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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 12445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12445 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 16442/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16442/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...] Traversa Campo della Fiera 4, codice fiscale , rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avvocato Roberto Maria Meola del Foro di Roma, con studio in Roma, Via dei Savorelli n. 120, già Via Attilio Friggeri 96.
RICORRENTE Contro
. , nella persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore il Prefetto, nonché , nella persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore il Questore. RESISTENTI
OGGETTO: allontanamento cittadino comunitario art. 20 dlgs 30/07
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: per parte convenuta:
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso chiedendo, in via preliminare, la Parte_1 sospensione del provvedimento impugnato e delle conseguenze da esso derivanti, stante l'evidente grave pregiudizio. Nel merito, ha domandato di accertare e dichiarare l'omissione dell'attività istruttoria nell'adozione del decreto di allontanamento del 02.04.2024 indirizzato al sig. e per l'effetto dichiararne la nullità. Ha Parte_1 altresì richiesto di accertare e dichiarare l'eccesso di potere posto in essere dalla in relazione all'adozione del provvedimento Controparte_2 impugnato e per l'effetto dichiararne la nullità.
Con successiva nota integrativa, ha chiesto di accogliere il ricorso, annullando il decreto di allontanamento impugnato, confermando la sospensione già disposta e
1 dichiarando la contumacia delle parti resistenti, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Parte resistente, nonostante regolare notifica dell'atto introduttivo, è rimasta contumace. in fatto,
Il ricorrente, sig. , cittadino comunitario rumeno, è giunto in Italia nel Parte_1
2003, all'età di nove anni. Nel corso della sua permanenza, ha completato il ciclo di studi, conseguendo il diploma, come dimostrato dalla documentazione allegata. Ha anche frequentato corsi professionali per barbieri di I livello. Dopo il termine degli studi, ha sempre svolto attività lavorativa regolarmente, e ha presentato domanda di disoccupazione NASpI con decorrenza dal 24.11.2022, la quale è stata accolta.
Il 02.04.2024, il sig. è stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Pt_1
Civitavecchia, dove aveva scontato una pena residua detentiva di anni uno e giorni quattro di reclusione e mesi otto di arresto. La data di fine pena, originariamente prevista per il 15.08.2024, è stata ricalcolata al 02.04.2024 a seguito della detrazione di 135 giorni di liberazione anticipata, in virtù di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e successivo ordine di scarcerazione emessi dalla Procura di Padova Proc. SIEP N. 299/21. I titoli esecutivi comprendevano sentenze del Tribunale Ordinario di Padova del 2016 per reati ex artt. 424 c.p. e 635 c.p., una sentenza del Tribunale Ordinario di Roma del 2020 per reato ex art. 424 c.p., e una sentenza del Tribunale Ordinario di Padova del 2021 per reato ex art. 186 CDS.
Al momento della scarcerazione, in data 02.04.2024, il ricorrente ha dichiarato come proprio indirizzo di residenza quello di Bracciano in Traversa Campo della Fiera n.
4. La sua famiglia è interamente presente sul territorio italiano: la madre, R_
, nata in [...] il [...], e il padre, , nato in
[...] Persona_2
Romania il 30.08.1968, sono domiciliati a Bracciano in Via delle Magnolie n. 19 sc. E int. 4, dove hanno stipulato un contratto di locazione per il periodo 01.08.2022- 31.07.2026. Il ricorrente risulta, inoltre, residente presso lo zio, IG. , e la Persona_3 zia, IG.ra , in Bracciano alla Traversa Campo della Fiera n.
4. Questa Parte_2 situazione attesta un forte radicamento del sig. nel territorio italiano. Pt_1
Durante il periodo di detenzione, il sig. ha manifestato la volontà di recuperare Pt_1 dalla propria accertata condizione di alcolismo, partecipando attivamente alle attività carcerarie e frequentando il SERT. Ha svolto attività lavorativa anche durante la detenzione, come documentato dai cedolini paga da gennaio 2023 a febbraio 2024 per l'attività di barbiere presso la Casa Circondariale di Civitavecchia. Successivamente alla scarcerazione, ha ripreso il percorso terapeutico presso il Ser.D della ASL Pt_3 ad aprile 2024, che è tuttora in corso, a conferma della sua volontà di recupero personale e sociale. In tale contesto, il sig. ha svolto attività lavorativa regolare Pt_1 fino a giugno 2025, come attestato dalla busta paga di gennaio 2025 e dalla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30.06.2025.
Pag. 2 di 5 In data 02.04.2024, nel medesimo giorno della scarcerazione, al ricorrente è stato notificato brevi manu il decreto di allontanamento emesso dal Prefetto della Provincia di Roma, in base al quale gli è stata ritirata la carta d'identità italiana. Il Prefetto ha motivato il decreto rilevando la mancanza di un'attività lavorativa regolare, l'assenza di risorse economiche sufficienti, la mancata iscrizione a un istituto pubblico o privato riconosciuto e la non appartenenza a un nucleo familiare residente in Italia da almeno un anno.
Il sig. ha proposto ricorso avverso tale decreto in data 15.04.2024, iscritto al Pt_1
R.G. n. 16442/2024. Con decreto dell'11.06.2024, il Giudice designato, ha fissato l'udienza e ha invitato il ricorrente a produrre documentazione aggiornata attestante l'integrazione sociale, lavorativa e familiare sul territorio nazionale, disponendo nel contempo la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Con successivo provvedimento del 19.11.2024, a seguito di mutamento del giudice, è stato disposto il differimento dell'udienza al 10.09.2025, sostituendola con il deposito di note scritte, e ha confermato la sospensione in atto del provvedimento di allontanamento.
In ottemperanza all'invito del Giudice, il ricorrente ha prodotto, in data 08.09.2025, documentazione aggiornata, inclusiva della busta paga di gennaio 2025, della proroga del contratto di lavoro fino al 30.06.2025 e della relazione del Ser.D della CP_4 del 12.08.2025.
In diritto.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto il diritto del sig. a Parte_1 non essere allontanato dal territorio nazionale è inequivocabilmente sostenuto dal suo profondo radicamento in Italia e dall'assenza di un'attuale e grave pericolosità sociale;
in via preliminare, si rileva un vizio logico e giuridico profondo nel provvedimento prefettizio, il quale presenta una motivazione intrinsecamente contraddittoria e incoerente, mescolando impropriamente due diverse e distinte fattispecie di allontanamento previste dal D. Lgs. 30/2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE. Il decreto, infatti, decreta l'allontanamento per "cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno" richiamando esplicitamente l'art. 21 del D. Lgs. 30/2007, una tipologia di allontanamento di natura puramente amministrativa. Tuttavia, nella sezione "VERIFICATO", il decreto fa riferimento in modo prominente ai precedenti penali del cittadino, specificando che "a suo carico risultano precedenti per Scarcerato in data odierna dalla Casa Circondariale di Civitavecchia per fine pena", un elemento rilevante esclusivamente per l'allontanamento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, disciplinato dall'art. 20 del D. Lgs. 30/2007. Questa commistione di motivi è un vizio sostanziale che rivela il tentativo dell'amministrazione di fondare un atto su una base giuridica meno rigorosa (l'art. 21) pur volendo implicitamente applicare un motivo di ordine pubblico che richiederebbe una procedura molto più garantita e stringente, eludendo le tutele previste per un allontanamento per motivi di sicurezza, quali la necessità di dimostrare una "minaccia reale e attuale" e di condurre
Pag. 3 di 5 un'analisi individuale approfondita. La motivazione del decreto risulta pertanto priva di una base giuridica univoca e coerente.
Entrando nel merito del diritto a non essere allontanato, conformemente ai principi della Direttiva 2004/38/CE e del D.Lgs. n. 30/2007, nonché alla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-145/09, Tsakouridis;
C- 348/09, P.I.) e della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, 26.02.2021, n. 5377; Cass. civ., sez. I, 18.03.2019, n. 7556), le quali richiedono che l'allontanamento di un cittadino comunitario sia disposto solo per motivi effettivi, attuali e gravi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, rispettando il principio di proporzionalità e tenendo conto dell'inserimento sociale, della durata della permanenza e della situazione personale dell'interessato. Nel caso di specie, il sig. ha dimostrato un Pt_1 radicamento eccezionale nel territorio italiano, dove è giunto all'età di nove anni nel 2003, ha svolto l'intero percorso di studi conseguendo un diploma e corsi professionali, e ha sempre regolarmente lavorato dopo il termine degli studi. La sua attività lavorativa è proseguita anche durante il periodo di detenzione, con mansioni di barbiere, dal gennaio 2023 al febbraio 2024, e successivamente alla scarcerazione, ha ripreso un impiego regolare con contratto prorogato fino al 30.06.2025, come attestato dalla busta paga di gennaio 2025 e dalla lettera di proroga. Tale continuità lavorativa smentisce le motivazioni del decreto prefettizio che rilevavano la mancanza di un'attività regolare e l'assenza di risorse economiche sufficienti. Ancora più significativo è il fatto che l'intero nucleo familiare del ricorrente, composto dalla madre, , e dal padre, Persona_1
, è stabilmente domiciliato a Bracciano dal 2022, con un contratto di Persona_2 locazione valido fino al 31.07.2026, e il ricorrente stesso risiede presso i propri zii a Bracciano, evidenziando legami familiari e sociali profondamente radicati in Italia. Queste circostanze, unite alla durata del soggiorno in Italia che ha coperto quasi tutta la vita del ricorrente, configurano un quadro di integrazione sociale e familiare robusto che non può essere ignorato né svilito da affermazioni generiche come quelle contenute nel decreto impugnato.
Per quanto concerne l'assenza di attuale pericolosità sociale, è fondamentale che ogni valutazione sulla pericolosità sia attuale e fondata su circostanze concrete, non su mere ragioni generalpreventive. Sebbene il decreto prefettizio citi i precedenti penali del ricorrente, l'allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 30/2007, richiede la dimostrazione di una "minaccia reale e attuale". Nel caso di specie, il percorso di recupero intrapreso dal sig. dimostra Pt_1 un'evoluzione personale incompatibile con tale minaccia. Già durante la detenzione, egli ha manifestato la volontà di recuperare dalla propria condizione di alcolismo, partecipando attivamente alle attività carcerarie e frequentando il Tale impegno CP_5
è stato concretamente ripreso dopo la scarcerazione, con la prosecuzione del percorso terapeutico presso il Ser.D della dall'aprile 2024, ancora in corso al CP_4
12.08.2025, a dimostrazione della sua responsabilità e volontà di reinserimento sociale. L'odierna condizione del ricorrente, quindi, segnata da un percorso terapeutico pubblico e da pregresse e attuali esperienze lavorative documentate, evidenzia un'evoluzione che rende un eventuale allontanamento un provvedimento punitivo e
Pag. 4 di 5 sproporzionato, in contrasto con la finalità costituzionalmente prevista di reinserimento nel tessuto sociale per i condannati a pena detentiva. La stessa Pubblica Amministrazione, nell'emettere il provvedimento, ha omesso di condurre una valutazione individuale approfondita della situazione del ricorrente, limitandosi a un generico riferimento al fatto che "le informazioni emerse in ordine alla durata del soggiorno in Italia, alla sua età, alle sue condizioni di salute, al suo stato di integrazione sociale e culturale ed ai suoi legami con il Paese di origine, non contribuiscono con elementi sufficienti a derogare a quanto previsto dalla vigente normativa". Questo approccio è in totale contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, che impone una "verifica" approfondita e non una semplice constatazione formale, rendendo il provvedimento arbitrario e non basato su un esame individuale dei fatti, come richiesto dal diritto dell'Unione. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, e la sospensione dell'efficacia del provvedimento, già disposta in fase cautelare, trova piena conferma nell'accoglimento delle motivazioni di diritto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della ,mancata costituzione dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 16442/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di , nato a [...] Parte_1
(Romania) il 03.01.1994 a non essere allontanato dal territorio dello Stato ai sensi degli artt. 20 e 21 del dlgs 30/07 in base al decreto di allontanamento emesso dal Prefetto della Provincia di Roma in data 02.04.2024.
3. Dichiara la contumacia della e della Questura di Controparte_2
Roma.
4. Condanna il ( e la Questura Controparte_6 Controparte_2 di Roma), in solido tra loro, al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 2950 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma 10/09/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 16442/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16442/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...] Traversa Campo della Fiera 4, codice fiscale , rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avvocato Roberto Maria Meola del Foro di Roma, con studio in Roma, Via dei Savorelli n. 120, già Via Attilio Friggeri 96.
RICORRENTE Contro
. , nella persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore il Prefetto, nonché , nella persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore il Questore. RESISTENTI
OGGETTO: allontanamento cittadino comunitario art. 20 dlgs 30/07
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: per parte convenuta:
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso chiedendo, in via preliminare, la Parte_1 sospensione del provvedimento impugnato e delle conseguenze da esso derivanti, stante l'evidente grave pregiudizio. Nel merito, ha domandato di accertare e dichiarare l'omissione dell'attività istruttoria nell'adozione del decreto di allontanamento del 02.04.2024 indirizzato al sig. e per l'effetto dichiararne la nullità. Ha Parte_1 altresì richiesto di accertare e dichiarare l'eccesso di potere posto in essere dalla in relazione all'adozione del provvedimento Controparte_2 impugnato e per l'effetto dichiararne la nullità.
Con successiva nota integrativa, ha chiesto di accogliere il ricorso, annullando il decreto di allontanamento impugnato, confermando la sospensione già disposta e
1 dichiarando la contumacia delle parti resistenti, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Parte resistente, nonostante regolare notifica dell'atto introduttivo, è rimasta contumace. in fatto,
Il ricorrente, sig. , cittadino comunitario rumeno, è giunto in Italia nel Parte_1
2003, all'età di nove anni. Nel corso della sua permanenza, ha completato il ciclo di studi, conseguendo il diploma, come dimostrato dalla documentazione allegata. Ha anche frequentato corsi professionali per barbieri di I livello. Dopo il termine degli studi, ha sempre svolto attività lavorativa regolarmente, e ha presentato domanda di disoccupazione NASpI con decorrenza dal 24.11.2022, la quale è stata accolta.
Il 02.04.2024, il sig. è stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Pt_1
Civitavecchia, dove aveva scontato una pena residua detentiva di anni uno e giorni quattro di reclusione e mesi otto di arresto. La data di fine pena, originariamente prevista per il 15.08.2024, è stata ricalcolata al 02.04.2024 a seguito della detrazione di 135 giorni di liberazione anticipata, in virtù di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e successivo ordine di scarcerazione emessi dalla Procura di Padova Proc. SIEP N. 299/21. I titoli esecutivi comprendevano sentenze del Tribunale Ordinario di Padova del 2016 per reati ex artt. 424 c.p. e 635 c.p., una sentenza del Tribunale Ordinario di Roma del 2020 per reato ex art. 424 c.p., e una sentenza del Tribunale Ordinario di Padova del 2021 per reato ex art. 186 CDS.
Al momento della scarcerazione, in data 02.04.2024, il ricorrente ha dichiarato come proprio indirizzo di residenza quello di Bracciano in Traversa Campo della Fiera n.
4. La sua famiglia è interamente presente sul territorio italiano: la madre, R_
, nata in [...] il [...], e il padre, , nato in
[...] Persona_2
Romania il 30.08.1968, sono domiciliati a Bracciano in Via delle Magnolie n. 19 sc. E int. 4, dove hanno stipulato un contratto di locazione per il periodo 01.08.2022- 31.07.2026. Il ricorrente risulta, inoltre, residente presso lo zio, IG. , e la Persona_3 zia, IG.ra , in Bracciano alla Traversa Campo della Fiera n.
4. Questa Parte_2 situazione attesta un forte radicamento del sig. nel territorio italiano. Pt_1
Durante il periodo di detenzione, il sig. ha manifestato la volontà di recuperare Pt_1 dalla propria accertata condizione di alcolismo, partecipando attivamente alle attività carcerarie e frequentando il SERT. Ha svolto attività lavorativa anche durante la detenzione, come documentato dai cedolini paga da gennaio 2023 a febbraio 2024 per l'attività di barbiere presso la Casa Circondariale di Civitavecchia. Successivamente alla scarcerazione, ha ripreso il percorso terapeutico presso il Ser.D della ASL Pt_3 ad aprile 2024, che è tuttora in corso, a conferma della sua volontà di recupero personale e sociale. In tale contesto, il sig. ha svolto attività lavorativa regolare Pt_1 fino a giugno 2025, come attestato dalla busta paga di gennaio 2025 e dalla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30.06.2025.
Pag. 2 di 5 In data 02.04.2024, nel medesimo giorno della scarcerazione, al ricorrente è stato notificato brevi manu il decreto di allontanamento emesso dal Prefetto della Provincia di Roma, in base al quale gli è stata ritirata la carta d'identità italiana. Il Prefetto ha motivato il decreto rilevando la mancanza di un'attività lavorativa regolare, l'assenza di risorse economiche sufficienti, la mancata iscrizione a un istituto pubblico o privato riconosciuto e la non appartenenza a un nucleo familiare residente in Italia da almeno un anno.
Il sig. ha proposto ricorso avverso tale decreto in data 15.04.2024, iscritto al Pt_1
R.G. n. 16442/2024. Con decreto dell'11.06.2024, il Giudice designato, ha fissato l'udienza e ha invitato il ricorrente a produrre documentazione aggiornata attestante l'integrazione sociale, lavorativa e familiare sul territorio nazionale, disponendo nel contempo la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Con successivo provvedimento del 19.11.2024, a seguito di mutamento del giudice, è stato disposto il differimento dell'udienza al 10.09.2025, sostituendola con il deposito di note scritte, e ha confermato la sospensione in atto del provvedimento di allontanamento.
In ottemperanza all'invito del Giudice, il ricorrente ha prodotto, in data 08.09.2025, documentazione aggiornata, inclusiva della busta paga di gennaio 2025, della proroga del contratto di lavoro fino al 30.06.2025 e della relazione del Ser.D della CP_4 del 12.08.2025.
In diritto.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto il diritto del sig. a Parte_1 non essere allontanato dal territorio nazionale è inequivocabilmente sostenuto dal suo profondo radicamento in Italia e dall'assenza di un'attuale e grave pericolosità sociale;
in via preliminare, si rileva un vizio logico e giuridico profondo nel provvedimento prefettizio, il quale presenta una motivazione intrinsecamente contraddittoria e incoerente, mescolando impropriamente due diverse e distinte fattispecie di allontanamento previste dal D. Lgs. 30/2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE. Il decreto, infatti, decreta l'allontanamento per "cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno" richiamando esplicitamente l'art. 21 del D. Lgs. 30/2007, una tipologia di allontanamento di natura puramente amministrativa. Tuttavia, nella sezione "VERIFICATO", il decreto fa riferimento in modo prominente ai precedenti penali del cittadino, specificando che "a suo carico risultano precedenti per Scarcerato in data odierna dalla Casa Circondariale di Civitavecchia per fine pena", un elemento rilevante esclusivamente per l'allontanamento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, disciplinato dall'art. 20 del D. Lgs. 30/2007. Questa commistione di motivi è un vizio sostanziale che rivela il tentativo dell'amministrazione di fondare un atto su una base giuridica meno rigorosa (l'art. 21) pur volendo implicitamente applicare un motivo di ordine pubblico che richiederebbe una procedura molto più garantita e stringente, eludendo le tutele previste per un allontanamento per motivi di sicurezza, quali la necessità di dimostrare una "minaccia reale e attuale" e di condurre
Pag. 3 di 5 un'analisi individuale approfondita. La motivazione del decreto risulta pertanto priva di una base giuridica univoca e coerente.
Entrando nel merito del diritto a non essere allontanato, conformemente ai principi della Direttiva 2004/38/CE e del D.Lgs. n. 30/2007, nonché alla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-145/09, Tsakouridis;
C- 348/09, P.I.) e della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, 26.02.2021, n. 5377; Cass. civ., sez. I, 18.03.2019, n. 7556), le quali richiedono che l'allontanamento di un cittadino comunitario sia disposto solo per motivi effettivi, attuali e gravi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, rispettando il principio di proporzionalità e tenendo conto dell'inserimento sociale, della durata della permanenza e della situazione personale dell'interessato. Nel caso di specie, il sig. ha dimostrato un Pt_1 radicamento eccezionale nel territorio italiano, dove è giunto all'età di nove anni nel 2003, ha svolto l'intero percorso di studi conseguendo un diploma e corsi professionali, e ha sempre regolarmente lavorato dopo il termine degli studi. La sua attività lavorativa è proseguita anche durante il periodo di detenzione, con mansioni di barbiere, dal gennaio 2023 al febbraio 2024, e successivamente alla scarcerazione, ha ripreso un impiego regolare con contratto prorogato fino al 30.06.2025, come attestato dalla busta paga di gennaio 2025 e dalla lettera di proroga. Tale continuità lavorativa smentisce le motivazioni del decreto prefettizio che rilevavano la mancanza di un'attività regolare e l'assenza di risorse economiche sufficienti. Ancora più significativo è il fatto che l'intero nucleo familiare del ricorrente, composto dalla madre, , e dal padre, Persona_1
, è stabilmente domiciliato a Bracciano dal 2022, con un contratto di Persona_2 locazione valido fino al 31.07.2026, e il ricorrente stesso risiede presso i propri zii a Bracciano, evidenziando legami familiari e sociali profondamente radicati in Italia. Queste circostanze, unite alla durata del soggiorno in Italia che ha coperto quasi tutta la vita del ricorrente, configurano un quadro di integrazione sociale e familiare robusto che non può essere ignorato né svilito da affermazioni generiche come quelle contenute nel decreto impugnato.
Per quanto concerne l'assenza di attuale pericolosità sociale, è fondamentale che ogni valutazione sulla pericolosità sia attuale e fondata su circostanze concrete, non su mere ragioni generalpreventive. Sebbene il decreto prefettizio citi i precedenti penali del ricorrente, l'allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 30/2007, richiede la dimostrazione di una "minaccia reale e attuale". Nel caso di specie, il percorso di recupero intrapreso dal sig. dimostra Pt_1 un'evoluzione personale incompatibile con tale minaccia. Già durante la detenzione, egli ha manifestato la volontà di recuperare dalla propria condizione di alcolismo, partecipando attivamente alle attività carcerarie e frequentando il Tale impegno CP_5
è stato concretamente ripreso dopo la scarcerazione, con la prosecuzione del percorso terapeutico presso il Ser.D della dall'aprile 2024, ancora in corso al CP_4
12.08.2025, a dimostrazione della sua responsabilità e volontà di reinserimento sociale. L'odierna condizione del ricorrente, quindi, segnata da un percorso terapeutico pubblico e da pregresse e attuali esperienze lavorative documentate, evidenzia un'evoluzione che rende un eventuale allontanamento un provvedimento punitivo e
Pag. 4 di 5 sproporzionato, in contrasto con la finalità costituzionalmente prevista di reinserimento nel tessuto sociale per i condannati a pena detentiva. La stessa Pubblica Amministrazione, nell'emettere il provvedimento, ha omesso di condurre una valutazione individuale approfondita della situazione del ricorrente, limitandosi a un generico riferimento al fatto che "le informazioni emerse in ordine alla durata del soggiorno in Italia, alla sua età, alle sue condizioni di salute, al suo stato di integrazione sociale e culturale ed ai suoi legami con il Paese di origine, non contribuiscono con elementi sufficienti a derogare a quanto previsto dalla vigente normativa". Questo approccio è in totale contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, che impone una "verifica" approfondita e non una semplice constatazione formale, rendendo il provvedimento arbitrario e non basato su un esame individuale dei fatti, come richiesto dal diritto dell'Unione. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, e la sospensione dell'efficacia del provvedimento, già disposta in fase cautelare, trova piena conferma nell'accoglimento delle motivazioni di diritto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della ,mancata costituzione dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 16442/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di , nato a [...] Parte_1
(Romania) il 03.01.1994 a non essere allontanato dal territorio dello Stato ai sensi degli artt. 20 e 21 del dlgs 30/07 in base al decreto di allontanamento emesso dal Prefetto della Provincia di Roma in data 02.04.2024.
3. Dichiara la contumacia della e della Questura di Controparte_2
Roma.
4. Condanna il ( e la Questura Controparte_6 Controparte_2 di Roma), in solido tra loro, al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 2950 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma 10/09/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
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