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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5499 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6106/2020
All'udienza collegiale del giorno 30/09/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PIETROVANNI ENZO pres.
Appellato/i
5 P.O. SAN GIOVANNI EVANGELISTA _1
AVV. VESCIO DI MARTIRANO VALENTINO pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Alberto Tilocca
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 30.09.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6106/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Parte_1 C.F._1
Pietrovanni (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2 _1
Via Antonio Baiamonti, 10, giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. , con CP_2 Controparte_3 sede legale in Tivoli, alla Via dell'Acquaregna, n. 1/15, ed ivi elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Aziendale, rappresentata e difesa, dall'avv. Valentino Vescio di Martirano
( ), giusta delega in atti CodiceFiscale_3
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 873/2020, pubblicata in data 07.07.2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_4
al fine di accertare la responsabilità di questa per l'errato trattamento sanitario
[...]
2 praticato all'attore meglio specificato in atti e di condannare la stessa al risarcimento dei danni come precisati in corso di causa. Allegava che in data 24.10.2014 l'attore si recava presso l'Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli per “Rettorragia in portatore di emorroidi, anemizzazione, sospetta malattia infiammatoria cronica intestinale”; che l'attore non presentava alcuna patologia a carico degli arti inferiori;
che dopo venti giorni dal ricovero, in data 14.11.2014, si rendeva necessario un drenaggio eco-guidato di ascesso a livello del III prossimale di avambraccio destro sede di ripetuti accessi venosi;
che si era affermata inizialmente una lieve lesione di continuo, dopo un ascesso e infine il 24.11.2014 una necrosi;
che in data 15.11.2014 era stato praticato un
CVC in regione giugulare per l'impossibilità di utilizzare gli accessi venosi degli arti superiori;
che le lesioni riportate erano conseguenza della scarsa igiene infermieristica;
che in ogni caso la complicanza settica era stata gestita in modo negligente dal personale sanitario e parasanitario tanto da divenire un ascesso voluminoso, di cui non era stata rilevata origine ed evoluzione;
che il
24.11.2014 l'attore veniva trasferito all' di per colite ulcerosa, Controparte_5 _1 venendo operato di plastica cutanea di tessuto autologo, prelevato dalla coscia destra, di lesione necrotica avambraccio destro;
che a causa di mancato innesto cutaneo, seguiva una “seconda intenzione” con gravi esiti cicatriziali;
che sussisteva la grave responsabilità del personale sanitario e parasanitario dell' di Tivoli il quale non aveva sterilizzato e Controparte_6 usato correttamente la flebo apposta sugli arti superiori, non aveva rilevato tempestivamente le complicanze locali, che, in quanto non medicate tempestivamente, avevano impedito il successivo innesto cutaneo prelevato dal tessuto della coscia destra;
che l'ente convenuto doveva pertanto risarcire i danni conseguiti all'inadempimento dell'obbligo di assistenza sanitaria derivante dal contratto di spedalità. Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda attorea o in CP_2 subordine la limitazione del risarcimento al danno effettivamente imputabile all'ente ospedaliero.
Allegava che la patologia da cui era già affetto l'attore era una malattia infiammatoria che importava complicanze locali come diretta espressione dell'infiammazione della mucosa e della sua estensione;
che tra le complicanze vi erano anche la formazione di fistole, ascessi e stenosi, complicanze extraintestinali;
che la patologia era stata correttamente diagnosticata dal personale sanitario che aveva approntato tutti i trattamenti previsti dalle linee guida;
che la terapia infusionale era stata praticata in ragione della colite ulcerosa di cui era affetto il paziente;
che l'attore non aveva dimostrato la scarsa igiene degli strumenti usati dal personale infermieristico dell'ospedale e che comunque il difetto di igiene non sussisteva;
che la lesione sugli avambracci era stata tempestivamente rilevata in data 13.11.2014 e che a seguito del posizionamento di un catetere venoso nella vena del collo del paziente, resosi necessario per l'impossibilità di rinvenire vene sulle braccia, non erano state più praticate venopunture;
che il paziente era stato medicato, con pulizia
3 dell'ulcerazione in camera operatoria e successiva asportazione in data 24.11.2014 di una piccola area di necrosi;
che l'eventuale ritardo nel trattamento della lesione cutanea non avrebbe potuto influire sull'innesto cutaneo eseguito presso l' rilevando per i pazienti affetti da Controparte_5 colite ulcerosa la complicanza del pioderma gangrenoso;
che in ogni caso il danno lamentato era eccessivo e andava limitato a quello direttamente riconducibile alla eventuale imperizia imputabile all'ente convenuto. All'udienza di trattazione il Giudice concedeva alle parti i termini per memorie istruttorie. Nel corso del processo veniva disposta una CTU medico-legale. Mutato il magistrato titolare del fascicolo ed espletata la CTU, all'udienza del 31.01.2020 venivano assunti i chiarimenti del CTU, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.”.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così deciso: “1) rigetta le domande e le eccezioni proposte dalla parte attrice;
2) pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico di parte attrice;
3) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta che si liquidano nell'importo di 7.254,00 euro, oltre accessori di legge a titolo di compensi”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti Pt_1 Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta così provvedere: In riforma della sentenza impugnata nr. 873/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli, in persona del Giudice Dott. Valerio Medaglia, in data
2.7.2020 pubblicata il 7.7.2020, comunicata a mezzo PEC in data 7.7.20: A) In via preliminare, dichiarare la nullità della relazione di CTU, con ogni conseguenza di legge;
B) Nel merito,
“Accertare e dichiarare la responsabilità di essa convenuta per l'errato trattamento sanitario praticato e, conseguentemente, affermare la responsabilità contrattuale dell'
[...]
– in persona del legale r.p.t. con sede legale in Tivoli (RM) alla Via Controparte_4
Acquaregna nn. 1/15 (C.F. ). Per l'effetto, condannare essa convenuta in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo risarcitorio delle somme che saranno meglio valutati e specificati nel corso del giudizio e nel rispetto dei termini previsti dal codice di rito”; C) In via istruttoria, si insiste per la richiesta di rinnovazione delle indagini peritali con ampliamento dei quesiti, previa sostituzione dei Periti, sussistendo gravi motivi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si è costituita in giudizio che ha così concluso: “Voglia l' Ecc.ma Corte di CP_2
Appello di Roma, III' Sezione Civile, adita, contrariis reiectis, In via preliminare respingere la richiesta di rinnovo della CTU in quanto infondata e inconferente, per come esposto in narrativa nonchè inammissibile in quanto trovante presupposto su elementi e circostanze altre e diverse
4 rispetto alla prospettazione dell'originaria domanda;
In via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta violazione del principio di cui all'art.345 c.p.c. caratterizzandosi l'appello per la presenza di domande nuove rispetto al giudizio di prime cure in via principale, respingere Pt_2 integralmente tutti i motivi di gravame addotti confermando in toto la sentenza di primo grado, per tutti i motivi sopra meglio spiegati;
In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi che venga disposto il rinnovo della CTU si chiede che la consulenza tecnica d'ufficio sia effettuata nelle forme previste dall'art.15 della Legge 24/2017, con riserva di procedere alla nomina di CC.TT.PP. fino all'inizio delle operazioni peritali, salvo altro. Con vittoria di spese, competenze, onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.10.2021, la Corte ha disposto la consulenza medico legale.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Errata ed illogica motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione preliminare di nullità della relazione di CTU. Omessa/Errata valutazione delle prove”, parte appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della CTU, sulla base di una motivazione errata, illogica ed in aperto contrasto con le prove presenti in atti. Nello specifico, si duole che il Giudice si sia limitato a recepire acriticamente quanto asserito nelle conclusioni della relazione di CTU al fine di escludere la responsabilità medica dei sanitari e che avrebbe violato il principio dispositivo, il diritto di difesa di parte attrice e del contraddittorio, con conseguente nullità della CTU. Ciò in quanto agli atti non sarebbe presente alcuna cartella clinica del 2007, né altra documentazione medica dalla quale possano desumersi i dati clinici riferiti nella relazione espletata e acriticamente riportati in sentenza dal primo
Giudice. Il Tribunale avrebbe inoltre omesso qualsiasi vaglio critico/motivazionale in ordine alle contraddizioni emerse nelle dichiarazioni dei periti.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Inattendibilità, contraddittorietà ed illogicità della relazione di CTU. In via istruttoria: richiesta di rinnovazione delle indagini peritali con ampliamento dei quesiti, previa sostituzione dei periti, per gravi motivi”, parte appellante si duole del fatto che, diversamente da quanto erroneamente affermato dal Giudice di prime cure, le conclusioni del collegio peritale sono manifestamente irragionevoli, contraddittorie e non coerenti con la stessa documentazione medica presente in atti. Pertanto, rileva che il Giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione delle indagini peritali.
5 Con il terzo motivo di appello, rubricato “Nel merito: Omessa/Errata valutazione delle prove in atti. Sussistenza della responsabilità medica”, si impugna la sentenza per aver il Tribunale ritenuto non sussistere la responsabilità medica dei sanitari per le lesioni subite dall'odierno appellante. Infatti, deduce, a tal riguardo, che la motivazione è errata ed in contrasto con il quadro clinico che emerge chiaramente dall' esame delle prove, ove, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, sussisterebbe la responsabilità medica dell'ospedale per le lesioni subite dal Infatti, i CTP Pt_1 avrebbero ampiamente dimostrato che le lesioni lamentate dall'odierno appellante venivano tardivamente riscontrate e, altrettanto tardivamente, curate dal personale sanitario, con conseguente responsabilità a loro carico.
La sentenza impugnata è così motivata: “In via preliminare, occorre dare atto che i termini concessi alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. sono stati sottoposti alla sospensione prevista dall'art. 83, comma 2 del D.L. n. 18/2020 convertito nella L. n. 27/2020 dal 09.03.2020 all'11.05.2020.
Ancora, in via preliminare, si deve rilevare che non saranno considerate ai fini della decisione tutte le allegazioni e deduzioni nuove formulate dalle parti con le comparse conclusionali e non contenute negli atti introduttivi e nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c. Invero, la comparsa conclusionale è un atto che ha la “sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo” (cfr. Cass. Civ. n. 14250/2004).
Dunque, l'oggetto dell'odierno procedimento sarà circoscritto solo ai fatti dedotti dalla parte attrice nell'atto di citazione e nella memoria istruttoria depositata dalla stessa, oltre che nella comparsa di costituzione della parte convenuta, essendo tali atti a determinare il thema decidendum dell'odierno giudizio. E ancora, si deve rilevare che la parte attrice rileva la decadenza di parte convenuta dal potere di proporre eccezioni in senso stretto a fronte della tardiva costituzione in giudizio della stessa. Sul punto si deve rilevare che nella comparsa di costituzione la parte convenuta non ha formulato eccezioni in senso stretto, essendosi limitata a contestare i fatti dedotti dalla controparte e negando ogni propria responsabilità per i fatti addotti dalla parte attrice. Dunque, non vi sono eccezioni formulate da parte convenuta nella comparsa di costituzione da dichiarare inammissibili per tardiva costituzione in giudizio. Ciò posto, l'odierno attore domanda l'accertamento della responsabilità contrattuale dell'ente convenuto, in ragione dei trattamenti cui è stato sottoposto a seguito del ricovero del 24.10.2014 presso l' di Tivoli con Controparte_6 conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguito all'inadempimento. In particolare, la parte attrice lamenta lesioni dell'integrità psicofisica derivanti dall'intervento cui è stata sottoposta presso l'Ospedale di Tivoli a seguito del ricovero del 24.10.2014, e derivanti da imperizia e dalla mancata sterilizzazione degli strumenti
6 utilizzati per gli accessi venosi eseguiti sugli arti superiori con conseguente insorgenza di complicanze locali cui l' non avrebbe tempestivamente posto rimedio. La domanda è CP_6 infondata per le ragioni di seguito indicate. In punto di diritto, si deve rilevare che secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità della struttura sanitaria che abbia accolto un paziente al fine di procedere ad interventi terapeutici e diagnostici va qualificata come contrattuale, giacché attraverso l'“accettazione” e il ricovero del paziente,
l'ospedale assume precisi obblighi di prestazione nei confronti di questo. In particolare, il contratto tra struttura ospedaliera e paziente deve qualificarsi come contratto atipico di spedalità, con cui la prima si obbliga, dietro il pagamento di un corrispettivo, ad eseguire la prestazione medica richiesta e un ulteriore complesso di prestazioni di assistenza sanitaria che vanno dal vitto all'alloggio fino ai controlli periodici sullo stato di salute. Non assume rilievo, ai fini della qualificazione della responsabilità, la natura pubblica o privata dell'ente, né lo status di dipendente pubblico o privato del personale sanitario (Cass. civ. n. 4058/2005). Alla luce degli obblighi assunti dalla struttura ospedaliera, la stessa risponderà contrattualmente nei confronti del paziente non solo per il danno biologico eventualmente arrecato nell'esecuzione della prestazione sanitaria, ma anche per il danno da disorganizzazione connesso all'errata esecuzione dei servizi di vitto, di alloggio, di controllo del paziente. Quanto al danno da imperita esecuzione della prestazione sanitaria, si deve osservare che l'ospedale offre la stessa a mezzo del personale medico disponibile, con la conseguenza che la responsabilità della struttura si fonderà sull'art. 1228 c.c., configurandosi il medico quale ausiliario dell'ospedale, il quale assume il rischio della scelta di avvalersi di ausiliari per l'esecuzione della prestazione sanitaria. Ne deriva che, una volta accertato il fatto dannoso del medico che abbia avuto in cura il paziente, imputabile a quello per dolo o colpa, l'ospedale risponderà del proprio inadempimento nei confronti del paziente ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1228 c.c.
Tale quadro giuridico non è stato posto in crisi dall'entrata in vigore della L. n. 189/2012 (c.d. Legge
Balduzzi) che ha convertito il D.L. n. 158/2012, volto alla regolamentazione in modo innovativo di alcuni profili della responsabilità medica, in un'ottica di prevenzione del fenomeno della medicina difensiva. Invero, tale normativa è intervenuta sul profilo della responsabilità del medico ma non su quello della responsabilità della struttura ospedaliera, facendo riferimento alla responsabilità dell'”esercente la professione sanitaria” (art. 3 del D.L. n. 158/2012 come modificato dalla L. n.
189/2012). Poiché l'ospedale risponde del fatto colposo del medico, ai sensi dell'art. 1228 c.c., la fattispecie di responsabilità dell'ospedale, per i danni derivanti dall'errore medico, si fonda su tutti gli elementi condizionanti la responsabilità del sanitario, ivi inclusi la colpa e il nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso lamentato dal paziente. Ciò posto, il nesso causale può definirsi come collegamento tra una condotta e un evento, tale da poter giustificare l'asserzione che il secondo sia
7 da imputare alla prima e, dunque, all'autore della condotta stessa. Da un punto di vista giuridico, dunque, il nesso causale è un criterio di imputazione di un evento giuridicamente rilevante.
Nell'ambito della responsabilità civile, il nesso di causalità, in assenza di disposizioni specifiche di riferimento, segue i principi regolatori previsti per la causalità penale, ossia le regole desumibili dagli artt. 40 e 42 c.p., con i dovuti adattamenti derivanti dalla diversa finalità della sanzione penale e di quella civile (Cass. civ. S.U. n. 581/2008). Da ciò consegue che nell'illecito civile, la causalità è governata dal criterio logico della conditio sine qua non, mitigato dalla teoria della causalità adeguata. Ebbene, seguendo questo ragionamento, una condotta può ritenersi causa dell'evento quando ne sia stata la condizione necessaria, ancorché da sola non sufficiente, per la verificazione.
La condotta può ritenersi una delle condizioni necessarie per la verificazione dell'evento quando possa affermarsi che, sulla base di un ragionamento fondato sulla sussunzione del caso di specie sotto leggi statistiche o scientifiche, senza la condotta l'evento non si sarebbe verificato. Alla luce della mitigazione della causalità adeguata, affinché possa ritenersi integrato il nesso causale, è necessario altresì che l'evento costituisca, in base ad una valutazione ex ante, una conseguenza ordinaria della condotta, verosimile, ancorché non possa qualificarsi quale conseguenza altamente probabile della stessa, in base ad un giudizio fondato sulla probabilità logico-razionale e non su quella meramente statistica (Cass. civ. S.U. n. 581/2008). Nel caso in cui si tratti di valutare se l'evento dannoso sia riconducibile ad una condotta omissiva del soggetto agente, occorre accertare se, sostituendo all'omissione la condotta doverosa, l'evento non si sarebbe verificato, in assenza di altri fattori causali alternativi, alla luce di canoni di ragionevole probabilità logico-razionale. Ne deriva che nell'ambito della responsabilità professionale del medico, e consequenzialmente della struttura sanitaria, essendo tenuto il medico ad espletare la propria attività professionale secondo regole di perizia e di diligenza, si può affermare che l'omissione di tale attività sia stata causa dell'evento dannoso laddove, tenendo la condotta doverosa, in assenza di fattori causali alternativi,
l'evento non si sarebbe verosimilmente verificato (cfr. Cass. civ. n. 16123/2010). L'ospedale risponderà del fatto del medico ausiliario solo nel caso in cui questo sia qualificato da dolo o da colpa (art. 1228 c.c.). Ebbene, si deve osservare al riguardo che la condotta del debitore può ritenersi colposa laddove la stessa sia stata posta in essere in violazione di una precisa regola cautelare finalizzata alla prevenzione di eventi del tipo di quello verificatosi in concreto. L'apprezzamento della violazione deve avvenire ex ante alla luce di tutte le circostanze fattuali che hanno accompagnato l'esecuzione della prestazione. Nell'ambito delle attività professionali, quale quella medica, il grado di diligenza deve essere apprezzato alla luce dell'attività esercitata (art. 1176 c.c.), fermo restando la mitigazione prevista dall'art. 2236 c.c. per i casi di imperizia derivanti dalla risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Inoltre, va evidenziato che nell'ambito della
8 colpa medica, un ruolo peculiare è assunto dalle linee guida dettate dalla comunità scientifica. Esse costituiscono un nucleo di regole di azione per il medico da cui il Giudice può trarre le regole cautelari rilevanti per il giudizio di colpa, quantomeno nei casi in cui occorra apprezzare l'imperizia del personale medico. Nondimeno, il rispetto, da parte del sanitario, delle linee guida - pur costituendo un utile parametro nell'accertamento di una sua eventuale imperizia - non esime il
Giudice dal valutare, nella propria discrezionalità di giudizio, se le circostanze del caso concreto non esigessero una condotta diversa da quella da esse prescritta (cfr. Cass. civ. n. 11208/2017).
Infine, in relazione al riparto dell'onere probatorio, dalla natura contrattuale della responsabilità dell'ente ospedaliero deriva che, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, il paziente che agisce in giudizio per il risarcimento del danno, ha l'onere di allegare e provare il titolo fondante il suo diritto alla prestazione sanitaria, il pregiudizio sofferto e il nesso di causalità giuridica tra questo e l'inadempimento. In relazione alla prova del nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso prospettato, in un primo momento la giurisprudenza ha ritenuto che la prova del nesso di causalità materiale incomba sul debitore, avendo il paziente il solo onere di allegare e provare l'aggravamento di una patologia preesistente o l'insorgenza di una nuova patologia in concomitanza del ricovero e di allegare un inadempimento del convenuto astrattamente idoneo a provocare l'evento dannoso prospettato. E' stato così affermato che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo invece a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. civ. n.
24073/2017; Cass. Civ. S.U. n. 577/2008). E' dunque onere dell'ospedale allegare e provare fatti che siano stati concretamente causa effettiva dell'evento dannoso e che non siano imputabili alla propria condotta, restando a suo carico la mancata prova del fattore causale alternativo che abbia concretamente cagionato l'evento dannoso. Nondimeno, secondo un più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che si intende affermare in questa sede, l'onere di allegare e provare il nesso di causalità materiale incombe invece sul paziente creditore, su cui resta il rischio dell'incertezza probatoria dell'individuazione della causa concreta dell'evento dannoso. In questo senso è stato infatti affermato che “In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente
9 regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. Civ.
n. 28991/2019). Ciò importa che l'incertezza in ordine alla individuazione della causa dell'evento dannoso ridonda a sfavore del paziente. Chiariti i principi essenziali espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità medica, nel caso di specie deve osservarsi quanto segue.
Prima di procedere alla ricostruzione dei fatti per cui è causa, si deve rigettare l'eccezione di nullità della CTU sollevata dalla parte attrice all'udienza del 31.01.2020 e ribadita nella comparsa conclusionale. Secondo la prospettazione di parte attrice, i CTU avrebbero utilizzato per le proprie valutazioni peritali una cartella clinica del 2007, da cui avrebbero ricavato il dato clinico della presenza di AT (o OD gangrenoso) nel paziente, la quale non era stata prodotta ritualmente nel corso del processo con violazione del principio dispositivo. Inoltre, secondo la parte attrice, la CTU farebbe riferimento a controlli ematici con terapia flebo senza evidenze cutanee, a cui sarebbe stato sottoposto il paziente nel ricovero del 2007, non desumibili dalla documentazione in atti. Sul punto, si deve osservare che la CTU in atti fa riferimento, in relazione all'anno 2007, alla sottoposizione dell'odierno attore a un intervento di emorroidectomia e ai conseguenti controlli ematici e a terapia con flebo senza evidenza di lesioni cutanee e in essa si afferma altresì che il predetto intervento era stato reso necessario da una rettocolite ulcerosa che si era presentata a decorrere dal 2003. Inoltre, si deve rilevare che la CTU non afferma la presenza del OD gangrenoso nel paziente, desumendola da una cartella clinica del 2007, come sostenuto da parte attrice, bensì si limita ad indicare il OD gangrenoso come possibile complicanza cutanea extraintestinale della colite ulcerosa. Ciò chiarito, le censure mosse da parte attrice sono di due tipologie: con una prima censura, la parte attrice sostiene che la CTU faccia menzione di un ricovero del 2007 utilizzando la cartella clinica di tale ricovero che non è mai stata acquisita agli atti;
con una seconda censura, la parte attrice sostiene che la CTU faccia riferimento a controlli e terapie flebo eseguite durante il ricovero del 2007 che non risulterebbero dalla documentazione in atti.
Orbene, in ordine all'asserito utilizzo di una cartella del 2007 non presente in atti, si deve rilevare che all'udienza del 31.01.2020 i CTU hanno dichiarato di aver utilizzato per le indagini peritali la sola documentazione acquisita in corso di causa e che il dato clinico riferito al ricovero del 2007 era desumibile dalla documentazione presente negli atti di causa e in particolare dalla scheda di anamnesi contenuta nella cartella clinica dell'Ospedale San Camillo di Ebbene, dalla lettura _1
10 di tale cartella (cfr. all. 11b fasc. attore), effettivamente risultano i dati clinici menzionati nella CTU in atti. Si afferma in essa che l'odierno attore dal 2003 “ha iniziato a presentare rettoragie e anemia interpretate come di natura emorroidaria. Nel 2004 un esame endoscopico avrebbe confermato la patologia emorroidaria. Per la persistenza di sintomi evacuativi, nel 2007 è stato sottoposto a Tivoli ad intervento di emorroidectomia. Dopo tale intervento ha continuato a presentare periodicamente fenomeni rettorragici. Nel 2011 è stato sottoposto, presso l'ospedale di Tivoli, a colonscopia sinistra e clisma opaco con diagnosi di colite ulcerosa sinistra”. Dunque, nella documentazione in atti vi è riferimento all'intervento di emorroidectomia del 2007. Pertanto, non risulta che i CTU abbiano attinto il predetto dato clinico riferito al 2007 da altri documenti non acquisiti ritualmente in corso di causa. In ordine ai controlli e terapie flebo inerenti all'intervento del 2007 e all'assenza di evidenza di lesioni cutanee, si deve osservare che i CTU hanno confermato all'udienza del
31.01.2020 tale assenza di lesioni ribadendo che i dati clinici utilizzati per le indagini peritali sono desumibili dalla documentazione in atti. Ad ogni modo, si deve rilevare che la censura di parte attrice relativa all'assenza di tali dati nella documentazione clinica in atti non pone un problema di utilizzo di documentazione non assunta ritualmente in corso di causa, quanto invece un problema di difetto di evidenza probatoria dei suddetti fatti menzionati dai CTU e conseguente inutilizzabilità di tali fatti ai fini decisori. Nondimeno, un siffatto problema si pone solo nel caso in cui tali fatti siano rilevanti per la decisione della odierna causa, sicché solo in tali casi si dovrà valutare l'eventuale difetto di materiale probatorio dei fatti dedotti. Ebbene, i fatti in esame, come si anticipa sin da ora, non assumono alcuna rilevanza ai fini della ricostruzione della vicenda per cui è causa, né ai fini delle conclusioni tecniche cui sono pervenuti i CTU. Dunque, anche sotto tale profilo, la censura di parte attrice non appare idonea a giustificare la dichiarazione di nullità della CTU. In definitiva, si deve ritenere che, alla luce delle suddette considerazioni, l'eccezione di nullità della CTU sollevata dalla parte attrice all'udienza del 31.01.2020 non appare fondata, tenuto conto delle deduzioni offerte dalla stessa parte e dalle repliche dei CTU fornite alla predetta udienza. Ciò posto, alla luce della documentazione in atti e della ricostruzione della vicenda clinica eseguita dal collegio peritale nominato in corso di causa, risulta che l'odierno attore dal 2003 ha iniziato a presentare rettorragie con stato anemico interpretate di natura emorroidaria. A seguito di opportuni accertamenti, allo stesso è stata diagnosticata nel 2011 una colite ulcerosa per la quale ha iniziato una apposita terapia
(cfr. perizia in atti). Come attestato dal collegio peritale, in data 19.10.2014 l'attore è ricorso alle cure dell'Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli per anemia (all. 9 fasc. attore). A questo punto, è stato ricoverato, sottoposto ai necessari accertamenti e “dimesso in cod. 5 in data
24.10.2014 con diagnosi di “Stato anemico in prolasso muco-emorroidario”e indicazione ad effettuare colonscopia in data 29.10.2014 escludendo l'immediatezza di tale esame per la
11 sintomatologia dolorosa avvertita dal ricorrente in seguito a flogosi dei noduli emorroidari” (cfr. perizia in atti); inoltre rilevano i CTU che “In data 29.10.2014 il paziente si ricovera nuovamente per anemia da rettorragia recidivante e dopo tentativo di eseguire una colonscopia in urgenza , la stessa veniva rimandata con intenzione di effettuare una sedazione profonda o una coloscopia virtuale, perché il paziente non era collaborante. Durante la degenza il ricorrente effettuava continui controlli ematici ed eseguiva trasfusioni in considerazione dell'importante stato anemico, TC addome pelvi con mdc e colonscopia che evidenziavano una rettocolite ulcerosa in fase attiva” (pag.
5 perizia). In seguito alla comparsa di aree di necrosi cutanee sull'avambraccio destro e sinistro, in data 16.11.2014 il paziente è stato inciso, drenato il flemmone e, successivamente, è stata praticata un'escarectomia (cfr. pag. 5 perizia in atti). In seguito, è stato ricoverato presso l'Ospedale San
Camillo di in data 24.11.2014 (cfr. all. 11 fasc. attore) e sottoposto a innesto cutaneo della _1 lesione ulcerosa in avambraccio destro (cfr. perizia in atti). Ancora, secondo la ricostruzione fornita dal collegio peritale, “Durante i successivi controlli si evidenziava mancato attecchimento dell'innesto e pertanto si procedeva a medicazione della lesione con Betadine e garza grassa. Sulla base della sintomatologia clinica e dei reperti delle indagini strumentali, non sussistendo controindicazioni di natura anestesiologica in data 17 Dicembre 2014 il paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico di Colectomia totale laparoscopica e confezionamento di ileostomia terminale. Il decorso post-operatorio è stato sostanzialmente regolare, fatta eccezione per la comparsa di importante sindrome da allettamento con marcato dimagramento ed ipotrofia muscolare associata, anemizzazione che ha richiesto emotrasfusioni post-operatorie, malnutrizione trattata con nutrizione parenterale totale e progressivo svezzamento con dieta per ileostomizzato, continue medicazioni da parte dei chirurghi plastici della lesione in avambraccio destro” (pag. 5 perizia in atti). Ciò posto, secondo la prospettazione di parte attrice le lesioni riportate sugli avambracci sono state causate da accessi venosi eseguiti in modo imperito e senza la dovuta sterilizzazione dal personale sanitario e parasanitario dell' convenuto. Tale condotta avrebbe provocato CP_6 un'infezione a livello locale nei tessuti degli avambracci che il detto personale medico non avrebbe colpevolmente rilevato, in tal modo consentendo un aggravamento dell'infezione, con conseguente insorgenza di ascesso e necrosi settica, riscontrata secondo la prospettazione di parte attrice contenuta nell'atto di citazione tardivamente solo in data 14.11.2014 e curata in modo errato fino al
24.11.2014. Sempre secondo la prospettazione di parte attrice, il predetto aggravamento dell'infezione avrebbe determinato il fallimento dell'innesto cutaneo praticato successivamente in altro nosocomio con ulteriore conseguente guarigione raggiunta con gravi esiti cicatriziali, anatomici e funzionali. Ebbene, secondo la valutazione tecnica fornita dal collegio peritale e confermata all'esito dei chiarimenti forniti all'udienza del 31.01.2020, non può rilevarsi nella
12 vicenda clinica per cui è causa alcuna condotta imperita del personale sanitario dell'ente convenuto, né può affermarsi con ragionevole probabilità che le lesioni lamentate dall'attore siano riconducibili alle condotte addebitate da questo all'ospedale convenuto. In primo luogo, il collegio peritale, all'esito dell'analisi della documentazione clinica in atti, ha escluso la sussistenza della carenza di sterilità degli strumenti utilizzati per gli accessi venosi nonché una imperita esecuzione di questi da parte del personale medico e paramedico dell' Inoltre, i CTU, dopo l'analisi della Parte_3 documentazione clinica acquisita, hanno evidenziato come le lesioni insorte sugli avambracci del paziente “siano state tempestivamente diagnosticate con conseguenti medicazioni quotidiane fino al trasferimento in altro nosocomio”, escludendo su tale aspetto ogni colpevole ritardo dell'ospedale convenuto nella rilevazione e nella cura delle stesse. Infine, si deve rilevare che, dalla lettura della perizia in atti, il collegio peritale ha fornito una possibile ricostruzione causale delle lesioni insorte nel paziente e del fallimento dell'innesto cutaneo sull'avambraccio destro eseguito presso altro ospedale, in tal modo confermando la non riconducibilità delle lesioni lamentate da parte attrice alle condotte ascritte da questa alla parte convenuta. In particolare, il collegio peritale, dopo una approfondita ricostruzione tecnica e scientifica della patologia della colite ulcerosa da cui è risultato affetto l'odierno attore e delle complicanze che essa comporta, ha ritenuto che, in ragione delle risultanze provenienti dalla documentazione clinica in atti, le complicanze sofferte dall'attore a seguito del ricovero del 19.10.2014 costituiscono ragionevolmente manifestazioni cutanee della colite ulcerosa. Invero, precisano i CTU che “Lo stato di tossicità in cui si trovava il ricorrente era tale da avergli determinato un megacolon tossico che potrebbe spiegare l'insorgenza del
[...]
e quindi delle lesioni cutanee e del fallimento dell'innesto cutaneo sull'avambraccio dx Per_1 effettuato presso L'Ospedale S. Camillo di (pag. 8 perizia in atti). Dunque, all'esito degli _1 accertamenti tecnici di rito, il collegio peritale, ha ritenuto che le lesioni lamentate dall'attore “sono il frutto di una normale complicanza extraintestinale (OD gangrenoso) della patologia di base
(colite ulcerosa)” riconosciuta dalla letteratura medica, sicché le stesse vanno ritenute “non ascrivibili all'operato del personale medico e sanitario che ha operato nel rispetto delle linee di guida”. Ciò posto, si deve rilevare che la parte attrice ha mosso osservazioni alle valutazioni tecniche del collegio peritale (ribadite con nota del 24.05.2019), contestando in sintesi che gli interventi terapeutici erano stati eseguiti in totale sterilità, lo scarso approfondimento della qualità e della tempestività dei trattamenti medici cui è stato sottoposto il paziente a seguito dell'insorgenza delle lesioni lamentate, la tardiva esecuzione di tampone al pus fuoriuscito dalle lesioni, il mancato utilizzo di farmaco “Vancomicina” ritenuto dalla parte più appropriato alle cure del caso, nonché la valutazione per cui le lesioni cutanee riscontrate erano da ricondursi al pur Persona_1 in difetto di riscontro di tale patologia nelle cartelle cliniche. Alla luce di tali osservazioni, il collegio
13 peritale ha confermato le proprie valutazioni, attraverso una più approfondita valutazione del caso clinico oggetto di giudizio. In particolare, e sintetizzando le ulteriori valutazioni del collegio peritale, si è evidenziato che le lesioni cutanee del paziente non potevano ricondursi a “stravaso di ferro”, in quanto “complicanza non menzionata su alcun foglio di diaria della cartella clinica del ricovero presso il reparto di chirurgia dell'Ospedale d Tivoli”. In relazione alle modalità di esecuzione degli accessi venosi, il collegio ha rilevato che il paziente “aveva presentato prima del ricovero e durante il ricovero vari episodi di rettorragia, condizione che predispone all'ipovolemia (riduzione del volume di sangue circolante) una fra le varie cause di irreperibilità di accessi venosi che indussero i medici di Tivoli ad utilizzare accessi venosi superficiali per la somministrazione del ferro con aghi piccoli (butterfly)”, il cui utilizzo “permette di reperire più facilmente accessi venosi e riduce nel caso di infusioni di ferro l'instaurarsi di una flebite per immediata rimozione dell'ago a differenza di un ago cannula”, in tal modo escludendo ogni imperizia nell'esecuzione di tale trattamento da parte del personale dell'ospedale convenuto. In ordine al fallimento del successivo innesto cutaneo presso altro polo ospedaliero, il collegio peritale esclude l'obiezione di parte attrice circa l'imputabilità di tale evento a condotte del personale dell'ospedale convenuto, evidenziando che “i chirurghi plastici chiamati in causa dai programmarono un innesto cutaneo Parte_4 sull'ulcera presente sulla faccia volare dell'avambraccio destro prelevando un lembo cutaneo nella zona quadricipitale della gamba destra, innesto poi fallito e il CTP attribuisce tale fallimento alle
“avverse circostanze verificatesi nel precedente ricovero”, facendo riferimento a stravasi ferrosi dovuti proprio all'utilizzo di vene di piccolo calibro presenti sulle superfici volari degli avambracci e mai riportate su alcun foglio di diaria”. Inoltre, il collegio peritale ha escluso con ampia motivazione che la leucocitosi neutrofila, rilevata con emocromo all'ingresso in Ospedale e cresciuta nei successivi controlli, fosse riconducibile a infezioni batteriche della cute, dovendosi ricondurre alla “riacutizzazione della rettocolite ulcerosa e successivamente all'infezione batterica cutanea che stava determinando la comparsa delle lesioni cutanee da OD RE (manifestazione extraintestinale della Rettocolite Ulcerosa): tale leucocitosi neutrofila trova sicuramente la sua spiegazione nell'ampio utilizzo che fu fatto di corticosteroidi per contrastare la Rettocolite ulcerosa”. Il collegio peritale ha altresì escluso che tale patologia fosse riconducibile a “stravasi ferrosi”, in quanto mai riportati nella cartella clinica, o comunque a complicazioni derivanti dai farmaci cui è stato sottoposto il paziente, rilevando altresì che la presenza di lesioni cutanee multiple ad entrambi gli arti superiori costituisce segno di “una patologia sistemica e non riconducibile ad un unico momento causa”, ritenendo inverosimile che tali lesioni fossero da ricondurre ai prelievi e alle somministrazioni eseguite dal personale medico. Peraltro, proprio da tale dato clinico il collegio peritale ha desunto, dopo ampio approfondimento della patologia, “la conferma dell'instaurarsi di
14 una patologia cutanea quale il OD RE che come sopra spiegato a differenza delle altre patologie cutanee è caratterizzato da un innalzamento dei neutrofili e all'origine della reazione disfunzionale del sistema immunitario, potrebbero esserci delle alterazioni della loro chemiotassi”.
Inoltre, in relazione alle modalità di manifestazione della patologia, il collegio peritale ha evidenziato come “la AT e il PG esse possono comparire (anche per la prima volta) o peggiorare anche a seguito di un peggioramento della RCU, anche se grave, evolvendosi in un megacolon tossico”, rilevando altresì come “tale patologia collaterale quindi si sia manifestata e sia sparita solo dopo la colectomia totale”. Infine, il collegio peritale ha confermato, con ampia motivazione, la correttezza delle misure terapeutiche adottate dal personale medico dell' CP_6 convenuto e l'esclusione di ogni vizio di sterilità degli strumenti adoperati, evidenziando che, essendo il paziente al momento del ricovero affetto da Rettocolite ulcerosa, furono “immediatamente somministrati corticosteroidi per contenere lo stato infiammatorio dell'intestino e una terapia marziale per lo stato anemico”, e “per l'importante volemia secondaria a rettorragie, non sempre si riuscì a reperire accessi venosi periferici, pertanto vennero usate piccole vene superficiali con posizionamento momentaneo di piccoli aghi immediatamente rimossi. Solo successivamente si posizionò CVC per impostazione di terapia nutrizionale e altra terapia essendoci stato un peggioramento delle condizioni cliniche del ricorrente dopo ripetute rettorragie”. Inoltre, per la cura delle lesioni aftose, il collegio peritale ha rilevato la correttezza delle cure somministrate dall' convenuto, procedendo alla “terapia antimicotica e successivamente alla comparsa CP_6 dell'ascesso sull'avambraccio dx al drenaggio dello stesso e comparendo il giorno successivo altra lesione sul braccio sinistro impostarono adeguata terapia antibiotica con OS (farmaco d'elezione per la cura del e RR: il drenaggio della lesione portò immediatamente Per_1 alla regressione della leucocitosi neutrofila”. In definitiva, il collegio dei CTU ha ritenuto di dover confermare le risultanze iniziali della consulenza tecnica, confermando che le ripercussioni lamentate dall'attore “sono il frutto di una normale complicanza extraintestinale (OD gangrenoso) della patologia di base (colite ulcerosa)” le quali non possono imputarsi all'operato del personale medico e sanitario dell' convenuto “che ha operato nel rispetto delle linee di CP_6 guida”. Tali conclusioni sono state ribadite e confermate dal collegio peritale anche all'udienza del
31.01.2020 nel contraddittorio con le parti. Alla luce delle considerazioni svolte, si deve evidenziare che la ricostruzione e le conclusioni offerte dal collegio peritale non appaiono manifestamente irragionevoli, alla stregua di un sindacato estrinseco e tenuto conto dei rilievi scientifici formulati, del procedimento illustrativo adoperato e della coerenza dei risultati enunciati, nonché della circostanza che i risultanti enunciati sono stati confermati dal collegio peritale più volte anche nel contraddittorio tra le parti. Ciò esclude l'esigenza di un rinnovo delle operazioni peritali. Ogni
15 ulteriore deduzioni, osservazione o allegazione formulata dalle parti per la prima volta nelle comparse conclusionali non sarà valutata ai fini della presente decisione, in quanto irritualmente proposta, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati. In conclusione, per le ragioni esposte, si deve escludere che il personale sanitario e parasanitario dell'ente ospedaliero convenuto abbia posto in essere condotte colpose ai danni dell'odierno attore nella vicenda clinica per cui è causa, sicché gli eventi dannosi lamentati da quest'ultimo non possono ritenersi responsabilità dell'
[...] in relazione alle condotte allegate dalla parte attrice. Le domande di Controparte_7 parte attrice devono pertanto ritenersi infondate e vanno, dunque, rigettate. Resta assorbita la domanda in subordine proposta da parte convenuta. Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (che è indeterminabile) e delle attività concretamente svolte tra le parti.
Infine, occorre rilevare che la parte attrice è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato solo con delibera del competente organo forense in data 03.07.2019 a fronte dell'istanza di ammissione presentata il 07.06.2019 (cfr. documentazione in atti). Ciò importa che non possono ritenersi coperte dal beneficio le spese relative al compenso dei CTU, essendo stata la CTU espletata e liquidata prima dell'ammissione al beneficio, sicché tali spese restano a carico di parte attrice”.
I motivi di appello proposti da vanno affrontati in modo congiunto in quanto Parte_1 tutti afferenti alla responsabilità dell'ospedale appellato, convenuto in primo grado. Orbene, debbono a tal fine svolgersi le seguenti considerazioni.
Premettendosi che i fatti di causa non risultano essere stati contestati né nella loro storicità né nella loro concatenazione diacronica va altresì evidenziato che deve essere altresì respinta l'eccezione formulata dall' P.O. nella predetta comparsa di costituzione per la dedotta violazione CP_2 dell'art. 345 c.p.c. atteso che, diversamente da quanto da questa sostenuto, parte appellante non ha in alcun modo proposto nuove domande od eccezioni. A tal fine si evidenzia che, sin dagli atti introduttivi del giudizio di primo grado, ha sempre sostenuto come nel caso Parte_1 di specie, sussistesse una responsabilità medica dei sanitari dell' stante il “…il Controparte_4 ritardato riconoscimento da parte del personale sanitario della gravità delle complicanze e per la mancata attuazione di una tempestiva terapia antibiotica appropriata, effettuata solo tardivamente dalla struttura sanitaria” (cfr. atto di citazione).
Ed ancora l'attore, richiamando il contenuto della propria relazione tecnica ha sostenuto sin dal primo grado come “il personale sanitario dell'Ospedale di Tivoli non si fosse accorto delle complicanze locali (ematomi, sepsi ecc…), non intervenendo tempestivamente per rimediarvi ed accorgendosi troppo tardivamente del grave quadro suppurativo ( datato 14.11.14) e caratterizzato da estesa necrosi settica locale”…; ha anche dedotto come gli obblighi del personale medico e paramedico
16 riguardassero la doverosa sterilità delle manovre infermieristiche, il tempestivo riscontro delle complicanze ed il loro altrettanto tempestivo ed adeguato trattamento” (cfr. relazione medico legale a firma del dott. . Il C.T.P. dott. (cfr. relazione medico legale) inoltre Per_2 Persona_3 sottolineava che il tampone della ferita per esame colturale risultava positivo per “Staphylococcus aureus” (che attestata di per sé l'alta carica batterica in corso) quale causa della grave sepsi cutanea in atto, evolutasi poi in ascesso e necrosi settica di avambraccio destro.
L'eccezione svolta dall'appellata dunque non ha pregio e va respinta.
Venendo allora al merito della presente controversia, va poi rilevato che, concordemente con quanto affermato dal primo giudice, ciò che nei fatti rileva stando alle contestazioni svolte da
[...]
alla consulenza di primo grado e pure riproposte in questa sede con i motivi di appello, Parte_1 non è tanto il vizio di nullità della prima consulenza quanto il difetto della sua intrinseca coerenza che avrebbe determinato un giudizio tecnico finale reputato dall'attore come tecnicamente errato.
Da qui, la decisione della Corte di affidare l'indagine tecnico scientifica ad altro collegio peritale al fine di appurare la sussistenza della responsabilità del personale medico del nosocomio di Tivoli per le lesioni riportate da a seguito dell'intervento chirurgico da questi subito il Parte_1
24.10.2014 presso l'ospedale tivolese.
Ebbene, deve senz'altro riconoscersi che la ctu del grado è apparsa a questa Corte perfettamente aderente ai dati clinici assunti, invero sempre e compiutamente richiamati nel corpo dell'elaborato nonché logica, coerente, analitica e soprattutto suffragata da richiami pertinenti alla letteratura scientifica di riferimento.
In iure va per completezza argomentativa rilevato che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, a partire dagli anni novanta ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità in ambito sanitario nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della
“accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari.
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ha poi trovato l'ulteriore conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione le quali, con la ormai notissima
17 sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577, hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria".
Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L.
n. 189 del 2012 c.d. legge Balduzzi che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”.
Innanzitutto, quanto al caso di specie, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo
“esercente la professione sanitaria”. Occorre, infine, evidenziare che anche la recentissima Legge di
Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 (inapplicabile al caso di specie ratione temporis) ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. (mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente).
Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame, concernente un'ipotesi di responsabilità di una struttura sanitaria debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale.
Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico della casa di cura privata o dell'ente ospedaliero pubblico, accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni;
b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente.
Occorre, inoltre, chiarire che la responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario
18 necessario del debitore pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (così Cass. n. 18610 del 22/09/2015 e già Cass. n. 13953 del 14/06/2007). Anche la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde, dunque, della condotta colposa dei sanitari, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che la diretta gestione della struttura sanitaria identifica il soggetto titolare del rapporto con il paziente (Cass. n. 7768 del 20/04/2016).
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova.
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare: a) l'esistenza del contratto con la convenuta b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
c) in caso di risposta affermativa al quesito sub (b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova. E' necessario preliminarmente, dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto.
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento
(omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata
(effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).
Infatti, “gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica - circa la effettiva efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del nesso
19 eziologico;
i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, invece, rimangono a carico del professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, mediante adeguata prova.
Orbene, pacifico il rapporto di spedalità struttura paziente risulta pienamente provato a giudizio della
Corte sia il nesso causale tra condotta ascritta ai sanitari e postumi residuati sia la condotta colposa dei sanitari.
Ciò che infatti risulta inequivocamente dall'esame dell'elaborato svolto in questa sede è l'esistenza del nesso causale tra le lesioni subite da e la condotta giudicata intempestiva, Parte_1 negligente ed imprudente del personale medico ed infermieristico del nosocomio di Tivoli.
I ctu hanno accertato come le caratteristiche della tumefazione [cd “alone iperemico”] nonché del liquido drenato [cd “materiale purulento”] apparivano riconducili ad un processo infettivo batterico favorito dalle alte dosi di corticosteroidi e conseguente ad una verosimile flebite chimica da terapia marziale. Tale quadro clinico, unitamente alla localizzazione delle lesioni a livello dell'arto superiore nonché dell'assenza di documentazione sanitaria attestante le terapie endovenose subite dal paziente in precedenza e precisamente nell'anno 2007, rendono non verosimile e quindi logicamente Pt_1 inaccettabile l'inquadramento della lesione come dovuta ad un “pioderma gangrenoso” come invece dedotto dalla prima ctu. I consulenti nominati in appello hanno infatti chiarito come le caratteristiche della tumefazione [“alone iperemico”] nonché del liquido drenato [“materiale purulento”] dovevano condurre i sanitari all'impostazione di una immediata terapia antibiotica diversa da quella in atto, nonché all'esecuzione di un esame colturale con relativo antibiogramma sul materiale drenato in data
14.11. 2014. E da ciò ne è conseguito che l'inadeguato trattamento chemioterapico avvenuto con
“metronidazolo e ciprofloxacina” ha verosimilmente determinato una rapida evoluzione peggiorativa della lesione cutanea, tenuto conto della tipologia di germe coinvolto e della concomitante, altresì del tutto indicata, terapia corticosteroidea (cfr ctu pag 50 e ss).
