Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 30/01/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00252/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01110/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2021, proposto da Azienda Agricola Cascina Rimbosio S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Botasso e Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliate ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale n. 21;
per l'annullamento
- della cartella di pagamento n. 110 2021 00360351 04 000 dell'importo di euro 705.206,50 avente ad oggetto “ prelievo latte sulle consegne ” per i periodi 2002/2003, 2007/2008 e 2008/2009, inviata al ricorrente a mezzo pec in data successiva al 19.9.2021;
- del presupposto ruolo ordinario n. 2021/007061 reso esecutivo in data 23.6.2021;
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Alessandro Fardello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’azienda ricorrente, produttrice di latte vaccino e, perciò, assoggettata al sistema di contingentamento della produzione (cd. quote-latte) previsto dall'Unione Europea, è destinataria della cartella di pagamento n. 11020210036035104000, avente ad oggetto il " Prelievo latte sulle consegne " per i periodi 2002/2003, 2007/2008 e 2008/2009 (doc. 1 ricorrente), notificatale a mezzo pec in data 20.09.2021 (doc. 3 allegato a memoria Avvocatura depositata il 22.01.2022).
2. La ricorrente è insorta avverso la suddetta cartella di pagamento, avverso il ruolo ordinario n. 2021/007061, reso esecutivo in data 23.06.2021, nella parte concernente l’iscrizione del proprio debito, nonché avverso ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento, deducendo:
I. Contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione all’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare;
II. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli artt. 479 e 323 c.p.. Violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU. Il contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale;
III. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto molteplici profili. Violazione di legge in relazione agli artt. 8-ter e 8-quinquies del decreto legge 10.2.2009 n. 5, convertito in legge 9.4.2009 n. 33 ed ai principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10 della legge 7.8.1990 n. 241;
IV. Violazione dell’art. 7 della legge 27.7.2000, n. 212 e dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione;
V. Prescrizione del credito;
VI. Violazione dell’art. 25 del d.p.r. 29.9.1973 n. 602. Intervenuta decadenza del preteso diritto di AG di attivare la procedura di riscossione coattiva. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta;
VII. Violazione di legge in relazione agli artt. art. 3-bis, 6, 6-ter del d.lgs. 7.3.2005 n. 82; all’art. 16-ter del d.l. 18.10.2012 n. 179 ed all’art. 3-bis della legge 21.1.1994 n. 53: nullità della cartella impugnata per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica;
3. Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e AG.
4. Con ordinanza n. 933 del 13.10.2022 è stata accolta l'istanza cautelare.
Successivamente all’ordinanza n. 184 del 27.1.2022, con cui questo TAR ha disposto incombenti istruttori, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio, in data 24.4.2024, documenti e una relazione di chiarimenti di AG (volta a dimostrare l’inammissibilità delle censure riguardanti il merito della pretesa creditoria e richiamata nella memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato depositata il 5.5.2024), cui la ricorrente ha replicato con memoria depositata in giudizio il 6.5.2024.
5. All'udienza del 18 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
6. L’Avvocatura dello Stato ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell’agente di riscossione in relazione alle censure vertenti sul merito della pretesa, le quali atterrebbero ad atti dell’ente impositore che ha effettuato l’iscrizione a ruolo.
L’eccezione non è fondata.
Le questioni dedotte nel ricorso riguardano sia vizi della pretesa creditoria, sia vizi propri della cartella esattoriale, talché risultano coinvolti entrambi gli enti intimati. Non è quindi possibile l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. La valutazione dell’imputabilità di eventuali vizi ad AG invece che all’agente della riscossione potrà rilevare, semmai, ai fini della decisione sulla ripartizione delle spese di giudizio in sede di decisione del ricorso, in ipotesi di suo accoglimento.
7. Ciò premesso, entrando nel merito dei motivi di gravame, valgono le seguenti considerazioni.
8. Con la prima censura il ricorrente contesta l’esistenza effettiva del credito di AG, in quanto lo stesso sarebbe stato determinato a mezzo di operazioni di compensazioni in contrasto con la normativa europea di riferimento.
La doglianza è inammissibile, per le ragioni palesate nella relazione sottoscritta da AG e desumibili dalla documentazione alla stessa allegata, entrambe depositate in giudizio il 24.4.2024 e richiamate nella memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato prodotta in giudizio il 5.5.2024, cui la ricorrente ha replicato con memoria depositata in giudizio il 6.5.2024.
