Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/05/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 05-05-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 8609 dell'anno 2024
OGGETTO
Condanna al versamento di contributi previdenziali
TRA
C.F.: elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nucifero, C.F.: che la C.F._2
rapp.ta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
(c.f. ) in persona del Presidente della G. R., legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappr.ta e difesa dall'Avv. Modesto Letizia (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale giusta procura generale per C.F._3
notaio di Barano d'Ischia, Rep. n. 33646 del 14/03/18, e artt. 47 e 51 dello Per_1
Statuto regionale e 30 del Reg. reg.le n.12/11, elett.te domiciliati in Napoli alla via S.
Lucia 81 presso la sede della Controparte_1
resistente
E
( ) in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida CP_2 P.IVA_2
Verrengia ) C.F._4
resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per le parti resistenti: come da rispettiva memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
1
Campania, venendo successivamente inserita, con decorrenza giuridica dal 18.04.1990, nel Ruolo Generale dei dipendenti della attraverso il Decreto della Controparte_1
n. 12696 del 09.08.1990; che nonostante l'art. 12 della L. 730/1986 Controparte_1
al comma 4° prevedesse che il trattamento economico del personale immesso nei ruoli della pubblica amministrazione dovesse essere: “rideterminato sulla base di un'anzianità pari al periodo di servizio prestato”, la con il decreto Controparte_1
di assunzione, le aveva riconosciuto un anzianità di servizio solo dalla data di assunzione del 18.04.1990, non riconoscendole invece l'anzianità maturata per il periodo lavorato alle dipendenze del Commissariato Straordinario di Governo;
che la dopo un lungo iter amministrativo, aveva provveduto al suo reinquadramento CP_1 attraverso il Decreto n. 205 del 28.05.2013 riconoscendole un'anzianità pregressa, rispetto alla data dell'assunzione (18.04.1990), di ulteriori anni 3 e mesi 0, relativa al periodo dal 18.04.1987 al 18.04.1990, confermando l'inquadramento nel livello funzionale 6, qualifica Istruttore;
che tuttavia la Regione non aveva mai provveduto a ricalcolare il trattamento economico spettante in forza degli aumenti della retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturati in forza dell'art. 30 Legge Regionale 30.05.1984
n. 27 dall'art. 33 Legge Regionale 10.11.1989 n. 23, e dall'art.42 della Legge Regionale
04.07.1991 n. 12; che quindi, sulla scorta di tali elementi di fatto e di diritto, aveva chiesto al Tribunale la condanna della al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive spettanti a titolo di Ria pari alla somma di €. 14.016,98 come da analitici conteggi allegati al ricorso introduttivo oltre interessi dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo.
Assumeva la ricorrente che questo Tribunale aveva accolto la domanda con la sentenza n. 2775/2020, depositata in data 02.11.2020, notificata in data 17.05.2021 con la seguente decisione: “condanna la al pagamento della somma di Controparte_1
€. 14.016,98 in favore di , oltre interessi legali dalle maturazioni delle Parte_1 singole voci dei crediti fino al saldo”.
Rilevava l'istante che, tuttavia, la non aveva provveduto al Controparte_1
versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive dovute.
2 Tanto premesso, la ricorrente chiedeva, previo accertamento del proprio diritto ad ottenere il versamenti contributi sulle retribuzioni di cui alla sentenza n.2775/2020, la condanna della al versamento in favore dell' dei contributi Controparte_1 CP_2
spettanti sulle retribuzioni arretrate cosi come riconosciute dalla sentenza, con ogni conseguente effetto ai fini della ricostruzione della posizione pensionistica da parte dell' . Con vittoria di spese processuali ed attribuzione. CP_2
Si costituiva in giudizio la osservando di aver provveduto, Controparte_1
con il cedolino paga di dicembre 2024, alla sistemazione del provvisorio di uscita generato dalla procedura pignoratizia;
che contestualmente, tramite il flusso
UNIEMENS (all.2) - ID Trasmissione 90630198 del 31.01.2025, in riferimento alla sorta capitale stabilita nella citata sentenza ovvero € 14.016,98, erano stati versati i contributi previdenziali ed assistenziali, anche per la quota a carico della dipendente;
concludeva quindi per la declaratoria di inammissibilità o di rigetto dell'avversa domanda.
CP_ Si costituiva infine l' chiedendo, in caso di esito favorevole alla ricorrente domanda, affinchè la fosse tenuta a comunicare all'Istituto i dati necessari per CP_1
l'accredito dei contributi, nei limiti della prescrizione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'odierna udienza invitati i difensori alla discussione, all'esito della stessa scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Il titolo posto a fondamento della domanda è costituito dalla sentenza di questo
Tribunale n.2775/2020 con cui la veniva condannata al pagamento Controparte_1 in favore della di complessivi €.14.016,98 a titolo di differenze retributive Parte_1
(cfr. sentenza prodotta in atti).
L'accertamento compiuto dalla richiamata sentenza fonda il diritto del ricorrente alla regolarizzazione contributiva.
In proposito, deve osservarsi che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile va inteso nel senso che l'efficacia di giudicato si estende non solo alle dichiarazioni espresse, bensì anche a tutti i presupposti logici impliciti della decisione, e cioè a tutti quei passaggi che hanno costituito il presupposto logico- giuridico della decisione.
Deve, inoltre, evidenziarsi che nel rapporto di durata l'accertamento contenuto nel titolo che costituisce res iudicata ha efficacia non soltanto rispetto al periodo temporale oggetto della pronuncia, ma anche in relazione al futuro svolgimento del
3 rapporto, con l'unico limite della persistenza dei presupposti di fatto e del quadro normativo di riferimento del giudizio già definito (“rebus sic stantibus”).”
Quanto al fondamento dell'obbligo contributivo nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, l'art. 19 della L. 218/1952 dispone che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore.
Tale norma precisa altresì che: “il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”. Nel caso di specie, tuttavia, a seguito dell'accertamento giudiziale della subordinazione è intervenuto con ritardo il pagamento delle spettanze retributive dovute alla ricorrente. Al tardivo pagamento delle retribuzioni spettanti si accompagna, come obbligo del datore di lavoro, quello dell'ulteriore sanzione dell'obbligo di versare integralmente i contributi omessi.
Costituisce noto e consolidato principio della Suprema Corte quello secondo il quale: “In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico” (cosi la Cass. Sez. Lav. 15.07.2019 n. 18897 e negli stessi termini Cass.
6448/09; Cass. 3782/2008; Cass. 8800/2008; Cass. 10437/2000).
Con la sua più recente sentenza, la Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che:
“L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive debbano essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore: e ciò perché la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli;
mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro può procedere, ai sensi della L. n. 218 del 1952, art. 19 alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo.”(cfr. la più recente Cass. lav. 10.11.2021 n. 33155 ed in senso conforme Cass. 17/11/2016, n. 23426; Cass. civ. Sez. lavoro 14/09/2015, n. 18044;
Cass. civ. 28/09/2011, n. 19790).
4 In specie, sulla somma di €.14.016,98 la all'atto della notifica del CP_1
ricorso introduttivo del presente giudizio, non aveva versato i contributi previdenziali ed assicurativi spettanti.
I medesimi sono stati versati come da documentazione prodotta dalla CP_1
di cui al doc. n.2 in data 31-01-2025 (cfr. in atti).
[...]
Per le ragioni scaturenti della documentazione prodotta dalla deve essere CP_1
dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale
5 eliminazione della materia della lite;
- deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quindi nel caso di specie, avendo provveduto la all'accredito dei contributi in CP_1
favore della con riguardo alle differenze retributive di cui alla sentenza Parte_1
n.2775/2020, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Con riguardo al regime delle spese di lite, risulta documentato che l'avvenuto versamento dei contributi sia avvenuto in data 31-01-2025 successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 14-12-2024 (cfr. relata telematica prodotta in atti); pertanto esse sono poste a carico della CP_1
liquidandosi come da dispositivo, con attribuzione.
CP_ Le spese processuali sono invece interamente compensate nei confronti dell' quale ente destinatario del versamento dei contributi.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
• Dichiara compensate le spese processuali tra e Controparte_1
• Condanna la alla rifusione delle spese del giudizio nei Controparte_1 confronti della ricorrente, liquidate in complessivi €.1.500,00 oltre IVA e CPA, come per legge e spese generali, con attribuzione all'Avv. Giovanni Nucifero, dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere 05-05-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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