Ordinanza cautelare 18 dicembre 2024
Sentenza 30 maggio 2025
Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 3
- 1. Enti Locali NewsEnza Paglia · https://www.publika.it/
Di recente pubblicazione sul portale del Ministero HUB Contratti Pubblici il quesito n 4067_2026 sulla corretta sequenza procedimentale ed eventuale ricalcolo della soglia di anomalia in una gara d'appalto di lavori sottosoglia comunitaria con il criterio del minor prezzo [...] L'Associazione Nazionale Comuni Italiani ha pubblicato una nota sulle recenti novità in tema di Partenariato Pubblico Privato, a seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05 febbraio 2026, al fine di fornire delle indicazioni ai [...] A seguito delle continue segnalazioni inviate all'Autorità sull'applicazione dell'art 11 del codice dei contratti pubblici, come modificato dal …
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Di recente pubblicazione sul portale del Ministero HUB Contratti Pubblici il quesito n 4067_2026 sulla corretta sequenza procedimentale ed eventuale ricalcolo della soglia di anomalia in una gara d'appalto di lavori sottosoglia comunitaria con il criterio del minor prezzo [...] L'Associazione Nazionale Comuni Italiani ha pubblicato una nota sulle recenti novità in tema di Partenariato Pubblico Privato, a seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05 febbraio 2026, al fine di fornire delle indicazioni ai [...] A seguito delle continue segnalazioni inviate all'Autorità sull'applicazione dell'art 11 del codice dei contratti pubblici, come modificato dal …
Leggi di più… - 3. Sottoscrizione delle offerte in modalità autografaEnza Paglia · https://www.publika.it/ · 5 febbraio 2026
Validità della sottoscrizione dell'offerta con modalità autografa è la questione sottoposta al Consiglio di Stato e da questi valutata nella sentenza n. 113 del 07 gennaio 2026. In contestazione la pronuncia del TAR Lazio, a seguito di ricorso proposto da un operatore economico, per aver l'Amministrazione disatteso la clausola del bando in forza della quale l'offerta firmata digitalmente da parte del soggetto munito dei necessari poteri era l'unica forma ammissibile, contrariamente a quanto verificatosi nel caso di specie. Secondo i giudici di prime cure l'autenticità della firma su un documento direttamente presentato alla pubblica . . .
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 30/05/2025, n. 10580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10580 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10580/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12489/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12489 del 2024, proposto da
RE FL And Sea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiana Rulli e Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OR FL S.r.l. e Rheinland Air ER Gmbh, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Giannalberto Mazzei e Cesare Fossati, con domicilio eletto presso lo studio Giannalberto Mazzei in Roma, piazza Navona 49;
per l'annullamento, previa idonea misura cautelare:
- del provvedimento/decreto m_it.DCEMER.RegistroDecreti.R. 0000622.23-10-2024, pubblicato il 23 ottobre 2024, con cui il Direttore centrale (Ghimenti) ha aggiudicato alla controinteressata AS la procedura per la cessione in permuta dell’aereo P180 - marche VF181 s/n 1078 per il prezzo pari a € 382.501,90 (esente IVA)
nonché, ove occorra, dei verbali delle sedute del 7 ottobre 2024 e del 14 gennaio 2024 e, comunque, di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati alla citata determinazione e agli altri atti qui impugnati, ancorché non conosciuti, ivi compresi, ove occorra, del bando per la cessione di n.1 aereo P180 del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prot. DCEMER n.759 del 29 agosto 2024, ove interpretabile in termini ostativi all’accoglimento del presente ricorso e, dunque, nel senso che il concorrente avrebbe potuto far sottoscrivere digitalmente la propria offerta economica da un soggetto sprovvisto di procura speciale e munito di semplice delega,
nonché
- in via principale, per la declaratoria della inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della procedura e l’acquisizione del veicolo oggetto di cessione, di cui si fa espressa richiesta;
- in subordine, per la sola ipotesi di impossibilità al risarcimento in forma specifica, per l’accertamento della illegittimità del provvedimento di aggiudicazione e degli atti impugnati, con riserva di azione risarcitoria da esercitare ex post con separato giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, di OR FL S.r.l. e di Rheinland Air ER Gmbh;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La RE FL And Sea S.r.l. (di seguito anche solo “RE FL” o “ricorrente”) premette che, a seguito della pubblicazione dell’avviso (prot.) n. 759 del 29 agosto 2024, con il quale il Ministero dell’Interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha indetto la procedura per la cessione di n. 1 aereo Piaggio P180 Avanti - marche VF-181 mediante offerte al rialzo sul prezzo a base d’asta pari ad € 263.989,55, ha espresso all’amministrazione procedente l’intendimento di partecipare delegando alla presentazione dell’offerta l’avv. Rulli e chiesto, pertanto, istruzioni in tal senso.
1.1. Ricevendo una pec di chiarimenti in data 10 settembre 2024, con la quale veniva informata della necessità di conferire al legale “procura speciale notarile”, l’avv. Rulli ha trasmesso all’amministrazione, in data 3 ottobre 2024, il report e l’impronta hash della firma digitale apposta sull’offerta, la procura notarile, la visura camerale della società, la copia di un documento di riconoscimento e la garanzia provvisoria. Il bando prevedeva, poi, che il documento contenente l’offerta venisse inviato durante la seduta pubblica, fissata dalle ore 11 del 7 ottobre 2024.
1.2. Alla seduta pubblica del 7 ottobre 2024 sono state aperte le offerte delle due concorrenti: la RE FL, che ha offerto un importo di € 365.700,00, e la Rheinland Air ER GM (di seguito anche solo “AS”), che ha offerto un importo di € 382.501,90, risultando così aggiudicataria. Alla richiesta della ricorrente di verificare la firma digitale apposta sull’offerta di quest’ultima è emerso, tuttavia, che il documento era stato firmato dalla sig.ra NG, legale rappresentante della OR FL S.r.l., munita di semplice delega.
1.3. A fronte delle rimostranze della ricorrente sulla validità dell’offerta della controinteressata il seggio di gara ha, inizialmente, sospeso la procedura, riservandosi di approfondire la questione. Alla successiva seduta pubblica del 14 ottobre 2024 l’organo collegiale ha poi proposto, con verbale in pari data, di aggiudicare la gara alla AS, ritenendo che l’irregolarità rilevata non fosse viziante, tenuto conto che:
- «l’offerta della società AS è stata firmata a penna dal Sig. Ingo UC, Direttore Maintenance Business Aviation della AS, allegando passaporto dello stesso, ed è stata inviata dalla Sig.ra LO NG (amministratore unico e legale rappresentante della ORfly S.r.l.), che ha a sua volta firmato digitalmente l’offerta, a seguito di una delega della Società AS» ;
- il quesito formulato dall’avv. Rulli aveva indotto in errore l’amministrazione, convinta che il procuratore volesse presentare un’offerta “per conto” della RE FL e non, come è invece avvenuto, semplicemente trasmettere un’offerta altrui (ipotesi nella quale sarebbe bastata la delega);
- il sig. UC, oltre ad aver sottoscritto l’offerta con firma autografa, aveva partecipato personalmente alla seduta, «togliendo qualsiasi dubbio sull’ammissibilità della stessa offerta, che in base alle circostanze concrete, risultava, quindi, con assoluta certezza riconducibile e imputabile al predetto operatore economico» .
L’aggiudicazione alla AS è stata, quindi, formalizzata con decreto direttoriale n. 622 del 23 ottobre 2024.
2. Avverso il provvedimento la RE FL è insorta dinanzi a questo T.a.r., chiedendone, previa sospensione cautelare, l’annullamento, sulla base di un unico motivo di diritto, con il quale denuncia la «Violazione e/o falsa applicazione del bando di gara. Violazione dell’art. 579 c.p.c.. Violazione del principio dell’autovincolo e del clare loqui. Eccesso di potere per violazione dei generali principi che assistono il procedimento amministrativo e le pubbliche gare» , evidenziando che:
- l’amministrazione avrebbe disatteso la clausola del bando ‒ «entro le ore 18.00 del giorno 04-10-2024, il concorrente deve predisporre in formato .pdf il file dell’offerta economica, denominandolo “dichiarazione di offerta per cessione in permuta P180” e firmarlo digitalmente in formato .p7m, senza inviarlo allo scrivente Ufficio» ‒ in forza della quale l’offerta firmata digitalmente da parte del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza era l’unica forma ammissibile;
- l’offerta della controinteressata era stata firmata “a penna” dal sig. UC e digitalmente da soggetto privo di procura notarile e munito di semplice delega, «anche in violazione dell’art. 579 comma 2 c.p.c.1» ;
- il fatto che il sig. UL fosse presente alla seduta sarebbe irrilevante, non valendo a sanare l’invalidità dell’offerta originaria;
- l’inderogabilità della sottoscrizione digitale dell’offerta sarebbe confermata dalla stessa giurisprudenza amministrativa;
- a seguito della doverosa esclusione della AS l’unica offerta ammissibile resterebbe la propria, con conseguente titolo all’aggiudicazione della procedura.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in data 25 novembre 2024.
4. La OR FL si è costituita in data 27 novembre 2024.
5. L’amministrazione resistente ha depositato in data 2 dicembre 2024 gli atti del procedimento e una breve relazione, con la quale ha argomentato sull’idoneità della delega e della presenza del sig. UC alla seduta di gara ad emendare il vizio di sottoscrizione “digitale” dell’offerta, prevista dal bando non a pena di esclusione, bensì «finalizzata a garantire la segretezza dell’offerta ed a conferire certezza legale alla data della stessa» ; segnatamente, secondo l’amministrazione, le offerte delle due contendenti sarebbero state presentate con modalità simili, «essendo state sottoscritte a mano e, successivamente, firmate in forma digitale da soggetti diversi» , e la necessità di dare prevalenza alla sostanza sulla forma risponderebbe al principio del favor partecipationis e all’interesse pubblico a privilegiare l’offerta migliore sul piano economico.
6. Il 13 dicembre 2024 si è costituita la AS.
7. In pari data la AS e la OR FL hanno presentato congiuntamente memoria per opporsi all’accoglimento del gravame, deducendo, in particolare, che il riscontro al quesito formulato dalla RE FL sulla necessità della procura notarile «non è mai stato reso pubblico» e che l’offerta della AS non sarebbe stata “sottoscritta” dal legale rappresentante della OR FL ma da questi solo “veicolata” ‒ analogamente a quanto fatto dall’avv. Rulli per la RE FL ‒ sicché non si sarebbe verificata alcuna “omessa sottoscrizione” tale da rendere incerta la paternità dell’offerta, nel caso di specie certamente attribuibile alla AS, come confermato anche dal beneficiario indicato sulla polizza presentata a garanzia dell’offerta. Le controinteressate hanno, poi, aggiunto che « [l] a AS è un operatore economico di diritto tedesco, che non dispone all’evidenza né di un indirizzo di posta elettronica certificata valido nel territorio della Repubblica Italiana, né di una firma digitale in formato CADES (quello richiesto dal bando di gara)» e che « [l] a stessa è stata quindi costretta ad agire secondo le modalità sopra descritte – peraltro in assenza di alcuna indicazione sul punto da parte del Ministero – garantendo comunque la paternità dell’offerta presentata» .
8. All’esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2024, questo T.a.r., con ordinanza n. 5796 del giorno successivo, ha accolto la domanda cautelare, ritenendo integrato il presupposto sia del fumus boni iuris , alla luce della mancata sottoscrizione digitale dell’offerta da parte della AS entro i termini di scadenza previsti dal bando, sia del periculum in mora , costituito dalle esigenze di rapida conclusione del procedimento di alienazione, e fissando l’udienza per la discussione del merito al 6 maggio 2025.
9. Con ordinanza del 10 febbraio 2025, n. 541, il Consiglio di Stato, adito dal Ministero dell’Interno per la riforma della misura interinale di primo grado, ha respinto l’appello cautelare per difetto del periculum in mora , osservando però «che emergono profili meritevoli di favorevole apprezzamento sul piano del fumus boni iuris, relativamente alla questione centrale della riconducibilità dell’offerta alla Rheinland Air ER Gmbh, posto che non appaiono sussistere incertezze sulla appartenenza dell’offerta alla AS, né che l’offerta sia stata predisposta entro il termine» .
10. In vista dell’udienza pubblica del 6 maggio 2025 le controinteressate hanno depositato memoria in data 17 aprile 2025, insistendo sulla necessità di aderire ad un orientamento “sostanzialistico” al fine di non penalizzare un’impresa, alla quale sia comunque univocamente imputabile la dichiarazione negoziale, solo per una mera irregolarità formale, alla luce dei principi del risultato e della fiducia enunciati dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e di interpretare la clausola della lex specialis che imponeva l’apposizione della firma digitale alla stregua di un adempimento volto «a garantire la segretezza dell’offerta ed a conferire certezza legale alla data della stessa» .
11. La ricorrente ha replicato con memoria depositata in data 24 aprile 2025, sottoponendo a critica l’osservazione incidentale formulata dal giudice d’appello nell’ordinanza n. 541/2025 e rimarcando che l’offerta della AS è stata firmata digitalmente da soggetto privo dei poteri di rappresentanza, senza che a ciò possa porre rimedio la firma autografa del sig. UC, «in quanto la mera sottoscrizione manuale non è idonea a dare certezza al suo autore» , e senza che siano state utilizzate «modalità equipollenti alla firma digitale, ai sensi degli artt. 65 e 71 del CAD (cfr. TAR Milano n. 3359/2024)» . Ad avviso della ricorrente, non ricorrerebbe alcuna delle fattispecie in presenza delle quali la giurisprudenza amministrativa valorizza il “principio sostanzialistico” per superare il difetto di sottoscrizione digitale dell’offerta quali l’utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione, l’esistenza di una marcatura temporale e l’allegazione di altra documentazione sottoscritta dall’impresa.
12. All’udienza pubblica del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Re melius perpensa il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
13.1. Militano in tal senso proprio le disposizioni sulle modalità di presentazione delle istanze e delle dichiarazioni alla pubblica amministrazione evocate dalla ricorrente (sia pure per escluderne l’applicabilità) e, in particolare, gli artt. 38, co. 2 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che equiparano, ai fini della validità della sottoscrizione di un’istanza alla pubblica amministrazione, varie forme (tutte equipollenti), tra le quali: l’apposizione della firma «in presenza del dipendente addetto» (art. 38, co. 3, del d.P.R. 445/2000), la trasmissione del documento «unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore» (artt. 38, co. 3, del d.P.R. 445/2000 e 65, co. 1, lett. c, del d.lgs. 82/2005), la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata (artt. 20, co. 1- bis , e 65, co. 1, lett. a, del d.lgs. 82/2005) e l’invio del documento «dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata» (art. 65, co. 1, lett. c- bis , del d.lgs. 82/2005).
L’art. 38, co. 3- bis , del d.P.R. 445/2000 specifica, poi, che « [i] l potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo» .
Sia l’autenticità della firma su un documento direttamente presentato dall’interessato alla pubblica amministrazione sia il conferimento del potere di rappresentanza non solo per la sua presentazione ma anche per la sua “formazione” possono essere, quindi, legittimamente ricavati dalla presenza della copia di un documento di riconoscimento dell’istante, che costituisce una delle modalità per attribuire giuridicamente un atto ‒ sia esso una dichiarazione di scienza (come una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà) oppure una dichiarazione di volontà (come un’istanza) ‒ al suo autore.
Se, da un lato, l’allegazione della copia di un documento di riconoscimento all’offerta presentata in sede di aste pubbliche non costituisce un obbligo per l’offerente, non potendo «…essere imposto per le dichiarazioni di volontà di natura negoziale qual è l’offerta economica (cfr., per tutte, Cons. Stato, 20 dicembre 2013, n. 6125). Tale obbligo, infatti, nella ratio dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici riguarda istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alla pubblica amministrazione e non già dichiarazioni di volontà. L’incombente esteso alla parte economica dell’offerta si traduce, quindi, in una formalità eccessiva e superflua perché l’offerta non ha valenza di autocertificazione» (Cons. Stato, V, 15 luglio 2014, n. 3712), ciò non vuol dire, dall’altro, che sia precluso utilizzare tale documento per stabilire la paternità della proposta, soprattutto nei sistemi di negoziazione non interamente gestiti mediante infrastrutture informatiche, come quelli per la stipula dei contratti attivi , esclusi dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 13, co. 2, del d.lgs. 36/2023.
Tale impostazione è avvalorata dalla giurisprudenza – che la ricorrente ritiene inapplicabile – che rinviene nella presenza, all’interno di una delle “buste” presentate ai fini della partecipazione, di altri documenti firmati dall’offerente il grimaldello per superare eventuali incertezze o irregolarità sulla sottoscrizione dell’offerta (in tal senso Cons. Stato, V, 9 marzo 2020, n. 1655). Se, quindi, la paternità dell’offerta può essere stabilita sulla base di altri documenti firmati alla stessa allegati, ciò deve valere, a fortiori , se l’elemento di collegamento con la volontà dell’offerente è la copia del suo documento di riconoscimento, che, come si è detto, secondo il diritto positivo, si pone quale complemento di un’istanza o di una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà capace di imprimere alla stessa la forza propulsiva necessaria all’avvio, nel primo caso, o alla conclusione, nel secondo, del procedimento amministrativo.
D’altra parte, è il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023 – che trova applicazione, unitamente al principio della fiducia e a quello dell’accesso al mercato, anche nei contratti attivi ex art. 13, co. 5, del codice – a spingere per una «lettura sostanzialistica della lex specialis» , che dequota forma e procedura da fine a mezzo «per selezionare l’operatore economico più idoneo all’aggiudicazione dell’appalto» , «con la conseguenza che si può ragionevolmente ritenere che un ‘mero rigido e cavilloso formalismo’ (Cons. Stato, n. 11322 del 2023) non può che nuocere alla concorrenzialità, alla necessità di ampliare il contesto partecipativo dell’imprese, ma soprattutto all’esigenza della stazione appaltante di affidare la commessa all’operatore economico ritenuto più idoneo» (Cons. Stato, V, 25 febbraio 2025, n. 1620, richiamata dalle controinteressate), sicché la forma recede dinanzi alla sostanza quale criterio di orientamento per l’esercizio dei poteri valutativi intestati agli organi di gara.
13.2. Nel caso in esame il Ministero dell’Interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha indetto una procedura ex art. 3 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e 63 e ss. del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, per la cessione di un aeromobile mediante offerte al rialzo sul prezzo a base d’asta, ai fini, quindi, della stipula di un contratto attivo , di un contratto, cioè, dal quale deriva un’entrata per lo Stato, al quale non si applica il d.lgs. 36/2023, salvo che gli artt. 1, 2 e 3.
Il bando ha previsto, per la formulazione delle offerte, un sistema “ibrido”, volto, pur in assenza di una piattaforma telematica di negoziazione, ad acquisire le offerte tramite p.e.c., adottando, però, alcuni accorgimenti al fine di salvaguardarne l’immodificabilità e la segretezza fino al momento della loro apertura: la sottoscrizione, senza l’immediato invio all’amministrazione procedente, del documento di offerta; l’invio, entro il termine previsto dal bando, di un messaggio di posta elettronica certificata con allegate le prove della firma elettronica apposta ( report e impronta hash ), le informazioni sul soggetto che avrebbe partecipato alla seduta e la garanzia provvisoria; il successivo invio (durante la seduta pubblica) del documento di offerta precedentemente firmato. In tal modo l’amministrazione procedente ha potuto verificare la corrispondenza tra il file acquisito durante l’asta e quello identificato dal report e dall’impronta hash precedentemente comunicati, scongiurando il rischio di eventuali alterazioni della proposta negoziale per effetto della sopravvenuta conoscenza di altre offerte.
La previsione dell’apposizione della firma digitale sul documento di offerta era, pertanto, finalizzata precipuamente ad assicurare che la stessa non subisse modificazioni, essendo, come noto, sempre possibile accertare la data e l’ora in cui un documento è stato firmato digitalmente.
Ciò premesso, l’offerta della AS è costituita da una copia per immagine dell’originario documento analogico sottoscritto con firma autografa dal sig. Plucktun, sulla quale la sig.ra NG, legale rappresentante della OR FL delegata a «rappresentare AS per la presentazione in formato elettronico dell’offerta commerciale di acquisto del velivolo PIAGGIO P.180 Avanti S/N 1078, marche VF-181 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco» (doc. 10 allegato al ricorso), ha apposto la propria firma digitale il 4 ottobre 2024 (cioè entro i termini di scadenza indicati dall’avviso di gara).
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sub 13.1. l’offerta risulta effettivamente valida e ammissibile, in quanto:
- il documento analogico contenente l’offerta è stato sottoscritto con firma autografa dal sig. UC, cioè da soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare la AS;
- insieme al report e all’impronta hash della copia informatica di tale documento, firmata digitalmente dalla sig.ra NG della OR FL, è stata inviata anche copia del passaporto del sig. UC (doc. 3a allegato alla memoria depositata dal Ministero dell’Interno in data 2 dicembre 2024, circostanza confermata dalle controinteressate a pag. 9 della memoria depositata in data 13 dicembre 2024);
- alla trasmissione dell’offerta l’OR FL era stata espressamente delegata dalla AS, che risulta altresì beneficiaria della polizza fideiussoria rilasciata dalla AS EK in data 4 ottobre 2024.
Nessun dubbio può, quindi, ragionevolmente insinuarsi sull’imputabilità dell’offerta aperta alla seduta del 7 ottobre 2024 alla volontà del legale rappresentante della AS. In assenza di una piattaforma telematica di negoziazione che consentisse la gestione integralmente digitalizzata della procedura ‒ e anche di più univoche clausole del bando che imponessero una determinata forma a pena di esclusione ‒ era, pertanto, possibile ricorrere ad una combinazione della forma analogica con quella elettronica, che corrispondesse all’esigenza di garantire l’autenticità e la paternità dell’offerta tramite l’allegazione di copia del documento di riconoscimento dell’offerente e la data e l’ora di formazione del documento tramite la firma digitale, coerentemente con l’ultimo inciso dell’art. 20, co. 1- bis , del d.lgs. 82/2005.
In una procedura così strutturata l’esclusione di un’offerta di cui modalità diverse concorrono comunque ad assicurare la paternità e l’immodificabilità risulterebbe illegittima in quanto contraria al principio del risultato (coincidente, per i contratti attivi, con il maggior introito per l’erario) e del favor partecipationis , che impongono di ricercare soluzioni interpretative dirette a promuovere la più ampia competizione in ogni contesto che offra «opportunità di guadagno economico, anche indiretto» , ai sensi dell’art. 13, co. 5, del d.lgs. 36/2023, spingendo «verso una più accentuata dequotazione dei vizi formali, già intrapresa dall’art. 21-octies, co. 2, della l. 241/1990, non solo degli atti amministrativi ma anche delle dichiarazioni rese dai privati, laddove non disvelino vizi radicali della volontà da cui scaturiscono e non vi ostino i superiori principi di concorrenza e di parità di trattamento» (T.a.r. Roma, I-q, 7 febbraio 2025, n. 2841).
14. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
15. Tenuto conto della peculiarità della controversia e della novità delle questioni trattate, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Aragno | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO