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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/06/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1327/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1327/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Santini e dall'Avv. Gilberto Parte_1
Gagliardi, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Arezzo, Via Guido Monaco, n. 65,
PARTE ATTRICE
contro
e per essa la procuratrice rappresentata e CP_1 Controparte_2 difesa dall'Avv. Daniele Discepolo e dall'Avv. Gabriele Pravettoni Farinelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Venti Settembre, n. 12,
PARTE CONVENUTA
nonché contro
e per essa la procuratrice Controparte_3 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Discepolo, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via Venti Settembre, n. 12,
PARTE TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell' 08.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e per essa la procuratrice proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_2
343/2023 del 16.03.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo, con il quale è stato ingiunto nei suoi confronti e in quelli di in qualità di fideiussori della società EFA Preziosi S.n.c. di Parte_2
pagina 1 di 10 (oggi fallita), il pagamento in solido dell'importo di € 136.142,54, oltre Parte_3 interessi come da domanda, spese e compensi, in forza dell'esposizione debitoria maturata dalla società in relazione al conto corrente di corrispondenza n. 8345/00 sottoscritto in data 29.11.2007 (doc. 7 monitorio), al conto anticipi salvo buon fine n. 8345/00 sottoscritto in data 03.01.2008 (doc. 8 monitorio) e al contratto di finanziamento chirografario n. 331695/86 del 16.06.2009 (doc. 9 monitorio), stipulati con Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.
ha agito in sede monitoria chiedendo l'ingiunzione di pagamento delle seguenti somme: CP_1
€ 68.089,64 quale saldo debitore in linea capitale del c/c n. 8345 alla data del 26.09.2021 (cfr. certificazione ex art. 50 TUB - doc. 15 monitorio); € 39.515,97 quale saldo debitore in linea capitale del conto anticipi salvo buon fine n. 8345/00 alla data del 26.09.2021 (cfr. certificazione ex art. 50
TUB - doc. 16 monitorio); € 28.536,93 quale saldo debitore per rate arretrate del contratto di finanziamento chirografario n. 331695/86 sempre alla data del 26.09.2021, come da certificazione ex art. 50 TUB (doc. 17 monitorio).
A sostegno dell'opposizione, l'odierno attore ha dedotto: la mancanza di prova del credito sotto il profilo dell'an e del quantum ingiunto;
l'omissione della pubblicità delle condizioni economiche applicate ai contratti ex art. 116 TUB;
l'eventuale applicazione di interessi usurari ai rapporti, nonché la supposta esistenza di illecita capitalizzazione trimestrale interessi, e di commissioni di massimo scoperto nulle per mancanza di causa;
la nullità integrale delle fideiussioni rilasciate dall'opponente, sia della fideiussione omnibus del 17.10.2008 (doc. 10 monitorio) che di quella a carattere specifico del
16.06.2009 (doc. 12 monitorio), per violazione della normativa antitrust (art. 2, comma 2, lettera a, L.
n. 287/1990), in quanto atti conformi allo schema ABI del 2003 ritenuto dalla Banca d'Italia in contrasto con la normativa antitrust (provv. 55/2005), o in ipotesi la nullità delle clausole (2, 6, 8) conformi a tale schema, con conseguente decadenza dell'opposta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore ex art. 1957 c.c.; che le fideiussioni sono state rilasciate per complessivi € 135.000,00, pertanto, il d.i. opposto è stato emesso per una somma che supera il credito garantito di € 1.142,54.
Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Arezzo ogni contraria istanza deduzione e produzione disattesa,
In via principale
accertare e dichiarare l'inesistenza, inefficacia e annullamento di clausole e le nullità tutte dedotte in atti o rilevate d'ufficio e comunque la reale validità e portata delle fidejussioni prestate;
dichiarare parte opposta decaduta dal diritto di agire nei confronti dei fidejussori per decorso del termine ex art. 1957 c.c.;
revocare, annullare o dichiarare nullo o inefficace il DI opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
accertare e dichiarare la reale entità del rapporto dare avere tra le parti, determinando il saldo finale dei rapporti in contestazione condannare al pagamento del dovuto la parte accertata debitrice;
pagina 2 di 10 In via istruttoria
- Disporsi CTU contabile per la ricostruzione di tutti i movimenti effettuati relativi ai rapporti de quo dagli effetti delle clausole nulle e di addebiti insussistenti o sforniti di certa prova: all'esito del calcolo si otterrà il corretto saldo attuale, dal quale dovranno essere sottratti gli interessi legali da applicarsi alle somme medio tempore illegittimamente trattenute.
- Disporsi ordine di esibizione degli originali dei documenti giustificativi sottoscritti di ogni singola operazione bancaria ex art 117 TUB
- Con riserva di ulteriori richieste istruttorie e produzioni documentali.
in ogni caso
Con vittoria di interessi, rivalutazione monetaria, nonché di spese legali ai sensi di legge aumentate del 30% per l'inserimento di ipertesti ex art. 4 c. 1bis DM 55/14 come modificato ex DM 37/18” Ex art. 9 L.488/99 il valore della causa è indeterminato”.
Si è costituita in giudizio contestando le ragioni dell'opposizione. Parte opposta ha CP_1 rilevato la pretestuosità e la genericità delle doglianze di controparte relative all'an e al quantum, prive di valido supporto probatorio. Ha rappresentato che l'importo di € 50.000,00 oggetto del finanziamento
è stato erogato contestualmente alla stipula dello stesso in data 16.09.2009 (doc. 9 monitorio), come risulta dall'esame degli estratti conto integrali che riportano anche le operazioni di anticipazione delle somme portate dalle fatture presentate dalla società debitrice;
ha specificato che la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria è idonea a fornire adeguata prova scritta del credito oggetto del d.i. ed ha prodotto copia integrale degli estratti relativi al conto corrente n. 8345/00, a partire dall'apertura alla chiusura dello stesso, ove sono stati regolati sia il contratto di finanziamento n. 331695/86 che il contratto di conto anticipi s.b.f. n. 8345/00. Parte opposta ha rilevato di essersi limitata a chiedere l'ingiunzione di pagamento per la sola sorte capitale dei crediti vantati, e, in ogni caso, che dalla lettura dei contratti (contratto di conto corrente, contratto di conto anticipi s.b.f., contratto di finanziamento chirografario - docc. 7, 8 e 9 monitorio) si evince come tutte le condizioni economiche applicate siano state concordate tra le parti nel rispetto della normativa vigente. Quanto all'eccezione di nullità delle fideiussioni, oltre a rilevare la genericità delle avverse contestazioni, ha dedotto che le fideiussioni specifiche non sono state oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, nonché l'infondatezza delle contestazioni sulla fideiussione omnibus, la cui asserita nullità potrebbe eventualmente essere solo parziale. Parte opposta ha evidenziato che avendo il Sig. rivestito Parte_1 il ruolo di socio amministratore della EFA Preziosi S.n.c. di a far data al Parte_4
18.07.2009, ed avendo rilasciato solo successivamente le fideiussioni de quibus, non può essere considerato consumatore, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina legislativa. Ha, altresì, allegato l'infondatezza dell'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1957 c.c., regola che può essere oggetto di deroga convenzionale (come nel caso di specie), trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti;
inoltre, ha evidenziato che, trattandosi di contratto di fideiussione “a semplice richiesta scritta”, la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. può essere impedita a mezzo di semplice richiesta stragiudiziale di pagamento (cfr. istanza inviata al sig. il 04.09.2015 come dallo Parte_1
pagina 3 di 10 stesso confermato - doc. 14 fasc. monitorio). Ha rilevato che il d.i. è stato emesso anche nei confronti di , che aveva prestato le medesime garanzie dell'odierno opponente (cfr. docc. 11 e 13 Parte_2 monitorio), pertanto, sommando gli importi delle quattro fideiussioni si giunge ad un totale complessivo garantito di € 270.000,00, ben superiore rispetto alla somma ingiunta di € 136.142,54, in ogni caso, nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato è stato espressamente specificato che l'importo veniva richiesto “nei limiti della fideiussione prestata”.
Sulla base di tali allegazioni parte convenuta ha pertanto avanzato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 343/2023;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- rigettare integralmente l'avversa opposizione e tutte le domande attoree per i motivi esposti in narrativa, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate:
- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 343/2023;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse parzialmente accogliere le domande formulate da controparte, condannare la parte attrice opponente al pagamento della differente somma che verrà determinata in corso di giudizio;
IN OGNI CASO
- condannare il signor alla rifusione delle spese anche del presente giudizio”. Parte_1
La causa è proseguita con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e con ordinanza del
26.07.2024 è stata concessa la provvisoria esecutività del d.i. opposto;
la causa è stata istruita documentalmente e depositate note autorizzate è stata trattenuta in decisione all'udienza del 08.05.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
In data 14.04.2025 si è costituita in giudizio ex art. 111 c.p.c. e per essa la Controparte_3 procuratrice assumendo l'attuale titolarità del credito (in forza di contratto Controparte_2 del 31.10.2024 a rogito del notaio rep. n. 88912, racc. n. 19863, avente efficacia Persona_1 dall'11.11.2024, con il quale si è fusa per incorporazione in CP_1 Controparte_3
- doc. 2), facendo proprie e confermando tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi dall'incorporata CP_1
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere respinta.
pagina 4 di 10 Giova innanzitutto premettere che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 136.142,54 vantato da nei confronti di CP_1
in qualità di fideiussore della EFA Preziosi S.n.c. di OT RO & C. a Parte_1 titolo di debito residuo derivante dai seguenti rapporti intercorsi tra la società debitrice principale e
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.: i) conto corrente di corrispondenza n. 8345/00 sottoscritto il
29.11.2007; ii) conto anticipi salvo buon fine n. 8345/00 acceso il 03.01.2008; iii) contratto di finanziamento chirografario n. 331695/86 del 16.06.2009.
A sostegno della propria pretesa e per essa la procuratrice CP_1 Controparte_2 ha allegato: il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 8345/00 con documento di sintesi e relativo estratto conto certificato (docc. 7 e 15 monitorio); il contratto conto anticipi s.b.f. n. 8345/00 con documento di sintesi e relativo estratto conto certificato (docc. 8 e 16 monitorio); il contratto finanziamento chirografario n. 331695/86 e relativo estratto conto certificato (docc. 9 e 17 monitorio); la fideiussione omnibus (doc. 10 monitorio) e la fideiussione specifica (doc. 12 monitorio) sottoscritte dall'odierno opponente.
Parte opposta ha pertanto dimostrato la fonte negoziale del credito. Per contro, parte opponente non ha provato il proprio adempimento o quello della società debitrice principale, e i motivi di opposizione risultano infondati per le ragioni che si vanno ad esporre.
In primo luogo, in ordine al rilievo formulato da parte opposta secondo cui non può Parte_1 essere considerato consumatore con conseguente inapplicabilità della più favorevole normativa consumeristica, si osserva che il fideiussore, a prescindere dalla qualifica di consumatore, può far valere la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust (cfr. Cass. 7834/24 “In tema di norme a tutela della concorrenza e del mercato fissate nella l. n. 287 del 1990, la legittimazione a far valere la violazione del divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza spetta non solo agli imprenditori, ma a tutti i soggetti del mercato che hanno subito un danno dal comportamento anticoncorrenziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimati ad agire per far valere la violazione della normativa antitrust coloro che avevano rilasciato, in favore di un istituto di credito, una fideiussione che riproduceva il tenore letterale dello schema ABI frutto di una intesa vietata”).
Nella prospettiva di parte opponente, nei due contratti di fideiussione per cui è causa sono presenti delle clausole che rientrano tra quelle dello schema elaborato dall'ABI dichiarato dalla Banca d'Italia
pagina 5 di 10 con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) delle L. n. 287 del 1990 con conseguente nullità totale delle fideiussioni o in subordine parziale.
Sul punto occorre evidenziare che le clausole dello schema ABI ritenute dalla Banca d'Italia sbocco di un'intesa illecita sono: la n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza); la n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cc) e la n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza). Attraverso tali clausole, l'Autorità di Vigilanza ha ritenuto che l'ABI abbia previsto disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287 del 1990, avendo scopo precipuo non tanto di ostacolare l'accesso al credito quanto di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dell'invalidità o dell'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Occorre premettere che le clausole della fideiussione in atti, che secondo l'opponente violano la normativa antitrust, sono clausole che nel nostro ordinamento giuridico sono in linea di principio lecite, poiché la loro pattuizione rientra pienamente nell'esercizio dell'autonomia privata delle parti mirando a realizzare interessi meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.). La possibilità di deroga all'art. 1957 c.c. è pacifica nella giurisprudenza di merito e di legittimità. Così come è pacifica la possibilità di introdurre clausole di sopravvivenza. In altre parole, la pattuizione di tali clausole non è di per sé illecita. Lo diventa quando sia il frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza (art. 2, co. 2 lett. a) L. n.
287/1990).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 41994 del 30.12.2021) hanno recentemente composto il contrasto giurisprudenziale insorto in merito alle conseguenze sulle fideiussioni sottoscritte in conformità alle condizioni uniformi predisposte dall'ABI giudicate in contrasto con la normativa antitrust, statuendo il principio secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In estrema sintesi, la Suprema Corte ha ritenuto che la violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati con il contraente finale in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Invero, la contrarietà alla normativa antitrust è stata riscontrata non in relazione all'intero testo contrattuale, bensì con riferimento esclusivamente a tre clausole del modello di fideiussione predisposto dall'ABI: clausole che attengono prettamente alla durata della garanzia, prevedendo la permanenza della stessa anche in presenza di vicende estintive o cause di invalidità riguardanti l'obbligazione principale garantita, ed anche a prescindere dai termini di cui all'art. 1957 c.c.
pagina 6 di 10 La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).
Fondamentale, al fine di provare i fatti costitutivi della nullità in parola, risulta la produzione in giudizio - oltre che del contratto di fideiussione omnibus dal quale risultino le tre clausole delle quali si
è detto - del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003. Il primo costituisce, infatti, un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente, che sfugge al principio iura novit curia in quanto privo di carattere
“normativo”; il secondo, necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con il predetto provvedimento n.
55/2005, costituisce un provvedimento di una associazione di categoria e, come tale, non può essere certo annoverato tra le fonti del diritto.
Anche recentemente la Corte di Cassazione ha statuito che “La natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti” (Cass. 7387/25).
Inoltre, quando si tratta di fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento Banca d'Italia n.
55/2005, che costituisce prova privilegiata della sussistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riferimento alle fideiussioni omnibus prestate nell'arco temporale compreso tra il 2002 ed il 2005 preso in esame dalla Banca d'Italia, parte opponente deve altresì provare che anche all'epoca di sottoscrizione delle fideiussioni un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato ha utilizzato un modello uniforme di fideiussione omnibus assimilabile, quanto alle clausole ivi contenute, al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia 55/2005, in modo tale da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Invero, la valenza probatoria privilegiata del Provv. n. 55/2005 della Banca d'Italia si estende al solo periodo di poco anteriore o di poco successivo rispetto al periodo oggetto di indagine (2002-2005), senza includere anche periodi successivi, per vero particolarmente dilatati nel tempo.
Tali principi, tuttavia, non possono applicarsi alla fideiussione specifica del 16.06.2009. Ed invero, dal citato provvedimento della n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, che nella fattispecie ricorre a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento chirografario n. 331695/86 (cfr. doc. 12 monitorio).
In relazione a a tale fideiussione, parte opponente non può giovarsi dell'accertamento della Banca d'Italia che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni pagina 7 di 10 omnibus; invero, nel presente procedimento il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 non può costituire fonte di prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, essendo parte attrice onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati
(cfr. recentemente Cass. 21841/24).
In particolare, sulla parte attrice grava “l'onere di provare che all'epoca di sottoscrizione della fideiussione un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza” (cfr. Trib Milano sez. Imprese
28.01.2022; cfr. anche Tribunale Bologna sez. Imprese 13.01.2022).
Ebbene, parte opponente non ha allegato e provato la circostanza, avendo semplicemente allegato la conformità della fideiussione specifica in contestazione allo schema ABI per le fideiussioni omnibus oggetto del provvedimento della Banca d'Italia.
Per questi motivi
l'eccezione di nullità totale o parziale della fideiussione specifica va rigettata.
Riguardo alla fideiussione omnibus (doc. 10 monitorio), rilasciata dall'attore in data 17.10.2008 sino all'importo di € 85.000,00 e dallo stesso rinnovata ed estesa il 21.04.2009 sino all'importo di € 115.000,00, si osserva che parte opponente non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
In primo luogo non ha prodotto il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e neppure il modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005. Ha allegato semplicemente la conformità della fideiussione in contestazione allo schema ABI per le fideiussioni omnibus oggetto del provvedimento della Banca d'Italia. Inoltre, parte opponente non ha dimostrato che anche all'epoca di sottoscrizione della fideiussione per cui è causa un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato ha utilizzato un modello uniforme di fideiussione omnibus assimilabile quanto alle clausole ivi contenute al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia 55/2005, in modo tale da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. In specie parte attrice non si è nemmeno offerta di provare che anche nel 2008 sussistesse l'intesa restrittiva della concorrenza in materia, non ha prodotto i modelli di fideiussione utilizzati da altri istituti di credito in tale periodo, né ha formulato richiesta di ordine di esibizione.
Per questi motivi
l'eccezione di nullità, anche parziale, della fideiussione omnibus va rigettata.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, va quindi confermata la validità ed efficacia della fideiussione nonché delle singole clausole contestate dall'attore, ivi incluso l'art. 6, ed esclusa la configurabilità della decadenza ex art.1957 c.c. della Banca dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi di tale norma. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, in termini che si condividono, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta
pagina 8 di 10 contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 21867/2013).
Ciò premesso circa la validità delle fideiussioni stipulate dal vanno adesso esaminati i Parte_1 motivi con cui parte attrice ha dedotto l'illegittima applicazione di interessi usurari e di commissioni di massimo scoperto e l'illecita capitalizzazione trimestrale interessi.
Si rileva che parte opponente non ha assolto all'onere di allegazione e prova su di essa gravante. Le deduzioni attoree correlate alla lamentata sussistenza dei richiamati profili appaiono dunque allocate in una prospettiva astratta ed eventuale, senza elementi puntuali di calcolo che le possano suffragare. Le contestazioni attoree risultano, infatti, del tutto generiche oltre che sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio, sebbene parte opposta abbia prodotto nell'ambito del presente procedimento tutti gli estratti conto integrali, mentre già nell'ambito del procedimento monitorio aveva depositato i contratti e le condizioni economiche pattuite tra le parti.
In specie, con riferimento all'usura, va rilevato che il tasso del 15,59 % è stato pattuito nel contratto di conto corrente del 2008 per lo scoperto in mancanza di fido e non è pertanto corretta la categoria considerata dall'opponente come raffronto per il tasso soglia usura.
Devono essere disattese anche le contestazioni aventi ad oggetto la dedotta non corretta contabilizzazione delle operazioni e degli interessi negli estratti sui quali si fonda la pretesa creditoria, in quanto formulate in termini generici e sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio, nonostante parte opposta abbia prodotto con la comparsa di costituzione e risposta tutti gli estratti conto.
Giova in proposito rammentare che gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n.
5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000); tali estratti conto costituiscono prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n.
13889/2010; Cass. n. 11749/2006).
Tale assoluta genericità finisce con il rendere l'azione proposta meramente “esplorativa”, così come la c.t.u. e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesti da parte attrice.
Parte opponente ha poi dedotto che il d.i. è stato emesso per una somma eccessiva rispetto al limite garantito con le fideiussioni rilasciate.
Al riguardo, si osserva che l'importo totale garantito dal risulta essere di totali € 165.000,00, Parte_1 di cui € 115.000,00 con fideiussione omnibus del 17.09.2008 (rilasciata inizialmente sino alla concorrenza di € 85.000,00, poi rinnovata ed estesa il 21.04.2009 – cfr. doc. 10 monitorio), e €
50.000,00 con la fideiussione specifica sottoscritta in data 16.06.2009 (cfr. doc. 12 monitorio).
Le fideiussioni rilasciate dall'opponente risultano pertanto sufficienti a garantire i crediti azionati. Invero, il credito di € 28.536,93 quale saldo debitore per le rate arretrate del contratto di finanziamento chirografario n. 331695/86, risulta coperto dalla fideiussione specifica rilasciata sino all'importo pagina 9 di 10 massimo di € 50.000,00; dall'altro lato la fideiussione omnibus fino a complessivi € 115.000,00 è sufficiente a garantire l'importo richiesto in sede monitoria afferente al saldo debitore in linea capitale del c/c n. 8345 e del conto anticipi salvo buon fine n. 8345/00 per totali € 107.605,61 (€ 68.089,64 + €
39.515,97).
Appare chiaro che l'importo ingiunto sia stato correttamente contenuto entro i limiti delle fideiussioni prestate.
Anche sotto questo profilo, dunque, l'opposizione risulta infondata.
In conclusione, l'opposizione deve essere integralmente rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 52.000,00 - 260.000,00; parametri medi fasi studio introduttiva;
riduzione del 50% per restanti fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 343/2023 nei confronti di Parte_1
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano €
9.142,00 oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 06/06/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1327/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Santini e dall'Avv. Gilberto Parte_1
Gagliardi, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Arezzo, Via Guido Monaco, n. 65,
PARTE ATTRICE
contro
e per essa la procuratrice rappresentata e CP_1 Controparte_2 difesa dall'Avv. Daniele Discepolo e dall'Avv. Gabriele Pravettoni Farinelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Venti Settembre, n. 12,
PARTE CONVENUTA
nonché contro
e per essa la procuratrice Controparte_3 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Discepolo, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via Venti Settembre, n. 12,
PARTE TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell' 08.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e per essa la procuratrice proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_2
343/2023 del 16.03.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo, con il quale è stato ingiunto nei suoi confronti e in quelli di in qualità di fideiussori della società EFA Preziosi S.n.c. di Parte_2
pagina 1 di 10 (oggi fallita), il pagamento in solido dell'importo di € 136.142,54, oltre Parte_3 interessi come da domanda, spese e compensi, in forza dell'esposizione debitoria maturata dalla società in relazione al conto corrente di corrispondenza n. 8345/00 sottoscritto in data 29.11.2007 (doc. 7 monitorio), al conto anticipi salvo buon fine n. 8345/00 sottoscritto in data 03.01.2008 (doc. 8 monitorio) e al contratto di finanziamento chirografario n. 331695/86 del 16.06.2009 (doc. 9 monitorio), stipulati con Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.
ha agito in sede monitoria chiedendo l'ingiunzione di pagamento delle seguenti somme: CP_1
€ 68.089,64 quale saldo debitore in linea capitale del c/c n. 8345 alla data del 26.09.2021 (cfr. certificazione ex art. 50 TUB - doc. 15 monitorio); € 39.515,97 quale saldo debitore in linea capitale del conto anticipi salvo buon fine n. 8345/00 alla data del 26.09.2021 (cfr. certificazione ex art. 50
TUB - doc. 16 monitorio); € 28.536,93 quale saldo debitore per rate arretrate del contratto di finanziamento chirografario n. 331695/86 sempre alla data del 26.09.2021, come da certificazione ex art. 50 TUB (doc. 17 monitorio).
A sostegno dell'opposizione, l'odierno attore ha dedotto: la mancanza di prova del credito sotto il profilo dell'an e del quantum ingiunto;
l'omissione della pubblicità delle condizioni economiche applicate ai contratti ex art. 116 TUB;
l'eventuale applicazione di interessi usurari ai rapporti, nonché la supposta esistenza di illecita capitalizzazione trimestrale interessi, e di commissioni di massimo scoperto nulle per mancanza di causa;
la nullità integrale delle fideiussioni rilasciate dall'opponente, sia della fideiussione omnibus del 17.10.2008 (doc. 10 monitorio) che di quella a carattere specifico del
16.06.2009 (doc. 12 monitorio), per violazione della normativa antitrust (art. 2, comma 2, lettera a, L.
n. 287/1990), in quanto atti conformi allo schema ABI del 2003 ritenuto dalla Banca d'Italia in contrasto con la normativa antitrust (provv. 55/2005), o in ipotesi la nullità delle clausole (2, 6, 8) conformi a tale schema, con conseguente decadenza dell'opposta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore ex art. 1957 c.c.; che le fideiussioni sono state rilasciate per complessivi € 135.000,00, pertanto, il d.i. opposto è stato emesso per una somma che supera il credito garantito di € 1.142,54.
Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Arezzo ogni contraria istanza deduzione e produzione disattesa,
In via principale
accertare e dichiarare l'inesistenza, inefficacia e annullamento di clausole e le nullità tutte dedotte in atti o rilevate d'ufficio e comunque la reale validità e portata delle fidejussioni prestate;
dichiarare parte opposta decaduta dal diritto di agire nei confronti dei fidejussori per decorso del termine ex art. 1957 c.c.;
revocare, annullare o dichiarare nullo o inefficace il DI opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
accertare e dichiarare la reale entità del rapporto dare avere tra le parti, determinando il saldo finale dei rapporti in contestazione condannare al pagamento del dovuto la parte accertata debitrice;
pagina 2 di 10 In via istruttoria
- Disporsi CTU contabile per la ricostruzione di tutti i movimenti effettuati relativi ai rapporti de quo dagli effetti delle clausole nulle e di addebiti insussistenti o sforniti di certa prova: all'esito del calcolo si otterrà il corretto saldo attuale, dal quale dovranno essere sottratti gli interessi legali da applicarsi alle somme medio tempore illegittimamente trattenute.
- Disporsi ordine di esibizione degli originali dei documenti giustificativi sottoscritti di ogni singola operazione bancaria ex art 117 TUB
- Con riserva di ulteriori richieste istruttorie e produzioni documentali.
in ogni caso
Con vittoria di interessi, rivalutazione monetaria, nonché di spese legali ai sensi di legge aumentate del 30% per l'inserimento di ipertesti ex art. 4 c. 1bis DM 55/14 come modificato ex DM 37/18” Ex art. 9 L.488/99 il valore della causa è indeterminato”.
Si è costituita in giudizio contestando le ragioni dell'opposizione. Parte opposta ha CP_1 rilevato la pretestuosità e la genericità delle doglianze di controparte relative all'an e al quantum, prive di valido supporto probatorio. Ha rappresentato che l'importo di € 50.000,00 oggetto del finanziamento
è stato erogato contestualmente alla stipula dello stesso in data 16.09.2009 (doc. 9 monitorio), come risulta dall'esame degli estratti conto integrali che riportano anche le operazioni di anticipazione delle somme portate dalle fatture presentate dalla società debitrice;
ha specificato che la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria è idonea a fornire adeguata prova scritta del credito oggetto del d.i. ed ha prodotto copia integrale degli estratti relativi al conto corrente n. 8345/00, a partire dall'apertura alla chiusura dello stesso, ove sono stati regolati sia il contratto di finanziamento n. 331695/86 che il contratto di conto anticipi s.b.f. n. 8345/00. Parte opposta ha rilevato di essersi limitata a chiedere l'ingiunzione di pagamento per la sola sorte capitale dei crediti vantati, e, in ogni caso, che dalla lettura dei contratti (contratto di conto corrente, contratto di conto anticipi s.b.f., contratto di finanziamento chirografario - docc. 7, 8 e 9 monitorio) si evince come tutte le condizioni economiche applicate siano state concordate tra le parti nel rispetto della normativa vigente. Quanto all'eccezione di nullità delle fideiussioni, oltre a rilevare la genericità delle avverse contestazioni, ha dedotto che le fideiussioni specifiche non sono state oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, nonché l'infondatezza delle contestazioni sulla fideiussione omnibus, la cui asserita nullità potrebbe eventualmente essere solo parziale. Parte opposta ha evidenziato che avendo il Sig. rivestito Parte_1 il ruolo di socio amministratore della EFA Preziosi S.n.c. di a far data al Parte_4
18.07.2009, ed avendo rilasciato solo successivamente le fideiussioni de quibus, non può essere considerato consumatore, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina legislativa. Ha, altresì, allegato l'infondatezza dell'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1957 c.c., regola che può essere oggetto di deroga convenzionale (come nel caso di specie), trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti;
inoltre, ha evidenziato che, trattandosi di contratto di fideiussione “a semplice richiesta scritta”, la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. può essere impedita a mezzo di semplice richiesta stragiudiziale di pagamento (cfr. istanza inviata al sig. il 04.09.2015 come dallo Parte_1
pagina 3 di 10 stesso confermato - doc. 14 fasc. monitorio). Ha rilevato che il d.i. è stato emesso anche nei confronti di , che aveva prestato le medesime garanzie dell'odierno opponente (cfr. docc. 11 e 13 Parte_2 monitorio), pertanto, sommando gli importi delle quattro fideiussioni si giunge ad un totale complessivo garantito di € 270.000,00, ben superiore rispetto alla somma ingiunta di € 136.142,54, in ogni caso, nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato è stato espressamente specificato che l'importo veniva richiesto “nei limiti della fideiussione prestata”.
Sulla base di tali allegazioni parte convenuta ha pertanto avanzato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 343/2023;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- rigettare integralmente l'avversa opposizione e tutte le domande attoree per i motivi esposti in narrativa, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate:
- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 343/2023;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse parzialmente accogliere le domande formulate da controparte, condannare la parte attrice opponente al pagamento della differente somma che verrà determinata in corso di giudizio;
IN OGNI CASO
- condannare il signor alla rifusione delle spese anche del presente giudizio”. Parte_1
La causa è proseguita con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e con ordinanza del
26.07.2024 è stata concessa la provvisoria esecutività del d.i. opposto;
la causa è stata istruita documentalmente e depositate note autorizzate è stata trattenuta in decisione all'udienza del 08.05.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
In data 14.04.2025 si è costituita in giudizio ex art. 111 c.p.c. e per essa la Controparte_3 procuratrice assumendo l'attuale titolarità del credito (in forza di contratto Controparte_2 del 31.10.2024 a rogito del notaio rep. n. 88912, racc. n. 19863, avente efficacia Persona_1 dall'11.11.2024, con il quale si è fusa per incorporazione in CP_1 Controparte_3
- doc. 2), facendo proprie e confermando tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi dall'incorporata CP_1
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere respinta.
pagina 4 di 10 Giova innanzitutto premettere che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 136.142,54 vantato da nei confronti di CP_1
in qualità di fideiussore della EFA Preziosi S.n.c. di OT RO & C. a Parte_1 titolo di debito residuo derivante dai seguenti rapporti intercorsi tra la società debitrice principale e
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.: i) conto corrente di corrispondenza n. 8345/00 sottoscritto il
29.11.2007; ii) conto anticipi salvo buon fine n. 8345/00 acceso il 03.01.2008; iii) contratto di finanziamento chirografario n. 331695/86 del 16.06.2009.
A sostegno della propria pretesa e per essa la procuratrice CP_1 Controparte_2 ha allegato: il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 8345/00 con documento di sintesi e relativo estratto conto certificato (docc. 7 e 15 monitorio); il contratto conto anticipi s.b.f. n. 8345/00 con documento di sintesi e relativo estratto conto certificato (docc. 8 e 16 monitorio); il contratto finanziamento chirografario n. 331695/86 e relativo estratto conto certificato (docc. 9 e 17 monitorio); la fideiussione omnibus (doc. 10 monitorio) e la fideiussione specifica (doc. 12 monitorio) sottoscritte dall'odierno opponente.
Parte opposta ha pertanto dimostrato la fonte negoziale del credito. Per contro, parte opponente non ha provato il proprio adempimento o quello della società debitrice principale, e i motivi di opposizione risultano infondati per le ragioni che si vanno ad esporre.
In primo luogo, in ordine al rilievo formulato da parte opposta secondo cui non può Parte_1 essere considerato consumatore con conseguente inapplicabilità della più favorevole normativa consumeristica, si osserva che il fideiussore, a prescindere dalla qualifica di consumatore, può far valere la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust (cfr. Cass. 7834/24 “In tema di norme a tutela della concorrenza e del mercato fissate nella l. n. 287 del 1990, la legittimazione a far valere la violazione del divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza spetta non solo agli imprenditori, ma a tutti i soggetti del mercato che hanno subito un danno dal comportamento anticoncorrenziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimati ad agire per far valere la violazione della normativa antitrust coloro che avevano rilasciato, in favore di un istituto di credito, una fideiussione che riproduceva il tenore letterale dello schema ABI frutto di una intesa vietata”).
Nella prospettiva di parte opponente, nei due contratti di fideiussione per cui è causa sono presenti delle clausole che rientrano tra quelle dello schema elaborato dall'ABI dichiarato dalla Banca d'Italia
pagina 5 di 10 con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) delle L. n. 287 del 1990 con conseguente nullità totale delle fideiussioni o in subordine parziale.
Sul punto occorre evidenziare che le clausole dello schema ABI ritenute dalla Banca d'Italia sbocco di un'intesa illecita sono: la n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza); la n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cc) e la n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza). Attraverso tali clausole, l'Autorità di Vigilanza ha ritenuto che l'ABI abbia previsto disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287 del 1990, avendo scopo precipuo non tanto di ostacolare l'accesso al credito quanto di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dell'invalidità o dell'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Occorre premettere che le clausole della fideiussione in atti, che secondo l'opponente violano la normativa antitrust, sono clausole che nel nostro ordinamento giuridico sono in linea di principio lecite, poiché la loro pattuizione rientra pienamente nell'esercizio dell'autonomia privata delle parti mirando a realizzare interessi meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.). La possibilità di deroga all'art. 1957 c.c. è pacifica nella giurisprudenza di merito e di legittimità. Così come è pacifica la possibilità di introdurre clausole di sopravvivenza. In altre parole, la pattuizione di tali clausole non è di per sé illecita. Lo diventa quando sia il frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza (art. 2, co. 2 lett. a) L. n.
287/1990).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 41994 del 30.12.2021) hanno recentemente composto il contrasto giurisprudenziale insorto in merito alle conseguenze sulle fideiussioni sottoscritte in conformità alle condizioni uniformi predisposte dall'ABI giudicate in contrasto con la normativa antitrust, statuendo il principio secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In estrema sintesi, la Suprema Corte ha ritenuto che la violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati con il contraente finale in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Invero, la contrarietà alla normativa antitrust è stata riscontrata non in relazione all'intero testo contrattuale, bensì con riferimento esclusivamente a tre clausole del modello di fideiussione predisposto dall'ABI: clausole che attengono prettamente alla durata della garanzia, prevedendo la permanenza della stessa anche in presenza di vicende estintive o cause di invalidità riguardanti l'obbligazione principale garantita, ed anche a prescindere dai termini di cui all'art. 1957 c.c.
pagina 6 di 10 La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).
Fondamentale, al fine di provare i fatti costitutivi della nullità in parola, risulta la produzione in giudizio - oltre che del contratto di fideiussione omnibus dal quale risultino le tre clausole delle quali si
è detto - del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003. Il primo costituisce, infatti, un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente, che sfugge al principio iura novit curia in quanto privo di carattere
“normativo”; il secondo, necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con il predetto provvedimento n.
55/2005, costituisce un provvedimento di una associazione di categoria e, come tale, non può essere certo annoverato tra le fonti del diritto.
Anche recentemente la Corte di Cassazione ha statuito che “La natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti” (Cass. 7387/25).
Inoltre, quando si tratta di fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento Banca d'Italia n.
55/2005, che costituisce prova privilegiata della sussistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riferimento alle fideiussioni omnibus prestate nell'arco temporale compreso tra il 2002 ed il 2005 preso in esame dalla Banca d'Italia, parte opponente deve altresì provare che anche all'epoca di sottoscrizione delle fideiussioni un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato ha utilizzato un modello uniforme di fideiussione omnibus assimilabile, quanto alle clausole ivi contenute, al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia 55/2005, in modo tale da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Invero, la valenza probatoria privilegiata del Provv. n. 55/2005 della Banca d'Italia si estende al solo periodo di poco anteriore o di poco successivo rispetto al periodo oggetto di indagine (2002-2005), senza includere anche periodi successivi, per vero particolarmente dilatati nel tempo.
Tali principi, tuttavia, non possono applicarsi alla fideiussione specifica del 16.06.2009. Ed invero, dal citato provvedimento della n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, che nella fattispecie ricorre a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento chirografario n. 331695/86 (cfr. doc. 12 monitorio).
In relazione a a tale fideiussione, parte opponente non può giovarsi dell'accertamento della Banca d'Italia che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni pagina 7 di 10 omnibus; invero, nel presente procedimento il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 non può costituire fonte di prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, essendo parte attrice onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati
(cfr. recentemente Cass. 21841/24).
In particolare, sulla parte attrice grava “l'onere di provare che all'epoca di sottoscrizione della fideiussione un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza” (cfr. Trib Milano sez. Imprese
28.01.2022; cfr. anche Tribunale Bologna sez. Imprese 13.01.2022).
Ebbene, parte opponente non ha allegato e provato la circostanza, avendo semplicemente allegato la conformità della fideiussione specifica in contestazione allo schema ABI per le fideiussioni omnibus oggetto del provvedimento della Banca d'Italia.
Per questi motivi
l'eccezione di nullità totale o parziale della fideiussione specifica va rigettata.
Riguardo alla fideiussione omnibus (doc. 10 monitorio), rilasciata dall'attore in data 17.10.2008 sino all'importo di € 85.000,00 e dallo stesso rinnovata ed estesa il 21.04.2009 sino all'importo di € 115.000,00, si osserva che parte opponente non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
In primo luogo non ha prodotto il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e neppure il modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005. Ha allegato semplicemente la conformità della fideiussione in contestazione allo schema ABI per le fideiussioni omnibus oggetto del provvedimento della Banca d'Italia. Inoltre, parte opponente non ha dimostrato che anche all'epoca di sottoscrizione della fideiussione per cui è causa un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato ha utilizzato un modello uniforme di fideiussione omnibus assimilabile quanto alle clausole ivi contenute al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia 55/2005, in modo tale da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. In specie parte attrice non si è nemmeno offerta di provare che anche nel 2008 sussistesse l'intesa restrittiva della concorrenza in materia, non ha prodotto i modelli di fideiussione utilizzati da altri istituti di credito in tale periodo, né ha formulato richiesta di ordine di esibizione.
Per questi motivi
l'eccezione di nullità, anche parziale, della fideiussione omnibus va rigettata.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, va quindi confermata la validità ed efficacia della fideiussione nonché delle singole clausole contestate dall'attore, ivi incluso l'art. 6, ed esclusa la configurabilità della decadenza ex art.1957 c.c. della Banca dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi di tale norma. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, in termini che si condividono, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta
pagina 8 di 10 contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 21867/2013).
Ciò premesso circa la validità delle fideiussioni stipulate dal vanno adesso esaminati i Parte_1 motivi con cui parte attrice ha dedotto l'illegittima applicazione di interessi usurari e di commissioni di massimo scoperto e l'illecita capitalizzazione trimestrale interessi.
Si rileva che parte opponente non ha assolto all'onere di allegazione e prova su di essa gravante. Le deduzioni attoree correlate alla lamentata sussistenza dei richiamati profili appaiono dunque allocate in una prospettiva astratta ed eventuale, senza elementi puntuali di calcolo che le possano suffragare. Le contestazioni attoree risultano, infatti, del tutto generiche oltre che sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio, sebbene parte opposta abbia prodotto nell'ambito del presente procedimento tutti gli estratti conto integrali, mentre già nell'ambito del procedimento monitorio aveva depositato i contratti e le condizioni economiche pattuite tra le parti.
In specie, con riferimento all'usura, va rilevato che il tasso del 15,59 % è stato pattuito nel contratto di conto corrente del 2008 per lo scoperto in mancanza di fido e non è pertanto corretta la categoria considerata dall'opponente come raffronto per il tasso soglia usura.
Devono essere disattese anche le contestazioni aventi ad oggetto la dedotta non corretta contabilizzazione delle operazioni e degli interessi negli estratti sui quali si fonda la pretesa creditoria, in quanto formulate in termini generici e sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio, nonostante parte opposta abbia prodotto con la comparsa di costituzione e risposta tutti gli estratti conto.
Giova in proposito rammentare che gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n.
5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000); tali estratti conto costituiscono prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n.
13889/2010; Cass. n. 11749/2006).
Tale assoluta genericità finisce con il rendere l'azione proposta meramente “esplorativa”, così come la c.t.u. e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesti da parte attrice.
Parte opponente ha poi dedotto che il d.i. è stato emesso per una somma eccessiva rispetto al limite garantito con le fideiussioni rilasciate.
Al riguardo, si osserva che l'importo totale garantito dal risulta essere di totali € 165.000,00, Parte_1 di cui € 115.000,00 con fideiussione omnibus del 17.09.2008 (rilasciata inizialmente sino alla concorrenza di € 85.000,00, poi rinnovata ed estesa il 21.04.2009 – cfr. doc. 10 monitorio), e €
50.000,00 con la fideiussione specifica sottoscritta in data 16.06.2009 (cfr. doc. 12 monitorio).
Le fideiussioni rilasciate dall'opponente risultano pertanto sufficienti a garantire i crediti azionati. Invero, il credito di € 28.536,93 quale saldo debitore per le rate arretrate del contratto di finanziamento chirografario n. 331695/86, risulta coperto dalla fideiussione specifica rilasciata sino all'importo pagina 9 di 10 massimo di € 50.000,00; dall'altro lato la fideiussione omnibus fino a complessivi € 115.000,00 è sufficiente a garantire l'importo richiesto in sede monitoria afferente al saldo debitore in linea capitale del c/c n. 8345 e del conto anticipi salvo buon fine n. 8345/00 per totali € 107.605,61 (€ 68.089,64 + €
39.515,97).
Appare chiaro che l'importo ingiunto sia stato correttamente contenuto entro i limiti delle fideiussioni prestate.
Anche sotto questo profilo, dunque, l'opposizione risulta infondata.
In conclusione, l'opposizione deve essere integralmente rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 52.000,00 - 260.000,00; parametri medi fasi studio introduttiva;
riduzione del 50% per restanti fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 343/2023 nei confronti di Parte_1
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano €
9.142,00 oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 06/06/2025
Il Giudice
Marina Rossi
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