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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/02/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 78/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile – Volontaria giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa di volontaria giurisdizione iscritta al R.G. n. 78/2025 promossa da:
e (in atti generalizzati), rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi, rispettivamente, dagli avv.ti Gianni Spina e Gabriella Gamberale;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege)
Oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 27/01/2025, i ricorrenti – premesso di essersi coniugati, con rito concordatario, in Matrice (CB), in data 11 maggio 2013, unione da cui erano nati i figli (05/01/2015 Per_1
e (11/08/2017), e di essersi separati con sentenza n. 755 del 18/10/2023, emessa dall'intestato Tribunale Per_2 nel giudizio di separazione consensuale iscritto al R.G. n. 1615/2023 – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Designato il giudice relatore, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, ossia l'omologazione della separazione consensuale e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per la separazione consensuale (udienza del 16/10/2023). Deve, quindi, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ritenute dal Collegio conformi a legge nonché congrue e rispondenti all'interesse dei figli minori.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di divorzio, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Matrice (CB), in data 11/05/2013, tra e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in atti;
• Dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti e i loro figli siano regolati secondo quanto previsto nelle conclusioni (da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte) rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Matrice (CB) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Comune di
Campobasso, nell'apposito registro dell'anno 2013, al n. 2, parte II, serie A, ufficio 1);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile – Volontaria giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa di volontaria giurisdizione iscritta al R.G. n. 78/2025 promossa da:
e (in atti generalizzati), rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi, rispettivamente, dagli avv.ti Gianni Spina e Gabriella Gamberale;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege)
Oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 27/01/2025, i ricorrenti – premesso di essersi coniugati, con rito concordatario, in Matrice (CB), in data 11 maggio 2013, unione da cui erano nati i figli (05/01/2015 Per_1
e (11/08/2017), e di essersi separati con sentenza n. 755 del 18/10/2023, emessa dall'intestato Tribunale Per_2 nel giudizio di separazione consensuale iscritto al R.G. n. 1615/2023 – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Designato il giudice relatore, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, ossia l'omologazione della separazione consensuale e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per la separazione consensuale (udienza del 16/10/2023). Deve, quindi, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ritenute dal Collegio conformi a legge nonché congrue e rispondenti all'interesse dei figli minori.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di divorzio, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Matrice (CB), in data 11/05/2013, tra e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in atti;
• Dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti e i loro figli siano regolati secondo quanto previsto nelle conclusioni (da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte) rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Matrice (CB) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Comune di
Campobasso, nell'apposito registro dell'anno 2013, al n. 2, parte II, serie A, ufficio 1);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda