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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 383/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 383/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Magenta, Via Galvani n.21/A, presso lo studio dell'avv. Raimondo Casula, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
, nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Magenta, Via Galvani n.21/A, presso lo studio dell'avv. Raimondo Casula, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“chiedono emettersi sentenza di omologazione degli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta intervenuta tra le medesime parti.” Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.” MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 6.9.2014 Parte_1 Controparte_1 in Portofino, con atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del predetto comune al n.13, parte II, Serie A, anno 2014. Dall'unione coniugale non sono nati figli. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 4.6.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni.
1 Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato dal Tribunale di Novara con decreto n.2748/2022. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Il carattere necessario della pronuncia in punto status giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Portofino in data 6.9.2014 dai signori e , atto trascritto nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del predetto comune al n. 13, parte II, Serie A, anno 2014;
2. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a CP_1 Parte_1 seguito del matrimonio;
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Portofino (NO) di provvedere alle incombenze di legge.
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
IL PRESIDENTE Andrea Ghinetti
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 383/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Magenta, Via Galvani n.21/A, presso lo studio dell'avv. Raimondo Casula, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
, nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Magenta, Via Galvani n.21/A, presso lo studio dell'avv. Raimondo Casula, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“chiedono emettersi sentenza di omologazione degli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta intervenuta tra le medesime parti.” Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.” MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 6.9.2014 Parte_1 Controparte_1 in Portofino, con atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del predetto comune al n.13, parte II, Serie A, anno 2014. Dall'unione coniugale non sono nati figli. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 4.6.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni.
1 Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato dal Tribunale di Novara con decreto n.2748/2022. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Il carattere necessario della pronuncia in punto status giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Portofino in data 6.9.2014 dai signori e , atto trascritto nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del predetto comune al n. 13, parte II, Serie A, anno 2014;
2. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a CP_1 Parte_1 seguito del matrimonio;
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Portofino (NO) di provvedere alle incombenze di legge.
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
IL PRESIDENTE Andrea Ghinetti
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