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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.1581/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Marcella Murana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1581/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. , domiciliato in VIALE SCALA GRECA,406/B Parte_1 C.F._1
96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. ROSSITTO GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 (C.F. ), domiciliato in VIA UMBERTO, 354 C/O STUDIO Controparte_1 P.IVA_1
AVV. ANGELO AZZARO CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. DI LUCIANO
SEBASTIANO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza n.1558/21 con la Parte_1
quale il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite.
La ha esposto che: Pt_1
- con atto di citazione notificato in data 25/10/2013 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 724/2013, dichiarato provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Siracusa con il quale, su ricorso della le veniva ingiunto il pagamento, quale fideiussore, della Controparte_2 complessiva somma di € 604.640,89, oltre interessi e spese, e deduceva in relazione al rapporto bancario azionato in via monitoria:
1) l'illegittima applicazione degli interessi ultralegali in violazione art. 1284 c.c.;
2) l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e di competenze a vario titolo;
3) l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, della commissione massimo scoperto e di competenze varie in violazione art. 1283 c.c.;
4) l'illegittima applicazione dei giorni di valuta sugli accrediti;
5) l'illegittima imputazione delle rimesse prima agli interessi e poi al capitale, nonché l'inapplicabilità dell'art. 1194 c.c.;
6) l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Si costituiva la sostenendo di aver azionato in via monitoria solo il conto anticipo fatture e CP_2
che gli interessi e le commissioni del suddetto conto venivano “regolati sul conto corrente ordinario pagina 2 di 6 (distinto con il n. 5234315), il cui saldo debitore non è stato in alcun modo azionato dalla con il CP_2
procedimento monitorio”; assumeva, dunque, di essersi limitata “a richiedere esclusivamente la restituzione delle anticipazioni non rimborsate, ovvero il pagamento della sorte capitale, senza interessi e spese”; deduceva, infine, che “i tassi e tutte le altre condizioni economiche applicate dalla al CP_2
rapporto azionato con il decreto ingiuntivo opposto, sono state espressamente convenute fra le parti all'atto della concessione del relativo affidamento ed in occasione delle singole richieste di anticipazione”.
La causa veniva decisa in primo grado con la sentenza appellata, con la quale il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente alla rifusione delle spese giudiziali.
Si è costituita la appellata per contestare la fondatezza dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto, CP_2
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 16.10.2024 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata introitata in decisione con la concessione alle parti di gg.40 + gg.20 per il deposito degli scritti difensivi finali.
* * *
L'appello è infondato e va rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha sostenuto: 1) che Pt_1 sarebbe stato onere dell'opponente fornire la prova dell'applicazione di interessi ultralegali e c.m.s., nonche' della capitalizzazione degli stessi interessi;
2) che la banca era esente da prove avendo azionato in via monitoria esclusivamente la sorte capitale del conto anticipi.
L'appellante ha, invero, sostenuto che tra “il conto anticipi ed il conto corrente di corrispondenza vi è un collegamento negoziale, al punto che possono ritenersi unici sia l'operazione economica di finanziamento che il rapporto creditizio in essere. Invero, il conto anticipi, come quello in esame, costituisce una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, CP_2
annotandosi in esso in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente;
ne consegue che il saldo passivo del conto anticipi non indica uno scoperto ed i due crediti - del cliente, per il credito incassato e della banca, per l'anticipo concesso - si compensano tra loro”; pertanto, il vero rapporto di dare e avere tra la ed il correntista è quello risultante dal saldo di quest'ultimo conto, sul quale venivano regolate CP_2
tutte le operazioni di anticipazione su fatture, di apertura di credito, con annessa contestuale applicazione di interessi commissioni e spese in danno della cliente, e relativa capitalizzazione periodica delle stesse.
pagina 3 di 6 In conseguenza della superiore deduzione l'appellante ha, quindi, censurato la sentenza di primo grado per non avere accertato e dichiarato la violazione degli oneri probatori gravanti sulla banca ricorrente, la quale, in ragione del collegamento negoziale esistente tra il conto corrente ordinario ed il conto anticipi, avrebbe dovuto produrre gli estratti conto integrali sia del conto anticipi che del conto ordinario di corrispondenza, i contratti e tutta la documentazione comprovante la pattuizione per iscritto degli interessi, spese e commissioni.
Il motivo in esame risulta infondato e non può essere accolto. In particolare questa Corte, aderendo all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, esclude l'automatica esistenza di un collegamento negoziale tra il conto corrente ordinario ed il conto anticipi (v. Cass. 14321/22, la quale ha chiarito che
“Altra è, invece, l'ipotesi in cui la linea di credito per anticipazioni su fatture si atteggi in modo del tutto autonomo, come quando l'anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del cd. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a debito) di un separato, anche giuridicamente, conto corrente di corrispondenza. Solo in detta seconda ipotesi il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal “conto anticipi” sarà il possibile oggetto di un'autonoma azione giudiziaria, senza necessità del parallelo accertamento – ove richiesto – relativo altresì ai (a quel punto, non connessi) conti correnti di corrispondenza, solo occasionalmente e non funzionalmente avvinti allora dalla mera coincidenza soggettiva delle parti contraenti”).
Nella fattispecie che occupa, per come ripetutamente segnalato dalla banca appellata, non esisteva un conto corrente di evidenza e/o di transito per anticipo fatture, ma semplicemente un rapporto anticipo fatture (distinto con il n. 335961), cui facevano riferimento le singole richieste di anticipazione presentate dal cliente.
A seguito di tali richieste, le anticipazioni venivano accreditate direttamente sul c/c di appoggio n.
5234315 ed eventualmente estinte (per l'intero o parzialmente) al ricevimento dei bonifici da parte dei terzi debitori sul medesimo c/c, ove venivano anche periodicamente addebitati gli interessi maturati sulle anticipazioni concesse.
La banca, per come si ricava dall'esame del ricorso monitorio, anche in forza della segnalata autonomia tra i due rapporti, non ha azionato il c/c n. 5234315, ma ha richiesto esclusivamente la restituzione delle singole anticipazioni non rimborsate (in numero di sette), ovvero il pagamento della sola sorte capitale, senza interessi e spese. Ciò risulta documentalmente provato dalla produzione già effettuata nella fase monitoria (cfr. docc. 3-4-5 del relativo fascicolo) ed è rimasto definitivamente confermato dall'esame pagina 4 di 6 degli estratti conto del conto corrente di appoggio n. 5234315 (relativi al periodo concernente le singole anticipazioni rimaste insolute, fino alla chiusura del rapporto), prodotti in allegato alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., da cui è possibile evincere, da un lato, l'erogazione dei finanziamenti de quo e, dall'altro, il mancato rimborso degli stessi.
Ne consegue l'infondatezza delle censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di primo grado, attesa l'autonomia del conto anticipi, il cui saldo in sorte capitale con esclusione degli interessi è stato azionato in via monitoria, rispetto al conto corrente di appoggio.
Peraltro, proprio in ragione di ciò, va anche rigettata l'eccezione di carenza di prova e di violazione dell'art.2697 cc proposta dall'appellante. Ed invero, avendo richiesto solo la sorte capitale del conto anticipi, la banca non aveva l'onere di produrre ulteriore documentazione e, tanto meno, quella relativa al separato ed autonomo conto corrente. Sarebbe stato, al contrario, onere dell'appellante, la quale ha eccepito la presunta nullità di alcuna clausole del contratto di conto corrente, espunte le quali il saldo sarebbe risultato positivo, produrre la relativa documentazione (in particolare, il contratto e gli estratti conto integrali), per potersi eventualmente avvalere della compensazione ex art.1853 cc.
Del tutto prive di pregio anche le ulteriori contestazioni mosse dall'appellante in ordine alla regolarità formale degli atti (carenze di sottoscrizioni in ogni singola pagina, non conformità delle copie prodotte agli originali, difetto di forma scritta). Si tratta, per un verso, di contestazioni assolutamente generiche e come tali inammissibili (v., con precipuo riguardo alla contestazione della conformità delle copia agli originali, Cass. 24634/21) e, per altro, infondate (v., con riferimento alla sottoscrizione dei contratti bancari c.d. monofirma, Cass., sez. unite, 898/18). In tale contesto, pertanto, appare del tutto condivisibile la scelta del primo Giudice che, in ragione della totale infondatezza dei motivi di opposizione, ha ritenuto non necessario disporre una CTU.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n.1558/21 del Tribunale di Siracusa. Pt_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in €.18.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
pagina 5 di 6 Catania, 30.12.2024
IL CONSIGLIERE RELATORE
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Ferreri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Marcella Murana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1581/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. , domiciliato in VIALE SCALA GRECA,406/B Parte_1 C.F._1
96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. ROSSITTO GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 (C.F. ), domiciliato in VIA UMBERTO, 354 C/O STUDIO Controparte_1 P.IVA_1
AVV. ANGELO AZZARO CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. DI LUCIANO
SEBASTIANO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza n.1558/21 con la Parte_1
quale il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite.
La ha esposto che: Pt_1
- con atto di citazione notificato in data 25/10/2013 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 724/2013, dichiarato provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Siracusa con il quale, su ricorso della le veniva ingiunto il pagamento, quale fideiussore, della Controparte_2 complessiva somma di € 604.640,89, oltre interessi e spese, e deduceva in relazione al rapporto bancario azionato in via monitoria:
1) l'illegittima applicazione degli interessi ultralegali in violazione art. 1284 c.c.;
2) l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e di competenze a vario titolo;
3) l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, della commissione massimo scoperto e di competenze varie in violazione art. 1283 c.c.;
4) l'illegittima applicazione dei giorni di valuta sugli accrediti;
5) l'illegittima imputazione delle rimesse prima agli interessi e poi al capitale, nonché l'inapplicabilità dell'art. 1194 c.c.;
6) l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Si costituiva la sostenendo di aver azionato in via monitoria solo il conto anticipo fatture e CP_2
che gli interessi e le commissioni del suddetto conto venivano “regolati sul conto corrente ordinario pagina 2 di 6 (distinto con il n. 5234315), il cui saldo debitore non è stato in alcun modo azionato dalla con il CP_2
procedimento monitorio”; assumeva, dunque, di essersi limitata “a richiedere esclusivamente la restituzione delle anticipazioni non rimborsate, ovvero il pagamento della sorte capitale, senza interessi e spese”; deduceva, infine, che “i tassi e tutte le altre condizioni economiche applicate dalla al CP_2
rapporto azionato con il decreto ingiuntivo opposto, sono state espressamente convenute fra le parti all'atto della concessione del relativo affidamento ed in occasione delle singole richieste di anticipazione”.
La causa veniva decisa in primo grado con la sentenza appellata, con la quale il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente alla rifusione delle spese giudiziali.
Si è costituita la appellata per contestare la fondatezza dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto, CP_2
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 16.10.2024 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata introitata in decisione con la concessione alle parti di gg.40 + gg.20 per il deposito degli scritti difensivi finali.
* * *
L'appello è infondato e va rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha sostenuto: 1) che Pt_1 sarebbe stato onere dell'opponente fornire la prova dell'applicazione di interessi ultralegali e c.m.s., nonche' della capitalizzazione degli stessi interessi;
2) che la banca era esente da prove avendo azionato in via monitoria esclusivamente la sorte capitale del conto anticipi.
L'appellante ha, invero, sostenuto che tra “il conto anticipi ed il conto corrente di corrispondenza vi è un collegamento negoziale, al punto che possono ritenersi unici sia l'operazione economica di finanziamento che il rapporto creditizio in essere. Invero, il conto anticipi, come quello in esame, costituisce una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, CP_2
annotandosi in esso in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente;
ne consegue che il saldo passivo del conto anticipi non indica uno scoperto ed i due crediti - del cliente, per il credito incassato e della banca, per l'anticipo concesso - si compensano tra loro”; pertanto, il vero rapporto di dare e avere tra la ed il correntista è quello risultante dal saldo di quest'ultimo conto, sul quale venivano regolate CP_2
tutte le operazioni di anticipazione su fatture, di apertura di credito, con annessa contestuale applicazione di interessi commissioni e spese in danno della cliente, e relativa capitalizzazione periodica delle stesse.
pagina 3 di 6 In conseguenza della superiore deduzione l'appellante ha, quindi, censurato la sentenza di primo grado per non avere accertato e dichiarato la violazione degli oneri probatori gravanti sulla banca ricorrente, la quale, in ragione del collegamento negoziale esistente tra il conto corrente ordinario ed il conto anticipi, avrebbe dovuto produrre gli estratti conto integrali sia del conto anticipi che del conto ordinario di corrispondenza, i contratti e tutta la documentazione comprovante la pattuizione per iscritto degli interessi, spese e commissioni.
Il motivo in esame risulta infondato e non può essere accolto. In particolare questa Corte, aderendo all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, esclude l'automatica esistenza di un collegamento negoziale tra il conto corrente ordinario ed il conto anticipi (v. Cass. 14321/22, la quale ha chiarito che
“Altra è, invece, l'ipotesi in cui la linea di credito per anticipazioni su fatture si atteggi in modo del tutto autonomo, come quando l'anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del cd. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a debito) di un separato, anche giuridicamente, conto corrente di corrispondenza. Solo in detta seconda ipotesi il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal “conto anticipi” sarà il possibile oggetto di un'autonoma azione giudiziaria, senza necessità del parallelo accertamento – ove richiesto – relativo altresì ai (a quel punto, non connessi) conti correnti di corrispondenza, solo occasionalmente e non funzionalmente avvinti allora dalla mera coincidenza soggettiva delle parti contraenti”).
Nella fattispecie che occupa, per come ripetutamente segnalato dalla banca appellata, non esisteva un conto corrente di evidenza e/o di transito per anticipo fatture, ma semplicemente un rapporto anticipo fatture (distinto con il n. 335961), cui facevano riferimento le singole richieste di anticipazione presentate dal cliente.
A seguito di tali richieste, le anticipazioni venivano accreditate direttamente sul c/c di appoggio n.
5234315 ed eventualmente estinte (per l'intero o parzialmente) al ricevimento dei bonifici da parte dei terzi debitori sul medesimo c/c, ove venivano anche periodicamente addebitati gli interessi maturati sulle anticipazioni concesse.
La banca, per come si ricava dall'esame del ricorso monitorio, anche in forza della segnalata autonomia tra i due rapporti, non ha azionato il c/c n. 5234315, ma ha richiesto esclusivamente la restituzione delle singole anticipazioni non rimborsate (in numero di sette), ovvero il pagamento della sola sorte capitale, senza interessi e spese. Ciò risulta documentalmente provato dalla produzione già effettuata nella fase monitoria (cfr. docc. 3-4-5 del relativo fascicolo) ed è rimasto definitivamente confermato dall'esame pagina 4 di 6 degli estratti conto del conto corrente di appoggio n. 5234315 (relativi al periodo concernente le singole anticipazioni rimaste insolute, fino alla chiusura del rapporto), prodotti in allegato alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., da cui è possibile evincere, da un lato, l'erogazione dei finanziamenti de quo e, dall'altro, il mancato rimborso degli stessi.
Ne consegue l'infondatezza delle censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di primo grado, attesa l'autonomia del conto anticipi, il cui saldo in sorte capitale con esclusione degli interessi è stato azionato in via monitoria, rispetto al conto corrente di appoggio.
Peraltro, proprio in ragione di ciò, va anche rigettata l'eccezione di carenza di prova e di violazione dell'art.2697 cc proposta dall'appellante. Ed invero, avendo richiesto solo la sorte capitale del conto anticipi, la banca non aveva l'onere di produrre ulteriore documentazione e, tanto meno, quella relativa al separato ed autonomo conto corrente. Sarebbe stato, al contrario, onere dell'appellante, la quale ha eccepito la presunta nullità di alcuna clausole del contratto di conto corrente, espunte le quali il saldo sarebbe risultato positivo, produrre la relativa documentazione (in particolare, il contratto e gli estratti conto integrali), per potersi eventualmente avvalere della compensazione ex art.1853 cc.
Del tutto prive di pregio anche le ulteriori contestazioni mosse dall'appellante in ordine alla regolarità formale degli atti (carenze di sottoscrizioni in ogni singola pagina, non conformità delle copie prodotte agli originali, difetto di forma scritta). Si tratta, per un verso, di contestazioni assolutamente generiche e come tali inammissibili (v., con precipuo riguardo alla contestazione della conformità delle copia agli originali, Cass. 24634/21) e, per altro, infondate (v., con riferimento alla sottoscrizione dei contratti bancari c.d. monofirma, Cass., sez. unite, 898/18). In tale contesto, pertanto, appare del tutto condivisibile la scelta del primo Giudice che, in ragione della totale infondatezza dei motivi di opposizione, ha ritenuto non necessario disporre una CTU.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n.1558/21 del Tribunale di Siracusa. Pt_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in €.18.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
pagina 5 di 6 Catania, 30.12.2024
IL CONSIGLIERE RELATORE
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Ferreri
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