TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/09/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 3159/2020 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
Parte_1
(C.F. e P.I.V.A ), in persona del liquidatore nominato dal P.IVA_1
Tribunale di Torre Annunziata, avv. Giuseppina D'Auria, con provvedimento del 20 giugno 2019, R.G. n. 1062/2019, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Spena, in virtù di procura allegata all'atto di comparsa di costituzione di nuovo difensore, domiciliata come in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Sindaco l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Torre, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.05.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la Parte_1
conveniva il dinanzi al Tribunale di
[...] Controparte_1
Nola chiedendo la condanna della menzionata amministrazione al risarcimento del danno, che quantificava nella somma di 1.087.638,5 euro, oltre rivalutazione e interessi moratori e/o legali dalla domanda sino al soddisfo, in conseguenza dell'accertamento dell'illegittimità dell'anticipata risoluzione del contratto di concessione azionata dal citato
ex art. 1456 c.c. CP_1
In subordine, la società attrice chiedeva all'adito Tribunale la condanna del al pagamento, a titolo di indennizzo, ex art. 158 Controparte_1 comma 1, lett. a) e c), della somma pari a 421.101,72 euro, oltre rivalutazione e interessi moratori e/o legali dalla domanda sino al soddisfo, di cui euro 312.337,87, quale valore residuo dei lavori regolarmente eseguiti al netto degli ammortamenti, così come risultante dal Piano Economico Finanziario e 108.763,85 euro, quale importo equivalente al 10% del mancato guadagno relativo alla parte del servizio ancora da gestire.
In via ulteriormente gradata, la società attrice chiedeva la condanna del al pagamento della somma di 312.337,87 euro, oltre Controparte_1
rivalutazione e interessi moratori e/o legali dalla domanda sino al soddisfo, così come risultante dal citato Piano Economico Finanziario
per gli anni di mancata gestione del servizio, a titolo di rimborso previsto contrattualmente anche in caso di condotta legittima del stesso CP_1
e/o a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., di cui avrebbe beneficiato l'amministrazione concedente per effetto dei costi sostenuti per i lavori eseguiti dalla società istante, a fronte della mancata gestione tra l'anno 2017 e l'anno 2036.
In punto di fatto, la società attrice deduceva che, con delibera della giunta municipale n. 59 del 16 maggio 2008, il Comune di aveva CP_1
approvato il progetto preliminare dei lavori di “intervento di nuova costruzione e di adeguamento funzionale degli impianti di distribuzione energia
elettrica per l'illuminazione votiva eterna ed occasionale a servizio delle strutture funerali esistenti ed in progetto nel cimitero comunale”, per l'importo di €
656.837,40 di cui € 516.971,29 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza pari a € 10.136,69 e non soggetti a ribasso d'asta oltre a €
139.866,11 per somme a disposizione dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 143 ss. del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006)
mediante procedura aperta, ex art. 144, comma 1°, vigente ratione temporis.
Successivamente, era stato pubblicato il bando di gara con determina settoriale n. 113 del 21 maggio 2008 ed era stata indetta procedura a evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 143 del suddetto Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 81, comma
1°, d.lgs. n. 163/2006) e l'unica offerta pervenuta era stata quella della società di Parte_1 Parte_1
Con determina settoriale n. 128 del 30 giugno 2009, il CP_1
aveva aggiudicato in via definitiva il servizio in questione alla
[...]
citata società.
Con successiva delibera della giunta municipale n. 107 del 2 ottobre
2009, il Comune di aveva approvato il progetto esecutivo proposto dall'azienda CP_1 aggiudicataria.
Il progetto era stato redatto dall'Arch. per l'importo Controparte_2
complessivo di € 427.120,00, di cui € 322.660,00 per lavori ed €
124.520,00 per somme a disposizione.
In data 19 ottobre 2009, quindi, il aveva proceduto Controparte_1
alla consegna del cimitero, sia per l'attuazione dei lavori, sia per la gestione funzionale ed economica del servizio riguardante le lampade votive.
In data 1° marzo 2010, era stato stipulato, pertanto, tra la società
[...]
di e il Comune di , il contratto per Parte_1 Parte_1 CP_1
l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “intervento di nuova costruzione e di adeguamento funzionale degli impianti di distribuzione energia elettrica per l'illuminazione votiva esterna ed
occasionale a servizio delle strutture funerali esistenti ed in progetto nel cimitero comunale”, nonché della gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione lampade votive.
Secondo quanto dedotto da parte attrice, sulla base di tale contratto di concessione del servizio pubblico, della durata di 28 anni (con decorrenza dalla data di consegna delle aree oggetto della concessione,
avvenuta il 19 ottobre 2009), la società concessionaria, a fronte dei lavori eseguiti per l'importo di € 322.660,00, aveva ricevuto in cambio il diritto di erogare, dietro corrispettivo predeterminato nel contratto, il servizio di illuminazione di lampade votive e ogni altra attività prevista nel progetto gestionale aggiudicato, obbligandosi, a sua volta, a corrispondere al il 15% dei proventi annuali derivanti dall'erogazione Controparte_1
di tale servizio (come da artt. 4 e 14 del contratto), in conformità alle tariffe predeterminate nel bando di gara, oltre adeguamenti ISTAT nella misura del 50%.
Secondo quanto dedotto da parte attrice, successivamente il CP_1
avrebbe deciso unilateralmente di risolvere il contratto per
[...]
inadempienza, ai sensi dell'art. 30 comma a) del contratto stesso e aveva individuato la causa della risoluzione nel presunto fallimento della società, statuito con sentenza n. 82/2013 del Tribunale di Torre
Annunziata.
Con nota del 10 luglio 2017, il socio accomandante della società
[...]
di il sig. aveva Parte_1 Parte_1 Persona_1
contestato la predetta decisione del sostenendo che nessun CP_1
fallimento avesse colpito la società attrice.
Veniva chiarito, cioè, come la sentenza n. 82/2013 del Tribunale di Torre
Annunziata, cui faceva riferimento la determina di risoluzione del , avesse dichiarato il fallimento di altra società, ossia Controparte_1
della e veniva chiesto, pertanto, di Controparte_3
non dare corso alla risoluzione del contratto.
Secondo quanto dedotto da parte attrice, il , con Controparte_1
nota del 9 ottobre 2017, prima aveva sospeso la decisione di risoluzione di cui al prot. n. 5197 e poi, con successivo provvedimento del 12 ottobre 2017 (prot. n. 7955), la aveva confermata, sia pure modificandone la motivazione, consistente non più nel fallimento della società ma nel suo scioglimento a causa del venir meno della compagine sociale e della sua mancata ricostituzione entro sei mesi (art. 2272, n. 4,
c.c.), quale conseguenza del fallimento personale dei due unici soci e della loro esclusione di diritto, ai sensi dell'art. 2288 c.c. dalla società
[...]
. Parte_1
In punto di diritto, parte attrice sosteneva che la motivazione addotta dal ai fini dello scioglimento unilaterale del contratto Controparte_1
sarebbe illegittima e, di conseguenza, la condotta dell'amministrazione avrebbe causato un rilevante danno alla società Parte_1
[...]
In via gradata, la società attrice sosteneva, in ogni caso, il proprio diritto a ottenere, da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 2041 c.c., un indennizzo a fronte dell'arricchimento ingiustificato della stessa.
Si costituiva in giudizio il , che affermava la Controparte_1
legittimità della decisione dell'amministrazione di risolvere il contratto e la conseguente insussistenza dei presupposti fondanti la domanda risarcitoria e la domanda di ingiustificato arricchimento formulate da controparte.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
La domanda di parte attrice è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
In atti, è depositato il contratto stipulato dalle parti (all. n. 4 parte attrice), ove è espressamente previsto, all'art. 30 che: “l'amministrazione comunale ha
facoltà di disporre, a proprio insindacabile giudizio, la risoluzione per inadempimento del contratto di affidamento ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva
espressa), con effetto immediato a seguito di comunicazione, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità, a fronte delle cause di seguito elencate: a)
Insolvenza o fallimento del concessionario o dei suoi aventi causa ovvero quando nella struttura imprenditoriale del concessionario si verifichino fatti che comportino una
notevole diminuzione della capacità tecnica/finanziaria e/o patrimoniale, quali ad esempio: liquidazione, sospensione dell'attività, amministrazione controllata,
concordato preventivo, sottoposizione a procedura fallimentare o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o della legislazione straniera, se
trattasi di soggetto appartenente ad altro Stato”.
Ebbene, sulla base di quanto le parti hanno stabilito con la menzionata clausola risolutiva espressa, l'amministrazione comunale aveva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con effetto immediato, al verificarsi di eventi idonei a compromettere la capacità operativa del concessionario.
Tra le cause espressamente elencate rientrano l'insolvenza, il fallimento e qualsiasi altra situazione che determini una rilevante alterazione dell'equilibrio organizzativo o patrimoniale della società affidataria.
Nel caso di specie, con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
83/2013, è stato dichiarato il fallimento personale di entrambi i soci,
l'uno accomandatario, l'altro accomandante e ciò ha comportato la conseguente estinzione della compagine sociale e la conseguente impossibile prosecuzione del rapporto concessorio (cfr. all. 2 e 3 prod.
attrice e all. 2 prod. convenuto).
Tale ricostruzione risulta confermata anche dal curatore fallimentare, il quale, in un'istanza del 18 ottobre 2017 indirizzata al Tribunale (cfr. all. 2 prod. attrice), ha dichiarato che la società versava in una condizione di impossibilità di funzionamento a causa del fallimento dei suoi unici membri e che le uniche quote sociali risultavano oggetto di sequestro preventivo in sede di procedimento penale.
Il in applicazione della clausola risolutiva espressa sopra citata, CP_1
ha quindi correttamente agito per la risoluzione del contratto, con provvedimento del 22 giugno 2017, poi confermato con nota del 12
ottobre 2017.
In assenza della pluralità di soci, la società concessionaria doveva invero ritenersi sciolta, ai sensi dell'art. 2272 c.c., comma 4.
Sul punto, va inoltre evidenziato che, in tema di clausola risolutiva espressa, la giurisprudenza si è pronunciata in maniera unanime.
La Cassazione ha evidenziato che: “La clausola risolutiva espressa attribuisce al
contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne
l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione
all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la
risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla” (Cassazione civile, Sez. III,
ordinanza n. 17603 del 5 luglio 2018). In sostanza, sulla base delle coordinate ermeneutiche tracciate e,
considerata la legittimità del contegno assunto dall'amministrazione, va conseguentemente rigettata la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice.
La condotta dell'amministrazione deve infatti essere considerata legittima, in quanto improntata al rispetto delle clausole contrattuali (cfr. all. 8 e 10 prod. attrice).
Dalla lettura del contratto depositato in atti (cfr. all. 4 parte attrice), invero, si evince agevolmente che le parti hanno previsto che, nell'ipotesi in cui si fosse verificato un evento idoneo a influire sulla capacità della concessionaria di adempiere correttamente le proprie prestazioni,
l'amministrazione ben avrebbe potuto decidere di sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale.
Va inoltre rigettata, in quanto infondata, la domanda di indennizzo ex art. art. 158 comma 1, lett. “a)” e “c)” del d.lgs. 163/2006, vigente ratione
temporis, formulata in via gradata dalla società attrice per la somma di
421.101,72 euro, oltre rivalutazione e interessi moratori e/o legali dalla domanda sino al soddisfo, di cui euro 312.337,87, quale valore residuo dei lavori regolarmente eseguiti al netto degli ammortamenti, così come risultante dal Piano Economico Finanziario e 108.763,85 euro, quale importo equivalente al 10% del mancato guadagno relativo alla parte del servizio ancora da gestire sulla base del citato piano economico- finanziario, in quanto tale richiesta risulta sfornita di prova.
Qualora una parte agisca in giudizio per ottenere un ristoro patrimoniale,
è tenuta a provarlo in maniera rigorosa (cfr., su tutte, Cass. civ., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
Parte attrice richiama in numerose occasioni il “Piano Economico
Finanziario”, onde fondare le proprie richieste, ma tale documento è privo di valore probatorio, poiché trattasi di strumento avente natura programmatica (cfr. all. n. 6 prod. attrice) e, di conseguenza, non idoneo ad attestare i costi che la società avrebbe effettivamente sostenuto per i lavori asseritamente realizzati ovvero a provare il presunto danno derivante dalla mancata gestione del servizio dall'anno 2017 all' anno
2036.
Sul punto, va ricordato che, con particolare riferimento al danno patrimoniale da mancato guadagno, l'attore è tenuto a provare l'effettiva utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte (Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 16 ottobre – 3 dicembre 2015, n.
24632, Cass., 20 maggio 2011, n. 11254).
In giurisprudenza, è stato inoltre chiarito che “il creditore che voglia ottenere,
oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di
"chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un
determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma
valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il
raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta” (Cassazione civile,
Sez. Lavoro, sentenza n. 21544 del 12 agosto 2008).
Sulla base delle stesse considerazioni, va rigettata, in quanto infondata, la domanda formulata dalla società attrice di condanna del al CP_1
pagamento della somma di 312.337,87 euro, oltre rivalutazione e interessi moratori e/o legali dalla domanda sino al soddisfo, in conseguenza dell'ingiustificato arricchimento di cui avrebbe beneficiato l'amministrazione convenuta.
Anche in ipotesi di azione di arricchimento senza giusta causa nei confronti della p.a., invero, il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento.
Parte attrice, sul punto, non ha depositato alcun documento che renda possibile la valutazione degli effettivi lavori svolti o della perdita potenziale subita a seguito della risoluzione del contratto, in quanto, come detto, il c.d. “Piano economico finanziario” non è documento idoneo a provare tali circostanze.
Conclusivamente, la domanda formulata da parte attrice deve considerarsi infondata considerata la legittimità del contegno assunto dall'amministrazione comunale, sulla base del materiale probatorio depositato in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3159/2020, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna la società attrice, la Parte_1
, nella persona del liquidatore p.t., al pagamento in favore
[...] di parte convenuta, il , nella persona del Sindaco p.t., Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio che liquida come da motivazione in euro 11.707,00 per compensi professionali oltre I.V.A.,
C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 08.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 3159/2020 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
Parte_1
(C.F. e P.I.V.A ), in persona del liquidatore nominato dal P.IVA_1
Tribunale di Torre Annunziata, avv. Giuseppina D'Auria, con provvedimento del 20 giugno 2019, R.G. n. 1062/2019, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Spena, in virtù di procura allegata all'atto di comparsa di costituzione di nuovo difensore, domiciliata come in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Sindaco l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Torre, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.05.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la Parte_1
conveniva il dinanzi al Tribunale di
[...] Controparte_1
Nola chiedendo la condanna della menzionata amministrazione al risarcimento del danno, che quantificava nella somma di 1.087.638,5 euro, oltre rivalutazione e interessi moratori e/o legali dalla domanda sino al soddisfo, in conseguenza dell'accertamento dell'illegittimità dell'anticipata risoluzione del contratto di concessione azionata dal citato
ex art. 1456 c.c. CP_1
In subordine, la società attrice chiedeva all'adito Tribunale la condanna del al pagamento, a titolo di indennizzo, ex art. 158 Controparte_1 comma 1, lett. a) e c), della somma pari a 421.101,72 euro, oltre rivalutazione e interessi moratori e/o legali dalla domanda sino al soddisfo, di cui euro 312.337,87, quale valore residuo dei lavori regolarmente eseguiti al netto degli ammortamenti, così come risultante dal Piano Economico Finanziario e 108.763,85 euro, quale importo equivalente al 10% del mancato guadagno relativo alla parte del servizio ancora da gestire.
In via ulteriormente gradata, la società attrice chiedeva la condanna del al pagamento della somma di 312.337,87 euro, oltre Controparte_1
rivalutazione e interessi moratori e/o legali dalla domanda sino al soddisfo, così come risultante dal citato Piano Economico Finanziario
per gli anni di mancata gestione del servizio, a titolo di rimborso previsto contrattualmente anche in caso di condotta legittima del stesso CP_1
e/o a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., di cui avrebbe beneficiato l'amministrazione concedente per effetto dei costi sostenuti per i lavori eseguiti dalla società istante, a fronte della mancata gestione tra l'anno 2017 e l'anno 2036.
In punto di fatto, la società attrice deduceva che, con delibera della giunta municipale n. 59 del 16 maggio 2008, il Comune di aveva CP_1
approvato il progetto preliminare dei lavori di “intervento di nuova costruzione e di adeguamento funzionale degli impianti di distribuzione energia
elettrica per l'illuminazione votiva eterna ed occasionale a servizio delle strutture funerali esistenti ed in progetto nel cimitero comunale”, per l'importo di €
656.837,40 di cui € 516.971,29 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza pari a € 10.136,69 e non soggetti a ribasso d'asta oltre a €
139.866,11 per somme a disposizione dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 143 ss. del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006)
mediante procedura aperta, ex art. 144, comma 1°, vigente ratione temporis.
Successivamente, era stato pubblicato il bando di gara con determina settoriale n. 113 del 21 maggio 2008 ed era stata indetta procedura a evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 143 del suddetto Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 81, comma
1°, d.lgs. n. 163/2006) e l'unica offerta pervenuta era stata quella della società di Parte_1 Parte_1
Con determina settoriale n. 128 del 30 giugno 2009, il CP_1
aveva aggiudicato in via definitiva il servizio in questione alla
[...]
citata società.
Con successiva delibera della giunta municipale n. 107 del 2 ottobre
2009, il Comune di aveva approvato il progetto esecutivo proposto dall'azienda CP_1 aggiudicataria.
Il progetto era stato redatto dall'Arch. per l'importo Controparte_2
complessivo di € 427.120,00, di cui € 322.660,00 per lavori ed €
124.520,00 per somme a disposizione.
In data 19 ottobre 2009, quindi, il aveva proceduto Controparte_1
alla consegna del cimitero, sia per l'attuazione dei lavori, sia per la gestione funzionale ed economica del servizio riguardante le lampade votive.
In data 1° marzo 2010, era stato stipulato, pertanto, tra la società
[...]
di e il Comune di , il contratto per Parte_1 Parte_1 CP_1
l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “intervento di nuova costruzione e di adeguamento funzionale degli impianti di distribuzione energia elettrica per l'illuminazione votiva esterna ed
occasionale a servizio delle strutture funerali esistenti ed in progetto nel cimitero comunale”, nonché della gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione lampade votive.
Secondo quanto dedotto da parte attrice, sulla base di tale contratto di concessione del servizio pubblico, della durata di 28 anni (con decorrenza dalla data di consegna delle aree oggetto della concessione,
avvenuta il 19 ottobre 2009), la società concessionaria, a fronte dei lavori eseguiti per l'importo di € 322.660,00, aveva ricevuto in cambio il diritto di erogare, dietro corrispettivo predeterminato nel contratto, il servizio di illuminazione di lampade votive e ogni altra attività prevista nel progetto gestionale aggiudicato, obbligandosi, a sua volta, a corrispondere al il 15% dei proventi annuali derivanti dall'erogazione Controparte_1
di tale servizio (come da artt. 4 e 14 del contratto), in conformità alle tariffe predeterminate nel bando di gara, oltre adeguamenti ISTAT nella misura del 50%.
Secondo quanto dedotto da parte attrice, successivamente il CP_1
avrebbe deciso unilateralmente di risolvere il contratto per
[...]
inadempienza, ai sensi dell'art. 30 comma a) del contratto stesso e aveva individuato la causa della risoluzione nel presunto fallimento della società, statuito con sentenza n. 82/2013 del Tribunale di Torre
Annunziata.
Con nota del 10 luglio 2017, il socio accomandante della società
[...]
di il sig. aveva Parte_1 Parte_1 Persona_1
contestato la predetta decisione del sostenendo che nessun CP_1
fallimento avesse colpito la società attrice.
Veniva chiarito, cioè, come la sentenza n. 82/2013 del Tribunale di Torre
Annunziata, cui faceva riferimento la determina di risoluzione del , avesse dichiarato il fallimento di altra società, ossia Controparte_1
della e veniva chiesto, pertanto, di Controparte_3
non dare corso alla risoluzione del contratto.
Secondo quanto dedotto da parte attrice, il , con Controparte_1
nota del 9 ottobre 2017, prima aveva sospeso la decisione di risoluzione di cui al prot. n. 5197 e poi, con successivo provvedimento del 12 ottobre 2017 (prot. n. 7955), la aveva confermata, sia pure modificandone la motivazione, consistente non più nel fallimento della società ma nel suo scioglimento a causa del venir meno della compagine sociale e della sua mancata ricostituzione entro sei mesi (art. 2272, n. 4,
c.c.), quale conseguenza del fallimento personale dei due unici soci e della loro esclusione di diritto, ai sensi dell'art. 2288 c.c. dalla società
[...]
. Parte_1
In punto di diritto, parte attrice sosteneva che la motivazione addotta dal ai fini dello scioglimento unilaterale del contratto Controparte_1
sarebbe illegittima e, di conseguenza, la condotta dell'amministrazione avrebbe causato un rilevante danno alla società Parte_1
[...]
In via gradata, la società attrice sosteneva, in ogni caso, il proprio diritto a ottenere, da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 2041 c.c., un indennizzo a fronte dell'arricchimento ingiustificato della stessa.
Si costituiva in giudizio il , che affermava la Controparte_1
legittimità della decisione dell'amministrazione di risolvere il contratto e la conseguente insussistenza dei presupposti fondanti la domanda risarcitoria e la domanda di ingiustificato arricchimento formulate da controparte.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
La domanda di parte attrice è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
In atti, è depositato il contratto stipulato dalle parti (all. n. 4 parte attrice), ove è espressamente previsto, all'art. 30 che: “l'amministrazione comunale ha
facoltà di disporre, a proprio insindacabile giudizio, la risoluzione per inadempimento del contratto di affidamento ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva
espressa), con effetto immediato a seguito di comunicazione, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità, a fronte delle cause di seguito elencate: a)
Insolvenza o fallimento del concessionario o dei suoi aventi causa ovvero quando nella struttura imprenditoriale del concessionario si verifichino fatti che comportino una
notevole diminuzione della capacità tecnica/finanziaria e/o patrimoniale, quali ad esempio: liquidazione, sospensione dell'attività, amministrazione controllata,
concordato preventivo, sottoposizione a procedura fallimentare o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o della legislazione straniera, se
trattasi di soggetto appartenente ad altro Stato”.
Ebbene, sulla base di quanto le parti hanno stabilito con la menzionata clausola risolutiva espressa, l'amministrazione comunale aveva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con effetto immediato, al verificarsi di eventi idonei a compromettere la capacità operativa del concessionario.
Tra le cause espressamente elencate rientrano l'insolvenza, il fallimento e qualsiasi altra situazione che determini una rilevante alterazione dell'equilibrio organizzativo o patrimoniale della società affidataria.
Nel caso di specie, con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
83/2013, è stato dichiarato il fallimento personale di entrambi i soci,
l'uno accomandatario, l'altro accomandante e ciò ha comportato la conseguente estinzione della compagine sociale e la conseguente impossibile prosecuzione del rapporto concessorio (cfr. all. 2 e 3 prod.
attrice e all. 2 prod. convenuto).
Tale ricostruzione risulta confermata anche dal curatore fallimentare, il quale, in un'istanza del 18 ottobre 2017 indirizzata al Tribunale (cfr. all. 2 prod. attrice), ha dichiarato che la società versava in una condizione di impossibilità di funzionamento a causa del fallimento dei suoi unici membri e che le uniche quote sociali risultavano oggetto di sequestro preventivo in sede di procedimento penale.
Il in applicazione della clausola risolutiva espressa sopra citata, CP_1
ha quindi correttamente agito per la risoluzione del contratto, con provvedimento del 22 giugno 2017, poi confermato con nota del 12
ottobre 2017.
In assenza della pluralità di soci, la società concessionaria doveva invero ritenersi sciolta, ai sensi dell'art. 2272 c.c., comma 4.
Sul punto, va inoltre evidenziato che, in tema di clausola risolutiva espressa, la giurisprudenza si è pronunciata in maniera unanime.
La Cassazione ha evidenziato che: “La clausola risolutiva espressa attribuisce al
contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne
l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione
all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la
risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla” (Cassazione civile, Sez. III,
ordinanza n. 17603 del 5 luglio 2018). In sostanza, sulla base delle coordinate ermeneutiche tracciate e,
considerata la legittimità del contegno assunto dall'amministrazione, va conseguentemente rigettata la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice.
La condotta dell'amministrazione deve infatti essere considerata legittima, in quanto improntata al rispetto delle clausole contrattuali (cfr. all. 8 e 10 prod. attrice).
Dalla lettura del contratto depositato in atti (cfr. all. 4 parte attrice), invero, si evince agevolmente che le parti hanno previsto che, nell'ipotesi in cui si fosse verificato un evento idoneo a influire sulla capacità della concessionaria di adempiere correttamente le proprie prestazioni,
l'amministrazione ben avrebbe potuto decidere di sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale.
Va inoltre rigettata, in quanto infondata, la domanda di indennizzo ex art. art. 158 comma 1, lett. “a)” e “c)” del d.lgs. 163/2006, vigente ratione
temporis, formulata in via gradata dalla società attrice per la somma di
421.101,72 euro, oltre rivalutazione e interessi moratori e/o legali dalla domanda sino al soddisfo, di cui euro 312.337,87, quale valore residuo dei lavori regolarmente eseguiti al netto degli ammortamenti, così come risultante dal Piano Economico Finanziario e 108.763,85 euro, quale importo equivalente al 10% del mancato guadagno relativo alla parte del servizio ancora da gestire sulla base del citato piano economico- finanziario, in quanto tale richiesta risulta sfornita di prova.
Qualora una parte agisca in giudizio per ottenere un ristoro patrimoniale,
è tenuta a provarlo in maniera rigorosa (cfr., su tutte, Cass. civ., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
Parte attrice richiama in numerose occasioni il “Piano Economico
Finanziario”, onde fondare le proprie richieste, ma tale documento è privo di valore probatorio, poiché trattasi di strumento avente natura programmatica (cfr. all. n. 6 prod. attrice) e, di conseguenza, non idoneo ad attestare i costi che la società avrebbe effettivamente sostenuto per i lavori asseritamente realizzati ovvero a provare il presunto danno derivante dalla mancata gestione del servizio dall'anno 2017 all' anno
2036.
Sul punto, va ricordato che, con particolare riferimento al danno patrimoniale da mancato guadagno, l'attore è tenuto a provare l'effettiva utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte (Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 16 ottobre – 3 dicembre 2015, n.
24632, Cass., 20 maggio 2011, n. 11254).
In giurisprudenza, è stato inoltre chiarito che “il creditore che voglia ottenere,
oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di
"chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un
determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma
valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il
raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta” (Cassazione civile,
Sez. Lavoro, sentenza n. 21544 del 12 agosto 2008).
Sulla base delle stesse considerazioni, va rigettata, in quanto infondata, la domanda formulata dalla società attrice di condanna del al CP_1
pagamento della somma di 312.337,87 euro, oltre rivalutazione e interessi moratori e/o legali dalla domanda sino al soddisfo, in conseguenza dell'ingiustificato arricchimento di cui avrebbe beneficiato l'amministrazione convenuta.
Anche in ipotesi di azione di arricchimento senza giusta causa nei confronti della p.a., invero, il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento.
Parte attrice, sul punto, non ha depositato alcun documento che renda possibile la valutazione degli effettivi lavori svolti o della perdita potenziale subita a seguito della risoluzione del contratto, in quanto, come detto, il c.d. “Piano economico finanziario” non è documento idoneo a provare tali circostanze.
Conclusivamente, la domanda formulata da parte attrice deve considerarsi infondata considerata la legittimità del contegno assunto dall'amministrazione comunale, sulla base del materiale probatorio depositato in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3159/2020, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna la società attrice, la Parte_1
, nella persona del liquidatore p.t., al pagamento in favore
[...] di parte convenuta, il , nella persona del Sindaco p.t., Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio che liquida come da motivazione in euro 11.707,00 per compensi professionali oltre I.V.A.,
C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 08.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura