse agito per conto della stessa De AG ND;
- la conoscenza dei raggiri del terzo da parte della De AG ND (v. art. 1349, comma 2, c.c., “quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio”); Tuttavia, tali circostanze non sono state provate e nemmeno compiutamente allegate in fatto dall'odierna appellante, né sono state oggetto delle istanze istruttorie rigettate dal Tribunale e reiterate in fase di appello, le quali sarebbero al più idonee a provare il comportamento raggirante del Sig. ma non a provare un collegamento di quest'ultimo con la Persona_1
Società contraente o la conoscenza di tale comportamento da parte della De AG ND.
Altrettanto inconferente nonché irrilevante è, infine, la deduzione di parte appellante secondo la quale l'opposta avrebbe tratto vantaggio dal contratto con essa concluso, in assenza, lo si ripete, non solo della prova del preteso raggiro ma soprattutto della sua opponibilità/imputabilità alla De AG ND. Per tali ragioni l'appello deve essere integralmente rigettato.
6. L'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), con applicazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per la fase di trattazione e decisionale, in assenza di istruttoria ed essendosi svolta oralmente in udienza la discussione.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 846/2025, pubblicata Parte_1 in data 30/01/2025, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellata, liquidate una sola volta in complessivi € 1.994,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano in data 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
PROVVEDIMENTO REDATTO con LA COLLABORAZIONE DEL MAGISTRATO IN TIROCINIO DOTT. RAFFAELE SERO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della (P.IVA , rappresentata e difesa dall' Avv. CP_1 P.IVA_1
ON ER (C.F. – PEC: , C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Agrigento, Via Duomo n. 49;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona della Controparte_2 P.IVA_2 Procuratrice rappresentata e difesa in via disgiunta dall'Avv. Paola Controparte_3
CH (C.F. – PEC ) e C.F._3 Email_2 dall'Avv. Maria Antonietta Dimagli (C.F. – PEC C.F._4
, elettivamente domiciliata in Milano, via Email_3 Quadronno n. 24, presso lo studio dell'Avv. Paola CH;
APPELLATA
OGGETTO: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma integrale della sentenza n.
846/2025 resa dal Tribunale Civile di Milano pagina 1 di 5 - In via preliminare, si reitera la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. per quanto dedotto ed argomentato sub I dell'atto di appello;
- Nel merito, accogliere l'Atto di Appello e, per l'effetto, riformare la Sentenza n. 846/2025, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Civile, in data 30.01.2025 nell'ambito del procedimento recante n. RG 37401/2022 degli Affari civili contenziosi, pubblicata il 30.01.2025, per tutti i motivi di cui all'atto di appello;
- Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1016372022 , reso nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 14569/2022, emesso in data 12.07.2022 dal Tribunale Civile di
Milano;
- Emettere ogni più opportuno e consequenziale provvedimento.
- Col favor delle spese, competenze ed onorari del giudizio.”
PER L'APPELLATO
“IN VIA PRINCIPALE, RIGETTARE l'impugnazione proposta da parte appellante in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la società , Parte_2 in persona del legale rappresentante dott.ssa proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 10163/2022 del 16.06.2022, con cui il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento, a favore di De AG ND International B V Succursale Di Milano, della somma di € 3.734,75, oltre interessi e spese del procedimento, per canoni scaduti e rimasti insoluti alla data di risoluzione del contratto di locazione operativa n. 4688104, del 27.06.2020, avente ad oggetto il bene mobile “Nr.1 SCHERMO OUTDOOR BIFACCIALE 75x50 CM MTR. 740A + CROCE 90x90 MTR. 740B oltre accessori”, nonché la condanna alla restituzione del medesimo.
La deduceva che il contratto era stato stipulato in conseguenza dei raggiri posti in CP_1 essere da un rappresentante di zona del fornitore del bene – tale – in forza dei Persona_1 quali ne invocava l'annullamento per dolo del terzo ai sensi dell'art. 1439 c.c. Si costituiva B V Succursale Di Milano contestando la Controparte_2 fondatezza delle deduzioni di parte opponente, nonché, deducendo che nessun inadempimento le era stato contestato e che la condotta posta in essere da tale signor non le era in alcun Per_1 modo opponibile.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 846/2025, pubblicata il 30/01/2025, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui ha ingiunto a il Parte_2 pagamento della somma di € 3.734,75, oltre interessi come da domanda e spese di ingiunzione, conferendogli efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.. Inoltre, accertata la riconsegna del bene oggetto di contratto nel corso del giudizio, il Tribunale ha in parte qua revocato il decreto ingiuntivo opposto. In particolare, secondo il Tribunale, “le argomentazioni poste dall'attrice a sostegno della pretesa annullabilità del contratto sono destituite di ogni fondamento.
Deve, infatti, rilevarsi che la creditrice opposta De AG ND International B V Succursale Di Milano ha dato completa esecuzione agli accordi contrattuali in essere con la parte opponente provvedendo all'acquisto dal fornitore dei beni oggetto del contratto di locazione operativa ed al versamento dell'importo dei beni medesimi portato dalla fattura di acquisto a
pagina 2 di 5 seguito della sottoscrizione da parte dell'utilizzatrice del verbale di consegna, accettazione e collaudo, nel quale quest'ultima attestava la regolare ricezione dei beni, divenendone custode. Gli eventuali raggiri posti in essere da un soggetto terzo, anche qualora fossero stati provati, sarebbero comunque inopponibili alla terza in buona fede De AG ND International B V Succursale Di Milano, rimasta del tutto estranea ai rapporti intercorsi tra l'opponente utilizzatrice e tale soggetto terzo, che peraltro non è stato nemmeno allegato avere un rapporto con De AG ND o avere agito per suo conto”.
3. impugna la sentenza di primo grado con atto di appello fondato su un Parte_1 unico motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1439 codice civile”. In particolare, l'appellante deduce che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare che “L'odierna opponente non ha contestato nell'an e nel quantum la pretesa creditoria, ma ha allegato a sostegno della sua opposizione di essere stata vittima di una truffa contrattuale da parte di un rappresentante di zona del fornitore del bene, tale sig. , soggetto estraneo Per_1 alla società opposta” (v. pag. 3 sentenza di primo grado). Secondo parte appellante, il Giudice avrebbe omesso di compiere un'analisi esaustiva e completa degli elementi dedotti e prodotti dalla attrice, i quali, “ove valorizzati, consentivano di acclarare gli artifici ed i raggiri – perpetrati dal , soggetto che ha agito in nome, per Per_1 conto ed interesse della Società appellata”. Nello svolgimento dello stesso motivo l'appellante invoca la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per “omessa acquisizione probatoria” deducendo che “Il primo Giudice non ha consentito alla parte attrice – odierna appellante – di poter fornire compitamente le prove richieste, con memoria istruttoria ex Art. 183, comma VI n 2, cpc del 5.01.2024”. Si è regolarmente costituita in giudizio di Controparte_4 Milano contestando tutti i motivi d'impugnazione e chiedendone il rigetto. Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 25.11.2025, all'esito della discussione orale delle parti ex art. 350 bis c.p.c., il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***** 4. L'appello è infondato e va rigettato. Anzitutto, nessun error in procedendo è riscontrabile in relazione alla dedotta “omessa acquisizione probatoria” e, conseguentemente, sotto questo profilo, non si è consumata in primo grado l'invocata violazione del diritto di difesa dell'odierna appellante. Va preliminarmente ricordato il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processo.
Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (v. Cass. Sez. III, sent. n. 14611 del 12/07/2005).
Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ha anche esplicitato le ragioni per cui ha inteso rigettare le istanze istruttorie di parte attrice, segnatamente: “per irrilevanza delle prove orali dedotte dalla attrice opponente in quanto aventi ad oggetto circostanze non opponibili alla creditrice opposta” (v. pag. 2 sentenza impugnata). Sul punto, questa Corte ritiene di dover confermare la statuizione del Giudice di prime cure in quanto le richieste istruttorie avanzate da parte attrice (peraltro reiterate nell'esaminando atto d'appello) afferiscono a circostanze che, in considerazione della ratio decidendi della sentenza di primo grado, quandanche provate sarebbero inidonee a incidere sull'esito della controversia.
Come correttamente affermato dal Tribunale, infatti, gli eventuali raggiri posti in essere da un soggetto terzo – che parte attrice chiede di provare anche in questa sede, riproponendo le proprie pagina 3 di 5 istanze istruttorie – sarebbero comunque inopponibili alla contraente in buona fede
[...]
B V Succursale Di Milano, rimasta del tutto estranea ai rapporti intercorsi Controparte_2 tra l'opponente utilizzatrice e il soggetto terzo, “che peraltro non è stato nemmeno allegato avere un rapporto con De AG ND o avere agito per suo conto” (v. pag. 3 sentenza impugnata). Per le stesse ragioni non colgono nel segno le censure invocanti la “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1439 codice civile”. L'appellante deduce testualmente che: “il primo Decidente ha omesso di valutare che nel caso per cui è gravame era stato perfezionato un contratto con oggetto e condizioni differenti da quelle palesate oralmente, all' atto della formazione della volontà contrattuale;
in detto contesto, invero, erano state palesate circostanze anche economiche differenti, rispetto a quelle effettive, invero peggiorative”. Anzitutto la ricostruzione dei fatti proposta da parte appellante non trova riscontro nei documenti in atti, in particolare, non risponde al vero che “La parte contraente debole veniva invitata a sottoscrivere, soltanto l'ultima pagina del suddetto contratto di fornitura. […] In data 27 giugno 2020, veniva richiesta alla Dott.ssa la sottoscrizione, con le Pt_2 medesime modalità, di un ulteriore atto”, in quanto, il contratto de quo è stato firmato in ogni sua pagina dalla Dott.ssa ad eccezione dell'Allegato B, firmato solo in calce e Pt_2 concernente il “servizio di limitazione dl responsabilità per danni/perdita bene/i” (v. contratto di locazione operativa allegato in fase monitoria).
Tuttavia, è assorbente la circostanza che gli invocati vizi di formazione della volontà contrattuale, anche laddove fossero stati compiutamente provati, non sarebbero stati opponibili alla parte contraente De AG ND se non provando, alternativamente:
- la sussistenza di un rapporto tra De AG ND e il Sig. o, comunque, Persona_1 la circostanza che quest'ultimo avesse agito per conto della stessa De AG ND;
- la conoscenza dei raggiri del terzo da parte della De AG ND (v. art. 1349, comma 2, c.c., “quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio”); Tuttavia, tali circostanze non sono state provate e nemmeno compiutamente allegate in fatto dall'odierna appellante, né sono state oggetto delle istanze istruttorie rigettate dal Tribunale e reiterate in fase di appello, le quali sarebbero al più idonee a provare il comportamento raggirante del Sig. ma non a provare un collegamento di quest'ultimo con la Persona_1
Società contraente o la conoscenza di tale comportamento da parte della De AG ND.
Altrettanto inconferente nonché irrilevante è, infine, la deduzione di parte appellante secondo la quale l'opposta avrebbe tratto vantaggio dal contratto con essa concluso, in assenza, lo si ripete, non solo della prova del preteso raggiro ma soprattutto della sua opponibilità/imputabilità alla De AG ND. Per tali ragioni l'appello deve essere integralmente rigettato.
6. L'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), con applicazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per la fase di trattazione e decisionale, in assenza di istruttoria ed essendosi svolta oralmente in udienza la discussione.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 846/2025, pubblicata Parte_1 in data 30/01/2025, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellata, liquidate una sola volta in complessivi € 1.994,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano in data 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
PROVVEDIMENTO REDATTO con LA COLLABORAZIONE DEL MAGISTRATO IN TIROCINIO DOTT. RAFFAELE SERO
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