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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/11/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4814/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
IA TO Presidente relatrice LE Micciché Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4814/2024 r.g. promossa da
C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Gloria Rossi, Parte_1 C.F._1 giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di costituzione quale nuovo difensore ed elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico presso il difensore avv. Gloria Rossi RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO Controparte_1 C.F._2 IO giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. ROBERTO IO
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo. Conclusioni di parte resistente: come da comparsa di risposta. Conclusioni del pubblico ministero: «conclude per il mantenimento delle condizioni del decreto del Tribunale di Perugia del 9.10.2020 (contributo di mantenimento incrementato come da rivalutazione ISTAT), con previsione della possibilità di pernotto della minore presso il padre.»
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 5.12.2024, – premesso che dalla relazione con Parte_1
era nata (il 19.9.2014) la figlia e premesso che con decreto del Controparte_1 Persona_1 9.10.2020 (pubblicato il 14.10.2020) il Tribunale di Perugia, in accoglimento del ricorso congiunto presentato dai genitori, ne aveva disposto l'affidamento condiviso a entrambi, con collocazione presso la madre, regolamentazione della frequentazione paterna e previsione di un contributo di mantenimento a carico del padre nella misura di € 350,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie) – esponeva:
1) che le proprie condizioni economiche erano peggiorate, essendo cessata l'attività dell'azienda agricola di famiglia, mentre quelle del sig. erano migliorate, come dimostrato dalle auto di CP_1 lusso e dalle vacanze che egli poteva permettersi;
2) che il sig. non esercitava il diritto di visita alla figlia nei termini concordati (in quanto, in CP_1 violazione degli accordi assunti, conduceva sempre con sé la nuova compagna e inoltre si organizzava direttamente con la figlia, invece di relazionarsi con essa ricorrente) e non sempre rimborsava le spese straordinarie.
Concludeva chiedendo l'aumento del contributo paterno al mantenimento in favore della figlia (da € 350,00 a € 800,00 mensili), nonché la modifica del regime di frequentazione (con riduzione degli incontri infrasettimanali da due a uno e prescrizione espressa di presentarsi da solo e di concordare giorni e orari con la madre e non con la bambina).
, costituendosi tempestivamente in giudizio, contestava che fossero intervenuti Controparte_1 mutamenti nelle condizioni economiche, sia proprie, sia della ricorrente e si opponeva al chiesto aumento del contributo a suo carico, evidenziando peraltro, come la sig.ra pretendesse il Pt_1 rimborso pro quota di spese – quali quelle per la mensa scolastica, per le uscite didattiche giornaliere e per l'acquisto di materiale di cancelleria o per le tasse scolastiche – che dovevano ritenersi comprese nel mantenimento ordinario.
Quanto alla frequentazione con la figlia, evidenziava che la bambina non aveva mai pernottato presso di lui ad eccezione di un breve periodo, nel 2022, in cui vi era stato l'intervento dei servizi sociali del Comune di Città della Pieve incaricati dal Tribunale per i minorenni, a seguito della presentazione da parte sua di una denuncia ai Carabinieri in cui riferiva i comportamenti ostruzionistici tenuti dalla sig.ra per impedirgli di incontrare la minore. Allegava inoltre che il Tribunale per i minorenni Pt_1 dell'Umbria aveva altresì disposto l'avvio di un percorso di sostegno da parte dello in favore Pt_2 della piccola , ma che tale attività non aveva potuto essere svolta per la mancata presentazione Per_1 della sig.ra alle convocazioni. Quanto alla presenza della propria nuova compagna, deduceva Pt_1 che si trattava di una relazione stabile e che aveva presentato la donna alla figlia solo dopo un anno dall'avvio del rapporto. Concludeva chiedendo di prevedere espressamente il pernottamento di Per_1 presso di lui durante il fine settimana di propria competenza e nei periodi di vacanza.
Alla prima udienza del 18.6.2025, veniva sentite entrambe le parti e, all'esito dell'audizione, venivano confermate in via provvisoria le condizioni vigenti;
la causa, quindi, veniva rimessa immediatamente in decisione.
****
pagina 2 di 4 In via preliminare, si osserva che il provvedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. di modifica delle statuizioni previgenti presuppone la sussistenza di “giustificati motivi”: nello specifico, in materia di contributi economici, i giustificati motivi sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, che abbiano alterato la situazione esistente al momento della pronuncia oggetto di modifica, così facendo venir meno i presupposti della regolamentazione in essa contenuta e determinando, conseguentemente la necessità di adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale sopravvenuta.
Nel caso di specie la domanda di modifica, in quanto fondata sul presupposto sopravvenuto della riduzione dei redditi della ricorrente e dell'incremento dei redditi del resistente, deve ritenersi ammissibile.
Nel merito, tuttavia, essa è palesemente infondata, non essendovi alcuna evidenza di tali asseriti mutamenti delle condizioni economiche dei genitori.
Parte ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha dimostrato alcunché, avendo omesso di depositare sia la propria documentazione fiscale, sia i propri estratti conto bancari, sia in generale ogni documento attestante la propria situazione patrimoniale (come ad esempio le visure catastali e le visure pra). In effetti la sig.ra si è limitata ad allegare al ricorso una visura Pt_1 camerale del 19.10.2023 dalla quale si evince che la – di cui ella è Parte_3 socia e amministratrice unica – non presentava il bilancio dal 2018 e che nell'ultimo bilancio dichiarava un utile di € 5.528,00 e un patrimonio netto di € 7.421,00.
Tale esigua documentazione attesta in ogni caso, con evidenza, che la situazione economica della sig.ra alla data di deposito del ricorso congiunto (4.8.2020) era la stessa esistente ad oggi, in quanto Pt_1 già dal 2019 la società agricola di cui ella era unica socia e unica amministratrice non presentava il bilancio, non dichiarando più nemmeno il modesto utile indicato nel 2018 (€ 5.528,00).
Del resto, è la stessa ricorrente che all'udienza del 18.6.2025 ha riferito che la propria azienda agricola è stata chiusa nel 2018 e ha riconosciuto che la propria situazione è ad oggi la stessa di quella presente nel 2018-2019 («La mia situazione è la stessa che avevo nel 2018-2019 quando è cessata l'attività agricola e ho venduto la licenza da allora non ho nessun reddito»).
Analogamente non è stata fornita alcuna dimostrazione dell'asserito miglioramento delle condizioni reddituali del sig. avendo la ricorrente prodotto al riguardo solo una visura camerale da cui CP_1 risulta che egli è fin dal 2016 socio unico della Controparte_2
Anzi risulta dalla produzione documentale allegata alla comparsa di risposta che l'utile prodotto dalla predetta società e il reddito dichiarato dalla stessa sono rimasti sostanzialmente invariati nel corso del tempo (cfr. dichiarazioni fiscali della presentate nel 2019 e nel 2024). Controparte_2
Merita invece accoglimento l'istanza di modifica relativa alle modalità di frequentazione padre-figlia, avanzata in via riconvenzionale dal resistente.
Invero non vi sono ragioni per cui la minore, la quale ha ormai compiuto gli 11 anni, non possa pernottare dal padre ed anzi, l'inserimento del pernottamento risulta indicato per rafforzare la relazione parentale con la figura paterna e per consentire alla bambina di sperimentare periodi di vacanza di più giorni continuativi con il padre.
pagina 3 di 4 Risulta peraltro dal carteggio in atti e dalle dichiarazioni delle parti, concordi sul punto, che i genitori hanno modificato di fatto il regime previsto nel decreto del 2020, riducendo a uno (il mercoledì pomeriggio) gli incontri infrasettimanali della bambina con il padre nella settimana in cui trascorre il week end con la madre.
Deve dunque adeguarsi il vigente provvedimento alla modifica spontaneamente adottata dai genitori e che risulta rispondente all'interesse della minore.
Da ultimo, con riguardo alla presenza agli incontri padre-figlia della compagna del sig. deve CP_1 evidenziarsi che non risultano controindicazioni, non essendo stati forniti elementi specifici che possano rendere sconsigliabile la frequentazione della stessa da parte della minore. In generale si osserva che l'espletamento di un pieno rapporto affettivo del figlio con ciascun genitore non può che passare anche attraverso la sua partecipazione al nuovo nucleo familiare che questi abbia eventualmente creato, sicché non vi ostacoli a che la frequentazione di con il padre possa Per_1 avvenire anche alla presenza della sua nuova compagna.
In ragione della materia trattata appare giustificata la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dal ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Rigetta la domanda di modifica proposta da Parte_1
2) In accoglimento della domanda proposta da e a parziale modifica del decreto Controparte_1 del Tribunale di Perugia del 9.10.2020 (pubblicato il 14.10.2020),
dispone che il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia il mercoledì pomeriggio, dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00, e inoltre, a settimane alterne dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, con pernottamento nella notte del sabato;
dispone inoltre che la minore pernotti presso il padre nel periodo delle vacanze estive che trascorrerà con lui (15 giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio o agosto, da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno) e in generale tutte le volte in cui trascorrerà con il padre più giorni consecutivi (così ad esempio quando una festività venga immediatamente a precedere o succedere uno dei giorni di permanenza ordinaria della minore presso il padre);
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 10.11.2025.
La presidente relatrice
IA TO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
IA TO Presidente relatrice LE Micciché Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4814/2024 r.g. promossa da
C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Gloria Rossi, Parte_1 C.F._1 giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di costituzione quale nuovo difensore ed elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico presso il difensore avv. Gloria Rossi RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO Controparte_1 C.F._2 IO giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. ROBERTO IO
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo. Conclusioni di parte resistente: come da comparsa di risposta. Conclusioni del pubblico ministero: «conclude per il mantenimento delle condizioni del decreto del Tribunale di Perugia del 9.10.2020 (contributo di mantenimento incrementato come da rivalutazione ISTAT), con previsione della possibilità di pernotto della minore presso il padre.»
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 5.12.2024, – premesso che dalla relazione con Parte_1
era nata (il 19.9.2014) la figlia e premesso che con decreto del Controparte_1 Persona_1 9.10.2020 (pubblicato il 14.10.2020) il Tribunale di Perugia, in accoglimento del ricorso congiunto presentato dai genitori, ne aveva disposto l'affidamento condiviso a entrambi, con collocazione presso la madre, regolamentazione della frequentazione paterna e previsione di un contributo di mantenimento a carico del padre nella misura di € 350,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie) – esponeva:
1) che le proprie condizioni economiche erano peggiorate, essendo cessata l'attività dell'azienda agricola di famiglia, mentre quelle del sig. erano migliorate, come dimostrato dalle auto di CP_1 lusso e dalle vacanze che egli poteva permettersi;
2) che il sig. non esercitava il diritto di visita alla figlia nei termini concordati (in quanto, in CP_1 violazione degli accordi assunti, conduceva sempre con sé la nuova compagna e inoltre si organizzava direttamente con la figlia, invece di relazionarsi con essa ricorrente) e non sempre rimborsava le spese straordinarie.
Concludeva chiedendo l'aumento del contributo paterno al mantenimento in favore della figlia (da € 350,00 a € 800,00 mensili), nonché la modifica del regime di frequentazione (con riduzione degli incontri infrasettimanali da due a uno e prescrizione espressa di presentarsi da solo e di concordare giorni e orari con la madre e non con la bambina).
, costituendosi tempestivamente in giudizio, contestava che fossero intervenuti Controparte_1 mutamenti nelle condizioni economiche, sia proprie, sia della ricorrente e si opponeva al chiesto aumento del contributo a suo carico, evidenziando peraltro, come la sig.ra pretendesse il Pt_1 rimborso pro quota di spese – quali quelle per la mensa scolastica, per le uscite didattiche giornaliere e per l'acquisto di materiale di cancelleria o per le tasse scolastiche – che dovevano ritenersi comprese nel mantenimento ordinario.
Quanto alla frequentazione con la figlia, evidenziava che la bambina non aveva mai pernottato presso di lui ad eccezione di un breve periodo, nel 2022, in cui vi era stato l'intervento dei servizi sociali del Comune di Città della Pieve incaricati dal Tribunale per i minorenni, a seguito della presentazione da parte sua di una denuncia ai Carabinieri in cui riferiva i comportamenti ostruzionistici tenuti dalla sig.ra per impedirgli di incontrare la minore. Allegava inoltre che il Tribunale per i minorenni Pt_1 dell'Umbria aveva altresì disposto l'avvio di un percorso di sostegno da parte dello in favore Pt_2 della piccola , ma che tale attività non aveva potuto essere svolta per la mancata presentazione Per_1 della sig.ra alle convocazioni. Quanto alla presenza della propria nuova compagna, deduceva Pt_1 che si trattava di una relazione stabile e che aveva presentato la donna alla figlia solo dopo un anno dall'avvio del rapporto. Concludeva chiedendo di prevedere espressamente il pernottamento di Per_1 presso di lui durante il fine settimana di propria competenza e nei periodi di vacanza.
Alla prima udienza del 18.6.2025, veniva sentite entrambe le parti e, all'esito dell'audizione, venivano confermate in via provvisoria le condizioni vigenti;
la causa, quindi, veniva rimessa immediatamente in decisione.
****
pagina 2 di 4 In via preliminare, si osserva che il provvedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. di modifica delle statuizioni previgenti presuppone la sussistenza di “giustificati motivi”: nello specifico, in materia di contributi economici, i giustificati motivi sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, che abbiano alterato la situazione esistente al momento della pronuncia oggetto di modifica, così facendo venir meno i presupposti della regolamentazione in essa contenuta e determinando, conseguentemente la necessità di adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale sopravvenuta.
Nel caso di specie la domanda di modifica, in quanto fondata sul presupposto sopravvenuto della riduzione dei redditi della ricorrente e dell'incremento dei redditi del resistente, deve ritenersi ammissibile.
Nel merito, tuttavia, essa è palesemente infondata, non essendovi alcuna evidenza di tali asseriti mutamenti delle condizioni economiche dei genitori.
Parte ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha dimostrato alcunché, avendo omesso di depositare sia la propria documentazione fiscale, sia i propri estratti conto bancari, sia in generale ogni documento attestante la propria situazione patrimoniale (come ad esempio le visure catastali e le visure pra). In effetti la sig.ra si è limitata ad allegare al ricorso una visura Pt_1 camerale del 19.10.2023 dalla quale si evince che la – di cui ella è Parte_3 socia e amministratrice unica – non presentava il bilancio dal 2018 e che nell'ultimo bilancio dichiarava un utile di € 5.528,00 e un patrimonio netto di € 7.421,00.
Tale esigua documentazione attesta in ogni caso, con evidenza, che la situazione economica della sig.ra alla data di deposito del ricorso congiunto (4.8.2020) era la stessa esistente ad oggi, in quanto Pt_1 già dal 2019 la società agricola di cui ella era unica socia e unica amministratrice non presentava il bilancio, non dichiarando più nemmeno il modesto utile indicato nel 2018 (€ 5.528,00).
Del resto, è la stessa ricorrente che all'udienza del 18.6.2025 ha riferito che la propria azienda agricola è stata chiusa nel 2018 e ha riconosciuto che la propria situazione è ad oggi la stessa di quella presente nel 2018-2019 («La mia situazione è la stessa che avevo nel 2018-2019 quando è cessata l'attività agricola e ho venduto la licenza da allora non ho nessun reddito»).
Analogamente non è stata fornita alcuna dimostrazione dell'asserito miglioramento delle condizioni reddituali del sig. avendo la ricorrente prodotto al riguardo solo una visura camerale da cui CP_1 risulta che egli è fin dal 2016 socio unico della Controparte_2
Anzi risulta dalla produzione documentale allegata alla comparsa di risposta che l'utile prodotto dalla predetta società e il reddito dichiarato dalla stessa sono rimasti sostanzialmente invariati nel corso del tempo (cfr. dichiarazioni fiscali della presentate nel 2019 e nel 2024). Controparte_2
Merita invece accoglimento l'istanza di modifica relativa alle modalità di frequentazione padre-figlia, avanzata in via riconvenzionale dal resistente.
Invero non vi sono ragioni per cui la minore, la quale ha ormai compiuto gli 11 anni, non possa pernottare dal padre ed anzi, l'inserimento del pernottamento risulta indicato per rafforzare la relazione parentale con la figura paterna e per consentire alla bambina di sperimentare periodi di vacanza di più giorni continuativi con il padre.
pagina 3 di 4 Risulta peraltro dal carteggio in atti e dalle dichiarazioni delle parti, concordi sul punto, che i genitori hanno modificato di fatto il regime previsto nel decreto del 2020, riducendo a uno (il mercoledì pomeriggio) gli incontri infrasettimanali della bambina con il padre nella settimana in cui trascorre il week end con la madre.
Deve dunque adeguarsi il vigente provvedimento alla modifica spontaneamente adottata dai genitori e che risulta rispondente all'interesse della minore.
Da ultimo, con riguardo alla presenza agli incontri padre-figlia della compagna del sig. deve CP_1 evidenziarsi che non risultano controindicazioni, non essendo stati forniti elementi specifici che possano rendere sconsigliabile la frequentazione della stessa da parte della minore. In generale si osserva che l'espletamento di un pieno rapporto affettivo del figlio con ciascun genitore non può che passare anche attraverso la sua partecipazione al nuovo nucleo familiare che questi abbia eventualmente creato, sicché non vi ostacoli a che la frequentazione di con il padre possa Per_1 avvenire anche alla presenza della sua nuova compagna.
In ragione della materia trattata appare giustificata la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dal ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Rigetta la domanda di modifica proposta da Parte_1
2) In accoglimento della domanda proposta da e a parziale modifica del decreto Controparte_1 del Tribunale di Perugia del 9.10.2020 (pubblicato il 14.10.2020),
dispone che il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia il mercoledì pomeriggio, dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00, e inoltre, a settimane alterne dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, con pernottamento nella notte del sabato;
dispone inoltre che la minore pernotti presso il padre nel periodo delle vacanze estive che trascorrerà con lui (15 giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio o agosto, da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno) e in generale tutte le volte in cui trascorrerà con il padre più giorni consecutivi (così ad esempio quando una festività venga immediatamente a precedere o succedere uno dei giorni di permanenza ordinaria della minore presso il padre);
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 10.11.2025.
La presidente relatrice
IA TO
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