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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/07/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5234/ 2021 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel. est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi con il numero d'ordine 5234 dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale
Tra
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonietta Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in San Giorgio Jonico (TA) alla Via Giotto n. 23/E , come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Cinzia Marseglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale della stessa sito in Maruggio (TA) alla via Mazzini n. 6 , come da mandato in calce alla memoria difensiva ex art. 706, terzo comma, c.p.c. ;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti come da note scritte in sostituzione di udienza dell'08.01.2025 e per il PM in sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.08.2021 deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 18.09.2019; che dalla loro unione era nato un figlio, (nato CP_1 Persona_1 a Taranto l'08.01.2011) e che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito, frequente assuntore di bevande alcoliche e dedito al gioco. Evidenziava che lo stesso , oltre a mantenere un atteggiamento distaccato e disinteressato nei suoi confronti, si intratteneva sempre presso nei bar, facendo rientro nella casa familiare in condizioni di scarsa
“lucidità” che lo portavano ad abbandonarsi a lunghe dormite sul divano. Aggiungeva che durante il matrimonio egli era dedito ad utilizzare i proventi del proprio lavoro per giocare con scommesse on line anziché utilizzarli per il fabbisogno della famiglia, privandola del necessario sostegno morale ed economico. Tale situazione di disinteresse permaneva anche a seguito dell'allontanamento volontario del nel mese di novembre 2020, allorquando ,a seguito di un litigio, lo stesso danneggiava un CP_1 televisore e comunque da quel momento contribuiva al sostentamento del nucleo familiare in maniera discontinua e solo dopo ripetute e costanti richieste della stessa ricorrente.
Chiedeva quindi pronunciarsi la separazione personale, con addebito al marito, disponendo l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione del minore presso di sé Per_1 nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, sita in Lizzano alla Via Valsugana n.13 e regolamentando il diritto di visita del padre secondo quanto ivi indicato.
Domandava altresì porsi a carico del l'obbligo di corresponsione in suo favore di un assegno CP_1 di euro 600,00 complessivi , in ragione di euro 300,00 a titolo di mantenimento per sé ed euro 300,00
a titolo di concorso al mantenimento del figlio , oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici istat e al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore ed assegni familiari .
Chiedeva inoltre , con memoria integrativa ex art. 709 comma III cpc e memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n.1 c.p.c., determinare la decorrenza del suddetto mantenimento a far data dal mese di dicembre 2020 (ossia dal mese successivo all'allontanamento del sig. zecca dalla casa coniugale)
o in via subordinata dalla data del deposito del ricorso introduttivo;
porre a carico del CP_1
l'obbligo di concorrere al pagamento delle rate di mutuo gravanti sulla casa coniugale, sino all'estinzione, in misura pari al 50% delle rate medesime nonché disporsi ex art. 156 comma 6 c.c. ordine di pagamento diretto dell'assegno mensile di mantenimento dovuto dal resistente per concorrere nel mantenimento della coniuge e del figlio, a carico del datore di lavoro del CP_1
ritualmente citato, si costituiva in giudizio, contestando le avverse deduzioni e CP_1 formulando domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie per avere la stessa assunto atteggiamenti litigiosi e di disaffezione nei suoi confronti, non manifestando più alcun attaccamento fisico ed affettivo , e ciò da oltre un anno dall'allontanamento dalla casa familiare a cui è stato costretto, preferendo dormire con la propria amica, piuttosto che con lui e costringendo quest'ultimo a dormire sul divano.
Chiedeva disporsi l'affido condiviso del figlio minore, da collocarsi presso la madre nel domicilio coniugale, da assegnarsi alla stessa in quanto di sua esclusiva proprietà . Chiedeva inoltre regolamentarsi il diritto di visita paterno secondo quanto indicato nell'atto introduttivo;
determinarsi in euro 350,00 la misura del contributo al mantenimento del figlio , a partire dal 1° gennaio 2022, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat , nulla prevedendo a titolo di mantenimento della moglie . Chiedeva inoltre riconoscersi la disponibilità da parte della ricorrente degli immobili e arredi acquistati durante il matrimonio e presenti nell'abitazione coniugale ,nonché la titolarità esclusiva del conto cointestato aperto presso la .Infine chiedeva porsi a carico della CP_2 Pt_1 il pagamento delle rate del mutuo bancario contratto da entrambi i coniugi, e che l'autovettura Ford
Focus tg. FA827RS di sua proprietà del sig. venisse a lui assegnata , mentre l'autovettura CP_1
Fiat 500 Tg. ET367NX di proprietà della sig.ra alla stessa. Parte_1
All'udienza presidenziale del 21.01.2022 comparivano entrambi i coniugi ed esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente con ordinanza del 16.02.2022 adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati e disponendo l'affido condiviso del minore ad entrambe i genitori con collocazione presso la madre nel domicilio coniugale , sito in
Lizzano alla via Valsugana n. 13, assegnato alla stessa , regolamentando il diritto di visita paterno nei seguenti termini : il martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 21:00, e a fine- settimana alterni dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica. Inoltre il minore trascorrerà con il padre i seguenti periodi: dalle ore 9:00 del 23/12 alle ore 21:00 del 30/12 negli anni dispari, e dalle ore 9:00 del 31/12 fino alle ore 21:00 del 6/1 negli anni pari;
e ancora, dalle ore 9:00 del giorno di Pasqua alle ore 21:00 del Lunedì dell'Angelo negli anni dispari;
e infine, durante il periodo estivo
(luglio-agosto) per quindici giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente tra le parti entro il
15/6 di ogni anno. Poneva a carico del l'onere di corrispondere la somma mensile di euro CP_1
450,00, in ragione di euro 250,00 a titolo di concorso nel mantenimento della moglie ed euro 200,00
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre A.N.F. e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat , da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di febbraio 2022.
Poneva infine a carico del l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie CP_1 relative al figlio minorenne, da individuarsi in conformità al protocollo in vigore presso questo
Tribunale. Dinanzi al G.I. designato, venivano concessi i termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c. e con ordinanza del 23.11.2023 venivano ammesse le richieste di prova orale formulate dalle parti (i.e. interrogatorio formale del resistente e prova testimoniale con escussione dei testi di parte ricorrente
, sigg. e , e dei testi di parte resistente, sigg. Testimone_1 Testimone_2 [...]
e ). Tes_3 Testimone_4
All'udienza cartolare dell'08.01.2025, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate per tale udienza e il G.I. con ordinanza del 16.01.2025 tratteneva la causa per la decisione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********************
La domanda di separazione appare meritevole di accoglimento, atteso che il vano esperimento del tentativo di conciliazione, la volontà di entrambe le parti di ottenere la separazione giudiziale e l'interruzione della convivenza coniugale protrattasi per più di tre anni conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione.
La domanda di addebito della separazione al marito formulata da può trovare Parte_1 accoglimento.
E' noto che, per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre che sia fornita la prova della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, a carico di uno o di entrambi i coniugi, e della esistenza di un nesso di causalità tra le stesse e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896) .
