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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12997/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA ER Presidente relatrice
FR AL GI
RE MA GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 12997/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Lumezzane Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. GHIDINI ANNAMARIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Lumezzane Parte_2 C.F._2
(BS), presso lo studio dell'Avv. GHIDINI ANNAMARIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 27.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Il figlio è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni Per_1
di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. La casa familiare sita in Travagliato, via della Vigna 22, è di proprietà della signora e Pt_1
rimane assegnata alla medesima, con tutti gli arredi. Il sig. ritirerà i propri averi dalla casa Pt_2
famigliare e provvederà a reperire nuova abitazione.
3. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito Pt_2 Per_1
indicati: tutti i sabati e le domeniche con pernotto dalla madre sino a quando il sig. non troverà Pt_2
idonea sistemazione e un giorno a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20 quando il papà sarà impegnato al lavoro solo con il primo turno (dalle 6 alle 14).
4. Indicativamente, il figlio minore trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali in attuazione Per_1
del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e, l'anno successivo, dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'altro genitore, precisando che tali periodi dovranno essere fissati entro la metà del mese di novembre per le vacanze natalizie, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e dei rispettivi impegni personali;
per quanto riguarda le festività infrasettimanali (a titolo esemplificativo 2 giugno, 25 aprile, primo maggio, carnevale, ecc.) si seguirà il criterio dell'alternanza nell'affidamento della figlia, salvo diverso accordo tra i genitori
5. Indicativamente, sempre con particolare attenzione alle esigenze di , questo trascorrerà Per_1
con il padre due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente entro il mese di aprile, ripartibili in periodi diversi (nei mesi di giugno, luglio ed agosto) in ragione delle ferie che entrambi potranno godere, da concordare compatibilmente con i propri impegni lavorativi. I costi delle vacanze del minore saranno a carico del genitore cui sarà affidato in quel periodo.
6. I genitori prenderanno insieme le principali scelte e decisioni riguardanti educazione, scuola, medici, vacanze e sport di , salvo ragioni di forza maggiore e d'urgenza, che impediscano la Per_1
preventiva consultazione del genitore non domiciliatario.
7. Verranno comunicati al genitore non domiciliatario tutti i maggiori fatti riguardanti i problemi e rendimenti scolastici della minore (risultati scolastici, referti medici, luoghi di permanenza).
8. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a Pt_2 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma di euro 200, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota dell'assegno unico che viene utilizzato per il pagamento della retta dell'asilo frequentato da in Travagliato presso la scuola Parrocchiale. Per_1
Una volta terminato l'asilo di , la somma dell'assegno unico verrà volturato a favore della Per_1
signora la quale percepirà la somma mensile di euro 200 anche per i mesi estivi in cui Pt_1
non sarà all'asilo. Per_1
9. Tutte le spese straordinarie di qualsiasi specie e natura, le spese mediche ed odontoiatriche, quelle relative all'istruzione e alle attività ad esse complementari, le attività ricreative, saranno a carico di entrambi i genitori per il 50% ciascuno, fino a quando il minore non sarà economicamente Per_1
autosufficiente. Le parti fanno comunque espresso riferimento alle condizioni e modalità del
“Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” intercorso tra il Tribunale di Brescia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia in data
14.07.2016 che le parti assistite dichiarano di ben conoscere in ogni sua parte e condizione. La suddivisione di dette spese avverrà secondo una rendicontazione periodica a cadenza mensile. Le spese per le vacanze estive del figlio saranno a totale carico del genitore cui sarà affidato, Per_1
come sopra specificato, la custodia in quel periodo.
10. Spese legali compensate.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dalla quale è nato il figlio in Per_1
data 30.12.2021, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e figlio appaiono conformi all'interesse del minore, che si è omesso di sentire in considerazione della tenera età di , pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dispone quanto all'affidamento del figlio minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA ER
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA ER Presidente relatrice
FR AL GI
RE MA GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 12997/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Lumezzane Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. GHIDINI ANNAMARIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Lumezzane Parte_2 C.F._2
(BS), presso lo studio dell'Avv. GHIDINI ANNAMARIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 27.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Il figlio è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni Per_1
di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. La casa familiare sita in Travagliato, via della Vigna 22, è di proprietà della signora e Pt_1
rimane assegnata alla medesima, con tutti gli arredi. Il sig. ritirerà i propri averi dalla casa Pt_2
famigliare e provvederà a reperire nuova abitazione.
3. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito Pt_2 Per_1
indicati: tutti i sabati e le domeniche con pernotto dalla madre sino a quando il sig. non troverà Pt_2
idonea sistemazione e un giorno a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20 quando il papà sarà impegnato al lavoro solo con il primo turno (dalle 6 alle 14).
4. Indicativamente, il figlio minore trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali in attuazione Per_1
del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e, l'anno successivo, dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'altro genitore, precisando che tali periodi dovranno essere fissati entro la metà del mese di novembre per le vacanze natalizie, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e dei rispettivi impegni personali;
per quanto riguarda le festività infrasettimanali (a titolo esemplificativo 2 giugno, 25 aprile, primo maggio, carnevale, ecc.) si seguirà il criterio dell'alternanza nell'affidamento della figlia, salvo diverso accordo tra i genitori
5. Indicativamente, sempre con particolare attenzione alle esigenze di , questo trascorrerà Per_1
con il padre due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente entro il mese di aprile, ripartibili in periodi diversi (nei mesi di giugno, luglio ed agosto) in ragione delle ferie che entrambi potranno godere, da concordare compatibilmente con i propri impegni lavorativi. I costi delle vacanze del minore saranno a carico del genitore cui sarà affidato in quel periodo.
6. I genitori prenderanno insieme le principali scelte e decisioni riguardanti educazione, scuola, medici, vacanze e sport di , salvo ragioni di forza maggiore e d'urgenza, che impediscano la Per_1
preventiva consultazione del genitore non domiciliatario.
7. Verranno comunicati al genitore non domiciliatario tutti i maggiori fatti riguardanti i problemi e rendimenti scolastici della minore (risultati scolastici, referti medici, luoghi di permanenza).
8. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a Pt_2 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma di euro 200, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota dell'assegno unico che viene utilizzato per il pagamento della retta dell'asilo frequentato da in Travagliato presso la scuola Parrocchiale. Per_1
Una volta terminato l'asilo di , la somma dell'assegno unico verrà volturato a favore della Per_1
signora la quale percepirà la somma mensile di euro 200 anche per i mesi estivi in cui Pt_1
non sarà all'asilo. Per_1
9. Tutte le spese straordinarie di qualsiasi specie e natura, le spese mediche ed odontoiatriche, quelle relative all'istruzione e alle attività ad esse complementari, le attività ricreative, saranno a carico di entrambi i genitori per il 50% ciascuno, fino a quando il minore non sarà economicamente Per_1
autosufficiente. Le parti fanno comunque espresso riferimento alle condizioni e modalità del
“Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” intercorso tra il Tribunale di Brescia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia in data
14.07.2016 che le parti assistite dichiarano di ben conoscere in ogni sua parte e condizione. La suddivisione di dette spese avverrà secondo una rendicontazione periodica a cadenza mensile. Le spese per le vacanze estive del figlio saranno a totale carico del genitore cui sarà affidato, Per_1
come sopra specificato, la custodia in quel periodo.
10. Spese legali compensate.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dalla quale è nato il figlio in Per_1
data 30.12.2021, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e figlio appaiono conformi all'interesse del minore, che si è omesso di sentire in considerazione della tenera età di , pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dispone quanto all'affidamento del figlio minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA ER
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209