Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3035 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24716 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA
con sede a Milano, codice Parte_1
fiscale: e in proprio, codice fiscale: P.IVA_1 Parte_1
, con l'avv. Riccardo Maggioni C.F._1
-OPPONENTI-
E
Controparte_1
in liquidazione giudiziale, in persona del curatore avv. Cecilia Zanzi,
codice fiscale: P.IVA_2
-OPPOSTA CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso e di legge:
I)In via preliminare, dato atto che il credito azionato ex adverso in via
1
17/04/2024) era stato pignorato fino alla concorrenza di € 37.971,78 sin dal precedente 29/02/2024, risultando inesigibile per tale motivo, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
II)nel merito e in via principale, dato atto delle contestazioni proposte da nonché dal socio Parte_1
accomandatario riguardo alla certezza, liquidità e esigibilità Parte_1
del credito azionato nei loro confronti in sede monitoria da
[...]
per l'effetto Controparte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché allo stato nulla risulta dovuto per tale titolo;
III)nel merito e in via subordinata, accertato il credito della cui certezza,
liquidità ed esigibilità l'opposta Controparte_1
risulterà eventualmente in grado di fornire
[...]
idonea prova, ottemperando al relativo onere che le incombe nel contraddittorio degli opponenti Parte_1
e , comunque revocare per l'effetto il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto;
IV)con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% dei compensi totali ex D.M.55/2014, oltre ancora a CPA
e IVA.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante e il medesimo socio Parte_1
accomandatario sig. hanno proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 6821/2024 pubblicato il 15/05/2024, così come corretto con decreto del 17/05/2024, con il quale è stato ad essi intimato di pagare in via solidale, in favore dell'opposta, la somma di Euro 52.515,01 oltre interessi moratori e spese ivi liquidate, a titolo di prezzo per la vendita di prodotti ortofrutticoli.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria e nella contumacia della curatela della procedura di liquidazione giudiziale, nelle more dichiarata aperta da questo Tribunale con sentenza n. 259/2024 pubblicata il 20/05/2024, all'odierna udienza la causa è stata discussa a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. e posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Risulta invero assorbente il rilievo che del credito ingiunto non è stata offerta alcuna prova, al di là delle fatture commerciali e dell'estratto autentico delle scritture contabili prodotti nella fase monitoria, in quanto tali idonei soltanto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
In particolare non vi è prova alcuna della consegna della merce, che la parte opponente assume di non avere mai ricevuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo all'ammontare della somma ingiunta.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accoglie integralmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 6821/2024 pubblicato il 15/05/2024, così come corretto con decreto del 17/05/2024;
2)condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese processuali che liquida in Euro 406,50 per esborsi a titolo di contributo unificato e marca ed Euro 14.103,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opponente.
Milano, 9 aprile 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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