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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/11/2024, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2720/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2720/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARRIERO IN
e
SE SB (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARDO SE C.F._2
e avv. CARNEMOLLA CANNARELLA VANESSA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, come di fatto già vivono, nel reciproco rispetto delle loro persone e della loro vita privata, liberi di fissare la loro residenza e dimore ove riterranno,
con il reciproco obbligo, stante l'esistenza di prole minore, di comunicarsi la loro sede abitativa e le eventuali successive modifiche delle stesse;
2) dichiarare la separazione dei coniugi BA US e il cui Parte_1
matrimonio è stato celebrato a San Sosti (CS) in data 08.08.2013, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di San Sosti (CS), anno 2013 atto n. 11 parte 2 serie A;
3) sull'affidamento, residenza anagrafica, frequentazione e mantenimento del figlio di Per_1
anni otto (nato il [...]), i coniugi concordano di regolarsi nel modo seguente:
a) Affidamento e responsabilità genitoriale
Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, essendo questa la soluzione Per_1
che meglio realizza l'interesse e le esigenze del minore;
di conseguenza i genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale su di lui, con l'impegno di adottare, insieme,
tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano, relative alla sua istruzione, educazione,
salute e residenza, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente, ed in via esclusiva, la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
b) Assegnazione casa familiare e collocazione prevalente del figlio
La casa familiare, già di proprietà della sig.r , viene assegnata alla moglie con gli arredi Pt_1
e corredi ivi contenuti ed il figlio avrà la sua residenza prevalente con la madre, nella casa familiare. Il sig. US BA già prima d'ora si è trasferito a vivere nell'appartamento sito in Castelfranco Emilia (MO), Via Guinizelli n. 8, portando con sé i propri effetti personali e ove pure risulta residente.
Calendario frequentazione del figlio
A settimane alternate i genitori avranno il figlio presso di sé come segue.
Settimana A
Il padre terrà con sé il figlio il martedì dall'uscita da scuola, sino al mercoledì mattina Per_1
quando lo accompagnerà a scuola, o a casa dalla madre nel caso di sospensione scolastica;
lo riprenderà il venerdì all'uscita da scuola tenendolo con sé per il fine settimana e lo accompagnerà a scuola il lunedì mattina, o a casa dalla madre nel caso di sospensione scolastica.
Settimana B
Il padre terrà con sé il figlio dal martedì all'uscita da scuola fino al giovedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola, o dalla madre nel caso di sospensione scolastica. Nel fine settimana il figlio resterà con la madre. Resta inteso che i genitori potranno accordarsi occasionalmente in modo diverso laddove necessario, anche in considerazione delle attività sportive extrascolastiche ch andrà a praticare e che sono in fase di valutazione. Resta inteso che Per_1
i coniugi potranno di volta in volta concordare anche diverse modalità di visita. Sia il SI
BA che la SI potranno sentire il figli al telefono almeno una volta al Pt_1 Per_1
giorno nei periodi di spettanza dell'altro coniuge, senza che le telefonate siano di intralcio al normale svolgimento delle attività quotidiane del bambino.
Vacanze estive potrà trascorrere con ciascun genitore tre settimane di vacanza di cui solo Per_1
due consecutive. In caso di disaccordo sull'individuazione del periodo di vacanza – da intendersi indicativamente dal termine della frequenza scolastica (7 giugno o altra data secondo il calendario regionale) alla ripresa della frequenza scolastica (15 settembre o altra data secondo il calendario regionale) – i genitori avranno priorità di scelta negli anni pari la madre, negli anni dispari il padre;
Festività natalizie: il figlio trascorrerà metà del periodo di sospensione scolastica con un genitore e metà con l'altro, alternando Vigilia e 25 dicembre un anno con l'uno e quello successivo con l'altro, come di seguito meglio precisato:
- qualora entrambi i genitori nel periodo feriale natalizio siano a Modena trascorrerà il Per_1
24/12 con uno ed il 25/12 con l'altro genitore, ad anni alterni. , poi, trascorrerà i giorni Per_1
seguenti dal 26/12 alle ore 10,00 al 31/12 alle ore 10,00 con uno e dal 31/12 alle ore 10,00 al
6/1 alle ore 20,00 con l'altro.
- qualora uno dei genitori decida di trascorrere le festività presso il proprio paese d'origine o in altro luogo diverso da Modena rimarrà dal 24/12 alle ore 10,00 al 31/12 alle ore 10,00 Per_1
con un genitore e dal 31/12 alle ore 10,00 al 06/01 alle ore 20,00 con l'altro e viceversa.
