Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/01/2025, n. 134
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Sentenza 25 gennaio 2025

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Il provvedimento n. 5155/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, emesso dal Giudice del lavoro Francesco De Leo, riguarda una controversia tra un lavoratore e un ente pubblico in merito alla richiesta di corresponsione di un'indennità chilometrica. Il ricorrente, un operaio idraulico forestale, ha chiesto la condanna dell'ente resistente al pagamento di un'indennità differenziale per l'uso del proprio mezzo per raggiungere il luogo di lavoro, sostenendo che tale diritto fosse previsto dal CCNL applicabile. L'ente, al contrario, ha eccepito l'inapplicabilità del CCNL, affermando che l'indennità rientrasse nella disciplina dell'ordinamento civile e fosse soggetta a vincoli di spesa.

Il Giudice ha rigettato il ricorso, evidenziando che, sebbene l'art. 7 bis del d.l. 120/2021 preveda l'applicabilità del CCNL per i lavoratori assunti dalle pubbliche amministrazioni, tale applicazione è subordinata al rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente. Ha sottolineato che l'indennità chilometrica, pur essendo prevista dal CCNL, non poteva essere riconosciuta a causa della mancanza di copertura finanziaria nel bilancio dell'ente. Inoltre, ha chiarito che l'indennità in questione non rientra nelle disposizioni relative alle missioni, ma è una forma di rimborso per l'uso del mezzo proprio, il che la rende soggetta a regole specifiche. La complessità della questione ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/01/2025, n. 134
    Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
    Numero : 134
    Data del deposito : 25 gennaio 2025

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