Articolo 1534 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1549Articolo 1586
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Art. 1534. (( (Nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale). )) ((1. La nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale militare e' effettuata, su designazione rispettivamente della Santa Sede e dell'Ordinario militare, nel rispetto delle disposizioni concordatarie, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa))
Entrata in vigore il 8 luglio 2025
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