CA
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 52 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato BENIGNO ANDREA
- Appellante - C O N T R O
CP_1
-Appellato contumace - E
Controparte_2
, in persona dell'Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
- Appellato - All'udienza del 16/01/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato in riassunzione - per dichiarazione di incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Palermo - innanzi al Tribunale di Trapani,
premesso di lavorare alle dipendenze della CP_1 Controparte_3 di Alcamo e di aver svolto degli incarichi in qualità di segretario
[...] amministrativo, “a scavalco” ex. L. n. 6972/1890, presso l Parte_1 di Trapani, chiedeva condannarsi detta struttura (in solido con
[...]
l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro) alla corresponsione in suo favore della somma di € 14.471,74 a titolo di compensi e
1 rimborso spese, così come determinati dalle stesse delibere di nomina, mai corrispostigli. Con la sentenza n. 418/2022 il Tribunale, preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' resistente, accoglieva nei confronti CP_2 dell' la domanda di pagamento dei compensi, rigettando, invece, quella di Pt_1 rimborso spese per difetto di prova del loro esborso: ritenuto, in particolare, che la legittimazione passiva dell' risultasse ex actis dalle delibere di conferimento Pt_1 degli incarichi (con le quali il commissario straordinario dell'ente aveva altresì determinato l'importo dei relativi compensi, precisando che tale spesa sarebbe stata stanziata nel bilancio in corso di approvazione), soggiungeva che lo svolgimento della prestazione da parte del ricorrente, in assenza di eccezioni di inadempimento, era adeguatamente documentato dagli ordini di servizio allegati al ricorso e dai verbali (da lui redatti in qualità di segretario) di talune attività amministrative riguardanti l' , almeno in parte dallo stesso poste in essere. Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'
[...]
, chiedendone la riforma. Parte_2
Ha resistito al gravame l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, reiterando l'eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva.
pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
All'udienza del 16/01/2025, sulle conclusioni delle parti costituite, di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce. MOTIVI Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di ritualmente CP_1 evocato in giudizio e non costituitosi;
inoltre, in difetto di gravame sul punto, va evidenziato come sia ormai coperta dal giudicato la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato appellato. Nel merito l'appello è fondato. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che, individuando il fondamento del diritto di credito azionato dal nelle allegate delibere di CP_1 conferimento degli incarichi di segretario amministrativo, il Tribunale abbia erroneamente omesso di rilevarne la nullità per contrarietà a norme imperative ed in particolare per carenza di un impegno di spesa, relativo ai costi correlati agli incarichi di che trattasi, registrato nel competente capitolo di bilancio, nonché dell'attestazione della relativa copertura finanziaria, adempimenti questi imposti, a pena di nullità, dall'art. 191 del d. Lgs. n. 267/2000.
2 Trattasi, invero, di questione sollevata per la prima volta con l'atto di appello ma, ciò nondimeno, va qui esaminata integrando, come pure di recente affermato dalla Corte di legittimità, una nullità rilevabile d'ufficio in ogni grado del giudizio, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo e non si sia sul punto formato il giudicato (v. Cass. n. 13159 del 14/05/2024). Orbene, la questione sottoposta al vaglio della Corte, che presuppone l'applicabilità all' appellante del d. lgs. n. 267/2000, richiede il previo Pt_1 accertamento della sua natura pubblica. Premesso che, ad oggi, la Regione Siciliana, a cui l'art. 14, primo comma, lettera m) dello Statuto attribuisce la competenza legislativa esclusiva nella materia della “pubblica beneficenza ed opere pie”, non ha legiferato in materia, va ricordato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno costantemente affermato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata), la natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata in concreto facendo ricorso ai criteri indicati dal d.p.c.m. 16 febbraio 1990 (ricognitivo dei principi generali dell'ordinamento, e ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1990), indipendentemente dalle denominazioni assunte dagli enti, dalla volontà dei loro organi direttivi e dall'esito delle procedure amministrative eventualmente esperite (Cass., Sez. Un. n. 1151 del 27/01/2012; n. 10365 del 06/05/2009; n. 6342 del 06/06/1995; n. 4631 del 07/05/1998; n. 13666 del 18/09/2002). Tale verifica non può prescindere dall'esame dello Statuto di siffatte istituzioni la cui produzione, come pure sottolineato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, costituisce la prova essenziale posta a carico dalla parte interessata per dimostrare l'asserita natura pubblica (cfr. Cass. Sez. Unite n. 8053/1997, secondo cui "a tale fine probatorio non si può prescindere dalle risultanze statutarie"), tant'è che, nel tempo, sono stati rigettati i ricorsi avverso le pronunce dei giudici di merito che avevano affermato la natura privata dell'ente in difetto di tale dimostrazione, atteso che la circostanza che una istituzione operi sotto un rilievo pubblicistico e sociale non è di per sé sufficiente per la sua qualificazione come ente pubblico (cfr. anche Cass. n. 3679 del 2009). Nel caso che occupa, dallo Statuto dell' (già allegato al ricorso di primo Pt_1 grado dal , e qui prodotto dall'appellante), nel testo modificato con delibera CP_1
n. 103/2014, emerge che l'ente è stato costituito con DPRS n. 208 dell'11.09.2002
3 per effetto della fusione con l' Controparte_4 di Trapani, non è amministrato unicamente da privati (il consiglio di amministrazione è composto da 2 componenti designati dal Comune di Trapani, uno dall' uno dall' CP_5 Controparte_6
e soltanto uno dal successore dell'Avv. Pietro
[...]
Guccione) ed infine, non obbedisce nelle sue determinazioni ad una ispirazione religiosa. Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, l'intervenuta nomina alla direzione dell'ente, nel corso del tempo, di Commissari Straordinari da parte dell'amministrazione Regionale, la soggezione dell' a specifiche disposizioni Pt_1 impartite dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, l'avvio, sempre ad opera dell'Assessorato competente, della procedura di estinzione dell'ente, ex art. 34 L. R. n. 22/1986, esitata con decreto del Presidente della Regione n. 295/SERV.G./S.G. del 6.7.2016, poi annullato dal TAR con sentenza n. 1924/2017. Alla stregua dei criteri di cui al dpcm 16 febbraio 1990 va, dunque, riconosciuta la natura pubblica dell'odierno appellante e la sua conseguente soggezione alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 267/2000 che, agli artt. 191 e 194, secondo l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.7966/2008, n. 27406/2008 e n.22922/2009), prevede la nullità delle deliberazioni ed eventuali conseguenti convenzioni dirette ad acquisire servizi in favore di comuni, province e comunità montane in difetto di previo impegno di spesa;
divieto che sussiste anche in caso di incarichi di lavoro autonomo convenzionato (“l'esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la P.A. contraente è presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale dell'amministrazione. Pertanto, ove la delibera di conferimento di un incarico professionale di consulenza sia stata adottata senza la necessaria copertura finanziaria, è legittima la delibera di cessazione dell'incarico assunta dall'ente pubblico”: v. Cass. 27 giugno 2019, n. 17358; Cass. 31 maggio 2023 n. 15364). Quanto alla applicazione di tale disciplina anche alle , vale la pena Pt_1 richiamare il dictum della Corte Costituzionale, che pur rilevando la peculiarità di detti enti (sentenza n. 173 del 1981) e del loro regime giuridico, caratterizzato dall'intrecciarsi “di una intensa disciplina pubblicistica con una notevole permanenza di elementi privatistici, il che conferisce ad esse una impronta assai peculiare rispetto ad altre istituzioni pubbliche” (sentenza n. 195 del 1987), e pur affermando la assoluta tipicità
“di questi particolari enti pubblici, in cui convivono forti poteri di vigilanza e tutela pubblica con un ruolo ineliminabile e spesso decisivo della volontà dei privati, siano essi i fondatori, gli amministratori o la base associativa” (sentenza n. 396 del 1988), ha tuttavia ritenuto, proprio in un ambito di delibazione di norme di finanza pubblica (art. 76, comma
4 7, del d.l. n. 112 del 2008), che “l'evidenziata peculiarità delle non impedisca la Pt_1 riconducibilità delle stesse alle regole degli enti locali, quanto alla specifica disciplina della spesa” tenuto conto che le regole espresse nella normativa su richiamata (artt. 191 e 194 D.lgs n. 267 del 2000) costituiscono altrettanti principi strutturali della finanza pubblica. Pertanto, poiché l'atto con il quale l'ente pubblico assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, deve concludersi che in mancanza discende la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del contratto stipulato in attuazione di essa (cfr. in termini Cass. 33768/19; v. sent. n. 889/2022 di questa Corte ed altre conformi). Ciò è accaduto nella specie, dato che a fronte della delibera di incarico n. 22 del 22.02.2016 - e di tutte quelle successive, di proroga dell'incarico medesimo - astrattamente fonte di obbligazioni in capo all' , è mancato, come è pacifico, il Pt_1 necessario impegno di spesa con relativa copertura finanziaria;
nelle succitate delibere, infatti, si dà atto di come la spesa stabilita a titolo di compenso, oltre a quella autorizzata a titolo di rimborso spese di carburante, sarebbe stata imputata nell'apposito capitolo di bilancio di previsione del relativo anno, “in fase di stesura, che ne presenterà la necessaria disponibilità”; bilancio che, tuttavia, come emerge da una successiva relazione del Commissario Straordinario pro-tempore, in atti (deliberazione n. 6 del 25.07.2017: “Ricognizione posizioni debitorie al 31.12.2016”), non venne mai redatto né approvato. A fronte di tale fatto impeditivo del riconoscimento dei compensi rivendicati dall'appellato, a nulla rileva l'effettivo svolgimento della prestazione dedotta in giudizio, neppure ai fini di cui all'art. 2126 c.c., norma eccezionale applicabile, ai fini del riconoscimento di una remunerazione delle prestazioni di fatto, soltanto nell'ambito del lavoro subordinato, non anche ai rapporti di lavoro autonomo, sia pure aventi le caratteristiche della parasubordinazione (v. Cass. n. 5738 del 19/04/2001, n. 6260 del 21/03/2006, n. 23265 del 08/11/2007); ambito al quale non è neppure stato allegato possa essere ricondotto il rapporto de quo. In accoglimento dell'appello, pertanto, il ricorso di primo grado va integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
5 L'estraneità dell'Assessorato rispetto alle questioni ancora dibattute in appello rende equa l'integrale compensazione delle spese di questo grado nei suoi confronti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di , qui dichiarata, in parziale riforma della sentenza n. CP_1
418/2022 resa il 4.10.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Trapani, rigetta integralmente il ricorso di primo grado. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Condanna l'appellato a rifondere all' CP_1 [...]
le spese processuali che liquida per compensi in € Parte_2
2.740,00 per il primo grado ed in € 1.984,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Compensa le spese di questo grado nei confronti dell'
[...]
. Controparte_2
Palermo, 16/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
6