TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/07/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 6442/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429 e 442 c.p.c., a seguito di discussione orale, la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Ruggiero
Balzano e Angela Rizzi, presso il cui studio in Barletta, alla via Mons.
Dimiccoli n. 28, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito di discussione orale in cui le parti hanno concluso come da verbale d'udienza al quale si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 31.08.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'assegno di invalidità civile, escluso dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1 genericità e l'infondatezza nel merito.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va respinta la richiesta di rinnovazione della c.t.u. Alla luce di quanto si evidenzierà nel prosieguo, infatti, la consulenza tecnica d'ufficio risulta sufficientemente motivata.
2. Sempre in via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti e circostanze che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
3. Ancora in via preliminare, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l dovrà provvedere alla verifica del CP_1 possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Il merito
4. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge n. 118/71.
2 Com'è noto, il diritto a percepire un assegno di invalidità, invece, è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
5. Ciò posto sul piano generale, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, dott. specializzato in medicina legale, le cui Persona_1 conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che parte ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetto, versa nelle condizioni sanitarie legittimanti la richiesta di assegno di invalidità civile (invalidità civile pari al 74%), riconoscendo, in particolare, la sussistenza della riduzione pari al 74% della capacità lavorativa richiesta ai fini dell'assegno di invalidità a far data dalle operazioni peritali.
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver premesso che la ricorrente è affetta da “Sindrome da allettamento in paziente con esiti di lungo ricovero in rianimazione, esiti di pancreatite acuta su cronica con ascessi multipli addominali, sindrome depressiva, epatopatia cronica HBV +, cardiopatia ipertensiva, sindrome depressiva, TBC polmonare pregres”, ha, per quanto concerne più specificamente la sussistenza del requisito sanitario oggetto di domanda, che “Il periziando ha subito lungo periodo di ricovero in Rianimazione per complicanza chirurgica seguito da lungo periodo di riabilitazione post-intensiva.
Attualmente il periziando mostra una sindrome ipocinetica post allettamento con diffusa ipotrofia muscolare. Il periziando nel complesso si trova attualmente in una condizione di non completa autonomia per la quale necessita supporto ed ulteriore riabilitazione. Pe questo motivo si ritiene opportuno valutare il periziando come invalido civile nella misura del 74% o maggiore a far data dalla data delle operazioni peritali”.
Per quanto concerne, poi, l'impossibilità di retrodatare tale condizione rispetto alla visita peritale, il consulente tecnico d'ufficio ha osservato che
“All'epoca della domanda amministrativa il periziando aveva già avuto episodi di pancreatite cronica, tant'è che ad Ottobre 2023 fu ricoverato presso Ospedale S.
Paolo per fenomeno di riacutizzazione.
3 In tale condizione clinica, da quanto si possa dedurre dalla documentazione sanitaria, barèmes di riferimento per le patologie del periziando possono essere i codici:
3 6466 PANCREATITE CRONICA (III CLASSE) 41 50 0
11 2205 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA 0 0 25
2 6013 TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI
CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE 11 20 0
Dal calcolo riduzionistico secondo LT calcolando tutti i codici al massimo tabellare si ottiene una percentuale del 70%”
Quindi, il consulente d'ufficio ha proceduto al calcolo in termini percentuali delle singole patologie, riscontrando che all'epoca della domanda amministrativa non ricorrevano le condizioni per riconoscere il requisito sanitario in oggetto.
Diversamente, invece, con riferimento al quadro clinico riscontrato al momento della visita peritale, il consulente d'ufficio ha osservato che “Il periziando ha subito lungo periodo di ricovero in Rianimazione per complicanza chirurgica seguito da lungo periodo di riabilitazione post-intensiva. Attualmente il periziando mostra una sindrome ipocinetica post allettamento con diffusa ipotrofia muscolare manifestatasi dopo il periodo di ricovero tale da poterlo considerare, alla luce dell'esame obiettivo eseguito in sede di Operazioni Peritali, invalido civile ben al di sopra del 74%. Le patologie da cui era affetto il periziando erano presenti da anni ed impattavano in maniera più discreta sulla performance del periziando”.
Le conclusioni raggiunte dal c.t.u., anche in ordine alla decorrenza della sussistenza del requisito sanitario, sono condivisibili, facendo riferimento a una condizione di peggioramento, sopravvenuta rispetto alla domanda amministrativa e anche alla visita del c.t.u. nominato nella fase sommaria, e cristallizzatasi al momento della visita peritale, che consente di datare il pregiudizio ritenuto rilevante ai fini della determinazione dell'invalidità idonea a integrare il requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile.
Sul punto, inoltre, deve ulteriormente osservarsi, in primo luogo, che la datazione di un quadro clinico non è un'operazione caratterizzata da scientificità assoluta, nel senso che si tratta di “fotografare” la complessiva condizione sanitaria della parte perizianda in un determinato momento, o quanto meno le patologie più rilevanti;
nel caso di specie, la valutazione svolta dal consulente d'ufficio appare
4 corretta perché essa spiega adeguatamente le ragioni della non totale sovrapposizione del quadro clinico presente al momento della domanda amministrativa rispetto a quella successiva.
Del resto, non può non considerarsi che in ordine al quadro clinico sussistente al momento della domanda, le risultanze della c.t.u. disposta nella presente fase sono in linea con quelle della c.t.u. espletata nella fase sommaria, in cui la dott.ssa osservava che: “Tuttavia, nel caso in oggetto, sono assenti Per_2 sintomi e segni strumentalmente accertati di complicanze nonché di scompenso epatopancreatico e scompenso metabolico, quali l'ascite pancreatica, la formazione di fistole pancreatiche, la riduzione di peso, la trombosi dell'arteria e/o vena splenica e conseguente ipertensione portale, il malassorbimento, il diabete.
Sicuramente non trascurabile ma affatto di notevole importanza ai fini della domanda di cui al ricorso, la presenza di altre comorbidità quali la ipertensione arteriosa (in buon compenso), la sindrome depressiva in trattamento (non di competenza psichiatrica) la tubercolosi polmonare paucibacillare (asintomatica e in remissione)”.
Ne consegue, quindi, che anche sotto questo profilo appare corretta e condivisibile la scelta del consulente d'ufficio di far decorrere la sussistenza del requisito sanitario dalla visita peritale perché è da tale momento che è stato possibile riscontrare la stabilizzazione di un aggravamento del quadro clinico della parte in seguito ai ricoveri.
Infine, deve osservarsi che non vi è alcun elemento di nullità nella c.t.u. redatta dal dott. parte ricorrente ha potuto formulare le proprie osservazioni alla Per_1 bozza e, in seguito al deposito della c.t.u., le ha potute formulare nei confronti della relazione definitiva, come è normale nella dialettica processuale e come è evincibile dal verbale d'udienza.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno di invalidità civile dal 6.02.2025, data della visita peritale, dalla quale il CTU nominato nel presente procedimento ha fatto decorrere il complessivo peggioramento del quadro clinico sanitario della ricorrente che ha condotto al riconoscimento del requisito sanitario
(cfr. c.t.u. in atti).
5 Spese processuali
In considerazione del fatto che il requisito sanitario non è stato accertato con decorrenza dalla proposizione della domanda amministrativa ma da epoca successiva, anche rispetto al deposito del ricorso per a.t.p. e del ricorso in esame,
e sulla base di una situazione medica aggravatasi rispetto al momento della presentazione della domanda amministrativa e alla visita della commissione medica per l'invalidità civile e di cui, quindi, quest'ultima non ha potuto tener conto nel momento in cui ha espresso il giudizio di invalidità, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti, considerato che, al momento della visita della commissione medica d'invalidità civile il giudizio svolto da quest'ultima era corretto.
Così sul punto, Corte di Cassazione, ordinanza n. 5422/2025 del 01.03.2025, con specifico riferimento all'ipotesi di riconoscimento con decorrenza differita del requisito sanitario e alla possibilità di disporre compensazione delle spese processuali, che ha specificamente affermato che “Si è osservato, a tal proposito, che «il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non
è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé
(quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (sentenza n. 16821 del
2005, cit., punto 3 dei Motivi della decisione)”.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 6442/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo a Parte_1
per percepire l'assegno di invalidità civile dal 6.02.2025;
[...]
6 2. compensa le spese processuali tra le parti;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 2.07.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
7