Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 438/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 438/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. GIORIO LUCA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CAGNIN PIERLUIGI, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni congiunte delle parti:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
29/09/1992, trascritto presso il registro dell'Ufficio degli atti di matrimonio del comune di
Campodarsego (PD), il 29/02/1992, Atto N. 4 parte II serie A - anno 1992, ordinando all'Ufficiale dello stato civile di eseguire le annotazioni di legge;
2) darsi atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non vantare pretese economiche l'uno nei confronti dell'altro, neanche a titolo di assegno divorzile o di pregressa contribuzione al mantenimento dei figli;
3) I coniugi dichiarano fin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
4) Spese legali compensate.
I sigg. , nato il [...] in [...], e Parte_1 [...]
, nata il [...] in [...], hanno contratto CP_1
matrimonio concordatario il 29.02.1992 in Campodarsego (PD), trascritto presso il registro dell'Ufficio degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 4, Parte II,
Serie A, anno 1992.
Dalla loro unione sono nati i figli il 11.08.1992, e Persona_1 Per_2
il 21.09.1994.
[...]
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 12.07.2011 e la separazione è stata omologata il
16.09.2011.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e , contratto il 29/02/1992 in Campodarsego (PD) e
[...] CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 4, Parte II,
Serie A, anno 1992; 2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.3.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti