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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/09/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 279/2021 R.G. promossa da:
nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avvocati FERRARI SIMONA, C.F._1
, e FRANCESCO FILOGAMO, c.f. C.F._2 C.F._3
Appellante contro
, nato a [...], il [...], c.f. Controparte_2
, rappresentato e difeso, dall'avv. Lorenzo Castorina, c.f. C.F._4
C.F._5
Appellato
, p. iva Controparte_3 P.IVA_1
Appellato-contumace
- 1 - °°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con sentenza n. 296/21 il Tribunale di Catania condannava l'
[...]
Cont
(d'ora in avanti e la dott.ssa , in Controparte_3 Controparte_1 solido tra loro, al risarcimento del danno da responsabilità sanitaria patito da ed al pagamento delle spese processuali. Rigettava la domanda di Controparte_2
Cont manleva proposta dalla dott.ssa nei confronti dell' con la quale chiedeva CP_1 di essere tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal giudizio ottenendo il rimborso di quanto la medesima fosse stata tenuta a pagare in forza della sentenza.
La decisione di primo grado è stata impugnata da esclusivamente Controparte_1 sul capo di statuizione che ha rigettato la domanda di manleva (come risulta dalle difese svolte dagli appellati con la comparsa di risposta e da quelle dell'appellante svolte nella comparsa conclusionale, p. 6-7).
Si è costituito in giudizio domandando il rigetto dell'appello. Controparte_2
L'azienda sanitaria è rimasta contumace.
In diritto
La sentenza di primo grado, avuto riguardo al tenore dell'appello proposto, è passata in giudicato eccezion fatta che sul capo di statuizione che ha rigettato la domanda di Cont manleva proposta da nei confronti dell' Controparte_1
Il tribunale sulla domanda ora in esame ha così motivato “… è indubbio che la mancata stipula di polizza assicurativa da parte dell' , integri inadempimento CP_3 agli obblighi di cui alla contrattazione collettiva e comporti un pregiudizio per la convenuta, consistente nella perdita di possibilità di usufruire della garanzia assicurativa e, tuttavia, non può ritenersi fondata l'azione esercitata dalla convenuta, configurandosi a suo carico la colpa grave nella esecuzione della prestazione professionale”.
- 2 - Con il motivo di critica si rileva che la condotta dell'appellante non potrebbe essere qualificata come “gravemente” colposa e che, comunque, anche se di colpa grave si trattasse, tale qualificazione sarebbe irrilevante ai fini della fondatezza della domanda di manleva.
Il motivo è fondato.
Il tribunale ha affermato che “… la mancata stipula di polizza assicurativa da parte dell' , integri inadempimento agli obblighi di cui alla contrattazione CP_3 collettiva e comporti un pregiudizio per la convenuta, consistente nella perdita di possibilità di usufruire della garanzia assicurativa ….”.
Tale accertamento, rimasto privo di censura, è passato in giudicato.
La delibazione del motivo di appello deve, dunque, muovere dall'esistenza di: a) un inadempimento negoziale sotto il profilo dell'omessa ottemperanza ad un obbligo imposto dalla legge (la stipula di polizza assicurativa che coprisse la responsabilità civile del personale medico); b) un pregiudizio per “… Controparte_1 consistente nella perdita di possibilità di usufruire della garanzia assicurativa…”.
Pur muovendo dalla riferita premessa il tribunale ha ritenuto che la qualificazione della condotta del medico in termini di colpa grave fosse preclusiva del diritto alla manleva.
L'assunto non è condivisibile per due ragioni.
Il grado della colpa non risulta essere parametro che possa rilevare ai fini dell'esclusione del diritto alla manleva azionato dal medico nei confronti dell'azienda sanitaria, trovando menzione nell'ambito dei presupposti che legittimano (o meno) il diverso istituto della rivalsa dell'azienda ospedaliera nei confronti del medico responsabile di aver cagionato un danno al paziente (diritto che Cont l' non ha ritenuto di azionare, almeno nella presente causa).
Se si muove dalla conclusione raggiunta dal primo giudice (sussistenza Cont dell'inadempimento dell' e pregiudizio subito dal medico), coerente conseguenza, secondo le regole che disciplinano la responsabilità contrattuale, è
- 3 - quella che il soggetto danneggiato dall'altrui inadempimento deve conseguire, in via risarcitoria, quella utilità/valore di cui la sua sfera giuridica è stata privata.
Posta la superiore premessa in linea di principio, deve concludersi che la reintegrazione della sfera giuridica dell'appellante non può che avvenire riconoscendole ciò che l'azienda ospedaliera avrebbe dovuto garantirle (la copertura del rischio professionale).
L'appellante ha, pertanto, diritto ad essere tenuta indenne dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli che dovesse subire per effetto della sentenza di primo grado.
°°°
Nulla deve statuirsi sulle spese del presente giudizio tra e Controparte_1
non avendo la prima rivolto domande nei suoi confronti. Controparte_2
La conclusione merita una puntualizzazione.
Sebbene l'atto di citazione in appello possa suscitare qualche dubbio, CP_2
dimostra di avere rettamente inteso l'assenza di domande nei suoi confronti,
[...] tanto da affermare che, in assenza di appello, la statuizione di primo grado è passata in giudicato sia in punto di an che quantum della condanna resa in proprio favore (p.
10 ss della comparsa di risposta). Cont Le spese del doppio grado di giudizio tra l' e seguono la Controparte_1 soccombenza, come liquidate in dispositivo, senza computare, per il presente grado, la fase istruttoria-trattazione in assenza di attività difensiva ad essa pertinente.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 279/21
R.G., così statuisce: in accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza n.
296/2021, emessa dal Tribunale di Catania, dichiara l' Controparte_3
obbligata a tenere indenne dalle eventuali conseguenze
[...] Controparte_1 pregiudizievoli del giudizio, rimborsando quanto la stessa fosse tenuta a pagare in esecuzione della sentenza di primo grado;
condanna l' Controparte_3
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in
[...]
- 4 - euro 4.200,00 per compensi oltre spese generali, iva e c.p.a. per il primo grado di giudizio ed in euro 3.473,00 per compensi ed euro 777,00 per spese vive oltre spese generali, iva e c.p.a. per il presente giudizio.
Così deciso in Catania il 20.06.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 279/2021 R.G. promossa da:
nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avvocati FERRARI SIMONA, C.F._1
, e FRANCESCO FILOGAMO, c.f. C.F._2 C.F._3
Appellante contro
, nato a [...], il [...], c.f. Controparte_2
, rappresentato e difeso, dall'avv. Lorenzo Castorina, c.f. C.F._4
C.F._5
Appellato
, p. iva Controparte_3 P.IVA_1
Appellato-contumace
- 1 - °°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con sentenza n. 296/21 il Tribunale di Catania condannava l'
[...]
Cont
(d'ora in avanti e la dott.ssa , in Controparte_3 Controparte_1 solido tra loro, al risarcimento del danno da responsabilità sanitaria patito da ed al pagamento delle spese processuali. Rigettava la domanda di Controparte_2
Cont manleva proposta dalla dott.ssa nei confronti dell' con la quale chiedeva CP_1 di essere tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal giudizio ottenendo il rimborso di quanto la medesima fosse stata tenuta a pagare in forza della sentenza.
La decisione di primo grado è stata impugnata da esclusivamente Controparte_1 sul capo di statuizione che ha rigettato la domanda di manleva (come risulta dalle difese svolte dagli appellati con la comparsa di risposta e da quelle dell'appellante svolte nella comparsa conclusionale, p. 6-7).
Si è costituito in giudizio domandando il rigetto dell'appello. Controparte_2
L'azienda sanitaria è rimasta contumace.
In diritto
La sentenza di primo grado, avuto riguardo al tenore dell'appello proposto, è passata in giudicato eccezion fatta che sul capo di statuizione che ha rigettato la domanda di Cont manleva proposta da nei confronti dell' Controparte_1
Il tribunale sulla domanda ora in esame ha così motivato “… è indubbio che la mancata stipula di polizza assicurativa da parte dell' , integri inadempimento CP_3 agli obblighi di cui alla contrattazione collettiva e comporti un pregiudizio per la convenuta, consistente nella perdita di possibilità di usufruire della garanzia assicurativa e, tuttavia, non può ritenersi fondata l'azione esercitata dalla convenuta, configurandosi a suo carico la colpa grave nella esecuzione della prestazione professionale”.
- 2 - Con il motivo di critica si rileva che la condotta dell'appellante non potrebbe essere qualificata come “gravemente” colposa e che, comunque, anche se di colpa grave si trattasse, tale qualificazione sarebbe irrilevante ai fini della fondatezza della domanda di manleva.
Il motivo è fondato.
Il tribunale ha affermato che “… la mancata stipula di polizza assicurativa da parte dell' , integri inadempimento agli obblighi di cui alla contrattazione CP_3 collettiva e comporti un pregiudizio per la convenuta, consistente nella perdita di possibilità di usufruire della garanzia assicurativa ….”.
Tale accertamento, rimasto privo di censura, è passato in giudicato.
La delibazione del motivo di appello deve, dunque, muovere dall'esistenza di: a) un inadempimento negoziale sotto il profilo dell'omessa ottemperanza ad un obbligo imposto dalla legge (la stipula di polizza assicurativa che coprisse la responsabilità civile del personale medico); b) un pregiudizio per “… Controparte_1 consistente nella perdita di possibilità di usufruire della garanzia assicurativa…”.
Pur muovendo dalla riferita premessa il tribunale ha ritenuto che la qualificazione della condotta del medico in termini di colpa grave fosse preclusiva del diritto alla manleva.
L'assunto non è condivisibile per due ragioni.
Il grado della colpa non risulta essere parametro che possa rilevare ai fini dell'esclusione del diritto alla manleva azionato dal medico nei confronti dell'azienda sanitaria, trovando menzione nell'ambito dei presupposti che legittimano (o meno) il diverso istituto della rivalsa dell'azienda ospedaliera nei confronti del medico responsabile di aver cagionato un danno al paziente (diritto che Cont l' non ha ritenuto di azionare, almeno nella presente causa).
Se si muove dalla conclusione raggiunta dal primo giudice (sussistenza Cont dell'inadempimento dell' e pregiudizio subito dal medico), coerente conseguenza, secondo le regole che disciplinano la responsabilità contrattuale, è
- 3 - quella che il soggetto danneggiato dall'altrui inadempimento deve conseguire, in via risarcitoria, quella utilità/valore di cui la sua sfera giuridica è stata privata.
Posta la superiore premessa in linea di principio, deve concludersi che la reintegrazione della sfera giuridica dell'appellante non può che avvenire riconoscendole ciò che l'azienda ospedaliera avrebbe dovuto garantirle (la copertura del rischio professionale).
L'appellante ha, pertanto, diritto ad essere tenuta indenne dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli che dovesse subire per effetto della sentenza di primo grado.
°°°
Nulla deve statuirsi sulle spese del presente giudizio tra e Controparte_1
non avendo la prima rivolto domande nei suoi confronti. Controparte_2
La conclusione merita una puntualizzazione.
Sebbene l'atto di citazione in appello possa suscitare qualche dubbio, CP_2
dimostra di avere rettamente inteso l'assenza di domande nei suoi confronti,
[...] tanto da affermare che, in assenza di appello, la statuizione di primo grado è passata in giudicato sia in punto di an che quantum della condanna resa in proprio favore (p.
10 ss della comparsa di risposta). Cont Le spese del doppio grado di giudizio tra l' e seguono la Controparte_1 soccombenza, come liquidate in dispositivo, senza computare, per il presente grado, la fase istruttoria-trattazione in assenza di attività difensiva ad essa pertinente.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 279/21
R.G., così statuisce: in accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza n.
296/2021, emessa dal Tribunale di Catania, dichiara l' Controparte_3
obbligata a tenere indenne dalle eventuali conseguenze
[...] Controparte_1 pregiudizievoli del giudizio, rimborsando quanto la stessa fosse tenuta a pagare in esecuzione della sentenza di primo grado;
condanna l' Controparte_3
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in
[...]
- 4 - euro 4.200,00 per compensi oltre spese generali, iva e c.p.a. per il primo grado di giudizio ed in euro 3.473,00 per compensi ed euro 777,00 per spese vive oltre spese generali, iva e c.p.a. per il presente giudizio.
Così deciso in Catania il 20.06.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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