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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 19/06/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
in composizione monocratica in persona del giudice del lavoro Vera Colella pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 157/2024 promossa da:
nato il [...] a Sant'Angelo in [...] e ivi residente, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv. C.F._1
Antonella Lionetti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Urbino, P.zzale Gonzaga n. 18
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio
[...]
Ceccarini, per procura generale alle liti rilasciata con atto a rogito del Notaio dott. di Persona_1
Ancona del 27 novembre 2018, rep. n. 1862 racc. n. 1503, elettivamente domiciliato presso la
Cancelleria – Sez. Lavoro del Tribunale di Urbino
- CONVENUTO -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.04.2024 il lavoratore, conveniva in giudizio l' per ottenere CP_1
il riconoscimento del danno biologico per meniscopatia degenerativa bilaterale nella misura del
4%, malattia professionale da aggiungersi al gradiente del 18% già riconosciuto dallo stesso istituto, con quantificazione omplessiva nella misura del 20% o in quella diversa risultante in corso di causa.
Esponeva il ricorrente che, a causa delle lavorazioni svolte (in qualità di socio lavoratore con mansioni di muratore e carpentiere dal 1977 ad oggi), aveva contratto la predetta malattia: il ricorrente, cioè, sosteneva che le mansioni svolte erano state causa o concausa efficiente della malattia e richiedeva in giudizio il riconoscimento dei postumi invalidanti in misura pari al 4% da aggiungersi al gradiente del 18% già riconosciuto, a tal fine richiamando una certificazione medica di parte.
Nella memoria di costituzione in giudizio l' resisteva adducendo l'esclusione della CP_1
correlazione tra l'attività svolta e le denunciate malattie.
La causa, istruita mediante l'escussione di due testimoni, la produzione di documenti e l'esperimento di consulenza medico-legale, sulle conclusioni delle parti all'odierna udienza pubblica è stata decisa mediante lettura di dispositivo e motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti, dalla anamnesi lavorativa e dall'esame dei testimoni escussi, si può desumere la prova dello svolgimento di attività lavorativa nelle qualità descritte in ricorso da parte del lavoratore, con particolare riferimento alle attività che venivano effettuate a terra e in ginocchio, e quindi la sua continuativa esposizione al rischio di contrazione della malattia lamentata.
Il ctu, dott. , ha ritenuto che: “TRATTASI DI PATOLOGIA meniscale degenerativa Per_2
bilaterale in esiti di meniscectomia interna parziale bilaterale CHE, TENUTO CONTO della anamnesi lavorativa (50 anni in edilizia con sovraccarico abituale di flesso-estensione delle ginocchia + posture incongrue) e delle prove testimoniali, anche alla luce della voce 75c delle tabelle delle MP del 2023 (D.L. 10.10.2023), DEVE CONSIDERARSI DI COMPROVATA CP_1
EZIOPATOGENESI PROFESSIONALE. Con riferimento alle tabelle di legge “DL. 38/2000 - codice 282-283”, attesa la disfunzionalità accertata, si configura un DBP del 4%. In considerazione del gradiente invalidante preesistente del 18% riconosciuto dall' per altre CP_1
patologie professionali, sussiste pertanto un DBP complessivo che, con calcolo riduzionistico a scalare, ritengo valutabile nella misura del 21%”. E ha quindi concluso in questi termini: “Il CTU, in relazione a quanto rilevato ed argomentato, risponde ai quesiti posti: a) ESISTE NESSO
CAUSALE FRA ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA E LA PATOLOGIA DENUNCIATA ED
ACCERTATA. b) Per quanto riguarda la “Meniscopatia degenerativa in esiti di meniscectomia parziale interna ginocchio DX” = DBP pari al 2%. (valutato con criterio TABELLARE D.M. del
12.07.2000, cod. 282-283) c) Per quanto riguarda la “Meniscopatia degenerativa in esiti di meniscectomia parziale interna ginocchio SX” = DBP pari al 2%. (valutato con criterio
TABELLARE D.M. del 12.07.2000, cod. 282-283) d) DBP preesistente riconosciuto = 18%. e)
GRADO D'INVALIDITÀ COMPLESSIVO (calcolo riduzionistico) = 21%. f) Decorrenza dalla data della domanda: 08.07.22 . (RMN ginocchio SX: 25.06.12, 17.10.14, 27.08.22; RMN ginocchio DX:
25.06.12, 25.05.21, 27.08.22)”.
In risposta alle osservazioni del ctp di parte ricorrente ha inoltre precisato che: “Presa visione delle osservazioni del consulente , ritengo che la condizione di modico varismo delle CP_1
ginocchia costituisca condizione meiopragica tale da NON interrompere il riconoscimento della eziopatogenesi professionale della meniscopatia bilaterale;
si tratta infatti di attività lavorativa svolta in edilizia, sì come testimoniato, e ribadito anche dal CT dell' per oltre 50 anni, con CP_1
adozione ripetuta di accosciamenti/inginocchiamenti/piegamenti e posture incongrue. Confermo pertanto la valutazione medico-legale della meniscopatia bilaterale a genesi quantomeno concausale professionale.”
Poiché le conclusioni del medico-legale risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti, non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici, che presiedono la materia in esame, il giudicante ritiene di farle proprie.
Sulla base delle considerazioni del ctu, deve dunque ritenersi la sussistenza della malattia in misura pari al 2% per meniscopatia degenerativa destra e al 2% meniscopatia degenerativa sinistra,
a partire dall'epoca della domanda amministrativa del 08.07.2022 e in tal senso l' va, pertanto, CP_1
condannato ad erogare al ricorrente la prestazione corrispondente per la malattia professionale accertata nella misura del grado complessivo dato dalla somma del suddetto gradiente con il grado di invalidità precedentemente riconosciuto del 18% per un gradiente totale del 21% e con la decorrenza indicata, in favore di , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione Parte_1
monetaria secondo indici ISTAT.
Gli accessori decorrono non già dal giorno della maturazione del diritto, ma dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'ente erogatore per il ritardo nell'adempimento; nel caso in esame il termine decorre dopo 120 giorni dall'accertamento, atteso il carattere generale della regola di cui al citato art. 7 della L.533/1973, con conseguente applicabilità ad ogni forma di assistenza e previdenza obbligatorie (Cass. n. 7792 del 1993) senza che per tali prestazioni accessorie sia altresì necessaria la proposizione della domanda giudiziale (Cass. n. 4331 del 1992).
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza
(art. 91 cpc); per la stessa ragione sono definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_1 tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con ricorso depositato Parte_1
il 16.04.2024 disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' CP_1
- accertato che è affetto da meniscopatia degenerativa in esiti di meniscectomia Parte_1
parziale interna a entrambe le ginocchia, malattia contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e che dalla stessa derivano postumi permanenti, condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_1
la prestazione corrispondente alla misura del grado accertato del 4% da aggiungersi al precedente gradiente del 18%, con misura complessiva del 21% e decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi CP_1
antistatario, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali c.p.a. e iva come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della ctu. CP_1
Così deciso in Urbino, all'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025.
Il giudice
Vera Colella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
in composizione monocratica in persona del giudice del lavoro Vera Colella pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 157/2024 promossa da:
nato il [...] a Sant'Angelo in [...] e ivi residente, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv. C.F._1
Antonella Lionetti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Urbino, P.zzale Gonzaga n. 18
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio
[...]
Ceccarini, per procura generale alle liti rilasciata con atto a rogito del Notaio dott. di Persona_1
Ancona del 27 novembre 2018, rep. n. 1862 racc. n. 1503, elettivamente domiciliato presso la
Cancelleria – Sez. Lavoro del Tribunale di Urbino
- CONVENUTO -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.04.2024 il lavoratore, conveniva in giudizio l' per ottenere CP_1
il riconoscimento del danno biologico per meniscopatia degenerativa bilaterale nella misura del
4%, malattia professionale da aggiungersi al gradiente del 18% già riconosciuto dallo stesso istituto, con quantificazione omplessiva nella misura del 20% o in quella diversa risultante in corso di causa.
Esponeva il ricorrente che, a causa delle lavorazioni svolte (in qualità di socio lavoratore con mansioni di muratore e carpentiere dal 1977 ad oggi), aveva contratto la predetta malattia: il ricorrente, cioè, sosteneva che le mansioni svolte erano state causa o concausa efficiente della malattia e richiedeva in giudizio il riconoscimento dei postumi invalidanti in misura pari al 4% da aggiungersi al gradiente del 18% già riconosciuto, a tal fine richiamando una certificazione medica di parte.
Nella memoria di costituzione in giudizio l' resisteva adducendo l'esclusione della CP_1
correlazione tra l'attività svolta e le denunciate malattie.
La causa, istruita mediante l'escussione di due testimoni, la produzione di documenti e l'esperimento di consulenza medico-legale, sulle conclusioni delle parti all'odierna udienza pubblica è stata decisa mediante lettura di dispositivo e motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti, dalla anamnesi lavorativa e dall'esame dei testimoni escussi, si può desumere la prova dello svolgimento di attività lavorativa nelle qualità descritte in ricorso da parte del lavoratore, con particolare riferimento alle attività che venivano effettuate a terra e in ginocchio, e quindi la sua continuativa esposizione al rischio di contrazione della malattia lamentata.
Il ctu, dott. , ha ritenuto che: “TRATTASI DI PATOLOGIA meniscale degenerativa Per_2
bilaterale in esiti di meniscectomia interna parziale bilaterale CHE, TENUTO CONTO della anamnesi lavorativa (50 anni in edilizia con sovraccarico abituale di flesso-estensione delle ginocchia + posture incongrue) e delle prove testimoniali, anche alla luce della voce 75c delle tabelle delle MP del 2023 (D.L. 10.10.2023), DEVE CONSIDERARSI DI COMPROVATA CP_1
EZIOPATOGENESI PROFESSIONALE. Con riferimento alle tabelle di legge “DL. 38/2000 - codice 282-283”, attesa la disfunzionalità accertata, si configura un DBP del 4%. In considerazione del gradiente invalidante preesistente del 18% riconosciuto dall' per altre CP_1
patologie professionali, sussiste pertanto un DBP complessivo che, con calcolo riduzionistico a scalare, ritengo valutabile nella misura del 21%”. E ha quindi concluso in questi termini: “Il CTU, in relazione a quanto rilevato ed argomentato, risponde ai quesiti posti: a) ESISTE NESSO
CAUSALE FRA ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA E LA PATOLOGIA DENUNCIATA ED
ACCERTATA. b) Per quanto riguarda la “Meniscopatia degenerativa in esiti di meniscectomia parziale interna ginocchio DX” = DBP pari al 2%. (valutato con criterio TABELLARE D.M. del
12.07.2000, cod. 282-283) c) Per quanto riguarda la “Meniscopatia degenerativa in esiti di meniscectomia parziale interna ginocchio SX” = DBP pari al 2%. (valutato con criterio
TABELLARE D.M. del 12.07.2000, cod. 282-283) d) DBP preesistente riconosciuto = 18%. e)
GRADO D'INVALIDITÀ COMPLESSIVO (calcolo riduzionistico) = 21%. f) Decorrenza dalla data della domanda: 08.07.22 . (RMN ginocchio SX: 25.06.12, 17.10.14, 27.08.22; RMN ginocchio DX:
25.06.12, 25.05.21, 27.08.22)”.
In risposta alle osservazioni del ctp di parte ricorrente ha inoltre precisato che: “Presa visione delle osservazioni del consulente , ritengo che la condizione di modico varismo delle CP_1
ginocchia costituisca condizione meiopragica tale da NON interrompere il riconoscimento della eziopatogenesi professionale della meniscopatia bilaterale;
si tratta infatti di attività lavorativa svolta in edilizia, sì come testimoniato, e ribadito anche dal CT dell' per oltre 50 anni, con CP_1
adozione ripetuta di accosciamenti/inginocchiamenti/piegamenti e posture incongrue. Confermo pertanto la valutazione medico-legale della meniscopatia bilaterale a genesi quantomeno concausale professionale.”
Poiché le conclusioni del medico-legale risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti, non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici, che presiedono la materia in esame, il giudicante ritiene di farle proprie.
Sulla base delle considerazioni del ctu, deve dunque ritenersi la sussistenza della malattia in misura pari al 2% per meniscopatia degenerativa destra e al 2% meniscopatia degenerativa sinistra,
a partire dall'epoca della domanda amministrativa del 08.07.2022 e in tal senso l' va, pertanto, CP_1
condannato ad erogare al ricorrente la prestazione corrispondente per la malattia professionale accertata nella misura del grado complessivo dato dalla somma del suddetto gradiente con il grado di invalidità precedentemente riconosciuto del 18% per un gradiente totale del 21% e con la decorrenza indicata, in favore di , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione Parte_1
monetaria secondo indici ISTAT.
Gli accessori decorrono non già dal giorno della maturazione del diritto, ma dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'ente erogatore per il ritardo nell'adempimento; nel caso in esame il termine decorre dopo 120 giorni dall'accertamento, atteso il carattere generale della regola di cui al citato art. 7 della L.533/1973, con conseguente applicabilità ad ogni forma di assistenza e previdenza obbligatorie (Cass. n. 7792 del 1993) senza che per tali prestazioni accessorie sia altresì necessaria la proposizione della domanda giudiziale (Cass. n. 4331 del 1992).
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza
(art. 91 cpc); per la stessa ragione sono definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_1 tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con ricorso depositato Parte_1
il 16.04.2024 disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' CP_1
- accertato che è affetto da meniscopatia degenerativa in esiti di meniscectomia Parte_1
parziale interna a entrambe le ginocchia, malattia contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e che dalla stessa derivano postumi permanenti, condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_1
la prestazione corrispondente alla misura del grado accertato del 4% da aggiungersi al precedente gradiente del 18%, con misura complessiva del 21% e decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi CP_1
antistatario, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali c.p.a. e iva come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della ctu. CP_1
Così deciso in Urbino, all'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025.
Il giudice
Vera Colella