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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2524/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 26.03.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2524/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], difeso in Parte_1 C.F._1 proprio, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Rimini (RN), viale Tripoli n. 112, PEC
Email_1
Ricorrente
Contro
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto di parte ricorrente depositato in data 30.09.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 30.09.2024, l'Avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Rimini il 30.07.2024, notificatogli il
28.09.2024.
Il ricorrente ha esposto di avere prestato la propria opera professionale in qualità di difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p., in favore del sig. nell'ambito del procedimento penale n. 500/21 Persona_1 mod. 21 bis – n. 39/23 R.G. G.d.P. L'Avv. quindi, ha riferito di avere depositato istanza ex art. 117 Parte_1
d.P.R. 115/2002 per la liquidazione dei compensi relativi all'attività espletata nel predetto procedimento. Più nel dettaglio, il ricorrente ha dichiarato di avere esaminato gli atti di causa e di avere partecipato all'udienza dibattimentale dell'8.03.2024 e alla relativa discussione, all'esito della quale è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere. Ha proseguito l'Avv. sottolineando che in data 28.09.2024 gli è stato notificato Parte_1 decreto di liquidazione emesso il 30.07.2024 dal Giudice di Pace Dott. con il quale gli è stata Persona_2 liquidata la somma, già ridotta di 1/3 ex art. 106 bis c.p.c., di euro 200,00.
Il ricorrente ha impugnato detto provvedimento in quanto, a suo dire, per ciascuna delle fasi svolte gli è stata liquidata una somma inferiore al limite minimo inderogabile previsto dall'art. 12, comma 1, D.M.
55/2014 e, a riguardo, ha affermato che il compenso minimo che gli sarebbe spettato è pari ad euro 189,00 per la fase di studio ed euro 331,00 per quella decisoria. Tuttavia, lo stesso ha affermato che tale importo sarebbe comunque inadeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione, tanto da ledere la dignità della categoria degli avvocati e il dettame costituzionale ex art. 36 Cost e, pertanto, ha concluso chiedendo che venga quantificato in euro 1.040,00 oltre accessori di legge la somma dovutagli per l'attività espletata.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti del 26.03.2025 il
Giudice, vista la regolarità della notifica, sulle conclusioni precisate dal ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Si dichiara preliminarmente la contumacia del . Controparte_1
SUL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che è errato il decreto di liquidazione emanato dal Giudice di Pace di
Rimini in quanto, il Dott. , al quale è stata presentata la relativa istanza, ha liquidato un Persona_2 importo inferiore rispetto al minimo inderogabile previsto ai sensi dell'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014.
In punto di diritto l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” prevede che ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da pagina 2 di 5 esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione in materia di motivazione del decreto di liquidazione ha sottolineato che il D.M. n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto. Il giudice ha, quindi, il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento e tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione. La Cassazione, quindi, ha affermato che un eventuale scostamento dai valori medi di liquidazione è ammissibile nei limiti di legge purché sia sorretto da una idonea e adeguata motivazione dalla quale emergano le ragioni per le quali il Giudice ha deciso di incrementare o ridurre il compenso del difensore.
In ordine alle ragioni della riduzione ex art. 12, comma 1, del D.M 55/2014, il Dott. ha così CP_2 argomentato: “valutato il grado di difficoltà della difesa ed il tempo impiegato per essa e tenuto conto che la causa si è rivelata di facile trattazione in quanto il merito non è stato discusso, pervenendosi a sentenza ex art. 420 quater c.p.p.”.
Detta motivazione, oltre che essere conforme al canone della adeguatezza, è altresì corretta in quanto giustificata alla luce dell'esigua attività che il ricorrente ha prestato in favore del suo assistito, così come confermato anche dalla documentazione depositata in atti.
Errato, invece, è il quantum (euro 200,00) che è stato liquidato dal Dott. poiché non conforme a CP_2 quanto tabellarmente previsto. Infatti, facendo applicazione dei valori medi ridotti del 50% ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, l'importo da liquidare per l'attività professionale espletata dall'Avv. è Parte_1 pari ad euro 520,00, somma che ridotta di 1/3 ex art. 106 bis c.p.c., è di euro 346,66.
Con riferimento alla contestazione relativa all'inadeguatezza dell'importo così come risultante dalla applicazione delle tabelle, qualificato come lesivo della dignità della categoria degli avvocati e dei dettami costituzionali, se ne evidenzia la infondatezza per le ragioni che verranno di seguito esposte.
In primo luogo, come sopra evidenziato, l'attività che l'odierno ricorrente ha svolto non può certamente definirsi di particolare pregio, trattandosi di un procedimento che si è caratterizzato per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e per la conseguente semplicità dell'attività difensiva espletata (il procedimento si è concluso con sentenza ex art. 420 c.p.p.). pagina 3 di 5 In secondo luogo, si evidenzia che la pronuncia della Suprema Corte citata da parte ricorrente a sostegno della tesi della inadeguatezza delle somme risultanti dalle tabelle (Cass. civ. 25804/2015) è del tutto inconferente, dal momento che questa riguarda le controversie instaurate in applicazione della Legge
Pinto, come si evince chiaramente dal passaggio conclusivo secondo il quale “il D.M. n. 140 del 2012, art.
9 in base al quale nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà, attribuisce al giudice un potere discrezionale il cui esercizio non può condurre ad una liquidazione che, pur nel rispetto delle indicazioni dell'art. 4, comma 2 cit. D.M., remuneri l'opera del difensore, al netto delle spese vive, con una somma che in termini assoluti risulti praticamente simbolica, e come tale non consona al decoro professionale che l'art.
2233 c.c., comma 2 pure impone di considerare”.
Da ultimo, l'importo liquidato dal Dott. è da ritenersi conforme a quanto previsto CP_3 dall'art. 36 Cost, essendo, per l'appunto, del tutto proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Sulla base delle argomentazioni svolte il decreto impugnato, pertanto, deve essere annullato e parzialmente riformato nella parte in cui il Dott. ha liquidato in favore dell'Avv. una Per_2 Parte_1 somma inferiore (euro 200,00) rispetto a quella effettivamente dovuta secondo legge (euro 346,66). Errato, quindi, è il calcolo fatto dal ricorrente che ha quantificato in euro 1.040,00 oltre accessori di legge il compenso dovutogli.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, il parziale accoglimento della opposizione e la mancata resistenza della parte convenuta ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'Avv. e annulla il decreto di Parte_1 pagamento del compenso del difensore emesso dal Tribunale di Rimini in data 30.07.2024, depositato in data 6 agosto 2024, con cui è stato liquidato in favore del ricorrente l'importo di euro
200,00 per l'attività svolta nell'ambito del procedimento penale n. 500/21 mod. 21 bis – n. 39/23
R.G. G.d.P. e, per l'effetto, liquida per la predetta attività in favore dell'Avv. Parte_1
l'importo di euro 346,66, già ridotto di 1/3 ex art. 106 bis c.p.c., oltre IVA e CPA nella misura di legge;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Rimini, 27 marzo 2025.
Il Giudice pagina 4 di 5 Dott. Antonio Miele
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 26.03.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2524/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], difeso in Parte_1 C.F._1 proprio, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Rimini (RN), viale Tripoli n. 112, PEC
Email_1
Ricorrente
Contro
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto di parte ricorrente depositato in data 30.09.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 30.09.2024, l'Avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Rimini il 30.07.2024, notificatogli il
28.09.2024.
Il ricorrente ha esposto di avere prestato la propria opera professionale in qualità di difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p., in favore del sig. nell'ambito del procedimento penale n. 500/21 Persona_1 mod. 21 bis – n. 39/23 R.G. G.d.P. L'Avv. quindi, ha riferito di avere depositato istanza ex art. 117 Parte_1
d.P.R. 115/2002 per la liquidazione dei compensi relativi all'attività espletata nel predetto procedimento. Più nel dettaglio, il ricorrente ha dichiarato di avere esaminato gli atti di causa e di avere partecipato all'udienza dibattimentale dell'8.03.2024 e alla relativa discussione, all'esito della quale è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere. Ha proseguito l'Avv. sottolineando che in data 28.09.2024 gli è stato notificato Parte_1 decreto di liquidazione emesso il 30.07.2024 dal Giudice di Pace Dott. con il quale gli è stata Persona_2 liquidata la somma, già ridotta di 1/3 ex art. 106 bis c.p.c., di euro 200,00.
Il ricorrente ha impugnato detto provvedimento in quanto, a suo dire, per ciascuna delle fasi svolte gli è stata liquidata una somma inferiore al limite minimo inderogabile previsto dall'art. 12, comma 1, D.M.
55/2014 e, a riguardo, ha affermato che il compenso minimo che gli sarebbe spettato è pari ad euro 189,00 per la fase di studio ed euro 331,00 per quella decisoria. Tuttavia, lo stesso ha affermato che tale importo sarebbe comunque inadeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione, tanto da ledere la dignità della categoria degli avvocati e il dettame costituzionale ex art. 36 Cost e, pertanto, ha concluso chiedendo che venga quantificato in euro 1.040,00 oltre accessori di legge la somma dovutagli per l'attività espletata.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti del 26.03.2025 il
Giudice, vista la regolarità della notifica, sulle conclusioni precisate dal ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Si dichiara preliminarmente la contumacia del . Controparte_1
SUL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che è errato il decreto di liquidazione emanato dal Giudice di Pace di
Rimini in quanto, il Dott. , al quale è stata presentata la relativa istanza, ha liquidato un Persona_2 importo inferiore rispetto al minimo inderogabile previsto ai sensi dell'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014.
In punto di diritto l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” prevede che ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da pagina 2 di 5 esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione in materia di motivazione del decreto di liquidazione ha sottolineato che il D.M. n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto. Il giudice ha, quindi, il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento e tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione. La Cassazione, quindi, ha affermato che un eventuale scostamento dai valori medi di liquidazione è ammissibile nei limiti di legge purché sia sorretto da una idonea e adeguata motivazione dalla quale emergano le ragioni per le quali il Giudice ha deciso di incrementare o ridurre il compenso del difensore.
In ordine alle ragioni della riduzione ex art. 12, comma 1, del D.M 55/2014, il Dott. ha così CP_2 argomentato: “valutato il grado di difficoltà della difesa ed il tempo impiegato per essa e tenuto conto che la causa si è rivelata di facile trattazione in quanto il merito non è stato discusso, pervenendosi a sentenza ex art. 420 quater c.p.p.”.
Detta motivazione, oltre che essere conforme al canone della adeguatezza, è altresì corretta in quanto giustificata alla luce dell'esigua attività che il ricorrente ha prestato in favore del suo assistito, così come confermato anche dalla documentazione depositata in atti.
Errato, invece, è il quantum (euro 200,00) che è stato liquidato dal Dott. poiché non conforme a CP_2 quanto tabellarmente previsto. Infatti, facendo applicazione dei valori medi ridotti del 50% ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, l'importo da liquidare per l'attività professionale espletata dall'Avv. è Parte_1 pari ad euro 520,00, somma che ridotta di 1/3 ex art. 106 bis c.p.c., è di euro 346,66.
Con riferimento alla contestazione relativa all'inadeguatezza dell'importo così come risultante dalla applicazione delle tabelle, qualificato come lesivo della dignità della categoria degli avvocati e dei dettami costituzionali, se ne evidenzia la infondatezza per le ragioni che verranno di seguito esposte.
In primo luogo, come sopra evidenziato, l'attività che l'odierno ricorrente ha svolto non può certamente definirsi di particolare pregio, trattandosi di un procedimento che si è caratterizzato per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e per la conseguente semplicità dell'attività difensiva espletata (il procedimento si è concluso con sentenza ex art. 420 c.p.p.). pagina 3 di 5 In secondo luogo, si evidenzia che la pronuncia della Suprema Corte citata da parte ricorrente a sostegno della tesi della inadeguatezza delle somme risultanti dalle tabelle (Cass. civ. 25804/2015) è del tutto inconferente, dal momento che questa riguarda le controversie instaurate in applicazione della Legge
Pinto, come si evince chiaramente dal passaggio conclusivo secondo il quale “il D.M. n. 140 del 2012, art.
9 in base al quale nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà, attribuisce al giudice un potere discrezionale il cui esercizio non può condurre ad una liquidazione che, pur nel rispetto delle indicazioni dell'art. 4, comma 2 cit. D.M., remuneri l'opera del difensore, al netto delle spese vive, con una somma che in termini assoluti risulti praticamente simbolica, e come tale non consona al decoro professionale che l'art.
2233 c.c., comma 2 pure impone di considerare”.
Da ultimo, l'importo liquidato dal Dott. è da ritenersi conforme a quanto previsto CP_3 dall'art. 36 Cost, essendo, per l'appunto, del tutto proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Sulla base delle argomentazioni svolte il decreto impugnato, pertanto, deve essere annullato e parzialmente riformato nella parte in cui il Dott. ha liquidato in favore dell'Avv. una Per_2 Parte_1 somma inferiore (euro 200,00) rispetto a quella effettivamente dovuta secondo legge (euro 346,66). Errato, quindi, è il calcolo fatto dal ricorrente che ha quantificato in euro 1.040,00 oltre accessori di legge il compenso dovutogli.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, il parziale accoglimento della opposizione e la mancata resistenza della parte convenuta ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'Avv. e annulla il decreto di Parte_1 pagamento del compenso del difensore emesso dal Tribunale di Rimini in data 30.07.2024, depositato in data 6 agosto 2024, con cui è stato liquidato in favore del ricorrente l'importo di euro
200,00 per l'attività svolta nell'ambito del procedimento penale n. 500/21 mod. 21 bis – n. 39/23
R.G. G.d.P. e, per l'effetto, liquida per la predetta attività in favore dell'Avv. Parte_1
l'importo di euro 346,66, già ridotto di 1/3 ex art. 106 bis c.p.c., oltre IVA e CPA nella misura di legge;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Rimini, 27 marzo 2025.
Il Giudice pagina 4 di 5 Dott. Antonio Miele
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