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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8648 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45434/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45434/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PAOLO MARINA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
OL IT ( ) VIA NICOLO' TARTAGLIA 3 00197 ROMA;
C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DI PAOLO MARINA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA VIA Controparte_2 P.IVA_2
ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA CUCCHI 8 24100 BERGAMO presso il difensore avv. LA
VIA ENRICO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio la società al fine di CP_1 Controparte_2
Letti gli atti ed i documenti di causa;
si osserva:
1) in via preliminare, si deve dare atto che la vettura oggetto del contendere è stata ritirata dall'avente diritto, odierna convenuta, - come emerge dal verbale di ritiro del veicolo firmato da Con un rappresentante della il 07.12.2023, sicchè sul punto della domanda diretta ad ottenere il bene deve darsi atto della intervenuta cessazione della materia del contendere nel corso del presente giudizio;
2) nel merito, tenuto conto della domanda attorea, diretta ad ottenere il pagamento delle spettanze a titolo di spese per il recupero del bene e per la relativa custodia, si esclude dalla valutazione della fondatezza delle richieste attoree del materiale probatorio / deposizioni testimoniali / sit assunte nel diverso procedimento penale che ha avuto il suo corso e che in tale sede verrà acquisito nei limiti di utilità essendo, come noto, diversi gli ambiti di indagine delle due sedi;
3) si precisa quindi che non potrà essere ripercorso un giudizio di responsabilità penale o la ricostruzione che in quella diversa sede è stata effettuata dei fatti storici acclarati, perché qui va tenuto a mente il petitum ed il quantum dedotto nell'atto di citazione e la valutazione degli elementi di responsabilità a carico della convenuta secondo i principi vigenti in materia di onere della prova ex art. 2697 CC;
4) pertanto, in ordine alle circostanze circa il deposito del bene presso la società attrice verranno considerati i documenti messi a disposizione delle parti nel corso del giudizio, nonostante sul punto l'esito dell'interpello è stato di poco aiuto;
5) né può avere valore in questa sede la circostanza per cui personale della società convenuta abbia chiesto di visionare la vettura mediante accesso ai locali del deposito e neppure hanno pregio le dedotte circostanze di 'richiesta di somme di denaro' alla società convenuta per riavere il bene, perché è comunque documentalmente provato che il bene sia stato 'ritirato dalla convenuta giusta verbale datato 2023; sicchè deve essere oggetto di valutazione la fondatezza delle richieste attoree e la misura della liquidazione delle spettanze conseguenti al recupero del bene ed ai diritti dovuti per il tempo del deposito della vettura;
Con 6) neppure qui può incidere l'esito del contratto di locazione tra la società con la conduttrice,
pagina 2 di 4 contratto che risulta essere stato risolto per l'inadempimento al pagamento dei canoni da parte della conduttrice perché il titolo della responsabilità della odierna convenuta è qui diversa e non possono interferire i rapporti inerenti il contratto di locazione;
7) perciò, non può condividersi l'asserto difensivo sostenuto dalla odierna convenuta, atteso che essa è la proprietaria del bene e che i rapporti intercorsi con l'altra società attinenti alla stipula del contratto di locazione / noleggio della vettura non ha privato la odierna convenuta della titolarità del bene;
8) dal corso dell'istruttoria documentale, è emerso che la società convenuta fosse a conoscenza del ricovero del mezzo presso il deposito dell'attrice a seguito del sinistro in cui l'auto era stata coinvolta;
è emerso, altresì, dal deposito della documentazione, che il bene fosse da rottamare e non più utilizzabile e tali elementi non incidono sulla legittimità del diritto dell'attrice ad ottenere il pagamento delle spese inerenti il deposito;
9) sul punto, l'attrice ha allegato le tabelle AXA chiedendo la liquidazione delle somme dovute sino alla data del 2023; le contestazioni circa il difetto di legittimazione passiva della odierna convenuta non possono cogliere nel segno in quanto è il proprietario a rispondere delle vicende del bene e la responsabilità di colui che ha causato il sinistro, terzo in questo giudizio, ma parte del rapporto di locazione con la convenuta, sarà ritenuta secondo quelle norme contrattuali, estranee all'odierna materia del contendere.
10) Con riferimento al quantum, dalla lettura del documento allegato sub 7) della parte attrice, si riviene la richiesta di pagamento, rivolta in via stragiudiziale con raccomandata alla parte attrice, della somma di € 17.452,00, oltre interessi moratori ex DL 231/2002;
11) Tale è l'importo che va liquidato in favore della parte attrice, come richiesto in via subordinata dalla parte nell'atto di citazione, ponendosi in continuità con le attività intercorse con la convenuta prima del giudizio.
Da quanto sin qui considerato, la domanda attorea merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 1) In via preliminare, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al capo ultimo dell'atto di citazione, essendo il bene stato consegnato alla parte convenuta;
2) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la società convenuta, la società
[...]
tenuta al pagamento in favore della società attrice, la società CP_2 CP_1 della somma di € 17.424,89 oltre interessi ex DL 231/2002 dalla data della diffida del
10.01.2023 sino alla data dell'effettivo ritiro del veicolo;
3) Condanna altresì la parte convenuta, a rimborsare alla parte Controparte_2
attrice, la società le spese di lite, che si liquidano in € 300,00 per spese incluso CP_1
contributo unificato ed 4.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
ROMA, 10 giugno 2025
Il Giudice
ON ZA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45434/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PAOLO MARINA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
OL IT ( ) VIA NICOLO' TARTAGLIA 3 00197 ROMA;
C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DI PAOLO MARINA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA VIA Controparte_2 P.IVA_2
ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA CUCCHI 8 24100 BERGAMO presso il difensore avv. LA
VIA ENRICO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio la società al fine di CP_1 Controparte_2
Letti gli atti ed i documenti di causa;
si osserva:
1) in via preliminare, si deve dare atto che la vettura oggetto del contendere è stata ritirata dall'avente diritto, odierna convenuta, - come emerge dal verbale di ritiro del veicolo firmato da Con un rappresentante della il 07.12.2023, sicchè sul punto della domanda diretta ad ottenere il bene deve darsi atto della intervenuta cessazione della materia del contendere nel corso del presente giudizio;
2) nel merito, tenuto conto della domanda attorea, diretta ad ottenere il pagamento delle spettanze a titolo di spese per il recupero del bene e per la relativa custodia, si esclude dalla valutazione della fondatezza delle richieste attoree del materiale probatorio / deposizioni testimoniali / sit assunte nel diverso procedimento penale che ha avuto il suo corso e che in tale sede verrà acquisito nei limiti di utilità essendo, come noto, diversi gli ambiti di indagine delle due sedi;
3) si precisa quindi che non potrà essere ripercorso un giudizio di responsabilità penale o la ricostruzione che in quella diversa sede è stata effettuata dei fatti storici acclarati, perché qui va tenuto a mente il petitum ed il quantum dedotto nell'atto di citazione e la valutazione degli elementi di responsabilità a carico della convenuta secondo i principi vigenti in materia di onere della prova ex art. 2697 CC;
4) pertanto, in ordine alle circostanze circa il deposito del bene presso la società attrice verranno considerati i documenti messi a disposizione delle parti nel corso del giudizio, nonostante sul punto l'esito dell'interpello è stato di poco aiuto;
5) né può avere valore in questa sede la circostanza per cui personale della società convenuta abbia chiesto di visionare la vettura mediante accesso ai locali del deposito e neppure hanno pregio le dedotte circostanze di 'richiesta di somme di denaro' alla società convenuta per riavere il bene, perché è comunque documentalmente provato che il bene sia stato 'ritirato dalla convenuta giusta verbale datato 2023; sicchè deve essere oggetto di valutazione la fondatezza delle richieste attoree e la misura della liquidazione delle spettanze conseguenti al recupero del bene ed ai diritti dovuti per il tempo del deposito della vettura;
Con 6) neppure qui può incidere l'esito del contratto di locazione tra la società con la conduttrice,
pagina 2 di 4 contratto che risulta essere stato risolto per l'inadempimento al pagamento dei canoni da parte della conduttrice perché il titolo della responsabilità della odierna convenuta è qui diversa e non possono interferire i rapporti inerenti il contratto di locazione;
7) perciò, non può condividersi l'asserto difensivo sostenuto dalla odierna convenuta, atteso che essa è la proprietaria del bene e che i rapporti intercorsi con l'altra società attinenti alla stipula del contratto di locazione / noleggio della vettura non ha privato la odierna convenuta della titolarità del bene;
8) dal corso dell'istruttoria documentale, è emerso che la società convenuta fosse a conoscenza del ricovero del mezzo presso il deposito dell'attrice a seguito del sinistro in cui l'auto era stata coinvolta;
è emerso, altresì, dal deposito della documentazione, che il bene fosse da rottamare e non più utilizzabile e tali elementi non incidono sulla legittimità del diritto dell'attrice ad ottenere il pagamento delle spese inerenti il deposito;
9) sul punto, l'attrice ha allegato le tabelle AXA chiedendo la liquidazione delle somme dovute sino alla data del 2023; le contestazioni circa il difetto di legittimazione passiva della odierna convenuta non possono cogliere nel segno in quanto è il proprietario a rispondere delle vicende del bene e la responsabilità di colui che ha causato il sinistro, terzo in questo giudizio, ma parte del rapporto di locazione con la convenuta, sarà ritenuta secondo quelle norme contrattuali, estranee all'odierna materia del contendere.
10) Con riferimento al quantum, dalla lettura del documento allegato sub 7) della parte attrice, si riviene la richiesta di pagamento, rivolta in via stragiudiziale con raccomandata alla parte attrice, della somma di € 17.452,00, oltre interessi moratori ex DL 231/2002;
11) Tale è l'importo che va liquidato in favore della parte attrice, come richiesto in via subordinata dalla parte nell'atto di citazione, ponendosi in continuità con le attività intercorse con la convenuta prima del giudizio.
Da quanto sin qui considerato, la domanda attorea merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 1) In via preliminare, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al capo ultimo dell'atto di citazione, essendo il bene stato consegnato alla parte convenuta;
2) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la società convenuta, la società
[...]
tenuta al pagamento in favore della società attrice, la società CP_2 CP_1 della somma di € 17.424,89 oltre interessi ex DL 231/2002 dalla data della diffida del
10.01.2023 sino alla data dell'effettivo ritiro del veicolo;
3) Condanna altresì la parte convenuta, a rimborsare alla parte Controparte_2
attrice, la società le spese di lite, che si liquidano in € 300,00 per spese incluso CP_1
contributo unificato ed 4.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
ROMA, 10 giugno 2025
Il Giudice
ON ZA
pagina 4 di 4