Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1253/2024 del Registro Generale e promossa da con gli avv.ti VULCANO MAURIZIO e VENTURINO Parte_1
DOMENICO
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le CP_1 conclusioni del CTU in fase di ATP, già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Ai sensi dell'art.1, l.222/1984, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità è costituito dalla riduzione (a causa di infermità o difetto fisico o mentale) della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, a meno di un terzo;
invece, a mente dell'art.2, l.222/1984, il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità è costituito dall'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (a causa di infermità o difetto fisico o mentale).
Tanto premesso, il CTU (nominato nel presente giudizio ex art.445 bis, co.6, c.p.c.) ha accertato che la parte ricorrente non è affetta da un quadro patologico che legittima l'erogazione in suo favore dell'assegno ordinario di invalidità. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU (che appaiono a questo
Giudice ben motivate e immuni da vizi), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso
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17/10/2024, come si evince dalla lettura della relazione di consulenza tecnica d'ufficio in cui è espressamente richiamata).
Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Spese irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Crotone, 11/04/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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