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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 9013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9013 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. RT NF ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4085.2023del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(c.f. e p.iva ), con sede in MA, Piazzale Ostiense Parte_1 P.IVA_1
2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Priscilla Pettiti (c.f. pec C.F._1 domiciliata presso lo studio in MA, Via Castiglione Email_1 del Lago 14, attore contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Aurora Francesca Sitzia (C.F.:
), domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Comunale in C.F._2
MA, via del Tempio di Giove n. 21, pec
. oma.it Email_2 Email_3 CP_2
convenuta
Oggetto: opposizione di due avvisi di liquidazione Art. 63 comma 2 CP_3 lettera f) del d.lgs. n. 446/1997. Concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte attrice premetteva che in data 22 dicembre 2022 gli aveva CP_1 notificato due avvisi di liquidazione (si riporta testualmente il testo della citazione):
(primo avviso) A. Avviso di liquidazione per omesso/parziale pagamento del canone occupazione suolo pubblico per l'anno 2017, n. 3/2022, - con il quale aveva avvisato che l'esponente entro il termine di 60 giorni dalla notifica “era tenuto al pagamento del canone, della penale e degli interessi” nell'importo di euro 423.565,79 (importo A) nel caso in cui il pagamento intervenga tra i 30 e i 60 giorni;
e euro 359.568,94 (importo B) nel caso in cui il pagamento intervenga entro i 30 giorni dalla notifica.
A sostegno dell'avviso, aveva dedotto che: CP_1
- ha presentato per l'anno 2011, la dichiarazione avente Parte_2 prot. n. 1518 del 24/01/2011, acquisita dal Dipartimento Risorse Economiche al protocollo di n. 40988 del 09/02/2011, nella quale si indica in CP_1
1.588.515 le utenze servite al 31/12/2010, senza distinguere le utenze convenzionali e luci votive.
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Il Dipartimento. Risorse Economiche, con nota prot. 385976 del 17/10/2012, indirizzata ad precisava che il servizio di illuminazione Parte_2 votiva rientra nelle ipotesi di servizi realizzati tramite reti di cavi, condutture, impianti, quantificati quindi in base al numero di utenze finali servite (come previsto dall'art. 18 del citato Regolamento COSAP), trattandosi di servizi a domanda individuale a rilevanza economica, caratterizzati da scopo lucrativo e rischio imprenditoriale.
Allo scopo di determinare il numero di utenze attive del servizio di illuminazione votiva erogato da in assenza di dichiarazione della stessa società, il Parte_1
Dipartimento Risorse Economiche aveva acquisito il numero effettivo di utenze attive servite nell'anno 2013 (n. 367.798) sulla base di quanto comunicato ufficialmente dall il controllo della qualità dei servizi pubblici locali CP_4 di (nota Agenzia n. 494 del 5/10/2012). CP_1
Per l'anno 2017 non aveva effettuato versamenti riguardanti il Parte_1 servizio di illuminazione votiva, ai sensi dell'art.18 comma 8 del Regolamento in materia di OSP e COSAP, approvato dell'Assemblea Capitolina n.39 del 23 luglio
2014.
In merito al numero di utenze servite da riferibili al servizio di Parte_1 illuminazione votiva al 31/12/2016, è stato acquisito il numero di utenze pari a 367.798 (nota Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali di n. 494 del 05/12/2012). CP_1
Per l'anno 2017 il contribuente era tenuto al pagamento del Canone, così determinato: numero di utenze servite pari a 367.798 per tariffa forfettaria unitaria (articolo 63, comma 2 lett. F) D.Lgs n. 446/97) pari a € 0,87 = Canone dovuto pari a € 319.984,26. L'avviso tiene conto che “la sentenza n.1649/2017, pubblicata il 27/01/2017, R.G.
N 1675/2013 individua in il soggetto passivo del Cosap permanente, Parte_1 in quanto direttamente titolare dei rapporti con l'utenza”.
L'avviso precisa ancora “il presente avviso deve intendersi quale atto di costituzione in mora del debitore ed è efficace ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. Il mancato pagamento nei termini comporta l'avvio del procedimento di decadenza (art. 8 Regolamento in materia di
OSP e COSAP)”;
(secondo avviso) B. Avviso di liquidazione per omesso/parziale pagamento del canone occupazione suolo pubblico per l'anno 2018, n. 21/2022; per l'importo di euro 427.896,11 (importo A) se il pagamento interviene tra i 30 e i 60 gg e di euro
363.163,66, se interviene entro i 30gg. (importo B). A sostegno, analogamente all'avviso A) ha rilevato che aveva CP_1 Parte_2 presentato per l'anno 2011, la dichiarazione avente prot. n. 1518 del 24/01/2011, acquisita dal Dipartimento Risorse Economiche al protocollo di n. CP_1
40988 del 09/02/2011, nella quale si indica in 1.588.515 le utenze servite al
31/12/2010, senza distinguere le utenze convenzionali e luci votive.
Il Dipartimento. Risorse Economiche, con nota prot. 385976 del 17/10/2012, indirizzata ad precisava che il servizio di illuminazione Parte_2 votiva rientra nelle ipotesi di servizi realizzati tramite reti di cavi, condutture, impianti, quantificati quindi in base al numero di utenze finali servite (come previsto dall'art. 18 del citato Regolamento COSAP), trattandosi di servizi a domanda individuale a rilevanza economica, caratterizzati da scopo lucrativo e rischio imprenditoriale.
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Allo scopo di determinare il numero di utenze attive del servizio di illuminazione votiva erogato da in assenza di dichiarazione della stessa società, il Parte_1
Dipartimento Risorse Economiche ha acquisito il numero effettivo di utenze attive servite nell'anno 2013 (n. 367.798) sulla base di quanto comunicato ufficialmente dall'Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali di
[...]
(nota Agenzia n. 494 del 5/10/2012). CP_1
Per l'anno 2018 non ha effettuato versamenti riguardanti il servizio di Parte_1 illuminazione votiva, ai sensi dell'art.18 comma 8 del Regolamento in materia di
OSP e COSAP, di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.82 del 26 giugno 2018;
In merito al numero di utenze servite da riferibili al servizio di Parte_1 illuminazione votiva al 31/12/2017, è stato acquisito il numero di utenze pari a
367.798 (nota Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali di n. 494 del 05/12/2012). CP_1
Per l'anno 2018 il contribuente era tenuto al pagamento del Canone, così determinato: numero di utenze servite pari a 367.798 per tariffa forfettaria unitaria (articolo 63, comma 2 lett. F) D.Lgs n. 446/97) pari a € 0,88 = Canone dovuto pari a € 323.662,24”. L'avviso tiene conto, sempre analogamente all'avviso del 2017, di cui sopra, che
“la sentenza n.1649/2017, pubblicata il 27/01/2017, R.G. N 1675/2013 individua in il soggetto passivo del permanente, in quanto direttamente Parte_1 CP_3 titolare dei rapporti con l'utenza”; e precisa che lo stesso deve intendersi quale atto di costituzione in mora del debitore ed è efficace ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. Il mancato pagamento nei termini comporta l'avvio del procedimento di decadenza (art. 8 Regolamento in materia di OSP e COSAP)”.
Il calcolo effettuato dalla convenuta in ordine al numero delle “utenze” dedicate alla illuminazione votiva passibili del canone è immotivato, errato e frutto di
(persistente) disattenzione della disciplina del mercato libero, delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'energia ed il gas, e dell'orientamento espresso da questo stesso Tribunale.
Parte attrice gestisce l'illuminazione del territorio di MA, ivi compresa l'illuminazione votiva. esercita l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica e di Pt_1 manutenzione e gestione. In particolare, secondo il suo statuto, provvede all'attività di trasporto e trasformazione di energia elettrica sulle reti di distribuzione per la consegna ai clienti finali, alla connessione alle reti di distribuzione di tutti i soggetti che ne facciano richiesta, alla realizzazione e gestione delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione. realizza, connette e gestisce le reti di distribuzione, svolge attività di Pt_1 trasporto e trasformazione sulla rete, e distribuisce l'energia elettrica, per quanto qui interessa in particolare, fino al punto di “consegna” (GDM “gruppo di misura”).
In ossequio al d. lgs. 79/1999 recante “Attuazione della direttiva nl 96/1992 CE norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica” che prevede che l'attività di distribuzione debba essere distinta dall'attività di produzione e di vendita, l'esponente non provvede alla fornitura dell'energia ai privati, esercitando appunto la sola distribuzione.
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Ai sensi del d. lgs. 446/1997 - recante Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali – art. 63 (canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici), co. 2, lett. f, che disciplina la tassazione delle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o altri manufatti da aziende erogatrici di pubblici servizi, il canone per le utenze per i comuni superiori a
20.000 abitanti è fissato in euro 1.250,00 (euro 0.64) euro per utenza, oltre rivalutazione monetaria, e deve essere versato entro il 30 aprile di ciascun anno. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il aveva disciplinato la materia con le delibere nn.339/1998, CP_5
27/2002, 26/2003 e 119/2005, da ultimo modificata ed integrata con il regolamento approvato con la delibera consiliare n. 75/2010. La definizione di “utenza” nell'ambito della illuminazione votiva deve tenere conto della interpretazione data dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
Nello specifico, con delibera del 29 dicembre 1999, art. 2 (Tipologie di utenza), co. 6, l'Autorità ha affermato cha “A ciascun punto di consegna corrisponde una fornitura. Le forniture ad un cliente relative all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali …di altre utilizzazioni con caratteristiche similari, attraverso più punti di consegna connessi alla rete dello stesso esercente, in ciascun dei quali la potenza disponibile sia non superiore a 500W entro il limite di complessivi 100kW sono considerate un'unica fornitura”. Ancora, con comunicazione del 5 aprile 2000 l'Autorità interessata, in risposta alla richiesta di chiarimenti del Gruppo Acea, ha precisato che “si ritiene improprio considerare quelle che nella Vostra lettera sono definite utenze di illuminazione perpetua come clienti del servizio di fornitura dell'energia elettrica.
Il cliente del servizio di fornitura dell'energia elettrica è il gestore dell'impianto di lampade votive, in questo caso stessa”. Pt_2
In effetti, tra e i clienti privati sottoscrittori dei contratti per l'erogazione del Pt_1 servizio di illuminazione cimiteriale non sussiste alcun rapporto di utenza, in armonia con l'attività di (sola) distribuzione svolta dall'esponente che distribuisce energia elettrica sino al punto di consegna. Come sa bene, sulla questione è intervenuto il Tribunale di MA CP_1 con sentenza, n. 1649/2017 (R.G.N. 1675/2013), all'esito di un giudizio svoltosi tra le stesse parti proprio in ordine alla modalità di calcolo del canone di occupazione del suolo pubblico della rete per l'illuminazione votiva. cita la sentenza negli avvisi di liquidazione che qui si contestano, CP_1 ma solo per individuare nell'esponente il soggetto obbligato al canone, non Pt_1 invece per prendere atto di quanto ivi acclarato (principio ben più importante e imprescindibile rispetto alla identificazione del soggetto passivo del tributo), in ossequio all'orientamento espresso dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in merito all'esatta definizione e individuazione di “utenza” connessa all'illuminazione votiva. Nella citata sentenza n. 1649/2017 il Tribunale ha affermato: “il canone di occupazione del suolo pubblico oggetto della richiesta di pagamento di cui si tratta è previsto dall'art. 63 co. 2, lett. f) del d. lgs. n. 446/1997, contenente tra l'altro la riforma dei tributi locali, alla cui stregua il canone di occupazione di
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suolo pubblico da esso istituito può essere richiesto dai comuni, sulla base di previsioni regolamentari in sostituzione della corrispondente tassa, tra l'altro
“….per occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi…”…….(pag. 5, sentenza);
“…l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ha adottato la deliberazione del 29.12.1999 offerta in comunicazione da parte attrice con la memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. il cui art. 2, rubricato “Tipologie di utenza”, al comma 6 espressamente e testualmente prevede “A ciascun punto di consegna corrisponde una fornitura. Le forniture ad un cliente relative all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali …di altre utilizzazioni con caratteristiche similari, attraverso più punti di consegna connessi alla rete dello stesso esercente, in ciascun dei quali la potenza disponibile sia non superiore a 500W entro il limite di complessivi 100kW sono considerate un'unica fornitura” …. (pag. 6 sentenza). Secondo parte attrice il Tribunale aveva affermato che:
- il canone è riferito alla singola fornitura
- la singola fornitura corrisponde ad un punto di consegna
- sono considerate un'unica fornitura, cui corrisponde evidentemente un solo canone, quelle forniture che corrispondono a più punti di consegna in ciascuno dei quali la potenza non sia superiore a 500W e entro il limite complessivo 100kW.
Detto orientamento è stato confermato anche di recente. Con sentenza n.
16233/2021 (r.g.n.12868/2021), del 18 ottobre 2021 il Tribunale di MA, sez. II ritenendo di “dare continuità al precedente giurisprudenziale richiamato nella parte in cui ha escluso, in via di principio, che nella quantificazione del canone di occupazione debba tenersi conto del numero complessivo delle utenze finali servite e non dei punti di distribuzione del servizio di illuminazione dichiarati dalla società di distribuzione”, ha così disposto: “accerta l'inesistenza del credito preteso da nell'avviso di pagamento n.2/2018 a titolo di canone CP_1 occupazione suolo pubblico per l'anno 2013 nella parte in cui il medesimo è stato quantificato sulla base del numero di 367.798 utenze dei consumatori finali e non sulla base dei punti di consegna dell'energia al fornitore degli utenti privati”, condannando alle spese di lite. CP_1 riferisce negli avvisi interessati che “in assenza di dichiarazione CP_1 della stessa società, il Dipartimento Risorse Economiche ha acquisito il numero effettivo di utenze attive servite nell'anno 2013 (n. 367.798) sulla base di quanto comunicato ufficialmente dall'Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali di (nota Agenzia n. 494 del 5/10/2012)”. CP_1
per individuare il numero di utenze (già errato nella sua CP_1 definizione) si è avvalso di presunti dati raccolti dall'Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali di (nota Agenzia n. 494 del 5 CP_1 ottobre 2012).
La nota Agenzia n. 494 del 5 ottobre 2012 è del 2012, appunto, anno ben precedente rispetto a quello cui si riferisce la liquidazione interessata (asserite utenze servite nell'anno 2016 e 2017).
Soprattutto, l'Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali di non ha alcuna competenza nel controllo del numero di utenze in CP_1 oggetto. Infatti, come si evince dal suo stesso “titolo”, l'Agenzia ha il compito di controllare la qualità dei servizi pubblici locali, anche sotto il profilo della rispondenza ai parametri imposti, promuovere iniziative per migliorare la qualità
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di erogazione dei servizi, non certo quello di conteggiare le utenze votive;
tanto meno l'Agenzia interessata ha il compito di conteggiare le utenze in totale disattenzione della disciplina sopra richiamata e dell'orientamento giurisprudenziale già espresso. Nella vicenda sottomessa a questo Tribunale, definita con la richiamata sentenza di questo Tribunale (n. 1649/2017), che ha recepito l'orientamento di il Pt_1 numero delle utenze individuato da e già in quella sede contestato, CP_1 era di 360.257, numero questo molto vicino a quello che l'Agenzia esperta del controllo di qualità avrebbe rilevato per il 2012 e posto alla base dell'avviso di liquidazione che si contesta in questa sede.
Se ne deduce che, se il numero già oggetto di pronuncia da parte di questo
Tribunale nella sentenza richiamata è stato dichiarato errato e illegittimamente calcolato (in ragione della disciplina che distingue l'attività di produzione da quella di vendita e in ragione della interpretazione data dall'Autorità per l'energia e il gas), certamente non può esser ritenuto esatto, e neanche ragionevole o legittimo, quel numero che a quello sia prossimo.
Si ribadisce infatti che dopo il 1999 per effetto della decisione della Autorità per l'Energia elettrica e per il Gas le forniture di energia per l'alimentazione delle lampade votive attraverso più punti di consegna connessi alla rete dallo stesso esercente, vanno considerate come unica fornitura se la potenza disponibile non superi 500 W e se non si supera comunque il limite di 100 kW, come nel presente caso.
La rappresentazione di che individua il numero di utenze attive CP_1 servite nell'anno 2015 in 367.798 si fonda ancora sull'errato e già ampiamente contestato presupposto che ad ogni punto luce, ossia ad singola illuminazione votiva, corrisponda un'utenza soggetta a pagamento, mentre, secondo le indicazioni dell'Autorità interessata, la disciplina del settore e l'orientamento di questo stesso Tribunale, le utenze devono intendersi riferite al punto di consegna, con le caratteristiche sopra indicate. Nella fattispecie, le forniture/punti di consegna votive sono 24 e sono state oggetto di specifica comunicazione e relativo pagamento, come menziona la stessa convenuta nell'avviso di liquidazione di cui si discute ( Parte_2 ha presentato per l'anno 2011 la dichiarazione avente prot. 1518 del
[...]
24/0172011, acquisita dal Dipartimento Risorse Economiche al protocollo di n. 40988 del 09/02/2011, nella quale si indica in 1.588.515 le CP_1 utenze servite al 31/12/2010 senza distinguere le utenze convenzionali e luci votive”).
In ogni caso, la penale e gli interessi individuati nell'avviso di liquidazione devono ritenersi errati e illegittimi.
Nell'avviso di pagamento è calcolata la penale al 30% degli importi ritenuti a debito. Come ritenuto con la sentenza n. 22300/2012, per quanto la penale sia contemplata nel regolamento comunale della “La disposizione tuttavia, CP_3 nella parte in cui contempla una forma di autoliquidazione del danno da ritardato pagamento, eccede i limiti imposti dalla legge all'esercizio del potere normativo secondario attribuito ai Comuni non avendo l'art.62 del d.lgs n.446/1997 previsto che i Comuni potessero imporre in via generale penali e sanzioni diverse da quelle contemplate all'articolo 23 del d.lgs. 30 aprile 1962 n.285 e dall'art.24 comma 2 del d.lgs.15 novembre 1993 n.507 (sanzioni pecuniarie di natura amministrativa).
Tale penale inoltre non risulta contemplata eventualmente a titolo di clausola
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nell'atto di concessione né in alcun altro atto che potrebbe eventualmente disciplinare il rapporto tra le parti…. Per tali ragioni la operatività della penale civilistica “non può prescindere da un accordo tra il ed il soggetto autorizzato ad occupare l'area pubblica, che CP_2 avrebbe dovuto perfezionarsi già in sede di rilascio della concessione
/autorizzazione attraverso una espressa adesione del soggetto nei cui confronti la clausola avrebbe dovuto essere applicata”… “altrimenti argomentando l'imposizione di pagamento avrebbe un contenuto sanzionatorio che determinerebbe la sicura disapplicazione del regolamento. Ed invero l'art.1 primo comma della legge 24 novembre 1981 n.689 ha recepito per le sanzioni amministrative il principio di legalità disponendo che “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di legge”, ponendo quindi una riserva di legge di uguale contenuto di quella che deriva dall'art. 25, secondo comma della Costituzione”. La penale del 30% pari a 93.788,49 euro non è applicabile al caso di specie essendo inesistente un qualsiasi accordo al proposito tra e Parte_2 CP_5
Anche gli interessi applicati dal primo maggio 2016 sono illegittimi in tanto in quanto il pagamento della tassa può essere effettuato, secondo il Regolamento comunale citato sopra, entro il 30 aprile dell'anno successivo. Quello che si contesta con il presente atto non è peraltro l'unico avviso notificato all'esponente, che continua a dare rappresentazione di una situazione totalmente distorta e in spregio alla disciplina e ai precedenti.
Davanti a questo Tribunale pendono ancora infatti:
- Giudizio R.G. n. 23938/2019, impugnazione avviso di pagamento n.4/2019, per euro 426.040,14;
- Giudizio R.G. n. 21081/2019, impugnazione avviso di pagamento n.1/2019, per euro 1.265.616,30;
- Giudizio R.G. n. 8787/2021, impugnazione avviso di pagamento n. 2/2020, per euro 426.524,32;
- Giudizio R.G. n. 6077/2022, impugnazione avviso di pagamento n. 2/2021, per euro 410.771,66.
La convenuta obbliga peraltro ripetutamente l'esponente a sostenere ingenti spese per la difesa in giudizio.
Concludeva chiedendo di dichiarare, previa sospensiva, la nullità/annullamento degli avvisi di liquidazione per omesso/parziale pagamento del canone occupazione suolo pubblico, di cui in narrativa e in allegato, n. 3/2022 e n.
21/2022; accertare che l'importo oggetto degli avvisi di cui in narrativa per gli anni 2017 e 2018 non sono dovuti e che non è dovuto alcun canone di occupazione per gli anni interessati per illuminazione votiva.
- condannare la convenuta per responsabilità processuale CP_1 aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. per un importo non inferiore a euro 30.000,00
o comunque per quell'importo che codesto Tribunale vorrà ritenere. Comunque, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
Si costituiva ed eccepiva: CP_1
1) Nullità dell'atto di citazione. Violazione e falsa applicazione degli articoli
163 comma 3, n. 4 c.p.c. e 164 comma 4 c.p.c.;
2) Infondatezza della domanda attorea nella parte in cui viene rivendicata la non debenza della somma richiesta da a titolo di COSAP;
CP_1
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3) Infondatezza della domanda attorea nella parte in cui viene rivendicato l'errore circa l'accertamento del numero delle utenze attive;
4) Non sussisteva un giudicato con le sentenze n. 1649/2017 e 9764/2021 del
Tribunale di MA;
5) Infondatezza della domanda attorea nella parte in cui viene rivendicata l'inapplicabilità della penale del 30% calcolata sugli importi ritenuti a debito e la non debenza degli interessi legali indicati nell'avviso di liquidazione.
Concludeva chiedendo di rigettare le domande della parte attrice perché inammissibili e infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, confermando gli avvisi di liquidazione impugnati e con condanna di al pagamento del credito Parte_1 vantato dall'Amministrazione vista la debenza degli importi richiesti;
respingere la domanda di risarcimento danni ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In data 4.2.2025 erano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. e la controversia era posta in decisione sulla scorta delle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della parte attrice è rigettata e gli atti impugnati confermati nella loro piena legittimità.
Della sentenza del Tribunale MA, Sent., 22/06/2022, n. 9986 (iscritta al n. 23938 del ruolo generale dell'anno 2019) si condivide l'affermazione circa il giudicato ritenuto non sussistente.
In essa testualmente si legge:” Con riguardo all'eccezione di giudicato formulata dall'attrice si osserva che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro
i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di petitum e di causa petendi (Cass. 24.3-2014, n. 6830). La sentenza di questo Tribunale n. 1649/2017, in relazione alla quale parte attrice formula eccezione di giudicato esterno, statuisce nei confronti dei medesimi soggetti e verte, al pari della causa odierna, sulla richiesta di pagamento del canone COSAP per l'illuminazione votiva, ma si riferisce ad una diversa annualità (2008) rispetto a quella in contestazione nel presente giudizio (2014). Sotto tale profilo rileva il consolidato principio secondo cui “l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie 'tendenzialmente permanenti', in quanto suscettibili di variazione annuale” (cfr. ex multis, Cass. ord. 6.7.2018, n. 17760; in termini, più di recente, cfr. Cass. 4.3.2021, n. 5939; 17.6.2021, n. 17310).
Nel caso in esame il presupposto di fatto della domanda de qua diverge da quello oggetto della pronuncia n. 1649/2017 su richiamata: infatti, l'accertamento negativo del credito preteso da con l'avviso di pagamento CP_1 opposto, sulla base delle stesse allegazioni di parte opponente, ha ad oggetto una fattispecie che è suscettibile di variazione annuale in quanto strettamente connessa al numero delle utenze finali servite o ai punti di consegna dell'energia al fornitore (a seconda delle diverse prospettazioni difensive delle parti). Del Co resto, è la stessa società che, nel secondo motivo di diritto, ha evidenziato
l'autonoma rilevanza di tale presupposto fattuale, contestando l'erroneità della quantificazione del credito preteso perché basato su dati non riferibili
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all'annualità 2014, ma su calcoli meramente presuntivi relativi a periodi precedenti.
Quindi, condivisibilmente, non sussiste alcun giudicato invocabile.
Sempre nella citata sentenza si legge:
“Il D.Lgs. n. 446 del 1997 e successive modificazioni, all'art. 63, in particolare, consente alle province ed ai comuni di prevedere, con regolamento adottato a norma del precedente articolo 52, “che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa”. Il comma 2, lettera f), del citato art. 63 ha, poi, individuato i criteri a cui il regolamento degli enti locali deve essere informato, statuendo che per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente come segue: “1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni: 1.1) fino a 20.000 abitanti, L.
1.250 per utente;
1.2) oltre 20.000 abitanti, L.
1.000 per utente”.
In conformità alla richiamata normativa ha adottato il CP_1
Regolamento istitutivo del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali ( , approvato con deliberazione del Consiglio CP_3
Comunale del 21 dicembre 1998, n. 339 e successive modifiche, che all'art. 1 prevede l'applicabilità del regolamento “… alle occupazioni di strade, aree e relativi spazi, soprastanti e sottostanti, che appartengono al demanio o patrimonio indisponibile del di MA …”. Tuttavia, laddove ricollega la CP_2 determinazione del canone di occupazione al numero complessivo delle utenze dei consumatori finali anche con riguardo alle illuminazioni votive cimiteriali, l'art. 18 del regolamento non appare coerente con quanto deliberato dall'Autorità per
l'Energia Elettrica ed il Gas il 29 dicembre 1999 (cfr. doc. n. 7 del fascicolo di parte attrice), la quale ha invece statuito al punto 2.6 che “A ciascun punto di consegna corrisponde una fornitura. Le forniture ad un cliente relative all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali … e di altre utilizzazioni con caratteristiche similari, attraverso più punti di consegna connessi alla rete dallo stesso esercente, in ciascuno dei quali la potenza disponibile sia non superiore a 500 W con il limite di complessivi 100 Kw, sono considerate come un'unica fornitura”.
Giova a questo punto effettuare alcune osservazioni di sistema.
Questo giudice ritiene che la definizione di fornitura espressa dall'art.
2.6 della Deliberazione fosse riferibile all'identificazione della fornitura di energia elettrica e della tariffa applicabile.
Diversamente opinando avrebbe sconfinato dalle sue attribuzioni. AEEG CP_7 non poteva certo riferirsi e disciplinare il COSAP (canone di spettanza dell'ente civico) il quale concerne non l'erogazione di Energia Elettrica, ma l'occupazione di suolo pubblico.
Peraltro, il Regolamento comunale (provvedimento amministrativo generale ed astratto) non è stato impugnato unitamente agli atti impositivi qui impugnati e, quindi, esso è perfettamente valido e vigente.
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L'art.18 del Regolamento non ha l'obbligo di essere coerente con quanto deliberato dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas il 29 dicembre 1999 poiché la Deliberazione dell'AEEG disciplina le tariffe dei servizi: l'Autorità non ha, peraltro, oggettivamente titolo per intervenire sul canone COSAP il cui Regolamento può essere annullato solo dal giudice amministrativo (se ritenuto non rispettoso della legge e non per Deliberazione) e spetta al g.o. in questa sede applicarlo pedissequamente.
La Deliberazione dell'Autorità dell'Energia e del Gas non può mai incidere sul calcolo della Non si condivide quindi, in parte qua, la sentenza del CP_3
Tribunale MA, Sent., 22/06/2022, n. 9986 poiché sembra giungere ad una sorta di atipica disapplicazione del Regolamento COSAP di in favore CP_1 della ritenuta corretta esegesi posta dalla Deliberazione del 29.12.1999 della
. CP_7
Il Regolamento di (anche alla luce del D.lgs. 160/2019, che ha CP_1 abrogato l'art 63 del D.lgs. 446/1997) si fonda sul concetto del canone per occupazione di suolo pubblico realizzato con cavi. Il servizio di illuminazione votiva di è sussumibile nell'articolo 18, comma 8, del Regolamento Parte_1
COSAP di il quale ricorda che: “Per le occupazioni permanenti CP_1 realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali agli stessi servizi, il canone annuo è determinato in base alla tariffa forfetaria unitaria, di cui all'articolo 63, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 446 del 1997, moltiplicata per il numero delle utenze presenti nel territorio comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente”. Non vi è dubbio che le lampade votive siano utenze.
Sussiste oggettivamente quanto previsto dal Regolamento di MA Capitale (in forza della superiore legge) per l'occupazione del sottosuolo effettuato dai cavi di
Parte_1
La tariffa applicata da per il calcolo del canone, comprende l'insieme Parte_1 dell'energia elettrica consumata nelle 8.760 ore annue;
appare quindi corretto calcolare il quantum del COSAP proprio sulla base dei singoli clienti raggiunti.
Peraltro, parte attrice non può lamentarsi del numero delle utenze calcolate induttivamente da in base ai bilanci, quando essa stessa non ha CP_1 fornito dati aggiornati di cui è, plausibilmente, a conoscenza e che avrebbe dovuto presentare ai sensi dell'art.18, co. 8, del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e del canone COSAP.
Circa la penale si osserva che l'art. 6, co. 1, lett.c) del Regolamento COSAP, rubricato “Obblighi del titolare della concessione”, impone al concessionario di versare il canone, rinviando poi all'art. 21 che, al comma 6, prevede l'applicazione della penale del 30% nel caso di omesso o parziale pagamento del canone richiesto con i due atti oggi impugnati.
In presenza di giurisprudenza anche contraria, sopra citata, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando: a) rigetta la domanda della parte attrice e, per l'effetto, conferma la legittimità degli avvisi impugnati;
b) compensa le spese di lite.
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MA,
Il Giudice
RT NF
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. RT NF ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4085.2023del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(c.f. e p.iva ), con sede in MA, Piazzale Ostiense Parte_1 P.IVA_1
2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Priscilla Pettiti (c.f. pec C.F._1 domiciliata presso lo studio in MA, Via Castiglione Email_1 del Lago 14, attore contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Aurora Francesca Sitzia (C.F.:
), domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Comunale in C.F._2
MA, via del Tempio di Giove n. 21, pec
. oma.it Email_2 Email_3 CP_2
convenuta
Oggetto: opposizione di due avvisi di liquidazione Art. 63 comma 2 CP_3 lettera f) del d.lgs. n. 446/1997. Concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte attrice premetteva che in data 22 dicembre 2022 gli aveva CP_1 notificato due avvisi di liquidazione (si riporta testualmente il testo della citazione):
(primo avviso) A. Avviso di liquidazione per omesso/parziale pagamento del canone occupazione suolo pubblico per l'anno 2017, n. 3/2022, - con il quale aveva avvisato che l'esponente entro il termine di 60 giorni dalla notifica “era tenuto al pagamento del canone, della penale e degli interessi” nell'importo di euro 423.565,79 (importo A) nel caso in cui il pagamento intervenga tra i 30 e i 60 giorni;
e euro 359.568,94 (importo B) nel caso in cui il pagamento intervenga entro i 30 giorni dalla notifica.
A sostegno dell'avviso, aveva dedotto che: CP_1
- ha presentato per l'anno 2011, la dichiarazione avente Parte_2 prot. n. 1518 del 24/01/2011, acquisita dal Dipartimento Risorse Economiche al protocollo di n. 40988 del 09/02/2011, nella quale si indica in CP_1
1.588.515 le utenze servite al 31/12/2010, senza distinguere le utenze convenzionali e luci votive.
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Il Dipartimento. Risorse Economiche, con nota prot. 385976 del 17/10/2012, indirizzata ad precisava che il servizio di illuminazione Parte_2 votiva rientra nelle ipotesi di servizi realizzati tramite reti di cavi, condutture, impianti, quantificati quindi in base al numero di utenze finali servite (come previsto dall'art. 18 del citato Regolamento COSAP), trattandosi di servizi a domanda individuale a rilevanza economica, caratterizzati da scopo lucrativo e rischio imprenditoriale.
Allo scopo di determinare il numero di utenze attive del servizio di illuminazione votiva erogato da in assenza di dichiarazione della stessa società, il Parte_1
Dipartimento Risorse Economiche aveva acquisito il numero effettivo di utenze attive servite nell'anno 2013 (n. 367.798) sulla base di quanto comunicato ufficialmente dall il controllo della qualità dei servizi pubblici locali CP_4 di (nota Agenzia n. 494 del 5/10/2012). CP_1
Per l'anno 2017 non aveva effettuato versamenti riguardanti il Parte_1 servizio di illuminazione votiva, ai sensi dell'art.18 comma 8 del Regolamento in materia di OSP e COSAP, approvato dell'Assemblea Capitolina n.39 del 23 luglio
2014.
In merito al numero di utenze servite da riferibili al servizio di Parte_1 illuminazione votiva al 31/12/2016, è stato acquisito il numero di utenze pari a 367.798 (nota Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali di n. 494 del 05/12/2012). CP_1
Per l'anno 2017 il contribuente era tenuto al pagamento del Canone, così determinato: numero di utenze servite pari a 367.798 per tariffa forfettaria unitaria (articolo 63, comma 2 lett. F) D.Lgs n. 446/97) pari a € 0,87 = Canone dovuto pari a € 319.984,26. L'avviso tiene conto che “la sentenza n.1649/2017, pubblicata il 27/01/2017, R.G.
N 1675/2013 individua in il soggetto passivo del Cosap permanente, Parte_1 in quanto direttamente titolare dei rapporti con l'utenza”.
L'avviso precisa ancora “il presente avviso deve intendersi quale atto di costituzione in mora del debitore ed è efficace ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. Il mancato pagamento nei termini comporta l'avvio del procedimento di decadenza (art. 8 Regolamento in materia di
OSP e COSAP)”;
(secondo avviso) B. Avviso di liquidazione per omesso/parziale pagamento del canone occupazione suolo pubblico per l'anno 2018, n. 21/2022; per l'importo di euro 427.896,11 (importo A) se il pagamento interviene tra i 30 e i 60 gg e di euro
363.163,66, se interviene entro i 30gg. (importo B). A sostegno, analogamente all'avviso A) ha rilevato che aveva CP_1 Parte_2 presentato per l'anno 2011, la dichiarazione avente prot. n. 1518 del 24/01/2011, acquisita dal Dipartimento Risorse Economiche al protocollo di n. CP_1
40988 del 09/02/2011, nella quale si indica in 1.588.515 le utenze servite al
31/12/2010, senza distinguere le utenze convenzionali e luci votive.
Il Dipartimento. Risorse Economiche, con nota prot. 385976 del 17/10/2012, indirizzata ad precisava che il servizio di illuminazione Parte_2 votiva rientra nelle ipotesi di servizi realizzati tramite reti di cavi, condutture, impianti, quantificati quindi in base al numero di utenze finali servite (come previsto dall'art. 18 del citato Regolamento COSAP), trattandosi di servizi a domanda individuale a rilevanza economica, caratterizzati da scopo lucrativo e rischio imprenditoriale.
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Allo scopo di determinare il numero di utenze attive del servizio di illuminazione votiva erogato da in assenza di dichiarazione della stessa società, il Parte_1
Dipartimento Risorse Economiche ha acquisito il numero effettivo di utenze attive servite nell'anno 2013 (n. 367.798) sulla base di quanto comunicato ufficialmente dall'Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali di
[...]
(nota Agenzia n. 494 del 5/10/2012). CP_1
Per l'anno 2018 non ha effettuato versamenti riguardanti il servizio di Parte_1 illuminazione votiva, ai sensi dell'art.18 comma 8 del Regolamento in materia di
OSP e COSAP, di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.82 del 26 giugno 2018;
In merito al numero di utenze servite da riferibili al servizio di Parte_1 illuminazione votiva al 31/12/2017, è stato acquisito il numero di utenze pari a
367.798 (nota Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali di n. 494 del 05/12/2012). CP_1
Per l'anno 2018 il contribuente era tenuto al pagamento del Canone, così determinato: numero di utenze servite pari a 367.798 per tariffa forfettaria unitaria (articolo 63, comma 2 lett. F) D.Lgs n. 446/97) pari a € 0,88 = Canone dovuto pari a € 323.662,24”. L'avviso tiene conto, sempre analogamente all'avviso del 2017, di cui sopra, che
“la sentenza n.1649/2017, pubblicata il 27/01/2017, R.G. N 1675/2013 individua in il soggetto passivo del permanente, in quanto direttamente Parte_1 CP_3 titolare dei rapporti con l'utenza”; e precisa che lo stesso deve intendersi quale atto di costituzione in mora del debitore ed è efficace ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. Il mancato pagamento nei termini comporta l'avvio del procedimento di decadenza (art. 8 Regolamento in materia di OSP e COSAP)”.
Il calcolo effettuato dalla convenuta in ordine al numero delle “utenze” dedicate alla illuminazione votiva passibili del canone è immotivato, errato e frutto di
(persistente) disattenzione della disciplina del mercato libero, delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'energia ed il gas, e dell'orientamento espresso da questo stesso Tribunale.
