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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/06/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3974/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3974 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
sede legale in Roma a via Giuseppe Grezar n. 14, (C.F. – P. IVA: , elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Roma a via Luigi Calamatta n. 16, presso l'Avv. Luca Silvestri (C.F. - C.F._1
pec: che la rappresenta e la difende, giusta procura in calce all'atto Email_1
introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] e residente a [...] CP_1
(C.F. elettivamente domiciliato in S. Cipriano, via M. Diana 21 presso lo studio C.F._2 dell'avv. Enzo Caterino ( – pec: ; C.F._3 Email_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6/2022 del Giudice di Pace di Fondi, Avv. Giovanni Pesce, depositata in data 24 gennaio 2022, resa in causa R.G. 633/21.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4/06/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di parte appellante, la causa è stata assunta in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
pagina1 di 4 ha proposto appello avverso la sentenza n. 6/2022 con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Fondi ha accolto, con condanna delle spese, l'opposizione all'esecuzione spiegata da avverso gli estratti di ruolo nn. 3778/13 e 5019/13 relativi a due intimazioni di CP_1 pagamento n. 05720130015473326 e 05720130039697907 portanti i crediti per tasse automobilistiche della Regione Lazio per l'anno 2010, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione.
A fondamento dell'appello l' ha rilevato l'erroneità della sentenza Parte_1 per aver disatteso la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario nonché per aver ritenuto ammissibile l'opposizione sebbene rivolta avverso un atto inopponibile, quale l'estratto di ruolo;
nel merito, ha comunque evidenziato l'erronea valutazione delle prove acquisite, in particolare con riguardo all'efficacia interruttiva della prescrizione dell'avviso di intimazione n. 05720169006714984, regolarmente notificato il 14.10.20216.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Lazio, la causa veniva rinviata all'udienza del 4 giugno 2025 e trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. senza concessione dei termini.
*****
L'appello è fondato e merita accoglimento, dovendo essere rilevata la giurisdizione del giudice tributario.
Va infatti osservato che il ricorrente, pur qualificando la propria domanda ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., ha eccepito la prescrizione delle cartelle esattoriali n. 05720130015473326 e n.
05720130039697907 non a seguito della notifica della relativa ingiunzione di pagamento ma all'esito del rilascio, su sua richiesta, dell'estratto di ruolo da parte del concessionario: è del tutto evidente, tuttavia, già dalla semplice prospettazione della domanda, che non ricorrono gli estremi per qualificarla ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., stante l'assenza di un atto prodromico all'azione esecutiva che costituisce il presupposto dell'opposizione in parola.
L'opposizione all'esecuzione è infatti il rimedio con il quale il debitore può contestare il diritto di procedere in executivis “purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione” (Cass., n. 477/71;
n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19) mentre è assolutamente pacifico che, diversamente dal ruolo che
è un atto amministrativo impositivo, l'estratto di ruolo è un mero elaborato informatico formato dell'esattore su richiesta del debitore “che non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta” (cfr. Cass. S.U. 19704/2015); ne consegue che, non essendo stata intrapresa dall'amministrazione alcuna iniziativa esecutiva, la domanda spiegata non può essere inquadrata ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., potendo al massimo essere qualificata quale azione di accertamento negativo della pretesa creditoria dell . Parte_1
Tralasciando, pertanto, il profilo relativo all'ammissibilità o meno dell'opposizione spiegata avverso l'estratto di ruolo (sulla quale peraltro a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21 che ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R.
n. 602/73, a norma del quale «L'estratto di ruolo non è impugnabile» non pare esservi più alcun dubbio,
pagina2 di 4 anche tenuto conto dell'interpretazione offerta da, come osservato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022 secondo cui la norma in questione è pacificamente applicabile anche ai giudizi pendenti), occorre evidenziare che una simile contestazione sfugge in ogni caso alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo le cartelle di cui all'estratto di ruolo impugnato riferite al mancato pagamento della tassa automobilistica, ovvero di un'entrata di natura tributaria.
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 d. lgs 546/1992, “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, ((le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio)). Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non potendo, pertanto, l'estratto di ruolo essere qualificato quale atto dell'esecuzione forzata ,è evidente che ogni rilievo relativo alla cartella esattoriale, anche relativamente alla prescrizione maturata successivamente alla sua notifica, avrebbe dovuto essere sollevato innanzi alla commissione tributaria: “l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche
l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione” (cfr. Cass. SU 8770/2016).
Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di appello, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Dall'accoglimento dell'appello consegue la regolamentazione delle spese di lite, da porre a carico dell'appellato, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 55/2014, facendo applicazione dei parametri medi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, in riforma della gravata sentenza n. 6/22 del Giudice di Pace di Fondi, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza gravata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
2. condanna l'appellato alla refusione delle spese processuali in favore dell'appellante, che liquida in favore dell'appellante in € 346,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., per il pagina3 di 4 primo grado di giudizio, e in € 662,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., per il presente grado.
