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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/03/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
R.G. n. 2397/2023
All'udienza del 27.03.2025, davanti al giudice dott. Valentina Giasi, è comparso per parte opponente l'Avv. Ottavio Di Girolamo, che richiama l'atto introduttivo e le note depositate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni.
Il Giudice, sentita la discussione del difensore presente, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice decide come da separato provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio del 27.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1^ c.p.c. nella causa iscritta al numero 2397 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Ottavio Di Girolamo, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Sindaco pro tempore;
-parte opposta contumace-
FATTO E DIRITTO
formulava opposizione avverso Parte_1 l'ordinanza ingiunzione n. 33/2023 notificata in data 14.04.2023, con cui il aveva ingiunto Controparte_1 il pagamento di € 181,66 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 10, c. 1 e 3, L. n. 353/2000 e – nella specie – per trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco. L'opponente eccepiva la illegittimità del procedimento sanzionatorio, del verbale di contestazione elevato e della ordinanza ingiunzione quale atto conseguente;
eccepiva in particolare la illegittimità del verbale di contestazione per insussistenza della violazione contestata, l'assenza dei presupposti integrativi della violazione di cui all'art. 10, c. 1, L. n. 353/2000.
2 Chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. Così concludeva: “1) in via preliminare, disporre, stante la minaccia dell'esecuzione forzata, la sospensione immediata della efficacia dell'impugnata ordinanza ingiunzione ( – Reg. Gen. Controparte_1
N. 33 del 02.03.2023 notificata il 14.04.2023 e di ogni atto prodromico e conseguente, anche inaudita altera parte;
2) accertare la nullità/illegittimità/inefficacia ovvero disporre l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione ( – Reg. Gen. N. 33 del Controparte_1
02.03.2023 notificata il 14.04.2023) e di ogni atto prodromico e conseguente, con ogni conseguenza di legge ovvero dichiarare il provvedimento impugnato inesistente, ovvero nullo o, comunque, inefficace e pertanto privo di qualsiasi effetto nei confronti della parte ricorrente, revocando tutte le ingiunzioni e le sanzioni in essa previste e che nulla è dovuto dall'opponente per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre CPA e IVA e spese generali, da distrarsi”.
Il pur ritualmente citato in giudizio, Controparte_1 non si costituiva e restava contumace. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e prove orali, all'udienza del 27.03.2025 la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
A fondamento dell'ordinanza ingiunzione opposta vi è un accertamento eseguito dalla Regione Carabinieri
Forestale Lazio – Stazione di - in data CP_1
06.05.2021 in loc. Monte Trevi, presso il terreno CP_1 collinare, distinto al catasto terreni presso il Comune di al foglio n. 45. CP_1 In occasione dell'accesso ai luoghi di causa gli agenti accertavano la presenza sul terreno collinare, part. n. 17 di proprietà Comunale e part. n. 18 di proprietà privata, percorso da incendi nell'anno 2021 e negli anni precedenti, di una mandria di bovini al pascolo brado, di proprietà dell'odierno opponente, in assenza di custode e su terreno dove il pascolo appariva vietato poiché percorso da incendio. In primo luogo l'opponente eccepiva la illegittimità del provvedimento opposto per infondatezza nel merito
3 delle violazioni contestate, negando l'esistenza della violazione amministrativa e deducendo, al contrario, che il territorio in cui era stata accertata la presunta infrazione non sarebbe una zona boschiva, ma una zona sempre utilizzata per il pascolo allo stato brado. A sostegno dell'opposizione ha Parte_1 rappresentato altresì che la località in cui è stata accertata la violazione rientra in più vasto territorio gestito dalla Università Bovaria di Sezze, che è un ente morale di cui fanno parte numerosi allevatori di bovini, dediti all'allevamento allo stato brado di bestiame bovino all'interno del suddetto territorio. L'opponente ha dedotto quindi la illegittimità dell'accertamento e della ordinanza ingiunzione per insussistenza della violazione contestata.
