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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/07/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1042/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1042/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. SCANNELLA ALESSANDRO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. SCANNELLA ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 10/08/2008 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in Teramo.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
14/05/2018, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in Teramo il
10/08/2008, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Teramo, nell'anno 2008 atto numero 75 parte II, serie A, alle seguenti pagina 2 di 4 condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del
17/06/2025:
1. i coniugi a vivranno separatamente e nel reciproco rispetto;
2. i figli minori sono affidati ad entrambi i coniugi, con collocamento preferenziale presso la madre;
3. il SI corrisponderà alla IG.ra un Pt_1 Pt_1 Controparte_1 assegno di mantenimento di € 350,00 mensili in favore dei figli (€ 175,00 per ciascun figlio minore), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, ogni giorno 15
(quindici) del mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra
[...]
avente il seguente codice Iban: IT 51 C 07601 11540 0000081896185; la CP_1 stessa, in qualità di genitrice collocataria percepirà direttamente l'assegno unico;
4. il IG. nulla corrisponderà a titolo di mantenimento della coniuge, Pt_1 economicamente autosufficiente e comunque impegnata nel mondo del lavoro;
5. le spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, ludiche e ricreative dettate da impegni scolastici, sportive, spese di baby-sitter, colonia estiva) previamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate, saranno equamente ripartite tra le parti;
6. in relazione all'affidamento della prole, lo stesso sarà condiviso, con collocamento preferenziale presso la madre;
entrambi i genitori s'impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa e scolastica e, più in generale, a curare il loro benessere, seguendone le naturali inclinazioni;
7. il diritto di visita riservato al IG. nei riguardi dei figli minori sarà Pt_1 disciplinato, di comune accordo con la IG.ra , nel rispetto dei rispettivi CP_1 impegni di lavoro. Il padre terrà con sé entrambe i figli ogni quindici giorni, salvo imprevisti di salute e/o professionali, dalle 12.30 del sabato e per tutto il week-end, curandosi di accompagnarli a scuola il successivo lunedì mattina qualora la turnazione di lavoro dovesse consentirglielo;
in difetto, accompagnerà i figli presso pagina 3 di 4 l'abitazione della IG.ra entro le ore 21 della domenica, salvo diversi CP_1 accordi tra i coniugi;
8. i coniugi concordano di continuare ad avvalersi dell'ausilio dei nonni materni e paterni, anche al fine di favorire la serena prosecuzione delle relazioni familiari tra i minori e i propri ascendenti;
9. le parti concordano, altresì, che i minori trascorreranno ad anni alterni con la madre la giornata del 25 dicembre, 01 gennaio, la giornata di Pasqua ed il
Ferragosto; nelle giornate restanti di vacanza, i coniugi useranno massima disponibilità ed elasticità nella frequentazione dei minori, nel rispetto dei propri impegni lavorativi;
10. durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi;
tale periodo riguarderà il mese di luglio o agosto, da concordarsi tra i coniugi entro il mese di giugno e nel rispetto dei periodi di ferie dal lavoro di entrambi;
11. i coniugi si danno reciprocamente assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
12. spese integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Teramo per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1042/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. SCANNELLA ALESSANDRO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. SCANNELLA ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 10/08/2008 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in Teramo.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
14/05/2018, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in Teramo il
10/08/2008, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Teramo, nell'anno 2008 atto numero 75 parte II, serie A, alle seguenti pagina 2 di 4 condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del
17/06/2025:
1. i coniugi a vivranno separatamente e nel reciproco rispetto;
2. i figli minori sono affidati ad entrambi i coniugi, con collocamento preferenziale presso la madre;
3. il SI corrisponderà alla IG.ra un Pt_1 Pt_1 Controparte_1 assegno di mantenimento di € 350,00 mensili in favore dei figli (€ 175,00 per ciascun figlio minore), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, ogni giorno 15
(quindici) del mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra
[...]
avente il seguente codice Iban: IT 51 C 07601 11540 0000081896185; la CP_1 stessa, in qualità di genitrice collocataria percepirà direttamente l'assegno unico;
4. il IG. nulla corrisponderà a titolo di mantenimento della coniuge, Pt_1 economicamente autosufficiente e comunque impegnata nel mondo del lavoro;
5. le spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, ludiche e ricreative dettate da impegni scolastici, sportive, spese di baby-sitter, colonia estiva) previamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate, saranno equamente ripartite tra le parti;
6. in relazione all'affidamento della prole, lo stesso sarà condiviso, con collocamento preferenziale presso la madre;
entrambi i genitori s'impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa e scolastica e, più in generale, a curare il loro benessere, seguendone le naturali inclinazioni;
7. il diritto di visita riservato al IG. nei riguardi dei figli minori sarà Pt_1 disciplinato, di comune accordo con la IG.ra , nel rispetto dei rispettivi CP_1 impegni di lavoro. Il padre terrà con sé entrambe i figli ogni quindici giorni, salvo imprevisti di salute e/o professionali, dalle 12.30 del sabato e per tutto il week-end, curandosi di accompagnarli a scuola il successivo lunedì mattina qualora la turnazione di lavoro dovesse consentirglielo;
in difetto, accompagnerà i figli presso pagina 3 di 4 l'abitazione della IG.ra entro le ore 21 della domenica, salvo diversi CP_1 accordi tra i coniugi;
8. i coniugi concordano di continuare ad avvalersi dell'ausilio dei nonni materni e paterni, anche al fine di favorire la serena prosecuzione delle relazioni familiari tra i minori e i propri ascendenti;
9. le parti concordano, altresì, che i minori trascorreranno ad anni alterni con la madre la giornata del 25 dicembre, 01 gennaio, la giornata di Pasqua ed il
Ferragosto; nelle giornate restanti di vacanza, i coniugi useranno massima disponibilità ed elasticità nella frequentazione dei minori, nel rispetto dei propri impegni lavorativi;
10. durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi;
tale periodo riguarderà il mese di luglio o agosto, da concordarsi tra i coniugi entro il mese di giugno e nel rispetto dei periodi di ferie dal lavoro di entrambi;
11. i coniugi si danno reciprocamente assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
12. spese integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Teramo per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4