Le doglianze esposte dalla ricorrente relative al disinteresse manifestato dal per i bisogni e le CP_1 esigenze familiari , in particolare del figlio minore , quali cause che , unitamente all'utilizzo Per_1 quotidiano di bevande alcoliche e alla dedizione al gioco attraverso le scommesse on line , avevano incrinato il rapporto , risultano adeguatamente riscontrate nell'istruttoria svolta , oltre ad essere ben circostanziate , non assumendo pregnante rilevanza l'allontanamento del marito dalla casa coniugale nel novembre 2020, a seguito di un litigio intervenuto tra i coniugi (ove lo stesso danneggiava un televisore) e la successiva relazione instaurata con altra donna, tale sig.ra , nell'aprile Persona_2
2021. Tali ultimi eventi, infatti, rappresentano al più il culmine di una crisi pregressa , collocandosi quali conseguenze di un disagio che la coppia stava attraversando per le ragioni lamentate dalla
[...]
. Pt_1
Inoltre risulta provato l'episodio occorso nel mese di agosto 2022, che, sebbene successivo alla separazione e quindi all'instaurazione del presente giudizio, valutato unitamente alle prove orali , dimostra la personalità poco responsabile del il quale in tale circostanza dormiva CP_1 profondamente in spiaggia , nonostante fosse l'unico genitore presente con il minore , verosimilmente perché in stato di ubriachezza, tant'è non riusciva a svegliarsi anche se ripetutamente chiamato ( cfr DVD contenente file video).
In sede di prova testimoniale, i testi escussi hanno riferito circostanze apprese direttamente che, appaiono rilevanti dal punto di vista probatorio.
La teste sorella della ricorrente, ha confermato di aver assistito Testimone_2 personalmente all'assunzione di alcool da parte del e all'utilizzo da parte dello stesso della CP_1 carta di credito per giocare on line… , in particolare ha riferito “ … A titolo di esempio quando alcune mattine mi accompagnava al lavoro e ci fermavamo al bar io prendevo il caffè e lui beveva , in particolare cocktail o Inoltre posso riferire che quando per esempio rimanevano a casa Per_3 mia sorella e lui magari per una cena lui beveva tantissimo al punto di addormentarsi e rimanere sul divano a dormire fino alla mattina successiva. Preciso che ciò avveniva in occasioni di cene o a casa mia o a casa di mia sorella e di suo marito”; “ …Tanto so perché in una occasione il signor CP_1
mi riferì di aver utilizzato la carta di credito della signora per effettuare
[...] Parte_1 scommesse on line e di fronte alla mia richiesta di spiegazioni, il signor mi disse di averlo fatto CP_1 una sola volta”.
Anche la teste amica della , ha confermato tali circostanze dichiarando Testimone_1 Pt_1
“…è il più delle volte quando rientravamo e lo trovava addormentato sul divano lei tentava di svegliarlo ma lui passivo perché si sentiva anche puzza d'alcool . Molte volte litigavano anche in presenza mia perchè era ubriaco. Preciso che rientrava a casa già ubriaco in alcune circostanze che ho potuto constatare. Preciso di averlo visto anche talvolta fuori al bar del paese con il bicchiere in mano quando passavo in macchina con la signora ” ; ha inoltre dichiarato “..una sera Pt_1 intorno alle 11,00 era in cucina sul divano e noi eravamo in camera matrimoniale in quanto CP_1 mi stava facendo vedere delle cose, in quel frangente è arrivata una notifica sul telefono Parte_1 di che diceva che si era iscritta ad un gioco online. Allora mi fece vedere il telefono e mi Parte_1 disse di non saperne nulla. Il giorno dopo la signora ha contattato il sito ed in tale Pt_1 occasione le è stato confermato che l'iscrizione era stata fatta a nome a voce da uomo utilizzando i dati della . La signora ha controllato di nascosto il cellulare del signor , a Pt_1 Pt_2 CP_1 sua insaputa, e ha visto che erano state fatte alcune giocate la sera precedente. Ciò posso dire in quanto la signora mi ha mostrato di quanto aveva preso visione sul cellulare del signor Pt_1
”. CP_1
Le testimoni hanno inoltre confermato l'episodio occorso in agosto 2022, allorquando in una delle occasioni in cui è stato portato al mare dal sig. quest'ultimo, evidentemente in stato di Per_1 CP_1 alterazione , si è addormentato sulla spiaggia mentre il piccolo tentava invano di svegliarlo. In merito la teste ha dichiarato “…posso riferire che durante quella mattina di agosto Testimone_2
2022, doveva venire al mare con me ma siccome lui non era pronto io sono andata con mia Per_1 figlia. Dopo, ossia nel pomeriggio, l'ho visto giungere al mare con il signor . Io sono CP_1 andata via poco dopo ma dopo qualche chilometro , dopo cioè circa cinque minuti, sono stata raggiunta telefonicamente da mia madre che mi chiedeva di ritornare per vedere cosa fosse successo
a Io sono ritornata in spiaggia ho visto che lui cioè dormiva e mia sorella tentava Pt_3 CP_1 di svegliarlo con l'acqua ; faceva di tutto per svegliarlo, lo scuoteva, gli dava in volto anche schiaffi
, ma niente non si svegliava. A questo punto mia sorella ha contattato la madre del signor Parte_1
che non ha risposto e la sorella del signor la quale di fronte al racconto di quello che CP_1 CP_1 stava succedendo ha detto testuali parole : "lascialo stare lì tanto siamo abituati a vederlo così".
Nonostante questo noi siamo rimaste lì e solo dopo circa un'ora dal nostro arrivo più o meno, il signor si è svegliato. ovviamente è venuto via con mia sorella . Preciso CP_1 Per_1 Parte_1 che mentre io venivo contattata da mia madre telefonicamente, mia sorella veniva Parte_1 contattata da . Per_1
In merito la teste ha riferito “… quel giorno eravamo dall'estetista io e Testimone_1 Parte_1 perché il bambino era stato accompagnato da a mare. Dopo appena 10 minuti ci è arrivata una CP_1 chiamata a dal bambino che era spaventato perchè ci riferiva che cercava di chiamare il papà ma lo stesso non si svegliava. Dopo averlo tranquillizzato al telefono, abbiamo raggiunto il posto di mare
e abbiamo visto dormire. ha cercato di svegliarlo per un mezz'ora circa scuotendolo CP_1 Parte_1
e dandogli schiaffi in viso. Successivamente ha chiamato la sorella di per non lasciarlo in quel CP_1 modo e la stessa le ha detto testuali parole: "vai sappiamo la situazione in casa qual è, e Parte_1 cosa fa lui , prendi il bambino e vai" ; ha precisato “Preciso di non aver chiamato il 118, perchè dopo mezz'ora e più è riuscito ad aprire gli occhi. Puzzava di alcool .” Tali dichiarazioni offrono la compiuta prova delle condotte assunte dal resistente e, più in generale, delle difficoltà del rapporto coniugale , dovute al suo totale disinteresse nei confronti della moglie e del figlio minore ,in quanto dedito piuttosto a trascorrere il proprio tempo libero frequentando bar,
e tornando in condizioni di scarsa “lucidità”, ovvero dedicandosi al gioco online, non preoccupandosi del benessere psico fisico ed economico degli stessi.
La condotta del sopra descritta è stata pertanto la causa della rottura definitiva del rapporto CP_1 coniugale, atteso che gli atteggiamenti di malsano disinteresse ,protrattisi anche successivamente alla separazione, risultano adeguatamente riscontrati dalla istruttoria svolta oltre che dalla documentazione allegata (cfr file video;
atot precetto;
screenshot messaggi ).
Quanto alla domanda di addebito della separazione alla moglie formulata da non può CP_1 trovare accoglimento.
Le doglianze esposte dal resistente , concernenti l'atteggiamento di disaffezione fisica ed affettiva della moglie nei suoi riguardi;
il suo disinteresse nei confronti della famiglia e del marito;
il frequente assentarsi della stessa dall'abitazione coniugale non per motivi di lavoro, e i comportamenti diseducativi e litigiosi della moglie , non risultano adeguatamente riscontrate e comunque il resistente non ha fornito la prova che la crisi coniugale fosse da ricollegare causalmente a condotte ascrivibili alla . In tal senso, a titolo esemplificativo, il resistente nulla ha inteso provare rispetto Pt_1 all'episodio del 19.03.2021 ove la ricorrente lo avrebbe attaccato verbalmente con offese ed insulti e
,in tale occasione, gli avrebbe sollevato violentemente gli occhiali da sole che lo stesso indossava.
Inoltre i testi escussi non hanno riferito circostanze tali da corroborare le doglianze del e CP_1 comunque le testimonianze rese appaiono generiche e contrastanti e riguardano anche circostanze apprese de relato.
La teste sorella del resistente , ha riferito che la coppia litigava spesso e Testimone_3 nonostante questo il aveva manifestato l'intenzione di tornare con sua moglie dopo la relazione CP_1 intrattenuta con altra donna. Trattasi di circostanza appreso direttamente dal come quella CP_1 concernente l'allontanamento del dalla casa familiare . Ha difatti dichiarato“ So che il loro CP_1 rapporto era molto litigioso di base e i litigi erano all'ordine del giorno e la sera in cui mio fratello
è stato allontanato dalla casa coniugale avevano litigato perché lui preparava la cena e ha chiesto alla moglie di cenare insieme a lui e lei si è rifiutata di cenare dicendo che aveva già mangiato da sola. Preciso che spesso ho assistito personalmente a questi litigi che avvenivano anche a casa di mia madre. Preciso che quella sera non c'ero e di quell'evento mi è stato riferito da mio fratello. Ma ai vari litigi ho assistito perché come detto sono avvenuti anche a casa di mia madre” ; “ posso dire che è vero che mio fratello dopo l'allontanamento forzato dalla casa coniugale è stato molto male.
Avrebbe voluto subito tornare con la moglie e con il figlio ma non gli è stato concesso. È stato un po' di mesi da solo poi ha conosciuto una ragazza con cui ha avuto una relazione che è durata poco e poi dopo da quello che lui mi ha riferito ha chiesto alla moglie di ritornare insieme pur di recuperare il matrimonio, cioè il tentativo di recuperare il matrimonio è stato fatto fino alla fine."
In senso contrastante la teste ha riferito “ …. posso dire che mio figlio dopo Testimone_4
l'allontanamento dalla casa coniugale stava malissimo perché lui credeva nella famiglia, non voleva lasciare la moglie però lei gli diceva sempre che dopo la prima comunione di se ne sarebbe Pt_3 dovuto andare da casa perchè non lo voleva più….. Da quando si è sposato con lei, subito dopo pochi mesi, lei ha iniziato a non farsi andare bene nulla rispetto al marito, lo accusava di bere,non gli hai mai cucinato un piatto di pasta, per fortuna che c'era la suocera che abitava al piano terra che preparava da mangiare oppure era lui steso a cucinare….. Preciso che fino a quando mio figlio non è stato cacciato da casa dalla signora in famiglia non sapevamo nulla di tutta questa Pt_1 situazione tra di loro, mio figlio non mi ha mai detto niente".
Quanto all'episodio dell'allontanamento del dalla casa coniugale anche tale teste ha riferito di CP_1 averlo appreso direttamente dallo stesso dichiarando “…Come riferitomi da quella sera era CP_1 tornato a casa e aveva preparato una cena per poter mangiare tutte e tre insieme. Quando è arrivata lei si è messa subito a stirare e a brontolare a modo suo, si è messa a gridare perché non voleva mangiare, ha detto che aveva già mangiato al che la madre che stava giù ha sentito ed è salita sopra.
Quando è salita la ha cacciato la madre, ha iniziato a piangere, al punto che mio Pt_1 Pt_3 figlio vedendo la scena non bella ha dato un pugno al televisore. Da quella sera mio figlio abita CP_1
a casa mia e di mio marito."
Inoltre tale episodio, confermato dal in sede di interrogatorio formale , dimostra come lo CP_1 stesso, preda della rabbia, si lasciasse sopraffare ponendo in essere condotte violente anche alla presenza del figlio , non risultando peraltro provata la circostanza narrata riguardante la suocera (cfr dichiarazioni : “… preciso che una sera di novembre 2020 ero pronto per cenare, si aspettava CP_1 lei che avevo invitato a venire a tavola con noi e lei incominciò ad usare un po' di rabbia contro di me. Ha iniziato ad urlare senza motivo quel giorno e siccome la madre che abitava sotto ha sentito le urla, è salita per vedere cosa stesse succedendo. La madre una volta salita su da noi ha chiesto perché stesse gridando e in quello stesso momento la ha cacciato via di casa la madre. Per Pt_1 questo la madre poi ha avuto una reazione non bella da vedere per il bambino perché mia suocera ha cercato di buttarsi dal primo piano del balcone. Quindi vedere una scena di quelle specialmente per un bambino piccolo ho suscitato in me un momento di rabbia tale per cui ho tirato un pugno alla
TV” ).
Quanto alla richiesta della ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento da porsi a carico del la stessa deve essere accolta . CP_1
Dalle prove acquisite è emerso che la ricorrente, dapprima impiegata presso una mensa con reddito mensile di circa 500,00/600,00 euro, attualmente , secondo quanto dedotto, svolge attività lavorativa presso una stazione di servizio percependo uno stipendio di circa 480,00 euro mensili, quindi pressocchè analogo a quello precedente , in quanto già in corso di causa lo stipendio si era drasticamente ridotto a poco meno di euro 500,00. La stessa inoltre risulta vivere nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà , sita in Lizzano alla via Valsugana n. 13 alla stessa assegnata con ordinanza presidenziale del 16.02.2022, e rispetto alla quale risulta gravata dal pagamento delle rate di mutuo e relative utenze.
Con riferimento alla situazione reddituale del resistente, è invece emerso, che lo stesso , dapprima assunto quale dipendente a tempo indeterminato presso l'azienda Ecologistica Servizi S.r.l. di San
Marzano con retribuzione mensile di circa 1.400/1.450 euro mensili , dopo essersi dimesso per motivi aziendali in data 02.07.2021 è stato assunto con contratto a tempo determinato presso la
Etjca spa sino al dicembre 2021 percependo uno stipendio di euro 1.282,69, ciò secondo quanto dallo stesso dedotto e documentato ( cfr mod. 730/2019- reddito complessivo euro 20.421,00; mod.
730/2020-reddito complessivo euro 19.434,00; CU 2021 – reddito di lavoro dipendente euro
19.476,25 ; cu 2022- reddito di lavoro dipendente euro 8.726,00) .
Successivamente , secondo quanto evidenziato in sede di precisazione delle conclusioni, lo stesso dopo l'allontanamento dalla casa coniugale si è dapprima trasferito presso l'abitazione di proprietà dei suoi genitori e in seguito in altra regione alla ricerca di un lavoro poiché aveva perso nel frattempo anche il precedente lavoro. Ha quindi dedotto di essere attualmente disoccupato , nulla allegando a dimostrazione di tale assunto , dovendosi comunque ritenere che svolga attività di lavoro non regolarizzata .
Ritiene quindi il Tribunale che valutate le condizioni economico- reddituali di ciascuna delle parti e in assenza di un mutamento della situazione di fatto sia equo confermare i provvedimenti già assunti in via provvisoria con ordinanza del 16.02.2022 sicchè deve riconoscersi alla un assegno Pt_1 di mantenimento di euro 250,00 mensili , oltre rivalutazione annuale ISTAT, a far data dall' ordinanza presidenziale summenzionata .
Quanto alla casa familiare deve quindi confermarsi l'assegnazione della stessa alla ricorrente , ove vive unitamente al figlio minore , in relazione al quale deve confermarsi l'affido condiviso ad entrambe i genitori e la collocazione presso la madre ,nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nell' ordinanza del 16.02.2022.
Anche in relazione al contributo paterno al mantenimento del figlio minore può trovare conferma, per le ragioni sopra menzionate , l'ordinanza del 16.02.2022 sicchè deve statuirsi l'obbligo del di CP_1 versare alla la somma mensile di euro 200,00 , a far data dal febbraio 2022 , oltre Pt_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo del 17.7.2017 in uso presso questo Tribunale.
Tuttavia per quanto riguarda la percezione dell'assegno unico appare opportuno che lo stesso sia percepito interamente dalla . Pt_1
Tale statuizione trova conforto nella recente giurisprudenza che, in tema di assegno unico universale, ha ritenuto – alla luce del tenore letterale dell'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021 - di prendere le mosse dalla
Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento". Il collegio ha ritenuto di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione - in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa. Al riguardo, ha osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps (Cass. civ., Sez. I, Ord., 22/02/2025, n. 4672). Deve dunque prevedersi che il padre provveda al mantenimento del figlio nei termini suindicati con previsione della percezione dell'assegno unico per intero in capo alla ricorrente , anche al fine di consentire alla di far fronte alle esigenze di vita del minore che non possono ammettere Pt_1 ritardi . La ricorrente ha difatti evidenziato che il sig. non ha rispettato i tempi di visita, come CP_1 stabiliti, avendo sempre anteposto le sue esigenze al bisogno del minore di frequentarlo, e che il rapporto con il figlio all'attualità risulta discontinuo, anche in termini di contribuzione al mantenimento dello stesso, ragione per cui la ricorrente ha anche avviato procedure esecutive per recuperare coattivamente tali somme (cfr atto di precetto in atti). Tali doglianze risultano inoltre confermate dalle dichiarazioni rese dai testi escussi , sigg. e . Testimone_5 Testimone_4
Quanto alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente e dal resistente ( i.e. obbligo di contribuzione del al pagamento delle rate di mutuo gravanti sulla casa coniugale, sino all'estinzione, in CP_1 misura pari al 50% delle rate medesime;
riconoscimento della disponibilità da parte della Pt_1 degli arredi acquistati durante il matrimonio e presenti nell'abitazione coniugale nonché della titolarità della sola ricorrente del conto cointestato aperto presso la nonché quella CP_2 concernente l'accollo dei costi e oneri delle autovettura Ford Focus tg. FA827RS e dell'autovettura
Fiat 500 Tg. ET367NX) devono dichiararsi inammissibili in quanto soggette a rito diverso dal presente e non cumulabile nella medesima causa.
Infatti trattandosi di giudizio tra le stesse parti, ma connesso solo parzialmente per "causa petendi",
e' riconducibile alla previsione di cui all' art. 33 c.p.c. laddove il successivo art. 40 c.p.c., consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" ( art. 31,32,34,35, e 36 c.p.c.) che non ricorre nel caso di specie ( Cassazione n.18870 dell'8.9.2014).)
Infine, in merito alla richiesta della ricorrente di versamento diretto in suo favore da parte del datore di lavoro del della somma riconosciuta a titolo di mantenimento per sé ovvero a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio, deducendo l'inadempienza del resistente , come del resto provata dalla pendenza di procedure esecutive dalla stessa avviate al fine di recuperare tali somme, come da documentazione in atti , la stessa può agire secondo quanto previsto dalla nuova disciplina ex art 473bis.37 cpc .
Non sussistono a parere del Tribunale i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc della ricorrente , in quanto non risulta evidente che la stessa abbia agito con carenza di buona fede e quindi con la consapevolezza di abusare dello strumento processuale . In considerazione dell'esito del giudizio ed in applicazione del principio della soccombenza, CP_1 deve essere condannato alla rifusione in favore dello Stato delle spese del giudizio (essendo la
[...] ricorrente ammessa al gratuito patrocinio) che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, composto come in epigrafe, ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione disattese così definitivamente provvede:
- dichiara la separazione personale fra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] i quali hanno contratto matrimonio in Lizzano(TA) CP_1 il 18.09.2019 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lizzano(TA) dell'anno
2019 al n.19, parte II, serie A, e per l'effetto ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla nei confronti del Pt_1 CP_1
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal nei confronti della;
CP_1 Pt_1
- conferma i provvedimenti provvisori emessi con ordinanza presidenziale del 16.02.2022 e per l'effetto:
- affida in via condivisa ad entrambe i genitori il figlio minore con collocazione presso Persona_1 la madre nella casa familiare sita in Lizzano alla via Valsugana n. 13, da assegnarsi alla stessa;
- dispone che il diritto di visita del padre sia regolamentato secondo le modalità indicate nella suddetta ordinanza presidenziale del 16.02.2022;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento per sé nonché a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore la somma complessiva adi euro 450,00 mensili ,in ragione di euro 250,00 per la moglie ed euro 200,00 per il figlio, a scadenza anticipata al giorno 5 di ogni mese (rivalutata all'attualità a far data dal 16.02.2022) oltre successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e al 50% alle spese straordinarie relative al figlio minore, da individuarsi in conformità al protocollo in vigore presso questo Tribunale , con la precisazione che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla ricorrente;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti , per quanto in motivazione;
- in ordine alla richiesta della ricorrente di versamento diretto da parte del datore di lavoro del CP_1 della somma riconosciuta a titolo di mantenimento per sé ovvero a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la stessa può agire ai sensi della nuova disciplina ex art 473bis.37 cpc;
- condanna alla rifusione in favore dello Stato delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% Iva e Cap come per legge. Così deciso il 15.07.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel. est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi con il numero d'ordine 5234 dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale
Tra
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonietta Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in San Giorgio Jonico (TA) alla Via Giotto n. 23/E , come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Cinzia Marseglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale della stessa sito in Maruggio (TA) alla via Mazzini n. 6 , come da mandato in calce alla memoria difensiva ex art. 706, terzo comma, c.p.c. ;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti come da note scritte in sostituzione di udienza dell'08.01.2025 e per il PM in sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.08.2021 deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 18.09.2019; che dalla loro unione era nato un figlio, (nato CP_1 Persona_1 a Taranto l'08.01.2011) e che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito, frequente assuntore di bevande alcoliche e dedito al gioco. Evidenziava che lo stesso , oltre a mantenere un atteggiamento distaccato e disinteressato nei suoi confronti, si intratteneva sempre presso nei bar, facendo rientro nella casa familiare in condizioni di scarsa
“lucidità” che lo portavano ad abbandonarsi a lunghe dormite sul divano. Aggiungeva che durante il matrimonio egli era dedito ad utilizzare i proventi del proprio lavoro per giocare con scommesse on line anziché utilizzarli per il fabbisogno della famiglia, privandola del necessario sostegno morale ed economico. Tale situazione di disinteresse permaneva anche a seguito dell'allontanamento volontario del nel mese di novembre 2020, allorquando ,a seguito di un litigio, lo stesso danneggiava un CP_1 televisore e comunque da quel momento contribuiva al sostentamento del nucleo familiare in maniera discontinua e solo dopo ripetute e costanti richieste della stessa ricorrente.