È necessario in via preliminare ricordare che in tema di sanzioni amministrative l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta grava certamente sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato. Essa ha la veste sostanziale di attrice in giudizio, mentre, a norma dell'art. 2697 c.c., grava sull'opponente soltanto l'onere di provare fatti modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria, restando escluso il ricorso a presunzioni, salvo che non siano poste dalla legge (cfr. Cass.
Sez. U, Sentenza n. 356 del 13/01/2010). Inoltre, le presunzioni non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9251 del 19/04/2010; Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 17615 del 10/08/2007; Cass., 7 marzo 2007, n. 52772).
Esaminata la documentazione in atti, ritiene il
Tribunale che non ci sia prova della sussistenza di tutti gli elementi tipici della violazione contestata e sanzionata.
Nel caso di specie viene contestato all'opponente la violazione dell'art. 10, c. 1 e 3, L. n. 353/2000 per aver trasgredito al divieto di pascolo su soprassuolo delle zone boscate della località Monte Trevi percorsa dal fuoco nell'anno 2021 e in anni precedenti.
4 A fondamento della ordinanza ingiunzione l'amministrazione ha posto un verbale di accertamento, redatto dal Comando Regione Carabinieri Forestali Lazio, con cui si attesta che in occasione dell'accesso ai luoghi di causa avvenuto in data 06.05.2021, sul terreno di proprietà del percorso da incendio Controparte_1 veniva rinvenuta una mandria di bovini a pascolare allo stato brado, in assenza di custodia, compromettendo la ricrescita della vegetazione spontanea.
Parte opponente ha eccepito che il territorio in cui è stata accertata la presunta infrazione è sempre stato gestito e utilizzato dalla Università Bovaria di Sezze per il pascolo allo stato brado di bestiame bovino, nonché l'assenza nel caso di specie di una zona boschiva e la conseguente insussistenza del fatto contestato.
Si osserva sul punto che parte opponente ha prodotto documentazione attestante la gestione e l'uso del territorio in cui gli agenti accertatori hanno eseguito l'accertamento per il pascolo. L'opponente ha altresì prodotto la sentenza n. 50/2020 emessa dal
Commissariato per la liquidazione degli usi civici per le
Regioni Lazio, Umbria e Toscana con la quale si attesta la natura di proprietà collettiva dei naturali di del CP_1 fondo censito al catasto terreni del Comune di CP_1 foglio 45 part. 17 e 18, ed il conseguente diritto degli allevatori ad esercitare gli usi civici di pascolo sui terreni pascolivi (cfr. all. 3 fascicolo di parte opponente). Dall'esame della documentazione in atti emerge pertanto che i territori in cui è stata accertata l'infrazione sono terreni pascolivi gravati da usi civici e non già boschivi, con la conseguenza che non può trovare applicazione il divieto di cui all'art. 10, c. 1, L.
353/2000.
Gli elementi istruttori raccolti non provano che il territorio in cui è stata accertata la presunta infrazione avesse le caratteristiche per essere assoggettata alla disciplina della L. 353/2000.
Nel verbale impugnato non viene fatto alcun riferimento alle conformazioni del territorio e alle sue caratteristiche per essere qualificato come zona boschiva. La parte opposta, su cui gravava l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, non ha provveduto a dare prova che nel territorio in cui
è stata rilevata la presenza del pascolo dei bovini, al
5 momento dell'accertamento, vi fosse vegetazione boschiva.
Si osserva inoltre che dalla documentazione in atti risulta l'inserimento della località “Monte Trevi”, Foglio 45, part. 17 e 18, nell'ambito della proprietà collettiva dei naturali di quali terreni gravati da CP_1 usi civici per i quali non può trovare applicazione la disciplina in materia di incendi boschivi (cfr. all. n. 3 sentenza Commissariato per la liquidazione degli usi civici).
Può quindi concludersi che non vi è prova della natura boschiva del territorio in cui è stata rilevata l'infrazione. Tale circostanza risulta confermata delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio da Tes_1
e i quali hanno
[...] Testimone_2 affermato che il territorio nel quale è stata accertata la presunta infrazione è sempre stato destinato al pascolo di bovini allo stato brado e che il territorio è composto da semplice sterpaglia e non da bosco.
Come noto, non può esservi zona boschiva in assenza di un ecosistema e di una vegetazione (alberi ad alto fusto, arbusti ed erbe) in conseguenza della quale deriva una tutela legislativa mirata e specifica. In ipotesi di territorio incolto, pieno di sterpi, infatti, non è possibile configurare lo stesso secondo le caratteristiche del bosco e al quale è destinata l'applicazione della disciplina finalizzata alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.
La parte opposta non ha prodotto alcuna documentazione comprovante la natura boschiva del territorio in cui è stata accertata la violazione dell'art. 10, c. 1, L. 353/2000. Dall'esame degli elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio, ritiene il Tribunale che l'esistenza della violazione non risulta sufficientemente provata.
In conclusione, dalle complessive risultanze istruttorie emerge che non vi è prova dell'esistenza della violazione dell'art. 10, c. 1 e 3, L. n. 353/2000. Ne consegue che l'autorità che ha emesso il provvedimento non ha adeguatamente provato la commissione da parte di della violazione dell'art. 10, c. Parte_1
1 e 3, L. n. 353/2000.
L'opposizione in conclusione deve essere accolta e l'ordinanza ingiunzione n. 33/2023 notificata in data 14.04.2023 deve essere quindi annullata.
6 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto della non complessità delle questioni trattate e del mancato svolgimento di attività istruttoria, da liquidare in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la ordinanza ingiunzione n. 33/2023 notificata in data
14.04.2023;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore di
[...]
delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
400,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrare in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Latina, 27.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
R.G. n. 2397/2023
All'udienza del 27.03.2025, davanti al giudice dott. Valentina Giasi, è comparso per parte opponente l'Avv. Ottavio Di Girolamo, che richiama l'atto introduttivo e le note depositate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni.
Il Giudice, sentita la discussione del difensore presente, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice decide come da separato provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio del 27.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1^ c.p.c. nella causa iscritta al numero 2397 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Ottavio Di Girolamo, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Sindaco pro tempore;
-parte opposta contumace-
FATTO E DIRITTO
formulava opposizione avverso Parte_1 l'ordinanza ingiunzione n. 33/2023 notificata in data 14.04.2023, con cui il aveva ingiunto Controparte_1 il pagamento di € 181,66 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 10, c. 1 e 3, L. n. 353/2000 e – nella specie – per trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco. L'opponente eccepiva la illegittimità del procedimento sanzionatorio, del verbale di contestazione elevato e della ordinanza ingiunzione quale atto conseguente;
eccepiva in particolare la illegittimità del verbale di contestazione per insussistenza della violazione contestata, l'assenza dei presupposti integrativi della violazione di cui all'art. 10, c. 1, L. n. 353/2000.
2 Chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. Così concludeva: “1) in via preliminare, disporre, stante la minaccia dell'esecuzione forzata, la sospensione immediata della efficacia dell'impugnata ordinanza ingiunzione ( – Reg. Gen. Controparte_1
N. 33 del 02.03.2023 notificata il 14.04.2023 e di ogni atto prodromico e conseguente, anche inaudita altera parte;
2) accertare la nullità/illegittimità/inefficacia ovvero disporre l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione ( – Reg. Gen. N. 33 del Controparte_1
02.03.2023 notificata il 14.04.2023) e di ogni atto prodromico e conseguente, con ogni conseguenza di legge ovvero dichiarare il provvedimento impugnato inesistente, ovvero nullo o, comunque, inefficace e pertanto privo di qualsiasi effetto nei confronti della parte ricorrente, revocando tutte le ingiunzioni e le sanzioni in essa previste e che nulla è dovuto dall'opponente per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre CPA e IVA e spese generali, da distrarsi”.
Il pur ritualmente citato in giudizio, Controparte_1 non si costituiva e restava contumace. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e prove orali, all'udienza del 27.03.2025 la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
A fondamento dell'ordinanza ingiunzione opposta vi è un accertamento eseguito dalla Regione Carabinieri
Forestale Lazio – Stazione di - in data CP_1
06.05.2021 in loc. Monte Trevi, presso il terreno CP_1 collinare, distinto al catasto terreni presso il Comune di al foglio n. 45. CP_1 In occasione dell'accesso ai luoghi di causa gli agenti accertavano la presenza sul terreno collinare, part. n. 17 di proprietà Comunale e part. n. 18 di proprietà privata, percorso da incendi nell'anno 2021 e negli anni precedenti, di una mandria di bovini al pascolo brado, di proprietà dell'odierno opponente, in assenza di custode e su terreno dove il pascolo appariva vietato poiché percorso da incendio. In primo luogo l'opponente eccepiva la illegittimità del provvedimento opposto per infondatezza nel merito
3 delle violazioni contestate, negando l'esistenza della violazione amministrativa e deducendo, al contrario, che il territorio in cui era stata accertata la presunta infrazione non sarebbe una zona boschiva, ma una zona sempre utilizzata per il pascolo allo stato brado. A sostegno dell'opposizione ha Parte_1 rappresentato altresì che la località in cui è stata accertata la violazione rientra in più vasto territorio gestito dalla Università Bovaria di Sezze, che è un ente morale di cui fanno parte numerosi allevatori di bovini, dediti all'allevamento allo stato brado di bestiame bovino all'interno del suddetto territorio. L'opponente ha dedotto quindi la illegittimità dell'accertamento e della ordinanza ingiunzione per insussistenza della violazione contestata.
È necessario in via preliminare ricordare che in tema di sanzioni amministrative l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta grava certamente sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato. Essa ha la veste sostanziale di attrice in giudizio, mentre, a norma dell'art. 2697 c.c., grava sull'opponente soltanto l'onere di provare fatti modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria, restando escluso il ricorso a presunzioni, salvo che non siano poste dalla legge (cfr. Cass.
Sez. U, Sentenza n. 356 del 13/01/2010). Inoltre, le presunzioni non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9251 del 19/04/2010; Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 17615 del 10/08/2007; Cass., 7 marzo 2007, n. 52772).
Esaminata la documentazione in atti, ritiene il
Tribunale che non ci sia prova della sussistenza di tutti gli elementi tipici della violazione contestata e sanzionata.
Nel caso di specie viene contestato all'opponente la violazione dell'art. 10, c. 1 e 3, L. n. 353/2000 per aver trasgredito al divieto di pascolo su soprassuolo delle zone boscate della località Monte Trevi percorsa dal fuoco nell'anno 2021 e in anni precedenti.
4 A fondamento della ordinanza ingiunzione l'amministrazione ha posto un verbale di accertamento, redatto dal Comando Regione Carabinieri Forestali Lazio, con cui si attesta che in occasione dell'accesso ai luoghi di causa avvenuto in data 06.05.2021, sul terreno di proprietà del percorso da incendio Controparte_1 veniva rinvenuta una mandria di bovini a pascolare allo stato brado, in assenza di custodia, compromettendo la ricrescita della vegetazione spontanea.
Parte opponente ha eccepito che il territorio in cui è stata accertata la presunta infrazione è sempre stato gestito e utilizzato dalla Università Bovaria di Sezze per il pascolo allo stato brado di bestiame bovino, nonché l'assenza nel caso di specie di una zona boschiva e la conseguente insussistenza del fatto contestato.
Si osserva sul punto che parte opponente ha prodotto documentazione attestante la gestione e l'uso del territorio in cui gli agenti accertatori hanno eseguito l'accertamento per il pascolo. L'opponente ha altresì prodotto la sentenza n. 50/2020 emessa dal
Commissariato per la liquidazione degli usi civici per le
Regioni Lazio, Umbria e Toscana con la quale si attesta la natura di proprietà collettiva dei naturali di del CP_1 fondo censito al catasto terreni del Comune di CP_1 foglio 45 part. 17 e 18, ed il conseguente diritto degli allevatori ad esercitare gli usi civici di pascolo sui terreni pascolivi (cfr. all. 3 fascicolo di parte opponente). Dall'esame della documentazione in atti emerge pertanto che i territori in cui è stata accertata l'infrazione sono terreni pascolivi gravati da usi civici e non già boschivi, con la conseguenza che non può trovare applicazione il divieto di cui all'art. 10, c. 1, L.
353/2000.
Gli elementi istruttori raccolti non provano che il territorio in cui è stata accertata la presunta infrazione avesse le caratteristiche per essere assoggettata alla disciplina della L. 353/2000.
Nel verbale impugnato non viene fatto alcun riferimento alle conformazioni del territorio e alle sue caratteristiche per essere qualificato come zona boschiva. La parte opposta, su cui gravava l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, non ha provveduto a dare prova che nel territorio in cui
è stata rilevata la presenza del pascolo dei bovini, al
5 momento dell'accertamento, vi fosse vegetazione boschiva.
Si osserva inoltre che dalla documentazione in atti risulta l'inserimento della località “Monte Trevi”, Foglio 45, part. 17 e 18, nell'ambito della proprietà collettiva dei naturali di quali terreni gravati da CP_1 usi civici per i quali non può trovare applicazione la disciplina in materia di incendi boschivi (cfr. all. n. 3 sentenza Commissariato per la liquidazione degli usi civici).
Può quindi concludersi che non vi è prova della natura boschiva del territorio in cui è stata rilevata l'infrazione. Tale circostanza risulta confermata delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio da Tes_1
e i quali hanno
[...] Testimone_2 affermato che il territorio nel quale è stata accertata la presunta infrazione è sempre stato destinato al pascolo di bovini allo stato brado e che il territorio è composto da semplice sterpaglia e non da bosco.
Come noto, non può esservi zona boschiva in assenza di un ecosistema e di una vegetazione (alberi ad alto fusto, arbusti ed erbe) in conseguenza della quale deriva una tutela legislativa mirata e specifica. In ipotesi di territorio incolto, pieno di sterpi, infatti, non è possibile configurare lo stesso secondo le caratteristiche del bosco e al quale è destinata l'applicazione della disciplina finalizzata alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.
La parte opposta non ha prodotto alcuna documentazione comprovante la natura boschiva del territorio in cui è stata accertata la violazione dell'art. 10, c. 1, L. 353/2000. Dall'esame degli elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio, ritiene il Tribunale che l'esistenza della violazione non risulta sufficientemente provata.
In conclusione, dalle complessive risultanze istruttorie emerge che non vi è prova dell'esistenza della violazione dell'art. 10, c. 1 e 3, L. n. 353/2000. Ne consegue che l'autorità che ha emesso il provvedimento non ha adeguatamente provato la commissione da parte di della violazione dell'art. 10, c. Parte_1
1 e 3, L. n. 353/2000.
L'opposizione in conclusione deve essere accolta e l'ordinanza ingiunzione n. 33/2023 notificata in data 14.04.2023 deve essere quindi annullata.
6 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto della non complessità delle questioni trattate e del mancato svolgimento di attività istruttoria, da liquidare in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la ordinanza ingiunzione n. 33/2023 notificata in data
14.04.2023;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore di
[...]
delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
400,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrare in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Latina, 27.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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