Per quanto attiene al comportamento dei curanti della UO di chirurgia di Tivoli presso la quale il paziente è stato ricoverato tra il 20.10.2014 ed il 23.10. 2014 e poi tra il 29.10.2014 ed il 24.11.2014,
i ctu hanno accertato che, sin dal ricovero, il paziente veniva sottoposto a quotidiane terapie infusionali idro-elettrolitiche ed infusioni di ferro endovenose oltre che a diverse trasfusioni, con accessi venosi verosimilmente a carico di ambedue gli avambracci;
il paziente è stato poi Pt_1 sottoposto a terapia cortisonica ad alto dosaggio a partire dal 3.11.2014: NT (solo per un giorno) e Urbason”; il 9.11. iniziava terapia antibiotica (Deflamon) poi (il 12.11.) con aggiunta di
20 Ciproxin;
il 19.11. inizia una multi-terapia antibiotica con: RR, OS, IF ed il 14.11.; veniva solo proposto “un drenaggio eco-guidato di tumefazione con alone iperemico” dell'avambraccio destro descrivendosi la presenza di “lembo necrotico dal quale fuoriesce materiale purulento” ma senza alcuna evidenza però che vi sia stata una effettiva richiesta in tal senso né che tale pratica sia stata effettivamente eseguita.
Questa, secondo i ctu rappresenterebbe la prima annotazione in cartella clinica circa la presenza di lesione all' avambraccio. In data 15.11.2014 veniva evidenziata la presenza di lesione, con perdita di sostanza (soluzione di continuo con tendini scoperti e fuoriuscita di pus), all'avambraccio destro. Si descrive anche una piccola soluzione di continuità con alone eritematoso al braccio sinistro;
nella stessa giornata del 15.11.2014 veniva posizionato in urgenza CVC (catetere in vena giugulare dx) ed il 16.11.2014 veniva eseguito un drenaggio chirurgico alla formazione ascessualizzata-(flemmone) dell'avambraccio destro;
ancora si provvedeva a drenare anche la seconda lesione purulenta (più distale, del medesimo avambraccio) con esposizione dei tendini. In data 20.11.2014 si accertava infine l'infezione della ferita dell'avambraccio: CC RE (alta carica)” ed il 24.11. il paziente veniva trasferiti presso l' di per l'intervento di ricostruzione Controparte_8 _1 plastica dell'avambraccio.
Per quanto è emerso e riassunto qui sopra devono condividersi gli assunti apparsi logici e coerenti dei ctu che hanno rilevato un significativo ritardo nella diagnosi della lesione ascessuale (flemmone) dell'avambraccio, lesione che quando venne descritta per la prima volta (il 14.11.) aveva già assunto le tipiche caratteristiche anatomo-patologiche delle lesioni settiche avanzate (alone, fluttuazione tipo di contenuto). Solo il giorno successivo (15.11.) si accenna nei dati ufficiali alla presenza di un'altra lesione omolaterale con (perfino) perdita di sostanza (tendini esposti): una condizione che i ctu giudicano come essere necessariamente presente da diversi giorni e, al pari delle altre, non prontamente diagnosticata prima.
Queste evidenze indicano un comportamento medico ed infermieristico negligente ed imprudente atteso che è parso evidente che si era proceduto alle infusioni dei pur necessari liquidi e farmaci attraverso accessi venosi a carico di ambedue gli avambracci che non potevano non mostrare infiammazioni cutanee, fenomeni trombotici venosi locali, stravasi nei tessuti perivenosi locali con edemi ed indurimenti circostanti-localizzati. Sicché, stando alle considerazioni della ctu, le lesioni così avanzate descritte solo il 14 ed il 15.11 (flemmoni e perdita di sostanza con esposizioni tendinee) pur volendole considerare a rapida insorgenza, non poterono certo essere comparse in meno di 4-5 giorni;
vi erano stati quindi molti giorni a disposizione dei curanti per prenderne atto in fase precoce e provvedere alla doverosa ricerca di accessi venosi sicuri e ad alta portata in sedi diverse (PICC,
CVC).
21 Questo atteggiamento corretto avrebbe permesso di evitare la formazione delle lesioni ascessuali o - almeno e comunque- di trattarle in fase precoce con elevatissime probabilità di successo.
I ctu quindi hanno chiarito come vi siano stati gli estremi per ravvisare in questo comportamento intempestivo e negligente una responsabilità medica per la ritardata diagnosi e l'errato trattamento delle lesioni iatrogene lasciate immotivatamente evolvere.
Ne consegue che una ben possibile diagnosi più tempestiva avrebbe di certo “intercettato” tali lesioni in stadi precoci, con danni tessutali molto minori e di certo più facilmente trattabili e quindi con ogni probabilità escludendo i postumi permanenti ora osservabili.
I ctu hanno poi rilevato come la somministrazione di alte dosi di cortisonici (necessari per la cura della patologia di cui soffriva concomitante della “Retto Colite Ulcerosa” Parte_1 complicata in fase attiva) doveva rendere i curanti ancor più attenti e solerti nell'affrontare clinicamente in modo precoce ogni variazione patologica perchè è, infatti, ben nota l'azione favorente la rapida progressione delle infezioni/sepsi ascrivibile al ruolo immunomodulatore/soppressore del cortisone. Ancor meno scusabile appare in questa ottica, il ritardo diagnostico delle lesioni degli avambracci e, anche l'omissione di prelievi immediati del contenuto delle raccolte (o almeno di una di esse) sin dal loro formarsi, in modo da poter predisporre una altrettanto immediata terapia antibiotica mirata: tutte le terapie antibiotiche eseguite fino al 20.11. sono state somministrate in via empirica.
Emerge ancora dalla ctu espletata come la terapia antibiotica mirata sia comparsa il 20.11., data di refertazione della sola coltura con antibiogramma presente in cartella, eseguita solo nel corso dell'intervento di drenaggio del 16.11., con inspiegabile-significativo ritardo su quanto sarebbe stato possibile in caso di comportamento diligente e solerte. Hanno poi annotato i periti che un prelievo per esame colturale sarebbe stato di certo possibile (e doveroso) quantomeno il 14.11. in occasione della medicazione che viene pur descritta, ma poteva essere eseguito anche prima (nei giorni immediatamente precedenti), per semplice puntura, quando le lesioni degli avanbracci non erano ancora aperte ma erano certamente individuabili all'esame obbiettivo.
Ad avvalorare la sussistenza del nesso causale tra condotta inadempiente e lesioni subite vi è poi la dedotta insussistenza in termini di inverosimiglianza di alcun rapporto esistente fra i traumi subiti nel
2007 e la comparsa delle lesioni del 2014 di cui si tratta.
Ed inoltre, i ctu hanno evidenziato come non risulti mai eseguita alcuna visita infettivologica, consulenza che sarebbe stata tanto più opportuna in considerazione della nota condizione di cortisonizzazione del paziente per la cure della sua patologia di base “MICI Malattia infiammatoria
Cronica Intestinale, qui una RCU complicata e riacutizzata” non appena si fosse rilevata (come di tutta evidenza non è stato) la presenza di infiammazione tessutale e trombosi locale delle vene degli
22 avambracci nelle sedi di inserimento delle ago-cannule. Ciò in quanto, hanno ribadito i ctu, una pronta presa d'atto di questo problema clinico (frequente in clinica e facilmente risolvibile) avrebbe permesso ai curanti attenti di istituire una via di accesso venoso (centrale o periferica di lunga durata).
“Nel caso di specie appare che le buone pratiche di infusione terapeutica ed infettivologiche siano state, purtroppo, omesse-trascurate-ritardate.” Rilevano ancora i periti come : “La presenza di lesioni di aspetto settico e fluttuanti (se non come in questo caso il 14 e 15.11. già aperte, con perdita di sostanza e scopertura di tendini), rappresentava di per sé una indicazione al drenaggio (chirurgico e/o mini-invasivo). A tale riguardo sorprende constatare che il 14.11. in una annotazione in diaria clinica si faccia cenno alla necessità di drenaggio percutaneo eco-guidato della lesione ascessuale già evidente in quel giorno senza però che nessun atto faccia seguito a questo che resta - colpevolmente- solo un buon proposito.”.
In sostanza, l'insieme di queste considerazioni medico-chirurgiche permette di affermare che il comportamento dei curanti del S. Giovanni Evangelista non sia stato sufficientemente sollecito né complessivamente adeguato;
sicché con i ritardi significativi che esso ha scontato, si è consentita l'evoluzione (rapida anche per la cortisonizzazione) delle lesioni ascessuali e necrotiche con la formazione di lesioni tessutali che altrimenti non sarebbero comparse.
I ctu hanno quindi concluso in risposta ai quesiti postigli come le lesioni subite da Parte_1 siano in rapporto causale con l'evento ed esse sono rappresentate dagli esiti cicatriziali all'arto superiore destro con lieve deficit di forza dello stesso. Le lesioni esitate sono dunque causalmente ascrivibili al ritardato riconoscimento dell'infezione ed alla mancata esecuzione di una tempestiva e appropriata terapia per la cura delle stesse.
Soprattutto le lesioni non sono risultate come ricollegabili in termini causali al raro fenomeno del c.d.
“pyoderma gangrenoso”.
Tale ipotesi è stata con argomentazione logica ed esauriente esclusa dalla ctu del grado atteso che i ctu hanno evidenziato come: a) questa sia una patologia rara e di origine sconosciuta, ma comunque non infettiva, mentre il manifestò lo staffilococco aureo notoriamente di natura infettiva;
b) Pt_1 essa interessi prevalentemente gli arti inferiori, laddove manifestò le lesioni agli arti Parte_1 superiori (avambracci); c) la sua terapia consista nella somministrazione di corticosteroidi sicchè è inverosimile che nel si sia potuto verificare tale patologia proprio in corso di terapia Pt_1 corticosteroidea, iniziata fin dal giorno 03.11.2014. Significativo è il fatto che dalla lesione cutanea sia stato isolato “Staphylococcus aureus MRSA”, a documentare la eziologia infettiva della patologia in atto.
Nella specie, dunque, risulta del tutto compiuta ed adeguatamente provata la responsabilità dell'ospedale di Tivoli per i postumi residuati in capo a . Parte_1
23 Venendo alla quantificazione del danno la ctu del grado si è attenuta a quanto risulta dalle ultime
Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico - SIMLA –
I ctu per quanto riguarda la valutazione percentualistica del danno subito, hanno precisato come il fatto che precedentemente una relazione di parte valutava il danno subito con percentuale di gran lunga superiore, nonostante si parli di danno permanente, non inficia la valutazione attuale atteso che spesso accade che i danni, se pur considerati permanenti, hanno un'evoluzione migliorativa come nel caso di specie. L'esame obiettivo riscontrato alle operazioni peritali ha fatto rilevare: “Addome piano,
è presente esito cicatriziale laparotomico di circa 24 cm, ben epitelizzato, non dolente e non aderente, altro esito è presente in corrispondenza del fianco sinistro di circa 2,5 cm esito di drenaggio;
presenta ileostomia a destra. Altro esito è presente alla gamba destra, discromico, da prelievo cutaneo, in corrispondenza della faccia anteriore al terzo medio, della lunghezza di cm 13 circa e larga cm 5. A livello del braccio sinistro sono presenti due piccoli esiti centimetrici, uno alla piega del gomito e l'altra sulla faccia volare. Altro esito cicatriziale è presente in corrispondenza dell'avambraccio destro della lunghezza di cm 15 circa e larga 5.5, retratta e cheloidea. Atteggiamento degli arti indifferente, a destra si rileva ipertrofia bicipitale rispetto al controlaterale”; quindi, a parte l'ipertrofia bicipitale, siamo in assenza di deficit funzionali e, proprio in considerazione degli esiti cicatriziali cheloidei, si è considerato un modestissimo deficit di forza che, comunque, alle prove di contro resistenza, non era evidenziabile. Per cui, in definitiva, sono stati valutati gli esiti cicatriziali come da tabelle di valutazione della SIMLA, che prevedono anche quel minimo di disfunzionalità attribuibile agli esiti medesimi.
La ctu ha stabilito la durata dell'inabilità temporanea assoluta subita a seguito del ritardo diagnostico terapeutico pari a giorni 30 e ulteriori giorni 30 di inabilità temporanea relativa al 50%. I postumi permanenti incidenti sulla complessiva integrità psico fisica ricollegabili al trattamento non correttamente eseguito sono stati valutati nella misura dell'8% (otto per cento) della totale.
Applicando i parametri aggiornati al 2025 per il calcolo delle lesioni cd micropermanenti ( al di sotto del 9%), in considerazione dell'età del danneggiato al momento della lesione (46 anni) con la previsione di una percentuale aggiuntiva del 33.33% per la sofferenza soggettiva patita in particolare ravvisata nel tipo di lesione sicuramente invalidante attesa la sua natura e la localizzazione della stessa su di una parte del corpo soggetta a continue sollecitazioni (arto superiore) escluso infine il danno esistenziale costituente duplicazione delle voci già riconosciute (cfr., Cass.civ.n.23469/2018 e ss. conformi) si ottiene il seguente calcolo
Danno biologico permanente € 13.271,80
Invalidità temporanea totale € 1.685,40
24 Invalidità temporanea parziale al 50% € 842,70
Totale danno biologico temporaneo € 2.528,10
Danno morale (33,33%) € 5.266,11
TOTALE GENERALE: € 21.066,01
Sulla somma come sopra quantificata vanno riconosciuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, convertendosi per effetto della sentenza il debito di valore in debito di valuta. Non spettano viceversa gli interessi anteriori. Invero, “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti” (Cass. 8-11-2016, n. 22607). “Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso,
è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. 13-7-
2018, n. 18564). “Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo” (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie l'appellante non ha per nulla assolto agli oneri di allegazione e prova posti a suo carico.
25 In definitiva l'appello deve essere accolto e la struttura condannata al risarcimento del danno in favore dell'appellante.
Venendo alle spese di lite l'accoglimento dell'appello comporta la rideterminazione anche di quelle di primo grado. Esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (tabella II^ per il primo grado e XII^ per il grado di appello, scaglione fino ad €26.000) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, per entrambi i gradi di giudizio.
Dagli atti risultano i provvedimenti di ammissione al beneficio a spese dell'Erario in favore di
[...]
per i due gradi di giudizio rilevando che l'istanza di ammissione è intervenuta nel Parte_1 corso del primo grado in data 7.6.2019; pertanto, le spese, come liquidate in dispositivo andranno riconosciute in favore dello Stato per le fasi istruttoria/trattazione e decisoria e con esclusione di quelle non ricomprese nel detto beneficio (studio ed introduttiva) che andranno riconosciute al procuratore dichiaratosi distrattario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza definitiva del Tribunale di Tivoli, n. 873/2020, pubblicata in data 07.07.2020 così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma la sentenza appellata così provvede: accerta la responsabilità di 5 per l'errato trattamento sanitario praticato sulla persona di _1
; Parte_1 condanna a rifondere in favore di a titolo risarcitorio la CP_2 Parte_1 somma di €21.066,01 oltre gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
condanna alla refusione delle spese del primo grado di giudizio che liquida in CP_2 complessivi €5.077,00 oltre accessori, di cui €1696 oltre rimborso forfettario spese generali (15%),
IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Enzo Pietrovanni dichiaratosi antistatario ed €3.381, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA, in favore dell'Erario; condanna alla refusione a favore dell'Erario delle spese del presente grado di giudizio CP_2 che liquida in €5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA i pone le spese di CTU di I^ e II^ grado a carico di CP_2
Così deciso in Roma il 30.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -Alberto Tilocca-
26 27
Sezione VI civile
R.G. 6106/2020
All'udienza collegiale del giorno 30/09/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PIETROVANNI ENZO pres.
Appellato/i
5 P.O. SAN GIOVANNI EVANGELISTA _1
AVV. VESCIO DI MARTIRANO VALENTINO pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Alberto Tilocca
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 30.09.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6106/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Parte_1 C.F._1
Pietrovanni (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2 _1
Via Antonio Baiamonti, 10, giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. , con CP_2 Controparte_3 sede legale in Tivoli, alla Via dell'Acquaregna, n. 1/15, ed ivi elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Aziendale, rappresentata e difesa, dall'avv. Valentino Vescio di Martirano
( ), giusta delega in atti CodiceFiscale_3
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 873/2020, pubblicata in data 07.07.2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_4
al fine di accertare la responsabilità di questa per l'errato trattamento sanitario
[...]
2 praticato all'attore meglio specificato in atti e di condannare la stessa al risarcimento dei danni come precisati in corso di causa. Allegava che in data 24.10.2014 l'attore si recava presso l'Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli per “Rettorragia in portatore di emorroidi, anemizzazione, sospetta malattia infiammatoria cronica intestinale”; che l'attore non presentava alcuna patologia a carico degli arti inferiori;
che dopo venti giorni dal ricovero, in data 14.11.2014, si rendeva necessario un drenaggio eco-guidato di ascesso a livello del III prossimale di avambraccio destro sede di ripetuti accessi venosi;
che si era affermata inizialmente una lieve lesione di continuo, dopo un ascesso e infine il 24.11.2014 una necrosi;
che in data 15.11.2014 era stato praticato un
CVC in regione giugulare per l'impossibilità di utilizzare gli accessi venosi degli arti superiori;
che le lesioni riportate erano conseguenza della scarsa igiene infermieristica;
che in ogni caso la complicanza settica era stata gestita in modo negligente dal personale sanitario e parasanitario tanto da divenire un ascesso voluminoso, di cui non era stata rilevata origine ed evoluzione;
che il
24.11.2014 l'attore veniva trasferito all' di per colite ulcerosa, Controparte_5 _1 venendo operato di plastica cutanea di tessuto autologo, prelevato dalla coscia destra, di lesione necrotica avambraccio destro;
che a causa di mancato innesto cutaneo, seguiva una “seconda intenzione” con gravi esiti cicatriziali;
che sussisteva la grave responsabilità del personale sanitario e parasanitario dell' di Tivoli il quale non aveva sterilizzato e Controparte_6 usato correttamente la flebo apposta sugli arti superiori, non aveva rilevato tempestivamente le complicanze locali, che, in quanto non medicate tempestivamente, avevano impedito il successivo innesto cutaneo prelevato dal tessuto della coscia destra;
che l'ente convenuto doveva pertanto risarcire i danni conseguiti all'inadempimento dell'obbligo di assistenza sanitaria derivante dal contratto di spedalità. Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda attorea o in CP_2 subordine la limitazione del risarcimento al danno effettivamente imputabile all'ente ospedaliero.
Allegava che la patologia da cui era già affetto l'attore era una malattia infiammatoria che importava complicanze locali come diretta espressione dell'infiammazione della mucosa e della sua estensione;
che tra le complicanze vi erano anche la formazione di fistole, ascessi e stenosi, complicanze extraintestinali;
che la patologia era stata correttamente diagnosticata dal personale sanitario che aveva approntato tutti i trattamenti previsti dalle linee guida;
che la terapia infusionale era stata praticata in ragione della colite ulcerosa di cui era affetto il paziente;
che l'attore non aveva dimostrato la scarsa igiene degli strumenti usati dal personale infermieristico dell'ospedale e che comunque il difetto di igiene non sussisteva;
che la lesione sugli avambracci era stata tempestivamente rilevata in data 13.11.2014 e che a seguito del posizionamento di un catetere venoso nella vena del collo del paziente, resosi necessario per l'impossibilità di rinvenire vene sulle braccia, non erano state più praticate venopunture;
che il paziente era stato medicato, con pulizia
3 dell'ulcerazione in camera operatoria e successiva asportazione in data 24.11.2014 di una piccola area di necrosi;
che l'eventuale ritardo nel trattamento della lesione cutanea non avrebbe potuto influire sull'innesto cutaneo eseguito presso l' rilevando per i pazienti affetti da Controparte_5 colite ulcerosa la complicanza del pioderma gangrenoso;
che in ogni caso il danno lamentato era eccessivo e andava limitato a quello direttamente riconducibile alla eventuale imperizia imputabile all'ente convenuto. All'udienza di trattazione il Giudice concedeva alle parti i termini per memorie istruttorie. Nel corso del processo veniva disposta una CTU medico-legale. Mutato il magistrato titolare del fascicolo ed espletata la CTU, all'udienza del 31.01.2020 venivano assunti i chiarimenti del CTU, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.”.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così deciso: “1) rigetta le domande e le eccezioni proposte dalla parte attrice;
2) pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico di parte attrice;
3) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta che si liquidano nell'importo di 7.254,00 euro, oltre accessori di legge a titolo di compensi”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti Pt_1 Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta così provvedere: In riforma della sentenza impugnata nr. 873/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli, in persona del Giudice Dott. Valerio Medaglia, in data
2.7.2020 pubblicata il 7.7.2020, comunicata a mezzo PEC in data 7.7.20: A) In via preliminare, dichiarare la nullità della relazione di CTU, con ogni conseguenza di legge;
B) Nel merito,
“Accertare e dichiarare la responsabilità di essa convenuta per l'errato trattamento sanitario praticato e, conseguentemente, affermare la responsabilità contrattuale dell'
[...]
– in persona del legale r.p.t. con sede legale in Tivoli (RM) alla Via Controparte_4
Acquaregna nn. 1/15 (C.F. ). Per l'effetto, condannare essa convenuta in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo risarcitorio delle somme che saranno meglio valutati e specificati nel corso del giudizio e nel rispetto dei termini previsti dal codice di rito”; C) In via istruttoria, si insiste per la richiesta di rinnovazione delle indagini peritali con ampliamento dei quesiti, previa sostituzione dei Periti, sussistendo gravi motivi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si è costituita in giudizio che ha così concluso: “Voglia l' Ecc.ma Corte di CP_2
Appello di Roma, III' Sezione Civile, adita, contrariis reiectis, In via preliminare respingere la richiesta di rinnovo della CTU in quanto infondata e inconferente, per come esposto in narrativa nonchè inammissibile in quanto trovante presupposto su elementi e circostanze altre e diverse
4 rispetto alla prospettazione dell'originaria domanda;
In via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta violazione del principio di cui all'art.345 c.p.c. caratterizzandosi l'appello per la presenza di domande nuove rispetto al giudizio di prime cure in via principale, respingere Pt_2 integralmente tutti i motivi di gravame addotti confermando in toto la sentenza di primo grado, per tutti i motivi sopra meglio spiegati;
In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi che venga disposto il rinnovo della CTU si chiede che la consulenza tecnica d'ufficio sia effettuata nelle forme previste dall'art.15 della Legge 24/2017, con riserva di procedere alla nomina di CC.TT.PP. fino all'inizio delle operazioni peritali, salvo altro. Con vittoria di spese, competenze, onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.10.2021, la Corte ha disposto la consulenza medico legale.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Errata ed illogica motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione preliminare di nullità della relazione di CTU. Omessa/Errata valutazione delle prove”, parte appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della CTU, sulla base di una motivazione errata, illogica ed in aperto contrasto con le prove presenti in atti. Nello specifico, si duole che il Giudice si sia limitato a recepire acriticamente quanto asserito nelle conclusioni della relazione di CTU al fine di escludere la responsabilità medica dei sanitari e che avrebbe violato il principio dispositivo, il diritto di difesa di parte attrice e del contraddittorio, con conseguente nullità della CTU. Ciò in quanto agli atti non sarebbe presente alcuna cartella clinica del 2007, né altra documentazione medica dalla quale possano desumersi i dati clinici riferiti nella relazione espletata e acriticamente riportati in sentenza dal primo
Giudice. Il Tribunale avrebbe inoltre omesso qualsiasi vaglio critico/motivazionale in ordine alle contraddizioni emerse nelle dichiarazioni dei periti.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Inattendibilità, contraddittorietà ed illogicità della relazione di CTU. In via istruttoria: richiesta di rinnovazione delle indagini peritali con ampliamento dei quesiti, previa sostituzione dei periti, per gravi motivi”, parte appellante si duole del fatto che, diversamente da quanto erroneamente affermato dal Giudice di prime cure, le conclusioni del collegio peritale sono manifestamente irragionevoli, contraddittorie e non coerenti con la stessa documentazione medica presente in atti. Pertanto, rileva che il Giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione delle indagini peritali.
5 Con il terzo motivo di appello, rubricato “Nel merito: Omessa/Errata valutazione delle prove in atti. Sussistenza della responsabilità medica”, si impugna la sentenza per aver il Tribunale ritenuto non sussistere la responsabilità medica dei sanitari per le lesioni subite dall'odierno appellante. Infatti, deduce, a tal riguardo, che la motivazione è errata ed in contrasto con il quadro clinico che emerge chiaramente dall' esame delle prove, ove, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, sussisterebbe la responsabilità medica dell'ospedale per le lesioni subite dal Infatti, i CTP Pt_1 avrebbero ampiamente dimostrato che le lesioni lamentate dall'odierno appellante venivano tardivamente riscontrate e, altrettanto tardivamente, curate dal personale sanitario, con conseguente responsabilità a loro carico.
La sentenza impugnata è così motivata: “In via preliminare, occorre dare atto che i termini concessi alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. sono stati sottoposti alla sospensione prevista dall'art. 83, comma 2 del D.L. n. 18/2020 convertito nella L. n. 27/2020 dal 09.03.2020 all'11.05.2020.
Ancora, in via preliminare, si deve rilevare che non saranno considerate ai fini della decisione tutte le allegazioni e deduzioni nuove formulate dalle parti con le comparse conclusionali e non contenute negli atti introduttivi e nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c. Invero, la comparsa conclusionale è un atto che ha la “sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo” (cfr. Cass. Civ. n. 14250/2004).
Dunque, l'oggetto dell'odierno procedimento sarà circoscritto solo ai fatti dedotti dalla parte attrice nell'atto di citazione e nella memoria istruttoria depositata dalla stessa, oltre che nella comparsa di costituzione della parte convenuta, essendo tali atti a determinare il thema decidendum dell'odierno giudizio. E ancora, si deve rilevare che la parte attrice rileva la decadenza di parte convenuta dal potere di proporre eccezioni in senso stretto a fronte della tardiva costituzione in giudizio della stessa. Sul punto si deve rilevare che nella comparsa di costituzione la parte convenuta non ha formulato eccezioni in senso stretto, essendosi limitata a contestare i fatti dedotti dalla controparte e negando ogni propria responsabilità per i fatti addotti dalla parte attrice. Dunque, non vi sono eccezioni formulate da parte convenuta nella comparsa di costituzione da dichiarare inammissibili per tardiva costituzione in giudizio. Ciò posto, l'odierno attore domanda l'accertamento della responsabilità contrattuale dell'ente convenuto, in ragione dei trattamenti cui è stato sottoposto a seguito del ricovero del 24.10.2014 presso l' di Tivoli con Controparte_6 conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguito all'inadempimento. In particolare, la parte attrice lamenta lesioni dell'integrità psicofisica derivanti dall'intervento cui è stata sottoposta presso l'Ospedale di Tivoli a seguito del ricovero del 24.10.2014, e derivanti da imperizia e dalla mancata sterilizzazione degli strumenti
6 utilizzati per gli accessi venosi eseguiti sugli arti superiori con conseguente insorgenza di complicanze locali cui l' non avrebbe tempestivamente posto rimedio. La domanda è CP_6 infondata per le ragioni di seguito indicate. In punto di diritto, si deve rilevare che secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità della struttura sanitaria che abbia accolto un paziente al fine di procedere ad interventi terapeutici e diagnostici va qualificata come contrattuale, giacché attraverso l'“accettazione” e il ricovero del paziente,
l'ospedale assume precisi obblighi di prestazione nei confronti di questo. In particolare, il contratto tra struttura ospedaliera e paziente deve qualificarsi come contratto atipico di spedalità, con cui la prima si obbliga, dietro il pagamento di un corrispettivo, ad eseguire la prestazione medica richiesta e un ulteriore complesso di prestazioni di assistenza sanitaria che vanno dal vitto all'alloggio fino ai controlli periodici sullo stato di salute. Non assume rilievo, ai fini della qualificazione della responsabilità, la natura pubblica o privata dell'ente, né lo status di dipendente pubblico o privato del personale sanitario (Cass. civ. n. 4058/2005). Alla luce degli obblighi assunti dalla struttura ospedaliera, la stessa risponderà contrattualmente nei confronti del paziente non solo per il danno biologico eventualmente arrecato nell'esecuzione della prestazione sanitaria, ma anche per il danno da disorganizzazione connesso all'errata esecuzione dei servizi di vitto, di alloggio, di controllo del paziente. Quanto al danno da imperita esecuzione della prestazione sanitaria, si deve osservare che l'ospedale offre la stessa a mezzo del personale medico disponibile, con la conseguenza che la responsabilità della struttura si fonderà sull'art. 1228 c.c., configurandosi il medico quale ausiliario dell'ospedale, il quale assume il rischio della scelta di avvalersi di ausiliari per l'esecuzione della prestazione sanitaria. Ne deriva che, una volta accertato il fatto dannoso del medico che abbia avuto in cura il paziente, imputabile a quello per dolo o colpa, l'ospedale risponderà del proprio inadempimento nei confronti del paziente ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1228 c.c.
Tale quadro giuridico non è stato posto in crisi dall'entrata in vigore della L. n. 189/2012 (c.d. Legge
Balduzzi) che ha convertito il D.L. n. 158/2012, volto alla regolamentazione in modo innovativo di alcuni profili della responsabilità medica, in un'ottica di prevenzione del fenomeno della medicina difensiva. Invero, tale normativa è intervenuta sul profilo della responsabilità del medico ma non su quello della responsabilità della struttura ospedaliera, facendo riferimento alla responsabilità dell'”esercente la professione sanitaria” (art. 3 del D.L. n. 158/2012 come modificato dalla L. n.
189/2012). Poiché l'ospedale risponde del fatto colposo del medico, ai sensi dell'art. 1228 c.c., la fattispecie di responsabilità dell'ospedale, per i danni derivanti dall'errore medico, si fonda su tutti gli elementi condizionanti la responsabilità del sanitario, ivi inclusi la colpa e il nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso lamentato dal paziente. Ciò posto, il nesso causale può definirsi come collegamento tra una condotta e un evento, tale da poter giustificare l'asserzione che il secondo sia
7 da imputare alla prima e, dunque, all'autore della condotta stessa. Da un punto di vista giuridico, dunque, il nesso causale è un criterio di imputazione di un evento giuridicamente rilevante.
Nell'ambito della responsabilità civile, il nesso di causalità, in assenza di disposizioni specifiche di riferimento, segue i principi regolatori previsti per la causalità penale, ossia le regole desumibili dagli artt. 40 e 42 c.p., con i dovuti adattamenti derivanti dalla diversa finalità della sanzione penale e di quella civile (Cass. civ. S.U. n. 581/2008). Da ciò consegue che nell'illecito civile, la causalità è governata dal criterio logico della conditio sine qua non, mitigato dalla teoria della causalità adeguata. Ebbene, seguendo questo ragionamento, una condotta può ritenersi causa dell'evento quando ne sia stata la condizione necessaria, ancorché da sola non sufficiente, per la verificazione.
La condotta può ritenersi una delle condizioni necessarie per la verificazione dell'evento quando possa affermarsi che, sulla base di un ragionamento fondato sulla sussunzione del caso di specie sotto leggi statistiche o scientifiche, senza la condotta l'evento non si sarebbe verificato. Alla luce della mitigazione della causalità adeguata, affinché possa ritenersi integrato il nesso causale, è necessario altresì che l'evento costituisca, in base ad una valutazione ex ante, una conseguenza ordinaria della condotta, verosimile, ancorché non possa qualificarsi quale conseguenza altamente probabile della stessa, in base ad un giudizio fondato sulla probabilità logico-razionale e non su quella meramente statistica (Cass. civ. S.U. n. 581/2008). Nel caso in cui si tratti di valutare se l'evento dannoso sia riconducibile ad una condotta omissiva del soggetto agente, occorre accertare se, sostituendo all'omissione la condotta doverosa, l'evento non si sarebbe verificato, in assenza di altri fattori causali alternativi, alla luce di canoni di ragionevole probabilità logico-razionale. Ne deriva che nell'ambito della responsabilità professionale del medico, e consequenzialmente della struttura sanitaria, essendo tenuto il medico ad espletare la propria attività professionale secondo regole di perizia e di diligenza, si può affermare che l'omissione di tale attività sia stata causa dell'evento dannoso laddove, tenendo la condotta doverosa, in assenza di fattori causali alternativi,
l'evento non si sarebbe verosimilmente verificato (cfr. Cass. civ. n. 16123/2010). L'ospedale risponderà del fatto del medico ausiliario solo nel caso in cui questo sia qualificato da dolo o da colpa (art. 1228 c.c.). Ebbene, si deve osservare al riguardo che la condotta del debitore può ritenersi colposa laddove la stessa sia stata posta in essere in violazione di una precisa regola cautelare finalizzata alla prevenzione di eventi del tipo di quello verificatosi in concreto. L'apprezzamento della violazione deve avvenire ex ante alla luce di tutte le circostanze fattuali che hanno accompagnato l'esecuzione della prestazione. Nell'ambito delle attività professionali, quale quella medica, il grado di diligenza deve essere apprezzato alla luce dell'attività esercitata (art. 1176 c.c.), fermo restando la mitigazione prevista dall'art. 2236 c.c. per i casi di imperizia derivanti dalla risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Inoltre, va evidenziato che nell'ambito della
8 colpa medica, un ruolo peculiare è assunto dalle linee guida dettate dalla comunità scientifica. Esse costituiscono un nucleo di regole di azione per il medico da cui il Giudice può trarre le regole cautelari rilevanti per il giudizio di colpa, quantomeno nei casi in cui occorra apprezzare l'imperizia del personale medico. Nondimeno, il rispetto, da parte del sanitario, delle linee guida - pur costituendo un utile parametro nell'accertamento di una sua eventuale imperizia - non esime il
Giudice dal valutare, nella propria discrezionalità di giudizio, se le circostanze del caso concreto non esigessero una condotta diversa da quella da esse prescritta (cfr. Cass. civ. n. 11208/2017).
Infine, in relazione al riparto dell'onere probatorio, dalla natura contrattuale della responsabilità dell'ente ospedaliero deriva che, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, il paziente che agisce in giudizio per il risarcimento del danno, ha l'onere di allegare e provare il titolo fondante il suo diritto alla prestazione sanitaria, il pregiudizio sofferto e il nesso di causalità giuridica tra questo e l'inadempimento. In relazione alla prova del nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso prospettato, in un primo momento la giurisprudenza ha ritenuto che la prova del nesso di causalità materiale incomba sul debitore, avendo il paziente il solo onere di allegare e provare l'aggravamento di una patologia preesistente o l'insorgenza di una nuova patologia in concomitanza del ricovero e di allegare un inadempimento del convenuto astrattamente idoneo a provocare l'evento dannoso prospettato. E' stato così affermato che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo invece a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. civ. n.
24073/2017; Cass. Civ. S.U. n. 577/2008). E' dunque onere dell'ospedale allegare e provare fatti che siano stati concretamente causa effettiva dell'evento dannoso e che non siano imputabili alla propria condotta, restando a suo carico la mancata prova del fattore causale alternativo che abbia concretamente cagionato l'evento dannoso. Nondimeno, secondo un più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che si intende affermare in questa sede, l'onere di allegare e provare il nesso di causalità materiale incombe invece sul paziente creditore, su cui resta il rischio dell'incertezza probatoria dell'individuazione della causa concreta dell'evento dannoso. In questo senso è stato infatti affermato che “In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente
9 regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. Civ.
n. 28991/2019). Ciò importa che l'incertezza in ordine alla individuazione della causa dell'evento dannoso ridonda a sfavore del paziente. Chiariti i principi essenziali espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità medica, nel caso di specie deve osservarsi quanto segue.
Prima di procedere alla ricostruzione dei fatti per cui è causa, si deve rigettare l'eccezione di nullità della CTU sollevata dalla parte attrice all'udienza del 31.01.2020 e ribadita nella comparsa conclusionale. Secondo la prospettazione di parte attrice, i CTU avrebbero utilizzato per le proprie valutazioni peritali una cartella clinica del 2007, da cui avrebbero ricavato il dato clinico della presenza di AT (o OD gangrenoso) nel paziente, la quale non era stata prodotta ritualmente nel corso del processo con violazione del principio dispositivo. Inoltre, secondo la parte attrice, la CTU farebbe riferimento a controlli ematici con terapia flebo senza evidenze cutanee, a cui sarebbe stato sottoposto il paziente nel ricovero del 2007, non desumibili dalla documentazione in atti. Sul punto, si deve osservare che la CTU in atti fa riferimento, in relazione all'anno 2007, alla sottoposizione dell'odierno attore a un intervento di emorroidectomia e ai conseguenti controlli ematici e a terapia con flebo senza evidenza di lesioni cutanee e in essa si afferma altresì che il predetto intervento era stato reso necessario da una rettocolite ulcerosa che si era presentata a decorrere dal 2003. Inoltre, si deve rilevare che la CTU non afferma la presenza del OD gangrenoso nel paziente, desumendola da una cartella clinica del 2007, come sostenuto da parte attrice, bensì si limita ad indicare il OD gangrenoso come possibile complicanza cutanea extraintestinale della colite ulcerosa. Ciò chiarito, le censure mosse da parte attrice sono di due tipologie: con una prima censura, la parte attrice sostiene che la CTU faccia menzione di un ricovero del 2007 utilizzando la cartella clinica di tale ricovero che non è mai stata acquisita agli atti;
con una seconda censura, la parte attrice sostiene che la CTU faccia riferimento a controlli e terapie flebo eseguite durante il ricovero del 2007 che non risulterebbero dalla documentazione in atti.
Orbene, in ordine all'asserito utilizzo di una cartella del 2007 non presente in atti, si deve rilevare che all'udienza del 31.01.2020 i CTU hanno dichiarato di aver utilizzato per le indagini peritali la sola documentazione acquisita in corso di causa e che il dato clinico riferito al ricovero del 2007 era desumibile dalla documentazione presente negli atti di causa e in particolare dalla scheda di anamnesi contenuta nella cartella clinica dell'Ospedale San Camillo di Ebbene, dalla lettura _1
10 di tale cartella (cfr. all. 11b fasc. attore), effettivamente risultano i dati clinici menzionati nella CTU in atti. Si afferma in essa che l'odierno attore dal 2003 “ha iniziato a presentare rettoragie e anemia interpretate come di natura emorroidaria. Nel 2004 un esame endoscopico avrebbe confermato la patologia emorroidaria. Per la persistenza di sintomi evacuativi, nel 2007 è stato sottoposto a Tivoli ad intervento di emorroidectomia. Dopo tale intervento ha continuato a presentare periodicamente fenomeni rettorragici. Nel 2011 è stato sottoposto, presso l'ospedale di Tivoli, a colonscopia sinistra e clisma opaco con diagnosi di colite ulcerosa sinistra”. Dunque, nella documentazione in atti vi è riferimento all'intervento di emorroidectomia del 2007. Pertanto, non risulta che i CTU abbiano attinto il predetto dato clinico riferito al 2007 da altri documenti non acquisiti ritualmente in corso di causa. In ordine ai controlli e terapie flebo inerenti all'intervento del 2007 e all'assenza di evidenza di lesioni cutanee, si deve osservare che i CTU hanno confermato all'udienza del
31.01.2020 tale assenza di lesioni ribadendo che i dati clinici utilizzati per le indagini peritali sono desumibili dalla documentazione in atti. Ad ogni modo, si deve rilevare che la censura di parte attrice relativa all'assenza di tali dati nella documentazione clinica in atti non pone un problema di utilizzo di documentazione non assunta ritualmente in corso di causa, quanto invece un problema di difetto di evidenza probatoria dei suddetti fatti menzionati dai CTU e conseguente inutilizzabilità di tali fatti ai fini decisori. Nondimeno, un siffatto problema si pone solo nel caso in cui tali fatti siano rilevanti per la decisione della odierna causa, sicché solo in tali casi si dovrà valutare l'eventuale difetto di materiale probatorio dei fatti dedotti. Ebbene, i fatti in esame, come si anticipa sin da ora, non assumono alcuna rilevanza ai fini della ricostruzione della vicenda per cui è causa, né ai fini delle conclusioni tecniche cui sono pervenuti i CTU. Dunque, anche sotto tale profilo, la censura di parte attrice non appare idonea a giustificare la dichiarazione di nullità della CTU. In definitiva, si deve ritenere che, alla luce delle suddette considerazioni, l'eccezione di nullità della CTU sollevata dalla parte attrice all'udienza del 31.01.2020 non appare fondata, tenuto conto delle deduzioni offerte dalla stessa parte e dalle repliche dei CTU fornite alla predetta udienza. Ciò posto, alla luce della documentazione in atti e della ricostruzione della vicenda clinica eseguita dal collegio peritale nominato in corso di causa, risulta che l'odierno attore dal 2003 ha iniziato a presentare rettorragie con stato anemico interpretate di natura emorroidaria. A seguito di opportuni accertamenti, allo stesso è stata diagnosticata nel 2011 una colite ulcerosa per la quale ha iniziato una apposita terapia
(cfr. perizia in atti). Come attestato dal collegio peritale, in data 19.10.2014 l'attore è ricorso alle cure dell'Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli per anemia (all. 9 fasc. attore). A questo punto, è stato ricoverato, sottoposto ai necessari accertamenti e “dimesso in cod. 5 in data
24.10.2014 con diagnosi di “Stato anemico in prolasso muco-emorroidario”e indicazione ad effettuare colonscopia in data 29.10.2014 escludendo l'immediatezza di tale esame per la
11 sintomatologia dolorosa avvertita dal ricorrente in seguito a flogosi dei noduli emorroidari” (cfr. perizia in atti); inoltre rilevano i CTU che “In data 29.10.2014 il paziente si ricovera nuovamente per anemia da rettorragia recidivante e dopo tentativo di eseguire una colonscopia in urgenza , la stessa veniva rimandata con intenzione di effettuare una sedazione profonda o una coloscopia virtuale, perché il paziente non era collaborante. Durante la degenza il ricorrente effettuava continui controlli ematici ed eseguiva trasfusioni in considerazione dell'importante stato anemico, TC addome pelvi con mdc e colonscopia che evidenziavano una rettocolite ulcerosa in fase attiva” (pag.
5 perizia). In seguito alla comparsa di aree di necrosi cutanee sull'avambraccio destro e sinistro, in data 16.11.2014 il paziente è stato inciso, drenato il flemmone e, successivamente, è stata praticata un'escarectomia (cfr. pag. 5 perizia in atti). In seguito, è stato ricoverato presso l'Ospedale San
Camillo di in data 24.11.2014 (cfr. all. 11 fasc. attore) e sottoposto a innesto cutaneo della _1 lesione ulcerosa in avambraccio destro (cfr. perizia in atti). Ancora, secondo la ricostruzione fornita dal collegio peritale, “Durante i successivi controlli si evidenziava mancato attecchimento dell'innesto e pertanto si procedeva a medicazione della lesione con Betadine e garza grassa. Sulla base della sintomatologia clinica e dei reperti delle indagini strumentali, non sussistendo controindicazioni di natura anestesiologica in data 17 Dicembre 2014 il paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico di Colectomia totale laparoscopica e confezionamento di ileostomia terminale. Il decorso post-operatorio è stato sostanzialmente regolare, fatta eccezione per la comparsa di importante sindrome da allettamento con marcato dimagramento ed ipotrofia muscolare associata, anemizzazione che ha richiesto emotrasfusioni post-operatorie, malnutrizione trattata con nutrizione parenterale totale e progressivo svezzamento con dieta per ileostomizzato, continue medicazioni da parte dei chirurghi plastici della lesione in avambraccio destro” (pag. 5 perizia in atti). Ciò posto, secondo la prospettazione di parte attrice le lesioni riportate sugli avambracci sono state causate da accessi venosi eseguiti in modo imperito e senza la dovuta sterilizzazione dal personale sanitario e parasanitario dell' convenuto. Tale condotta avrebbe provocato CP_6 un'infezione a livello locale nei tessuti degli avambracci che il detto personale medico non avrebbe colpevolmente rilevato, in tal modo consentendo un aggravamento dell'infezione, con conseguente insorgenza di ascesso e necrosi settica, riscontrata secondo la prospettazione di parte attrice contenuta nell'atto di citazione tardivamente solo in data 14.11.2014 e curata in modo errato fino al
24.11.2014. Sempre secondo la prospettazione di parte attrice, il predetto aggravamento dell'infezione avrebbe determinato il fallimento dell'innesto cutaneo praticato successivamente in altro nosocomio con ulteriore conseguente guarigione raggiunta con gravi esiti cicatriziali, anatomici e funzionali. Ebbene, secondo la valutazione tecnica fornita dal collegio peritale e confermata all'esito dei chiarimenti forniti all'udienza del 31.01.2020, non può rilevarsi nella
12 vicenda clinica per cui è causa alcuna condotta imperita del personale sanitario dell'ente convenuto, né può affermarsi con ragionevole probabilità che le lesioni lamentate dall'attore siano riconducibili alle condotte addebitate da questo all'ospedale convenuto. In primo luogo, il collegio peritale, all'esito dell'analisi della documentazione clinica in atti, ha escluso la sussistenza della carenza di sterilità degli strumenti utilizzati per gli accessi venosi nonché una imperita esecuzione di questi da parte del personale medico e paramedico dell' Inoltre, i CTU, dopo l'analisi della Parte_3 documentazione clinica acquisita, hanno evidenziato come le lesioni insorte sugli avambracci del paziente “siano state tempestivamente diagnosticate con conseguenti medicazioni quotidiane fino al trasferimento in altro nosocomio”, escludendo su tale aspetto ogni colpevole ritardo dell'ospedale convenuto nella rilevazione e nella cura delle stesse. Infine, si deve rilevare che, dalla lettura della perizia in atti, il collegio peritale ha fornito una possibile ricostruzione causale delle lesioni insorte nel paziente e del fallimento dell'innesto cutaneo sull'avambraccio destro eseguito presso altro ospedale, in tal modo confermando la non riconducibilità delle lesioni lamentate da parte attrice alle condotte ascritte da questa alla parte convenuta. In particolare, il collegio peritale, dopo una approfondita ricostruzione tecnica e scientifica della patologia della colite ulcerosa da cui è risultato affetto l'odierno attore e delle complicanze che essa comporta, ha ritenuto che, in ragione delle risultanze provenienti dalla documentazione clinica in atti, le complicanze sofferte dall'attore a seguito del ricovero del 19.10.2014 costituiscono ragionevolmente manifestazioni cutanee della colite ulcerosa. Invero, precisano i CTU che “Lo stato di tossicità in cui si trovava il ricorrente era tale da avergli determinato un megacolon tossico che potrebbe spiegare l'insorgenza del
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e quindi delle lesioni cutanee e del fallimento dell'innesto cutaneo sull'avambraccio dx Per_1 effettuato presso L'Ospedale S. Camillo di (pag. 8 perizia in atti). Dunque, all'esito degli _1 accertamenti tecnici di rito, il collegio peritale, ha ritenuto che le lesioni lamentate dall'attore “sono il frutto di una normale complicanza extraintestinale (OD gangrenoso) della patologia di base
(colite ulcerosa)” riconosciuta dalla letteratura medica, sicché le stesse vanno ritenute “non ascrivibili all'operato del personale medico e sanitario che ha operato nel rispetto delle linee di guida”. Ciò posto, si deve rilevare che la parte attrice ha mosso osservazioni alle valutazioni tecniche del collegio peritale (ribadite con nota del 24.05.2019), contestando in sintesi che gli interventi terapeutici erano stati eseguiti in totale sterilità, lo scarso approfondimento della qualità e della tempestività dei trattamenti medici cui è stato sottoposto il paziente a seguito dell'insorgenza delle lesioni lamentate, la tardiva esecuzione di tampone al pus fuoriuscito dalle lesioni, il mancato utilizzo di farmaco “Vancomicina” ritenuto dalla parte più appropriato alle cure del caso, nonché la valutazione per cui le lesioni cutanee riscontrate erano da ricondursi al pur Persona_1 in difetto di riscontro di tale patologia nelle cartelle cliniche. Alla luce di tali osservazioni, il collegio
13 peritale ha confermato le proprie valutazioni, attraverso una più approfondita valutazione del caso clinico oggetto di giudizio. In particolare, e sintetizzando le ulteriori valutazioni del collegio peritale, si è evidenziato che le lesioni cutanee del paziente non potevano ricondursi a “stravaso di ferro”, in quanto “complicanza non menzionata su alcun foglio di diaria della cartella clinica del ricovero presso il reparto di chirurgia dell'Ospedale d Tivoli”. In relazione alle modalità di esecuzione degli accessi venosi, il collegio ha rilevato che il paziente “aveva presentato prima del ricovero e durante il ricovero vari episodi di rettorragia, condizione che predispone all'ipovolemia (riduzione del volume di sangue circolante) una fra le varie cause di irreperibilità di accessi venosi che indussero i medici di Tivoli ad utilizzare accessi venosi superficiali per la somministrazione del ferro con aghi piccoli (butterfly)”, il cui utilizzo “permette di reperire più facilmente accessi venosi e riduce nel caso di infusioni di ferro l'instaurarsi di una flebite per immediata rimozione dell'ago a differenza di un ago cannula”, in tal modo escludendo ogni imperizia nell'esecuzione di tale trattamento da parte del personale dell'ospedale convenuto. In ordine al fallimento del successivo innesto cutaneo presso altro polo ospedaliero, il collegio peritale esclude l'obiezione di parte attrice circa l'imputabilità di tale evento a condotte del personale dell'ospedale convenuto, evidenziando che “i chirurghi plastici chiamati in causa dai programmarono un innesto cutaneo Parte_4 sull'ulcera presente sulla faccia volare dell'avambraccio destro prelevando un lembo cutaneo nella zona quadricipitale della gamba destra, innesto poi fallito e il CTP attribuisce tale fallimento alle
“avverse circostanze verificatesi nel precedente ricovero”, facendo riferimento a stravasi ferrosi dovuti proprio all'utilizzo di vene di piccolo calibro presenti sulle superfici volari degli avambracci e mai riportate su alcun foglio di diaria”. Inoltre, il collegio peritale ha escluso con ampia motivazione che la leucocitosi neutrofila, rilevata con emocromo all'ingresso in Ospedale e cresciuta nei successivi controlli, fosse riconducibile a infezioni batteriche della cute, dovendosi ricondurre alla “riacutizzazione della rettocolite ulcerosa e successivamente all'infezione batterica cutanea che stava determinando la comparsa delle lesioni cutanee da OD RE (manifestazione extraintestinale della Rettocolite Ulcerosa): tale leucocitosi neutrofila trova sicuramente la sua spiegazione nell'ampio utilizzo che fu fatto di corticosteroidi per contrastare la Rettocolite ulcerosa”. Il collegio peritale ha altresì escluso che tale patologia fosse riconducibile a “stravasi ferrosi”, in quanto mai riportati nella cartella clinica, o comunque a complicazioni derivanti dai farmaci cui è stato sottoposto il paziente, rilevando altresì che la presenza di lesioni cutanee multiple ad entrambi gli arti superiori costituisce segno di “una patologia sistemica e non riconducibile ad un unico momento causa”, ritenendo inverosimile che tali lesioni fossero da ricondurre ai prelievi e alle somministrazioni eseguite dal personale medico. Peraltro, proprio da tale dato clinico il collegio peritale ha desunto, dopo ampio approfondimento della patologia, “la conferma dell'instaurarsi di
14 una patologia cutanea quale il OD RE che come sopra spiegato a differenza delle altre patologie cutanee è caratterizzato da un innalzamento dei neutrofili e all'origine della reazione disfunzionale del sistema immunitario, potrebbero esserci delle alterazioni della loro chemiotassi”.
Inoltre, in relazione alle modalità di manifestazione della patologia, il collegio peritale ha evidenziato come “la AT e il PG esse possono comparire (anche per la prima volta) o peggiorare anche a seguito di un peggioramento della RCU, anche se grave, evolvendosi in un megacolon tossico”, rilevando altresì come “tale patologia collaterale quindi si sia manifestata e sia sparita solo dopo la colectomia totale”. Infine, il collegio peritale ha confermato, con ampia motivazione, la correttezza delle misure terapeutiche adottate dal personale medico dell' CP_6 convenuto e l'esclusione di ogni vizio di sterilità degli strumenti adoperati, evidenziando che, essendo il paziente al momento del ricovero affetto da Rettocolite ulcerosa, furono “immediatamente somministrati corticosteroidi per contenere lo stato infiammatorio dell'intestino e una terapia marziale per lo stato anemico”, e “per l'importante volemia secondaria a rettorragie, non sempre si riuscì a reperire accessi venosi periferici, pertanto vennero usate piccole vene superficiali con posizionamento momentaneo di piccoli aghi immediatamente rimossi. Solo successivamente si posizionò CVC per impostazione di terapia nutrizionale e altra terapia essendoci stato un peggioramento delle condizioni cliniche del ricorrente dopo ripetute rettorragie”. Inoltre, per la cura delle lesioni aftose, il collegio peritale ha rilevato la correttezza delle cure somministrate dall' convenuto, procedendo alla “terapia antimicotica e successivamente alla comparsa CP_6 dell'ascesso sull'avambraccio dx al drenaggio dello stesso e comparendo il giorno successivo altra lesione sul braccio sinistro impostarono adeguata terapia antibiotica con OS (farmaco d'elezione per la cura del e RR: il drenaggio della lesione portò immediatamente Per_1 alla regressione della leucocitosi neutrofila”. In definitiva, il collegio dei CTU ha ritenuto di dover confermare le risultanze iniziali della consulenza tecnica, confermando che le ripercussioni lamentate dall'attore “sono il frutto di una normale complicanza extraintestinale (OD gangrenoso) della patologia di base (colite ulcerosa)” le quali non possono imputarsi all'operato del personale medico e sanitario dell' convenuto “che ha operato nel rispetto delle linee di CP_6 guida”. Tali conclusioni sono state ribadite e confermate dal collegio peritale anche all'udienza del
31.01.2020 nel contraddittorio con le parti. Alla luce delle considerazioni svolte, si deve evidenziare che la ricostruzione e le conclusioni offerte dal collegio peritale non appaiono manifestamente irragionevoli, alla stregua di un sindacato estrinseco e tenuto conto dei rilievi scientifici formulati, del procedimento illustrativo adoperato e della coerenza dei risultati enunciati, nonché della circostanza che i risultanti enunciati sono stati confermati dal collegio peritale più volte anche nel contraddittorio tra le parti. Ciò esclude l'esigenza di un rinnovo delle operazioni peritali. Ogni
15 ulteriore deduzioni, osservazione o allegazione formulata dalle parti per la prima volta nelle comparse conclusionali non sarà valutata ai fini della presente decisione, in quanto irritualmente proposta, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati. In conclusione, per le ragioni esposte, si deve escludere che il personale sanitario e parasanitario dell'ente ospedaliero convenuto abbia posto in essere condotte colpose ai danni dell'odierno attore nella vicenda clinica per cui è causa, sicché gli eventi dannosi lamentati da quest'ultimo non possono ritenersi responsabilità dell'
[...] in relazione alle condotte allegate dalla parte attrice. Le domande di Controparte_7 parte attrice devono pertanto ritenersi infondate e vanno, dunque, rigettate. Resta assorbita la domanda in subordine proposta da parte convenuta. Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (che è indeterminabile) e delle attività concretamente svolte tra le parti.
Infine, occorre rilevare che la parte attrice è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato solo con delibera del competente organo forense in data 03.07.2019 a fronte dell'istanza di ammissione presentata il 07.06.2019 (cfr. documentazione in atti). Ciò importa che non possono ritenersi coperte dal beneficio le spese relative al compenso dei CTU, essendo stata la CTU espletata e liquidata prima dell'ammissione al beneficio, sicché tali spese restano a carico di parte attrice”.
I motivi di appello proposti da vanno affrontati in modo congiunto in quanto Parte_1 tutti afferenti alla responsabilità dell'ospedale appellato, convenuto in primo grado. Orbene, debbono a tal fine svolgersi le seguenti considerazioni.
Premettendosi che i fatti di causa non risultano essere stati contestati né nella loro storicità né nella loro concatenazione diacronica va altresì evidenziato che deve essere altresì respinta l'eccezione formulata dall' P.O. nella predetta comparsa di costituzione per la dedotta violazione CP_2 dell'art. 345 c.p.c. atteso che, diversamente da quanto da questa sostenuto, parte appellante non ha in alcun modo proposto nuove domande od eccezioni. A tal fine si evidenzia che, sin dagli atti introduttivi del giudizio di primo grado, ha sempre sostenuto come nel caso Parte_1 di specie, sussistesse una responsabilità medica dei sanitari dell' stante il “…il Controparte_4 ritardato riconoscimento da parte del personale sanitario della gravità delle complicanze e per la mancata attuazione di una tempestiva terapia antibiotica appropriata, effettuata solo tardivamente dalla struttura sanitaria” (cfr. atto di citazione).
Ed ancora l'attore, richiamando il contenuto della propria relazione tecnica ha sostenuto sin dal primo grado come “il personale sanitario dell'Ospedale di Tivoli non si fosse accorto delle complicanze locali (ematomi, sepsi ecc…), non intervenendo tempestivamente per rimediarvi ed accorgendosi troppo tardivamente del grave quadro suppurativo ( datato 14.11.14) e caratterizzato da estesa necrosi settica locale”…; ha anche dedotto come gli obblighi del personale medico e paramedico
16 riguardassero la doverosa sterilità delle manovre infermieristiche, il tempestivo riscontro delle complicanze ed il loro altrettanto tempestivo ed adeguato trattamento” (cfr. relazione medico legale a firma del dott. . Il C.T.P. dott. (cfr. relazione medico legale) inoltre Per_2 Persona_3 sottolineava che il tampone della ferita per esame colturale risultava positivo per “Staphylococcus aureus” (che attestata di per sé l'alta carica batterica in corso) quale causa della grave sepsi cutanea in atto, evolutasi poi in ascesso e necrosi settica di avambraccio destro.
L'eccezione svolta dall'appellata dunque non ha pregio e va respinta.
Venendo allora al merito della presente controversia, va poi rilevato che, concordemente con quanto affermato dal primo giudice, ciò che nei fatti rileva stando alle contestazioni svolte da
[...]
alla consulenza di primo grado e pure riproposte in questa sede con i motivi di appello, Parte_1 non è tanto il vizio di nullità della prima consulenza quanto il difetto della sua intrinseca coerenza che avrebbe determinato un giudizio tecnico finale reputato dall'attore come tecnicamente errato.
Da qui, la decisione della Corte di affidare l'indagine tecnico scientifica ad altro collegio peritale al fine di appurare la sussistenza della responsabilità del personale medico del nosocomio di Tivoli per le lesioni riportate da a seguito dell'intervento chirurgico da questi subito il Parte_1
24.10.2014 presso l'ospedale tivolese.
Ebbene, deve senz'altro riconoscersi che la ctu del grado è apparsa a questa Corte perfettamente aderente ai dati clinici assunti, invero sempre e compiutamente richiamati nel corpo dell'elaborato nonché logica, coerente, analitica e soprattutto suffragata da richiami pertinenti alla letteratura scientifica di riferimento.
In iure va per completezza argomentativa rilevato che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, a partire dagli anni novanta ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità in ambito sanitario nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della
“accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari.
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ha poi trovato l'ulteriore conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione le quali, con la ormai notissima
17 sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577, hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria".
Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L.
n. 189 del 2012 c.d. legge Balduzzi che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”.
Innanzitutto, quanto al caso di specie, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo
“esercente la professione sanitaria”. Occorre, infine, evidenziare che anche la recentissima Legge di
Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 (inapplicabile al caso di specie ratione temporis) ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. (mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente).
Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame, concernente un'ipotesi di responsabilità di una struttura sanitaria debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale.
Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico della casa di cura privata o dell'ente ospedaliero pubblico, accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni;
b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente.
Occorre, inoltre, chiarire che la responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario
18 necessario del debitore pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (così Cass. n. 18610 del 22/09/2015 e già Cass. n. 13953 del 14/06/2007). Anche la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde, dunque, della condotta colposa dei sanitari, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che la diretta gestione della struttura sanitaria identifica il soggetto titolare del rapporto con il paziente (Cass. n. 7768 del 20/04/2016).
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova.
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare: a) l'esistenza del contratto con la convenuta b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
c) in caso di risposta affermativa al quesito sub (b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova. E' necessario preliminarmente, dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto.
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento
(omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata
(effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).
Infatti, “gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica - circa la effettiva efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del nesso
19 eziologico;
i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, invece, rimangono a carico del professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, mediante adeguata prova.
Orbene, pacifico il rapporto di spedalità struttura paziente risulta pienamente provato a giudizio della
Corte sia il nesso causale tra condotta ascritta ai sanitari e postumi residuati sia la condotta colposa dei sanitari.
Ciò che infatti risulta inequivocamente dall'esame dell'elaborato svolto in questa sede è l'esistenza del nesso causale tra le lesioni subite da e la condotta giudicata intempestiva, Parte_1 negligente ed imprudente del personale medico ed infermieristico del nosocomio di Tivoli.
I ctu hanno accertato come le caratteristiche della tumefazione [cd “alone iperemico”] nonché del liquido drenato [cd “materiale purulento”] apparivano riconducili ad un processo infettivo batterico favorito dalle alte dosi di corticosteroidi e conseguente ad una verosimile flebite chimica da terapia marziale. Tale quadro clinico, unitamente alla localizzazione delle lesioni a livello dell'arto superiore nonché dell'assenza di documentazione sanitaria attestante le terapie endovenose subite dal paziente in precedenza e precisamente nell'anno 2007, rendono non verosimile e quindi logicamente Pt_1 inaccettabile l'inquadramento della lesione come dovuta ad un “pioderma gangrenoso” come invece dedotto dalla prima ctu. I consulenti nominati in appello hanno infatti chiarito come le caratteristiche della tumefazione [“alone iperemico”] nonché del liquido drenato [“materiale purulento”] dovevano condurre i sanitari all'impostazione di una immediata terapia antibiotica diversa da quella in atto, nonché all'esecuzione di un esame colturale con relativo antibiogramma sul materiale drenato in data
14.11. 2014. E da ciò ne è conseguito che l'inadeguato trattamento chemioterapico avvenuto con
“metronidazolo e ciprofloxacina” ha verosimilmente determinato una rapida evoluzione peggiorativa della lesione cutanea, tenuto conto della tipologia di germe coinvolto e della concomitante, altresì del tutto indicata, terapia corticosteroidea (cfr ctu pag 50 e ss).
Per quanto attiene al comportamento dei curanti della UO di chirurgia di Tivoli presso la quale il paziente è stato ricoverato tra il 20.10.2014 ed il 23.10. 2014 e poi tra il 29.10.2014 ed il 24.11.2014,
i ctu hanno accertato che, sin dal ricovero, il paziente veniva sottoposto a quotidiane terapie infusionali idro-elettrolitiche ed infusioni di ferro endovenose oltre che a diverse trasfusioni, con accessi venosi verosimilmente a carico di ambedue gli avambracci;
il paziente è stato poi Pt_1 sottoposto a terapia cortisonica ad alto dosaggio a partire dal 3.11.2014: NT (solo per un giorno) e Urbason”; il 9.11. iniziava terapia antibiotica (Deflamon) poi (il 12.11.) con aggiunta di
20 Ciproxin;
il 19.11. inizia una multi-terapia antibiotica con: RR, OS, IF ed il 14.11.; veniva solo proposto “un drenaggio eco-guidato di tumefazione con alone iperemico” dell'avambraccio destro descrivendosi la presenza di “lembo necrotico dal quale fuoriesce materiale purulento” ma senza alcuna evidenza però che vi sia stata una effettiva richiesta in tal senso né che tale pratica sia stata effettivamente eseguita.
Questa, secondo i ctu rappresenterebbe la prima annotazione in cartella clinica circa la presenza di lesione all' avambraccio. In data 15.11.2014 veniva evidenziata la presenza di lesione, con perdita di sostanza (soluzione di continuo con tendini scoperti e fuoriuscita di pus), all'avambraccio destro. Si descrive anche una piccola soluzione di continuità con alone eritematoso al braccio sinistro;
nella stessa giornata del 15.11.2014 veniva posizionato in urgenza CVC (catetere in vena giugulare dx) ed il 16.11.2014 veniva eseguito un drenaggio chirurgico alla formazione ascessualizzata-(flemmone) dell'avambraccio destro;
ancora si provvedeva a drenare anche la seconda lesione purulenta (più distale, del medesimo avambraccio) con esposizione dei tendini. In data 20.11.2014 si accertava infine l'infezione della ferita dell'avambraccio: CC RE (alta carica)” ed il 24.11. il paziente veniva trasferiti presso l' di per l'intervento di ricostruzione Controparte_8 _1 plastica dell'avambraccio.
Per quanto è emerso e riassunto qui sopra devono condividersi gli assunti apparsi logici e coerenti dei ctu che hanno rilevato un significativo ritardo nella diagnosi della lesione ascessuale (flemmone) dell'avambraccio, lesione che quando venne descritta per la prima volta (il 14.11.) aveva già assunto le tipiche caratteristiche anatomo-patologiche delle lesioni settiche avanzate (alone, fluttuazione tipo di contenuto). Solo il giorno successivo (15.11.) si accenna nei dati ufficiali alla presenza di un'altra lesione omolaterale con (perfino) perdita di sostanza (tendini esposti): una condizione che i ctu giudicano come essere necessariamente presente da diversi giorni e, al pari delle altre, non prontamente diagnosticata prima.
Queste evidenze indicano un comportamento medico ed infermieristico negligente ed imprudente atteso che è parso evidente che si era proceduto alle infusioni dei pur necessari liquidi e farmaci attraverso accessi venosi a carico di ambedue gli avambracci che non potevano non mostrare infiammazioni cutanee, fenomeni trombotici venosi locali, stravasi nei tessuti perivenosi locali con edemi ed indurimenti circostanti-localizzati. Sicché, stando alle considerazioni della ctu, le lesioni così avanzate descritte solo il 14 ed il 15.11 (flemmoni e perdita di sostanza con esposizioni tendinee) pur volendole considerare a rapida insorgenza, non poterono certo essere comparse in meno di 4-5 giorni;
vi erano stati quindi molti giorni a disposizione dei curanti per prenderne atto in fase precoce e provvedere alla doverosa ricerca di accessi venosi sicuri e ad alta portata in sedi diverse (PICC,
CVC).
21 Questo atteggiamento corretto avrebbe permesso di evitare la formazione delle lesioni ascessuali o - almeno e comunque- di trattarle in fase precoce con elevatissime probabilità di successo.
I ctu quindi hanno chiarito come vi siano stati gli estremi per ravvisare in questo comportamento intempestivo e negligente una responsabilità medica per la ritardata diagnosi e l'errato trattamento delle lesioni iatrogene lasciate immotivatamente evolvere.
Ne consegue che una ben possibile diagnosi più tempestiva avrebbe di certo “intercettato” tali lesioni in stadi precoci, con danni tessutali molto minori e di certo più facilmente trattabili e quindi con ogni probabilità escludendo i postumi permanenti ora osservabili.
I ctu hanno poi rilevato come la somministrazione di alte dosi di cortisonici (necessari per la cura della patologia di cui soffriva concomitante della “Retto Colite Ulcerosa” Parte_1 complicata in fase attiva) doveva rendere i curanti ancor più attenti e solerti nell'affrontare clinicamente in modo precoce ogni variazione patologica perchè è, infatti, ben nota l'azione favorente la rapida progressione delle infezioni/sepsi ascrivibile al ruolo immunomodulatore/soppressore del cortisone. Ancor meno scusabile appare in questa ottica, il ritardo diagnostico delle lesioni degli avambracci e, anche l'omissione di prelievi immediati del contenuto delle raccolte (o almeno di una di esse) sin dal loro formarsi, in modo da poter predisporre una altrettanto immediata terapia antibiotica mirata: tutte le terapie antibiotiche eseguite fino al 20.11. sono state somministrate in via empirica.
Emerge ancora dalla ctu espletata come la terapia antibiotica mirata sia comparsa il 20.11., data di refertazione della sola coltura con antibiogramma presente in cartella, eseguita solo nel corso dell'intervento di drenaggio del 16.11., con inspiegabile-significativo ritardo su quanto sarebbe stato possibile in caso di comportamento diligente e solerte. Hanno poi annotato i periti che un prelievo per esame colturale sarebbe stato di certo possibile (e doveroso) quantomeno il 14.11. in occasione della medicazione che viene pur descritta, ma poteva essere eseguito anche prima (nei giorni immediatamente precedenti), per semplice puntura, quando le lesioni degli avanbracci non erano ancora aperte ma erano certamente individuabili all'esame obbiettivo.
Ad avvalorare la sussistenza del nesso causale tra condotta inadempiente e lesioni subite vi è poi la dedotta insussistenza in termini di inverosimiglianza di alcun rapporto esistente fra i traumi subiti nel
2007 e la comparsa delle lesioni del 2014 di cui si tratta.
Ed inoltre, i ctu hanno evidenziato come non risulti mai eseguita alcuna visita infettivologica, consulenza che sarebbe stata tanto più opportuna in considerazione della nota condizione di cortisonizzazione del paziente per la cure della sua patologia di base “MICI Malattia infiammatoria
Cronica Intestinale, qui una RCU complicata e riacutizzata” non appena si fosse rilevata (come di tutta evidenza non è stato) la presenza di infiammazione tessutale e trombosi locale delle vene degli
22 avambracci nelle sedi di inserimento delle ago-cannule. Ciò in quanto, hanno ribadito i ctu, una pronta presa d'atto di questo problema clinico (frequente in clinica e facilmente risolvibile) avrebbe permesso ai curanti attenti di istituire una via di accesso venoso (centrale o periferica di lunga durata).
“Nel caso di specie appare che le buone pratiche di infusione terapeutica ed infettivologiche siano state, purtroppo, omesse-trascurate-ritardate.” Rilevano ancora i periti come : “La presenza di lesioni di aspetto settico e fluttuanti (se non come in questo caso il 14 e 15.11. già aperte, con perdita di sostanza e scopertura di tendini), rappresentava di per sé una indicazione al drenaggio (chirurgico e/o mini-invasivo). A tale riguardo sorprende constatare che il 14.11. in una annotazione in diaria clinica si faccia cenno alla necessità di drenaggio percutaneo eco-guidato della lesione ascessuale già evidente in quel giorno senza però che nessun atto faccia seguito a questo che resta - colpevolmente- solo un buon proposito.”.
In sostanza, l'insieme di queste considerazioni medico-chirurgiche permette di affermare che il comportamento dei curanti del S. Giovanni Evangelista non sia stato sufficientemente sollecito né complessivamente adeguato;
sicché con i ritardi significativi che esso ha scontato, si è consentita l'evoluzione (rapida anche per la cortisonizzazione) delle lesioni ascessuali e necrotiche con la formazione di lesioni tessutali che altrimenti non sarebbero comparse.
I ctu hanno quindi concluso in risposta ai quesiti postigli come le lesioni subite da Parte_1 siano in rapporto causale con l'evento ed esse sono rappresentate dagli esiti cicatriziali all'arto superiore destro con lieve deficit di forza dello stesso. Le lesioni esitate sono dunque causalmente ascrivibili al ritardato riconoscimento dell'infezione ed alla mancata esecuzione di una tempestiva e appropriata terapia per la cura delle stesse.
Soprattutto le lesioni non sono risultate come ricollegabili in termini causali al raro fenomeno del c.d.
“pyoderma gangrenoso”.
Tale ipotesi è stata con argomentazione logica ed esauriente esclusa dalla ctu del grado atteso che i ctu hanno evidenziato come: a) questa sia una patologia rara e di origine sconosciuta, ma comunque non infettiva, mentre il manifestò lo staffilococco aureo notoriamente di natura infettiva;
b) Pt_1 essa interessi prevalentemente gli arti inferiori, laddove manifestò le lesioni agli arti Parte_1 superiori (avambracci); c) la sua terapia consista nella somministrazione di corticosteroidi sicchè è inverosimile che nel si sia potuto verificare tale patologia proprio in corso di terapia Pt_1 corticosteroidea, iniziata fin dal giorno 03.11.2014. Significativo è il fatto che dalla lesione cutanea sia stato isolato “Staphylococcus aureus MRSA”, a documentare la eziologia infettiva della patologia in atto.
Nella specie, dunque, risulta del tutto compiuta ed adeguatamente provata la responsabilità dell'ospedale di Tivoli per i postumi residuati in capo a . Parte_1
23 Venendo alla quantificazione del danno la ctu del grado si è attenuta a quanto risulta dalle ultime
Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico - SIMLA –
I ctu per quanto riguarda la valutazione percentualistica del danno subito, hanno precisato come il fatto che precedentemente una relazione di parte valutava il danno subito con percentuale di gran lunga superiore, nonostante si parli di danno permanente, non inficia la valutazione attuale atteso che spesso accade che i danni, se pur considerati permanenti, hanno un'evoluzione migliorativa come nel caso di specie. L'esame obiettivo riscontrato alle operazioni peritali ha fatto rilevare: “Addome piano,
è presente esito cicatriziale laparotomico di circa 24 cm, ben epitelizzato, non dolente e non aderente, altro esito è presente in corrispondenza del fianco sinistro di circa 2,5 cm esito di drenaggio;
presenta ileostomia a destra. Altro esito è presente alla gamba destra, discromico, da prelievo cutaneo, in corrispondenza della faccia anteriore al terzo medio, della lunghezza di cm 13 circa e larga cm 5. A livello del braccio sinistro sono presenti due piccoli esiti centimetrici, uno alla piega del gomito e l'altra sulla faccia volare. Altro esito cicatriziale è presente in corrispondenza dell'avambraccio destro della lunghezza di cm 15 circa e larga 5.5, retratta e cheloidea. Atteggiamento degli arti indifferente, a destra si rileva ipertrofia bicipitale rispetto al controlaterale”; quindi, a parte l'ipertrofia bicipitale, siamo in assenza di deficit funzionali e, proprio in considerazione degli esiti cicatriziali cheloidei, si è considerato un modestissimo deficit di forza che, comunque, alle prove di contro resistenza, non era evidenziabile. Per cui, in definitiva, sono stati valutati gli esiti cicatriziali come da tabelle di valutazione della SIMLA, che prevedono anche quel minimo di disfunzionalità attribuibile agli esiti medesimi.
La ctu ha stabilito la durata dell'inabilità temporanea assoluta subita a seguito del ritardo diagnostico terapeutico pari a giorni 30 e ulteriori giorni 30 di inabilità temporanea relativa al 50%. I postumi permanenti incidenti sulla complessiva integrità psico fisica ricollegabili al trattamento non correttamente eseguito sono stati valutati nella misura dell'8% (otto per cento) della totale.
Applicando i parametri aggiornati al 2025 per il calcolo delle lesioni cd micropermanenti ( al di sotto del 9%), in considerazione dell'età del danneggiato al momento della lesione (46 anni) con la previsione di una percentuale aggiuntiva del 33.33% per la sofferenza soggettiva patita in particolare ravvisata nel tipo di lesione sicuramente invalidante attesa la sua natura e la localizzazione della stessa su di una parte del corpo soggetta a continue sollecitazioni (arto superiore) escluso infine il danno esistenziale costituente duplicazione delle voci già riconosciute (cfr., Cass.civ.n.23469/2018 e ss. conformi) si ottiene il seguente calcolo
Danno biologico permanente € 13.271,80
Invalidità temporanea totale € 1.685,40
24 Invalidità temporanea parziale al 50% € 842,70
Totale danno biologico temporaneo € 2.528,10
Danno morale (33,33%) € 5.266,11
TOTALE GENERALE: € 21.066,01
Sulla somma come sopra quantificata vanno riconosciuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, convertendosi per effetto della sentenza il debito di valore in debito di valuta. Non spettano viceversa gli interessi anteriori. Invero, “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti” (Cass. 8-11-2016, n. 22607). “Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso,
è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. 13-7-
2018, n. 18564). “Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo” (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie l'appellante non ha per nulla assolto agli oneri di allegazione e prova posti a suo carico.
25 In definitiva l'appello deve essere accolto e la struttura condannata al risarcimento del danno in favore dell'appellante.
Venendo alle spese di lite l'accoglimento dell'appello comporta la rideterminazione anche di quelle di primo grado. Esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (tabella II^ per il primo grado e XII^ per il grado di appello, scaglione fino ad €26.000) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, per entrambi i gradi di giudizio.
Dagli atti risultano i provvedimenti di ammissione al beneficio a spese dell'Erario in favore di
[...]
per i due gradi di giudizio rilevando che l'istanza di ammissione è intervenuta nel Parte_1 corso del primo grado in data 7.6.2019; pertanto, le spese, come liquidate in dispositivo andranno riconosciute in favore dello Stato per le fasi istruttoria/trattazione e decisoria e con esclusione di quelle non ricomprese nel detto beneficio (studio ed introduttiva) che andranno riconosciute al procuratore dichiaratosi distrattario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza definitiva del Tribunale di Tivoli, n. 873/2020, pubblicata in data 07.07.2020 così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma la sentenza appellata così provvede: accerta la responsabilità di 5 per l'errato trattamento sanitario praticato sulla persona di _1
; Parte_1 condanna a rifondere in favore di a titolo risarcitorio la CP_2 Parte_1 somma di €21.066,01 oltre gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
condanna alla refusione delle spese del primo grado di giudizio che liquida in CP_2 complessivi €5.077,00 oltre accessori, di cui €1696 oltre rimborso forfettario spese generali (15%),
IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Enzo Pietrovanni dichiaratosi antistatario ed €3.381, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA, in favore dell'Erario; condanna alla refusione a favore dell'Erario delle spese del presente grado di giudizio CP_2 che liquida in €5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA i pone le spese di CTU di I^ e II^ grado a carico di CP_2
Così deciso in Roma il 30.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -Alberto Tilocca-
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