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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/11/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 1405/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Delegato dott. ssa Bianco Elisabetta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1405/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale San Pietro a ID (CZ) il 07.07.1980, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. STEFANIA MARIA GANDINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti PATRIZIA MARIA GUGLIELMERO e CLAUDIA PIPITONE, presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliato;
ricorrente
oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 26/06/2025 da e al fine Parte_1 CP_1 di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito concordatario in NO GU (AL) il 23/02/2008, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2008, alle condizioni che seguono:
“1). la casa coniugale sita in NO GU (AL) via Ugo La Malfa n.3, con i mobili e le suppellettili che ne costituiscono l'arredo, verrà assegnata alla moglie, che continuerà ad abitarvici insieme ai figli Per_
e i quali ivi manterranno la loro residenza anagrafica;
Persona_2
2). il marito si trasferirà altrove, spostando, ad avvenuta omologazione della separazione, anche la propria residenza anagrafica, provvedendo ad asportare tutti i suoi effetti personali oltre ad un condizionatore portatile e ad una stufa a pellet e a lasciare tutte le chiavi in suo possesso della casa coniugale (porta d'ingresso, garage, n. 2 cancelletti, portafinestra cucina, cassaforte);
3). il marito continuerà a pagare la rata mensile del mutuo fondiario, acceso per l'acquisto della casa coniugale, con la Banca Monte dei Paschi di Siena, pari ad € 390,00 circa mensili, sino a completa estinzione del debito;
4). il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, ad esclusivo titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei figli, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di euro 250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico sul c/c intestato alla sig.ra
[...]
, presso Banca Intesa SanPaolo, codice IBAN [...]; Pt_1
5). saranno sostenute dai genitori, in parti uguali (al 50%), le spese straordinarie occorrenti per i Per_ figli e individuate secondo il Protocollo Famiglia siglato da Magistrati ed Persona_2
Avvocati del Foro di Alessandria ed in uso presso il medesimo Tribunale (che le parti dichiarano di ben conoscere), comprese quelle relative ai libri scolastici, alle gite scolastiche, alle vacanze dei ragazzi, al vestiario per il cambio stagione;
6). la sig.ra percepirà per intero l'assegno unico per i figli di cui al D.lgs 230/2021, Pt_1
attualmente dell'importo di € 400,00 circa ed accreditato sul c/c n. 71699 cointestato tra i coniugi ed acceso presso Banca Intesa SanPaolo;
successivamente alla chiusura di detto conto, l'assegno unico sarà accreditato su altro c/c indicato dalla sig.ra Pt_1
Per_ 7) stante l'età dei figli, (16 anni) e (15 anni), il padre potrà incontrarli liberamente, Per_2
presso la propria abitazione o altrove, previo accordo con gli stessi e comunicazione alla madre dei tempi e dei luoghi ove si incontreranno;
8). il c/c cointestato n. 71699 acceso presso Banca Intesa SanPaolo verrà definitivamente estinto;
non vi sono altri c/c cointestati;
la moglie ha un c/c presso Banca Intesa SanPaolo, filiale di NO
GU (AL), il marito ha un c/c presso Banca BPM, filiale di NO GU (AL); ci sono n. 2 libretti di risparmio, in favore dei figli minori, presso Banca Intesa SanPaolo;
9). l'autovettura Renault Capture tg. FD926ZT cointestata tra i coniugi, in uso alla moglie, verrà intestata esclusivamente alla medesima, con spese di trasferimento di proprietà a suo carico. Si produce carta di circolazione del veicolo (doc.6);
10) lo scooter 50 tg. X9PMHR intestato al sig. in uso al figlio , verrà intestato alla CP_1 Per_2
sig.ra con spese di trasferimento di proprietà a suo carico, oltre a quelle per tassa di Pt_1
proprietà e assicurazione. Si produce carta di circolazione del motoveicolo (doc.7);
Per_ 11). il cane, pastore tedesco, di nome , collocato presso la sig.ra ma intestato al sig. Pt_1
verrà mantenuto dallo stesso, sia dal punto di vista alimentare che veterinario;
CP_1
12). le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti, di non avanzare reciprocamente domanda di assegno di mantenimento e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere se non l'adempimento delle obbligazioni assunte col presente atto;
”
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in NO GU (AL) il 23/02/2008 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2008; Per_
- dall'unione sono nati il 04/09/2008 e il 21/03/2010, minorenni ed Per_2
economicamente non autosufficienti;
non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, essendo sopraggiunte profonde divergenze di carattere, che hanno portato pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione.
- rilevato che nelle note scritte in sostituzione udienza parte ricorrente dava atto del mancato adempimento del resistente degli accordi raggiunti tra i coniugi e chiedeva fissarsi CP_1
udienza di comparizione personale delle parti, il Giudice Designato con provvedimento in data 30/09/2025 fissava udienza al fine di verificare la volontà delle parti di proseguire la separazione consensuale;
- all'udienza del 18/11/2025 le parti, presenti personalmente, confermavano le condizioni consensuali già depositate e chiedevano che la causa fosse riservata per la decisione;
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse dei figli e con le norme imperative di legge;
rilevato che le condizioni economiche previste per il mantenimento dei figli appaiono coerenti con il reddito delle parti;
- la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale San Parte_1 C.F._1
Pietro a ID (CZ) il 07.07.1980, e , codice fiscale , nato ad CP_1 C.F._2
Alessandria il 03/04/1978, unitisi in matrimonio con rito concordatario in NO GU (AL) il
23/02/2008, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune al n. 2, parte II, serie A, anno
2008;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO GU (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 2, parte II, serie A, anno 2008);
autorizza i coniugi e a vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 CP_1
omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti e a tal fine dispone che
1). la casa coniugale sita in NO GU (AL) via Ugo La Malfa n.3, con i mobili e le suppellettili che ne costituiscono l'arredo, verrà assegnata alla moglie, che continuerà ad abitarvici insieme ai figli Per_
e i quali ivi manterranno la loro residenza anagrafica;
Persona_2
2). il marito si trasferirà altrove, spostando, ad avvenuta omologazione della separazione, anche la propria residenza anagrafica, provvedendo ad asportare tutti i suoi effetti personali oltre ad un condizionatore portatile e ad una stufa a pellet e a lasciare tutte le chiavi in suo possesso della casa coniugale (porta d'ingresso, garage, n. 2 cancelletti, portafinestra cucina, cassaforte);
3). il marito continuerà a pagare la rata mensile del mutuo fondiario, acceso per l'acquisto della casa coniugale, con la Banca Monte dei Paschi di Siena, pari ad € 390,00 circa mensili, sino a completa estinzione del debito;
4). il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, ad esclusivo titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei figli, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di euro 250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico sul c/c intestato alla sig.ra
[...]
, presso Banca Intesa SanPaolo, codice IBAN [...]; Pt_1
5). saranno sostenute dai genitori, in parti uguali (al 50%), le spese straordinarie occorrenti per i Per_ figli e individuate secondo il Protocollo Famiglia siglato da Magistrati ed Persona_2
Avvocati del Foro di Alessandria ed in uso presso il medesimo Tribunale (che le parti dichiarano di ben conoscere), comprese quelle relative ai libri scolastici, alle gite scolastiche, alle vacanze dei ragazzi, al vestiario per il cambio stagione;
6). la sig.ra percepirà per intero l'assegno unico per i figli di cui al D.lgs 230/2021, Pt_1
attualmente dell'importo di € 400,00 circa ed accreditato sul c/c n. 71699 cointestato tra i coniugi ed acceso presso Banca Intesa SanPaolo;
successivamente alla chiusura di detto conto, l'assegno unico sarà accreditato su altro c/c indicato dalla sig.ra Pt_1
Per_ 7) stante l'età dei figli, (16 anni) e (15 anni), il padre potrà incontrarli liberamente, Per_2
presso la propria abitazione o altrove, previo accordo con gli stessi e comunicazione alla madre dei tempi e dei luoghi ove si incontreranno;
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
8). il c/c cointestato n. 71699 acceso presso Banca Intesa SanPaolo verrà definitivamente estinto;
non vi sono altri c/c cointestati;
la moglie ha un c/c presso Banca Intesa SanPaolo, filiale di NO
GU (AL), il marito ha un c/c presso Banca BPM, filiale di NO GU (AL); ci sono n. 2 libretti di risparmio, in favore dei figli minori, presso Banca Intesa SanPaolo;
9). l'autovettura Renault Capture tg. FD926ZT cointestata tra i coniugi, in uso alla moglie, verrà intestata esclusivamente alla medesima, con spese di trasferimento di proprietà a suo carico. Si produce carta di circolazione del veicolo (doc.6);
10) lo scooter 50 tg. X9PMHR intestato al sig. in uso al figlio , verrà intestato alla CP_1 Per_2
sig.ra con spese di trasferimento di proprietà a suo carico, oltre a quelle per tassa di Pt_1
proprietà e assicurazione. Si produce carta di circolazione del motoveicolo (doc.7);
Per_ 11). il cane, pastore tedesco, di nome , collocato presso la sig.ra ma intestato al sig. Pt_1
verrà mantenuto dallo stesso, sia dal punto di vista alimentare che veterinario;
CP_1
12). le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti, di non avanzare reciprocamente domanda di assegno di mantenimento e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere se non l'adempimento delle obbligazioni assunte col presente atto.
Spese legali compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 25 settembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Delegato dott. ssa Bianco Elisabetta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1405/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale San Pietro a ID (CZ) il 07.07.1980, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. STEFANIA MARIA GANDINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti PATRIZIA MARIA GUGLIELMERO e CLAUDIA PIPITONE, presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliato;
ricorrente
oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 26/06/2025 da e al fine Parte_1 CP_1 di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito concordatario in NO GU (AL) il 23/02/2008, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2008, alle condizioni che seguono:
“1). la casa coniugale sita in NO GU (AL) via Ugo La Malfa n.3, con i mobili e le suppellettili che ne costituiscono l'arredo, verrà assegnata alla moglie, che continuerà ad abitarvici insieme ai figli Per_
e i quali ivi manterranno la loro residenza anagrafica;
Persona_2
2). il marito si trasferirà altrove, spostando, ad avvenuta omologazione della separazione, anche la propria residenza anagrafica, provvedendo ad asportare tutti i suoi effetti personali oltre ad un condizionatore portatile e ad una stufa a pellet e a lasciare tutte le chiavi in suo possesso della casa coniugale (porta d'ingresso, garage, n. 2 cancelletti, portafinestra cucina, cassaforte);
3). il marito continuerà a pagare la rata mensile del mutuo fondiario, acceso per l'acquisto della casa coniugale, con la Banca Monte dei Paschi di Siena, pari ad € 390,00 circa mensili, sino a completa estinzione del debito;
4). il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, ad esclusivo titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei figli, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di euro 250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico sul c/c intestato alla sig.ra
[...]
, presso Banca Intesa SanPaolo, codice IBAN [...]; Pt_1
5). saranno sostenute dai genitori, in parti uguali (al 50%), le spese straordinarie occorrenti per i Per_ figli e individuate secondo il Protocollo Famiglia siglato da Magistrati ed Persona_2
Avvocati del Foro di Alessandria ed in uso presso il medesimo Tribunale (che le parti dichiarano di ben conoscere), comprese quelle relative ai libri scolastici, alle gite scolastiche, alle vacanze dei ragazzi, al vestiario per il cambio stagione;
6). la sig.ra percepirà per intero l'assegno unico per i figli di cui al D.lgs 230/2021, Pt_1
attualmente dell'importo di € 400,00 circa ed accreditato sul c/c n. 71699 cointestato tra i coniugi ed acceso presso Banca Intesa SanPaolo;
successivamente alla chiusura di detto conto, l'assegno unico sarà accreditato su altro c/c indicato dalla sig.ra Pt_1
Per_ 7) stante l'età dei figli, (16 anni) e (15 anni), il padre potrà incontrarli liberamente, Per_2
presso la propria abitazione o altrove, previo accordo con gli stessi e comunicazione alla madre dei tempi e dei luoghi ove si incontreranno;
8). il c/c cointestato n. 71699 acceso presso Banca Intesa SanPaolo verrà definitivamente estinto;
non vi sono altri c/c cointestati;
la moglie ha un c/c presso Banca Intesa SanPaolo, filiale di NO
GU (AL), il marito ha un c/c presso Banca BPM, filiale di NO GU (AL); ci sono n. 2 libretti di risparmio, in favore dei figli minori, presso Banca Intesa SanPaolo;
9). l'autovettura Renault Capture tg. FD926ZT cointestata tra i coniugi, in uso alla moglie, verrà intestata esclusivamente alla medesima, con spese di trasferimento di proprietà a suo carico. Si produce carta di circolazione del veicolo (doc.6);
10) lo scooter 50 tg. X9PMHR intestato al sig. in uso al figlio , verrà intestato alla CP_1 Per_2
sig.ra con spese di trasferimento di proprietà a suo carico, oltre a quelle per tassa di Pt_1
proprietà e assicurazione. Si produce carta di circolazione del motoveicolo (doc.7);
Per_ 11). il cane, pastore tedesco, di nome , collocato presso la sig.ra ma intestato al sig. Pt_1
verrà mantenuto dallo stesso, sia dal punto di vista alimentare che veterinario;
CP_1
12). le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti, di non avanzare reciprocamente domanda di assegno di mantenimento e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere se non l'adempimento delle obbligazioni assunte col presente atto;
”
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in NO GU (AL) il 23/02/2008 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2008; Per_
- dall'unione sono nati il 04/09/2008 e il 21/03/2010, minorenni ed Per_2
economicamente non autosufficienti;
non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, essendo sopraggiunte profonde divergenze di carattere, che hanno portato pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione.
- rilevato che nelle note scritte in sostituzione udienza parte ricorrente dava atto del mancato adempimento del resistente degli accordi raggiunti tra i coniugi e chiedeva fissarsi CP_1
udienza di comparizione personale delle parti, il Giudice Designato con provvedimento in data 30/09/2025 fissava udienza al fine di verificare la volontà delle parti di proseguire la separazione consensuale;
- all'udienza del 18/11/2025 le parti, presenti personalmente, confermavano le condizioni consensuali già depositate e chiedevano che la causa fosse riservata per la decisione;
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse dei figli e con le norme imperative di legge;
rilevato che le condizioni economiche previste per il mantenimento dei figli appaiono coerenti con il reddito delle parti;
- la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale San Parte_1 C.F._1
Pietro a ID (CZ) il 07.07.1980, e , codice fiscale , nato ad CP_1 C.F._2
Alessandria il 03/04/1978, unitisi in matrimonio con rito concordatario in NO GU (AL) il
23/02/2008, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune al n. 2, parte II, serie A, anno
2008;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO GU (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 2, parte II, serie A, anno 2008);
autorizza i coniugi e a vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 CP_1
omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti e a tal fine dispone che
1). la casa coniugale sita in NO GU (AL) via Ugo La Malfa n.3, con i mobili e le suppellettili che ne costituiscono l'arredo, verrà assegnata alla moglie, che continuerà ad abitarvici insieme ai figli Per_
e i quali ivi manterranno la loro residenza anagrafica;
Persona_2
2). il marito si trasferirà altrove, spostando, ad avvenuta omologazione della separazione, anche la propria residenza anagrafica, provvedendo ad asportare tutti i suoi effetti personali oltre ad un condizionatore portatile e ad una stufa a pellet e a lasciare tutte le chiavi in suo possesso della casa coniugale (porta d'ingresso, garage, n. 2 cancelletti, portafinestra cucina, cassaforte);
3). il marito continuerà a pagare la rata mensile del mutuo fondiario, acceso per l'acquisto della casa coniugale, con la Banca Monte dei Paschi di Siena, pari ad € 390,00 circa mensili, sino a completa estinzione del debito;
4). il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, ad esclusivo titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei figli, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di euro 250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico sul c/c intestato alla sig.ra
[...]
, presso Banca Intesa SanPaolo, codice IBAN [...]; Pt_1
5). saranno sostenute dai genitori, in parti uguali (al 50%), le spese straordinarie occorrenti per i Per_ figli e individuate secondo il Protocollo Famiglia siglato da Magistrati ed Persona_2
Avvocati del Foro di Alessandria ed in uso presso il medesimo Tribunale (che le parti dichiarano di ben conoscere), comprese quelle relative ai libri scolastici, alle gite scolastiche, alle vacanze dei ragazzi, al vestiario per il cambio stagione;
6). la sig.ra percepirà per intero l'assegno unico per i figli di cui al D.lgs 230/2021, Pt_1
attualmente dell'importo di € 400,00 circa ed accreditato sul c/c n. 71699 cointestato tra i coniugi ed acceso presso Banca Intesa SanPaolo;
successivamente alla chiusura di detto conto, l'assegno unico sarà accreditato su altro c/c indicato dalla sig.ra Pt_1
Per_ 7) stante l'età dei figli, (16 anni) e (15 anni), il padre potrà incontrarli liberamente, Per_2
presso la propria abitazione o altrove, previo accordo con gli stessi e comunicazione alla madre dei tempi e dei luoghi ove si incontreranno;
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
8). il c/c cointestato n. 71699 acceso presso Banca Intesa SanPaolo verrà definitivamente estinto;
non vi sono altri c/c cointestati;
la moglie ha un c/c presso Banca Intesa SanPaolo, filiale di NO
GU (AL), il marito ha un c/c presso Banca BPM, filiale di NO GU (AL); ci sono n. 2 libretti di risparmio, in favore dei figli minori, presso Banca Intesa SanPaolo;
9). l'autovettura Renault Capture tg. FD926ZT cointestata tra i coniugi, in uso alla moglie, verrà intestata esclusivamente alla medesima, con spese di trasferimento di proprietà a suo carico. Si produce carta di circolazione del veicolo (doc.6);
10) lo scooter 50 tg. X9PMHR intestato al sig. in uso al figlio , verrà intestato alla CP_1 Per_2
sig.ra con spese di trasferimento di proprietà a suo carico, oltre a quelle per tassa di Pt_1
proprietà e assicurazione. Si produce carta di circolazione del motoveicolo (doc.7);
Per_ 11). il cane, pastore tedesco, di nome , collocato presso la sig.ra ma intestato al sig. Pt_1
verrà mantenuto dallo stesso, sia dal punto di vista alimentare che veterinario;
CP_1
12). le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti, di non avanzare reciprocamente domanda di assegno di mantenimento e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere se non l'adempimento delle obbligazioni assunte col presente atto.
Spese legali compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 25 settembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini