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Sentenza 1 agosto 2024
Sentenza 1 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/08/2024, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3414/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
UFFICIO PER IL PROCESSO SEZIONE L in composizione monocratica, nella persona del Giudice Pietro Merletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3414 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede a Monteporzio (PU) in via dell' Industria n. 2, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Discepolo (pec: fax: Email_1
071/54914; C.F. ) e Daniele Discepolo (pec: . C.F._1 Emai_2 [...]
fax: 071/54914; C.F. ), elettivamente Email_3 C.F._2
domiciliata presso lo studio del primo sito ad Ancona, in Corso Matteotti n. 99, in forza di delega in calce all'atto di citazione depositato telematicamente in data 16.7.2021;
ATTORE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avvocato dello Stato Lorenza Di Bartolomeo, elettivamente domiciliato ope legis presso gli uffici siti in Ancona, Corso Mazzini n. 55 (fax: 071-5029148 / 071 – 205464; posta certificata: ads. vvocaturastato); Email_4
CONVENUTO
OGGETTO: annullamento del provvedimento illegittimo della PA.
CONCLUSIONI: come da conclusioni formulate all'udienza del 26.06.2024.
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, depositato telematicamente in data 16 luglio 2021, la ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'ill.mo
[...]
Tribunale adito, per le ragioni sopra esposte, in via preliminare rigettare l'eccezione sollevata da controparte con cui è stato chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo. Nel merito voglia l'ill.mo Tribunale adito dichiarare illegittimo e per l'effetto annullare il provvedimento del 19.05.2021 in forza del quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha escluso la dal Parte_1
fondo e conseguentemente: - accertare e dichiarare che il non ha Parte_2 CP_1 diritto di recuperare l'importo di euro 40.707,09 preteso a titolo di restituzione dell' acconto del fondo corrisposto in data 28.12.2020 alla società attrice;
- accertare e Parte_2 dichiarare che la società attrice ha diritto all'ammissione al fondo in relazione Parte_2
alle domande n. CIG 27422578EF2 per euro 114.588,11, e n. CIG 27428195D6 di euro
2.151,64, e condannare il al pagamento di tali somme, nei limiti eventualmente CP_1 della disponibilità del Fondo, previo scomputo dell' acconto già corrisposto;
- in caso di accoglimento delle domande che precedono, dato atto dell'offerta formulata dalla società attrice in banco judicis, accertare e dichiarare la surroga del nella posizione della CP_1
nel concordato TA s.p.a. con il conseguente diritto al trasferimento in Parte_1 capo al dell'iva di rivalsa pari ad euro 15.661,00, delle n. 22.884 azioni TA e CP_1 dei n. 183.167 SFP . Con vittoria di spese e onorari.” (conclusioni così modificate a pagg. 11-12 della prima memoria istruttoria, depositata telematicamente in data 4.3.2022).
A sostegno della domanda, parte attrice ha ripercorso gli eventi da cui ha preso origine la vicenda. Ella, in qualità di subappaltatrice, aveva eseguito plurime forniture nell'interesse della TA s.p.a. per euro 195.945,36, iva compresa, di cui euro 160.610,95 di imponibile ed euro 35.334,41 di iva di rivalsa. Quando la società esecutrice aveva presentato domanda di concordato preventivo (17.10.2018 - doc. n. 1), l'attrice era stata ammessa al concordato come creditrice chirografaria per euro 198,683,00, di cui euro 15.516,00 a titolo di iva di rivalsa
(doc. n. 3)1. Vista l'introduzione del Fondo Salva Opere (D.L. 34/2019), la Parte_1 1 Il concordato TA prevedeva che ai creditori chirografari sarebbero state attribuite azioni TA pari a n. 12.493 per ogni 100 euro di credito e n. 1 strumento finanziario partecipativo (SFP) per ogni euro di credito vantato (doc. n. 4). pagina 2 di 10 aveva anche presentato due domande (n. CIG 27422578EF2 per euro 163.697,30 e n. CIG
27428195D6 per euro 2.151,64, per complessivi euro 165.848,94) al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (poi divenuto Controparte_2
per recuperare il suo credito. A questo punto, il 30.7.2020 il Ministero aveva
[...] comunicato alla società l'accettazione della domanda (doc. n. 7); frattanto, il Concordato aveva richiesto alla di comunicare il proprio conto titoli, richiesta cui la società Parte_1
aveva provveduto in data 7.10.2020, ricevendo il seguente 5.11.2020 n. 22.884 azioni TA
e n. 183.167 SFP;
successivamente, in data 28.12.2020, la società aveva anche ricevuto dal
Ministero un primo acconto di euro 40.707,08, come da decreto del 17.12.2020 (doc. n. 8).
Stante tale susseguirsi di eventi, ed in particolare l'accettazione del previsto Parte_3 dall'omologa del Concordato da parte della , quest'ultima riceveva dal Ministero Parte_1
delle Infrastrutture, tramite pec del 18.02.2021, la comunicazione della sua esclusione dal fondo, per perdita del requisito di ammissione, e della doverosa restituzione della somma già corrisposta di euro 40.707,09 a titolo di acconto (doc. n. 9). Con pec dell'08.03.2021 (doc. n.
10), la contestava la legittimità del provvedimento preannunciato, Parte_1
dichiarandosi disponibile a trasferire al la proprietà dei titoli conferiti da TA CP_1
s.p.a., senza ricevere alcuna risposta. Nel frattempo, in data 08.06.2021 il Concordato TA accreditava alla anche la somma di euro 15.516,43 a titolo di rivalsa ed euro Parte_1
144,57 a titolo di interessi. Anche per tale somma la Società si dichiarava disponibile al trasferimento al , come da pec del 11.06.2021 (doc. n. 13). Successivamente, la CP_1
società apprendeva della pubblicazione del Decreto Direttoriale di Rettifica delle certificazioni ammesse al F.S.O. (doc. n. 14), datato 19.05.2021, con la sua esclusione. Quindi, il
29.06.2021, la difesa di parte attrice inviava istanza di annullamento in autotutela al
[...]
(doc. n. 15), ma quest'ultimo rigettava la sua Controparte_2
richiesta (doc. n. 16).
In punto di diritto, parte attrice ha censurato la sua esclusione dall'ammissione al Fondo Salva
Opere, in sintesi, per le motivazioni che seguono: (i) l'unico requisito di ammissione al Fondo era l'esistenza di un diritto di credito nei confronti dell'TA s.p.a.; (ii) il risultato sarebbe stato diverso già solo se le tempistiche del concordato fossero state più lunghe e nel frattempo il Ministero avesse provveduto al saldo;
(iii) parte attrice aveva fatto legittimo affidamento sulla possibilità, concretamente paventata sia dall'TA s.p.a. che dallo stesso CP_1 come da documentazione prodotta, di accettare i titoli e poi trasferirli a quest'ultimo, con conseguente surrogazione dell'istituzione nella sua posizione, dunque, ella sembra essere stata pagina 3 di 10 paradossalmente penalizzata dall'aver tenuto un comportamento diligente e secondo buona fede;
(iv) tutto quanto dedotto dal Ministero con la già citata comunicazione dell'11.05.2021
(doc. n. 16) è infondato in quanto la somma complessiva dei titoli e dell'iva di rivalsa percepita dalla non raggiunge il corrispondente 30% del credito vantato, non Parte_1
vi sono motivi ostativi alla sussistenza della surroga ope legis e, peraltro, tale tipo di surroga è stata esercitata nei confronti di tutti gli altri soggetti ammessi al fondo.
Nondimeno, parte attrice ha anche contestato l'assunto di controparte secondo il quale ella ad oggi risulterebbe interamente soddisfatta e non avrebbe più nulla a che pretendere del credito vantato nei confronti del Concordato TA. Secondo la tesi di parte, infatti, i titoli della
TA s.p.a. non hanno alcuna appetibilità commerciale (ad oggi hanno un valore di neanche
8.000,00 euro, come consta dai rendiconti della al 31.03.2021 (doc. n. 19), Parte_1 importo pari a circa il 4% del credito vantato dall' attrice nei confronti della TA); inoltre, in assenza di apposita delibera, non vi è stato alcun tipo di pagamento o di ristoro nei confronti della (cfr. Cass. civ. sez. I del 02.03.2016 n. 4119); infine, gli asset destinati Parte_1
ai SFP, oltre che pochi, sono anche di difficile riscossione (cfr. comunicato stampa della
TA del 25.05.2020 (doc. n. 21)).
In conclusione, per le motivazioni di cui sopra, parte attrice ha chiesto l'annullamento del provvedimento di esclusione al Fondo e, conseguentemente, l'accertamento del Parte_2 diritto della società all'ammissione al Fondo per l'intera somma per cui era stata originariamente ammessa, con contestuale trasferimento di tutto quanto percepito dalla dal Concordato TA al e pagamento ad essa della cifra Parte_1 CP_1
corrispondente.
2. Il si è costituito in giudizio Controparte_2
con comparsa di costituzione e riposta, depositata telematicamente in data 25 gennaio 2022, con la quale ha formulato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, dichiarare il difetto il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, rientrando la controversia de qua nella giurisdizione del Giudice Amministrativo;
2) nel merito, rigettare
l'avverso ricorso perché inammissibile o, comunque, del tutto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” (conclusioni formulate a pag. 17 della comparsa di costituzione e risposta).
La parte convenuta ha contestato integralmente quanto dedotto dalla controparte in fatto e in diritto, svolgendo le seguenti considerazioni.
pagina 4 di 10 In punto di fatto, parte convenuta ha precisato che a seguito della comunicazione alla della sua ammissione al Fondo Salva Opere ed a seguito della richiesta ad Parte_1
essa di confermare le proprie coordinate bancarie nonché di attestare la sussistenza del permanere delle condizioni di erogabilità delle risorse (nota prot. n. 10054 del 30/07/2020
(Allegato “C”)), la destinataria aveva riferito “che il credito, ad oggi, NON è stato soddisfatto nè totalmente nè parzialmente” (pec del 04/08/2020 (Allegato “D”)). Eseguiti i primi pagamenti, l'TA S.p.a. aveva trasmesso con pec del 21/12/2020 (Allegato “G”), l'elenco dei soggetti ammessi al Fondo Salva Opere che, assegnatari del “Monte Titoli” previsto dall'omologa del concordato, avevano accettato e quindi ricevuto azioni/SPF pari al 100% del credito ammesso alla procedura concorsuale, con conseguente chiusura della procedura per loro. Di conseguenza, in data 18/02/2021 la
[...]
aveva provveduto a chiedere la Controparte_3
restituzione delle somme erogate a tutti i soggetti così soddisfatti (30 imprese e 4 cessionari) e perciò non più surrogabili né ancora legittimati a ricevere le somme dal Fondo Salva Opere, tra i quali l'odierna parte attrice. Iniziava l'interlocuzione tra il e la società TA. CP_1
Per quanto ivi di interesse, la società TA prospettava con propria missiva prot. n. 820 del
21/04/2021 (Allegato “N”), in relazione ai titoli emessi e trasferiti ai creditori chirografari che avevano fornito i dati necessari per il trasferimento sui propri dossier, la possibilità che “il loro trasferimento potrà avere luogo tramite atto negoziale da concludersi tra l'assegnatario dei
Titoli e codesto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non essendo possibile, in tale diversa ipotesi, l'intervento della scrivente.” e con pec del 01/05/2021 (Allegato “O”) chiedeva al indicazioni in relazione ai beneficiari finali per l'iva di rivalsa. La CP_1
Direzione riscontrava le due missive della società (Allegati “P” e “Q”) esponendo le ragioni per le quali l'ipotizzato e non meglio definito “atto negoziale” tra soggetti al di fuori della procedura stessa comportasse lo stravolgimento della norma primaria, non praticabile, e precisando che per i soggetti che avevano accettato e ricevuto azioni/SPF sui propri “Monte titoli” il Ministero non poteva surrogarsi neppure per l'iva di rivalsa. Seguiva l'istanza in autotutela di riammissione della al Fondo Salva Opere (Allegato “S”) ed il Parte_1
rigetto da parte del . CP_1
In diritto, parte convenuta ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza di questo Tribunale, spettando la decisione della controversia al Giudice Amministrativo. Infatti, come da giurisprudenza citata, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo pagina 5 di 10 la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, nella quale la P.A. ha il potere di riconoscere il beneficio apprezzando discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione e il richiedente vanta una posizione di interesse legittimo, da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo, come tale tutelabile dinanzi al Giudice Ordinario. Nel caso di specie, avendo l'attore impugnato un provvedimento di esclusione del richiedente dagli aventi diritto all'erogazione delle somme di cui al Fondo Salva Opere, come tale attinente alla fase procedimentale, la cognizione della controversia spetta al Giudice Amministrativo.
Nel merito, la disciplina del Fondo Salva Opere, individua quali beneficiari l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale che vantino un credito insoddisfatto la cui esistenza ed il cui ammontare sia certificato. Qualora sussistano tali requisiti, il eroga loro le somme certificate e si surroga ope legis nei loro diritti. Se ne ricava CP_1
che nel caso di specie, essendo stata la soddisfatta dal Concordato, essa non Parte_1
vantava più i requisiti per essere ammessa al Fondo e, conseguentemente, per ottenere le erogazioni dal Ministero con surroga ope legis di quest'ultimo nella sua posizione. Da qui il provvedimento di esclusione dalle società beneficiarie delle erogazioni del Fondo e la richiesta di restituzione di quanto già erogato. Parte convenuta, a tal proposito, ha anche ribadito, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, di aver riservato il medesimo trattamento a tutte le società nella stessa situazione dell'odierna attrice.
Il ha dunque richiesto il rigetto di CP_1 Controparte_2
tutte le domande presentate da parte attrice.
3. All'udienza del 3.2.2022 di prima comparizione delle parti, il Giudice, ritenuta l'eccezione pregiudiziale inidonea a definire il giudizio, ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c.. Solo parte attrice ha depositato le proprie memorie istruttorie (nn. 1 e 2). Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti ed ha rinviato all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni. Mutato l'organo giudicante, all'odierna udienza le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
La situazione giuridica individuabile in capo a chi aspiri a finanziamenti o sovvenzioni è di interesse legittimo tutte le volte in cui la norma di previsione affidi all'amministrazione il discrezionale apprezzamento sull'an, sul quid e sul quomodo dell'erogazione, comportante la ponderazione delle ragioni di pubblico interesse ad essa sottese, mentre è di diritto soggettivo laddove si tratti di erogazione riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di condizioni puntualmente indicate, e all'Amministrazione
pagina 6 di 10 spetti solo di verificare l'esistenza dei relativi presupposti, senza alcuna ponderazione degli interessi pubblici sottostanti (cfr. Cass. n. 9816/2023; Cass., S.U. n. 19042/2018; Cass., S.U. n.
30418/2018; Cass., S.U. n. 1132/2014; Cass., S.U. n. 10377/2019; cfr. altresì, quanto alla speculare ipotesi della revoca di pubbliche sovvenzioni, Cass., S.U. n. 15941/2014 e Cass., S.U. n. 3057/2016).
(Cassazione 23991/ 23 proprio in tema fondo salva opere e vicenda TA ). Per cui bene ha fatto a radicare la domanda ( con la quale l'attrice Ricostruisce il quadro normativo e la situazione Parte_1 di fatto, osservando che ciò che le viene addebitato è di aver accettato il piano di riparto del tribunale fallimentare che ha disposto il soddisfo dei creditori chirografari di TA mediante l'attribuzione di partecipazioni azionarie e altri strumenti finanziari, e di aver fornito i dati necessari per il trasferimento dei titoli in proprio favore, di modo che l'eventuale ritrasferimento di essi in favore del sarebbe CP_1 potuto avvenire solo con un atto negoziale da concludersi tra l'assegnataria dei titoli e il , essendo CP_1 ormai quei titoli usciti dalla sfera di controllo della società emittente e
Osserva che non è previsto nulla dalla legge sul rapporto tra i beneficiari del Fondo in quanto creditori società e la procedura concorsuale del debitore. Rileva che la comunicazione con la quale procedura concorsuale TA rendeva nota l'avvenuta assegnazione delle azioni ai creditori chirografari prima che il effettuasse i pagamenti nei confronti dei creditori ammessi al Fondo non faceva CP_1 Parte_2 venire meno il diritto dei creditori assegnatari dei titoli di accedere alle risorse del Fondo, essendo l'attribuzione delle partecipazioni in ogni caso di valore molto inferiore all'ammontare complessivo del credito di ciascuno.) dinanzi al Giudice ordinario.
L'articolo 47 1 bis e 1 ter, DL 34/ 19, convertito nella legge 58/19, su cui parte attrice basa le proprie pretese, recita:
1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo salva-opere". Il Fondo e' alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub- appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari , sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo .
1-ter. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la pagina 7 di 10 documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito.
Tale certificazione e' trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed e' inopponibile alla massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, e' preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata. L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non e' ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarita' contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarita' contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere e del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse il delle CP_1 infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilita' per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresi' impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi . Afferma il ministero che, avendo acconsentito al trasferimento di strumenti finanziari per un importo globale equivalente al credito, non è più un creditore insoddisfatto, e pertanto non ha più il requisito previsto per legge Parte_1 per beneficiare del fondo salva imprese;
ed individua l'aver trasmesso i propri dati bancari alla procedura l'atto negoziale con il quale l'impresa ha liberamente acconsentito a veder soddisfatto il proprio credito in tal modo. La ratio della misura è quella di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, tutelando al contempo il recupero dei crediti delle imprese subappaltatrici e fornitrici, creditrici dell'appaltatore principale, nonché il livello occupazionale delle stesse. Appare evidente che, nel caso in esame, ricorre la situazione in cui l'erogazione è prevista direttamente dalla legge, mentre all'amministrazione è stato demandato unicamente il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti (ossia, nello specifico, la sussistenza del credito di un subappaltatore maturato prima dell'apertura della procedura concorsuale nei confronti dell'appaltatore e a tale data non soddisfatto),
pagina 8 di 10 senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione medesima.
E tale verifica ha avuto esito negativo perché il Ministero ha riscontrato che la società aveva ricevuto il soddisfo dei crediti dalla procedura concordataria della società TA S.p.a., con attribuzioni di azioni/SFP sui propri Monte titoli. Di conseguenza ha adottato il provvedimento di decadenza.
Se poi la conclusione a cui è pervenuta l'amministrazione sia giuridicamente errata perché i crediti non erano stati interamente soddisfatti (come assume la parte ricorrente), i termini della questione di giurisdizione non mutano: ciò di cui oggi si discute, infatti, è proprio il venir meno dei presupposti di legge per l'ammissione al Fondo, presupposti che il ha escluso non già a seguito di comparazione e CP_1 valutazione discrezionale degli interessi coinvolti, ma solo in base all'interpretazione che ha ritenuto di dover dare alla normativa vigente in rapporto alla specifica situazione di fatto venutasi a delineare
(ricezione, da parte dell'impresa subappaltatrice, di titoli e prodotti finanziari nella procedura di concordato preventivo). Il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione
è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione". Che per soddisfazione non possa che intendersi “integrale soddisfazione si evince da Cassazione, 34460/23, in tema di giusto processo: Il dies ad quem del termine di ragionevole durata del processo coincide, con riferimento alle procedure fallimentari, con il momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, oppure, nelle ipotesi di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento, quando sia intervenuto il decreto di chiusura del fallimento o perché è stata compiuta la ripartizione dell'attivo o perché la procedura non può essere utilmente continuata per insufficienza dell'attivo e tale decreto sia divenuto definitivo. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, con il riparto finale le società controricorrenti non avevano ricevuto una soddisfazione parziale del loro credito ammesso al passivo, sicché, ricorrendo l'ipotesi di soddisfacimento parziale del credito, il termine finale andava individuato nella data di deposito del decreto di chiusura del fallimento). Ora, gli ammessi al fondo sono tenuti a garantire le proprie ragioni creditorie nei confronti dell'amministrazione che si surroga alle loro posizioni;
accettare i titoli per girarli al appare legittimo;
a meno che non comprovi il che la CP_1 CP_1 funzionalità e operatività dell'azienda è garantita dai titoli altrettanto quanto dai fondi erogati. Quest'onere della prova incombeva al ministero;
parziale soddisfazione non può essere equivalente a soddisfazione, ed anzi il non aver dato alla Procedura le proprie coordinate, e non aver costituito un dossier titoli, poteva costituire ipotesi di decadenza, per non aver le imprese creditrici garantito abbastanza le ragioni del Ministero surrogante.Pertanto, subordinando la sentenza all'effettivo trasferimento di tutto quanto ricevuto dalla Procedura al Ministero nella pagina 9 di 10 forma dell'offerta reale ove rifiutata, la domanda va sicuramente accolta;
la ratio del fondo salva imprese è garantire la operatività attraverso la liquidità, per cui, subordinando l'esecuzione all'effettivo trasferimento dei titoli ottenuti, la domanda va accolta;
con spese, in quanto con il trasferimento di strumenti finanziari che non soddisfano il credito nel senso letteralmente richiesto dalla legge il credito insoddisfatto della ricorrente verso la TA sussiste e persiste (che questa sia la corretta interpretazione del petitum sostanziale si evince da cassazione sezioni unite 23991/23).
PQM
Accerta e dichiara che la società attrice ha diritto all'ammissione al fondo salva opere in relazione alle domande numero CIG 2742257 8 EF2 per euro 112,588,11 e numero CIG 2742195 D6 di euro 2151,64; subordina l'esecuzione di detta sentenza all'effettivo trasferimento al Controparte_2
delle azioni sfp ricevute dalla procedura TA per il credito insinuato;
[...] conseguentemente accerta e dichiara che il non ha diritto di recuperare CP_1
l'importo di euro 40.707,09 preteso a titolo di restituzione dell' acconto del fondo Parte_2
corrisposto in data 28.12.2020 alla società attrice;
- accerta e dichiara che la società attrice ha diritto all' ammissione al fondo in relazione alle domande n. CIG 27422578EF2 per euro 114.588,11, Parte_2
e n. CIG 27428195D6 di euro 2.151,64, e condanna il al pagamento di CP_1
tali somme, nei limiti eventualmente della disponibilità del Fondo, previo scomputo dell' acconto già corrisposto;
- subordina l'esecuzione della sentenza all'effettivo trasferimento al CP_1
convenuto dell' iva di rivalsa pari ad euro 15.661,00, delle n. 22.884 azioni TA e dei n. 183.167 SFP.
Condanna il alle spese di lite che liquida in euro 14103 per compensi CP_1 oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%.
Ancona 1 agosto 2024. Il giudice Pietro Merletti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
UFFICIO PER IL PROCESSO SEZIONE L in composizione monocratica, nella persona del Giudice Pietro Merletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3414 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede a Monteporzio (PU) in via dell' Industria n. 2, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Discepolo (pec: fax: Email_1
071/54914; C.F. ) e Daniele Discepolo (pec: . C.F._1 Emai_2 [...]
fax: 071/54914; C.F. ), elettivamente Email_3 C.F._2
domiciliata presso lo studio del primo sito ad Ancona, in Corso Matteotti n. 99, in forza di delega in calce all'atto di citazione depositato telematicamente in data 16.7.2021;
ATTORE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avvocato dello Stato Lorenza Di Bartolomeo, elettivamente domiciliato ope legis presso gli uffici siti in Ancona, Corso Mazzini n. 55 (fax: 071-5029148 / 071 – 205464; posta certificata: ads. vvocaturastato); Email_4
CONVENUTO
OGGETTO: annullamento del provvedimento illegittimo della PA.
CONCLUSIONI: come da conclusioni formulate all'udienza del 26.06.2024.
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, depositato telematicamente in data 16 luglio 2021, la ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'ill.mo
[...]
Tribunale adito, per le ragioni sopra esposte, in via preliminare rigettare l'eccezione sollevata da controparte con cui è stato chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo. Nel merito voglia l'ill.mo Tribunale adito dichiarare illegittimo e per l'effetto annullare il provvedimento del 19.05.2021 in forza del quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha escluso la dal Parte_1
fondo e conseguentemente: - accertare e dichiarare che il non ha Parte_2 CP_1 diritto di recuperare l'importo di euro 40.707,09 preteso a titolo di restituzione dell' acconto del fondo corrisposto in data 28.12.2020 alla società attrice;
- accertare e Parte_2 dichiarare che la società attrice ha diritto all'ammissione al fondo in relazione Parte_2
alle domande n. CIG 27422578EF2 per euro 114.588,11, e n. CIG 27428195D6 di euro
2.151,64, e condannare il al pagamento di tali somme, nei limiti eventualmente CP_1 della disponibilità del Fondo, previo scomputo dell' acconto già corrisposto;
- in caso di accoglimento delle domande che precedono, dato atto dell'offerta formulata dalla società attrice in banco judicis, accertare e dichiarare la surroga del nella posizione della CP_1
nel concordato TA s.p.a. con il conseguente diritto al trasferimento in Parte_1 capo al dell'iva di rivalsa pari ad euro 15.661,00, delle n. 22.884 azioni TA e CP_1 dei n. 183.167 SFP . Con vittoria di spese e onorari.” (conclusioni così modificate a pagg. 11-12 della prima memoria istruttoria, depositata telematicamente in data 4.3.2022).
A sostegno della domanda, parte attrice ha ripercorso gli eventi da cui ha preso origine la vicenda. Ella, in qualità di subappaltatrice, aveva eseguito plurime forniture nell'interesse della TA s.p.a. per euro 195.945,36, iva compresa, di cui euro 160.610,95 di imponibile ed euro 35.334,41 di iva di rivalsa. Quando la società esecutrice aveva presentato domanda di concordato preventivo (17.10.2018 - doc. n. 1), l'attrice era stata ammessa al concordato come creditrice chirografaria per euro 198,683,00, di cui euro 15.516,00 a titolo di iva di rivalsa
(doc. n. 3)1. Vista l'introduzione del Fondo Salva Opere (D.L. 34/2019), la Parte_1 1 Il concordato TA prevedeva che ai creditori chirografari sarebbero state attribuite azioni TA pari a n. 12.493 per ogni 100 euro di credito e n. 1 strumento finanziario partecipativo (SFP) per ogni euro di credito vantato (doc. n. 4). pagina 2 di 10 aveva anche presentato due domande (n. CIG 27422578EF2 per euro 163.697,30 e n. CIG
27428195D6 per euro 2.151,64, per complessivi euro 165.848,94) al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (poi divenuto Controparte_2
per recuperare il suo credito. A questo punto, il 30.7.2020 il Ministero aveva
[...] comunicato alla società l'accettazione della domanda (doc. n. 7); frattanto, il Concordato aveva richiesto alla di comunicare il proprio conto titoli, richiesta cui la società Parte_1
aveva provveduto in data 7.10.2020, ricevendo il seguente 5.11.2020 n. 22.884 azioni TA
e n. 183.167 SFP;
successivamente, in data 28.12.2020, la società aveva anche ricevuto dal
Ministero un primo acconto di euro 40.707,08, come da decreto del 17.12.2020 (doc. n. 8).
Stante tale susseguirsi di eventi, ed in particolare l'accettazione del previsto Parte_3 dall'omologa del Concordato da parte della , quest'ultima riceveva dal Ministero Parte_1
delle Infrastrutture, tramite pec del 18.02.2021, la comunicazione della sua esclusione dal fondo, per perdita del requisito di ammissione, e della doverosa restituzione della somma già corrisposta di euro 40.707,09 a titolo di acconto (doc. n. 9). Con pec dell'08.03.2021 (doc. n.
10), la contestava la legittimità del provvedimento preannunciato, Parte_1
dichiarandosi disponibile a trasferire al la proprietà dei titoli conferiti da TA CP_1
s.p.a., senza ricevere alcuna risposta. Nel frattempo, in data 08.06.2021 il Concordato TA accreditava alla anche la somma di euro 15.516,43 a titolo di rivalsa ed euro Parte_1
144,57 a titolo di interessi. Anche per tale somma la Società si dichiarava disponibile al trasferimento al , come da pec del 11.06.2021 (doc. n. 13). Successivamente, la CP_1
società apprendeva della pubblicazione del Decreto Direttoriale di Rettifica delle certificazioni ammesse al F.S.O. (doc. n. 14), datato 19.05.2021, con la sua esclusione. Quindi, il
29.06.2021, la difesa di parte attrice inviava istanza di annullamento in autotutela al
[...]
(doc. n. 15), ma quest'ultimo rigettava la sua Controparte_2
richiesta (doc. n. 16).
In punto di diritto, parte attrice ha censurato la sua esclusione dall'ammissione al Fondo Salva
Opere, in sintesi, per le motivazioni che seguono: (i) l'unico requisito di ammissione al Fondo era l'esistenza di un diritto di credito nei confronti dell'TA s.p.a.; (ii) il risultato sarebbe stato diverso già solo se le tempistiche del concordato fossero state più lunghe e nel frattempo il Ministero avesse provveduto al saldo;
(iii) parte attrice aveva fatto legittimo affidamento sulla possibilità, concretamente paventata sia dall'TA s.p.a. che dallo stesso CP_1 come da documentazione prodotta, di accettare i titoli e poi trasferirli a quest'ultimo, con conseguente surrogazione dell'istituzione nella sua posizione, dunque, ella sembra essere stata pagina 3 di 10 paradossalmente penalizzata dall'aver tenuto un comportamento diligente e secondo buona fede;
(iv) tutto quanto dedotto dal Ministero con la già citata comunicazione dell'11.05.2021
(doc. n. 16) è infondato in quanto la somma complessiva dei titoli e dell'iva di rivalsa percepita dalla non raggiunge il corrispondente 30% del credito vantato, non Parte_1
vi sono motivi ostativi alla sussistenza della surroga ope legis e, peraltro, tale tipo di surroga è stata esercitata nei confronti di tutti gli altri soggetti ammessi al fondo.
Nondimeno, parte attrice ha anche contestato l'assunto di controparte secondo il quale ella ad oggi risulterebbe interamente soddisfatta e non avrebbe più nulla a che pretendere del credito vantato nei confronti del Concordato TA. Secondo la tesi di parte, infatti, i titoli della
TA s.p.a. non hanno alcuna appetibilità commerciale (ad oggi hanno un valore di neanche
8.000,00 euro, come consta dai rendiconti della al 31.03.2021 (doc. n. 19), Parte_1 importo pari a circa il 4% del credito vantato dall' attrice nei confronti della TA); inoltre, in assenza di apposita delibera, non vi è stato alcun tipo di pagamento o di ristoro nei confronti della (cfr. Cass. civ. sez. I del 02.03.2016 n. 4119); infine, gli asset destinati Parte_1
ai SFP, oltre che pochi, sono anche di difficile riscossione (cfr. comunicato stampa della
TA del 25.05.2020 (doc. n. 21)).
In conclusione, per le motivazioni di cui sopra, parte attrice ha chiesto l'annullamento del provvedimento di esclusione al Fondo e, conseguentemente, l'accertamento del Parte_2 diritto della società all'ammissione al Fondo per l'intera somma per cui era stata originariamente ammessa, con contestuale trasferimento di tutto quanto percepito dalla dal Concordato TA al e pagamento ad essa della cifra Parte_1 CP_1
corrispondente.
2. Il si è costituito in giudizio Controparte_2
con comparsa di costituzione e riposta, depositata telematicamente in data 25 gennaio 2022, con la quale ha formulato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, dichiarare il difetto il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, rientrando la controversia de qua nella giurisdizione del Giudice Amministrativo;
2) nel merito, rigettare
l'avverso ricorso perché inammissibile o, comunque, del tutto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” (conclusioni formulate a pag. 17 della comparsa di costituzione e risposta).
La parte convenuta ha contestato integralmente quanto dedotto dalla controparte in fatto e in diritto, svolgendo le seguenti considerazioni.
pagina 4 di 10 In punto di fatto, parte convenuta ha precisato che a seguito della comunicazione alla della sua ammissione al Fondo Salva Opere ed a seguito della richiesta ad Parte_1
essa di confermare le proprie coordinate bancarie nonché di attestare la sussistenza del permanere delle condizioni di erogabilità delle risorse (nota prot. n. 10054 del 30/07/2020
(Allegato “C”)), la destinataria aveva riferito “che il credito, ad oggi, NON è stato soddisfatto nè totalmente nè parzialmente” (pec del 04/08/2020 (Allegato “D”)). Eseguiti i primi pagamenti, l'TA S.p.a. aveva trasmesso con pec del 21/12/2020 (Allegato “G”), l'elenco dei soggetti ammessi al Fondo Salva Opere che, assegnatari del “Monte Titoli” previsto dall'omologa del concordato, avevano accettato e quindi ricevuto azioni/SPF pari al 100% del credito ammesso alla procedura concorsuale, con conseguente chiusura della procedura per loro. Di conseguenza, in data 18/02/2021 la
[...]
aveva provveduto a chiedere la Controparte_3
restituzione delle somme erogate a tutti i soggetti così soddisfatti (30 imprese e 4 cessionari) e perciò non più surrogabili né ancora legittimati a ricevere le somme dal Fondo Salva Opere, tra i quali l'odierna parte attrice. Iniziava l'interlocuzione tra il e la società TA. CP_1
Per quanto ivi di interesse, la società TA prospettava con propria missiva prot. n. 820 del
21/04/2021 (Allegato “N”), in relazione ai titoli emessi e trasferiti ai creditori chirografari che avevano fornito i dati necessari per il trasferimento sui propri dossier, la possibilità che “il loro trasferimento potrà avere luogo tramite atto negoziale da concludersi tra l'assegnatario dei
Titoli e codesto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non essendo possibile, in tale diversa ipotesi, l'intervento della scrivente.” e con pec del 01/05/2021 (Allegato “O”) chiedeva al indicazioni in relazione ai beneficiari finali per l'iva di rivalsa. La CP_1
Direzione riscontrava le due missive della società (Allegati “P” e “Q”) esponendo le ragioni per le quali l'ipotizzato e non meglio definito “atto negoziale” tra soggetti al di fuori della procedura stessa comportasse lo stravolgimento della norma primaria, non praticabile, e precisando che per i soggetti che avevano accettato e ricevuto azioni/SPF sui propri “Monte titoli” il Ministero non poteva surrogarsi neppure per l'iva di rivalsa. Seguiva l'istanza in autotutela di riammissione della al Fondo Salva Opere (Allegato “S”) ed il Parte_1
rigetto da parte del . CP_1
In diritto, parte convenuta ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza di questo Tribunale, spettando la decisione della controversia al Giudice Amministrativo. Infatti, come da giurisprudenza citata, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo pagina 5 di 10 la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, nella quale la P.A. ha il potere di riconoscere il beneficio apprezzando discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione e il richiedente vanta una posizione di interesse legittimo, da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo, come tale tutelabile dinanzi al Giudice Ordinario. Nel caso di specie, avendo l'attore impugnato un provvedimento di esclusione del richiedente dagli aventi diritto all'erogazione delle somme di cui al Fondo Salva Opere, come tale attinente alla fase procedimentale, la cognizione della controversia spetta al Giudice Amministrativo.
Nel merito, la disciplina del Fondo Salva Opere, individua quali beneficiari l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale che vantino un credito insoddisfatto la cui esistenza ed il cui ammontare sia certificato. Qualora sussistano tali requisiti, il eroga loro le somme certificate e si surroga ope legis nei loro diritti. Se ne ricava CP_1
che nel caso di specie, essendo stata la soddisfatta dal Concordato, essa non Parte_1
vantava più i requisiti per essere ammessa al Fondo e, conseguentemente, per ottenere le erogazioni dal Ministero con surroga ope legis di quest'ultimo nella sua posizione. Da qui il provvedimento di esclusione dalle società beneficiarie delle erogazioni del Fondo e la richiesta di restituzione di quanto già erogato. Parte convenuta, a tal proposito, ha anche ribadito, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, di aver riservato il medesimo trattamento a tutte le società nella stessa situazione dell'odierna attrice.
Il ha dunque richiesto il rigetto di CP_1 Controparte_2
tutte le domande presentate da parte attrice.
3. All'udienza del 3.2.2022 di prima comparizione delle parti, il Giudice, ritenuta l'eccezione pregiudiziale inidonea a definire il giudizio, ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c.. Solo parte attrice ha depositato le proprie memorie istruttorie (nn. 1 e 2). Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti ed ha rinviato all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni. Mutato l'organo giudicante, all'odierna udienza le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
La situazione giuridica individuabile in capo a chi aspiri a finanziamenti o sovvenzioni è di interesse legittimo tutte le volte in cui la norma di previsione affidi all'amministrazione il discrezionale apprezzamento sull'an, sul quid e sul quomodo dell'erogazione, comportante la ponderazione delle ragioni di pubblico interesse ad essa sottese, mentre è di diritto soggettivo laddove si tratti di erogazione riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di condizioni puntualmente indicate, e all'Amministrazione
pagina 6 di 10 spetti solo di verificare l'esistenza dei relativi presupposti, senza alcuna ponderazione degli interessi pubblici sottostanti (cfr. Cass. n. 9816/2023; Cass., S.U. n. 19042/2018; Cass., S.U. n.
30418/2018; Cass., S.U. n. 1132/2014; Cass., S.U. n. 10377/2019; cfr. altresì, quanto alla speculare ipotesi della revoca di pubbliche sovvenzioni, Cass., S.U. n. 15941/2014 e Cass., S.U. n. 3057/2016).
(Cassazione 23991/ 23 proprio in tema fondo salva opere e vicenda TA ). Per cui bene ha fatto a radicare la domanda ( con la quale l'attrice Ricostruisce il quadro normativo e la situazione Parte_1 di fatto, osservando che ciò che le viene addebitato è di aver accettato il piano di riparto del tribunale fallimentare che ha disposto il soddisfo dei creditori chirografari di TA mediante l'attribuzione di partecipazioni azionarie e altri strumenti finanziari, e di aver fornito i dati necessari per il trasferimento dei titoli in proprio favore, di modo che l'eventuale ritrasferimento di essi in favore del sarebbe CP_1 potuto avvenire solo con un atto negoziale da concludersi tra l'assegnataria dei titoli e il , essendo CP_1 ormai quei titoli usciti dalla sfera di controllo della società emittente e
Osserva che non è previsto nulla dalla legge sul rapporto tra i beneficiari del Fondo in quanto creditori società e la procedura concorsuale del debitore. Rileva che la comunicazione con la quale procedura concorsuale TA rendeva nota l'avvenuta assegnazione delle azioni ai creditori chirografari prima che il effettuasse i pagamenti nei confronti dei creditori ammessi al Fondo non faceva CP_1 Parte_2 venire meno il diritto dei creditori assegnatari dei titoli di accedere alle risorse del Fondo, essendo l'attribuzione delle partecipazioni in ogni caso di valore molto inferiore all'ammontare complessivo del credito di ciascuno.) dinanzi al Giudice ordinario.
L'articolo 47 1 bis e 1 ter, DL 34/ 19, convertito nella legge 58/19, su cui parte attrice basa le proprie pretese, recita:
1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo salva-opere". Il Fondo e' alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub- appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari , sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo .
1-ter. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la pagina 7 di 10 documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito.
Tale certificazione e' trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed e' inopponibile alla massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, e' preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata. L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non e' ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarita' contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarita' contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere e del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse il delle CP_1 infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilita' per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresi' impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi . Afferma il ministero che, avendo acconsentito al trasferimento di strumenti finanziari per un importo globale equivalente al credito, non è più un creditore insoddisfatto, e pertanto non ha più il requisito previsto per legge Parte_1 per beneficiare del fondo salva imprese;
ed individua l'aver trasmesso i propri dati bancari alla procedura l'atto negoziale con il quale l'impresa ha liberamente acconsentito a veder soddisfatto il proprio credito in tal modo. La ratio della misura è quella di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, tutelando al contempo il recupero dei crediti delle imprese subappaltatrici e fornitrici, creditrici dell'appaltatore principale, nonché il livello occupazionale delle stesse. Appare evidente che, nel caso in esame, ricorre la situazione in cui l'erogazione è prevista direttamente dalla legge, mentre all'amministrazione è stato demandato unicamente il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti (ossia, nello specifico, la sussistenza del credito di un subappaltatore maturato prima dell'apertura della procedura concorsuale nei confronti dell'appaltatore e a tale data non soddisfatto),
pagina 8 di 10 senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione medesima.
E tale verifica ha avuto esito negativo perché il Ministero ha riscontrato che la società aveva ricevuto il soddisfo dei crediti dalla procedura concordataria della società TA S.p.a., con attribuzioni di azioni/SFP sui propri Monte titoli. Di conseguenza ha adottato il provvedimento di decadenza.
Se poi la conclusione a cui è pervenuta l'amministrazione sia giuridicamente errata perché i crediti non erano stati interamente soddisfatti (come assume la parte ricorrente), i termini della questione di giurisdizione non mutano: ciò di cui oggi si discute, infatti, è proprio il venir meno dei presupposti di legge per l'ammissione al Fondo, presupposti che il ha escluso non già a seguito di comparazione e CP_1 valutazione discrezionale degli interessi coinvolti, ma solo in base all'interpretazione che ha ritenuto di dover dare alla normativa vigente in rapporto alla specifica situazione di fatto venutasi a delineare
(ricezione, da parte dell'impresa subappaltatrice, di titoli e prodotti finanziari nella procedura di concordato preventivo). Il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione
è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione". Che per soddisfazione non possa che intendersi “integrale soddisfazione si evince da Cassazione, 34460/23, in tema di giusto processo: Il dies ad quem del termine di ragionevole durata del processo coincide, con riferimento alle procedure fallimentari, con il momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, oppure, nelle ipotesi di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento, quando sia intervenuto il decreto di chiusura del fallimento o perché è stata compiuta la ripartizione dell'attivo o perché la procedura non può essere utilmente continuata per insufficienza dell'attivo e tale decreto sia divenuto definitivo. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, con il riparto finale le società controricorrenti non avevano ricevuto una soddisfazione parziale del loro credito ammesso al passivo, sicché, ricorrendo l'ipotesi di soddisfacimento parziale del credito, il termine finale andava individuato nella data di deposito del decreto di chiusura del fallimento). Ora, gli ammessi al fondo sono tenuti a garantire le proprie ragioni creditorie nei confronti dell'amministrazione che si surroga alle loro posizioni;
accettare i titoli per girarli al appare legittimo;
a meno che non comprovi il che la CP_1 CP_1 funzionalità e operatività dell'azienda è garantita dai titoli altrettanto quanto dai fondi erogati. Quest'onere della prova incombeva al ministero;
parziale soddisfazione non può essere equivalente a soddisfazione, ed anzi il non aver dato alla Procedura le proprie coordinate, e non aver costituito un dossier titoli, poteva costituire ipotesi di decadenza, per non aver le imprese creditrici garantito abbastanza le ragioni del Ministero surrogante.Pertanto, subordinando la sentenza all'effettivo trasferimento di tutto quanto ricevuto dalla Procedura al Ministero nella pagina 9 di 10 forma dell'offerta reale ove rifiutata, la domanda va sicuramente accolta;
la ratio del fondo salva imprese è garantire la operatività attraverso la liquidità, per cui, subordinando l'esecuzione all'effettivo trasferimento dei titoli ottenuti, la domanda va accolta;
con spese, in quanto con il trasferimento di strumenti finanziari che non soddisfano il credito nel senso letteralmente richiesto dalla legge il credito insoddisfatto della ricorrente verso la TA sussiste e persiste (che questa sia la corretta interpretazione del petitum sostanziale si evince da cassazione sezioni unite 23991/23).
PQM
Accerta e dichiara che la società attrice ha diritto all'ammissione al fondo salva opere in relazione alle domande numero CIG 2742257 8 EF2 per euro 112,588,11 e numero CIG 2742195 D6 di euro 2151,64; subordina l'esecuzione di detta sentenza all'effettivo trasferimento al Controparte_2
delle azioni sfp ricevute dalla procedura TA per il credito insinuato;
[...] conseguentemente accerta e dichiara che il non ha diritto di recuperare CP_1
l'importo di euro 40.707,09 preteso a titolo di restituzione dell' acconto del fondo Parte_2
corrisposto in data 28.12.2020 alla società attrice;
- accerta e dichiara che la società attrice ha diritto all' ammissione al fondo in relazione alle domande n. CIG 27422578EF2 per euro 114.588,11, Parte_2
e n. CIG 27428195D6 di euro 2.151,64, e condanna il al pagamento di CP_1
tali somme, nei limiti eventualmente della disponibilità del Fondo, previo scomputo dell' acconto già corrisposto;
- subordina l'esecuzione della sentenza all'effettivo trasferimento al CP_1
convenuto dell' iva di rivalsa pari ad euro 15.661,00, delle n. 22.884 azioni TA e dei n. 183.167 SFP.
Condanna il alle spese di lite che liquida in euro 14103 per compensi CP_1 oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%.
Ancona 1 agosto 2024. Il giudice Pietro Merletti
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