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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/07/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2392/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
P A R Z I A L E Divorzile Art. 473 bis 22 cpc
* nella causa civile iscritta al n. 2392/2024 R.G./F avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], codice fiscale , cittadina italiana, C.F._1 titolo di studio diploma, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Settimo T.se (TO) Via Chiomo n. 10 presso lo studio dell'avvocato Alessandra Girard che la rappresenta e difende per delega in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...], c.f. e residente in Santa Cesarea C.F._2 Terme (Le) alla S.P. Vitigliano Cerfignano, elettivamente domiciliato in Specchia (Le) alla Via Pietro Micca 24 presso lo Studio Legale dell'Avv. Sergio VALENTE che lo rappresenta e difende per delega in atti
PARTE RESISTENTE Collegio delli 29.7.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Le Parti han richiesto emettersi pronuncia parziale divorzile con rimessione in istruttoria Per il PM:° Il Pubblico Ministero si emetta la richiesta sentenza parziale sullo status 11/07/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le Parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 10.5.2009 in Settimo Torinese con atto trascritto nei registri del Comune al n. 16 P II Serie A anno 2009. Dal matrimonio son nate le Per_ Per figlie il 25.6.2010 in Chivasso e il 2.7.2015 in Torino. Separati consensualmente avanti al Pr te del Tribunale di Ivrea c mologa del 24.12.2019. Con ricorso introduttivo parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche, con adozione di statuizioni economiche. Si è costituita parte resistente controdeducendo in ordine alle richieste attoree e le parti all'udienza del 9.7.2025 – dato atto della pendenza di trattative per la definizione bonaria della controversia con richiesta di prosecuzione del giudizio – han chiesto emettersi sentenza parziale sul vincolo, con successiva rimessione in istruttoria per il proseguimento del giudizio e la verifica della componibilità bonaria della controversia.
* * *
pagina 1 di 2 La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. È provata l'esistenza di un verbale di omologa di separazione, e deve poi osservarsi come la domanda sia stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda congiunta delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa avanti al GR per la successiva prosecuzione del giudizio ex art 473 bis. 1 - 22 uc cpc previa concessione dei termini alle Parti per depositare le note difensive per la prosecuzione del giudizio. Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, non definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 3 L 898/1970 e l'art. 473 bis 22 cpc su comune richiesta delle Parti: Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_1 Controparte_1 ll mune di Settimo Torinese di provvedere alle incombenze di legge. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 29.7.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA Il GIUDICE REL. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
P A R Z I A L E Divorzile Art. 473 bis 22 cpc
* nella causa civile iscritta al n. 2392/2024 R.G./F avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], codice fiscale , cittadina italiana, C.F._1 titolo di studio diploma, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Settimo T.se (TO) Via Chiomo n. 10 presso lo studio dell'avvocato Alessandra Girard che la rappresenta e difende per delega in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...], c.f. e residente in Santa Cesarea C.F._2 Terme (Le) alla S.P. Vitigliano Cerfignano, elettivamente domiciliato in Specchia (Le) alla Via Pietro Micca 24 presso lo Studio Legale dell'Avv. Sergio VALENTE che lo rappresenta e difende per delega in atti
PARTE RESISTENTE Collegio delli 29.7.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Le Parti han richiesto emettersi pronuncia parziale divorzile con rimessione in istruttoria Per il PM:° Il Pubblico Ministero si emetta la richiesta sentenza parziale sullo status 11/07/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le Parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 10.5.2009 in Settimo Torinese con atto trascritto nei registri del Comune al n. 16 P II Serie A anno 2009. Dal matrimonio son nate le Per_ Per figlie il 25.6.2010 in Chivasso e il 2.7.2015 in Torino. Separati consensualmente avanti al Pr te del Tribunale di Ivrea c mologa del 24.12.2019. Con ricorso introduttivo parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche, con adozione di statuizioni economiche. Si è costituita parte resistente controdeducendo in ordine alle richieste attoree e le parti all'udienza del 9.7.2025 – dato atto della pendenza di trattative per la definizione bonaria della controversia con richiesta di prosecuzione del giudizio – han chiesto emettersi sentenza parziale sul vincolo, con successiva rimessione in istruttoria per il proseguimento del giudizio e la verifica della componibilità bonaria della controversia.
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pagina 1 di 2 La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. È provata l'esistenza di un verbale di omologa di separazione, e deve poi osservarsi come la domanda sia stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda congiunta delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa avanti al GR per la successiva prosecuzione del giudizio ex art 473 bis. 1 - 22 uc cpc previa concessione dei termini alle Parti per depositare le note difensive per la prosecuzione del giudizio. Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, non definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 3 L 898/1970 e l'art. 473 bis 22 cpc su comune richiesta delle Parti: Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_1 Controparte_1 ll mune di Settimo Torinese di provvedere alle incombenze di legge. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 29.7.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA Il GIUDICE REL. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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