Così deciso in Latina, 30 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3974 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
sede legale in Roma a via Giuseppe Grezar n. 14, (C.F. – P. IVA: , elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Roma a via Luigi Calamatta n. 16, presso l'Avv. Luca Silvestri (C.F. - C.F._1
pec: che la rappresenta e la difende, giusta procura in calce all'atto Email_1
introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] e residente a [...] CP_1
(C.F. elettivamente domiciliato in S. Cipriano, via M. Diana 21 presso lo studio C.F._2 dell'avv. Enzo Caterino ( – pec: ; C.F._3 Email_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6/2022 del Giudice di Pace di Fondi, Avv. Giovanni Pesce, depositata in data 24 gennaio 2022, resa in causa R.G. 633/21.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4/06/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di parte appellante, la causa è stata assunta in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
pagina1 di 4 ha proposto appello avverso la sentenza n. 6/2022 con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Fondi ha accolto, con condanna delle spese, l'opposizione all'esecuzione spiegata da avverso gli estratti di ruolo nn. 3778/13 e 5019/13 relativi a due intimazioni di CP_1 pagamento n. 05720130015473326 e 05720130039697907 portanti i crediti per tasse automobilistiche della Regione Lazio per l'anno 2010, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione.
A fondamento dell'appello l' ha rilevato l'erroneità della sentenza Parte_1 per aver disatteso la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario nonché per aver ritenuto ammissibile l'opposizione sebbene rivolta avverso un atto inopponibile, quale l'estratto di ruolo;
nel merito, ha comunque evidenziato l'erronea valutazione delle prove acquisite, in particolare con riguardo all'efficacia interruttiva della prescrizione dell'avviso di intimazione n. 05720169006714984, regolarmente notificato il 14.10.20216.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Lazio, la causa veniva rinviata all'udienza del 4 giugno 2025 e trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. senza concessione dei termini.
*****
L'appello è fondato e merita accoglimento, dovendo essere rilevata la giurisdizione del giudice tributario.
Va infatti osservato che il ricorrente, pur qualificando la propria domanda ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., ha eccepito la prescrizione delle cartelle esattoriali n. 05720130015473326 e n.
05720130039697907 non a seguito della notifica della relativa ingiunzione di pagamento ma all'esito del rilascio, su sua richiesta, dell'estratto di ruolo da parte del concessionario: è del tutto evidente, tuttavia, già dalla semplice prospettazione della domanda, che non ricorrono gli estremi per qualificarla ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., stante l'assenza di un atto prodromico all'azione esecutiva che costituisce il presupposto dell'opposizione in parola.
L'opposizione all'esecuzione è infatti il rimedio con il quale il debitore può contestare il diritto di procedere in executivis “purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione” (Cass., n. 477/71;
n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19) mentre è assolutamente pacifico che, diversamente dal ruolo che
è un atto amministrativo impositivo, l'estratto di ruolo è un mero elaborato informatico formato dell'esattore su richiesta del debitore “che non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta” (cfr. Cass. S.U. 19704/2015); ne consegue che, non essendo stata intrapresa dall'amministrazione alcuna iniziativa esecutiva, la domanda spiegata non può essere inquadrata ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., potendo al massimo essere qualificata quale azione di accertamento negativo della pretesa creditoria dell . Parte_1
Tralasciando, pertanto, il profilo relativo all'ammissibilità o meno dell'opposizione spiegata avverso l'estratto di ruolo (sulla quale peraltro a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21 che ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R.
n. 602/73, a norma del quale «L'estratto di ruolo non è impugnabile» non pare esservi più alcun dubbio,
pagina2 di 4 anche tenuto conto dell'interpretazione offerta da, come osservato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022 secondo cui la norma in questione è pacificamente applicabile anche ai giudizi pendenti), occorre evidenziare che una simile contestazione sfugge in ogni caso alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo le cartelle di cui all'estratto di ruolo impugnato riferite al mancato pagamento della tassa automobilistica, ovvero di un'entrata di natura tributaria.
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 d. lgs 546/1992, “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, ((le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio)). Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non potendo, pertanto, l'estratto di ruolo essere qualificato quale atto dell'esecuzione forzata ,è evidente che ogni rilievo relativo alla cartella esattoriale, anche relativamente alla prescrizione maturata successivamente alla sua notifica, avrebbe dovuto essere sollevato innanzi alla commissione tributaria: “l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche
l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione” (cfr. Cass. SU 8770/2016).
Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di appello, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Dall'accoglimento dell'appello consegue la regolamentazione delle spese di lite, da porre a carico dell'appellato, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 55/2014, facendo applicazione dei parametri medi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, in riforma della gravata sentenza n. 6/22 del Giudice di Pace di Fondi, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza gravata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
2. condanna l'appellato alla refusione delle spese processuali in favore dell'appellante, che liquida in favore dell'appellante in € 346,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., per il pagina3 di 4 primo grado di giudizio, e in € 662,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., per il presente grado.
Così deciso in Latina, 30 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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