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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 12/08/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 399/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 399/2025 promossa da:
( ) rappresentata e difesa, per procura speciale ex art. 10 Parte_1 C.F._1
D.P.R. n. 123/2001 allegata al ricorso, dall'avv. ELENA MARTINELLI (C.F. C.F._2
), nel cui studio in Sondrio, Via Caimi n. 35, elegge domicilio
[...]
e
( C.F. ) rappresentato e difeso, per procura speciale Controparte_1 C.F._3
ex art. 10 D.P.R. n. 123/2001 allegata al ricorso, dall'avv. MONICA CABELLO (C.F.
[...]
), nel cui studio in Sondrio, Via De Simoni n. 49, elegge domicilio C.F._4
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale – procedimento su domanda congiunta
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“rimetta la causa in decisione al collegio per l'emissione di sentenza che omologhi la separazione alle seguenti:
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i figli minori e verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la madre con cui continueranno a convivere anche i figli
e;
Per_1 Per_2
3) i genitori assicureranno ai figli minori il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per e , relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di Per_1 Per_2 comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
4) la casa familiare sita a Chiuro (SO), Via Sala n. 1 di proprietà esclusiva del OR , rimarrà CP_1 nella sua esclusiva disponibilità mentre la ORa si trasferirà con i figli in un appartamento Pt_1 preso in locazione nel Comune di Chiuro con canone pari ad euro 700,00 mensili;
5) la frequentazione tra , ed il OR dovrà tener conto dei desideri e Per_1 Per_2 CP_1 delle esigenze dei ragazzi e degli impegni lavorativi del padre.
Costui, fermo quanto sopra, potrà tenere con sé e Per_1 Per_2
• a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica dopo cena;
• due sere infrasettimanali;
• per metà delle vacanze natalizie e pasquali, con paritaria suddivisione tra i genitori del giorno di Natale;
• per due settimane non consecutive durante le vacanze estive (con pari facoltà anche per la madre).
I coniugi si riservano comunque di concordare di volta in volta variazioni alla predetta disciplina, tenendo in massima considerazione le rispettive disponibilità anche lavorative e le esigenze, i desideri e gli interessi dei figli.
6) Il padre si impegnerà a versare, entro il 15 di ogni mese direttamente sul conto corrente della sig.ra
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di € 600,00 Pt_1
(seicento/00 euro) rivalutabile annualmente come da indici ISTAT, oltre a rimborsare il 75% delle spese di carattere straordinario (indicate nel Protocollo in uso al Tribunale di Sondrio) previamente concordate nell'interesse dei figli, salvo documentate ragioni di urgenza in caso di spese mediche.
pagina 2 di 4 7) L'assegno unico e universale e/o ogni altra provvidenza destinata ai figli verrà percepita integralmente dalla ORa Pt_1
8) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di rinunciare reciprocamente al contributo al mantenimento.
9) Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Con compensazione delle spese di causa”.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 21/03/2025 e Parte_1 CP_1
proponevano domanda di separazione personale giusto matrimonio concordatario contratto
[...] in Albosaggia (SO) in data 20 giugno 2015, da cui sono nati, in data 31 agosto 2016, e, in Per_1 data 19 febbraio 2022, , allegando che tra i coniugi sono emersi problemi che rendono Per_2 impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Con decreto del 25/3/2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 11/6/2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza e chiedendo poi la rimessione della causa sul ruolo quanto alla contestuale domanda di divorzio, rimessione disposta con successivo provvedimento del 23/6/2025.
Sussistono tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Albosaggia (doc. 3).
- In secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa. Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, su cui il matrimonio è fondato. Del resto, dalle stesse allegazioni e dichiarazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra i ricorrenti.
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli minori Per_1 nato in data [...] e in data 19 febbraio 2022, laddove regolamenta compiutamente Per_2 le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
pagina 3 di 4 - L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario celebrato in Albosaggia (SO) in data 20 giugno
2015, atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Albosaggia (SO) al n. 1, Serie
A Parte II anno 2015;
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte,
3) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza,
4) spese di lite al definitivo,
5) provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
6) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albosaggia, perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 6/8/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 399/2025 promossa da:
( ) rappresentata e difesa, per procura speciale ex art. 10 Parte_1 C.F._1
D.P.R. n. 123/2001 allegata al ricorso, dall'avv. ELENA MARTINELLI (C.F. C.F._2
), nel cui studio in Sondrio, Via Caimi n. 35, elegge domicilio
[...]
e
( C.F. ) rappresentato e difeso, per procura speciale Controparte_1 C.F._3
ex art. 10 D.P.R. n. 123/2001 allegata al ricorso, dall'avv. MONICA CABELLO (C.F.
[...]
), nel cui studio in Sondrio, Via De Simoni n. 49, elegge domicilio C.F._4
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale – procedimento su domanda congiunta
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“rimetta la causa in decisione al collegio per l'emissione di sentenza che omologhi la separazione alle seguenti:
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i figli minori e verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la madre con cui continueranno a convivere anche i figli
e;
Per_1 Per_2
3) i genitori assicureranno ai figli minori il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per e , relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di Per_1 Per_2 comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
4) la casa familiare sita a Chiuro (SO), Via Sala n. 1 di proprietà esclusiva del OR , rimarrà CP_1 nella sua esclusiva disponibilità mentre la ORa si trasferirà con i figli in un appartamento Pt_1 preso in locazione nel Comune di Chiuro con canone pari ad euro 700,00 mensili;
5) la frequentazione tra , ed il OR dovrà tener conto dei desideri e Per_1 Per_2 CP_1 delle esigenze dei ragazzi e degli impegni lavorativi del padre.
Costui, fermo quanto sopra, potrà tenere con sé e Per_1 Per_2
• a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica dopo cena;
• due sere infrasettimanali;
• per metà delle vacanze natalizie e pasquali, con paritaria suddivisione tra i genitori del giorno di Natale;
• per due settimane non consecutive durante le vacanze estive (con pari facoltà anche per la madre).
I coniugi si riservano comunque di concordare di volta in volta variazioni alla predetta disciplina, tenendo in massima considerazione le rispettive disponibilità anche lavorative e le esigenze, i desideri e gli interessi dei figli.
6) Il padre si impegnerà a versare, entro il 15 di ogni mese direttamente sul conto corrente della sig.ra
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di € 600,00 Pt_1
(seicento/00 euro) rivalutabile annualmente come da indici ISTAT, oltre a rimborsare il 75% delle spese di carattere straordinario (indicate nel Protocollo in uso al Tribunale di Sondrio) previamente concordate nell'interesse dei figli, salvo documentate ragioni di urgenza in caso di spese mediche.
pagina 2 di 4 7) L'assegno unico e universale e/o ogni altra provvidenza destinata ai figli verrà percepita integralmente dalla ORa Pt_1
8) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di rinunciare reciprocamente al contributo al mantenimento.
9) Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Con compensazione delle spese di causa”.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 21/03/2025 e Parte_1 CP_1
proponevano domanda di separazione personale giusto matrimonio concordatario contratto
[...] in Albosaggia (SO) in data 20 giugno 2015, da cui sono nati, in data 31 agosto 2016, e, in Per_1 data 19 febbraio 2022, , allegando che tra i coniugi sono emersi problemi che rendono Per_2 impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Con decreto del 25/3/2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 11/6/2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza e chiedendo poi la rimessione della causa sul ruolo quanto alla contestuale domanda di divorzio, rimessione disposta con successivo provvedimento del 23/6/2025.
Sussistono tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Albosaggia (doc. 3).
- In secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa. Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, su cui il matrimonio è fondato. Del resto, dalle stesse allegazioni e dichiarazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra i ricorrenti.
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli minori Per_1 nato in data [...] e in data 19 febbraio 2022, laddove regolamenta compiutamente Per_2 le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
pagina 3 di 4 - L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario celebrato in Albosaggia (SO) in data 20 giugno
2015, atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Albosaggia (SO) al n. 1, Serie
A Parte II anno 2015;
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte,
3) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza,
4) spese di lite al definitivo,
5) provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
6) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albosaggia, perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 6/8/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra pagina 4 di 4