L’Avvocatura ha depositato in giudizio le sentenze (passate in giudicato) ed i decreti (non opposti) con cui sono stati rispettivamente, respinti o dichiarati perenti, tutti i ricorsi proposti dalla ricorrente avverso i presupposti atti di prelievo supplementare:
- sentenza TAR Lazio n. 2136 del 18.02.2016 che ha rigettato il ricorso avverso il prelievo supplementare relativo al periodo 2002/03 (doc. 3);
- sentenza TAR Piemonte n. 1448 del 29.08.2014 che, in parte, ha dichiarato inammissibile, ed in parte, ha rigettato il ricorso avverso prelievo supplementare relativo al periodo 2007/08 (doc. 4);
- decreto TAR Lazio n. 7894 del 14.12.2017 che ha dichiarato perento il ricorso avverso il prelievo supplementare relativo al periodo 2008/2009 (doc. 5);
- decreto TAR Lazio n. 2916 del 22.05.2017 che ha dichiarato perento il ricorso avverso il prelievo supplementare relativo al periodo 2008/2009 (doc. 6);
I presupposti atti di prelievo, con il quale l’amministrazione ha accertato gli importi oggetto della contestata cartella esattoriale, costituiscono pertanto atti definitivi.
La definitività di tali atti non è stata, peraltro, contestata dalla ricorrente nella memoria depositata in data 06.05.2024 (dunque successivamente al deposito della suddetta documentazione da parte dall’Avvocatura, avvenuto in data 03.11.2023 ed in data 24.04.2024). Nella predetta memoria, la ricorrente si è limitata a richiamare l’intervenuta sentenza di questo TAR n. 1028 del 25.11.2022 che, in accoglimento del ricorso da essa proposto in data 29.02.2016, ha annullato l’intimazione di pagamento ex art. 8 quinquies , comma 1, D.L. 5/2009 conv. con L. 33/2009 del 29.12.2015, relativa ai prelievi esigibili su plurime annate lattiere, tra cui anche quelle portate dalla cartella di pagamento oggetto della presente impugnativa (documenti 1, 2 e 3, allegati alla memoria). Secondo la ricorrente, infatti, l’annullamento di tale intimazione renderebbe illegittima anche la successiva cartella di pagamento qui impugnata, che non potrebbe che essere anch’essa annullata.
La tesi della ricorrente non può essere condivisa.
Premesso che questo Tribunale era pervenuto all’annullamento della suddetta intimazione di pagamento sulla base di una rappresentazione parziale dei fatti in quanto né la ricorrente né l’Amministrazione (che, in quel giudizio, nemmeno si era costituita) avevano evidenziato la pendenza (e, per la campagna 2007/08, addirittura la definizione) dei ricorsi sui presupposti atti di prelievo supplementare, deve in ogni caso evidenziarsi che la cartella di pagamento oggetto della presente impugnazione trova il proprio fondamento non nell’intimazione di pagamento cui fa riferimento la ricorrente, ma appunto negli atti impositivi del prelievo supplementare per le annate di riferimento, che hanno determinato l’insorgenza della pretesa creditoria di AG. L’intimazione di cui al richiamato art. 8 quinquies è stata, infatti, prevista dal legislatore quale atto essenzialmente prodromico all’eventuale accesso alla rateizzazione prevista dalla stessa norma sulle somme già esigibili, con contestuale sospensione di ogni procedura di recupero, da attivare o riattivare solo in caso di mancata adesione o decadenza dalla predetta rateizzazione. Non a caso, anche la ricorrente ha presentato l’istanza di rateizzazione in questione, accolta da AG (doc. 9 Avvocatura), ma che non ha poi perfezionato (doc. 12 Avvocatura), avendo preteso modifiche al modello contrattuale allegato (in particolare, con riferimento all’essenziale rinuncia ai giudizi pendenti, prescritta dal comma 3 dell’art. 8 quinquies del D.L. 5/2009: doc. 11 Avvocatura) e comunque non avendo effettuato il versamento delle rate previste. Cosicché l’annullamento dell’intimazione di pagamento non si riverbera sulla successiva cartella di pagamento qui impugnata, poiché non può incidere sulla definitività dei precedenti atti di prelievo supplementare (e dei crediti da questi ultimi individuati) rispetto ai quali la cartella di pagamento si pone, pertanto, come atto conseguenziale dovuto, prodromico alla successiva riscossione esattoriale.
La definitività dei presupposti atti di prelievo preclude, quindi, alla ricorrente la facoltà di avvalersi (attraverso l’impugnazione della successiva cartella di pagamento) degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite nell’inoppugnabilità dell’atto presupposto (derivante dalla mancata impugnazione dello stesso o dall’estinzione per perenzione del relativo giudizio impugnatorio: cfr. Cons. Stato, VI, 27.12.2023, n. 11168; Cons. Stato, III, 17.5.2022, n. 3910; TAR Veneto, IV, 16.10.2023, n. 1455) o nel passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della relativa impugnazione (cfr. Cons. Stato, VI, 09.08.2024, n. 7079).
Né può valere la disapplicazione, in quanto l’incompatibilità comunitaria affermata dalla Corte di Giustizia (27.6.2019 –causa C-348/2018; 13.1.2022 –causa C 377/2019) non ha riguardato norme nazionali attributive del potere (la previsione del prelievo supplementare in sé considerato), bensì norme nazionali indicanti i criteri da seguire per l’esercizio del potere (meccanismi di compensazione nazionale e di imputazione del prelievo), configurandosi, pertanto, quale vizio di illegittimità dell’atto impositivo che ne determina l’annullabilità (e non la nullità) e che va fatto valere entro il relativo termine decadenziale di legge, pena l’inoppugnabilità dello stesso e la non successiva invocabilità della disapplicazione per contrasto con il diritto europeo (cfr. Cons. Stato, VI, 15.11.2023, n. 9772).
9. Le sopra esposte considerazioni si estendono anche al secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la falsità dei dati utilizzati da AG e l’erroneità dei calcoli effettuati, trattandosi di censure che attengono anch’esse al presupposto atto impositivo del prelievo supplementare e che avrebbero dovuto farsi valere impugnando tempestivamente tale atto, non costituendo vizi propri ed autonomi della cartella di pagamento deducibili per la prima volta avverso la stessa (cfr. Cons. Stato, III, 14.12.2022, n. 10947; Cons. Stato, Sez. III, 17.05.2022, n. 3910). Ad ogni modo, recenti sentenze del Consiglio di Stato hanno condivisibilmente affermato che “ le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l’attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall’AIMA e poi dall’AGEA) non sono in grado di scardinare l’intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l’onere probatorio al punto da spostare sull’amministrazione l’obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati (cfr. al riguardo ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202) ” (così Cons. Stato, VI, 20.12.2023, n. 11050; Cons. Stato, VI, 27.12.2023 n. 11168; Cons. Stato, VI, 02.01.2024, n. 64; Cons. Stato, VI, 09.02.2024, n. 1316; Cons. Stato, VI, 28.02. 2024, n. 1935). Peraltro, la contestazione circa l’inattendibilità dei dati utilizzati da AG non vale a dimostrare l’illegittimità del provvedimento relativo alla posizione dell’azienda ricorrente e impugnato in questa sede, gravitando essa “ più che sul terreno del singolo provvedimento, che è l’ambito di esame devoluto al giudice amministrativo, su quello della denuncia generale del meccanismo complesso di riequilibrio della produzione di latte (sul punto cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 14 giugno 2018, n. 3685) ” (T.A.R. Piemonte, II, 03.04.2023, n. 304; T.A.R. Piemonte, II, 04.01.2023, n. 10).
10. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’erroneità ed illegittimità del ruolo e della conseguente cartella di pagamento, sia perché una parte del debito sarebbe estinto a mezzo di compensazione con i crediti per aiuti comunitari, sia perché l’amministrazione avrebbe omesso di accertare i presupposti e di esternare i criteri di determinazione delle somme portate dalla cartella impugnata, con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione.
La doglianza non è condivisibile.
È vero che, all'interno della disciplina in materia di aiuti PAC (Politica Agricola Comunitaria), opera un meccanismo di compensazione impropria tra i debiti del produttore a titolo di prelievo supplementare e i crediti di tale produttore a titolo di aiuti agricoli, in quanto poste di dare e avere appartenenti al medesimo rapporto giuridico disciplinato dal diritto dell'Unione europea (art. 8 ter d.l. 5/2009). Tuttavia, il sol fatto che, nel corso degli anni, gli organismi pagatori nazionali abbiano operato delle trattenute sugli aiuti comunitari spettanti al produttore non dimostra che siffatte trattenute abbiano permesso di recuperare, in tutto o in parte, il prelievo supplementare oggi portato in riscossione. Infatti, stante la molteplicità delle poste reciproche di dare e avere emergenti nell'ambito di un rapporto giuridico pluriennale, le trattenute sugli aiuti agricoli potrebbero essere state effettuate per compensare altri debiti del produttore. Poiché, mediante consultazione del registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter d.l. 5/2009, il produttore ha piena contezza della propria posizione debitoria verso l'Unione, questi è onerato di dimostrare che le trattenute subite sugli aiuti agricoli (poste di credito) si riferiscano al prelievo supplementare oggetto di giudizio e lo abbiano estinto, in tutto o in parte, attraverso il suddetto meccanismo di compensazione impropria. Ebbene, parte ricorrente non ha soddisfatto il proprio onere probatorio, essendosi limitata a una generica deduzione sul punto, senza alcuna specifica allegazione (neppure con riferimento all’ammontare delle presunte trattenute subite dall’azienda e portate in compensazione) e senza depositare alcuna documentazione atta a dimostrare la fondatezza della propria censura (cfr. TAR Piemonte, III, 09.01.2025, n. 31; TAR Piemonte, II, 30.3.2023, n. 288); né, tantomeno, ha preso specifica posizione sui conteggi di parte pubblica depositati in giudizio dalla stessa sub doc. 13 ad ulteriore chiarimento delle somme iscritte a ruolo e portate dalla cartella di pagamento (cfr. TAR Piemonte, II, 31.07.2024, n. 929). Peraltro, la censura non è nemmeno condivisibile sotto il profilo del difetto di motivazione, posto che l’impugnata cartella di pagamento (redatta sul relativo modello ministeriale) riporta il dettaglio della pretesa creditoria di AG, facendo riferimento alle causali, ai precedenti atti impositivi ed agli anni di riferimento dei crediti iscritti a ruolo (pagg. 6 e 7) cosicché la ricorrente è stata sicuramente messa in condizioni di conoscere le ragioni di tale pretesa e di poterne verificare ed eventualmente contestare specificatamente la fondatezza (cfr. Cass. civ., V, 17.06.2024, n. 16812).
11. Con il quarto motivo la ricorrente contesta la cartella di pagamento nella parte in cui non specifica le modalità di calcolo degli interessi moratori, di cui si limiterebbe a riportare la cifra globale in modo non comprensibile.
La censura va respinta.
La cartella impugnata individua i riferimenti normativi alla base dei tassi di interesse applicati (in particolare, l’art. 30 del D.P.R. 672 del 1973, richiamato a pag. 1) e specifica quali sono tali tassi ed i corrispondenti periodi di applicazione (pag. 8), con ciò assolvendo pienamente all’obbligo di motivazione. Gli interessi maturano nella misura stabilita dalla legge, per cui la loro liquidazione si risolve in una operazione matematica che non abbisogna di specifica motivazione (cfr. T.A.R. Torino, Sez. II, 16 febbraio 2022, n. 130). Peraltro, il debitore, applicando i criteri normativi di determinazione degli interessi di mora, è in grado di verificare agevolmente la correttezza dei calcoli (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 19.07.2023, n. 1901; T.A.R. Piemonte, II, 02.05.2023, n. 399); cosicché non può limitarsi a dedurre la mancanza di motivazione o l’erroneità dei conteggi, dovendo, al fine di dimostrare l’illegittimità della cartella di pagamento, opporre alla determinazione dell’amministrazione un proprio calcolo che porti ad un importo per interessi inferiore a quello quantificato dalla stessa (cfr. T.A.R. Piemonte, II, 19.11.2024, n. 1183).
12. Con il quinto motivo il ricorrente eccepisce, invece, la prescrizione del credito di AG.
Il rilievo non è fondato.
Premesso che gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale (cfr. TAR Veneto, IV, 16.10.2023, n. 1456; TAR Lombardia, Brescia, II, 10.10.2023, n. 733), il Collegio osserva quanto segue.
In giurisprudenza è stato condivisibilmente affermato il principio secondo il quale il meccanismo interruttivo-sospensivo della prescrizione delineato dagli artt. 2943, comma 1, e 2945, commi 1 e 2, c.c. trova applicazione anche ove l'iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria dell’atto che porta la pretesa creditoria dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, VI, 2.1.2024, n. 64).
Nel caso di specie, i presupposti atti di accertamento del prelievo supplementare sono stati impugnati dalla ricorrente con distinti ricorsi proposti innanzi al TAR Lazio ed innanzi a questo TAR Piemonte (v. supra : par. 8), cosicché la prescrizione dei relativi crediti ne è risultata interrotta ex art. 2943 c.c. ed ha ripreso nuovamente a decorrere ex art. 2945 c.c. solo a seguito della definizione dei relativi giudizi, intervenuta tra il 2014 ed il 2017. Ciò rende, pertanto, pienamente tempestiva la notifica della presente cartella di pagamento avvenuta in data 20.09.2021, dunque entro il nuovo termine decennale di prescrizione decorrente dalla conclusione dei predetti giudizi.
13. Con il sesto motivo l’esponente invoca l’applicabilità del termine di decadenza stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 602/1973, deducendo la conseguente tardività della cartella impugnata.
La doglianza non può essere accolta.
La norma richiamata dalla ricorrente attiene esclusivamente ai crediti tributari ed è quindi inapplicabile alla pretesa, non tributaria, relativa al prelievo supplementare (cfr. T.A.R. Brescia, Sez. II, 7 novembre 2022, n. 1106). In mancanza di una specifica disposizione di legge, il potere di riscossione del credito da prelievo supplementare relativo alle quote latte non è, infatti, assoggettato a termini decadenziali.
Nemmeno rileva, in senso contrario, il fatto che, in forza dell'art. 8-quinquies, comma 10, D.L. n. 5/2009, a decorrere dal 1 aprile 2019 la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del D.Lgs. 46/1999, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del D.P.R. 602/1973. Il termine di decadenza (due anni dall’accertamento del debito) previsto dall’art. 25 del predetto DPR 602/1973 è, infatti, applicabile al solo recupero delle imposte dirette sul reddito e all'IVA e non a tutti i crediti erariali assoggettati a riscossione mediante ruolo (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 10.01.2023, n. 698). Il credito di cui si discute non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, VI, 15.11.2023, n. 9772). Cosicché anche l’espresso rinvio all'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10-bis del D.L. 5/2009 (nella formulazione in vigore dal 01.01.2013 al 29.03.2019 e, dunque, nemmeno più vigente al momento della notifica della cartella di pagamento oggetto della presente impugnazione) è riferibile alle sole modalità della riscossione e non ha implicato l'introduzione di decadenze sostanziali o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo due anni dall'accertamento del debito (cfr. Cons. Stato, VI, 10.09.2024, n. 7505; TAR Lombardia, Brescia, II, 31.1.2023, n. 88).
14. Infine, con il settimo mezzo di gravame la ricorrente eccepisce la pretesa nullità della notifica della cartella in quanto proveniente da una casella pec non censita in alcun registro pubblico.
Anche tale eccezione deve essere disattesa.
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, al quale questo T.A.R. aderisce (cfr., fra le altre, TAR Piemonte, II, 26.1.2024 n. 80), è valida la notifica proveniente da un indirizzo pec dal quale è evincibile e riconoscibile il mittente, ancorché l’indirizzo stesso sia diverso da quello indicato nei pubblici registri (Cass. Civ.,VI, 16.01.2023, n. 982). Nel caso di specie, non può dubitarsi del fatto che l’indirizzo di provenienza della pec (“ notifica.acc.piemontevda@pec.agenziariscossione.gov.it ”) rendesse evincibile e riconoscibile il mittente. Peraltro, nel prospettare la censura (cfr., in particolare, pag. 24 del ricorso), è la stessa ricorrente a confermare di aver imputato la notifica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo che quest’ultima avrebbe dovuto utilizzare altri indirizzi pec risultanti da pubblici registri, i quali, tuttavia, hanno lo stesso dominio dell’indirizzo utilizzato per la notifica in esame, chiaramente riferibile alla predetta Agenzia (“@pec.agenziariscossione.gov.it ”).
15. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere alle due amministrazioni resistenti l’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna, oltre agli accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marco Costa, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fardello | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO