Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/05/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 846/2024 R.C.
N Parte_1 ent.
N......................Cr
on.
N......................R
ep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Undicesima Sezione Stranieri CIVILE In persona della Giudice monocratica dott.ssa Laura Cresta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 846/2024 promossa da:
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in G. Des Geneys 8 18100 Imperia, presso lo studio dell''avv.
, (C.F. ) che lo rappresenta e difende in forza di Parte_3 C.F._2 mandato in atti.
PARTE RICORRENTE CONTRO
in persona del pro tempore, rappresentato ex lege Controparte_1 CP_2 enova PARTE CONVENUTA E CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliata in CORSO Controparte_3 P.IVA_1
CAVALLOTTI 59 C/O 18038 presso lo studio dell''avv. CP_3 CP_3 Pt_4
(C.F. ), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
[...] C.F._3
PARTE CONVENUTA con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
OGOGGETTO: Ricorso ex artt. 19 bis D. Lg. 150/2011 per l'accertamento della cittcittadinanza italiana ex art. 4 comma 2 legge 91/1992
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRRENTE rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA- Controparte_1 rassegnate all'udienza di precisazione delle c
MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che: con ricorso, depositato il 25.1.2024, parte ricorrente ha allegato in fatto:
- di essere di nazionalità rumena, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...];
- di avere presentato istanza per rendere dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 prot. n. 50304 del 6 giugno 2022, che veniva rigettata per mancanza del requisito della residenza legale in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età senza interruzioni, richiesto dall'articolo 4 comma 2 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91;
- che, più in particolare, l'istanza veniva rigettata in quanto risultava che il richiedente ed i suoi genitori nato a [...] il [...] e nata Persona_1 Persona_2
a GA (Romania) il 15 settembre 1967, si fossero iscritti per la prima volta nell'anagrafe italiana il 5 febbraio 2007;
- che per tale motivo i predetti non risultavano in regola con il requisito della residenza anagrafica per il periodo dalla nascita di (dal 7 maggio 2004) fino al 4 febbraio 2007. Parte_2
Su tali presupposti chiedeva l'annullamento del provvedimento di rigetto per i seguenti motivi in diritto:
- ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n.91/1992, "Lo straniero nato in [...], che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data" e tale criterio di attribuzione della cittadinanza italiana è definito iure soli in quanto viene acquisita per nascita;
- anche nel caso di iscrizione anagrafica tardiva, il , con Circolare K64.2/13 Controparte_1 del 2007 ha stabilito che tale circostanza non è os a cittadinanza italiana se venga prodotta documentazione idonea a comprovare l'effettiva presenza in Italia dell'interessato anche nel periodo antecedente all'iscrizione anagrafica, fermo restando che "L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia". Con riferimento, invece, al concetto suindicato di "residenza legale ininterrotta", con Circolare K60.1 del 2007 il Ministero dell'Interno ha precisato che brevi assenze temporanee non sono pregiudizievoli all'acquisto della cittadinanza italiana se la persona interessata abbia comunque mantenuto la residenza legale in Italia nonché "il proprio centro delle relazioni sociali e familiari";
- che lo stesso ha espressamente stabilito che “l'iscrizione anagrafica Controparte_1 tardiva del minore presso un Comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc)”;
- che il 22 giugno 2013 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 69/2013, il cui art. 33, come modificato dalla legge di conversione n. 98/2013, che attribuisce valore normativo a quanto già previsto dal Ministero con la circolare del 2007;
- che nel caso in esame il periodo dalla nascita di fino al 4 febbraio 2007 può Parte_2 essere colmato con la certificazione vaccinale Servizio Sanitario Regione Liguria, da cui risulta che nel periodo predetto il ricorrente abbia assolto l'obbligo vaccinale, e con la documentazione di frequenza alla Scuola Paritaria dell'Infanzia Sacro Cuore di Gesù a
CP_3
A sostegno della domanda sono stati prodotti i seguenti documenti:
1. Provvedimento di rigetto dell'istanza ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 prot. n. 1326/23 Controparte_3
2. Certificato di nascita
3. Certificato contestuale anagrafico stato di famiglia e residenza
4. Certificazione storico Vaccinazioni
5. Iscrizione Scuola dell'Infanzia
6. Parte_5 Pt_6
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto della domanda per mancanza Controparte_3 dei presupposti di legge. In particolare, in fatto, ha evidenziato come, dalla consultazione dai registri anagrafici comunali, fosse risultato che il ricorrente ed i suoi genitori e , si fossero Persona_1 Persona_2 iscritti per la prima volta nell'anagrafe italiana il 5 febbraio 2007 e, dalla nota della Questura di Imperia, che , nato il [...] a [...], nonché i propri Parte_2 genitori, l 01/03/1971 a IR JO (Romania) e Persona_1 Persona_2 (madre), nata il [...] a [...], non risultano essere stati titolari di un permesso di soggiorno in Italia”. In diritto ha allegato il , con la Circolare n. K.64.2/13 del 7 novembre Controparte_1
2007, abbia ritenuto opportuno intervenire sulla materia ribadendo che “il periodo di residenza da considerarsi ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 è quello di “residenza legale”. Ciò significa che l'interessato deve dimostrare fin dalla nascita in Italia, il possesso di regolare permesso di soggiorno (annotato su quello dei genitori) e la registrazione nell'anagrafe del Comune di residenza” e che sul requisito della residenza legale, anche la giurisprudenza abbia osservato come “La condizione, dettata dalla norma, relativa alla residenza in Italia fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, deve essere interpretata, coerentemente con quanto ritenuto dalla dottrina pressoché unanime, con specifico riferimento all'avverbio "legalmente", come permanenza in Italia non clandestina ovvero in violazione delle norme che regolano l'ingresso, la circolazione ed il soggiorno dei cittadini stranieri. L'affacciarsi del fenomeno della migrazione al momento dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza ha dettato l'esigenza di qualificare come "legale" la condizione costituita dall'ininterrotta residenza, utilizzando un termine affatto eterogeneo rispetto alla qualificazione normativa della residenza desumibile dall'art. 43 c.c. o dalle norme processuali sulle notificazioni degli atti. Secondo l'art. 43 c.c., la residenza è il luogo della dimora abituale. Ugualmente, la definizione giuridica di residenza, mutuabile dalle disposizioni processuali sulla notificazione degli atti giudiziari (artt. 138 e ss. codice di rito), si fonda sul criterio dell'effettività, da ritenersi prevalente, ove provata, sulla residenza anagrafica (Cfr. Cass. n. 2814 del 2000; Cass. n. 5726 del 2002).” (Cassazione civile sez. VI - 17/06/2019, n. 16136) Si è costituito il che, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità Controparte_1 della domanda in avrebbe provveduto, entro la prima udienza, ad alcuna notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione a parte convenuta e, nel merito, ha richiamato le difese dell'Ente locale, che ha curato il procedimento, risultando evidente la carenza della prova del presupposto della disposizione di cui il ricorrente domanda l'applicazione (ovvero la residenza legale senza interruzioni dalla nascita alla maggiore età). Alla prima udienza fissata, ove sono comparse tutte le parti, la causa, già istruita documentalmente, veniva rimessa in decisione previa discussione orale. Tutto ciò premesso OSSERVA Il ricorso è fondato andando integralmente accolto. Per quanto attiene alla competenza a decidere il giudizio, rileva questa giudice che la Suprema Corte (Cass. civ. S.U. 25 febbraio 2009, n. 4466) ha in motivazione affermato:
► che “deve ritenersi che, come previsto per lo stato di apolide, anche per lo stato di cittadino la ricognizione amministrativa e il decreto del Ministro dell'Interno che ad essa consegue (L. n. 92 del 1991, artt. 7 e 8) riguardando un diritto soggettivo, sono atti vincolati che non possono che fondarsi sui documenti prodotti da chi li richiede, in applicazione dei principi d'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)”;
► che “la struttura normativa dell'istituto evidenzia che ogni persona ha un diritto soggettivo alla condizione personale costituita dallo stato di cittadino e in tal senso sono pure le convenzioni internazionali rilevanti in questa sede ai sensi dell'art. 117 Cost. (dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 al Trattato di Lisbona approvato dal Parlamento europeo il 16 gennaio 2008)”;
► che “la L. n. 92 del 1991 sulla cittadinanza riafferma l'esistenza di tale diritto che può essere solo riconosciuto dalle autorità amministrative competenti : artt. 7 e 8), Controparte_1 prevedendo eccezionalmente atti concessori di esso da parte del Presidente della Repubblica, con una discrezionalità politica limitata, in rapporto alle circostanze speciali indicate dalla legge, per le quali la cittadinanza viene concessa (art. 9). Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente”. Deve dunque ritenersi che il procedimento nel quale si domanda l'accertamento della cittadinanza italiana ha ad oggetto un diritto soggettivo e che la sua attribuzione alle Sezioni specializzate del Tribunale ad opera del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, rafforza tale qualità, imponendo all'interno della stessa giurisdizione ordinaria un particolare riparto di valutazione. Sempre preliminarmente va ritenuto il difetto di legittimazione passiva del CP_3
Sul punto dove essere condiviso quanto in proposito affermato da alcune pronunce
[...] isprudenza di legittimità secondo le quali “Nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile e nella tenuta dei registri anagrafici il Sindaco agisce, ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 1 d.P.R. n. 396/2000, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non come organo di vertice e legale rappresentante dell'amministrazione comunale, bensì come organo periferico dell'amministrazione statale, dalla quale dipende ed alla quale sono imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché la responsabilità per i danni eventualmente cagionati” (v. Cass. S.U. n. 12193 del 2019, Cass. n.7210 del 2009, Cass. n. 15199 del 2004, Cass. n. 1599 del 2000) ed anche dalla giurisprudenza di merito (ex multis Tribunale di Milano sentenza 13 dicembre 2012, proc. 12502/2012 R.G.; Tribunale di Milano sentenza 29 gennaio 2015, proc. 80677/2012 R.G. che ha considerato “che le funzioni statali in materia di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione sono delegate al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54.3 D. Lgs. n. 267/2000 e che tale delega di funzioni comporta l'immediata riferibilità allo Stato italiano – e per esso al – degli atti concernenti la Controparte_1 cittadinanza italiana (il provvedimento dichiarativo dello status di cittadino, ovvero ogni provvedimento emanato dal Sindaco quale Ufficiale del Governo delegato alle funzioni dello stato civile, quale l'atto di rigetto nella specie… Invero deve essere ricordato che l'ordinamento conosce l'esercizio di funzioni sindacali in nome e per conto non già dell'ente territoriale sotto ordinato rappresentato, bensì in nome e per conto dell'Amministrazione Centrale. A titolo di esempio si ricorda che l'art. 54 D. Lgs. 267/2000 qualifica il Sindaco, Ufficiale dell'anagrafe, quale ufficiale del Governo;
anche dopo l'intervento della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali, permane l'attribuzione a della vigilanza sulla tenuta delle anagrafi e Controparte_1 quindi anche del registro della cittadinanza istituito presso ciascun Comune, evenienza che giustifica che quell'operare sia riferibile in capo allo Stato a detto Ministero;
il Sindaco, in altri termini, esercitando la funzione in esame, assume la veste di Ufficiale di Governo. D'altra parte, l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte riafferma che anche dopo l'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali, n. 142/1990, il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo, con atti che, in quanto posti in essere come organo dello Stato, sono riferibili a questo e non al Comune in tutti i casi in cui esercita i suoi poteri di tenuta dell'anagrafe della popolazione (Cass. civ. sez. III, n. 136/1994) e risulta confermato anche successivamente (Cass. civ. sez. I, n. 7210/2009; Cass. civ. sez. III, n. 15199/2004; Cass. civ. sez. I, n. 1599/2000)”). Ancora, priva di pregio risulta l'eccepita improcedibilità del ricorso, avendo parte ricorrente ritualmente provveduto alla notifica, nei nuovi termini perentori concessi dal Tribunale all'udienza del 14.11.2024. Nel merito, è vero che, al pari dei genitori, il ricorrente fosse stato privo di permesso di soggiorno, ed infatti l'iscrizione anagrafica è avvenuta solamente dopo l'ingresso della Romania nell'Unione Europea. Tuttavia, già con la circolare n. 22 del 7 novembre 2007 il considerava la Controparte_1 necessità di restringere l'impatto di tali circostanze sulla persona del minore che, al compimento della maggiore età, domandasse la cittadinanza italiana, tenuto conto:
► per un verso della “entità del fenomeno migratorio che ha coinvolto l'Italia negli ultimi anni”, la quale “ha determinato un consistente aumento di nascite di bambini stranieri che chiedono, una volta divenuti maggiorenni, di acquistare la cittadinanza dello Stato dove sono cresciuti ed hanno frequentato le scuole, conseguendo regolari titoli di studio”;
► conseguentemente, del fatto che per tali soggetti “l'acquisizione dello status civitatis del Paese in cui sono nati, del quale si sentono parte per averne assunto cultura e stile di vita diventa il momento conclusivo di un delicato percorso di pieno inserimento nella collettività”;
► per altro verso, della opportunità di “individuare criteri di applicazione dell'art. 4, comma 2 e del conseguente art. 1 del D.P.R. 572/93, che meglio rispondano all'attuale contesto sociale, al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore, possano arrecargli danno. Quanto sopra, in armonia con la linea di azione del Governo e con l'orientamento in ambito internazionale volti alla tutela in via primaria degli interessi del minore”. In linea con tali necessità, con il citato art. 33 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, intitolato “Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in [...]”, il legislatore ha stabilito che “ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione”. Detta disposizione ha proprio la finalità di far sì che i Comuni accolgano la dichiarazione di elezione della cittadinanza anche in presenza di iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori, di rigetto illegittimo da parte dell' della richiesta di iscrizione, etc. Controparte_4
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge presentato al Parlamento, la norma recepisce “un orientamento consolidato da parte della giurisprudenza (Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 1486 del 13 aprile 2012; Tribunale di Imperia, decreto n. 1295 del 11 settembre 2012; Tribunale di Reggio Emilia – I sezione civile, decreto 31 gennaio 2013; Tribunale di Lecce – II sezione civile, sentenza del 11 marzo 2013; Tribunale di Firenze – I sezione civile, decreto del 5 aprile 2013), che riconosce al figlio nato in [...] genitori stranieri il diritto di acquisire la cittadinanza al compimento della maggiore età, nei casi in cui ci siano inadempimenti di natura amministrativa, a lui non imputabili, da parte dei genitori o degli ufficiali di stato civile o di altri soggetti. In tal modo, la giurisprudenza ha considerato rilevante la sussistenza in concreto dei requisiti per ottenere la cittadinanza da parte del neo maggiorenne nato in [...] genitori stranieri, documentabili, tra l'altro, con certificazioni scolastiche o mediche attestanti la sua presenza in Italia fin dalla nascita e il suo inserimento nel tessuto socio-culturale”. Questa è esattamente la situazione del ricorrente, nato a [...] [...] da genitori CP_3 rumeni privi del titolo di soggiorno in Italia, fino all'ingresso della Romania nell'Unione Europea. In questa situazione, alla stregua delle disposizioni normative e regolamentari sopra citate, non è imputabile al ricorrente la mancata richiesta di permesso di soggiorno da parte dei genitori fino al 4.2.2007, trattandosi di adempimenti non compiuti dai genitori quando egli aveva un'età fino ai 3 anni. Passando ad esaminare la normativa in materia, secondo l'art. 4, secondo comma, Legge n. 91/1992, lo straniero nato in [...], che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. L'art. 1 co. 2 DPR 572/93 precisa che “ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana: a) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica”. Benché la Circolare del Ministero dell'Interno n. K 64.2/13, n. 22/07 del 7 novembre 2007, chiarisca che il periodo di residenza cui la norma fa riferimento, è da considerarsi come
“residenza legale”, la stessa precisa poi che “l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 91/92 ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc.)”. Tale lettura risulta poi recepita dal decreto-legge n. 69 del 21.06.2013, convertito nella legge n.98 del 2013, che all'art. 33 comma 1 prevede che “[...] Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione. Va osservato comunque che non si rinviene nell'ordinamento una norma primaria che autorizzi a ritenere che la residenza legale coincida con la residenza anagrafica;
inoltre, con specifico riferimento ai minori nati o comunque dimoranti nel territorio italiano meritano di essere ricordati i seguenti principi:
- i minori stranieri nati in Italia destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile hanno il c.d. domicilio di soccorso, indicandosi con tale termine la dimora di fatto, ad esempio presso la casa-famiglia in cui vengono collocati;
- per i minori sottoposti a tutela, questa si apre a norma dell'art.343 c.c. presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari ed interessi del minore, riprendendo il concetto civilistico di residenza e domicilio ex art.43 c.c.;
- nella giurisprudenza in materia di diritti dei minori la residenza anagrafica è mero indice presuntivo del luogo di dimora abituale del minore;
- in tema di giurisdizione sui provvedimenti "de potestate", l'art. 8 del Regolamento (CE) del 27 novembre 2003, n. 2201 dà rilievo, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno Stato membro, unicamente al criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto;
- l'art.3 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e dell'art.19, 2° co., lett.A del D. Lgs. n.286/98, vieta espressamente l'espulsione del minore straniero, dal che può desumersi il principio generale secondo il quale la residenza del minore in uno Stato è sempre legale, a meno che non si tratti di minore illecitamente trasferito. Ne consegue che la fonte primaria (art. 4, 2°. Co., L.n.91/92) richiede la residenza legale e che la residenza legale non coincide con la residenza anagrafica né con la regolare residenza in Italia dei genitori. Le fonti secondarie, ossia il D.P.R. n.572/93 e le Circolari ministeriali, laddove richiedono residenza anagrafica e permesso di soggiorno dei genitori in contrasto con i suindicati principi di normazione primaria e sovranazionale, in applicazione dell'art.4 delle disposizioni preliminari al codice civile, possono essere disapplicate dal Giudice. Tutto ciò premesso, per come previsto dall'invocato secondo comma dell'art. 4 della legge sulla cittadinanza ai fini dell'acquisto occorre la nascita in Italia, la residenza legale ininterrotta sul territorio italiano fino al compimento della maggiore età e la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento del diciottesimo anno. Passando a questo punto ad esaminare gli elementi dimostrativi dell'effettiva presenza del ricorrente nel nostro Paese dalla sua nascita a il 17.5.2004, fino all'avvenuta CP_3 registrazione anagrafica, del 5.2.2007, unico periodo oggetto di contestazione, la documentazione depositata, specie quella scolastica e vaccinale, conferma la sua presenza effettiva in Italia dalla nascita (v. certificato di nascita) fino al 5.2.2007, data di registrazione anagrafica. Ed infatti il certificato storico vaccinale (con prima vaccinazioni dal 17.8.2004) ed il certificato di frequenza della scuola paritaria per l'Infanzia dal 15.9.2006 al 30.6.2010 dimostrano come lo stesso sia stato presente effettivamente in Italia sino al momento della domanda di cittadinanza. Tanto premesso, nella fattispecie in esame devono ritenersi sussistenti tutti i requisiti previsti dall'art.4, 2° co., L.n.91/92 per il riconoscimento in favore del ricorrente dello status di cittadino italiano. Le spese di lite devono essere compensate nei confronti del privo di Controparte_3 legittimazione passiva ed anche nei confronti del tenuto conto che l'esito vittorioso del CP_1 ricorso non rappresenta l'unico profilo della decisione, stante la correlata pronuncia concernente il difetto di legittimazione passiva del convenuto in giudizio. Controparte_3
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_3
- dichiara che , nato a [...] [...], è cittadino italiano;
Parte_2 CP_3
- ordina alle competenti autorità di procedere alle relative annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti
Si comunichi
Così deciso in Genova il 29.5.2025
La Giudice Dott.ssa Laura Cresta