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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/10/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel procedimento n. 897/2016 R.G. pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 897 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattualevertente
TRA
e , rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Controparte_1 procura in atti, dagli avv.ti Napolitano Maurizio e Voza Olga e con gli stessi elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Agropoli, alla via San Marco n. 186;
ATTORI
E
p.i. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Castaldo Stefano, Esposito Alberto e Ferrara Felice e con gli stessi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Piazza Salvo
d'Acquisto n. 32;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Controparte_1 convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentirla Controparte_2 condannare al rimborso della somma corrisposta per l'acquisto di un pacchetto turistico avente ad oggetto una crociera da effettuarsi su Nave Costa Serena, denominata la “Grande Crociera del
Lontano Oriente” con imbarco in Dubai il giorno 3/4/2015 e sbarco a Shanghai il 25/4/2015 pari ad € 15.000,00, nonché al risarcimento dei danni “da vacanza rovinata” quantificati in €
10.000,00 ovvero, in subordine, al pagamento della somma riconosciuta nella proposta risarcitoria formulata dalla stessa convenuta con missiva del 16/4/2015, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Esponevano, in particolare, gli attori che poco dopo l'imbarco sulla nave venivano resi edotti dell'effettuazione di taluni lavori di miglioramento che, di fatto, impedivano ai viaggiatori l'accesso e il godimento di diverse zone della nave, provocando disagi e ingenerando uno stato di turbamento psicologico per la vacanza così irrimediabilmente rovinata. Rappresentavano poi che, in data 16/4/2015, veniva fatta recapitare nella cabina dagli stessi occupata una missiva contenente, tra l'altro, una proposta di risarcimento pari al 25% del prezzo sostenuto per l'acquisto della crociera da ottenere mediante presentazione della missiva all'Agenzia di viaggio, ma che, pur avendo seguito le indicazioni impartite, non avevano ricevuto alcun ristoro.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale instava per Controparte_2 il rigetto della domanda attorea in quanto improponibile, inammissibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. Deduceva, in particolare, la convenuta che i lavori di manutenzione avevano interessato esclusivamente l'area ove si trovavano alcuni negozi,
i cui prodotti, peraltro, venivano messi a disposizione per la vendita in altre aree della nave.
Precisava che, nonostante i lavori in oggetto non avessero realmente inciso sul godimento della vacanza, “riconobbe ai passeggeri la cancellazione delle quote di servizio - circa € 8,50 al CP_3 giorno a testa, un credito di € 250,00 per la prenotazione di una futura crociere con la nonché CP_2 concesse un rimborso del 25% sul prezzo pagato per la crociera”, sottolineando di non aver mai ricevuto alcuna lamentela da parte degli odierni attori nel corso della crociera, svoltasi comunque regolarmente secondo l'itinerario previsto.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ammessa la prova testimoniale articolata da parte convenuta, all'udienza dell'11/7/2023 dichiarava di rinunciare Controparte_2 all'escussione del teste ammesso e alla successiva udienza il Tribunale formulava una proposta conciliativa, non accettata da parte convenuta.
Tanto premesso in punto di fatto, si ritiene che la domanda proposta da parte attrice debba essere accolta nei limiti della motivazione che segue.
In limine litis, giova ricordare che, sotto il profilo della prova dell'inadempimento di un'obbligazione, costituisce ormai principio consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Analogamente, anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (ad es. per violazione di doveri accessori, come quello di informazione ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative e qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. S.U. n. 13533/01).
Ai fini della risoluzione della presente controversia occorre poi aver riguardo alla particolare tipologia di contratto che qui viene in rilievo, ossia il cd. “contratto di viaggio”.
Il suddetto contratto, invero, è funzionale al soddisfacimento di un interesse non patrimoniale del creditore, qual è quello legato ai profili di relax, svago, riposo, benessere psico-fisico del soggetto. Dunque, la “finalità turistica” o “scopo di piacere” non è un motivo irrilevante quanto, piuttosto, un elemento oggettivo e caratterizzante del negozio che entra a far parte della causa concreta dello stesso, qualificando l'essenzialità di tutte le attività volte alla realizzazione dello scopo perseguito, con la conseguenza che le singole prestazioni rilevano non singolarmente e separatamente, ma nella loro unitarietà funzionale e cioè in quanto in grado di assicurare, nel loro insieme, la “finalità turistica” della prestazione. Posto che detta finalità costituisce l'interesse preminente che spinge le parti a stipulare il contratto e ne connota la causa, il dato coinvolge anche l'attuazione del rapporto. Ciò significa che il contratto non esaurisce la sua funzione nel consentire all'utente di giungere sul luogo della vacanza e di soggiornare in una località astrattamente idonea a tale scopo, ma si realizza compiutamente solo se comprende tutti i servizi all'uopo programmati in corrispondenza alle sue legittime aspettative. Ne consegue che l'inadempimento, anche parziale, dei servizi promessi può compromettere la causa del contratto e dare luogo a responsabilità contrattuale (in tal senso cfr. Cass. n. 1417/2023).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente e pienamente condiviso da questo giudice, la prova del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata” – inteso come disagio psico- fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata – è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero (cfr. Cass. n. 7256/2012).
Dal canto suo, l'organizzatore e/o il venditore del viaggio, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Codice del Turismo, risponde del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, salvo che provi che il mancato o inesatto adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice allegava l'inesattezza dell'adempimento di Controparte_2
consistente nella mancata fruizione di alcune aree della nave, depositando missive inviate
[...]
e missive ricevute dalla stessa. D'altro canto, parte convenuta non ha mai contestato l'effettuazione dei lavori effettuati sulla nave - per i quali, anzi, aveva formulato una proposta risarcitoria rimasta, anch'essa, inadempiuta - né ha provato in alcun modo che detti lavori siano stati determinati da circostanze straordinarie e imprevedibili al momento dell'acquisto del pacchetto o comunque prima dell'imbarco, sì da non poter essere tempestivamente comunicate ai viaggiatori. Da questo punto di vista viene altresì in rilievo una palese violazione degli obblighi derivanti dalla buona fede e correttezza, che, in generale, deve connotare il comportamento dei contraenti nella fase esecutiva del contratto e che assumono particolare rilievo con riferimento al tipo di contratto oggetto della presente controversia.
In conclusione, il Tribunale ritiene sussistente sia l'inesatto adempimento dovuto alla mancata corrispondenza dei servizi compresi nel contratto di pacchetto turistico rispetto a quelli effettivamente erogati sia l'inadempimento degli obblighi informativi in capo alla convenuta.
La quantificazione di tali danni non può che essere effettuata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Ebbene, considerata la natura, il livello di gravità e la durata degli inadempimenti rilevati, nonché
l'entità delle spese effettuate dagli attori e non conteggiate da si ritiene equo CP_2 quantificare il danno complessivo subito dagli istanti nella misura di € 2.500,00, oltre interessi decorrenti dalla data della domanda al saldo.
In considerazione del principio della soccombenza e del mancato accoglimento della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificati ed integrati, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento alla luce del tenore delle difese effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta nell'interesse di e , ogni avversa Parte_1 Controparte_1 istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- accerta e dichiara l'inadempimento delle convenute, nei limiti di cui in motivazione;
- condanna la convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori, quantificati complessivamente in € 2.500,00, oltre interessi decorrenti dalla domanda al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per competenze legali oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Vallo della Lucania, 29/10/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 897 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattualevertente
TRA
e , rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Controparte_1 procura in atti, dagli avv.ti Napolitano Maurizio e Voza Olga e con gli stessi elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Agropoli, alla via San Marco n. 186;
ATTORI
E
p.i. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Castaldo Stefano, Esposito Alberto e Ferrara Felice e con gli stessi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Piazza Salvo
d'Acquisto n. 32;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Controparte_1 convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentirla Controparte_2 condannare al rimborso della somma corrisposta per l'acquisto di un pacchetto turistico avente ad oggetto una crociera da effettuarsi su Nave Costa Serena, denominata la “Grande Crociera del
Lontano Oriente” con imbarco in Dubai il giorno 3/4/2015 e sbarco a Shanghai il 25/4/2015 pari ad € 15.000,00, nonché al risarcimento dei danni “da vacanza rovinata” quantificati in €
10.000,00 ovvero, in subordine, al pagamento della somma riconosciuta nella proposta risarcitoria formulata dalla stessa convenuta con missiva del 16/4/2015, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Esponevano, in particolare, gli attori che poco dopo l'imbarco sulla nave venivano resi edotti dell'effettuazione di taluni lavori di miglioramento che, di fatto, impedivano ai viaggiatori l'accesso e il godimento di diverse zone della nave, provocando disagi e ingenerando uno stato di turbamento psicologico per la vacanza così irrimediabilmente rovinata. Rappresentavano poi che, in data 16/4/2015, veniva fatta recapitare nella cabina dagli stessi occupata una missiva contenente, tra l'altro, una proposta di risarcimento pari al 25% del prezzo sostenuto per l'acquisto della crociera da ottenere mediante presentazione della missiva all'Agenzia di viaggio, ma che, pur avendo seguito le indicazioni impartite, non avevano ricevuto alcun ristoro.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale instava per Controparte_2 il rigetto della domanda attorea in quanto improponibile, inammissibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. Deduceva, in particolare, la convenuta che i lavori di manutenzione avevano interessato esclusivamente l'area ove si trovavano alcuni negozi,
i cui prodotti, peraltro, venivano messi a disposizione per la vendita in altre aree della nave.
Precisava che, nonostante i lavori in oggetto non avessero realmente inciso sul godimento della vacanza, “riconobbe ai passeggeri la cancellazione delle quote di servizio - circa € 8,50 al CP_3 giorno a testa, un credito di € 250,00 per la prenotazione di una futura crociere con la nonché CP_2 concesse un rimborso del 25% sul prezzo pagato per la crociera”, sottolineando di non aver mai ricevuto alcuna lamentela da parte degli odierni attori nel corso della crociera, svoltasi comunque regolarmente secondo l'itinerario previsto.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ammessa la prova testimoniale articolata da parte convenuta, all'udienza dell'11/7/2023 dichiarava di rinunciare Controparte_2 all'escussione del teste ammesso e alla successiva udienza il Tribunale formulava una proposta conciliativa, non accettata da parte convenuta.
Tanto premesso in punto di fatto, si ritiene che la domanda proposta da parte attrice debba essere accolta nei limiti della motivazione che segue.
In limine litis, giova ricordare che, sotto il profilo della prova dell'inadempimento di un'obbligazione, costituisce ormai principio consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Analogamente, anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (ad es. per violazione di doveri accessori, come quello di informazione ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative e qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. S.U. n. 13533/01).
Ai fini della risoluzione della presente controversia occorre poi aver riguardo alla particolare tipologia di contratto che qui viene in rilievo, ossia il cd. “contratto di viaggio”.
Il suddetto contratto, invero, è funzionale al soddisfacimento di un interesse non patrimoniale del creditore, qual è quello legato ai profili di relax, svago, riposo, benessere psico-fisico del soggetto. Dunque, la “finalità turistica” o “scopo di piacere” non è un motivo irrilevante quanto, piuttosto, un elemento oggettivo e caratterizzante del negozio che entra a far parte della causa concreta dello stesso, qualificando l'essenzialità di tutte le attività volte alla realizzazione dello scopo perseguito, con la conseguenza che le singole prestazioni rilevano non singolarmente e separatamente, ma nella loro unitarietà funzionale e cioè in quanto in grado di assicurare, nel loro insieme, la “finalità turistica” della prestazione. Posto che detta finalità costituisce l'interesse preminente che spinge le parti a stipulare il contratto e ne connota la causa, il dato coinvolge anche l'attuazione del rapporto. Ciò significa che il contratto non esaurisce la sua funzione nel consentire all'utente di giungere sul luogo della vacanza e di soggiornare in una località astrattamente idonea a tale scopo, ma si realizza compiutamente solo se comprende tutti i servizi all'uopo programmati in corrispondenza alle sue legittime aspettative. Ne consegue che l'inadempimento, anche parziale, dei servizi promessi può compromettere la causa del contratto e dare luogo a responsabilità contrattuale (in tal senso cfr. Cass. n. 1417/2023).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente e pienamente condiviso da questo giudice, la prova del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata” – inteso come disagio psico- fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata – è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero (cfr. Cass. n. 7256/2012).
Dal canto suo, l'organizzatore e/o il venditore del viaggio, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Codice del Turismo, risponde del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, salvo che provi che il mancato o inesatto adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice allegava l'inesattezza dell'adempimento di Controparte_2
consistente nella mancata fruizione di alcune aree della nave, depositando missive inviate
[...]
e missive ricevute dalla stessa. D'altro canto, parte convenuta non ha mai contestato l'effettuazione dei lavori effettuati sulla nave - per i quali, anzi, aveva formulato una proposta risarcitoria rimasta, anch'essa, inadempiuta - né ha provato in alcun modo che detti lavori siano stati determinati da circostanze straordinarie e imprevedibili al momento dell'acquisto del pacchetto o comunque prima dell'imbarco, sì da non poter essere tempestivamente comunicate ai viaggiatori. Da questo punto di vista viene altresì in rilievo una palese violazione degli obblighi derivanti dalla buona fede e correttezza, che, in generale, deve connotare il comportamento dei contraenti nella fase esecutiva del contratto e che assumono particolare rilievo con riferimento al tipo di contratto oggetto della presente controversia.
In conclusione, il Tribunale ritiene sussistente sia l'inesatto adempimento dovuto alla mancata corrispondenza dei servizi compresi nel contratto di pacchetto turistico rispetto a quelli effettivamente erogati sia l'inadempimento degli obblighi informativi in capo alla convenuta.
La quantificazione di tali danni non può che essere effettuata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Ebbene, considerata la natura, il livello di gravità e la durata degli inadempimenti rilevati, nonché
l'entità delle spese effettuate dagli attori e non conteggiate da si ritiene equo CP_2 quantificare il danno complessivo subito dagli istanti nella misura di € 2.500,00, oltre interessi decorrenti dalla data della domanda al saldo.
In considerazione del principio della soccombenza e del mancato accoglimento della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificati ed integrati, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento alla luce del tenore delle difese effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta nell'interesse di e , ogni avversa Parte_1 Controparte_1 istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- accerta e dichiara l'inadempimento delle convenute, nei limiti di cui in motivazione;
- condanna la convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori, quantificati complessivamente in € 2.500,00, oltre interessi decorrenti dalla domanda al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per competenze legali oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Vallo della Lucania, 29/10/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni