Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5446/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5446/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 12.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA S. DOMENICO 81 PAGANI, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. IRACE LUIGI (c.f.: , dal quale è rappresentato e C.F._1
difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA contumace
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
Via Citarella, 5 84014 Nocera Inferiore, presso lo studio dell'Avv. GENOVESE ALFREDO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente Controparte_3 C.F._5
domiciliato in Via Citarella, 5 84014 Nocera Inferiore, presso lo studio dell'Avv.
GENOVESE ALFREDO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._4
CONVENUTA
E
Pagina 1 di 6
PIEDIGROTTA 9 80122 NAPOLI , presso lo studio dell'Avv. ABENAVOLI GIUSEPPE
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
INTERVENTORE
Oggetto: Azione di simulazione e azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non Controparte_1
costituitasi in giudizio sebbene ritualmente citata.
La domanda di simulazione assoluta/relativa proposta dalla società attrice è infondata e va rigettata.
Invero, "La prova della simulazione assoluta che i terzi o i creditori sono chiamati a fornire ex art. 1417 c.c. può fondarsi su elementi presuntivi che normalmente sono la regola.
Infatti, ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni".
"In tema di prova della simulazione, essendo la presunzione semplice affidata alla
"prudente" valutazione del decidente ex art. 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a fondamento della presunzione e le regole d'esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge. Trattandosi, appunto, di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato" (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
101 del 08/01/2015; Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009; Sez. L, Sentenza n. 15737 del
21/10/2003; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003).
Venendo al caso di specie, in base ai principi sopra richiamati, l' attrice, terza rispetto al contratto simulato, è ammessa a provare con ogni mezzo la relativa domanda e spetta al
Pagina 2 di 6 giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e sull'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni secondo l'id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Sez. 3, Sent. n. 903 del
2005).
Nel caso di specie, gli elementi presuntivi allegati dalla parte attrice sono rappresentati:
1) nella mancanza di prova circa il pagamento del prezzo dei beni compravenduti;
2) nella circostanza che nell'atto notarile si afferma che il pagamento del prezzo è già avvenuto in precedenza mediante l'emissione di cinque assegni;
3) nella incongruità del prezzo di euro
75.000,00.
Il Tribunale ritiene che tali elementi non siano sufficienti a ritenere raggiunta la prova, neppure presuntiva, della simulazione assoluta o relativa dell'atto in questione.
Invero, i convenuti costituiti hanno fornito la prova del pagamento del prezzo mediante l'allegazione degli assegni bancari che testimoniano tra l'altro il pagamento di un prezzo maggiore rispetto a quello indicato nell'atto notarile.
Quanto alla dedotta circostanza relativa alla incongruità del prezzo convenuto rispetto al presunto prezzo reale della compravendita, essa è stata sconfessata dalla documentazione prodotta dai convenuti concernente l'annullamento dell'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate che ha ritenuto “giusto” il prezzo del terreno.
In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che gli elementi indicati dalla società attrice
(sconfessati documentalmente dai convenuti) non assumano a valore di indizi gravi, precisi e concordanti.
Pagina 3 di 6 Ne discende il rigetto della domanda di simulazione assoluta e relativa.
Quanto all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., si osserva quanto segue.
Attraverso l'azione revocatoria ordinaria il creditore pregiudicato vuole ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, previo accertamento dell'eventus damni e del consilum fraudis (se si tratta di negozio a titolo oneroso, come nel caso dell'atto di compravendita), di un contratto esistente e validamente concluso tra il debitore ed un terzo.
Attraverso l'azione revocatoria si mira, in particolare, ad una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante, senza che vengano coinvolti gli effetti del contratto tra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostruzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore (Cass. 9875/2005) ed a impedire che il bene oggetto dell'atto dispositivo venga sottratto all'azione esecutiva del creditore medesimo, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni creditorie, ferma restando l'intrinseca validità ed efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente.
Occorre precisare, innanzitutto, quanto al presupposto della esistenza del diritto di credito dell'istituto bancario nei confronti del fideiussore che tale Controparte_1
circostanza è documentalmente provata (cfr. decreto ingiuntivo in atti).
Deve ritenersi sussistente il requisito dell'eventus damni, inteso come maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass. nn. 6777/95; 6676/98; 12144/99) e cioè come mero pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione (cfr. Cass. n. 2971/99; n. 15880/2007), senza che sia indispensabile la totale compromissione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 3470/2007;
n. 1896/2012).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che i beni immobili in oggetto erano gli unici sui quali il creditore avrebbe potuto rivalersi.
Peraltro, grava sul debitore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 19207/2018) e nel caso di specie tale prova non
è stata fornita, avendo il debitore preferito rimanere contumace.
Risulta, dunque, integrato il cd. eventus damni per il quale, giova ripeterlo, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente che gli atti di disposizione da lui posti in essere producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n. 1007/1990; Cass. n. 12144/1999; Cass. n. 12678/2001).
Deve poi certamente ritenersi sussistente in capo al debitore il requisito della cd. scientia damni che può ritenersi integrato, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito,
Pagina 4 di 6 dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr. Cass. n. 7262/2000; n. 7507/2007; n. 3676/2011), non essendo necessaria alcuna collusione tra terzo e debitore (cfr. Cass. n. 1068/2007) né occorrendo la specifica conoscenza, da parte del terzo, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata (cfr. Cass. n. 5741/2004; n. 16825/2013).
Nel caso di specie, la convenuta (fideiussore) è moglie del titolare della _5
, debitrice principale, e dunque, non poteva non avere la Parte_2 consapevolezza che l'atto dispositivo in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte dell'istituto di credito.
Quanto, infine, alla prova dell'elemento della consapevolezza (partecipatio fraudis) dei terzi acquirenti, e , in ordine alla diminuzione e/o Controparte_2 Controparte_3 eliminazione della sostanza patrimoniale dei debitori, attraverso l'atto di vendita del fabbricato e del terreno agricolo, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che essa possa essere data anche attraverso presunzioni semplici, purchè esse siano gravi precise e concordanti (art. 2729 c.c.).
Pertanto, la posizione del terzo, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (Cass., sez. 6-3, 18 giugno 2019, n. 16221; Cass., sez. 1, 27 settembre 2018, n.
23326; Cass., sez. 3, 30 dicembre 2014, n. 27546; Cass., sez. 1, 5 luglio 2013, n. 16825;
Cass., sez. 3, 9 febbraio 2012, n. 1896).
Nel caso di specie, non sussistono i suddetti indizi, neppure allegati dalla parte attrice ed in relazione ai quali, in ogni caso, valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento agli elementi presuntivi di cui alla rigettata azione di simulazione.
Pertanto, anche la domanda ex art. 2901 c.c. va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società attrice e del terzo interventore e vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta tutte le domande proposte dalla società attrice e dal terzo interventore;
2) Condanna l'attore e il terzo interventore al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Alfredo Genovese, difensore dei convenuti costituiti dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 10.860,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 27/03/2025
IL GIUDICE
Pagina 5 di 6 dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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