Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 13763/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 13763/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MONTAGNA ELISABETTA e dell'avv. DE LUCA GIOACCHINO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
MONTAGNA ELISABETTA
RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 26/11/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“-Accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore nei confronti della resistente del saldo della mensilità di ottobre, 2023, delle retribuzioni dei mesi di novembre 2023, dicembre
2023, gennaio 2024, delle spettanze di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso
e del TFR e, per l'effetto,
rappresentante pro tempore, con sede legale in Settimo Milanese (20019 – MI), via Gallarata
46 a pagare al ricorrente la somma lorda di Euro Parte_1
21.539,08 (di cui Euro 7.437,45 a titolo di TFR) a titolo di saldo della mensilità di ottobre,
2023, delle retribuzioni dei mesi di novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, delle spettanze di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR e/o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Con vittoria di spese, onorari e compensi relativi al presente giudizio”.
2. non si è costituita nonostante la regolarità della notifica ed è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
3. La causa, avente natura documentale, udita la discussione orale, è stata decisa con lettura del dispositivo e riserva del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
***
4. Il ricorso deve essere accolto in applicazione dei seguenti principi in materia di ripartizione dell'onere della prova. Ed invero, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v.
Cassazione civile n. 15677/2009).
5. Nel nostro caso, la parte ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio. In particolare, il ricorrente ha allegato e documentato di aver lavorato per la resistente, dal 22/10/2020 al 09/01/2024, in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in modalità full – time, con inquadramento nel Livello C3 del CCNL
Metalmeccanici Industria (v. busta paga settembre 2023 e dimissioni per giusta causa, docc. 1
e 2 fasc. ric.).
6. Il ricorrente ha riferito che la convenuta ha omesso il pagamento delle retribuzioni a partire dal mese di ottobre 2023, delle spettanze di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso, dovuta a seguito delle dimissioni per giusta causa, e del TFR, per complessivi euro
21.539,08, di cui euro 7.437,45 a titolo di TFR, e non ha consegnato le relative buste paga (v. lettera di messa in mora del 12/02/2024 doc. 3 fasc. ric.).
7. In assenza delle buste paga, la parte ricorrente, per il tramite dell'organizzazione sindacale, ha elaborato i conteggi delle spettanze sulla base della CU 2024 e dei parametri indicati dal
CCNL Metalmeccanici Industria, in particolare ex artt. 1, 3-7 Titolo IV, artt. 1 e 5 Titolo VIII
(doc. 6 fasc. ric.). Per il calcolo del preavviso, il ricorrente ha richiamato l'art. 1 Titolo VIII del CCNL di settore, il quale quantifica il preavviso, per i lavoratori del livello C3, in 1 mese e 15 giorni (v. CCNL e ricorso pag. 2).
8. La parte convenuta, scegliendo di non costituirsi, non ha introdotto elementi impeditivi o limitativi dell'altrui pretesa che, pertanto, deve essere accolta.
9. Come è noto, il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni, nel caso in esame di ben quattro mensilità, integra certamente una giusta causa in presenza della quale il lavoratore può legittimamente recedere senza preavviso dal rapporto di lavoro (cfr. C. App. Milano n.
1788/2019 richiamata anche da Tribunale Cassino sez. lav., 18/09/2021, n. 702). Pertanto, al lavoratore spetta anche il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
10. La domanda deve conseguentemente essere accolta e la società resistente va condannata al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva lorda di euro 21.539,08, da maggiorarsi di rivalutazione e interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c., in applicazione del disposto dell'art. 429 comma 3 c.p.c..
11. Le spese, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definendo il giudizio, in accoglimento del ricorso, condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo lordo di euro 21.539,08 (di cui euro 7.437,45 a titolo di TFR) oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal dovuto al saldo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per spese, € 2.500,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Riserva il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.
Milano, 11/02/2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Beatrice Gigli