Parte attrice gestisce l'illuminazione del territorio di MA, ivi compresa l'illuminazione votiva. esercita l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica e di Pt_1 manutenzione e gestione. In particolare, secondo il suo statuto, provvede all'attività di trasporto e trasformazione di energia elettrica sulle reti di distribuzione per la consegna ai clienti finali, alla connessione alle reti di distribuzione di tutti i soggetti che ne facciano richiesta, alla realizzazione e gestione delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione. realizza, connette e gestisce le reti di distribuzione, svolge attività di Pt_1 trasporto e trasformazione sulla rete, e distribuisce l'energia elettrica, per quanto qui interessa in particolare, fino al punto di “consegna” (GDM “gruppo di misura”).
In ossequio al d. lgs. 79/1999 recante “Attuazione della direttiva nl 96/1992 CE norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica” che prevede che l'attività di distribuzione debba essere distinta dall'attività di produzione e di vendita, l'esponente non provvede alla fornitura dell'energia ai privati, esercitando appunto la sola distribuzione.
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Ai sensi del d. lgs. 446/1997 - recante Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali – art. 63 (canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici), co. 2, lett. f, che disciplina la tassazione delle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o altri manufatti da aziende erogatrici di pubblici servizi, il canone per le utenze per i comuni superiori a
20.000 abitanti è fissato in euro 1.250,00 (euro 0.64) euro per utenza, oltre rivalutazione monetaria, e deve essere versato entro il 30 aprile di ciascun anno. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il aveva disciplinato la materia con le delibere nn.339/1998, CP_5
27/2002, 26/2003 e 119/2005, da ultimo modificata ed integrata con il regolamento approvato con la delibera consiliare n. 75/2010. La definizione di “utenza” nell'ambito della illuminazione votiva deve tenere conto della interpretazione data dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
Nello specifico, con delibera del 29 dicembre 1999, art. 2 (Tipologie di utenza), co. 6, l'Autorità ha affermato cha “A ciascun punto di consegna corrisponde una fornitura. Le forniture ad un cliente relative all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali …di altre utilizzazioni con caratteristiche similari, attraverso più punti di consegna connessi alla rete dello stesso esercente, in ciascun dei quali la potenza disponibile sia non superiore a 500W entro il limite di complessivi 100kW sono considerate un'unica fornitura”. Ancora, con comunicazione del 5 aprile 2000 l'Autorità interessata, in risposta alla richiesta di chiarimenti del Gruppo Acea, ha precisato che “si ritiene improprio considerare quelle che nella Vostra lettera sono definite utenze di illuminazione perpetua come clienti del servizio di fornitura dell'energia elettrica.
Il cliente del servizio di fornitura dell'energia elettrica è il gestore dell'impianto di lampade votive, in questo caso stessa”. Pt_2
In effetti, tra e i clienti privati sottoscrittori dei contratti per l'erogazione del Pt_1 servizio di illuminazione cimiteriale non sussiste alcun rapporto di utenza, in armonia con l'attività di (sola) distribuzione svolta dall'esponente che distribuisce energia elettrica sino al punto di consegna. Come sa bene, sulla questione è intervenuto il Tribunale di MA CP_1 con sentenza, n. 1649/2017 (R.G.N. 1675/2013), all'esito di un giudizio svoltosi tra le stesse parti proprio in ordine alla modalità di calcolo del canone di occupazione del suolo pubblico della rete per l'illuminazione votiva. cita la sentenza negli avvisi di liquidazione che qui si contestano, CP_1 ma solo per individuare nell'esponente il soggetto obbligato al canone, non Pt_1 invece per prendere atto di quanto ivi acclarato (principio ben più importante e imprescindibile rispetto alla identificazione del soggetto passivo del tributo), in ossequio all'orientamento espresso dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in merito all'esatta definizione e individuazione di “utenza” connessa all'illuminazione votiva. Nella citata sentenza n. 1649/2017 il Tribunale ha affermato: “il canone di occupazione del suolo pubblico oggetto della richiesta di pagamento di cui si tratta è previsto dall'art. 63 co. 2, lett. f) del d. lgs. n. 446/1997, contenente tra l'altro la riforma dei tributi locali, alla cui stregua il canone di occupazione di
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suolo pubblico da esso istituito può essere richiesto dai comuni, sulla base di previsioni regolamentari in sostituzione della corrispondente tassa, tra l'altro
“….per occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi…”…….(pag. 5, sentenza);
“…l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ha adottato la deliberazione del 29.12.1999 offerta in comunicazione da parte attrice con la memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. il cui art. 2, rubricato “Tipologie di utenza”, al comma 6 espressamente e testualmente prevede “A ciascun punto di consegna corrisponde una fornitura. Le forniture ad un cliente relative all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali …di altre utilizzazioni con caratteristiche similari, attraverso più punti di consegna connessi alla rete dello stesso esercente, in ciascun dei quali la potenza disponibile sia non superiore a 500W entro il limite di complessivi 100kW sono considerate un'unica fornitura” …. (pag. 6 sentenza). Secondo parte attrice il Tribunale aveva affermato che:
- il canone è riferito alla singola fornitura
- la singola fornitura corrisponde ad un punto di consegna
- sono considerate un'unica fornitura, cui corrisponde evidentemente un solo canone, quelle forniture che corrispondono a più punti di consegna in ciascuno dei quali la potenza non sia superiore a 500W e entro il limite complessivo 100kW.
Detto orientamento è stato confermato anche di recente. Con sentenza n.
16233/2021 (r.g.n.12868/2021), del 18 ottobre 2021 il Tribunale di MA, sez. II ritenendo di “dare continuità al precedente giurisprudenziale richiamato nella parte in cui ha escluso, in via di principio, che nella quantificazione del canone di occupazione debba tenersi conto del numero complessivo delle utenze finali servite e non dei punti di distribuzione del servizio di illuminazione dichiarati dalla società di distribuzione”, ha così disposto: “accerta l'inesistenza del credito preteso da nell'avviso di pagamento n.2/2018 a titolo di canone CP_1 occupazione suolo pubblico per l'anno 2013 nella parte in cui il medesimo è stato quantificato sulla base del numero di 367.798 utenze dei consumatori finali e non sulla base dei punti di consegna dell'energia al fornitore degli utenti privati”, condannando alle spese di lite. CP_1 riferisce negli avvisi interessati che “in assenza di dichiarazione CP_1 della stessa società, il Dipartimento Risorse Economiche ha acquisito il numero effettivo di utenze attive servite nell'anno 2013 (n. 367.798) sulla base di quanto comunicato ufficialmente dall'Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali di (nota Agenzia n. 494 del 5/10/2012)”. CP_1
per individuare il numero di utenze (già errato nella sua CP_1 definizione) si è avvalso di presunti dati raccolti dall'Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali di (nota Agenzia n. 494 del 5 CP_1 ottobre 2012).
La nota Agenzia n. 494 del 5 ottobre 2012 è del 2012, appunto, anno ben precedente rispetto a quello cui si riferisce la liquidazione interessata (asserite utenze servite nell'anno 2016 e 2017).
Soprattutto, l'Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali di non ha alcuna competenza nel controllo del numero di utenze in CP_1 oggetto. Infatti, come si evince dal suo stesso “titolo”, l'Agenzia ha il compito di controllare la qualità dei servizi pubblici locali, anche sotto il profilo della rispondenza ai parametri imposti, promuovere iniziative per migliorare la qualità
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di erogazione dei servizi, non certo quello di conteggiare le utenze votive;
tanto meno l'Agenzia interessata ha il compito di conteggiare le utenze in totale disattenzione della disciplina sopra richiamata e dell'orientamento giurisprudenziale già espresso. Nella vicenda sottomessa a questo Tribunale, definita con la richiamata sentenza di questo Tribunale (n. 1649/2017), che ha recepito l'orientamento di il Pt_1 numero delle utenze individuato da e già in quella sede contestato, CP_1 era di 360.257, numero questo molto vicino a quello che l'Agenzia esperta del controllo di qualità avrebbe rilevato per il 2012 e posto alla base dell'avviso di liquidazione che si contesta in questa sede.
Se ne deduce che, se il numero già oggetto di pronuncia da parte di questo
Tribunale nella sentenza richiamata è stato dichiarato errato e illegittimamente calcolato (in ragione della disciplina che distingue l'attività di produzione da quella di vendita e in ragione della interpretazione data dall'Autorità per l'energia e il gas), certamente non può esser ritenuto esatto, e neanche ragionevole o legittimo, quel numero che a quello sia prossimo.
Si ribadisce infatti che dopo il 1999 per effetto della decisione della Autorità per l'Energia elettrica e per il Gas le forniture di energia per l'alimentazione delle lampade votive attraverso più punti di consegna connessi alla rete dallo stesso esercente, vanno considerate come unica fornitura se la potenza disponibile non superi 500 W e se non si supera comunque il limite di 100 kW, come nel presente caso.
La rappresentazione di che individua il numero di utenze attive CP_1 servite nell'anno 2015 in 367.798 si fonda ancora sull'errato e già ampiamente contestato presupposto che ad ogni punto luce, ossia ad singola illuminazione votiva, corrisponda un'utenza soggetta a pagamento, mentre, secondo le indicazioni dell'Autorità interessata, la disciplina del settore e l'orientamento di questo stesso Tribunale, le utenze devono intendersi riferite al punto di consegna, con le caratteristiche sopra indicate. Nella fattispecie, le forniture/punti di consegna votive sono 24 e sono state oggetto di specifica comunicazione e relativo pagamento, come menziona la stessa convenuta nell'avviso di liquidazione di cui si discute ( Parte_2 ha presentato per l'anno 2011 la dichiarazione avente prot. 1518 del
[...]
24/0172011, acquisita dal Dipartimento Risorse Economiche al protocollo di n. 40988 del 09/02/2011, nella quale si indica in 1.588.515 le CP_1 utenze servite al 31/12/2010 senza distinguere le utenze convenzionali e luci votive”).
In ogni caso, la penale e gli interessi individuati nell'avviso di liquidazione devono ritenersi errati e illegittimi.
Nell'avviso di pagamento è calcolata la penale al 30% degli importi ritenuti a debito. Come ritenuto con la sentenza n. 22300/2012, per quanto la penale sia contemplata nel regolamento comunale della “La disposizione tuttavia, CP_3 nella parte in cui contempla una forma di autoliquidazione del danno da ritardato pagamento, eccede i limiti imposti dalla legge all'esercizio del potere normativo secondario attribuito ai Comuni non avendo l'art.62 del d.lgs n.446/1997 previsto che i Comuni potessero imporre in via generale penali e sanzioni diverse da quelle contemplate all'articolo 23 del d.lgs. 30 aprile 1962 n.285 e dall'art.24 comma 2 del d.lgs.15 novembre 1993 n.507 (sanzioni pecuniarie di natura amministrativa).
Tale penale inoltre non risulta contemplata eventualmente a titolo di clausola
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nell'atto di concessione né in alcun altro atto che potrebbe eventualmente disciplinare il rapporto tra le parti…. Per tali ragioni la operatività della penale civilistica “non può prescindere da un accordo tra il ed il soggetto autorizzato ad occupare l'area pubblica, che CP_2 avrebbe dovuto perfezionarsi già in sede di rilascio della concessione
/autorizzazione attraverso una espressa adesione del soggetto nei cui confronti la clausola avrebbe dovuto essere applicata”… “altrimenti argomentando l'imposizione di pagamento avrebbe un contenuto sanzionatorio che determinerebbe la sicura disapplicazione del regolamento. Ed invero l'art.1 primo comma della legge 24 novembre 1981 n.689 ha recepito per le sanzioni amministrative il principio di legalità disponendo che “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di legge”, ponendo quindi una riserva di legge di uguale contenuto di quella che deriva dall'art. 25, secondo comma della Costituzione”. La penale del 30% pari a 93.788,49 euro non è applicabile al caso di specie essendo inesistente un qualsiasi accordo al proposito tra e Parte_2 CP_5
Anche gli interessi applicati dal primo maggio 2016 sono illegittimi in tanto in quanto il pagamento della tassa può essere effettuato, secondo il Regolamento comunale citato sopra, entro il 30 aprile dell'anno successivo. Quello che si contesta con il presente atto non è peraltro l'unico avviso notificato all'esponente, che continua a dare rappresentazione di una situazione totalmente distorta e in spregio alla disciplina e ai precedenti.
Davanti a questo Tribunale pendono ancora infatti:
- Giudizio R.G. n. 23938/2019, impugnazione avviso di pagamento n.4/2019, per euro 426.040,14;
- Giudizio R.G. n. 21081/2019, impugnazione avviso di pagamento n.1/2019, per euro 1.265.616,30;
- Giudizio R.G. n. 8787/2021, impugnazione avviso di pagamento n. 2/2020, per euro 426.524,32;
- Giudizio R.G. n. 6077/2022, impugnazione avviso di pagamento n. 2/2021, per euro 410.771,66.
La convenuta obbliga peraltro ripetutamente l'esponente a sostenere ingenti spese per la difesa in giudizio.
Concludeva chiedendo di dichiarare, previa sospensiva, la nullità/annullamento degli avvisi di liquidazione per omesso/parziale pagamento del canone occupazione suolo pubblico, di cui in narrativa e in allegato, n. 3/2022 e n.
21/2022; accertare che l'importo oggetto degli avvisi di cui in narrativa per gli anni 2017 e 2018 non sono dovuti e che non è dovuto alcun canone di occupazione per gli anni interessati per illuminazione votiva.
- condannare la convenuta per responsabilità processuale CP_1 aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. per un importo non inferiore a euro 30.000,00
o comunque per quell'importo che codesto Tribunale vorrà ritenere. Comunque, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
Si costituiva ed eccepiva: CP_1
1) Nullità dell'atto di citazione. Violazione e falsa applicazione degli articoli
163 comma 3, n. 4 c.p.c. e 164 comma 4 c.p.c.;
2) Infondatezza della domanda attorea nella parte in cui viene rivendicata la non debenza della somma richiesta da a titolo di COSAP;
CP_1
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3) Infondatezza della domanda attorea nella parte in cui viene rivendicato l'errore circa l'accertamento del numero delle utenze attive;
4) Non sussisteva un giudicato con le sentenze n. 1649/2017 e 9764/2021 del
Tribunale di MA;
5) Infondatezza della domanda attorea nella parte in cui viene rivendicata l'inapplicabilità della penale del 30% calcolata sugli importi ritenuti a debito e la non debenza degli interessi legali indicati nell'avviso di liquidazione.
Concludeva chiedendo di rigettare le domande della parte attrice perché inammissibili e infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, confermando gli avvisi di liquidazione impugnati e con condanna di al pagamento del credito Parte_1 vantato dall'Amministrazione vista la debenza degli importi richiesti;
respingere la domanda di risarcimento danni ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In data 4.2.2025 erano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. e la controversia era posta in decisione sulla scorta delle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della parte attrice è rigettata e gli atti impugnati confermati nella loro piena legittimità.
Della sentenza del Tribunale MA, Sent., 22/06/2022, n. 9986 (iscritta al n. 23938 del ruolo generale dell'anno 2019) si condivide l'affermazione circa il giudicato ritenuto non sussistente.
In essa testualmente si legge:” Con riguardo all'eccezione di giudicato formulata dall'attrice si osserva che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro
i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di petitum e di causa petendi (Cass. 24.3-2014, n. 6830). La sentenza di questo Tribunale n. 1649/2017, in relazione alla quale parte attrice formula eccezione di giudicato esterno, statuisce nei confronti dei medesimi soggetti e verte, al pari della causa odierna, sulla richiesta di pagamento del canone COSAP per l'illuminazione votiva, ma si riferisce ad una diversa annualità (2008) rispetto a quella in contestazione nel presente giudizio (2014). Sotto tale profilo rileva il consolidato principio secondo cui “l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie 'tendenzialmente permanenti', in quanto suscettibili di variazione annuale” (cfr. ex multis, Cass. ord. 6.7.2018, n. 17760; in termini, più di recente, cfr. Cass. 4.3.2021, n. 5939; 17.6.2021, n. 17310).
Nel caso in esame il presupposto di fatto della domanda de qua diverge da quello oggetto della pronuncia n. 1649/2017 su richiamata: infatti, l'accertamento negativo del credito preteso da con l'avviso di pagamento CP_1 opposto, sulla base delle stesse allegazioni di parte opponente, ha ad oggetto una fattispecie che è suscettibile di variazione annuale in quanto strettamente connessa al numero delle utenze finali servite o ai punti di consegna dell'energia al fornitore (a seconda delle diverse prospettazioni difensive delle parti). Del Co resto, è la stessa società che, nel secondo motivo di diritto, ha evidenziato
l'autonoma rilevanza di tale presupposto fattuale, contestando l'erroneità della quantificazione del credito preteso perché basato su dati non riferibili
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all'annualità 2014, ma su calcoli meramente presuntivi relativi a periodi precedenti.
Quindi, condivisibilmente, non sussiste alcun giudicato invocabile.
Sempre nella citata sentenza si legge:
“Il D.Lgs. n. 446 del 1997 e successive modificazioni, all'art. 63, in particolare, consente alle province ed ai comuni di prevedere, con regolamento adottato a norma del precedente articolo 52, “che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa”. Il comma 2, lettera f), del citato art. 63 ha, poi, individuato i criteri a cui il regolamento degli enti locali deve essere informato, statuendo che per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente come segue: “1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni: 1.1) fino a 20.000 abitanti, L.
1.250 per utente;
1.2) oltre 20.000 abitanti, L.
1.000 per utente”.
In conformità alla richiamata normativa ha adottato il CP_1
Regolamento istitutivo del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali ( , approvato con deliberazione del Consiglio CP_3
Comunale del 21 dicembre 1998, n. 339 e successive modifiche, che all'art. 1 prevede l'applicabilità del regolamento “… alle occupazioni di strade, aree e relativi spazi, soprastanti e sottostanti, che appartengono al demanio o patrimonio indisponibile del di MA …”. Tuttavia, laddove ricollega la CP_2 determinazione del canone di occupazione al numero complessivo delle utenze dei consumatori finali anche con riguardo alle illuminazioni votive cimiteriali, l'art. 18 del regolamento non appare coerente con quanto deliberato dall'Autorità per
l'Energia Elettrica ed il Gas il 29 dicembre 1999 (cfr. doc. n. 7 del fascicolo di parte attrice), la quale ha invece statuito al punto 2.6 che “A ciascun punto di consegna corrisponde una fornitura. Le forniture ad un cliente relative all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali … e di altre utilizzazioni con caratteristiche similari, attraverso più punti di consegna connessi alla rete dallo stesso esercente, in ciascuno dei quali la potenza disponibile sia non superiore a 500 W con il limite di complessivi 100 Kw, sono considerate come un'unica fornitura”.
Giova a questo punto effettuare alcune osservazioni di sistema.
Questo giudice ritiene che la definizione di fornitura espressa dall'art.
2.6 della Deliberazione fosse riferibile all'identificazione della fornitura di energia elettrica e della tariffa applicabile.
Diversamente opinando avrebbe sconfinato dalle sue attribuzioni. AEEG CP_7 non poteva certo riferirsi e disciplinare il COSAP (canone di spettanza dell'ente civico) il quale concerne non l'erogazione di Energia Elettrica, ma l'occupazione di suolo pubblico.
Peraltro, il Regolamento comunale (provvedimento amministrativo generale ed astratto) non è stato impugnato unitamente agli atti impositivi qui impugnati e, quindi, esso è perfettamente valido e vigente.
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L'art.18 del Regolamento non ha l'obbligo di essere coerente con quanto deliberato dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas il 29 dicembre 1999 poiché la Deliberazione dell'AEEG disciplina le tariffe dei servizi: l'Autorità non ha, peraltro, oggettivamente titolo per intervenire sul canone COSAP il cui Regolamento può essere annullato solo dal giudice amministrativo (se ritenuto non rispettoso della legge e non per Deliberazione) e spetta al g.o. in questa sede applicarlo pedissequamente.
La Deliberazione dell'Autorità dell'Energia e del Gas non può mai incidere sul calcolo della Non si condivide quindi, in parte qua, la sentenza del CP_3
Tribunale MA, Sent., 22/06/2022, n. 9986 poiché sembra giungere ad una sorta di atipica disapplicazione del Regolamento COSAP di in favore CP_1 della ritenuta corretta esegesi posta dalla Deliberazione del 29.12.1999 della
. CP_7
Il Regolamento di (anche alla luce del D.lgs. 160/2019, che ha CP_1 abrogato l'art 63 del D.lgs. 446/1997) si fonda sul concetto del canone per occupazione di suolo pubblico realizzato con cavi. Il servizio di illuminazione votiva di è sussumibile nell'articolo 18, comma 8, del Regolamento Parte_1
COSAP di il quale ricorda che: “Per le occupazioni permanenti CP_1 realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali agli stessi servizi, il canone annuo è determinato in base alla tariffa forfetaria unitaria, di cui all'articolo 63, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 446 del 1997, moltiplicata per il numero delle utenze presenti nel territorio comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente”. Non vi è dubbio che le lampade votive siano utenze.
Sussiste oggettivamente quanto previsto dal Regolamento di MA Capitale (in forza della superiore legge) per l'occupazione del sottosuolo effettuato dai cavi di
Parte_1
La tariffa applicata da per il calcolo del canone, comprende l'insieme Parte_1 dell'energia elettrica consumata nelle 8.760 ore annue;
appare quindi corretto calcolare il quantum del COSAP proprio sulla base dei singoli clienti raggiunti.
Peraltro, parte attrice non può lamentarsi del numero delle utenze calcolate induttivamente da in base ai bilanci, quando essa stessa non ha CP_1 fornito dati aggiornati di cui è, plausibilmente, a conoscenza e che avrebbe dovuto presentare ai sensi dell'art.18, co. 8, del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e del canone COSAP.
Circa la penale si osserva che l'art. 6, co. 1, lett.c) del Regolamento COSAP, rubricato “Obblighi del titolare della concessione”, impone al concessionario di versare il canone, rinviando poi all'art. 21 che, al comma 6, prevede l'applicazione della penale del 30% nel caso di omesso o parziale pagamento del canone richiesto con i due atti oggi impugnati.
In presenza di giurisprudenza anche contraria, sopra citata, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando: a) rigetta la domanda della parte attrice e, per l'effetto, conferma la legittimità degli avvisi impugnati;
b) compensa le spese di lite.
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MA,
Il Giudice
RT NF
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