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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 01/12/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG 922/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO
Sezione Unica Civile
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa MA Rosa Palladino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 922 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024, riservata in decisione all'esito di udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc, e vertente
TRA
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
D'Ippolito, nel cui studio in Termoli al C.so F.lli Brigida n. 123 è elettivamente domiciliato opponente
E
(C.F. e Partita IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1 ppresentata e difesa da io di NU nel cui studio in Maddaloni alla via Roma n.11 ha eletto domicilio
opposta
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento;
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da note conclusionali e di udienza ritualmente depositate;
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 cpc, notificato a mezzo pec il 10.12.2024, il
Sig. ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento N. Parte_1
02720249002869057000, notificatagli il 19.11.2024, emessa per un totale di € 1.523,39 dall' e relativa all'omesso pagamento in favore della Cassa Controparte_1
Depositi e Prestiti- Cassa delle Ammende di spese processuali ed ammende per l'anno 2010 il cui
Ente impositore è il Tribunale di Larino- Ufficio recupero Crediti. A sostegno dell'opposizione ha contestato ed eccepito: 1) “la nullità e irregolarità dell'intimazione con decadenza dell'Ufficio, che 1 non indica specificamente la causale e gli atti prodromici e prescrizione degli atti connessi”,
l'omessa o irregolare notifica degli atti presupposti con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa impositiva e della riscossione;
2) l'erroneità e illegittimità dell'atto e delle maggiorazioni, ritenuto “nullo perchè inviato senza dar modo al contribuente di capire le ragioni della pretesa dell'Ente”.
Con memoria depositata il 4.3.2025, si è costituita in giudizio l' Controparte_1
(in seguito solo eccependo in via preliminare, l'inammissibilità della opposizione (ex art. CP_2
617 cpc) in quanto notificata oltre i prescritti 20 giorni dalla ricezione dell'atto di intimazione ed anche per la mancata impugnazione della precedente analoga intimazione n.
02720199000656760000 notificata in data 25.7.2019, nel merito ne ha contestato l' infondatezza con conseguente richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La domanda, istruita sulla scorta della sola produzione documentale, non può trovare accoglimento per quanto di seguito evidenziato e ritenuto.
Occorre scindere i motivi di opposizione stante l'ontologica differenza tra gli stessi che ne impone la separata disamina. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha stabilito il principio (Cass. nn.
15116 e 21080 del 2015; Cass. n. 6704 del 2016) secondo cui, in caso di un unico atto con il quale viene proposta opposizione sia per motivi di merito della pretesa che per vizi di forma dell'atto di intimazione, per ciascuna opposizione vale il termine proprio non dovendo il giudizio essere necessariamente unitario.
I.
Con il primo motivo di opposizione il ricorrente ha dedotto che il credito iscritto a ruolo – per ammende e spese giudiziarie relative all'anno 2010 – sarebbe prescritto in quanto la cartella n.
02720160004609325000, citata nell'intimazione impugnata, non gli era mai stata notificata .
La qualificazione della domanda sul punto, che in ogni caso spetta al giudice, è stata contestata dall'opposta.
L'opposizione de quo riguarda l'esistenza stessa del credito in quanto risulta contestata l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria e quindi la stessa sussistenza del diritto di procedere alla sua riscossione: in tal caso la domanda risulta regolarmente proposta come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che, come noto, non è soggetta a limiti temporali, trattandosi di un fatto estintivo del credito sopravvenuto alla formazione del titolo. (Cass. Civ. Ord. nn. 13300, 13304 e
13306/2024 e 18152/2024 che, da ultimo, ha precisato che la contestazione “avendo ad oggetto
(non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti
2 temporali, con l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), o anche eventualmente con una azione di accertamento negativo”; si veda sul punto anche Cass. SS.UU. n. 22080/2017 secondo cui
“Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ. Parimenti, saranno contestabili con quest'ultimo rimedio tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita.”).
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione occorre verificare se sia stata rispettata la sequenza procedimentale della riscossione considerato che detta questione, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente tale cartella non è stata notificata (in tal senso Cass.
n. 23046/2016, n. 3005/2020).
Nel caso di specie la notifica della citata cartella risulta ricevuta dallo stesso destinatario Pt_1
in data 6.2.2017, come risulta inequivocabilmente dalle due ricevute a/r sulle quali sono
[...] riportati la sua firma autografa non disconosciuta e, in basso a destra, proprio il numero identificativo ad essa corrispondente (docc.
1-2 fascicolo opposta).
A ciò si aggiunga che è documentata, in atti, la domanda di definizione agevolata presentata dal il 30.07.2019 ed acquisita da con Prot. n. 6540216 (doc. 4 fascicolo opposta): sia Pt_1 CP_2 da quanto dichiarato dallo stesso opponente che da una semplice lettura della stessa si evince, senza ombra di dubbio alcuno, che in tale richiesta era ricompresa anche la cartella posta alla base dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
A tal proposito rammenta il giudicante che, con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, la Suprema Corte ha chiarito da tempo che è pur vero che una siffatta richiesta non costituisce rinuncia da parte del contribuente a far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria, ma che tuttavia essa integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. N.
16098/2018, n. 11338/2023, n. 3414/2024 e, più di recente, Ord. N. 4180 del 18.02.2025).
Dalla disamina dell'atto opposto in questa sede, confrontato con l'estratto di ruolo (all. 6 fasc. opposta), si evince chiaramente che le somme per le quali è stato intimato il pagamento erano relative: quanto ad € 210,00 al recupero di spese processuali e, quanto ad € 1.000,00, al recupero di ammende relative all'anno 2010 ed iscritte a ruolo nel 2016. Per il pagamento di tali somme è stata
3 emessa la citata cartella n. 02720160004609325000, comprensiva di sanzioni, spese ed interessi, regolarmente notificata il 6.2.2017.
Non coglie pertanto nel segno l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito erariale sollevata dal infatti per le ammende, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale Pt_1 previsto ai sensi dell'art. 2953 c.c., da computare dalla data in cui la sentenza o il decreto penale di condanna sono divenuti definitivi;
per le spese di giustizia il termine di prescrizione ordinario decennale è previsto dall'art. 2946 c.c. e decorre dalla definitività della sentenza (civile o penale) o del provvedimento conclusivo del processo. Nel caso di specie la cartella è stata notificata il
6.2.2017 ed a tale data non era sicuramente maturata la prescrizione decennale ordinaria, così come non era maturata alla data del 19.11.2024 (data di notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta) tenuto conto dell'effetto interruttivo della precedente analoga intimazione n.
02720199000656760000 notificata in data 25.7.2019 (all. 3 fascicolo p. opposta), peraltro neppure opposta, e della successiva domanda di definizione agevolata presentata dal il Pt_1
30.07.2019.
II.
Non condivisibile è l'eccezione di nullità della notifica degli atti di intimazione, sollevata dall'opponente nella prima memoria ex art. 171 ter cpc e ribadita in comparsa conclusionale, in quanto eseguita nelle mani di persona diversa dal destinatario senza che ad essa sia seguito l'invio delle c.d. C.A.D. Sul punto è sufficiente richiamare la sentenza n. 10012 del 15/04/2021 con la quale le Sezioni Unite della S.C. hanno precisato che, ai fini della regolarità della notifica, la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), da inviarsi quando la notifica viene fatta nelle mani di persona diversa dal destinatario, riguarda i soli atti impositivi. Ed invero tali non sono le intimazioni di pagamento con le quali l'Erario si limita a preannunciare l'inizio delle azioni esecutive in caso di omesso pagamento entro cinque giorni, come accade in buona sostanza con l'atto di precetto.
III.
Con il secondo motivo di impugnazione l'opponente ha eccepito la nullità dell'atto di intimazione per difetto di motivazione, lamentando anche il mancato deposito dei titoli posti alla base della pretesa erariale.
Come noto, l'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 non costituisce il titolo della pretesa di pagamento ma assolve alla funzione di precetto in rinnovazione (Cass. SS.UU., ordinanza n. 26817 del 16/10/2024).
4 Ciò posto ed avendo il contestato il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la relativa Pt_1 domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi che, come noto, dev'essere proposta ex art. 617 comma 1 cpc nel termine decadenziale di venti giorni dalla notifica.
Nel caso di specie l'atto di intimazione è stato notificato il 19.11.2024 mentre la citazione è stata notificata all' solo il 10.12.2024 oltre il termine decadenziale di cui sopra. CP_2
Sicchè l'eccezione di nullità dell'intimazione per difetto di motivazione deve ritenersi inammissibile.
Ad ogni buon conto detta eccezione risulta comunque infondata sol che si consideri che il titolo della pretesa impositiva non è l'intimazione bensì la cartella che, per quanto innanzi chiarito e rilevato, è ormai divenuta definitiva non avendo l'opponente dato prova di averla impugnata nel termine di 60 giorni dalla sua notifica (6.12.2017) previsti dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992.
Deve infine considerarsi che l'art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, espressamente prevede che l'intimazione sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle
Finanze, ed in base al quale la motivazione della intimazione è perciò quella, minima, stabilita dalla legge. Né parte opponente ha allegato quale sia la specifica lesione che è stata arrecata al diritto di difesa.
IV.
Con specifico riferimento, in ultima analisi, al quantum della pretesa alcuna rilevanza rivestono le numerose ricevute di pagamento rateale allegate dal Invero, la definizione agevolata Pt_1 mediante pagamento rateale del dovuto ha riguardato ben cinque cartelle esattoriali e non solo quella per cui è causa: era pertanto suo onere chiarire a quali cartelle si riferissero i pagamenti eseguiti ed in quale misura. Deve ritenersi legittima la notifica dell'intimazione di pagamento in assenza della prova del pagamento, in quanto, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, d.p.r. n. 602/1973, il debitore è decaduto dal beneficio della rateazione e, conseguentemente, l'intero importo dei debiti iscritti a ruolo può essere riscossa immediatamente in un'unica soluzione (Tribunale Parma sez. lav.
n.213 del 18/12/2019)
V.
In definitiva l'opposizione va rigettata dovendosi ritenere tutte assorbite le ulteriori questioni proposte.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria (scaglione da € 1.101 a € 5.200; valore medio, fasi di studio, introduttiva e decisionale;
riduzione del 30% art. 4, comma 4).
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Larino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , nei confronti della Parte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante p.t., avverso la Controparte_3 intimazione di pagamento N. 02720249002869057000 notificata il 19.11.2024, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.190,70 per compensi professionali oltre Iva e cap, se dovuti, come per legge e rimborso spese forfetario nella misura del 15%
Così deciso in Termoli, lì 29.11.2025
Il Giudice
Dott. MA Rosa Palladino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO
Sezione Unica Civile
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa MA Rosa Palladino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 922 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024, riservata in decisione all'esito di udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc, e vertente
TRA
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
D'Ippolito, nel cui studio in Termoli al C.so F.lli Brigida n. 123 è elettivamente domiciliato opponente
E
(C.F. e Partita IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1 ppresentata e difesa da io di NU nel cui studio in Maddaloni alla via Roma n.11 ha eletto domicilio
opposta
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento;
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da note conclusionali e di udienza ritualmente depositate;
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 cpc, notificato a mezzo pec il 10.12.2024, il
Sig. ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento N. Parte_1
02720249002869057000, notificatagli il 19.11.2024, emessa per un totale di € 1.523,39 dall' e relativa all'omesso pagamento in favore della Cassa Controparte_1
Depositi e Prestiti- Cassa delle Ammende di spese processuali ed ammende per l'anno 2010 il cui
Ente impositore è il Tribunale di Larino- Ufficio recupero Crediti. A sostegno dell'opposizione ha contestato ed eccepito: 1) “la nullità e irregolarità dell'intimazione con decadenza dell'Ufficio, che 1 non indica specificamente la causale e gli atti prodromici e prescrizione degli atti connessi”,
l'omessa o irregolare notifica degli atti presupposti con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa impositiva e della riscossione;
2) l'erroneità e illegittimità dell'atto e delle maggiorazioni, ritenuto “nullo perchè inviato senza dar modo al contribuente di capire le ragioni della pretesa dell'Ente”.
Con memoria depositata il 4.3.2025, si è costituita in giudizio l' Controparte_1
(in seguito solo eccependo in via preliminare, l'inammissibilità della opposizione (ex art. CP_2
617 cpc) in quanto notificata oltre i prescritti 20 giorni dalla ricezione dell'atto di intimazione ed anche per la mancata impugnazione della precedente analoga intimazione n.
02720199000656760000 notificata in data 25.7.2019, nel merito ne ha contestato l' infondatezza con conseguente richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La domanda, istruita sulla scorta della sola produzione documentale, non può trovare accoglimento per quanto di seguito evidenziato e ritenuto.
Occorre scindere i motivi di opposizione stante l'ontologica differenza tra gli stessi che ne impone la separata disamina. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha stabilito il principio (Cass. nn.
15116 e 21080 del 2015; Cass. n. 6704 del 2016) secondo cui, in caso di un unico atto con il quale viene proposta opposizione sia per motivi di merito della pretesa che per vizi di forma dell'atto di intimazione, per ciascuna opposizione vale il termine proprio non dovendo il giudizio essere necessariamente unitario.
I.
Con il primo motivo di opposizione il ricorrente ha dedotto che il credito iscritto a ruolo – per ammende e spese giudiziarie relative all'anno 2010 – sarebbe prescritto in quanto la cartella n.
02720160004609325000, citata nell'intimazione impugnata, non gli era mai stata notificata .
La qualificazione della domanda sul punto, che in ogni caso spetta al giudice, è stata contestata dall'opposta.
L'opposizione de quo riguarda l'esistenza stessa del credito in quanto risulta contestata l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria e quindi la stessa sussistenza del diritto di procedere alla sua riscossione: in tal caso la domanda risulta regolarmente proposta come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che, come noto, non è soggetta a limiti temporali, trattandosi di un fatto estintivo del credito sopravvenuto alla formazione del titolo. (Cass. Civ. Ord. nn. 13300, 13304 e
13306/2024 e 18152/2024 che, da ultimo, ha precisato che la contestazione “avendo ad oggetto
(non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti
2 temporali, con l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), o anche eventualmente con una azione di accertamento negativo”; si veda sul punto anche Cass. SS.UU. n. 22080/2017 secondo cui
“Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ. Parimenti, saranno contestabili con quest'ultimo rimedio tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita.”).
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione occorre verificare se sia stata rispettata la sequenza procedimentale della riscossione considerato che detta questione, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente tale cartella non è stata notificata (in tal senso Cass.
n. 23046/2016, n. 3005/2020).
Nel caso di specie la notifica della citata cartella risulta ricevuta dallo stesso destinatario Pt_1
in data 6.2.2017, come risulta inequivocabilmente dalle due ricevute a/r sulle quali sono
[...] riportati la sua firma autografa non disconosciuta e, in basso a destra, proprio il numero identificativo ad essa corrispondente (docc.
1-2 fascicolo opposta).
A ciò si aggiunga che è documentata, in atti, la domanda di definizione agevolata presentata dal il 30.07.2019 ed acquisita da con Prot. n. 6540216 (doc. 4 fascicolo opposta): sia Pt_1 CP_2 da quanto dichiarato dallo stesso opponente che da una semplice lettura della stessa si evince, senza ombra di dubbio alcuno, che in tale richiesta era ricompresa anche la cartella posta alla base dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
A tal proposito rammenta il giudicante che, con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, la Suprema Corte ha chiarito da tempo che è pur vero che una siffatta richiesta non costituisce rinuncia da parte del contribuente a far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria, ma che tuttavia essa integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. N.
16098/2018, n. 11338/2023, n. 3414/2024 e, più di recente, Ord. N. 4180 del 18.02.2025).
Dalla disamina dell'atto opposto in questa sede, confrontato con l'estratto di ruolo (all. 6 fasc. opposta), si evince chiaramente che le somme per le quali è stato intimato il pagamento erano relative: quanto ad € 210,00 al recupero di spese processuali e, quanto ad € 1.000,00, al recupero di ammende relative all'anno 2010 ed iscritte a ruolo nel 2016. Per il pagamento di tali somme è stata
3 emessa la citata cartella n. 02720160004609325000, comprensiva di sanzioni, spese ed interessi, regolarmente notificata il 6.2.2017.
Non coglie pertanto nel segno l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito erariale sollevata dal infatti per le ammende, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale Pt_1 previsto ai sensi dell'art. 2953 c.c., da computare dalla data in cui la sentenza o il decreto penale di condanna sono divenuti definitivi;
per le spese di giustizia il termine di prescrizione ordinario decennale è previsto dall'art. 2946 c.c. e decorre dalla definitività della sentenza (civile o penale) o del provvedimento conclusivo del processo. Nel caso di specie la cartella è stata notificata il
6.2.2017 ed a tale data non era sicuramente maturata la prescrizione decennale ordinaria, così come non era maturata alla data del 19.11.2024 (data di notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta) tenuto conto dell'effetto interruttivo della precedente analoga intimazione n.
02720199000656760000 notificata in data 25.7.2019 (all. 3 fascicolo p. opposta), peraltro neppure opposta, e della successiva domanda di definizione agevolata presentata dal il Pt_1
30.07.2019.
II.
Non condivisibile è l'eccezione di nullità della notifica degli atti di intimazione, sollevata dall'opponente nella prima memoria ex art. 171 ter cpc e ribadita in comparsa conclusionale, in quanto eseguita nelle mani di persona diversa dal destinatario senza che ad essa sia seguito l'invio delle c.d. C.A.D. Sul punto è sufficiente richiamare la sentenza n. 10012 del 15/04/2021 con la quale le Sezioni Unite della S.C. hanno precisato che, ai fini della regolarità della notifica, la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), da inviarsi quando la notifica viene fatta nelle mani di persona diversa dal destinatario, riguarda i soli atti impositivi. Ed invero tali non sono le intimazioni di pagamento con le quali l'Erario si limita a preannunciare l'inizio delle azioni esecutive in caso di omesso pagamento entro cinque giorni, come accade in buona sostanza con l'atto di precetto.
III.
Con il secondo motivo di impugnazione l'opponente ha eccepito la nullità dell'atto di intimazione per difetto di motivazione, lamentando anche il mancato deposito dei titoli posti alla base della pretesa erariale.
Come noto, l'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 non costituisce il titolo della pretesa di pagamento ma assolve alla funzione di precetto in rinnovazione (Cass. SS.UU., ordinanza n. 26817 del 16/10/2024).
4 Ciò posto ed avendo il contestato il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la relativa Pt_1 domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi che, come noto, dev'essere proposta ex art. 617 comma 1 cpc nel termine decadenziale di venti giorni dalla notifica.
Nel caso di specie l'atto di intimazione è stato notificato il 19.11.2024 mentre la citazione è stata notificata all' solo il 10.12.2024 oltre il termine decadenziale di cui sopra. CP_2
Sicchè l'eccezione di nullità dell'intimazione per difetto di motivazione deve ritenersi inammissibile.
Ad ogni buon conto detta eccezione risulta comunque infondata sol che si consideri che il titolo della pretesa impositiva non è l'intimazione bensì la cartella che, per quanto innanzi chiarito e rilevato, è ormai divenuta definitiva non avendo l'opponente dato prova di averla impugnata nel termine di 60 giorni dalla sua notifica (6.12.2017) previsti dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992.
Deve infine considerarsi che l'art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, espressamente prevede che l'intimazione sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle
Finanze, ed in base al quale la motivazione della intimazione è perciò quella, minima, stabilita dalla legge. Né parte opponente ha allegato quale sia la specifica lesione che è stata arrecata al diritto di difesa.
IV.
Con specifico riferimento, in ultima analisi, al quantum della pretesa alcuna rilevanza rivestono le numerose ricevute di pagamento rateale allegate dal Invero, la definizione agevolata Pt_1 mediante pagamento rateale del dovuto ha riguardato ben cinque cartelle esattoriali e non solo quella per cui è causa: era pertanto suo onere chiarire a quali cartelle si riferissero i pagamenti eseguiti ed in quale misura. Deve ritenersi legittima la notifica dell'intimazione di pagamento in assenza della prova del pagamento, in quanto, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, d.p.r. n. 602/1973, il debitore è decaduto dal beneficio della rateazione e, conseguentemente, l'intero importo dei debiti iscritti a ruolo può essere riscossa immediatamente in un'unica soluzione (Tribunale Parma sez. lav.
n.213 del 18/12/2019)
V.
In definitiva l'opposizione va rigettata dovendosi ritenere tutte assorbite le ulteriori questioni proposte.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria (scaglione da € 1.101 a € 5.200; valore medio, fasi di studio, introduttiva e decisionale;
riduzione del 30% art. 4, comma 4).
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Larino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , nei confronti della Parte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante p.t., avverso la Controparte_3 intimazione di pagamento N. 02720249002869057000 notificata il 19.11.2024, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.190,70 per compensi professionali oltre Iva e cap, se dovuti, come per legge e rimborso spese forfetario nella misura del 15%
Così deciso in Termoli, lì 29.11.2025
Il Giudice
Dott. MA Rosa Palladino
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