Chiedeva quindi pronunciarsi la separazione personale, con addebito al marito, disponendo l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione del minore presso di sé Per_1 nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, sita in Lizzano alla Via Valsugana n.13 e regolamentando il diritto di visita del padre secondo quanto ivi indicato.
Domandava altresì porsi a carico del l'obbligo di corresponsione in suo favore di un assegno CP_1 di euro 600,00 complessivi , in ragione di euro 300,00 a titolo di mantenimento per sé ed euro 300,00
a titolo di concorso al mantenimento del figlio , oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici istat e al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore ed assegni familiari .
Chiedeva inoltre , con memoria integrativa ex art. 709 comma III cpc e memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n.1 c.p.c., determinare la decorrenza del suddetto mantenimento a far data dal mese di dicembre 2020 (ossia dal mese successivo all'allontanamento del sig. zecca dalla casa coniugale)
o in via subordinata dalla data del deposito del ricorso introduttivo;
porre a carico del CP_1
l'obbligo di concorrere al pagamento delle rate di mutuo gravanti sulla casa coniugale, sino all'estinzione, in misura pari al 50% delle rate medesime nonché disporsi ex art. 156 comma 6 c.c. ordine di pagamento diretto dell'assegno mensile di mantenimento dovuto dal resistente per concorrere nel mantenimento della coniuge e del figlio, a carico del datore di lavoro del CP_1
ritualmente citato, si costituiva in giudizio, contestando le avverse deduzioni e CP_1 formulando domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie per avere la stessa assunto atteggiamenti litigiosi e di disaffezione nei suoi confronti, non manifestando più alcun attaccamento fisico ed affettivo , e ciò da oltre un anno dall'allontanamento dalla casa familiare a cui è stato costretto, preferendo dormire con la propria amica, piuttosto che con lui e costringendo quest'ultimo a dormire sul divano.
Chiedeva disporsi l'affido condiviso del figlio minore, da collocarsi presso la madre nel domicilio coniugale, da assegnarsi alla stessa in quanto di sua esclusiva proprietà . Chiedeva inoltre regolamentarsi il diritto di visita paterno secondo quanto indicato nell'atto introduttivo;
determinarsi in euro 350,00 la misura del contributo al mantenimento del figlio , a partire dal 1° gennaio 2022, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat , nulla prevedendo a titolo di mantenimento della moglie . Chiedeva inoltre riconoscersi la disponibilità da parte della ricorrente degli immobili e arredi acquistati durante il matrimonio e presenti nell'abitazione coniugale ,nonché la titolarità esclusiva del conto cointestato aperto presso la .Infine chiedeva porsi a carico della CP_2 Pt_1 il pagamento delle rate del mutuo bancario contratto da entrambi i coniugi, e che l'autovettura Ford
Focus tg. FA827RS di sua proprietà del sig. venisse a lui assegnata , mentre l'autovettura CP_1
Fiat 500 Tg. ET367NX di proprietà della sig.ra alla stessa. Parte_1
All'udienza presidenziale del 21.01.2022 comparivano entrambi i coniugi ed esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente con ordinanza del 16.02.2022 adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati e disponendo l'affido condiviso del minore ad entrambe i genitori con collocazione presso la madre nel domicilio coniugale , sito in
Lizzano alla via Valsugana n. 13, assegnato alla stessa , regolamentando il diritto di visita paterno nei seguenti termini : il martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 21:00, e a fine- settimana alterni dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica. Inoltre il minore trascorrerà con il padre i seguenti periodi: dalle ore 9:00 del 23/12 alle ore 21:00 del 30/12 negli anni dispari, e dalle ore 9:00 del 31/12 fino alle ore 21:00 del 6/1 negli anni pari;
e ancora, dalle ore 9:00 del giorno di Pasqua alle ore 21:00 del Lunedì dell'Angelo negli anni dispari;
e infine, durante il periodo estivo
(luglio-agosto) per quindici giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente tra le parti entro il
15/6 di ogni anno. Poneva a carico del l'onere di corrispondere la somma mensile di euro CP_1
450,00, in ragione di euro 250,00 a titolo di concorso nel mantenimento della moglie ed euro 200,00
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre A.N.F. e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat , da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di febbraio 2022.
Poneva infine a carico del l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie CP_1 relative al figlio minorenne, da individuarsi in conformità al protocollo in vigore presso questo
Tribunale. Dinanzi al G.I. designato, venivano concessi i termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c. e con ordinanza del 23.11.2023 venivano ammesse le richieste di prova orale formulate dalle parti (i.e. interrogatorio formale del resistente e prova testimoniale con escussione dei testi di parte ricorrente
, sigg. e , e dei testi di parte resistente, sigg. Testimone_1 Testimone_2 [...]
e ). Tes_3 Testimone_4
All'udienza cartolare dell'08.01.2025, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate per tale udienza e il G.I. con ordinanza del 16.01.2025 tratteneva la causa per la decisione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********************
La domanda di separazione appare meritevole di accoglimento, atteso che il vano esperimento del tentativo di conciliazione, la volontà di entrambe le parti di ottenere la separazione giudiziale e l'interruzione della convivenza coniugale protrattasi per più di tre anni conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione.
La domanda di addebito della separazione al marito formulata da può trovare Parte_1 accoglimento.
E' noto che, per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre che sia fornita la prova della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, a carico di uno o di entrambi i coniugi, e della esistenza di un nesso di causalità tra le stesse e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896) .
Le doglianze esposte dalla ricorrente relative al disinteresse manifestato dal per i bisogni e le CP_1 esigenze familiari , in particolare del figlio minore , quali cause che , unitamente all'utilizzo Per_1 quotidiano di bevande alcoliche e alla dedizione al gioco attraverso le scommesse on line , avevano incrinato il rapporto , risultano adeguatamente riscontrate nell'istruttoria svolta , oltre ad essere ben circostanziate , non assumendo pregnante rilevanza l'allontanamento del marito dalla casa coniugale nel novembre 2020, a seguito di un litigio intervenuto tra i coniugi (ove lo stesso danneggiava un televisore) e la successiva relazione instaurata con altra donna, tale sig.ra , nell'aprile Persona_2
2021. Tali ultimi eventi, infatti, rappresentano al più il culmine di una crisi pregressa , collocandosi quali conseguenze di un disagio che la coppia stava attraversando per le ragioni lamentate dalla
[...]
. Pt_1
Inoltre risulta provato l'episodio occorso nel mese di agosto 2022, che, sebbene successivo alla separazione e quindi all'instaurazione del presente giudizio, valutato unitamente alle prove orali , dimostra la personalità poco responsabile del il quale in tale circostanza dormiva CP_1 profondamente in spiaggia , nonostante fosse l'unico genitore presente con il minore , verosimilmente perché in stato di ubriachezza, tant'è non riusciva a svegliarsi anche se ripetutamente chiamato ( cfr DVD contenente file video).
In sede di prova testimoniale, i testi escussi hanno riferito circostanze apprese direttamente che, appaiono rilevanti dal punto di vista probatorio.
La teste sorella della ricorrente, ha confermato di aver assistito Testimone_2 personalmente all'assunzione di alcool da parte del e all'utilizzo da parte dello stesso della CP_1 carta di credito per giocare on line… , in particolare ha riferito “ … A titolo di esempio quando alcune mattine mi accompagnava al lavoro e ci fermavamo al bar io prendevo il caffè e lui beveva , in particolare cocktail o Inoltre posso riferire che quando per esempio rimanevano a casa Per_3 mia sorella e lui magari per una cena lui beveva tantissimo al punto di addormentarsi e rimanere sul divano a dormire fino alla mattina successiva. Preciso che ciò avveniva in occasioni di cene o a casa mia o a casa di mia sorella e di suo marito”; “ …Tanto so perché in una occasione il signor CP_1
mi riferì di aver utilizzato la carta di credito della signora per effettuare
[...] Parte_1 scommesse on line e di fronte alla mia richiesta di spiegazioni, il signor mi disse di averlo fatto CP_1 una sola volta”.
Anche la teste amica della , ha confermato tali circostanze dichiarando Testimone_1 Pt_1
“…è il più delle volte quando rientravamo e lo trovava addormentato sul divano lei tentava di svegliarlo ma lui passivo perché si sentiva anche puzza d'alcool . Molte volte litigavano anche in presenza mia perchè era ubriaco. Preciso che rientrava a casa già ubriaco in alcune circostanze che ho potuto constatare. Preciso di averlo visto anche talvolta fuori al bar del paese con il bicchiere in mano quando passavo in macchina con la signora ” ; ha inoltre dichiarato “..una sera Pt_1 intorno alle 11,00 era in cucina sul divano e noi eravamo in camera matrimoniale in quanto CP_1 mi stava facendo vedere delle cose, in quel frangente è arrivata una notifica sul telefono Parte_1 di che diceva che si era iscritta ad un gioco online. Allora mi fece vedere il telefono e mi Parte_1 disse di non saperne nulla. Il giorno dopo la signora ha contattato il sito ed in tale Pt_1 occasione le è stato confermato che l'iscrizione era stata fatta a nome a voce da uomo utilizzando i dati della . La signora ha controllato di nascosto il cellulare del signor , a Pt_1 Pt_2 CP_1 sua insaputa, e ha visto che erano state fatte alcune giocate la sera precedente. Ciò posso dire in quanto la signora mi ha mostrato di quanto aveva preso visione sul cellulare del signor Pt_1
”. CP_1
Le testimoni hanno inoltre confermato l'episodio occorso in agosto 2022, allorquando in una delle occasioni in cui è stato portato al mare dal sig. quest'ultimo, evidentemente in stato di Per_1 CP_1 alterazione , si è addormentato sulla spiaggia mentre il piccolo tentava invano di svegliarlo. In merito la teste ha dichiarato “…posso riferire che durante quella mattina di agosto Testimone_2
2022, doveva venire al mare con me ma siccome lui non era pronto io sono andata con mia Per_1 figlia. Dopo, ossia nel pomeriggio, l'ho visto giungere al mare con il signor . Io sono CP_1 andata via poco dopo ma dopo qualche chilometro , dopo cioè circa cinque minuti, sono stata raggiunta telefonicamente da mia madre che mi chiedeva di ritornare per vedere cosa fosse successo
a Io sono ritornata in spiaggia ho visto che lui cioè dormiva e mia sorella tentava Pt_3 CP_1 di svegliarlo con l'acqua ; faceva di tutto per svegliarlo, lo scuoteva, gli dava in volto anche schiaffi
, ma niente non si svegliava. A questo punto mia sorella ha contattato la madre del signor Parte_1
che non ha risposto e la sorella del signor la quale di fronte al racconto di quello che CP_1 CP_1 stava succedendo ha detto testuali parole : "lascialo stare lì tanto siamo abituati a vederlo così".
Nonostante questo noi siamo rimaste lì e solo dopo circa un'ora dal nostro arrivo più o meno, il signor si è svegliato. ovviamente è venuto via con mia sorella . Preciso CP_1 Per_1 Parte_1 che mentre io venivo contattata da mia madre telefonicamente, mia sorella veniva Parte_1 contattata da . Per_1
In merito la teste ha riferito “… quel giorno eravamo dall'estetista io e Testimone_1 Parte_1 perché il bambino era stato accompagnato da a mare. Dopo appena 10 minuti ci è arrivata una CP_1 chiamata a dal bambino che era spaventato perchè ci riferiva che cercava di chiamare il papà ma lo stesso non si svegliava. Dopo averlo tranquillizzato al telefono, abbiamo raggiunto il posto di mare
e abbiamo visto dormire. ha cercato di svegliarlo per un mezz'ora circa scuotendolo CP_1 Parte_1
e dandogli schiaffi in viso. Successivamente ha chiamato la sorella di per non lasciarlo in quel CP_1 modo e la stessa le ha detto testuali parole: "vai sappiamo la situazione in casa qual è, e Parte_1 cosa fa lui , prendi il bambino e vai" ; ha precisato “Preciso di non aver chiamato il 118, perchè dopo mezz'ora e più è riuscito ad aprire gli occhi. Puzzava di alcool .” Tali dichiarazioni offrono la compiuta prova delle condotte assunte dal resistente e, più in generale, delle difficoltà del rapporto coniugale , dovute al suo totale disinteresse nei confronti della moglie e del figlio minore ,in quanto dedito piuttosto a trascorrere il proprio tempo libero frequentando bar,
e tornando in condizioni di scarsa “lucidità”, ovvero dedicandosi al gioco online, non preoccupandosi del benessere psico fisico ed economico degli stessi.
La condotta del sopra descritta è stata pertanto la causa della rottura definitiva del rapporto CP_1 coniugale, atteso che gli atteggiamenti di malsano disinteresse ,protrattisi anche successivamente alla separazione, risultano adeguatamente riscontrati dalla istruttoria svolta oltre che dalla documentazione allegata (cfr file video;
atot precetto;
screenshot messaggi ).
Quanto alla domanda di addebito della separazione alla moglie formulata da non può CP_1 trovare accoglimento.
Le doglianze esposte dal resistente , concernenti l'atteggiamento di disaffezione fisica ed affettiva della moglie nei suoi riguardi;
il suo disinteresse nei confronti della famiglia e del marito;
il frequente assentarsi della stessa dall'abitazione coniugale non per motivi di lavoro, e i comportamenti diseducativi e litigiosi della moglie , non risultano adeguatamente riscontrate e comunque il resistente non ha fornito la prova che la crisi coniugale fosse da ricollegare causalmente a condotte ascrivibili alla . In tal senso, a titolo esemplificativo, il resistente nulla ha inteso provare rispetto Pt_1 all'episodio del 19.03.2021 ove la ricorrente lo avrebbe attaccato verbalmente con offese ed insulti e
,in tale occasione, gli avrebbe sollevato violentemente gli occhiali da sole che lo stesso indossava.
Inoltre i testi escussi non hanno riferito circostanze tali da corroborare le doglianze del e CP_1 comunque le testimonianze rese appaiono generiche e contrastanti e riguardano anche circostanze apprese de relato.
La teste sorella del resistente , ha riferito che la coppia litigava spesso e Testimone_3 nonostante questo il aveva manifestato l'intenzione di tornare con sua moglie dopo la relazione CP_1 intrattenuta con altra donna. Trattasi di circostanza appreso direttamente dal come quella CP_1 concernente l'allontanamento del dalla casa familiare . Ha difatti dichiarato“ So che il loro CP_1 rapporto era molto litigioso di base e i litigi erano all'ordine del giorno e la sera in cui mio fratello
è stato allontanato dalla casa coniugale avevano litigato perché lui preparava la cena e ha chiesto alla moglie di cenare insieme a lui e lei si è rifiutata di cenare dicendo che aveva già mangiato da sola. Preciso che spesso ho assistito personalmente a questi litigi che avvenivano anche a casa di mia madre. Preciso che quella sera non c'ero e di quell'evento mi è stato riferito da mio fratello. Ma ai vari litigi ho assistito perché come detto sono avvenuti anche a casa di mia madre” ; “ posso dire che è vero che mio fratello dopo l'allontanamento forzato dalla casa coniugale è stato molto male.
Avrebbe voluto subito tornare con la moglie e con il figlio ma non gli è stato concesso. È stato un po' di mesi da solo poi ha conosciuto una ragazza con cui ha avuto una relazione che è durata poco e poi dopo da quello che lui mi ha riferito ha chiesto alla moglie di ritornare insieme pur di recuperare il matrimonio, cioè il tentativo di recuperare il matrimonio è stato fatto fino alla fine."
In senso contrastante la teste ha riferito “ …. posso dire che mio figlio dopo Testimone_4
l'allontanamento dalla casa coniugale stava malissimo perché lui credeva nella famiglia, non voleva lasciare la moglie però lei gli diceva sempre che dopo la prima comunione di se ne sarebbe Pt_3 dovuto andare da casa perchè non lo voleva più….. Da quando si è sposato con lei, subito dopo pochi mesi, lei ha iniziato a non farsi andare bene nulla rispetto al marito, lo accusava di bere,non gli hai mai cucinato un piatto di pasta, per fortuna che c'era la suocera che abitava al piano terra che preparava da mangiare oppure era lui steso a cucinare….. Preciso che fino a quando mio figlio non è stato cacciato da casa dalla signora in famiglia non sapevamo nulla di tutta questa Pt_1 situazione tra di loro, mio figlio non mi ha mai detto niente".
Quanto all'episodio dell'allontanamento del dalla casa coniugale anche tale teste ha riferito di CP_1 averlo appreso direttamente dallo stesso dichiarando “…Come riferitomi da quella sera era CP_1 tornato a casa e aveva preparato una cena per poter mangiare tutte e tre insieme. Quando è arrivata lei si è messa subito a stirare e a brontolare a modo suo, si è messa a gridare perché non voleva mangiare, ha detto che aveva già mangiato al che la madre che stava giù ha sentito ed è salita sopra.
Quando è salita la ha cacciato la madre, ha iniziato a piangere, al punto che mio Pt_1 Pt_3 figlio vedendo la scena non bella ha dato un pugno al televisore. Da quella sera mio figlio abita CP_1
a casa mia e di mio marito."
Inoltre tale episodio, confermato dal in sede di interrogatorio formale , dimostra come lo CP_1 stesso, preda della rabbia, si lasciasse sopraffare ponendo in essere condotte violente anche alla presenza del figlio , non risultando peraltro provata la circostanza narrata riguardante la suocera (cfr dichiarazioni : “… preciso che una sera di novembre 2020 ero pronto per cenare, si aspettava CP_1 lei che avevo invitato a venire a tavola con noi e lei incominciò ad usare un po' di rabbia contro di me. Ha iniziato ad urlare senza motivo quel giorno e siccome la madre che abitava sotto ha sentito le urla, è salita per vedere cosa stesse succedendo. La madre una volta salita su da noi ha chiesto perché stesse gridando e in quello stesso momento la ha cacciato via di casa la madre. Per Pt_1 questo la madre poi ha avuto una reazione non bella da vedere per il bambino perché mia suocera ha cercato di buttarsi dal primo piano del balcone. Quindi vedere una scena di quelle specialmente per un bambino piccolo ho suscitato in me un momento di rabbia tale per cui ho tirato un pugno alla
TV” ).
Quanto alla richiesta della ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento da porsi a carico del la stessa deve essere accolta . CP_1
Dalle prove acquisite è emerso che la ricorrente, dapprima impiegata presso una mensa con reddito mensile di circa 500,00/600,00 euro, attualmente , secondo quanto dedotto, svolge attività lavorativa presso una stazione di servizio percependo uno stipendio di circa 480,00 euro mensili, quindi pressocchè analogo a quello precedente , in quanto già in corso di causa lo stipendio si era drasticamente ridotto a poco meno di euro 500,00. La stessa inoltre risulta vivere nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà , sita in Lizzano alla via Valsugana n. 13 alla stessa assegnata con ordinanza presidenziale del 16.02.2022, e rispetto alla quale risulta gravata dal pagamento delle rate di mutuo e relative utenze.
Con riferimento alla situazione reddituale del resistente, è invece emerso, che lo stesso , dapprima assunto quale dipendente a tempo indeterminato presso l'azienda Ecologistica Servizi S.r.l. di San
Marzano con retribuzione mensile di circa 1.400/1.450 euro mensili , dopo essersi dimesso per motivi aziendali in data 02.07.2021 è stato assunto con contratto a tempo determinato presso la
Etjca spa sino al dicembre 2021 percependo uno stipendio di euro 1.282,69, ciò secondo quanto dallo stesso dedotto e documentato ( cfr mod. 730/2019- reddito complessivo euro 20.421,00; mod.
730/2020-reddito complessivo euro 19.434,00; CU 2021 – reddito di lavoro dipendente euro
19.476,25 ; cu 2022- reddito di lavoro dipendente euro 8.726,00) .
Successivamente , secondo quanto evidenziato in sede di precisazione delle conclusioni, lo stesso dopo l'allontanamento dalla casa coniugale si è dapprima trasferito presso l'abitazione di proprietà dei suoi genitori e in seguito in altra regione alla ricerca di un lavoro poiché aveva perso nel frattempo anche il precedente lavoro. Ha quindi dedotto di essere attualmente disoccupato , nulla allegando a dimostrazione di tale assunto , dovendosi comunque ritenere che svolga attività di lavoro non regolarizzata .
Ritiene quindi il Tribunale che valutate le condizioni economico- reddituali di ciascuna delle parti e in assenza di un mutamento della situazione di fatto sia equo confermare i provvedimenti già assunti in via provvisoria con ordinanza del 16.02.2022 sicchè deve riconoscersi alla un assegno Pt_1 di mantenimento di euro 250,00 mensili , oltre rivalutazione annuale ISTAT, a far data dall' ordinanza presidenziale summenzionata .
Quanto alla casa familiare deve quindi confermarsi l'assegnazione della stessa alla ricorrente , ove vive unitamente al figlio minore , in relazione al quale deve confermarsi l'affido condiviso ad entrambe i genitori e la collocazione presso la madre ,nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nell' ordinanza del 16.02.2022.
Anche in relazione al contributo paterno al mantenimento del figlio minore può trovare conferma, per le ragioni sopra menzionate , l'ordinanza del 16.02.2022 sicchè deve statuirsi l'obbligo del di CP_1 versare alla la somma mensile di euro 200,00 , a far data dal febbraio 2022 , oltre Pt_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo del 17.7.2017 in uso presso questo Tribunale.
Tuttavia per quanto riguarda la percezione dell'assegno unico appare opportuno che lo stesso sia percepito interamente dalla . Pt_1
Tale statuizione trova conforto nella recente giurisprudenza che, in tema di assegno unico universale, ha ritenuto – alla luce del tenore letterale dell'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021 - di prendere le mosse dalla
Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento". Il collegio ha ritenuto di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione - in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa. Al riguardo, ha osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps (Cass. civ., Sez. I, Ord., 22/02/2025, n. 4672). Deve dunque prevedersi che il padre provveda al mantenimento del figlio nei termini suindicati con previsione della percezione dell'assegno unico per intero in capo alla ricorrente , anche al fine di consentire alla di far fronte alle esigenze di vita del minore che non possono ammettere Pt_1 ritardi . La ricorrente ha difatti evidenziato che il sig. non ha rispettato i tempi di visita, come CP_1 stabiliti, avendo sempre anteposto le sue esigenze al bisogno del minore di frequentarlo, e che il rapporto con il figlio all'attualità risulta discontinuo, anche in termini di contribuzione al mantenimento dello stesso, ragione per cui la ricorrente ha anche avviato procedure esecutive per recuperare coattivamente tali somme (cfr atto di precetto in atti). Tali doglianze risultano inoltre confermate dalle dichiarazioni rese dai testi escussi , sigg. e . Testimone_5 Testimone_4
Quanto alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente e dal resistente ( i.e. obbligo di contribuzione del al pagamento delle rate di mutuo gravanti sulla casa coniugale, sino all'estinzione, in CP_1 misura pari al 50% delle rate medesime;
riconoscimento della disponibilità da parte della Pt_1 degli arredi acquistati durante il matrimonio e presenti nell'abitazione coniugale nonché della titolarità della sola ricorrente del conto cointestato aperto presso la nonché quella CP_2 concernente l'accollo dei costi e oneri delle autovettura Ford Focus tg. FA827RS e dell'autovettura
Fiat 500 Tg. ET367NX) devono dichiararsi inammissibili in quanto soggette a rito diverso dal presente e non cumulabile nella medesima causa.
Infatti trattandosi di giudizio tra le stesse parti, ma connesso solo parzialmente per "causa petendi",
e' riconducibile alla previsione di cui all' art. 33 c.p.c. laddove il successivo art. 40 c.p.c., consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" ( art. 31,32,34,35, e 36 c.p.c.) che non ricorre nel caso di specie ( Cassazione n.18870 dell'8.9.2014).)
Infine, in merito alla richiesta della ricorrente di versamento diretto in suo favore da parte del datore di lavoro del della somma riconosciuta a titolo di mantenimento per sé ovvero a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio, deducendo l'inadempienza del resistente , come del resto provata dalla pendenza di procedure esecutive dalla stessa avviate al fine di recuperare tali somme, come da documentazione in atti , la stessa può agire secondo quanto previsto dalla nuova disciplina ex art 473bis.37 cpc .
Non sussistono a parere del Tribunale i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc della ricorrente , in quanto non risulta evidente che la stessa abbia agito con carenza di buona fede e quindi con la consapevolezza di abusare dello strumento processuale . In considerazione dell'esito del giudizio ed in applicazione del principio della soccombenza, CP_1 deve essere condannato alla rifusione in favore dello Stato delle spese del giudizio (essendo la
[...] ricorrente ammessa al gratuito patrocinio) che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, composto come in epigrafe, ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione disattese così definitivamente provvede:
- dichiara la separazione personale fra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] i quali hanno contratto matrimonio in Lizzano(TA) CP_1 il 18.09.2019 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lizzano(TA) dell'anno
2019 al n.19, parte II, serie A, e per l'effetto ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla nei confronti del Pt_1 CP_1
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal nei confronti della;
CP_1 Pt_1
- conferma i provvedimenti provvisori emessi con ordinanza presidenziale del 16.02.2022 e per l'effetto:
- affida in via condivisa ad entrambe i genitori il figlio minore con collocazione presso Persona_1 la madre nella casa familiare sita in Lizzano alla via Valsugana n. 13, da assegnarsi alla stessa;
- dispone che il diritto di visita del padre sia regolamentato secondo le modalità indicate nella suddetta ordinanza presidenziale del 16.02.2022;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento per sé nonché a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore la somma complessiva adi euro 450,00 mensili ,in ragione di euro 250,00 per la moglie ed euro 200,00 per il figlio, a scadenza anticipata al giorno 5 di ogni mese (rivalutata all'attualità a far data dal 16.02.2022) oltre successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e al 50% alle spese straordinarie relative al figlio minore, da individuarsi in conformità al protocollo in vigore presso questo Tribunale , con la precisazione che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla ricorrente;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti , per quanto in motivazione;
- in ordine alla richiesta della ricorrente di versamento diretto da parte del datore di lavoro del CP_1 della somma riconosciuta a titolo di mantenimento per sé ovvero a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la stessa può agire ai sensi della nuova disciplina ex art 473bis.37 cpc;
- condanna alla rifusione in favore dello Stato delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% Iva e Cap come per legge. Così deciso il 15.07.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente