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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1293/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1293/2022
Oggi 23 maggio 2025, alle ore 10.20, innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per , l'Avv. CAMBRINI LUIGI Parte_1
per l'Avv. CONTINI MARCO Controparte_1
per l'Avv. VELLUTINI PAOLO Controparte_2 per , l'Avv. FONTANA SILVIA CP_3
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note riepilogative e conclusive ed alle conclusioni già rassegnate.
L'Avv. FONTANA non è a conoscenza che i lavori siano stato effettuati;
l'immobile è ancora nel possesso della conduttrice ed è fissato al 30 giugno il rilascio.
L'Avv. CAMBRINI evidenzia che la sua assistita riferisce di aver svolto già i lavori in contestazione e rappresenta che in forza dell'art. 9 del contratto il bene locato dovrà essere restituito in perfetto stato d'uso e manutenzione. Non vi sono contratti in essere che coprono il danno in questione e chiede l'autorizzazione al deposito degli allegati alle polizze in essere
(responsabilità civile).
L'Avv. CONTINI chiede che sia adeguatamente valutato il profilo della legittimazione attiva L'Avv. VELLUTINI e l'Avv. CONTINI si oppongono al deposito odierno. L'Avv. VELLUTINI nel riportarsi alle proprie note, rappresenta che la stessa parte attrice ha dichiarato di non aver effettuato i lavori e che il bar è chiuso da circa due mesi
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1293/2022 tra
(P.I. , con il patrocinio dell'Avv. LUIGI Parte_2 P.IVA_1
CAMBRINI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Castelfranco di Sotto (PI)-
Via Martiri della Libertà n. 105, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCO Controparte_1 P.IVA_2
CONTINI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU)-Via
Giuseppe Verdi 281, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_3 patrocinio dell'Avv. PAOLO VELLUTINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca-Viale Luporini 807, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
e
2 (P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. ANDREA DA PRATO e CP_3 P.IVA_4 dell'Avv. SILVIA FONTANA, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Lucca-
Piazza Varanini 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZI CHIAMATI
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per : “A) per tutte le ragioni indicante in premessa, in via principale ex art. 2051 c.c., e in via Parte_2 subordinata ex art. 2043 c.c., accertare e dichiarare che il danno subito dalla parte attrice è riconducibile alla fuoruscita di liquame e/o rigurgito fognario, per le cause di cui nella parte narrativa in atti, ovvero imputabili al malfunzionamento della pompa di sollevamento della acque di scarico fognario condominiali, ubicata nel piazzale di proprietà del sito in Lucca e/o comunque, in ogni caso, derivanti dalle condotte fognarie di Controparte_1 pertinenza del stesso;
B) e per l'effetto, condannare il e la Controparte_1 Controparte_1 secondo i rispettivi titoli e/o responsabilità che si riterranno di giustizia, al Controparte_5 risarcimento dei danni tutti, così come quantificati dalla C.T.U. versata in atti nell' A.T.P. proc. n. 2961/2021 Trib. di Lucca, ovvero pari ad € 23.670,36 ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre alla rifusione degli onorari liquidati (e pagati al C.T.U.) dalla ditta pro-quota pari ad € 135,13 (Doc. D) oltre al Parte_1 saldo pari ad € 476,72 (Doc. E) oltre agli onorari da liquidarsi al C.T.P. incaricato dalla ditta pari ad € Parte_1 1.456,00 (Doc. G), oltre spese legali come da progetto di notula in atti pari ad € 4.521,45 (Doc. F) per complessivi € 30.259,66. C) Gradatamente, nella denegata ipotesi in cui fosse accertato e dichiarato che lo svolgimento da parte della ricorrente dell'attività di Bar, ristorante e pizzeria nei locali condotti è contraria alle disposizioni del relativo regolamento condominiale e/o per l' effetto fossero respinte o ridotte le pretese risarcitorie avanzate dalla ditta Controparte_
, si chiede che venga ulteriormente accertata e dichiarata la responsabilità della Società Parte_1 per aver concesso in locazione alla Ditta attrice i detti locali, al fine di esercitare l'attività di Bar, ristornate, pasticceria, in violazione delle disposizioni condominiali;
D) e per l'effetto dell'accertamento di cui al punto C), Controparte_ condannare la Società al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla in nesso Parte_2 causale con il comportamento tenuto dalla ditta ovvero aver locato un immobile nel quale non poteva Controparte_6 essere svolta l' attività di bar, ristorante-pizzeria, limitatamente ai danni quantificati così come quantificati dalla C.T.U. versata in atti nel procedimento per di A.T.P. in € 23.670,36 ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'evento fino all'effettivo soddisfo, oltre alla rifusione degli onorari liquidati (e pagati al CTU) dalla
[...]
pro-quota pari ad €135,13 (Doc. D) oltre al saldo pari ad €476,72 (Doc. E) oltre agli onorari da Parte_2 liquidarsi al C.T.P. incaricato dalla ditta pari ad €1.456,00 (Doc. G), oltre spese legali come da Parte_1 progetto di notula in atti pari ad €4.521,45 (Doc. F) per complessivi €30.259,66, riservandosi sugli ulteriori danni che ne dovessero derivare. In ogni caso, con vittoria di spese vive, competenze e spese generali del presente giudizio di merito e del giudizio sommario ex. art. 696 bis c.p.c. (come da progetto di notula allegato in atti doc. F) oltre oneri di legge e rimborso spese generali, oltre ai relativi aumenti per la predisposizione degli atti nel PCT secondo il D.M. 55/2014 da attribuirsi al sottoscritto difensore e procuratore, che si dichiara antistatario. Per “in via preliminare, accertata l'intervenuta cessazione dell'attività da parte dell'attrice, Controparte_1 dichiarare inammissibile la domanda concernente il ristoro dei danni subiti a pareti e soffitti, arredi e allestimenti, nonché quelli richiesti per l'interruzione dell'attività per i giorni necessari al ripristino dei locali, per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire;
in tesi, accertato e dichiarato che lo svolgimento da parte della ricorrente dell'attività di bar, ristorante e pizzeria nei locali anche seminterrati del è contraria alle Controparte_1 disposizioni del relativo regolamento condominiale, respingere o comunque ridurre, ai sensi dell'art. 1227 c.c., anche in applicazione di criteri equitativi, le pretese risarcitorie avanzate dalla ditta;
ancora in tesi, Parte_1 condannare la terza chiamata a risarcire al a Controparte_4 Controparte_1 termini di polizza, la somma di €2.377,00, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per i danni direttamente subiti dal medesimo in occasione del sinistro per cui è causa;
in denegata ipotesi di CP_1 accoglimento, anche parziale, delle pretese di parte ricorrente, dichiarare tenuta a rilevare indenne il comparente da
3 ogni e qualsivoglia effetto pregiudizievole, con conseguente condanna ad hoc, la terza chiamata, Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona (37126 – VR), via
[...] Lungadige Cangrande, n. 16 (c.f. e p.i. ; in ogni caso, con vittoria di spese vive, di CTU, competenze e P.IVA_3 spese generali del presente giudizio di merito e del giudizio sommario ex art. 696 bis c.p.c.” Per “Ritenuta nulla e/o annullabile e comunque invalida ed inefficace la Controparte_4 relazione peritale svolta nella procedura per c.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. per difetto del contraddittorio: a) determinare i Pt_ danni effettivamente subiti e dimostrati dalla secondo la regolare ripartizione dell'onere della prova, Pt_1 anche in relazione al nesso causale;
b) determinare, inoltre, accertata la causa dello sversamento delle acque, quanto dovuto da in conseguenza della polizza “Globale Fabbricati” stipulata con il Condominio, a titolo di CP_4 indennizzo e/o risarcimento, tenendo conto delle limitazioni di polizza, delle franchigie e degli “scoperti” contrattualmente previsti, nonché, più in generale, di qualsiasi fatto o circostanza che impedisca, renda non operativa o limiti, in punto di an e/o di quantum, la garanzia. Con vittoria di spese di causa e della procedura per c.t.p.