Le parti dovranno concordare quanto sopra entro il 31/10 di ciascun anno al fine di consentire all'altro genitore di organizzarsi e, in caso di mancato accordo, la scelta sarà fatta ad anni alterni:
negli anni pari dalla madre, in quelli dispari dal padre. Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Vacanze di Pasqua: ad anni alterni, trascorrerà tre giorni consecutivi con un genitore e Per_1
tre giorni consecutivi con l'altro, alternando il giorno di Pasqua, con il Lunedì dell'Angelo;
Altre festività: per le ricorrenze e le altre festività del calendario quali 25 aprile, 1° maggio, 2
giugno, Ognissanti Festa Patronale, varrà il principio dell'alternanza. Per_2
Per i compleanni del figlio i genitori si impegnano ad organizzare insieme i festeggiamenti;
nel caso di mancato accordo deciderà la madre negli anni pari e il padre negli anni dispari. In ogni caso il figlio, nel caso di mancata condivisione, trascorrerà il compleanno negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre. Tale alternanza potrà subire modifiche per accordo tra i due genitori nel rispetto degli impegni reciproci e di quelli del figlio. in ogni caso Per_1
trascorrerà con i genitori il giorno del loro compleanno, nonché rispettivamente la Festa del
Papà e la festa della mamma. La gestione ordinaria del bambino è delegata al genitore con cui il minore si trova, salvo diverso accordo tra i genitori. Pertanto, nei giorni di propria spettanza, ciascun genitore, nel caso in cui fosse impegnato, avrà facoltà di affidare il bambino a terzi (ad es. baby sitter), con impegno reciproco di chiedere prima la disponibilità dell'altro genitore, in quanto la collocazione presso uno dei due genitori dovrà essere preferita rispetto all'affido a terzi estranei del minore.
Qualora uno dei genitori abbia dato la disponibilità a tenere il figlio in un giorno diverso da quello di propria spettanza, ma il minore venga affidato, per qualsiasi ragione, ad un terzo (baby-
sitter) le relative spese saranno integralmente a carico di chi avrà assunto tale decisione.
Al fine di tutelare il superiore interesse del minore, le parti concordano sin d'ora che l'introduzione di nuovi partner dei genitori nella vita di dovrà comunque avvenire con Per_1
gradualità e nel rispetto dei sentimenti e delle reazioni che il minore manifesterà.
c) Contributo al mantenimento del figlio
Considerata la situazione economica e patrimoniale delle parti, il sig. BA, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, verserà alla moglie euro 150 al mese a partire dal mese di deposito del presente ricorso e così ogni mese entro il giorno 15 (quindici) a mezzo bonifico bancario.
L'importo sarà soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI Istat nazionali (prima rivalutazione nel 2025 mese corrispondente a quello di prima dazione), con l'impegno da parte di entrambi i genitori ad aiutare l'altro genitore nel caso dovessero subentrare comprovate situazioni di difficoltà economica.
Assegno unico: i coniugi concordano che sia percepito interamente dalla madre ed il padre si impegna fin d'ora a sottoscrivere e fornire la documentazione necessaria.
d) Spese straordinarie
I genitori saranno tenuti a contribuire alle spese straordinarie necessarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno. Per spese straordinarie, e relative modalità di rimborso, dovranno intendersi quelle elencate nel protocollo del Tribunale di Modena del 25.09.2019, che di seguito si riporta.
L'elenco è comunque da intendersi come indicativo e non esaustivo.
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, parchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
4) Regolamentazione dei rapporti di dare e di avere tra i coniugi ai fini dell'accordo di separazione
La sig.r rimane unica proprietaria dell'immobile sito in Castelfranco Parte_1
Emilia (MO), via Manzoni n. 12 ed essendo unica intestataria anche del mutuo contratto con
Intesa Sanpaolo ne rimane unica debitrice. I sigg. BA non hanno conti correnti Pt_1
cointestati, per cui ognuno continuerà a disporre del proprio conto autonomamente.
5) Autovetture
La sig.ra rimane proprietaria esclusiva dell'autovettura Fiat Punto Parte_1
Evo tg. EM495EN, così come il sig. BA US rimane proprietario esclusivo dell'autovettura Nissan Qashqai tg. FV334PV Ciascuno, pertanto, provvederà a tutte le spese connesse all'uso ed al mantenimento.
6) Spese legali
Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
7) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente,
perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2,
n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e SE SB, ogni diversa domanda, Parte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
COSENZA (CS) il 16/12/1983 e SE SB nato a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN SOSTI (CS) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno
2013, atto n.11, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2024
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2720/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARRIERO IN
e
SE SB (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARDO SE C.F._2
e avv. CARNEMOLLA CANNARELLA VANESSA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, come di fatto già vivono, nel reciproco rispetto delle loro persone e della loro vita privata, liberi di fissare la loro residenza e dimore ove riterranno,
con il reciproco obbligo, stante l'esistenza di prole minore, di comunicarsi la loro sede abitativa e le eventuali successive modifiche delle stesse;
2) dichiarare la separazione dei coniugi BA US e il cui Parte_1
matrimonio è stato celebrato a San Sosti (CS) in data 08.08.2013, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di San Sosti (CS), anno 2013 atto n. 11 parte 2 serie A;
3) sull'affidamento, residenza anagrafica, frequentazione e mantenimento del figlio di Per_1
anni otto (nato il [...]), i coniugi concordano di regolarsi nel modo seguente:
a) Affidamento e responsabilità genitoriale
Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, essendo questa la soluzione Per_1
che meglio realizza l'interesse e le esigenze del minore;
di conseguenza i genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale su di lui, con l'impegno di adottare, insieme,
tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano, relative alla sua istruzione, educazione,
salute e residenza, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente, ed in via esclusiva, la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
b) Assegnazione casa familiare e collocazione prevalente del figlio
La casa familiare, già di proprietà della sig.r , viene assegnata alla moglie con gli arredi Pt_1
e corredi ivi contenuti ed il figlio avrà la sua residenza prevalente con la madre, nella casa familiare. Il sig. US BA già prima d'ora si è trasferito a vivere nell'appartamento sito in Castelfranco Emilia (MO), Via Guinizelli n. 8, portando con sé i propri effetti personali e ove pure risulta residente.
Calendario frequentazione del figlio
A settimane alternate i genitori avranno il figlio presso di sé come segue.
Settimana A
Il padre terrà con sé il figlio il martedì dall'uscita da scuola, sino al mercoledì mattina Per_1
quando lo accompagnerà a scuola, o a casa dalla madre nel caso di sospensione scolastica;
lo riprenderà il venerdì all'uscita da scuola tenendolo con sé per il fine settimana e lo accompagnerà a scuola il lunedì mattina, o a casa dalla madre nel caso di sospensione scolastica.
Settimana B
Il padre terrà con sé il figlio dal martedì all'uscita da scuola fino al giovedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola, o dalla madre nel caso di sospensione scolastica. Nel fine settimana il figlio resterà con la madre. Resta inteso che i genitori potranno accordarsi occasionalmente in modo diverso laddove necessario, anche in considerazione delle attività sportive extrascolastiche ch andrà a praticare e che sono in fase di valutazione. Resta inteso che Per_1
i coniugi potranno di volta in volta concordare anche diverse modalità di visita. Sia il SI
BA che la SI potranno sentire il figli al telefono almeno una volta al Pt_1 Per_1
giorno nei periodi di spettanza dell'altro coniuge, senza che le telefonate siano di intralcio al normale svolgimento delle attività quotidiane del bambino.
Vacanze estive potrà trascorrere con ciascun genitore tre settimane di vacanza di cui solo Per_1
due consecutive. In caso di disaccordo sull'individuazione del periodo di vacanza – da intendersi indicativamente dal termine della frequenza scolastica (7 giugno o altra data secondo il calendario regionale) alla ripresa della frequenza scolastica (15 settembre o altra data secondo il calendario regionale) – i genitori avranno priorità di scelta negli anni pari la madre, negli anni dispari il padre;
Festività natalizie: il figlio trascorrerà metà del periodo di sospensione scolastica con un genitore e metà con l'altro, alternando Vigilia e 25 dicembre un anno con l'uno e quello successivo con l'altro, come di seguito meglio precisato:
- qualora entrambi i genitori nel periodo feriale natalizio siano a Modena trascorrerà il Per_1
24/12 con uno ed il 25/12 con l'altro genitore, ad anni alterni. , poi, trascorrerà i giorni Per_1
seguenti dal 26/12 alle ore 10,00 al 31/12 alle ore 10,00 con uno e dal 31/12 alle ore 10,00 al
6/1 alle ore 20,00 con l'altro.
- qualora uno dei genitori decida di trascorrere le festività presso il proprio paese d'origine o in altro luogo diverso da Modena rimarrà dal 24/12 alle ore 10,00 al 31/12 alle ore 10,00 Per_1
con un genitore e dal 31/12 alle ore 10,00 al 06/01 alle ore 20,00 con l'altro e viceversa.
Le parti dovranno concordare quanto sopra entro il 31/10 di ciascun anno al fine di consentire all'altro genitore di organizzarsi e, in caso di mancato accordo, la scelta sarà fatta ad anni alterni:
negli anni pari dalla madre, in quelli dispari dal padre. Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Vacanze di Pasqua: ad anni alterni, trascorrerà tre giorni consecutivi con un genitore e Per_1
tre giorni consecutivi con l'altro, alternando il giorno di Pasqua, con il Lunedì dell'Angelo;
Altre festività: per le ricorrenze e le altre festività del calendario quali 25 aprile, 1° maggio, 2
giugno, Ognissanti Festa Patronale, varrà il principio dell'alternanza. Per_2
Per i compleanni del figlio i genitori si impegnano ad organizzare insieme i festeggiamenti;
nel caso di mancato accordo deciderà la madre negli anni pari e il padre negli anni dispari. In ogni caso il figlio, nel caso di mancata condivisione, trascorrerà il compleanno negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre. Tale alternanza potrà subire modifiche per accordo tra i due genitori nel rispetto degli impegni reciproci e di quelli del figlio. in ogni caso Per_1
trascorrerà con i genitori il giorno del loro compleanno, nonché rispettivamente la Festa del
Papà e la festa della mamma. La gestione ordinaria del bambino è delegata al genitore con cui il minore si trova, salvo diverso accordo tra i genitori. Pertanto, nei giorni di propria spettanza, ciascun genitore, nel caso in cui fosse impegnato, avrà facoltà di affidare il bambino a terzi (ad es. baby sitter), con impegno reciproco di chiedere prima la disponibilità dell'altro genitore, in quanto la collocazione presso uno dei due genitori dovrà essere preferita rispetto all'affido a terzi estranei del minore.
Qualora uno dei genitori abbia dato la disponibilità a tenere il figlio in un giorno diverso da quello di propria spettanza, ma il minore venga affidato, per qualsiasi ragione, ad un terzo (baby-
sitter) le relative spese saranno integralmente a carico di chi avrà assunto tale decisione.
Al fine di tutelare il superiore interesse del minore, le parti concordano sin d'ora che l'introduzione di nuovi partner dei genitori nella vita di dovrà comunque avvenire con Per_1
gradualità e nel rispetto dei sentimenti e delle reazioni che il minore manifesterà.
c) Contributo al mantenimento del figlio
Considerata la situazione economica e patrimoniale delle parti, il sig. BA, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, verserà alla moglie euro 150 al mese a partire dal mese di deposito del presente ricorso e così ogni mese entro il giorno 15 (quindici) a mezzo bonifico bancario.
L'importo sarà soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI Istat nazionali (prima rivalutazione nel 2025 mese corrispondente a quello di prima dazione), con l'impegno da parte di entrambi i genitori ad aiutare l'altro genitore nel caso dovessero subentrare comprovate situazioni di difficoltà economica.
Assegno unico: i coniugi concordano che sia percepito interamente dalla madre ed il padre si impegna fin d'ora a sottoscrivere e fornire la documentazione necessaria.
d) Spese straordinarie
I genitori saranno tenuti a contribuire alle spese straordinarie necessarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno. Per spese straordinarie, e relative modalità di rimborso, dovranno intendersi quelle elencate nel protocollo del Tribunale di Modena del 25.09.2019, che di seguito si riporta.
L'elenco è comunque da intendersi come indicativo e non esaustivo.
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, parchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
4) Regolamentazione dei rapporti di dare e di avere tra i coniugi ai fini dell'accordo di separazione
La sig.r rimane unica proprietaria dell'immobile sito in Castelfranco Parte_1
Emilia (MO), via Manzoni n. 12 ed essendo unica intestataria anche del mutuo contratto con
Intesa Sanpaolo ne rimane unica debitrice. I sigg. BA non hanno conti correnti Pt_1
cointestati, per cui ognuno continuerà a disporre del proprio conto autonomamente.
5) Autovetture
La sig.ra rimane proprietaria esclusiva dell'autovettura Fiat Punto Parte_1
Evo tg. EM495EN, così come il sig. BA US rimane proprietario esclusivo dell'autovettura Nissan Qashqai tg. FV334PV Ciascuno, pertanto, provvederà a tutte le spese connesse all'uso ed al mantenimento.
6) Spese legali
Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
7) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente,
perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2,
n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e SE SB, ogni diversa domanda, Parte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
COSENZA (CS) il 16/12/1983 e SE SB nato a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN SOSTI (CS) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno
2013, atto n.11, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2024
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale