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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/05/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, a seguito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 21.5.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3255/2023 R.G.
TRA
in qualità di erede di , rappresentato e difeso Parte_1 Persona_1 dall'avv. Paolo Galluccio, con il quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dagli Avv.ti Rosa Maria Siciliano e Antonella Ferraro, elett.te domiciliata come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.6.2023, la ricorrente ha dedotto, in qualità di erede del sig. , che questi è stato dipendente del Persona_1 Controparte_2
con la qualifica di Ctg. A4.
[...] Parte_2
Ha precisato che, come tutto il personale sanitario, il era tenuto ad Per_1 indossare la divisa – composta da camice o casacca, pantaloni, scarpe o zoccoli – fornita dall' e custodita nei locali aziendali per ragioni Pt_3 principalmente igieniche e che, in base a disposizioni aziendali, era obbligato ad indossarla prima dell'inizio del turno di lavoro e dismetterla in azienda subito dopo la fine del turno, in quanto in ciascun reparto ogni dipendente deve essere presente all'orario di inizio turno con indosso la divisa da lavoro, chiarendo che la mancanza di tale adempimento è considerata violazione degli obblighi e deve essere giustificata.
Ha rappresentato che, per assolvere tale dovere, era tenuto ad accedere in azienda alcuni minuti prima dell'inizio del turno lavorativo per cambiarsi d'abito e raggiungere il reparto con indosso la divisa e che, parimenti, dopo la fine del turno, prima di uscire dall'Azienda e allontanarsi dal posto di lavoro, impiegava diversi minuti per dismettere la divisa (che per ragioni igieniche dove restare in
Azienda) ed indossare i propri indumenti.
1 Ha dedotto che, per il periodo dal 1.1.2011 al 15.4.2016, il tempo del cambio degli abiti in entrambi i casi non era retribuito nonostante fosse legato all'espletamento dell'attività lavorativa ed effettuato sotto le rigide direttive ed il controllo del datore di lavoro e che, pertanto, per le operazioni di vestizione e svestizione, il de cuius aveva diritto alla retribuzione per 10 minuti di straordinario come “plus orario” svolto nel compimento di operazioni strettamente connesse alla prestazione lavorativa in virtù di quanto disposto dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario.
Ha sostenuto che il “plus orario” deve essere calcolato secondo i parametri di cui all'art. 34 del CCNL ed all'art. 39 del CCNL integrativo del 20.09.2001.
Ha precisato che con riguardo al periodo decorrente dal 1.1.2011 al 25.9.2014 con sentenza passata in giudicato n. 2429 del 2018 questo Tribunale ha accertato il diritto del a vedersi computato il tempo impiegato per Per_1 indossare e dismettere la divisa.
Ciò premesso, ha così concluso: «1) Accogliere il ricorso e, pertanto, per il periodo già accertato dal 01.01.2011 al 25.09.2014 giusta sentenza n° 2429 del
2018 condannare l all'importo complessivo di € 942,12. 2) Controparte_1
Accertare e dichiarare per il periodo dal 26.09.2014 al 15.04.2016 che, il tempo impiegato dal dipendente per svestirsi ed indossare la divisa sul posto di lavoro, nonché il tempo necessario a compiere gli atti inversi prima di lasciare
l'azienda, sia qualificato come orario di lavoro e pertanto retribuito;
3) Conseguentemente, per il suddetto periodo, condannare l alla Controparte_1 corresponsione delle somme a titolo di straordinario per l'importo complessivo di € 431,88 calcolato conteggiando i 10 minuti per ogni giornata di effettiva presenza per il periodo dal 26.09.2014 al 15.04.2016 ed in riferimento alla Ctg.
A4. 4) Condannare, pertanto, l al pagamento complessivo Controparte_1 dell'importo di € 1.374,81 dal 01.01.2011 al 15.04.2016; 5) Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipataro».
La parte resistente, ritualmente citata e costituitasi, ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito vantato e ha chiesto di accertare l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della domanda. All'udienza odierna, trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda del ricorrente va accolta nei limiti di seguito tracciati, nel rispetto dei canoni di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 121 cpc e agli artt. 46 e 118 disp. att. cpc. Cont La parte domanda innanzitutto la condanna dell' al pagamento di quanto
2 spettante in ragione della quota oraria utile alla vestizione della divisa, da computarsi nell'orario di lavoro, così come accertato dal Tribunale, con sentenza passata in giudicato (v. certificato in atti) n. 2429 del 2018, per il periodo dall'1.1.2011 al 25.9.2014.
Acclarato il diritto, i conteggi prodotti in giudizio dalla parte ricorrente appaiono correttamente redatti alla luce dell'allegato prospetto delle presenze, rilasciato dalla Contr stessa convenuta.
L'Ente va dunque condannato al pagamento di € 942,12.
Quanto alla ulteriore istanza di accertamento del diritto a vedersi riconoscere il tempo necessario alla vestizione della divisa nell'orario di lavoro per il successivo Cont periodo dal 26.9.2014 al 15.4.2016, con successiva condanna dell' al pagamento di € 431,88, risulta assorbente l'eccezione di prescrizione del diritto a percepire tale voce retributiva.
Invero, dei diversi atti di messa in mora prodotti, unico utile a interrompere la prescrizione è la diffida dell'anno 2015, posto che quelle notificate negli anni
2018 e
2022, sottoscritte dal difensore a nome del de cuius , erano Persona_1 inefficaci per il venire meno del potere di rappresentanza (il era deceduto il Per_1
9.5.2016, come da certificato in atti).
Come noto, infatti, tra le cause di estinzione del potere di rappresentanza vi è la morte o l'incapacità sopravvenuta del rappresentato o del rappresentante
(1728 c.c. e 1396 c.c.). Né appare utile il principio di ultrattività del mandato
(alle liti) oltre la morte del mandante, che ha carattere del tutto eccezionale, perché in deroga alla regola generale di cui all'art. 1722 n. 4 c.c., e non può trovare applicazione al di là delle ipotesi espressamente previste (Cass. civile, sez. lav., 14 agosto 1999 n 8670).
Sicché il diritto risultava già prescritto all'atto di iscrizione del giudizio.
Circa il governo delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14 e ssmmii, entro i limiti del decisum, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità; la serialità del contenzioso giustifica la compensazione nella misura della metà.
PQM
Il Tribunale:
- accoglie in parte il ricorso e per l'effetto condanna la società al pagamento di €
942,12 in favore della parte ricorrente;
- Rigetta nel resto il ricorso;
3 - Compensa per metà le spese del giudizio, ponendo la residua parte a carico Contr dell' convenuta, liquidandola in € 320,50 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Nola, 21.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesco Fucci
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, a seguito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 21.5.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3255/2023 R.G.
TRA
in qualità di erede di , rappresentato e difeso Parte_1 Persona_1 dall'avv. Paolo Galluccio, con il quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dagli Avv.ti Rosa Maria Siciliano e Antonella Ferraro, elett.te domiciliata come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.6.2023, la ricorrente ha dedotto, in qualità di erede del sig. , che questi è stato dipendente del Persona_1 Controparte_2
con la qualifica di Ctg. A4.
[...] Parte_2
Ha precisato che, come tutto il personale sanitario, il era tenuto ad Per_1 indossare la divisa – composta da camice o casacca, pantaloni, scarpe o zoccoli – fornita dall' e custodita nei locali aziendali per ragioni Pt_3 principalmente igieniche e che, in base a disposizioni aziendali, era obbligato ad indossarla prima dell'inizio del turno di lavoro e dismetterla in azienda subito dopo la fine del turno, in quanto in ciascun reparto ogni dipendente deve essere presente all'orario di inizio turno con indosso la divisa da lavoro, chiarendo che la mancanza di tale adempimento è considerata violazione degli obblighi e deve essere giustificata.
Ha rappresentato che, per assolvere tale dovere, era tenuto ad accedere in azienda alcuni minuti prima dell'inizio del turno lavorativo per cambiarsi d'abito e raggiungere il reparto con indosso la divisa e che, parimenti, dopo la fine del turno, prima di uscire dall'Azienda e allontanarsi dal posto di lavoro, impiegava diversi minuti per dismettere la divisa (che per ragioni igieniche dove restare in
Azienda) ed indossare i propri indumenti.
1 Ha dedotto che, per il periodo dal 1.1.2011 al 15.4.2016, il tempo del cambio degli abiti in entrambi i casi non era retribuito nonostante fosse legato all'espletamento dell'attività lavorativa ed effettuato sotto le rigide direttive ed il controllo del datore di lavoro e che, pertanto, per le operazioni di vestizione e svestizione, il de cuius aveva diritto alla retribuzione per 10 minuti di straordinario come “plus orario” svolto nel compimento di operazioni strettamente connesse alla prestazione lavorativa in virtù di quanto disposto dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario.
Ha sostenuto che il “plus orario” deve essere calcolato secondo i parametri di cui all'art. 34 del CCNL ed all'art. 39 del CCNL integrativo del 20.09.2001.
Ha precisato che con riguardo al periodo decorrente dal 1.1.2011 al 25.9.2014 con sentenza passata in giudicato n. 2429 del 2018 questo Tribunale ha accertato il diritto del a vedersi computato il tempo impiegato per Per_1 indossare e dismettere la divisa.
Ciò premesso, ha così concluso: «1) Accogliere il ricorso e, pertanto, per il periodo già accertato dal 01.01.2011 al 25.09.2014 giusta sentenza n° 2429 del
2018 condannare l all'importo complessivo di € 942,12. 2) Controparte_1
Accertare e dichiarare per il periodo dal 26.09.2014 al 15.04.2016 che, il tempo impiegato dal dipendente per svestirsi ed indossare la divisa sul posto di lavoro, nonché il tempo necessario a compiere gli atti inversi prima di lasciare
l'azienda, sia qualificato come orario di lavoro e pertanto retribuito;
3) Conseguentemente, per il suddetto periodo, condannare l alla Controparte_1 corresponsione delle somme a titolo di straordinario per l'importo complessivo di € 431,88 calcolato conteggiando i 10 minuti per ogni giornata di effettiva presenza per il periodo dal 26.09.2014 al 15.04.2016 ed in riferimento alla Ctg.
A4. 4) Condannare, pertanto, l al pagamento complessivo Controparte_1 dell'importo di € 1.374,81 dal 01.01.2011 al 15.04.2016; 5) Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipataro».
La parte resistente, ritualmente citata e costituitasi, ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito vantato e ha chiesto di accertare l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della domanda. All'udienza odierna, trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda del ricorrente va accolta nei limiti di seguito tracciati, nel rispetto dei canoni di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 121 cpc e agli artt. 46 e 118 disp. att. cpc. Cont La parte domanda innanzitutto la condanna dell' al pagamento di quanto
2 spettante in ragione della quota oraria utile alla vestizione della divisa, da computarsi nell'orario di lavoro, così come accertato dal Tribunale, con sentenza passata in giudicato (v. certificato in atti) n. 2429 del 2018, per il periodo dall'1.1.2011 al 25.9.2014.
Acclarato il diritto, i conteggi prodotti in giudizio dalla parte ricorrente appaiono correttamente redatti alla luce dell'allegato prospetto delle presenze, rilasciato dalla Contr stessa convenuta.
L'Ente va dunque condannato al pagamento di € 942,12.
Quanto alla ulteriore istanza di accertamento del diritto a vedersi riconoscere il tempo necessario alla vestizione della divisa nell'orario di lavoro per il successivo Cont periodo dal 26.9.2014 al 15.4.2016, con successiva condanna dell' al pagamento di € 431,88, risulta assorbente l'eccezione di prescrizione del diritto a percepire tale voce retributiva.
Invero, dei diversi atti di messa in mora prodotti, unico utile a interrompere la prescrizione è la diffida dell'anno 2015, posto che quelle notificate negli anni
2018 e
2022, sottoscritte dal difensore a nome del de cuius , erano Persona_1 inefficaci per il venire meno del potere di rappresentanza (il era deceduto il Per_1
9.5.2016, come da certificato in atti).
Come noto, infatti, tra le cause di estinzione del potere di rappresentanza vi è la morte o l'incapacità sopravvenuta del rappresentato o del rappresentante
(1728 c.c. e 1396 c.c.). Né appare utile il principio di ultrattività del mandato
(alle liti) oltre la morte del mandante, che ha carattere del tutto eccezionale, perché in deroga alla regola generale di cui all'art. 1722 n. 4 c.c., e non può trovare applicazione al di là delle ipotesi espressamente previste (Cass. civile, sez. lav., 14 agosto 1999 n 8670).
Sicché il diritto risultava già prescritto all'atto di iscrizione del giudizio.
Circa il governo delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14 e ssmmii, entro i limiti del decisum, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità; la serialità del contenzioso giustifica la compensazione nella misura della metà.
PQM
Il Tribunale:
- accoglie in parte il ricorso e per l'effetto condanna la società al pagamento di €
942,12 in favore della parte ricorrente;
- Rigetta nel resto il ricorso;
3 - Compensa per metà le spese del giudizio, ponendo la residua parte a carico Contr dell' convenuta, liquidandola in € 320,50 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Nola, 21.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesco Fucci
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