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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/11/2025, n. 4127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4127 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
RG 5767/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5767 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: risarcimento danni, promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 107, presso lo studio degli
Avv.ti Carlo De Maio e Gabriele Montera, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma al Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo studio dell'Avv. Dario
Martella, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
convenuto nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini come da procura in atti;
chiamato in causa
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 convenuto in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni Controparte_1
(come precisate con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.): “1. accertare e dichiarare,
Pag. 1 di 6 per tutti i motivi indicati in narrativa, la responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., della
(già e della per i danni Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 sopportati dalla 2. per l'effetto, dichiarare tenute e condannare, in solido tra loro o Pt_2 ciascuna per quanto di ragione, la (già e la Controparte_1 Controparte_3 al risarcimento dell'importo di € 2.076.265,00, al netto di quanto già Controparte_2 riconosciuto, oltre interessi fino al soddisfo, ovvero, della somma maggiore o minore che risulterà dovuta, anche all'esito di apposita CTU, che sin da ora si richiede, oltre che le conseguenze dannose consistenti nella permanenza a tutt'oggi di una esposizione debitoria nei confronti di MPS non quantificabile in via definitiva, ma che allo stato ascende ad €
495.437,06; 3. condannare la e la in solido tra loro o Controparte_1 Controparte_2 ciascuna per quanto di ragione, al pagamento delle spese del presente giudizio”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato: che a causa dell'illegittimo protesto avutosi in data 5.1.2009, relativo a un pagherò cambiario del 31.12.2008, che ha dato luogo al giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli - RG n. 7426/2011 per il risarcimento del danno, ha subito ulteriori danni, non ancora concretizzatisi all'atto dell'introduzione di quel giudizio né prima della sua definizione;
che, in particolare, tali danni sono da individuare a) nel valore economico del complesso immobiliare sito in Napoli, alla via del Campo (Palazzo di
Napoli), perso a seguito di procedura espropriativa esitata nel decreto di trasferimento del
17.01.2022, e b) nel valore economico patrimoniale di cui avrebbe goduto all'esito Pt_2 della conclusione dello sviluppo immobiliare;
che i danni in questione sono stimabili in €
2.076.265,00 oltre all'esposizione debitoria ancora in essere nei confronti di MPS per un mutuo contratto nel 2011 per lo sviluppo immobiliare citato.
Si è costituito in giudizio il convenuto, contestando gli assunti di controparte, segnatamente in punto di causalità, per poi rendere le seguenti conclusioni: “In via principale, nel merito, rigettare integralmente la domanda risarcitoria attorea formulata nei confronti di
[...]
perché: i) inammissibile per il giudicato esterno dedotto in causa ex art. 2909 Controparte_1
c.c., e comunque per decadenza processuale;
ii) prescritta ex artt. 2043, 2935, 2946 e 2947
c.c.; iii) infondata in fatto ed in diritto e non provata ex art. 2697 c.c.. In via riconvenzionale subordinata e nel merito, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare la responsabilità assorbente, o in subordine concorrente, di (già nella produzione Controparte_2 Controparte_4 dell'evento dannoso, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
per l'effetto, anche ex art. 2043,
1227, 2055 e 2056 c.c., condannare a manlevare e tenere indenne Controparte_2 [...] da qualsivoglia pregiudizio e da qualunque somma fosse reclamata dall'attore Controparte_1
Pag. 2 di 6 nei confronti della concludente, fino a concorrenza di Euro 2.076.265,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alle conseguenze dannose ulteriori a dire dell'attore non ancora quantificabili in relazione all'esposizione con MPS, oltre le spese e gli interessi.
Con ogni pronuncia presupposta e conseguente, e con il diritto di di ripetere Controparte_1 da quanto eventualmente dalla prima fosse corrisposto a qualunque titolo Controparte_2 all'attore, fino a concorrenza di Euro 2.076.265,00 (oltre alle conseguenze dannose ulteriori a dire dell'attore non ancora quantificabili in relazione all'esposizione con MPS), o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge e spese. Con vittoria delle spese di lite ex D.M. 55/2014, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.”.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio Controparte_2 rendendo le seguenti conclusioni: “-In via preliminare, disporre l'estromissione di CP_2 dal presente giudizio per le causali di cui in premessa;
-Sempre in via preliminare,
[...] disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio per Cassazione avente N. 10316/2022 di Ruolo Generale;
- In ogni caso accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità della domanda formulata per violazione del principio del ne bis in idem;
- Nel merito, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare integralmente le domande avanzate sia da
[...] nei confronti di che da nei Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 confronti di in quanto infondate in diritto ed in fatto per tutte le causali di cui Controparte_2 in premesse e con ogni conseguenziale provvedimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per conclusioni.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del 02.07.2025, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda avanzata dall'attrice, così come proposta, è infondata e va, pertanto, rigettata.
Assume carattere dirimente ai fini del decidere l'insussistenza, già solo sulla base della prospettazione, ma anche in punto di prova, di un nesso causale tra l'illegittimo protesto avutosi in data 5.1.2009, relativo a un pagherò cambiario del 31.12.2008, e che ha dato luogo al giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli - RG n. 7426/2011, e i danni che l'attore allega in questa sede.
Pag. 3 di 6 L'attore, infatti, precisando che il presente giudizio attiene soltanto ai danni ulteriori relativi al mancato sviluppo del complesso immobiliare sito in Napoli alla Via Nuova del Campo (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione: “A seguito dei sopraggiunti fatti nuovi – nel precisare che essi riguardano solamente lo sviluppo immobiliare in Napoli alla Via Nuova del Campo - si ha chiara evidenza del fatto che i danni che sono stati in precedenza accertati non hanno esaurito il pregiudizio economico subito da ), nello sviluppo della sua argomentazione, adduce Pt_2 un complesso decorso causale, compendiato a pag. 13 dell'atto di citazione: “Ora è un fatto che
sulla scorta di quanto accaduto, ha dovuto proseguire nello sviluppo immobiliare con Pt_2 il grave handicap di aver visto interamente svuotata la propria cassa, al punto da trovarsi nella condizione di dover fronteggiare, fino a quando ha potuto, i debiti contratti e gli impegni assunti. A seguito dell'aggravamento della esposizione debitoria, che si è realizzato nel tempo,
e che è stato determinato esclusivamente dall'evento protesto, venne attivata sui beni per cui è causa una procedura espropriativa che si è conclusa solo nel gennaio del 2022 con il trasferimento coattivo del complesso immobiliare intervenuto a seguito di decreto di trasferimento (doc. 11). Per quanto riguarda i debiti contratti dalla ed il successivo Pt_2 deterioramento della condizione dell'attrice, va sottolineato che detti debiti non sarebbero mai venuti ad esistenza se la non avesse dovuto rinunciare alle liquidità già Pt_2 contrattualizzate conseguenti alle tre vendite effettuate. Ovviamente, non si ascrive alla convenuta la responsabilità del fatto che non è mai più riuscita a vendere gli immobili Pt_2
- così da procurare risorse economiche - e liquidare le posizioni debitorie contratte in sostituzione delle liquidità cui ha dovuto rinunciare. Viceversa, va oggettivamente rilevato che
- qualora non avesse dovuto forzatamente rinunziare alle liquidità derivanti dalle tre Pt_2 vendite effettuate, e ciò a seguito di accertate responsabilità della convenuta - non avrebbe contratto alcun nuovo debito;
ovvero non avrebbe dovuto sopportare le conseguenze del deterioramento delle posizioni debitorie connesse allo sviluppo immobiliare in Napoli;
così come poi è di fatto accaduto.”
Ancora, a pag. 13 della memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. si legge: “Come ampiamente dedotto, dette conseguenze si riassumono in indebitamenti forzosi - tutti comunque strettamente connessi alla prosecuzione dello sviluppo immobiliare in corso - cui la ha dovuto fare Pt_2 ricorso per sopperire alle liquidità venute meno. Indebitamenti, che non sarebbero mai venuti ad esistenza, essendo stato acclarato che le liquidità dalle vendite (accertate in Euro 1.230.000) sarebbero stata largamente capienti per coprire i costi (accertati in Euro 1.100.000) dell'intero sviluppo immobiliare.”.
Pag. 4 di 6 Ciò posto, non risulta provato, né parte attrice ha chiesto di provarlo, che tra l'esposizione debitoria dedotta in giudizio e l'oggetto dell'accertamento per il quale vi è giudicato tra le parti vi sia correlazione;
non risulta in altri termini provato che la sofferenza che ha generato la procedura espropriativa instaurata dinanzi al Tribunale di Napoli - RGE n. 960/2015 dipenda dalla mancata realizzazione delle tre vendite programmate, dovuta al protesto del 2009.
La procedura espropriativa, infatti, in questi termini, risulta del tutto autonoma rispetto al protesto del 2009 (cfr. pag. 2 del doc. 17 allegato alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice: “la procedura espropriativa in oggetto è stata promossa dall'Avv. Massimo
MA e dagli Avv.ti Camillo Bruno, Giancarlo Parente e Sergio Garofalo, nei confronti della
. in virtù del decreto ingiuntivo n. 968/15, emesso dal Parte_1 Pt_1
Tribunale di Napoli Nord nei confronti della e dal seguente Parte_1 atto di precetto notificato il 14 ottobre 2015 per l'importo di € 12.542,73 cui è seguita la notifica dell'atto di pignoramento del 10 novembre 201, trascritto all'Agenzia delle Entrate di Napoli
1, il 23 dicembre 2015 ai nn. 29571/22784”).
Il credito oggetto di esecuzione, siccome discendente dal decreto ingiuntivo n. 968/15 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in epoca successiva alla definizione del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli - RG n. 7426/2011 (la sentenza risulta datata 27.4.2014), non risulta pertanto nemmeno riconducibile all'accertamento svolto in quella sede in punto di causalità.
D'altro canto, non potrebbe essere altrimenti, diversamente scontando il limite del giudicato formatosi su quell'accertamento.
A ben vedere, inoltre, non risulta in alcun modo provato che il mancato pagamento di quanto dovuto al sig. Massimo MA (cfr. pag. 15 della memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice), a tacere degli altri soggetti che hanno concorso ad attivare la procedura esecutiva, sia dipeso dalla mancata realizzazione delle tre vendite programmate relativamente al complesso immobiliare per cui è causa, né che l'assunzione dello stesso debito dipenda da quelle mancate vendite.
Parte attrice, inoltre, dichiara espressamente di non essere più riuscita a vendere nel tempo gli immobili in corso di costruzione (il che avrebbe consentito di reperire la liquidità necessaria al completamento del complesso immobiliare) e di aver, pertanto, contratto il mutuo del 2011 con l'istituto MPS per procedere al completamento del complesso immobiliare sito in Napoli, alla via del Campo (Palazzo di Napoli), circostanze all'evidenza del tutto svincolate dal protesto del
2009 e successive alla riabilitazione avutasi nel 2010. Sicché la contrazione del mutuo e la sua mancata estinzione risultano al più riconducibili alla mancata risposta del mercato all'offerta di
Pag. 5 di 6 vendita, concretizzando in tal senso il rischio di impresa connesso all'operazione immobiliare in questione.
D'altro canto, dalla lettura delle prenotazioni di vendita, da qualificare come contratto preliminare di preliminare, si evince che a monte dell'operazione vi sia sempre stata l'intenzione dell'attrice di contrarre un mutuo per la realizzazione degli immobili, atteso che testualmente si riporta quanto segue nella sezione disciplinante il prezzo: “La venditrice;
si riserva il diritto di far accollare alla parte acquirente una quota del mutuo – in CP_5 corso di istruttoria presso proprio Istituto di Credito di fiducia – fino alla concorrenza massima di Euro Centocinquantamila/00” (cfr. doc. 7, 8 e 9 allegati all'atto di citazione), il che depone nel senso che il mutuo contratto nel 2011 non sia la conseguenza del mancato reperimento della liquidità derivante dalla programmate vendite.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
3. Le spese del giudizio devono essere regolate secondo la soccombenza e il principio di causalità (anche relativamente alla posizione del terzo chiamato: cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 2520 del 03/02/2025). Le stesse vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 previsti per le cause di valore indeterminabile, tenuto conto della modalità di formulazione della domanda attorea (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021) e della non particolare complessità della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1 rigetta la domanda attorea;
2 condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi Controparte_1 professionali, € 1.713,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al 15%, oltre
IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3 condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2 delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre
[...] rimborso spese forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 22.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5767 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: risarcimento danni, promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 107, presso lo studio degli
Avv.ti Carlo De Maio e Gabriele Montera, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma al Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo studio dell'Avv. Dario
Martella, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
convenuto nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini come da procura in atti;
chiamato in causa
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 convenuto in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni Controparte_1
(come precisate con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.): “1. accertare e dichiarare,
Pag. 1 di 6 per tutti i motivi indicati in narrativa, la responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., della
(già e della per i danni Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 sopportati dalla 2. per l'effetto, dichiarare tenute e condannare, in solido tra loro o Pt_2 ciascuna per quanto di ragione, la (già e la Controparte_1 Controparte_3 al risarcimento dell'importo di € 2.076.265,00, al netto di quanto già Controparte_2 riconosciuto, oltre interessi fino al soddisfo, ovvero, della somma maggiore o minore che risulterà dovuta, anche all'esito di apposita CTU, che sin da ora si richiede, oltre che le conseguenze dannose consistenti nella permanenza a tutt'oggi di una esposizione debitoria nei confronti di MPS non quantificabile in via definitiva, ma che allo stato ascende ad €
495.437,06; 3. condannare la e la in solido tra loro o Controparte_1 Controparte_2 ciascuna per quanto di ragione, al pagamento delle spese del presente giudizio”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato: che a causa dell'illegittimo protesto avutosi in data 5.1.2009, relativo a un pagherò cambiario del 31.12.2008, che ha dato luogo al giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli - RG n. 7426/2011 per il risarcimento del danno, ha subito ulteriori danni, non ancora concretizzatisi all'atto dell'introduzione di quel giudizio né prima della sua definizione;
che, in particolare, tali danni sono da individuare a) nel valore economico del complesso immobiliare sito in Napoli, alla via del Campo (Palazzo di
Napoli), perso a seguito di procedura espropriativa esitata nel decreto di trasferimento del
17.01.2022, e b) nel valore economico patrimoniale di cui avrebbe goduto all'esito Pt_2 della conclusione dello sviluppo immobiliare;
che i danni in questione sono stimabili in €
2.076.265,00 oltre all'esposizione debitoria ancora in essere nei confronti di MPS per un mutuo contratto nel 2011 per lo sviluppo immobiliare citato.
Si è costituito in giudizio il convenuto, contestando gli assunti di controparte, segnatamente in punto di causalità, per poi rendere le seguenti conclusioni: “In via principale, nel merito, rigettare integralmente la domanda risarcitoria attorea formulata nei confronti di
[...]
perché: i) inammissibile per il giudicato esterno dedotto in causa ex art. 2909 Controparte_1
c.c., e comunque per decadenza processuale;
ii) prescritta ex artt. 2043, 2935, 2946 e 2947
c.c.; iii) infondata in fatto ed in diritto e non provata ex art. 2697 c.c.. In via riconvenzionale subordinata e nel merito, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare la responsabilità assorbente, o in subordine concorrente, di (già nella produzione Controparte_2 Controparte_4 dell'evento dannoso, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
per l'effetto, anche ex art. 2043,
1227, 2055 e 2056 c.c., condannare a manlevare e tenere indenne Controparte_2 [...] da qualsivoglia pregiudizio e da qualunque somma fosse reclamata dall'attore Controparte_1
Pag. 2 di 6 nei confronti della concludente, fino a concorrenza di Euro 2.076.265,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alle conseguenze dannose ulteriori a dire dell'attore non ancora quantificabili in relazione all'esposizione con MPS, oltre le spese e gli interessi.
Con ogni pronuncia presupposta e conseguente, e con il diritto di di ripetere Controparte_1 da quanto eventualmente dalla prima fosse corrisposto a qualunque titolo Controparte_2 all'attore, fino a concorrenza di Euro 2.076.265,00 (oltre alle conseguenze dannose ulteriori a dire dell'attore non ancora quantificabili in relazione all'esposizione con MPS), o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge e spese. Con vittoria delle spese di lite ex D.M. 55/2014, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.”.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio Controparte_2 rendendo le seguenti conclusioni: “-In via preliminare, disporre l'estromissione di CP_2 dal presente giudizio per le causali di cui in premessa;
-Sempre in via preliminare,
[...] disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio per Cassazione avente N. 10316/2022 di Ruolo Generale;
- In ogni caso accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità della domanda formulata per violazione del principio del ne bis in idem;
- Nel merito, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare integralmente le domande avanzate sia da
[...] nei confronti di che da nei Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 confronti di in quanto infondate in diritto ed in fatto per tutte le causali di cui Controparte_2 in premesse e con ogni conseguenziale provvedimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per conclusioni.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del 02.07.2025, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda avanzata dall'attrice, così come proposta, è infondata e va, pertanto, rigettata.
Assume carattere dirimente ai fini del decidere l'insussistenza, già solo sulla base della prospettazione, ma anche in punto di prova, di un nesso causale tra l'illegittimo protesto avutosi in data 5.1.2009, relativo a un pagherò cambiario del 31.12.2008, e che ha dato luogo al giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli - RG n. 7426/2011, e i danni che l'attore allega in questa sede.
Pag. 3 di 6 L'attore, infatti, precisando che il presente giudizio attiene soltanto ai danni ulteriori relativi al mancato sviluppo del complesso immobiliare sito in Napoli alla Via Nuova del Campo (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione: “A seguito dei sopraggiunti fatti nuovi – nel precisare che essi riguardano solamente lo sviluppo immobiliare in Napoli alla Via Nuova del Campo - si ha chiara evidenza del fatto che i danni che sono stati in precedenza accertati non hanno esaurito il pregiudizio economico subito da ), nello sviluppo della sua argomentazione, adduce Pt_2 un complesso decorso causale, compendiato a pag. 13 dell'atto di citazione: “Ora è un fatto che
sulla scorta di quanto accaduto, ha dovuto proseguire nello sviluppo immobiliare con Pt_2 il grave handicap di aver visto interamente svuotata la propria cassa, al punto da trovarsi nella condizione di dover fronteggiare, fino a quando ha potuto, i debiti contratti e gli impegni assunti. A seguito dell'aggravamento della esposizione debitoria, che si è realizzato nel tempo,
e che è stato determinato esclusivamente dall'evento protesto, venne attivata sui beni per cui è causa una procedura espropriativa che si è conclusa solo nel gennaio del 2022 con il trasferimento coattivo del complesso immobiliare intervenuto a seguito di decreto di trasferimento (doc. 11). Per quanto riguarda i debiti contratti dalla ed il successivo Pt_2 deterioramento della condizione dell'attrice, va sottolineato che detti debiti non sarebbero mai venuti ad esistenza se la non avesse dovuto rinunciare alle liquidità già Pt_2 contrattualizzate conseguenti alle tre vendite effettuate. Ovviamente, non si ascrive alla convenuta la responsabilità del fatto che non è mai più riuscita a vendere gli immobili Pt_2
- così da procurare risorse economiche - e liquidare le posizioni debitorie contratte in sostituzione delle liquidità cui ha dovuto rinunciare. Viceversa, va oggettivamente rilevato che
- qualora non avesse dovuto forzatamente rinunziare alle liquidità derivanti dalle tre Pt_2 vendite effettuate, e ciò a seguito di accertate responsabilità della convenuta - non avrebbe contratto alcun nuovo debito;
ovvero non avrebbe dovuto sopportare le conseguenze del deterioramento delle posizioni debitorie connesse allo sviluppo immobiliare in Napoli;
così come poi è di fatto accaduto.”
Ancora, a pag. 13 della memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. si legge: “Come ampiamente dedotto, dette conseguenze si riassumono in indebitamenti forzosi - tutti comunque strettamente connessi alla prosecuzione dello sviluppo immobiliare in corso - cui la ha dovuto fare Pt_2 ricorso per sopperire alle liquidità venute meno. Indebitamenti, che non sarebbero mai venuti ad esistenza, essendo stato acclarato che le liquidità dalle vendite (accertate in Euro 1.230.000) sarebbero stata largamente capienti per coprire i costi (accertati in Euro 1.100.000) dell'intero sviluppo immobiliare.”.
Pag. 4 di 6 Ciò posto, non risulta provato, né parte attrice ha chiesto di provarlo, che tra l'esposizione debitoria dedotta in giudizio e l'oggetto dell'accertamento per il quale vi è giudicato tra le parti vi sia correlazione;
non risulta in altri termini provato che la sofferenza che ha generato la procedura espropriativa instaurata dinanzi al Tribunale di Napoli - RGE n. 960/2015 dipenda dalla mancata realizzazione delle tre vendite programmate, dovuta al protesto del 2009.
La procedura espropriativa, infatti, in questi termini, risulta del tutto autonoma rispetto al protesto del 2009 (cfr. pag. 2 del doc. 17 allegato alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice: “la procedura espropriativa in oggetto è stata promossa dall'Avv. Massimo
MA e dagli Avv.ti Camillo Bruno, Giancarlo Parente e Sergio Garofalo, nei confronti della
. in virtù del decreto ingiuntivo n. 968/15, emesso dal Parte_1 Pt_1
Tribunale di Napoli Nord nei confronti della e dal seguente Parte_1 atto di precetto notificato il 14 ottobre 2015 per l'importo di € 12.542,73 cui è seguita la notifica dell'atto di pignoramento del 10 novembre 201, trascritto all'Agenzia delle Entrate di Napoli
1, il 23 dicembre 2015 ai nn. 29571/22784”).
Il credito oggetto di esecuzione, siccome discendente dal decreto ingiuntivo n. 968/15 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in epoca successiva alla definizione del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli - RG n. 7426/2011 (la sentenza risulta datata 27.4.2014), non risulta pertanto nemmeno riconducibile all'accertamento svolto in quella sede in punto di causalità.
D'altro canto, non potrebbe essere altrimenti, diversamente scontando il limite del giudicato formatosi su quell'accertamento.
A ben vedere, inoltre, non risulta in alcun modo provato che il mancato pagamento di quanto dovuto al sig. Massimo MA (cfr. pag. 15 della memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice), a tacere degli altri soggetti che hanno concorso ad attivare la procedura esecutiva, sia dipeso dalla mancata realizzazione delle tre vendite programmate relativamente al complesso immobiliare per cui è causa, né che l'assunzione dello stesso debito dipenda da quelle mancate vendite.
Parte attrice, inoltre, dichiara espressamente di non essere più riuscita a vendere nel tempo gli immobili in corso di costruzione (il che avrebbe consentito di reperire la liquidità necessaria al completamento del complesso immobiliare) e di aver, pertanto, contratto il mutuo del 2011 con l'istituto MPS per procedere al completamento del complesso immobiliare sito in Napoli, alla via del Campo (Palazzo di Napoli), circostanze all'evidenza del tutto svincolate dal protesto del
2009 e successive alla riabilitazione avutasi nel 2010. Sicché la contrazione del mutuo e la sua mancata estinzione risultano al più riconducibili alla mancata risposta del mercato all'offerta di
Pag. 5 di 6 vendita, concretizzando in tal senso il rischio di impresa connesso all'operazione immobiliare in questione.
D'altro canto, dalla lettura delle prenotazioni di vendita, da qualificare come contratto preliminare di preliminare, si evince che a monte dell'operazione vi sia sempre stata l'intenzione dell'attrice di contrarre un mutuo per la realizzazione degli immobili, atteso che testualmente si riporta quanto segue nella sezione disciplinante il prezzo: “La venditrice;
si riserva il diritto di far accollare alla parte acquirente una quota del mutuo – in CP_5 corso di istruttoria presso proprio Istituto di Credito di fiducia – fino alla concorrenza massima di Euro Centocinquantamila/00” (cfr. doc. 7, 8 e 9 allegati all'atto di citazione), il che depone nel senso che il mutuo contratto nel 2011 non sia la conseguenza del mancato reperimento della liquidità derivante dalla programmate vendite.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
3. Le spese del giudizio devono essere regolate secondo la soccombenza e il principio di causalità (anche relativamente alla posizione del terzo chiamato: cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 2520 del 03/02/2025). Le stesse vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 previsti per le cause di valore indeterminabile, tenuto conto della modalità di formulazione della domanda attorea (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021) e della non particolare complessità della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1 rigetta la domanda attorea;
2 condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi Controparte_1 professionali, € 1.713,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al 15%, oltre
IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3 condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2 delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre
[...] rimborso spese forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 22.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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