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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3120/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
e da nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FERRARO DANIELA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 30/12/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 28/09/2007, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Casalnuovo di Napoli (al N. 22, Parte I, Ufficio 1, anno 2007). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli,
(il 29/01/2008 in Acerra) e (il 27/03/2012 in Acerra), le Persona_1 Persona_2 parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 12/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Appare conforme agli interessi dei figli minori e , rispettoso delle norme di cui Per_1 Per_2 agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
18/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, assegnando la casa coniugale, sita in Acerra, al Corso Italia, n. 37 e con i beni e gli arredi ivi contenuti, alla IG.ra ; Parte_2
2) Affidare i figli minori, congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la residenza della madre, in Acerra, al Corso Italia, n. 37. Pertanto, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
2 3) Al fine di garantire che i minori non vengano pregiudicati nella loro serena crescita e formazione, che le loro normali eIGenze vengano sempre e comunque soddisfatte e che possano mantenere un rapporto continuo e stabile con il padre, il SI potrà tenere con sé i minori nel week-end, a fine settimana alternati, dal Parte_1 pomeriggio del venerdì, subito dopo la scuola, sino alla domenica sera alle ore 22:00.
4) I minori trascorreranno con il padre - durante le vacanze natalizie - alternativamente il giorno di Natale o quello di Capodanno;
sempre alternativamente, le rispettive vigilie, e, ad anni alterni, il giorno dell'Epifania, nonché le festività pasquali, per tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì in Albis. Sempre ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno dell'onomastico e quello del compleanno. Inoltre trascorreranno con il padre il giorno della festa del papà, quello dell'onomastico e del compleanno.
Durante le ferie estive, il padre potrà tenere con sé i figli per quindici giorni consecutivi, concordando tale periodo con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno ed impegnandosi a comunicare tempestivamente il luogo della vacanza ed a fornire i recapiti telefonici delle strutture ove soggiorneranno.
5) Il SI verserà alla IG.ra un assegno mensile di Euro 400,00 Parte_1 Parte_2
(quattrocento/00), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori – da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 3 di ogni mese – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge.
6) L'assegno unico ed universale per i figli a carico verrà percepito per intero dalla IG.ra . Parte_2
7) I coniugi contribuiranno, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute, la buona educazione e l'istruzione dei minori, previamente concordate. A tal riguardo, i coniugi danno atto di rifarsi, per la regolamentazione delle stesse, al protocollo di intesa tra Tribunale di Nola e COA Nola.
8) I coniugi, ancora e sin da ora, esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio.
9) I coniugi, infine, dichiarano che non pendono tra di loro altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
3 Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
19/04/1984, e nata a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio a Casalnuovo di Napoli (NA) il 28/09/2007 (atto n. 22, Parte I, Ufficio 1, anno
2007);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConIGlio del 19/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3120/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
e da nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FERRARO DANIELA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 30/12/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 28/09/2007, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Casalnuovo di Napoli (al N. 22, Parte I, Ufficio 1, anno 2007). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli,
(il 29/01/2008 in Acerra) e (il 27/03/2012 in Acerra), le Persona_1 Persona_2 parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 12/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Appare conforme agli interessi dei figli minori e , rispettoso delle norme di cui Per_1 Per_2 agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
18/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, assegnando la casa coniugale, sita in Acerra, al Corso Italia, n. 37 e con i beni e gli arredi ivi contenuti, alla IG.ra ; Parte_2
2) Affidare i figli minori, congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la residenza della madre, in Acerra, al Corso Italia, n. 37. Pertanto, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
2 3) Al fine di garantire che i minori non vengano pregiudicati nella loro serena crescita e formazione, che le loro normali eIGenze vengano sempre e comunque soddisfatte e che possano mantenere un rapporto continuo e stabile con il padre, il SI potrà tenere con sé i minori nel week-end, a fine settimana alternati, dal Parte_1 pomeriggio del venerdì, subito dopo la scuola, sino alla domenica sera alle ore 22:00.
4) I minori trascorreranno con il padre - durante le vacanze natalizie - alternativamente il giorno di Natale o quello di Capodanno;
sempre alternativamente, le rispettive vigilie, e, ad anni alterni, il giorno dell'Epifania, nonché le festività pasquali, per tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì in Albis. Sempre ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno dell'onomastico e quello del compleanno. Inoltre trascorreranno con il padre il giorno della festa del papà, quello dell'onomastico e del compleanno.
Durante le ferie estive, il padre potrà tenere con sé i figli per quindici giorni consecutivi, concordando tale periodo con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno ed impegnandosi a comunicare tempestivamente il luogo della vacanza ed a fornire i recapiti telefonici delle strutture ove soggiorneranno.
5) Il SI verserà alla IG.ra un assegno mensile di Euro 400,00 Parte_1 Parte_2
(quattrocento/00), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori – da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 3 di ogni mese – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge.
6) L'assegno unico ed universale per i figli a carico verrà percepito per intero dalla IG.ra . Parte_2
7) I coniugi contribuiranno, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute, la buona educazione e l'istruzione dei minori, previamente concordate. A tal riguardo, i coniugi danno atto di rifarsi, per la regolamentazione delle stesse, al protocollo di intesa tra Tribunale di Nola e COA Nola.
8) I coniugi, ancora e sin da ora, esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio.
9) I coniugi, infine, dichiarano che non pendono tra di loro altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
3 Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
19/04/1984, e nata a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio a Casalnuovo di Napoli (NA) il 28/09/2007 (atto n. 22, Parte I, Ufficio 1, anno
2007);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConIGlio del 19/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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