Articolo 1 della Legge 14 maggio 1966, n. 358
Articolo 2
Versione
25 giugno 1966
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Versione
20 aprile 1973
Art. 1.
Al Centro nazionale per i donatori degli occhi "Don Carlo Gnocchi" dell'Unione italiana ciechi, e' riconosciuto ed attribuito il compito di favorire e promuovere l'offerta e l'utilizzazione delle cornee e di bulbi oculari per fini terapeutici.
((A detto Centro e' attribuito, inoltre, il compito di collaborare con le regioni, per quanto di loro competenza, con il Ministero della sanita' e con gli enti interessati per il potenziamento della profilassi e prevenzione della cecita', nonche' con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'interno per il recupero sociale e l'assistenza ai minorati della vista che abbiano un residuo visivo in entrambi gli occhi non superiore a tre decimi))
Entrata in vigore il 20 aprile 1973