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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 05/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1010/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1010/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cataldo Parte_1 C.F._1
Giosuè ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mantova, via Anton Maria Viani n. 3
PARTE ATTRICE contro
(C.F. e per essa quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Ghia e dall'Avv. Enrica Maria Ghia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, via Filippo Corridoni n. 1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 271/2023 del 27.02.2023 (R.G. n. 594/2023), con il quale l'intestato Tribunale gli aveva ingiunto di pagare – in solido con – la somma di € 17.165,67, oltre interessi come da CP_3 domanda e spese, in favore di Controparte_1
L'opponente ha premesso di essere stato garante coobligato in un contratto di finanziamento stipulato a marzo 2011 con Compass Banca, di cui obbligata principale era con la quale all'epoca CP_3 egli aveva in corso una relazione. Cessata la stessa, la non aveva più assolto al pagamento delle CP_3 rate del finanziamento oggetto di causa e anche di altri finanziamenti, con il risultato che – proprio in virtù della sua posizione di garante – i creditori si erano rivolti all' per vedere soddisfatte le Pt_1 proprie ragioni. Nell'ambito del rapporto per cui è causa, nel mese di luglio 2019 cui il Controparte_4 credito di Compass Banca era stato ceduto, recapitava all'odierno opponente sollecito di pagamento per pagina 1 di 5 la somma di € 27.702,80, costituente l'importo ancora dovuto in virtù del contratto di finanziamento.
Le parti raggiungevano a questo punto un accordo che prevedeva il pagamento in un'unica soluzione da parte dell' della somma di € 10.000,00 a saldo e stralcio della sua posizione, con rinuncia da Pt_1 parte di a qualsiasi ulteriore pretesa nei suoi confronti. Dopo la formale accettazione Controparte_4 della proposta transattiva fatta pervenire dalla creditrice, l' effettuava il bonifico per l'importo di Pt_1
€ 10.000,00, cui seguiva da parte della società la dichiarazione liberatoria finale.
Il credito residuo per € 17.165,67 veniva poi ceduto da a che Controparte_4 Controparte_1
– attivandosi per il recupero dello stesso – presentava ricorso per decreto ingiuntivo anche nei confronti dell' Questi, notificatogli il decreto, si metteva in contatto con l'odierna opposta, Pt_1 rappresentandole l'estinzione del proprio debito a seguito dell'accordo transattivo con la società CP_ cedente. Non essendogli pervenuta da alcuna risposta, egli si vedeva costretto a proporre l'opposizione che dava origine al presente giudizio.
Ciò premesso, l'opponente ha eccepito che il pagamento a saldo e stralcio dell'importo di € 10.000,00
– effettuato a seguito di accordo transattivo intervenuto con – ha avuto l'effetto di Controparte_4 CP_ liberarlo dalla propria posizione di garanzia. Conseguentemente, la cessione del credito da a CP_4 deve intendersi avere avuto riguardo esclusivamente alla posizione dell'obbligata in via principale
CP_3
Inoltre, parte opponente ha richiesto la chiamata in causa di terzo della società che ha Controparte_4 CP_ ceduto il credito per cui è causa a , avendo interesse a chiamarla in causa per esserne garantito e manlevato.
All'udienza del 9.10.2023, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di parte convenuta e preso atto della sua mancata costituzione, ne è stata dichiarata la contumacia, e sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) parte opponente ha rappresentato che in data 18.05.2023 è CP_ pervenuta all' una pec da parte di , con la quale essa ha confermato che nulla fosse dovuto da Pt_1 parte dell'opponente con riferimento al credito per cui è causa. Tale liberatoria, tuttavia, è stata rilasciata oltre il termine a disposizione dell'opponente per opporre il decreto ingiuntivo (che scadeva il
29.04.2023). Sicché, questi si era trovato costretto a proporre tale opposizione.
CP_ Essendo intervenuto da parte di il riconoscimento che nulla è ad essa dovuto da parte dell' Pt_1 questi ha rinunciato alla chiamata in causa di terzo di Controparte_4
Si è successivamente costituita e per essa quale mandataria, Controparte_1 [...]
confermando che con missiva del 18.05.2023 era stato dato atto all'opponente che Controparte_2 nulla fosse da ritenersi da questi dovuto per il rapporto per cui è causa. Pertanto, l'opposta ha richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza dell'8.02.2024 è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni. pagina 2 di 5 Parte opponente ha così precisato le proprie conclusioni definitive: “Piaccia all'Ecc. mo Tribunale adito, contrariis rejectis: -dato atto che il credito azionato con procedimento monitorio dall'opposta CP_ società (debito che vedeva debitore principale la Sig. ra e garante il Sig. CP_3 Parte_1
era originariamente in capo alla società la quale ha poi ceduto il credito
[...] CP_4 CP_ ad;
-dato atto che prima della cessione del credito di cui sopra era intervenuto un accordo transattivo tra il Sig. e la società per liberare il garante Parte_1 CP_4 coobbligato in solido dall'intera obbligazione contro il pagamento della somma di € 10.000,00 a saldo
e stralcio;
-dato atto dell'avvenuto effettivo pagamento, da parte del Sig. della Parte_1 somma di € 10.000,00 di cui all'accordo transattivo, e dell'avvenuto rilascio da parte della società
della dichiarazione liberatoria del coobbligato;
-dato atto che -pur essendo stata CP_4 CP_ tempestivamente avvisata, la società , dell'errore dalla stessa commesso azionando un procedimento monitorio nei confronti di un garante che era già stato liberato a monte e da tempo della CP_ obbligazione di garanzia- solo in pendenza del presente giudizio di opposizione la medesima ha riconosciuto il proprio errore -ciò che ha reso superflua la chiamata in garanzia, da parte dell'attore, della società pur non intendendo riconoscere alcun rimborso per le spese nel Controparte_4 frattempo affrontate di necessità dall'opponente; Nel Merito: Dichiarare -nel migliore dei modi- nullo, illegittimo, infondato ed improduttivo di effetti giuridici nei confronti dell'opponente Sig.
[...]
l'opposto decreto ingiuntivo n. 271/2023 ING. e n. 594/2023 R.G., emesso in data Pt_1
27.02.2023 dall'Ill. mo Tribunale di Arezzo, per insussistenza del credito azionato nei di lui confronti e revocare conseguentemente lo stesso. In Ogni Caso: Con vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione”.
Parte opposta ha concluso come segue: “Voglia codesto Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, così provvedere: 1) in via principale, accertare e dichiarare
l'intervenuta cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, rigettare le avverse domande;
2) in ogni caso, con compensazione delle spese, diritti e onorari di causa”.
All'udienza del 21.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato nei confronti di Parte_1
In fatto, va rilevato che prima dell'emissione del decreto ingiuntivo ivi opposto e prima della cessione del credito all'odierna opposta, tra e è pacificamente intervenuta una Parte_1 Controparte_4 transazione, con la quale le parti hanno definito le questioni riguardanti la posizione debitoria dell'odierno opponente stabilendo che quest'ultimo sarebbe stato liberato dalle obbligazioni assunte in qualità di garante, con il versamento di € 10.000,00 entro il 25.07.2019 in favore di tale società (cfr. doc. 2 e doc. 3 allegati all'atto di citazione, rispettivamente proposta e accettazione dell'accordo transattivo).
pagina 3 di 5 Parte opponente ha provveduto al pagamento dell'importo stabilito in data 24.07.2019, come dimostrato dal bonifico prodotto (doc. 4 allegato all'atto di citazione). ha quindi Controparte_4 rilasciato e notificato all'Ettori formale liberatoria (doc. 5 allegato all'atto di citazione) ove, preso atto dell'avvenuto pagamento nei termini stabiliti, ha dichiarato che nulla è più dovuto con riferimento a tale posizione debitoria, da ritenersi estinta.
Tali circostanze risultano confermate da parte opposta che, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha riconosciuto, sulla base della documentazione prodotta da controparte, l'avvenuta CP_ transazione e l'estinzione del debito dell'opponente. Ciò, peraltro, era stato anche rappresentato da CP_ all' con pec del 18.05.2023, prima della costituzione in giudizio dell'opposta. ha pertanto Pt_1 dichiarato di rinunciare al decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente, avendo questi dato prova dell'estinzione del proprio debito con l'originario creditore e ha richiesto che Controparte_4 venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Essa deve essere effettivamente dichiarata, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Sul punto, giova ricordare che è consolidato il principio per cui: “la Parte_1 rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere” (Cass., Sez. II, 23.07.2019 n. 19845).
Residua ora la regolamentazione delle spese di lite, in quanto parte opponente ha chiesto la condanna CP_ dell'opposta alla rifusione di quelle da lui sostenute, mentre ha chiesto che esse vengano compensate. A riguardo, deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale, non avendo le parti raggiunto un accordo in merito alle spese.
Ebbene, risulta documentalmente e non è comunque contestato che, allorché parte opposta ha notificato il decreto ingiuntivo opposto, parte opponente aveva già transatto definitivamente con la creditrice cedente ogni propria debenza per il titolo azionato. In data 24.07.2019 tale transazione era stata onorata da il quale aveva provveduto al pagamento di quanto pattuito nei confronti della Parte_1 società cedente ottenendo così il rilascio di formale quietanza liberatoria da parte di Controparte_4 CP_ tale società (cfr. doc. 4 e doc. 5 allegati all'atto di citazione). La pec del 18.05.2023, con cui ha rappresentato all' di riconoscere che nulla fosse da lui dovuto per il credito ceduto per cui è causa, Pt_1
è stata notificata all'odierno opponente ampiamente dopo lo spirare del termine per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo (29.04.2019).
Pertanto, l'opposizione si è resa necessaria per evitare che il decreto ingiuntivo, concesso per un debito estinto, in quanto oggetto della transazione, divenisse definitivo ed esecutivo. Deve dunque ritenersi che l'opposizione sia stata legittimamente proposta e successivamente coltivata da parte attrice al fine di evitare che il decreto ingiuntivo divenisse definitivamente esecutivo nei suoi confronti.
pagina 4 di 5 CP_ La circostanza che parte opponente non abbia proposto il proprio reclamo a immediatamente dopo la ricezione della diffida di pagamento – attendendo invece la notifica del decreto ingiuntivo per proporlo – non appare sotto questo profilo rilevante a fronte del fatto che all' è stato notificato un Pt_1 titolo giudiziale passibile di diventare definitivo ed esecutivo se non opposto. Peraltro, risulta evidente come non possa essere l'odierno opponente a dover subire le conseguenze pregiudizievoli derivanti omissioni imputabili all'opposta o alla società cedente il credito.
In ragione del virtuale esito del giudizio, parte opposta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 5.200,00 - 26.000,00, parametri medi per fasi studio e introduttiva e ridotti del 50 % per le altre fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 271/2023 nei confronti di Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite sostenute, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 145,50 per spese e in € 3.387,00, per onorari oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 05/03/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1010/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cataldo Parte_1 C.F._1
Giosuè ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mantova, via Anton Maria Viani n. 3
PARTE ATTRICE contro
(C.F. e per essa quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Ghia e dall'Avv. Enrica Maria Ghia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, via Filippo Corridoni n. 1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 271/2023 del 27.02.2023 (R.G. n. 594/2023), con il quale l'intestato Tribunale gli aveva ingiunto di pagare – in solido con – la somma di € 17.165,67, oltre interessi come da CP_3 domanda e spese, in favore di Controparte_1
L'opponente ha premesso di essere stato garante coobligato in un contratto di finanziamento stipulato a marzo 2011 con Compass Banca, di cui obbligata principale era con la quale all'epoca CP_3 egli aveva in corso una relazione. Cessata la stessa, la non aveva più assolto al pagamento delle CP_3 rate del finanziamento oggetto di causa e anche di altri finanziamenti, con il risultato che – proprio in virtù della sua posizione di garante – i creditori si erano rivolti all' per vedere soddisfatte le Pt_1 proprie ragioni. Nell'ambito del rapporto per cui è causa, nel mese di luglio 2019 cui il Controparte_4 credito di Compass Banca era stato ceduto, recapitava all'odierno opponente sollecito di pagamento per pagina 1 di 5 la somma di € 27.702,80, costituente l'importo ancora dovuto in virtù del contratto di finanziamento.
Le parti raggiungevano a questo punto un accordo che prevedeva il pagamento in un'unica soluzione da parte dell' della somma di € 10.000,00 a saldo e stralcio della sua posizione, con rinuncia da Pt_1 parte di a qualsiasi ulteriore pretesa nei suoi confronti. Dopo la formale accettazione Controparte_4 della proposta transattiva fatta pervenire dalla creditrice, l' effettuava il bonifico per l'importo di Pt_1
€ 10.000,00, cui seguiva da parte della società la dichiarazione liberatoria finale.
Il credito residuo per € 17.165,67 veniva poi ceduto da a che Controparte_4 Controparte_1
– attivandosi per il recupero dello stesso – presentava ricorso per decreto ingiuntivo anche nei confronti dell' Questi, notificatogli il decreto, si metteva in contatto con l'odierna opposta, Pt_1 rappresentandole l'estinzione del proprio debito a seguito dell'accordo transattivo con la società CP_ cedente. Non essendogli pervenuta da alcuna risposta, egli si vedeva costretto a proporre l'opposizione che dava origine al presente giudizio.
Ciò premesso, l'opponente ha eccepito che il pagamento a saldo e stralcio dell'importo di € 10.000,00
– effettuato a seguito di accordo transattivo intervenuto con – ha avuto l'effetto di Controparte_4 CP_ liberarlo dalla propria posizione di garanzia. Conseguentemente, la cessione del credito da a CP_4 deve intendersi avere avuto riguardo esclusivamente alla posizione dell'obbligata in via principale
CP_3
Inoltre, parte opponente ha richiesto la chiamata in causa di terzo della società che ha Controparte_4 CP_ ceduto il credito per cui è causa a , avendo interesse a chiamarla in causa per esserne garantito e manlevato.
All'udienza del 9.10.2023, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di parte convenuta e preso atto della sua mancata costituzione, ne è stata dichiarata la contumacia, e sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) parte opponente ha rappresentato che in data 18.05.2023 è CP_ pervenuta all' una pec da parte di , con la quale essa ha confermato che nulla fosse dovuto da Pt_1 parte dell'opponente con riferimento al credito per cui è causa. Tale liberatoria, tuttavia, è stata rilasciata oltre il termine a disposizione dell'opponente per opporre il decreto ingiuntivo (che scadeva il
29.04.2023). Sicché, questi si era trovato costretto a proporre tale opposizione.
CP_ Essendo intervenuto da parte di il riconoscimento che nulla è ad essa dovuto da parte dell' Pt_1 questi ha rinunciato alla chiamata in causa di terzo di Controparte_4
Si è successivamente costituita e per essa quale mandataria, Controparte_1 [...]
confermando che con missiva del 18.05.2023 era stato dato atto all'opponente che Controparte_2 nulla fosse da ritenersi da questi dovuto per il rapporto per cui è causa. Pertanto, l'opposta ha richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza dell'8.02.2024 è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni. pagina 2 di 5 Parte opponente ha così precisato le proprie conclusioni definitive: “Piaccia all'Ecc. mo Tribunale adito, contrariis rejectis: -dato atto che il credito azionato con procedimento monitorio dall'opposta CP_ società (debito che vedeva debitore principale la Sig. ra e garante il Sig. CP_3 Parte_1
era originariamente in capo alla società la quale ha poi ceduto il credito
[...] CP_4 CP_ ad;
-dato atto che prima della cessione del credito di cui sopra era intervenuto un accordo transattivo tra il Sig. e la società per liberare il garante Parte_1 CP_4 coobbligato in solido dall'intera obbligazione contro il pagamento della somma di € 10.000,00 a saldo
e stralcio;
-dato atto dell'avvenuto effettivo pagamento, da parte del Sig. della Parte_1 somma di € 10.000,00 di cui all'accordo transattivo, e dell'avvenuto rilascio da parte della società
della dichiarazione liberatoria del coobbligato;
-dato atto che -pur essendo stata CP_4 CP_ tempestivamente avvisata, la società , dell'errore dalla stessa commesso azionando un procedimento monitorio nei confronti di un garante che era già stato liberato a monte e da tempo della CP_ obbligazione di garanzia- solo in pendenza del presente giudizio di opposizione la medesima ha riconosciuto il proprio errore -ciò che ha reso superflua la chiamata in garanzia, da parte dell'attore, della società pur non intendendo riconoscere alcun rimborso per le spese nel Controparte_4 frattempo affrontate di necessità dall'opponente; Nel Merito: Dichiarare -nel migliore dei modi- nullo, illegittimo, infondato ed improduttivo di effetti giuridici nei confronti dell'opponente Sig.
[...]
l'opposto decreto ingiuntivo n. 271/2023 ING. e n. 594/2023 R.G., emesso in data Pt_1
27.02.2023 dall'Ill. mo Tribunale di Arezzo, per insussistenza del credito azionato nei di lui confronti e revocare conseguentemente lo stesso. In Ogni Caso: Con vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione”.
Parte opposta ha concluso come segue: “Voglia codesto Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, così provvedere: 1) in via principale, accertare e dichiarare
l'intervenuta cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, rigettare le avverse domande;
2) in ogni caso, con compensazione delle spese, diritti e onorari di causa”.
All'udienza del 21.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato nei confronti di Parte_1
In fatto, va rilevato che prima dell'emissione del decreto ingiuntivo ivi opposto e prima della cessione del credito all'odierna opposta, tra e è pacificamente intervenuta una Parte_1 Controparte_4 transazione, con la quale le parti hanno definito le questioni riguardanti la posizione debitoria dell'odierno opponente stabilendo che quest'ultimo sarebbe stato liberato dalle obbligazioni assunte in qualità di garante, con il versamento di € 10.000,00 entro il 25.07.2019 in favore di tale società (cfr. doc. 2 e doc. 3 allegati all'atto di citazione, rispettivamente proposta e accettazione dell'accordo transattivo).
pagina 3 di 5 Parte opponente ha provveduto al pagamento dell'importo stabilito in data 24.07.2019, come dimostrato dal bonifico prodotto (doc. 4 allegato all'atto di citazione). ha quindi Controparte_4 rilasciato e notificato all'Ettori formale liberatoria (doc. 5 allegato all'atto di citazione) ove, preso atto dell'avvenuto pagamento nei termini stabiliti, ha dichiarato che nulla è più dovuto con riferimento a tale posizione debitoria, da ritenersi estinta.
Tali circostanze risultano confermate da parte opposta che, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha riconosciuto, sulla base della documentazione prodotta da controparte, l'avvenuta CP_ transazione e l'estinzione del debito dell'opponente. Ciò, peraltro, era stato anche rappresentato da CP_ all' con pec del 18.05.2023, prima della costituzione in giudizio dell'opposta. ha pertanto Pt_1 dichiarato di rinunciare al decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente, avendo questi dato prova dell'estinzione del proprio debito con l'originario creditore e ha richiesto che Controparte_4 venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Essa deve essere effettivamente dichiarata, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Sul punto, giova ricordare che è consolidato il principio per cui: “la Parte_1 rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere” (Cass., Sez. II, 23.07.2019 n. 19845).
Residua ora la regolamentazione delle spese di lite, in quanto parte opponente ha chiesto la condanna CP_ dell'opposta alla rifusione di quelle da lui sostenute, mentre ha chiesto che esse vengano compensate. A riguardo, deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale, non avendo le parti raggiunto un accordo in merito alle spese.
Ebbene, risulta documentalmente e non è comunque contestato che, allorché parte opposta ha notificato il decreto ingiuntivo opposto, parte opponente aveva già transatto definitivamente con la creditrice cedente ogni propria debenza per il titolo azionato. In data 24.07.2019 tale transazione era stata onorata da il quale aveva provveduto al pagamento di quanto pattuito nei confronti della Parte_1 società cedente ottenendo così il rilascio di formale quietanza liberatoria da parte di Controparte_4 CP_ tale società (cfr. doc. 4 e doc. 5 allegati all'atto di citazione). La pec del 18.05.2023, con cui ha rappresentato all' di riconoscere che nulla fosse da lui dovuto per il credito ceduto per cui è causa, Pt_1
è stata notificata all'odierno opponente ampiamente dopo lo spirare del termine per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo (29.04.2019).
Pertanto, l'opposizione si è resa necessaria per evitare che il decreto ingiuntivo, concesso per un debito estinto, in quanto oggetto della transazione, divenisse definitivo ed esecutivo. Deve dunque ritenersi che l'opposizione sia stata legittimamente proposta e successivamente coltivata da parte attrice al fine di evitare che il decreto ingiuntivo divenisse definitivamente esecutivo nei suoi confronti.
pagina 4 di 5 CP_ La circostanza che parte opponente non abbia proposto il proprio reclamo a immediatamente dopo la ricezione della diffida di pagamento – attendendo invece la notifica del decreto ingiuntivo per proporlo – non appare sotto questo profilo rilevante a fronte del fatto che all' è stato notificato un Pt_1 titolo giudiziale passibile di diventare definitivo ed esecutivo se non opposto. Peraltro, risulta evidente come non possa essere l'odierno opponente a dover subire le conseguenze pregiudizievoli derivanti omissioni imputabili all'opposta o alla società cedente il credito.
In ragione del virtuale esito del giudizio, parte opposta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 5.200,00 - 26.000,00, parametri medi per fasi studio e introduttiva e ridotti del 50 % per le altre fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 271/2023 nei confronti di Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite sostenute, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 145,50 per spese e in € 3.387,00, per onorari oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 05/03/2025
Il Giudice
Marina Rossi
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