Sentenza breve 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 12/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05213/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5213 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Nanula, Josephine Dunia Del Duca, con domicilio eletto presso lo studio Valentina Nanula in Milano, via Enrico Besana n. 2;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministero pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento, previa sospensione degli effetti,
del provvedimento di revoca/rifiuto di nulla osta al lavoro subordinato – codice pratica P-MI/L/Q/2025/11193 – -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- in data 26.09.2025 e notificato a mezzo PEC in pari data
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno,
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. UR TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che
in data 7.2.2025 la ricorrente presentava presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- un’istanza per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale in favore della cittadina marocchina -OMISSIS-, che veniva concesso in data 24.7.2025;
che in data 19.9.2025, l’Amministrazione inviava via Pec una richiesta di conferma, da parte del datore, della volontà di assumere il lavoratore prima del rilascio del visto in favore di quest'ultimo, ai sensi dell’art. 22, co. 5-quinquies del d.lgs. n. 286/98;
che con il provvedimento impugnato, in data 26.9.25, lo Sportello Unico per l’Immigrazione archiviava l'istanza della ricorrente poiché “essendo decorsi i sette giorni previsti dall’art. 22 comma 5 quinquies del d. lgs. n. 286/98 in assenza di conferma esplicita della richiesta di nulla osta, la stessa è rifiutata”;
Ritenuto
che all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.,
che in linea generale, per giurisprudenza pacifica, in materia di immigrazione, il mero ritardo non costituisce di per sé causa sufficiente al rigetto di un’istanza, in ragione della natura meramente ordinatoria dei termini (C.S. Sez. III, 29.1.2025, n. 676);
che inoltre, con riferimento al caso specifico, la ricorrente ha adeguatamente documentato la sussistenza di circostanze eccezionali che hanno reso giustificabile il ritardo nel rispondere alla richiesta, producendo in giudizio documentazione medica e legata alla sua sfera famigliare, che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare.
che in conclusione, il ricorso va pertanto accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
che sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
UR TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR TT | HA SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.