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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/05/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 928/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 928/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MASTROIANNI GENNARO ed elettivamente domiciliato in VIA CALATAFIMI 26 88046 LAMEZIA TERME presso il difensore;
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_2
Regionale, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti rogata dal notaio in Catanzaro, il 21 gennaio 2022 n. rep.163.068. dall'avv. Persona_1
VENTRICE ENRICO FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.7.23 ritualmente notificato, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento prot. n. 259837 del 08.06.2023 emessa dalla - Controparte_1
pagina 1 di 10 , notificata a mezzo del Parte_2 servizio postale con raccomandata pervenuta in data 15.06.2023.
Il proprietario dell'impianto di depurazione sito in Controparte_2 CP_2 località Lanzo, ha affidato alla l'esecuzione degli interventi di somma Parte_1 urgenza per la messa in funzione ed in sicurezza dell'impianto di depurazione comunale in oggetto, con successivo avviamento alla gestione per la durata di mesi tre.
In data 16 maggio 2018 la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto di depurazione e, all'esito di tale controllo, la Regione
Calabria - Dipartimento Ambiente e Tutela del Territorio SETTORE 5 ha emanato un'ordinanza ingiunzione con la quale ha contestato a , Controparte_3
Amministratore Unico della società gestore dell'impianto di depurazione Parte_1
- in qualità di Trasgressore e alla in persona del lrpt, con sede legale in Parte_1
Lamezia Terme ZI Comparto 5 snc Frazione San Pietro Lametino nonché al
[...]
in persona del Sindaco pt, titolare dell'impianto di depurazione in CP_2 qualità di Obbligati in Solido: la violazione dell'art.101, comma 1, del D.Lgs. n.
152/2006 sanzionata dall'art. 133, comma 1 dello stesso decreto per il superamento dei valori limite di emissione previsti dalla Tabelle 3 del D.Lgs. n. 152/06, con applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria per l'infrazione di cui sopra ed euro 7,95 per spese di notifica, per un totale complessivo di euro 3.007,95.
Il ricorrente ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione sulla base dei seguenti motivi.
1) Prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione. Il diritto alla riscossione delle sanzioni risulta prescritto in quanto è decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 28 della l. 689/1981. L'ordinanza ingiunzione è stata infatti notificata il 15 giugno 2023 mentre le asserite violazioni si sono verificate oltre cinque anni prima, ossia il 16 maggio 2018 allorquando sono stati effettuati i prelievi di cui ai verbali di campionamento n. 108/ACQUE 2018 cui afferiscono i rapporti di prova n. 18RC3482B/01 e n. 18RC3482C/01 acclusi Pt_3 all'Ordinanza ingiunzione impugnata. pagina 2 di 10 2) Difetto di legittimazione in capo alla ricorrente per insussistenza in capo alla della funzione o carica previsti dalla legge per essere riconosciuti Parte_1 responsabili della violazione contestata. Le attività di competenza della Parte_1
erano espressamente limitate ed indicate nel verbale di somma urgenza del
31.01.2018 sicchè l' ha semplicemente eseguito i lavori e quanto indicato Parte_1 nel predetto verbale, senza mai assumere la qualifica di gestore dell'impianto, ossia, colui a cui viene affidato il funzionamento di un impianto di depurazione in piena autonomia, con assunzione di responsabilità, attraverso opportuna delega scritta, per il corretto funzionamento dello stesso.
3) Violazione dell'art. 18 L. n. 689 del 1981. La mancata audizione dell'interessato che ne ha fatto richiesta rende illegittimo l'ordinanza ingiuntiva conclusiva del procedimento per violazione del diritto di difesa.
4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 133 comma 1 D.Lgs n. 152/2006.
Violazione e falsa applicazione dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152 del
2006. Errore nell'individuazione dei valori limite di emissione applicabili.
L'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 prevede che per il controllo di conformità dei limiti provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane “. . . vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore” mentre, con riferimento specifico ai parametri relativi all'esame chimico fisico e batteriologico di cui all'Ordinanza ingiunzione impugnata ed al prodromico verbale di accertamento n. 15/2018, risulta che lo stesso è stato determinato su campioni prelevati in modalità “istantanea” in palese violazione della vigente normativa in materia. Inoltre, nel Rapporto di prova N° 18RC3482C/01 del 24.05.2018 con riferimento al parametro azoto ammoniacale, il metodo utilizzato da per la Pt_3 determinazione del parametro azoto ammoniacale (metodo “A2”) “. . . è applicabile nell'intervallo 0,4–4 mg/L” mentre il valore indicato nel rapporto di prova è di 30 mg/L e quindi fuori dal campo di applicazione del metodo adottato, e pertanto non attendibile. Ed ancora, con riferimento al parametro escherichia coli, il rapporto di prova N° 18RC3482B/01 del 22.05.2018 non riporta alcuna indicazione sui dettagli operativi delle analisi, circostanza che limita la possibilità del ricorrente di produrre proprie osservazioni al riguardo e ne limita, di fatto, il diritto alla difesa.
pagina 3 di 10 5) Violazione e falsa applicazione degli art. 14 e 15 L. n. 689 del 1981.
Il dirigente del laboratorio non ha comunicato agli interessati, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi dei campioni prelevati in data 16 maggio 2018 di cui al verbale di accertamento n. 15/2018 (Ambiente) prodromico all'ordinanza ingiunzione qui impugnata in violazione dell'art. 15.
Tale comunicazione equivale alla contestazione immediata prevista dall'art. 14, sicché soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere ad essa, occorre effettuare la notificazione nel termine previsto dall'art. 14, in mancanza della quale si verifica l'estinzione della obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria.
Pertanto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Vibo Valentia, contrariis rejectis,
- sospendere l'esecuzione della Ordinanza Ingiunzione prot. n. 259837 del 08.06.2023 emessa dalla Controparte_1 Parte_2
notificata a mezzo del servizio postale con raccomandata pervenuta in
[...] data 15.06.2023, qui opposta, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere non dovute;
- nel merito, annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace l'Ordinanza Ingiunzione prot. n. 259837 del 08.06.2023 emessa dalla Regione Calabria - Dipartimento
Ambiente e Tutela del Territorio SETTORE 5, notificata a mezzo del servizio postale con raccomandata pervenuta in data 15.06.2023 ed il sottostante verbale di accertamento n. 15 del 01.07.2028 (Capitaneria di Porto Guardia Costiera Vibo
Valentia Marina – Servizio Operativo Sezione – Polizia Marittima e Difesa Costiera), per
i motivi esposti in atti;
- in via subordinata e salvo il gravame, rideterminare le somme eventualmente dovute in misura inferiore a quella richiesta e, comunque, nel minimo edittale. Vinte le spese.”
Si è costituita la la quale ha contestato l'avversa pretesa Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
pagina 4 di 10 “Preliminarmente, il Tribunale vorrà respingere l'istanza di sospensione dell'ordinanza, non sussistendo né il fumus boni juris, né il periculum in mora (anche alla luce dell'importo ingiunto). Nel merito: dichiarare inammissibile o respingere il ricorso”.
Con ordinanza del 19 febbraio 2024 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata e la causa è stata rinviata all'udienza del 29 aprile 2024 per la discussione. Il sottoscritto magistrato subentrato nella titolarità del presente fascicolo, rigettate le richieste istruttorie del ricorrente, ha rinviato all'udienza del 18.03.25 per la discussione con assegnazione di termine per note conclusive.
Nel merito il ricorso è infondato.
Deve anzitutto essere dichiarata infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Al riguardo si osserva che l'art. 28 della l. 689/1981 prevede che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
È noto, peraltro, che la notifica del verbale di contestazione ha effetto interruttivo della prescrizione, in forza del consolidato principio per cui ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della sanzione, in quanto costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione (v., tra le numerose pronunce in tal senso, Cass. Civ. sez. II sentenze n. 1081 del 18.1.2007; n. 28238 del
26.11.2008; n. 14486 del 20.07.2016). Nel caso di specie, le violazioni contestate si sono verificate il 16 maggio 2018, ossia oltre cinque anni prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione. Tuttavia, come risulta dalla documentazione in atti il verbale di contestazione venne notificato il 20.07.2018. Dal verificarsi di tale evento interruttivo della prescrizione, pertanto, il termine quinquennale ha ricominciato a decorrere ex novo, con la conseguenza che il 15.06.23, data della notifica dell'ordinanza ingiunzione, la prescrizione non si era ancora perfezionata.
pagina 5 di 10 Per le ragioni esposte, il motivo di annullamento dell'ordinanza ingiunzione relativo alla prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni deve essere respinto.
Parimenti è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del ricorrente per non avere assunto la qualifica di gestore dell'impianto di depurazione comunale.
Sostanzialmente, secondo la prospettazione del ricorrente, il Controparte_4 avrebbe affidato alla deducente soltanto i lavori di somma urgenza ex art. 163 d.lgs.
50/2016 relativi dell'impianto di depurazione comunale in oggetto, con successivo avviamento alla gestione per la durata di tre mesi sicchè la capacità di iniziativa economica e gestionale in merito alle manutenzioni straordinarie ed agli adeguamenti impiantistici sarebbe rimasta in capo ed a carico del CP_2
unico titolare dello scarico oggetto di contestazione. CP_2
Al fine di scrutinare la fondatezza della superiore deduzione giova evidenziare che sotto il profilo della riferibilità dell'illecito e della correlativa responsabilità, con riferimento agli impianti di depurazione comunali, nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'art. 6 sancisce il principio della responsabilità solidale della persona giuridica nell'ipotesi in cui l'illecito amministrativo sia stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente.
Allorquando della gestione dell'impianto e della sua manutenzione sia incaricato un terzo, ovvero una ditta esterna all'ente, la responsabilità ricade sulla stessa e sul relativo legale rappresentante.
In tema di violazioni amministrative, in particolare per il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue da depuratore, con riferimento al principio della solidarietà di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n.689, la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, con conseguente assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, comporta che solo all'interno della struttura di quest'ultimo, e fuori dei casi di responsabilità dell'ente preponente - per "culpa in vigilando", "in eligendo" o per altri eccezionali casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi , possa operare il detto principio di solidarietà; vale a dire che, una volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato pagina 6 di 10 dell'impianto, solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, suo rappresentante o preposto.
Il gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane ha il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, ossia il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e il rispetto dei valori-limite di emissione previsti nell'allegato 5. Sul gestore, in particolare, ove la situazione rimanga immutata, grava l'obbligo di verificare in continuazione la idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi e, in caso contrario, di attivarsi per effettuare i necessari interventi o denunziare all'ente proprietario dell'impianto le anomalie che ne impediscono il normale funzionamento.
Ora passando alla fattispecie che ci occupa l'opponente ha prodotto il verbale di sopralluogo del 31.01.18 da cui risulta l'affidamento diretto a favore della ditta opponente dei seguenti lavori di somma urgenza ai sensi dei co.2 e 4 dell'art. 163
d.lgs. 50/2016: 1) messa in funzione e sicurezza dell'impianto di depurazione sito in località Lanzo del Comune di e relativa gestione per tre mesi;
2) richiesta CP_4 autorizzazione provvisoria scarico AUA che sarà predisposta e dal responsabile
Ufficio Tecnico;
3) progetto e relativa direzione dei lavori per la sistemazione e bonifica dell'area adiacente all'impianto in prossimità del fosso Lanzo.
Inoltre, con comunicazione di inizio attività per avviamento e messa a regime dell'impianto (prot. n.393T del 15.05.2018) la società ha dato atto di avere ottemperato agli obblighi assunti con il e di avviare con Controparte_2 decorrenza dal 16.05.2018 la messa in regime dell'impianto per una durata di tre mesi consecutivi.
Ora, dalla lettura della documentazione di cui sopra, appare chiaro che l'affidamento dei lavori di somma urgenza, diversamente da quanto ritenuto dall' opponente, non consiste solo in mansioni tecniche di conduzione e manutenzione ordinaria operando la delega delle funzioni amministrative di gestione del servizio con trasferimento dei poteri e della consegue responsabilità in capo alla società delegata.
Anche per ciò che riguarda l'ulteriore contestazione relativa alla mancata audizione dell'opponente in sede amministrativa, la violazione dell'art. 18 della Legge 689/81
pagina 7 di 10 non integra vizio del procedimento determinante la sua illegittimità e della ordinanza ingiunzione che lo definisce, ciò in quanto il giudizio di opposizione afferisce al rapporto e non all'atto e, pertanto, gli argomenti che l'interessato avrebbe potuto far rilevare in sede amministrativa ben possono essere fatti rilevare in via giurisdizionale (Cass. SU n 1786/20210).
Ulteriore questione sollevata dal ricorrente è la erronea rilevazione dei campioni avendo la resistente provveduto ad effettuare un prelievo istantaneo.
Quanto alle modalità di prelievo dei campioni si osserva che la Suprema Corte, con sentenza della III sezione penale del 27 novembre 2015 , n.47038, ha affermato “…il principio secondo cui le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'allegato 5 alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, nello specificare che la metodica normale è quella del campionamento medio, non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova, in quanto è consentito all'organo di controllo, in presenza di particolari esigenze, procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, posto che infatti lo stesso allegato 5 abilita l'organo di controllo a procedere ad un campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo) e del tipo di accertamento (conforme
Cass.pen.sez3, n.16054 del 16.03.2011)…”, per cui ne consegue che, tenuto conto delle caratteristiche del prelievo batteriologico eseguito e avendo dato l'organo accertatore espressa giustificazione nel verbale di accertamento della scelta operata ( cfr. all. verbale di accertamento e contestazione), si deve ritenere la modalità di prelievo istantanea efficace e valida.
Risulta destituita di fondamento anche l'ulteriore prospettazione difensiva di parte opponente in merito all' eccepita violazione degli artt. 14 e 15 L.689/1981.
Invero, nel caso in esame, trova applicazione la normativa prevista dall'art 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, a mente del quale, qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua pagina 8 di 10 fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. Sul punto, la giurisprudenza formatasi in materia ha specificato che è sufficiente che l'avviso delle analisi venga dato, da colui che procede al prelievo, a persona qualificata presente sul posto, senza che debba procedersi ad un accertamento dello specifico ruolo ricoperto da questi nell'insediamento produttivo nel suo complesso.
Orbene, alla luce della documentazione in atti non risulta violazione alcuna, in merito alla normativa su richiamata, stante la presenza del conduttore dell'impianto, dipendente della società, sig. al sopraluogo per i relativi prelievi. Testimone_1
Pertanto, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, commisurato all'importo della sanzione, e della complessiva attività svolta, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n.259837 dell'8.6.2023.
2) condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida complessivamente in Euro 852,00 per compensi oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Vibo Valentia, 28 maggio 2025 Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 928/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MASTROIANNI GENNARO ed elettivamente domiciliato in VIA CALATAFIMI 26 88046 LAMEZIA TERME presso il difensore;
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_2
Regionale, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti rogata dal notaio in Catanzaro, il 21 gennaio 2022 n. rep.163.068. dall'avv. Persona_1
VENTRICE ENRICO FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.7.23 ritualmente notificato, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento prot. n. 259837 del 08.06.2023 emessa dalla - Controparte_1
pagina 1 di 10 , notificata a mezzo del Parte_2 servizio postale con raccomandata pervenuta in data 15.06.2023.
Il proprietario dell'impianto di depurazione sito in Controparte_2 CP_2 località Lanzo, ha affidato alla l'esecuzione degli interventi di somma Parte_1 urgenza per la messa in funzione ed in sicurezza dell'impianto di depurazione comunale in oggetto, con successivo avviamento alla gestione per la durata di mesi tre.
In data 16 maggio 2018 la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto di depurazione e, all'esito di tale controllo, la Regione
Calabria - Dipartimento Ambiente e Tutela del Territorio SETTORE 5 ha emanato un'ordinanza ingiunzione con la quale ha contestato a , Controparte_3
Amministratore Unico della società gestore dell'impianto di depurazione Parte_1
- in qualità di Trasgressore e alla in persona del lrpt, con sede legale in Parte_1
Lamezia Terme ZI Comparto 5 snc Frazione San Pietro Lametino nonché al
[...]
in persona del Sindaco pt, titolare dell'impianto di depurazione in CP_2 qualità di Obbligati in Solido: la violazione dell'art.101, comma 1, del D.Lgs. n.
152/2006 sanzionata dall'art. 133, comma 1 dello stesso decreto per il superamento dei valori limite di emissione previsti dalla Tabelle 3 del D.Lgs. n. 152/06, con applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria per l'infrazione di cui sopra ed euro 7,95 per spese di notifica, per un totale complessivo di euro 3.007,95.
Il ricorrente ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione sulla base dei seguenti motivi.
1) Prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione. Il diritto alla riscossione delle sanzioni risulta prescritto in quanto è decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 28 della l. 689/1981. L'ordinanza ingiunzione è stata infatti notificata il 15 giugno 2023 mentre le asserite violazioni si sono verificate oltre cinque anni prima, ossia il 16 maggio 2018 allorquando sono stati effettuati i prelievi di cui ai verbali di campionamento n. 108/ACQUE 2018 cui afferiscono i rapporti di prova n. 18RC3482B/01 e n. 18RC3482C/01 acclusi Pt_3 all'Ordinanza ingiunzione impugnata. pagina 2 di 10 2) Difetto di legittimazione in capo alla ricorrente per insussistenza in capo alla della funzione o carica previsti dalla legge per essere riconosciuti Parte_1 responsabili della violazione contestata. Le attività di competenza della Parte_1
erano espressamente limitate ed indicate nel verbale di somma urgenza del
31.01.2018 sicchè l' ha semplicemente eseguito i lavori e quanto indicato Parte_1 nel predetto verbale, senza mai assumere la qualifica di gestore dell'impianto, ossia, colui a cui viene affidato il funzionamento di un impianto di depurazione in piena autonomia, con assunzione di responsabilità, attraverso opportuna delega scritta, per il corretto funzionamento dello stesso.
3) Violazione dell'art. 18 L. n. 689 del 1981. La mancata audizione dell'interessato che ne ha fatto richiesta rende illegittimo l'ordinanza ingiuntiva conclusiva del procedimento per violazione del diritto di difesa.
4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 133 comma 1 D.Lgs n. 152/2006.
Violazione e falsa applicazione dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152 del
2006. Errore nell'individuazione dei valori limite di emissione applicabili.
L'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 prevede che per il controllo di conformità dei limiti provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane “. . . vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore” mentre, con riferimento specifico ai parametri relativi all'esame chimico fisico e batteriologico di cui all'Ordinanza ingiunzione impugnata ed al prodromico verbale di accertamento n. 15/2018, risulta che lo stesso è stato determinato su campioni prelevati in modalità “istantanea” in palese violazione della vigente normativa in materia. Inoltre, nel Rapporto di prova N° 18RC3482C/01 del 24.05.2018 con riferimento al parametro azoto ammoniacale, il metodo utilizzato da per la Pt_3 determinazione del parametro azoto ammoniacale (metodo “A2”) “. . . è applicabile nell'intervallo 0,4–4 mg/L” mentre il valore indicato nel rapporto di prova è di 30 mg/L e quindi fuori dal campo di applicazione del metodo adottato, e pertanto non attendibile. Ed ancora, con riferimento al parametro escherichia coli, il rapporto di prova N° 18RC3482B/01 del 22.05.2018 non riporta alcuna indicazione sui dettagli operativi delle analisi, circostanza che limita la possibilità del ricorrente di produrre proprie osservazioni al riguardo e ne limita, di fatto, il diritto alla difesa.
pagina 3 di 10 5) Violazione e falsa applicazione degli art. 14 e 15 L. n. 689 del 1981.
Il dirigente del laboratorio non ha comunicato agli interessati, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi dei campioni prelevati in data 16 maggio 2018 di cui al verbale di accertamento n. 15/2018 (Ambiente) prodromico all'ordinanza ingiunzione qui impugnata in violazione dell'art. 15.
Tale comunicazione equivale alla contestazione immediata prevista dall'art. 14, sicché soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere ad essa, occorre effettuare la notificazione nel termine previsto dall'art. 14, in mancanza della quale si verifica l'estinzione della obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria.
Pertanto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Vibo Valentia, contrariis rejectis,
- sospendere l'esecuzione della Ordinanza Ingiunzione prot. n. 259837 del 08.06.2023 emessa dalla Controparte_1 Parte_2
notificata a mezzo del servizio postale con raccomandata pervenuta in
[...] data 15.06.2023, qui opposta, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere non dovute;
- nel merito, annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace l'Ordinanza Ingiunzione prot. n. 259837 del 08.06.2023 emessa dalla Regione Calabria - Dipartimento
Ambiente e Tutela del Territorio SETTORE 5, notificata a mezzo del servizio postale con raccomandata pervenuta in data 15.06.2023 ed il sottostante verbale di accertamento n. 15 del 01.07.2028 (Capitaneria di Porto Guardia Costiera Vibo
Valentia Marina – Servizio Operativo Sezione – Polizia Marittima e Difesa Costiera), per
i motivi esposti in atti;
- in via subordinata e salvo il gravame, rideterminare le somme eventualmente dovute in misura inferiore a quella richiesta e, comunque, nel minimo edittale. Vinte le spese.”
Si è costituita la la quale ha contestato l'avversa pretesa Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
pagina 4 di 10 “Preliminarmente, il Tribunale vorrà respingere l'istanza di sospensione dell'ordinanza, non sussistendo né il fumus boni juris, né il periculum in mora (anche alla luce dell'importo ingiunto). Nel merito: dichiarare inammissibile o respingere il ricorso”.
Con ordinanza del 19 febbraio 2024 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata e la causa è stata rinviata all'udienza del 29 aprile 2024 per la discussione. Il sottoscritto magistrato subentrato nella titolarità del presente fascicolo, rigettate le richieste istruttorie del ricorrente, ha rinviato all'udienza del 18.03.25 per la discussione con assegnazione di termine per note conclusive.
Nel merito il ricorso è infondato.
Deve anzitutto essere dichiarata infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Al riguardo si osserva che l'art. 28 della l. 689/1981 prevede che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
È noto, peraltro, che la notifica del verbale di contestazione ha effetto interruttivo della prescrizione, in forza del consolidato principio per cui ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della sanzione, in quanto costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione (v., tra le numerose pronunce in tal senso, Cass. Civ. sez. II sentenze n. 1081 del 18.1.2007; n. 28238 del
26.11.2008; n. 14486 del 20.07.2016). Nel caso di specie, le violazioni contestate si sono verificate il 16 maggio 2018, ossia oltre cinque anni prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione. Tuttavia, come risulta dalla documentazione in atti il verbale di contestazione venne notificato il 20.07.2018. Dal verificarsi di tale evento interruttivo della prescrizione, pertanto, il termine quinquennale ha ricominciato a decorrere ex novo, con la conseguenza che il 15.06.23, data della notifica dell'ordinanza ingiunzione, la prescrizione non si era ancora perfezionata.
pagina 5 di 10 Per le ragioni esposte, il motivo di annullamento dell'ordinanza ingiunzione relativo alla prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni deve essere respinto.
Parimenti è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del ricorrente per non avere assunto la qualifica di gestore dell'impianto di depurazione comunale.
Sostanzialmente, secondo la prospettazione del ricorrente, il Controparte_4 avrebbe affidato alla deducente soltanto i lavori di somma urgenza ex art. 163 d.lgs.
50/2016 relativi dell'impianto di depurazione comunale in oggetto, con successivo avviamento alla gestione per la durata di tre mesi sicchè la capacità di iniziativa economica e gestionale in merito alle manutenzioni straordinarie ed agli adeguamenti impiantistici sarebbe rimasta in capo ed a carico del CP_2
unico titolare dello scarico oggetto di contestazione. CP_2
Al fine di scrutinare la fondatezza della superiore deduzione giova evidenziare che sotto il profilo della riferibilità dell'illecito e della correlativa responsabilità, con riferimento agli impianti di depurazione comunali, nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'art. 6 sancisce il principio della responsabilità solidale della persona giuridica nell'ipotesi in cui l'illecito amministrativo sia stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente.
Allorquando della gestione dell'impianto e della sua manutenzione sia incaricato un terzo, ovvero una ditta esterna all'ente, la responsabilità ricade sulla stessa e sul relativo legale rappresentante.
In tema di violazioni amministrative, in particolare per il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue da depuratore, con riferimento al principio della solidarietà di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n.689, la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, con conseguente assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, comporta che solo all'interno della struttura di quest'ultimo, e fuori dei casi di responsabilità dell'ente preponente - per "culpa in vigilando", "in eligendo" o per altri eccezionali casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi , possa operare il detto principio di solidarietà; vale a dire che, una volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato pagina 6 di 10 dell'impianto, solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, suo rappresentante o preposto.
Il gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane ha il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, ossia il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e il rispetto dei valori-limite di emissione previsti nell'allegato 5. Sul gestore, in particolare, ove la situazione rimanga immutata, grava l'obbligo di verificare in continuazione la idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi e, in caso contrario, di attivarsi per effettuare i necessari interventi o denunziare all'ente proprietario dell'impianto le anomalie che ne impediscono il normale funzionamento.
Ora passando alla fattispecie che ci occupa l'opponente ha prodotto il verbale di sopralluogo del 31.01.18 da cui risulta l'affidamento diretto a favore della ditta opponente dei seguenti lavori di somma urgenza ai sensi dei co.2 e 4 dell'art. 163
d.lgs. 50/2016: 1) messa in funzione e sicurezza dell'impianto di depurazione sito in località Lanzo del Comune di e relativa gestione per tre mesi;
2) richiesta CP_4 autorizzazione provvisoria scarico AUA che sarà predisposta e dal responsabile
Ufficio Tecnico;
3) progetto e relativa direzione dei lavori per la sistemazione e bonifica dell'area adiacente all'impianto in prossimità del fosso Lanzo.
Inoltre, con comunicazione di inizio attività per avviamento e messa a regime dell'impianto (prot. n.393T del 15.05.2018) la società ha dato atto di avere ottemperato agli obblighi assunti con il e di avviare con Controparte_2 decorrenza dal 16.05.2018 la messa in regime dell'impianto per una durata di tre mesi consecutivi.
Ora, dalla lettura della documentazione di cui sopra, appare chiaro che l'affidamento dei lavori di somma urgenza, diversamente da quanto ritenuto dall' opponente, non consiste solo in mansioni tecniche di conduzione e manutenzione ordinaria operando la delega delle funzioni amministrative di gestione del servizio con trasferimento dei poteri e della consegue responsabilità in capo alla società delegata.
Anche per ciò che riguarda l'ulteriore contestazione relativa alla mancata audizione dell'opponente in sede amministrativa, la violazione dell'art. 18 della Legge 689/81
pagina 7 di 10 non integra vizio del procedimento determinante la sua illegittimità e della ordinanza ingiunzione che lo definisce, ciò in quanto il giudizio di opposizione afferisce al rapporto e non all'atto e, pertanto, gli argomenti che l'interessato avrebbe potuto far rilevare in sede amministrativa ben possono essere fatti rilevare in via giurisdizionale (Cass. SU n 1786/20210).
Ulteriore questione sollevata dal ricorrente è la erronea rilevazione dei campioni avendo la resistente provveduto ad effettuare un prelievo istantaneo.
Quanto alle modalità di prelievo dei campioni si osserva che la Suprema Corte, con sentenza della III sezione penale del 27 novembre 2015 , n.47038, ha affermato “…il principio secondo cui le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'allegato 5 alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, nello specificare che la metodica normale è quella del campionamento medio, non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova, in quanto è consentito all'organo di controllo, in presenza di particolari esigenze, procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, posto che infatti lo stesso allegato 5 abilita l'organo di controllo a procedere ad un campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo) e del tipo di accertamento (conforme
Cass.pen.sez3, n.16054 del 16.03.2011)…”, per cui ne consegue che, tenuto conto delle caratteristiche del prelievo batteriologico eseguito e avendo dato l'organo accertatore espressa giustificazione nel verbale di accertamento della scelta operata ( cfr. all. verbale di accertamento e contestazione), si deve ritenere la modalità di prelievo istantanea efficace e valida.
Risulta destituita di fondamento anche l'ulteriore prospettazione difensiva di parte opponente in merito all' eccepita violazione degli artt. 14 e 15 L.689/1981.
Invero, nel caso in esame, trova applicazione la normativa prevista dall'art 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, a mente del quale, qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua pagina 8 di 10 fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. Sul punto, la giurisprudenza formatasi in materia ha specificato che è sufficiente che l'avviso delle analisi venga dato, da colui che procede al prelievo, a persona qualificata presente sul posto, senza che debba procedersi ad un accertamento dello specifico ruolo ricoperto da questi nell'insediamento produttivo nel suo complesso.
Orbene, alla luce della documentazione in atti non risulta violazione alcuna, in merito alla normativa su richiamata, stante la presenza del conduttore dell'impianto, dipendente della società, sig. al sopraluogo per i relativi prelievi. Testimone_1
Pertanto, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, commisurato all'importo della sanzione, e della complessiva attività svolta, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n.259837 dell'8.6.2023.
2) condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida complessivamente in Euro 852,00 per compensi oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Vibo Valentia, 28 maggio 2025 Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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