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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 3493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 3493/2024 promossa da:
(C. F. ), residente in [...] Parte_1 C.F._1
Via Salaiola n° 30;
e
(C. F. , residente in [...] loc. Il Parte_2 C.F._2
Poggio n° 18, entrambi elettivamente domiciliati in Pontedera (PI) Via F. Lotti n° 12, presso lo studio dell'avv. Sonia Ticciati, che li rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in data 16/12/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso congiunto depositato in data 29/11/2024 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70, i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Capannoli (PI), in data 27 luglio 2002, trascritto al n. 7, Parte II B, anno 2002 dei Registri di Stato Civile di detto Comune;
- che dall'unione sono nati i figli , nato a [...] il [...] – Persona_1 [...]
) e , nato a [...] il [...] – (C.F. C.F._3 Persona_2 C.F._4
); - che con verbale del 28 ottobre 2019, omologato dal Tribunale di Pisa il 3
[...]
febbraio 2020 (n. 3572/2019), si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al ricorso;
- che il Tribunale di Pisa, a seguito di ricorso congiunto, ha omologato la loro separazione con provvedimento del 14.02.2024; - che la casa coniugale è di proprietà di
; - che si è trasferita con i figli in ER (PI) loc. La Parte_2 Parte_1
Rosa Via Salaiola n° 30, in un immobile di proprietà dei genitori di lei;
- che Parte_1
al momento è in cerca di un lavoro dipendente che ritiene di poter trovare a
[...]
breve; - che è titolare di Impresa Edile Individuale;
- che dalla Parte_2
separazione i coniugi si sono attenuti alle condizioni ivi concordate, hanno risolto consensualmente ogni questione economica, i figli frequentano in pari tempi i genitori senza alcuna problematica, seguiti da entrambi per ogni loro necessità; - che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Con le note a trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 15.01.2025 depositate telematicamente in data 16.12.2024, i coniugi hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Pag. 2 di 6 *****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche al superiore interesse dei figli minori.
Si dispone quindi in conformità, come da dispositivo.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Il tribunale di Pisa prende atto dell'accordo tra le parti e dispone in conformità, e precisamente:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , in Capannoli (PI), in data 27 luglio 2002, trascritto
[...] Parte_2
al n. 7, Parte II B, anno 2002 dei Registri di Stato Civile di detto Comune;
Pag. 3 di 6 b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Capannoli (PI) (n. 7, Parte II B, anno 2002);
c) dispone che i figli e rimangano affidati ai genitori in modo Per_1 Per_2
condiviso con collocazione e residenza presso la madre, nell'immobile ove già risiedono sito in ER (PI) Via Salaiola n° 30;
d) dispone che figli trascorreranno uguali periodi con la madre e con il padre, dividendo i giorni secondo lo schema 2+2+2 (2 giorni con un genitore + 2 giorni con l'altro genitore + 3 giorni con il primo genitore) con i relativi pernottamenti e weekend alternati;
i figli trascorreranno inoltre con l'uno o l'altro genitore quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo delle vacanze estive, da concordare entro il 30 giugno di ogni anno;
le maggiori festività saranno alternate, Natale – Santo Stefano, Pasqua –
Pasquetta, Epifania, Ultimo dell'Anno e Primo dell'Anno con pernottamento;
con possibilità per i genitori di poter prevedere anche periodi diversi di permanenza con i figli con l'uno o con l'altro;
e) dispone che corrisponderà a , a titolo di contributo di Parte_2 Parte_1 mantenimento per i figli l'importo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT annuale ed automatica, tramite bonifico entro il giorno 05 di ogni mese;
f) dispone che le spese straordinarie per i figli rimangano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
dette spese si precisano come segue: SPESE COMPRESE
NEL CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO materiale scolastico di cancelleria
(escluso il materiale di approvvigionamento di inizio anno), medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre scuola, dopo scuola, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), ricarica cellulare., spese di trasporto urbano;
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesto il consenso dell'altro genitore: tasse scolastiche, libri scolastici, materiali di cancelleria di inizio anno, mensa, ticket, medicinali esclusi quelli da banco, spese
Pag. 4 di 6 sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di trasporto extraurbano
(tessera autobus ed altro), carburante, spese di bollo, di assicurazione e carburante per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per università , ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, viaggi di studio e di istruzione, spese per iscrizioni ed approvvigionamenti per lo sport;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede). Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: A)
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione;
centri estivi;
soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. B) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinarie di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. C) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia o logopedia. D)
Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il genitore che intenda fare una spesa straordinaria subordinata al consenso deve comunicarlo all'altro (via sms, email, fax) e l'altro dovrà manifestare il proprio motivato dissenso, sempre per scritto, entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Comunque, ogni spesa straordinaria dovrà essere concordata ove superiore ad €. 150,00 cadauna, il rimborso avverrà entro venti giorni dall'inoltro di copia della ricevuta di spesa con riferimento al CF dei figli ove necessario;
Pag. 5 di 6 g) dispone che gli assegni familiari, bonus per i figli, assegno unico saranno percepiti da , mentre le spese straordinarie per i figli verranno portate in Parte_1
detrazione al 50% ciascuno;
h) prende atto che i coniugi dichiarano di aver definitivo ogni questione economica e/o patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, anche a titolo di assegno divorzile, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti;
i) dispone che spese e compensi legali rimangono a carico integrale di , Parte_2
che si impegna a sostenere il relativo onere.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Capannoli (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 18 gennaio 2025
La Presidente
dott.sa Santa Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 3493/2024 promossa da:
(C. F. ), residente in [...] Parte_1 C.F._1
Via Salaiola n° 30;
e
(C. F. , residente in [...] loc. Il Parte_2 C.F._2
Poggio n° 18, entrambi elettivamente domiciliati in Pontedera (PI) Via F. Lotti n° 12, presso lo studio dell'avv. Sonia Ticciati, che li rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in data 16/12/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso congiunto depositato in data 29/11/2024 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70, i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Capannoli (PI), in data 27 luglio 2002, trascritto al n. 7, Parte II B, anno 2002 dei Registri di Stato Civile di detto Comune;
- che dall'unione sono nati i figli , nato a [...] il [...] – Persona_1 [...]
) e , nato a [...] il [...] – (C.F. C.F._3 Persona_2 C.F._4
); - che con verbale del 28 ottobre 2019, omologato dal Tribunale di Pisa il 3
[...]
febbraio 2020 (n. 3572/2019), si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al ricorso;
- che il Tribunale di Pisa, a seguito di ricorso congiunto, ha omologato la loro separazione con provvedimento del 14.02.2024; - che la casa coniugale è di proprietà di
; - che si è trasferita con i figli in ER (PI) loc. La Parte_2 Parte_1
Rosa Via Salaiola n° 30, in un immobile di proprietà dei genitori di lei;
- che Parte_1
al momento è in cerca di un lavoro dipendente che ritiene di poter trovare a
[...]
breve; - che è titolare di Impresa Edile Individuale;
- che dalla Parte_2
separazione i coniugi si sono attenuti alle condizioni ivi concordate, hanno risolto consensualmente ogni questione economica, i figli frequentano in pari tempi i genitori senza alcuna problematica, seguiti da entrambi per ogni loro necessità; - che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Con le note a trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 15.01.2025 depositate telematicamente in data 16.12.2024, i coniugi hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Pag. 2 di 6 *****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche al superiore interesse dei figli minori.
Si dispone quindi in conformità, come da dispositivo.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Il tribunale di Pisa prende atto dell'accordo tra le parti e dispone in conformità, e precisamente:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , in Capannoli (PI), in data 27 luglio 2002, trascritto
[...] Parte_2
al n. 7, Parte II B, anno 2002 dei Registri di Stato Civile di detto Comune;
Pag. 3 di 6 b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Capannoli (PI) (n. 7, Parte II B, anno 2002);
c) dispone che i figli e rimangano affidati ai genitori in modo Per_1 Per_2
condiviso con collocazione e residenza presso la madre, nell'immobile ove già risiedono sito in ER (PI) Via Salaiola n° 30;
d) dispone che figli trascorreranno uguali periodi con la madre e con il padre, dividendo i giorni secondo lo schema 2+2+2 (2 giorni con un genitore + 2 giorni con l'altro genitore + 3 giorni con il primo genitore) con i relativi pernottamenti e weekend alternati;
i figli trascorreranno inoltre con l'uno o l'altro genitore quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo delle vacanze estive, da concordare entro il 30 giugno di ogni anno;
le maggiori festività saranno alternate, Natale – Santo Stefano, Pasqua –
Pasquetta, Epifania, Ultimo dell'Anno e Primo dell'Anno con pernottamento;
con possibilità per i genitori di poter prevedere anche periodi diversi di permanenza con i figli con l'uno o con l'altro;
e) dispone che corrisponderà a , a titolo di contributo di Parte_2 Parte_1 mantenimento per i figli l'importo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT annuale ed automatica, tramite bonifico entro il giorno 05 di ogni mese;
f) dispone che le spese straordinarie per i figli rimangano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
dette spese si precisano come segue: SPESE COMPRESE
NEL CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO materiale scolastico di cancelleria
(escluso il materiale di approvvigionamento di inizio anno), medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre scuola, dopo scuola, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), ricarica cellulare., spese di trasporto urbano;
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesto il consenso dell'altro genitore: tasse scolastiche, libri scolastici, materiali di cancelleria di inizio anno, mensa, ticket, medicinali esclusi quelli da banco, spese
Pag. 4 di 6 sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di trasporto extraurbano
(tessera autobus ed altro), carburante, spese di bollo, di assicurazione e carburante per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per università , ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, viaggi di studio e di istruzione, spese per iscrizioni ed approvvigionamenti per lo sport;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede). Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: A)
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione;
centri estivi;
soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. B) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinarie di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. C) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia o logopedia. D)
Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il genitore che intenda fare una spesa straordinaria subordinata al consenso deve comunicarlo all'altro (via sms, email, fax) e l'altro dovrà manifestare il proprio motivato dissenso, sempre per scritto, entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Comunque, ogni spesa straordinaria dovrà essere concordata ove superiore ad €. 150,00 cadauna, il rimborso avverrà entro venti giorni dall'inoltro di copia della ricevuta di spesa con riferimento al CF dei figli ove necessario;
Pag. 5 di 6 g) dispone che gli assegni familiari, bonus per i figli, assegno unico saranno percepiti da , mentre le spese straordinarie per i figli verranno portate in Parte_1
detrazione al 50% ciascuno;
h) prende atto che i coniugi dichiarano di aver definitivo ogni questione economica e/o patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, anche a titolo di assegno divorzile, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti;
i) dispone che spese e compensi legali rimangono a carico integrale di , Parte_2
che si impegna a sostenere il relativo onere.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Capannoli (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 18 gennaio 2025
La Presidente
dott.sa Santa Spina
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