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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza dell'8/7/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.350 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
in Parte_1 persona del Ministro p.t., Parte_2
e
[...] Controparte_1 rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_2 con cui ope legis domiciliano in via Diaz n.11 Pt_2
Appellanti
E
rapp.to e difeso dall'avv. Bernardino Noviello, Controparte_2 presso il quale elettivamente domicilia in San Cipriano D'Aversa (CE), via A. Diana n.45
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/2/23, il in epigrafe, nonché Parte_1
l' e l' Parte_2 [...] di hanno proposto appello avverso Controparte_1 CP_1 la sentenza n.311/23 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 19/1/23 e notificata l'1/2/23, con la quale era stata accolta la domanda di e dichiarato il suo diritto al Controparte_2 reinserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze istituite per la provincia di per il personale Pt_2 docente, con validità per il biennio 2020/22, con conseguente condanna della parte resistente al riconoscimento, ai fini giuridici, del sevizio svolto dal 29/10/21 al 30 giugno 2022, nonchè al pagamento delle differenze retributive maturate fino al 30 giugno 2022, oltre gli accessori.
Parte appellante ha censurato la decisione sostenendone l'erroneità per avere il Tribunale ritenuto fondata la pretesa del sulla CP_2 base della sentenza del TAR Lazio n. 4020/18, che era irrilevante ai fini della formazione delle graduatorie GPS per il biennio 2020/22, oggetto di causa, avendo disposto tale decisione l'annullamento del DM 347/17, relativo all'aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2017/2020. La sentenza del TAR, inoltre, era stata riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n.5216/22, che conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, aveva negato valore abilitante al diploma ITP.
In assenza di titolo abilitante, l'Amministrazione aveva, quindi, correttamente provveduto a risolvere il contratto di supplenza del
, il quale, non avendo prestato servizio, non aveva diritto CP_2 nè alla retribuzione nè al riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio non prestato, di qui l'ulteriore erroneità della sentenza.
Inoltre la sentenza aveva ommesso di rilevare il difetto di legittimazione passiva dell' Parte_2
e dell'
[...] Controparte_1 essendo legittimato esclusivamente il Parte_1
Parte appellante ha concluso, pertanto, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto integrale della domanda di primo grado. Con vittoria di spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha sostenuto l'infondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto, rilevando che per effetto della sentenza del Consiglio di Stato era cessata la materia del contendere relativamente al suo reinserimento nelle GPS;
tale sentenza tuttavia non poteva avere effetti retroattivi di quanto già riconosciuto dal TAR, che aveva prodotto i suoi effetti fino al 24 giugno 2022, ossia per tutto il periodo in cui egli avrebbe dovuto svolgere la supplenza indebitamente revocata.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di entrambe le parti, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e pertanto va accolto.
Le circostanze di fatto che rilevano nella fattispecie concrete sono pacifiche e documentate.
Come già evidenziato nella sentenza impugnata, il è un CP_2 insegnante tecnico-pratico (ITP) che aveva fatto richiesta di inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS); a seguito di sentenza del TAR n.4020/18, riguardante vari altri docenti, egli fu inserito nelle graduatorie di istituto di seconda fascia e, pertanto, fu convocato dall' Controparte_3 per una supplenza presso l'
[...] Controparte_1
” di fino al termine delle attività didattiche
[...] CP_1
(dal 29 ottobre 2021 al 30/6/22) con il profilo professionale di docente di sostegno;
successivamente, però, con provvedimento prot. 20689 del 3/11/21 l' Controparte_4 dispose la sua esclusione dalla prima fascia delle
[...] graduatorie provinciali e la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato;
il , quindi, con ricorso depositato a gennaio CP_2 2022, chiese dichiararsi l'illegittimità di tale esclusione e della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.
Il , costituitosi in giudizio, aveva contestato la Parte_1 fondatezza della pretesa sostenendo che egli non aveva il titolo abilitante richiesto dall'O.M n. 60/2020 per essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali.
Tanto premesso, per una migliore comprensione del gravame all'esame si osserva che la controversia presuppone la risoluzione della questione in ordine all'ultrattività - seppure a seguito di inserimento in via giudiziale- delle graduatorie di istituto valevoli per gli anni scolastici 2017/2020 ai fini delle nuove Graduatorie Provinciali valevoli per gli anni scolastici 2020-2022, che sono quelle che rilevano nel caso concreto, trattandosi di controversia per l'anno scolastico 2021-2022.
Con la pronuncia giudiziale intervenuta tra le parti (sent. TAR n.4020/2018) fu dichiarata la illegittimità del D.M. n.374/2017, concernente i criteri ed i requisiti per l'aggiornamento delle Graduatorie di Istituto valide per il triennio 2017-2020, nella parte in cui precludeva agli insegnanti tecnico-pratici l'immissione in graduatoria per la mancanza del titolo di abilitazione all'insegnamento; dalla declaratoria di illegittimità è conseguito l'inserimento del nella II Fascia delle graduatorie di CP_2 istituto.
Secondo la tesi difensiva dell'odierno appellato, condivisa dal primo giudice, la sentenza del TAR legittimerebbe la pretesa azionata dallo stesso.
Ma, come giustamente evidenziato dal appellante con il Parte_1 primo motivo di censura, tale decisione, oltre all'assorbente rilievo che è stata riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n.5216 del 24/6/22, intervenuta, quindi, in corso di causa, non era idonea a spiegare alcuna efficacia ai fini del diritto del docente all'inserimento nelle nuove Graduatorie Provinciali per le supplenze valevoli per l'anno scolastico 2021/2022, oggetto di causa. Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sono state istituite dall'art. 1 quater del DL 126/2019, convertito in legge 159/2019 (successivamente modificato dall'articolo 2, comma 4, lettera a, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41), che ha introdotto il comma 6 bis all'art. 4 della legge 124/1999.
In particolare, l'art. 4, comma 6 bis, della L. 124/99 dispone:
“Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
Il DL n. 22/2020 convertito, con modificazioni, nella n. 41/2020, all'art. 2 (rubricato “Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021”), comma 4-ter, ha disposto che in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in sede di prima applicazione, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo … sono disciplinate con ordinanza del
[...]
ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione Controparte_5 nonché della graduazione degli aspiranti.
In tale quadro si colloca l'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020.
L'art. 3, rubricato “Graduatorie Provinciali per le Supplenze”, per quanto rileva in questa sede, recita:
1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) (rispettivamente le supplenze annuali e le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche).
(… )
6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita ( … ) In altri termini, l'inserimento nella prima fascia delle GPS richiede necessariamente ed evidentemente il possesso di uno specifico titolo di abilitazione all'insegnamento.
L'individuazione dei titoli di abilitazione all'insegnamento si rinviene nell'art.
4. comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341 per il quale:
“2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie”.
La norma, innovando rispetto al passato, ha stabilito che per ottenere l'abilitazione all'insegnamento per ciascuna area disciplinare è necessario aver superato l'esame del relativo corso post laurea.
Conseguentemente, il mero diploma ITP, come nella specie, non è uno specifico titolo di abilitazione (v., in proposito, tra le tante, Consiglio di Stato, sent. n. 1431/2020, C.d.S. n.9026/2022, nonchè la sentenza n.5216/22, che riguarda tra gli altri proprio l'odierno appellato).
L'O.M. n.60/20, che rappresenta la normativa principale di riferimento, di attuazione della legge istitutiva delle GPS, espressamente esclude la possibilità di mantenere validità alle tabelle all'epoca in vigore, di cui al DM 131/2007 ed al DM 374/2017 (quello, per l'appunto, oggetto del contenzioso di cui alla sentenza del TAR poi riformata), in quanto, si legge, “le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti e in quanto si verrebbe a ingenerare una palese e ingiustificabile disparità di trattamento tra gli aspiranti.”
Con tale ordinanza è stata disciplinata, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo. Orbene, la pronuncia del TAR ha annullato gli artt. 2 e 4 bis del DM 374/2017 nella parte in cui precludevano l'inserimento dei docenti tecnico-pratici, che avevano acquisito il titolo prima delle modifiche introdotte dal DM 249/2010, nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto valide per il triennio scolastico 2017 - 2020.
La sentenza del TAR invocata si inseriva, quindi, in un quadro normativo precedente e diverso, se non per la peculiarità della previsione per entrambi i contesti della necessità del titolo di abilitazione all'insegnamento.
Orbene, per l'immissione nelle graduatorie di istituto valevoli per il triennio 2017/2020, il chiese ed ottenne la declaratoria CP_2 di illegittimità del decreto ministeriale, all'epoca applicabile, contestando, per l'appunto, la legittimità dell'esclusione della categoria degli insegnati tecnico-pratici che tale titolo non possedevano.
Quella illegittimità certamente non poteva ulteriormente proiettarsi al di là di quello che era stato l'ambito temporale di validità dell'atto stesso (valevole per la formazione graduatorie di istituto per il triennio 2017/2020); in ogni caso la decisione del TAR - e tale rilievo è assorbente- è stata riformata in corso di giudizio, sicchè, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellato circa l'irretroattività degli effetti della riforma del Consiglio di Stato, la stessa dispiega i suoi effetti ab origine, legittimando appieno sia l'esclusione del dalle graduatorie provinciali CP_2 di prima fascia che la risoluzione del contratto di supplenza, che, peraltro, non ha avuto alcuna concreta attuazione, con la conseguenza che non sussiste il diritto alle rivendicate retribuzioni ed al riconoscimento, ai fini giuridici, del periodo di supplenza non espletato e che non si aveva diritto ad espletare.
Fa parte invero del thema decidendum la questione connessa alla mancanza in capo al docente, insegnante tecnico-pratico, di un titolo di abilitazione all'insegnamento ovvero altro titolo per il quale è previsto l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali, tanto e vero che lo stesso, senza dedurre l'illegittimità della normativa che gli precludeva l'accesso, si è limitato in questo grado del giudizio a chiedere di dichiarare la cessazione della materia del contendere per il periodo successivo alla sentenza del Consiglio di Stato in ordine al suo reinserimento nella prima fascia delle GPS.
Ma, a prescindere dal fatto che la pronuncia resa dal TAR non riguarda le GPS né incide sull'ordinanza n.60/20 per tutto quanto fin qui osservato, ciò che è dirimente per escludere, ab origine, il diritto vantato dal è la mancanza del presupposto per CP_2
l'inserimento nella I fascia G.P.S., ossia il possesso dello specifico titolo di abilitazione, in quanto solo tale condizione consentirebbe l'inserimento dei docenti interessati nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, destinate al reclutamento dei docenti a tempo determinato per le supplenze brevi e temporanee.
In definitiva, il possesso del diploma di laurea non vale come titolo abilitante (e dunque per l'inserimento nella seconda fascia della graduatoria di circolo e di istituto e nella prima fascia delle GPS), occorrendo, in aggiunta, l'abilitazione conseguita all'esito dei percorsi ordinari o speciali previsti dalla normativa di settore, di cui la ricorrente non risulta in possesso.
A risolvere definitivamente la questione, sulla quale si erano registrati orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito, è intervenuta in funzione nomofilattica anche la Corte di Cassazione (Cass. 15 marzo 2024 n. 7084, conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416, Cass. 6 giugno 2024, n. 15838) che, all'esito della ricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ha affermato che "In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1 gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con D.L. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie".
Il principio di diritto enunciato, che è stato ribadito anche da Cass. 23/10/2024, n.27482, si fonda sulla ontologica diversità fra "titolo di abilitazione", che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e "titolo di studio", nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento.
Conseguentemente, devono ritenersi legittime le disposizioni regolamentari che hanno via via individuato i requisiti di accesso alle graduatorie (dapprima il DM 374/2017 per le graduatorie d'istituto, e poi l'O.M. n. 60/2020), laddove statuiscono l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e nella prima fascia delle GPS solo per quei candidati in possesso dello specifico titolo di abilitazione.
Per tale motivo, deve ritenersi che il non essendo in CP_2 possesso di un titolo abilitante, non aveva diritto ad essere inserito nella I fascia delle GPS e pertanto correttamente è stata disposta la sua esclusione da tale graduatoria con tutte le conseguenze connesse. Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, la domanda di primo grado deve essere rigettata.
L'appello pertanto va accolto e la sentenza impugnata riformata.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda e della sua complessità, nonché dell'intervento in corso di causa della sentenza del Consiglio di Stato e della Suprema Corte, le spese di lite del doppio grado vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado.
Napoli 8/7/25
Il Consigliere Estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza dell'8/7/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.350 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
in Parte_1 persona del Ministro p.t., Parte_2
e
[...] Controparte_1 rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_2 con cui ope legis domiciliano in via Diaz n.11 Pt_2
Appellanti
E
rapp.to e difeso dall'avv. Bernardino Noviello, Controparte_2 presso il quale elettivamente domicilia in San Cipriano D'Aversa (CE), via A. Diana n.45
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/2/23, il in epigrafe, nonché Parte_1
l' e l' Parte_2 [...] di hanno proposto appello avverso Controparte_1 CP_1 la sentenza n.311/23 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 19/1/23 e notificata l'1/2/23, con la quale era stata accolta la domanda di e dichiarato il suo diritto al Controparte_2 reinserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze istituite per la provincia di per il personale Pt_2 docente, con validità per il biennio 2020/22, con conseguente condanna della parte resistente al riconoscimento, ai fini giuridici, del sevizio svolto dal 29/10/21 al 30 giugno 2022, nonchè al pagamento delle differenze retributive maturate fino al 30 giugno 2022, oltre gli accessori.
Parte appellante ha censurato la decisione sostenendone l'erroneità per avere il Tribunale ritenuto fondata la pretesa del sulla CP_2 base della sentenza del TAR Lazio n. 4020/18, che era irrilevante ai fini della formazione delle graduatorie GPS per il biennio 2020/22, oggetto di causa, avendo disposto tale decisione l'annullamento del DM 347/17, relativo all'aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2017/2020. La sentenza del TAR, inoltre, era stata riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n.5216/22, che conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, aveva negato valore abilitante al diploma ITP.
In assenza di titolo abilitante, l'Amministrazione aveva, quindi, correttamente provveduto a risolvere il contratto di supplenza del
, il quale, non avendo prestato servizio, non aveva diritto CP_2 nè alla retribuzione nè al riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio non prestato, di qui l'ulteriore erroneità della sentenza.
Inoltre la sentenza aveva ommesso di rilevare il difetto di legittimazione passiva dell' Parte_2
e dell'
[...] Controparte_1 essendo legittimato esclusivamente il Parte_1
Parte appellante ha concluso, pertanto, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto integrale della domanda di primo grado. Con vittoria di spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha sostenuto l'infondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto, rilevando che per effetto della sentenza del Consiglio di Stato era cessata la materia del contendere relativamente al suo reinserimento nelle GPS;
tale sentenza tuttavia non poteva avere effetti retroattivi di quanto già riconosciuto dal TAR, che aveva prodotto i suoi effetti fino al 24 giugno 2022, ossia per tutto il periodo in cui egli avrebbe dovuto svolgere la supplenza indebitamente revocata.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di entrambe le parti, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e pertanto va accolto.
Le circostanze di fatto che rilevano nella fattispecie concrete sono pacifiche e documentate.
Come già evidenziato nella sentenza impugnata, il è un CP_2 insegnante tecnico-pratico (ITP) che aveva fatto richiesta di inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS); a seguito di sentenza del TAR n.4020/18, riguardante vari altri docenti, egli fu inserito nelle graduatorie di istituto di seconda fascia e, pertanto, fu convocato dall' Controparte_3 per una supplenza presso l'
[...] Controparte_1
” di fino al termine delle attività didattiche
[...] CP_1
(dal 29 ottobre 2021 al 30/6/22) con il profilo professionale di docente di sostegno;
successivamente, però, con provvedimento prot. 20689 del 3/11/21 l' Controparte_4 dispose la sua esclusione dalla prima fascia delle
[...] graduatorie provinciali e la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato;
il , quindi, con ricorso depositato a gennaio CP_2 2022, chiese dichiararsi l'illegittimità di tale esclusione e della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.
Il , costituitosi in giudizio, aveva contestato la Parte_1 fondatezza della pretesa sostenendo che egli non aveva il titolo abilitante richiesto dall'O.M n. 60/2020 per essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali.
Tanto premesso, per una migliore comprensione del gravame all'esame si osserva che la controversia presuppone la risoluzione della questione in ordine all'ultrattività - seppure a seguito di inserimento in via giudiziale- delle graduatorie di istituto valevoli per gli anni scolastici 2017/2020 ai fini delle nuove Graduatorie Provinciali valevoli per gli anni scolastici 2020-2022, che sono quelle che rilevano nel caso concreto, trattandosi di controversia per l'anno scolastico 2021-2022.
Con la pronuncia giudiziale intervenuta tra le parti (sent. TAR n.4020/2018) fu dichiarata la illegittimità del D.M. n.374/2017, concernente i criteri ed i requisiti per l'aggiornamento delle Graduatorie di Istituto valide per il triennio 2017-2020, nella parte in cui precludeva agli insegnanti tecnico-pratici l'immissione in graduatoria per la mancanza del titolo di abilitazione all'insegnamento; dalla declaratoria di illegittimità è conseguito l'inserimento del nella II Fascia delle graduatorie di CP_2 istituto.
Secondo la tesi difensiva dell'odierno appellato, condivisa dal primo giudice, la sentenza del TAR legittimerebbe la pretesa azionata dallo stesso.
Ma, come giustamente evidenziato dal appellante con il Parte_1 primo motivo di censura, tale decisione, oltre all'assorbente rilievo che è stata riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n.5216 del 24/6/22, intervenuta, quindi, in corso di causa, non era idonea a spiegare alcuna efficacia ai fini del diritto del docente all'inserimento nelle nuove Graduatorie Provinciali per le supplenze valevoli per l'anno scolastico 2021/2022, oggetto di causa. Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sono state istituite dall'art. 1 quater del DL 126/2019, convertito in legge 159/2019 (successivamente modificato dall'articolo 2, comma 4, lettera a, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41), che ha introdotto il comma 6 bis all'art. 4 della legge 124/1999.
In particolare, l'art. 4, comma 6 bis, della L. 124/99 dispone:
“Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
Il DL n. 22/2020 convertito, con modificazioni, nella n. 41/2020, all'art. 2 (rubricato “Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021”), comma 4-ter, ha disposto che in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in sede di prima applicazione, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo … sono disciplinate con ordinanza del
[...]
ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione Controparte_5 nonché della graduazione degli aspiranti.
In tale quadro si colloca l'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020.
L'art. 3, rubricato “Graduatorie Provinciali per le Supplenze”, per quanto rileva in questa sede, recita:
1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) (rispettivamente le supplenze annuali e le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche).
(… )
6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita ( … ) In altri termini, l'inserimento nella prima fascia delle GPS richiede necessariamente ed evidentemente il possesso di uno specifico titolo di abilitazione all'insegnamento.
L'individuazione dei titoli di abilitazione all'insegnamento si rinviene nell'art.
4. comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341 per il quale:
“2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie”.
La norma, innovando rispetto al passato, ha stabilito che per ottenere l'abilitazione all'insegnamento per ciascuna area disciplinare è necessario aver superato l'esame del relativo corso post laurea.
Conseguentemente, il mero diploma ITP, come nella specie, non è uno specifico titolo di abilitazione (v., in proposito, tra le tante, Consiglio di Stato, sent. n. 1431/2020, C.d.S. n.9026/2022, nonchè la sentenza n.5216/22, che riguarda tra gli altri proprio l'odierno appellato).
L'O.M. n.60/20, che rappresenta la normativa principale di riferimento, di attuazione della legge istitutiva delle GPS, espressamente esclude la possibilità di mantenere validità alle tabelle all'epoca in vigore, di cui al DM 131/2007 ed al DM 374/2017 (quello, per l'appunto, oggetto del contenzioso di cui alla sentenza del TAR poi riformata), in quanto, si legge, “le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti e in quanto si verrebbe a ingenerare una palese e ingiustificabile disparità di trattamento tra gli aspiranti.”
Con tale ordinanza è stata disciplinata, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo. Orbene, la pronuncia del TAR ha annullato gli artt. 2 e 4 bis del DM 374/2017 nella parte in cui precludevano l'inserimento dei docenti tecnico-pratici, che avevano acquisito il titolo prima delle modifiche introdotte dal DM 249/2010, nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto valide per il triennio scolastico 2017 - 2020.
La sentenza del TAR invocata si inseriva, quindi, in un quadro normativo precedente e diverso, se non per la peculiarità della previsione per entrambi i contesti della necessità del titolo di abilitazione all'insegnamento.
Orbene, per l'immissione nelle graduatorie di istituto valevoli per il triennio 2017/2020, il chiese ed ottenne la declaratoria CP_2 di illegittimità del decreto ministeriale, all'epoca applicabile, contestando, per l'appunto, la legittimità dell'esclusione della categoria degli insegnati tecnico-pratici che tale titolo non possedevano.
Quella illegittimità certamente non poteva ulteriormente proiettarsi al di là di quello che era stato l'ambito temporale di validità dell'atto stesso (valevole per la formazione graduatorie di istituto per il triennio 2017/2020); in ogni caso la decisione del TAR - e tale rilievo è assorbente- è stata riformata in corso di giudizio, sicchè, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellato circa l'irretroattività degli effetti della riforma del Consiglio di Stato, la stessa dispiega i suoi effetti ab origine, legittimando appieno sia l'esclusione del dalle graduatorie provinciali CP_2 di prima fascia che la risoluzione del contratto di supplenza, che, peraltro, non ha avuto alcuna concreta attuazione, con la conseguenza che non sussiste il diritto alle rivendicate retribuzioni ed al riconoscimento, ai fini giuridici, del periodo di supplenza non espletato e che non si aveva diritto ad espletare.
Fa parte invero del thema decidendum la questione connessa alla mancanza in capo al docente, insegnante tecnico-pratico, di un titolo di abilitazione all'insegnamento ovvero altro titolo per il quale è previsto l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali, tanto e vero che lo stesso, senza dedurre l'illegittimità della normativa che gli precludeva l'accesso, si è limitato in questo grado del giudizio a chiedere di dichiarare la cessazione della materia del contendere per il periodo successivo alla sentenza del Consiglio di Stato in ordine al suo reinserimento nella prima fascia delle GPS.
Ma, a prescindere dal fatto che la pronuncia resa dal TAR non riguarda le GPS né incide sull'ordinanza n.60/20 per tutto quanto fin qui osservato, ciò che è dirimente per escludere, ab origine, il diritto vantato dal è la mancanza del presupposto per CP_2
l'inserimento nella I fascia G.P.S., ossia il possesso dello specifico titolo di abilitazione, in quanto solo tale condizione consentirebbe l'inserimento dei docenti interessati nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, destinate al reclutamento dei docenti a tempo determinato per le supplenze brevi e temporanee.
In definitiva, il possesso del diploma di laurea non vale come titolo abilitante (e dunque per l'inserimento nella seconda fascia della graduatoria di circolo e di istituto e nella prima fascia delle GPS), occorrendo, in aggiunta, l'abilitazione conseguita all'esito dei percorsi ordinari o speciali previsti dalla normativa di settore, di cui la ricorrente non risulta in possesso.
A risolvere definitivamente la questione, sulla quale si erano registrati orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito, è intervenuta in funzione nomofilattica anche la Corte di Cassazione (Cass. 15 marzo 2024 n. 7084, conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416, Cass. 6 giugno 2024, n. 15838) che, all'esito della ricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ha affermato che "In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1 gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con D.L. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie".
Il principio di diritto enunciato, che è stato ribadito anche da Cass. 23/10/2024, n.27482, si fonda sulla ontologica diversità fra "titolo di abilitazione", che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e "titolo di studio", nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento.
Conseguentemente, devono ritenersi legittime le disposizioni regolamentari che hanno via via individuato i requisiti di accesso alle graduatorie (dapprima il DM 374/2017 per le graduatorie d'istituto, e poi l'O.M. n. 60/2020), laddove statuiscono l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e nella prima fascia delle GPS solo per quei candidati in possesso dello specifico titolo di abilitazione.
Per tale motivo, deve ritenersi che il non essendo in CP_2 possesso di un titolo abilitante, non aveva diritto ad essere inserito nella I fascia delle GPS e pertanto correttamente è stata disposta la sua esclusione da tale graduatoria con tutte le conseguenze connesse. Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, la domanda di primo grado deve essere rigettata.
L'appello pertanto va accolto e la sentenza impugnata riformata.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda e della sua complessità, nonché dell'intervento in corso di causa della sentenza del Consiglio di Stato e della Suprema Corte, le spese di lite del doppio grado vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado.
Napoli 8/7/25
Il Consigliere Estensore Il Presidente