Per “respingere le avversarie domande perché infondate in fatto come in diritto e comunque non P_ provate. Vinte le spese di lite.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., la ditta ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
affinché il Tribunale, accertata la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051
[...]
c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. per l'allagamento verificatosi il 28-29.12.2020 nei locali condotti in locazione dalla ricorrente, lo condannasse al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in complessivi €23.670,36 (come da perizia resa in esito al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. introdotto congiuntamente dalle medesime parti), oltre a spese di c.t.u., di c.t.p. e spese di giudizio. A sostegno della domanda ha dedotto che:
- il 28 ed il 29 dicembre 2020, nei locali concessi in locazione dalla in cui la P_
società attrice esercitava attività di bar pasticceria, si verificavano danni causati dall'allagamento e/o rigurgito fognario e/o comunque dal malfunzionamento dell'impianto fognario del e della relativa pompa di sollevamento delle acque nere;
CP_1
- tempestivamente veniva informata la proprietà, la quale, a più riprese, informava di quanto accaduto l'amministratore del condominio che a sua volta tempestivamente CP_1
denunciava il sinistro alla propria PA IC;
Controparte_4
- in data 15.1.2021, veniva effettuato un sopralluogo alla presenza dell'amministratore di del difensore della , degli incaricati Controparte_7 Parte_2 dall' e Geom. del tecnico incaricato dalla Controparte_8 Controparte_9
PA IC all'esito del quale emergeva che il sinistro era CP_10
conseguenza del malfunzionamento della pompa di sollevamento delle acque, la quale aveva impedito il regolare deflusso delle acque di scarico dal livello inferiore, ossia quello del
4 condominio, al livello superiore, ossia quello della rete fognaria comunale, causando la tracimazione di un WC, posizionato nell'appartamento sovrastante al bar;
infatti, a seguito dell'allagamento per due giorni consecutivi dell'appartamento soprastante, l'acqua percolava al piano inferiore e provocava l'allagamento dei locali in cui la ricorrente esercitava la propria attività, così provocando danni alla cucina, alla sala, allo spogliatoio, ai bagni e al corridoio, oltre che agli elettrodomestici ivi presenti;
- giacché la compagnia assicuratrice non provvedeva alla liquidazione stragiudiziale del sinistro, la ricorrente ed il promuovevano congiuntamente un Controparte_1 procedimento di A.T.P. (R.G. n. 2961/2021) all'esito del quale il c.t.u. nominato confermava le cause dei danni lamentati (rottura della pompa di sollevamento) e quantificava i costi per le riparazioni in complessivi €23.670,36.
Si è costituito il che ha confermato, in fatto, le circostanze esposte dalla Controparte_1
ricorrente, mentre in diritto ha rappresentato che il malfunzionamento delle pompe di sollevamento delle acque nere condominiali non era da ascriversi ad una perdurante e colpevole omissione nella risistemazione delle stesse, come sostenuto dalla ricorrente, bensì ad una rottura accidentale ed imprevedibile ed ha altresì evidenziato che il risarcimento eventualmente riconosciuto alla dovrà essere escluso o ridotto ai sensi dell'art. 1227 c.c. Parte_2 atteso che lo svolgimento dell'attività di si pone in contrasto con l'art. Parte_3
12 del regolamento condominiale, che pone un divieto di installazione di apparecchiature, impianti e macchinari rumorosi, deposito merci o materiali infiammabili, esalazioni sgradevoli o nocive.
Ha chiesto in ogni caso di essere manlevato e tenuto indenne dalla propria compagnia assicuratrice ed ha spiegato domanda volta ad ottenere il Controparte_4
risarcimento del danno per i costi sostenuti per la ricerca e l'eliminazione del guasto agli impianti per €2.377, nonché per le spese sostenute sia in fase di ATP che nel presente giudizio.
Si è costituita che, in via preliminare, ha formulato Controparte_4
istanza di mutamento del rito da sommario ad ordinario. Nel merito, ha censurato la condotta processuale del sottolineando che a fronte di un ricorso per ATP presentato CP_1
congiuntamente alla ricorrente, in questo giudizio si era invece per la prima volta dissociato dalle
5 difese della stessa, contestando la violazione del regolamento condominiale. Ha eccepito la nullità dell'accertamento peritale, poiché il c.t.u., nonostante il tempestivo inoltro delle osservazioni da parte del c.t.p. della compagnia, non aveva fornito risposta e comunque l'incompletezza di esso atteso che non era stato svolto alcun accertamento in punto di nesso di causalità, né erano state puntualmente individuate le apparecchiature danneggiate. Ha comunque eccepito la corresponsabilità del in ordine alla violazione del regolamento CP_1
condominiale da parte della ricorrente.
Ha contestato l'operatività della polizza nel caso di specie, anche in ordine all'autonoma domanda di indennizzo formulata dal . CP_1
All'udienza del 20.1.2023, la ditta viste le difese del condominio, ha chiesto di essere Pt_1
autorizzata alla chiamata in causa della società proprietaria dei locali concessi in P_
locazione a parte attrice.
Il Giudice, autorizzata la chiamata del terzo e rilevato che il procedimento richiedeva un'istruttoria non sommaria, previo mutamento del rito, ha fissato l'udienza ex art. 183 c.p.c.
Si è costituiva deducendo di essere rimasta estranea al procedimento per P_
accertamento tecnico preventivo e contestando sia l'esistenza dell'evocato divieto imposto dall'art. 12 del regolamento condominiale, sia, comunque, il fatto che l'attrice non fosse a conoscenza del regolamento stesso.
Respinta l'eccezione di nullità della c.t.u. sollevata dalla terza chiamata , la Controparte_4
causa è stata istruita acquisendo la consulenza tecnica resa in fase di accertamento preventivo e mediante escussione dei testi ammessi (udienze del 13.3.2024 e 25.10.2024).
Infine, è stata rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. al 23.5.2025, con assegnazione alle parti del termine per il deposito di note conclusive.
Nelle note conclusive, ha dato atto che il “Bar Deha”, gestito dalla ditta è P_ Pt_1
stato chiuso a far data dall'11 marzo 2025 e che è intimato nei confronti dell'odierna attrice lo sfratto per morosità. Ha altresì evidenziato il venir meno della legittimazione ad agire in relazione a gran parte dei danni lamentati in questa sede, considerato in particolare considerato che i lavori di ripristino di soffitti e pareti, così come quelli di arredi e allestimenti non sono mai stati posti in essere e che conseguentemente non è dovuto il ristoro per il “fermo tecnico” dell'attività.
6 All'odierna udienza la causa è passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni riportate in epigrafe.
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In via istruttoria, si ribadisce che il presente procedimento risulta già compiutamente istruito sulla base delle prove sino ad oggi acquisite, mentre circa gli esiti della consulenza preventiva si richiama l'ordinanza del 23.11.2023, non ravvisandosi profili di nullità dell'accertamento svolto
(si ribadisce in questa sede che l'eccezione di nullità della c.t.u. svolta in sede di accertamento preventivo, sollevata dalla PA terza chiamata, è priva di fondamento, non risultando dalla documentazione fornita prova della trasmissione delle osservazioni del c.t.p. della PA al c.t.u. e comunque emergendo dalle operazioni peritali e dai relativi verbali che sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi nel rispetto del contradditorio).
Risarcimento del danno subito da . Parte_2
Occorre poi dar conto del fatto sopravvenuto, rappresentato dall'ordinanza del 3.4.2025 del
Tribunale di Lucca con cui è stato convalidato lo sfratto per morosità intimato da a P_
, di talché il rapporto locatizio non è più in essere alla data della presente Parte_2
pronuncia.
L'azione spiegata dalla è da inquadrare nell'alveo dell'art. 1585 comma 2 Parte_2
c.c.
L'attrice lamenta infatti un danno da infiltrazioni nei locali adibiti ad attività commerciale e di proprietà di per percolazione di liquami dal piano superiore. P_
L'art. 1585 comma 2 c.c. sancisce per il conduttore dell'immobile locato il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della medesima, attribuendo al conduttore un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno (Cass., sez. III, 05/05/2020,
n. 8466).
Invero, nell'ipotesi in cui i terzi non avanzino pretese di natura giuridica, ma arrechino pregiudizio al godimento del conduttore mediante impedimenti concreti o attività materiali ostative, riconducibili all'atto illecito in senso lato, si realizzano molestie di fatto per le quali la garanzia del locatore non è dovuta ed il conduttore può agire direttamente contro i
7 terzi. Rientrano in tale nozione, e non in quella di molestie di diritto, anche le infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento sovrastante.
Il terzo, a sua volta, è responsabile della cosa che ha in custodia ex art. 2051 c.c., fattispecie di carattere oggettivo per la cui sussistenza è sufficiente che si accerti il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso.
Siffatta legittimazione del conduttore verso il terzo non riguarda soltanto i danni causati agli arredi o mobili di proprietà del conduttore, ma si estende a tutto ciò che sia oggetto del godimento stesso. Di contro, se dalle infiltrazioni o comunque dal fatto che ha provocato il danno discende un pregiudizio esclusivamente per la proprietà, come per esempio il danneggiamento dei muri o di altre parti strutturali dell'immobile, il conduttore non ha alcun autonomo potere d'azione verso il terzo per ottenere il risarcimento per tali danni, a meno che non si provi che egli abbia sopportato il relativo esborso per le riparazioni (e fermo restando che il conduttore può sempre agire contro il proprietario per i disagi occorsi nel godimento del bene che derivino dalle riparazioni connesse anche ai fatti dannosi ex art. 1584 c.c.).
La tutela risarcitoria del danno che abbia compromesso il godimento dell'immobile condotto in locazione presuppone dunque necessariamente la detenzione della cosa a titolo di locazione, con l'esercizio di un potere di fatto su di essa ed il diritto, attuale, di goderne.
Il venir meno del rapporto locatizio, dunque, va adeguatamente valutato e considerato ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili al locatore: saranno risarcibili quei danni che, avendo compromesso il godimento della cosa, erano già acquisiti alla sfera del conduttore prima della cessazione del contratto, nonché, per quel che concerne i danni che involgano le parti strutturali dell'edificio (pareti, soffitti, infissi), gli esborsi che il conduttore abbia eventualmente già anticipato in luogo del proprietario.
Ciò premesso, è incontestato tra le parti che il 28 e 29 dicembre 2020 il fondo commerciale sito in via Luporini 144 di proprietà di ed all'epoca condotto in locazione dalla P_ [...]
sia stato interessato da fenomeni infiltrativi da fuoriuscita di reflui domestici Parte_2
provenienti dagli scarichi condominiali.
8 La circostanza è stata acclarata nell'immediatezza dei fatti, mediante sopralluogo congiunto, svolto alla presenza dell'amministratore di del difensore Controparte_7 della , degli incaricati dall' e Geom. Parte_2 Controparte_8 CP_9
del tecnico incaricato dalla PA il successivo
[...] Parte_4 CP_10
15.1.2021.
Nella consulenza espletata in via preventiva, sono state anche accertate in modo chiaro e coerente le cause di tali fenomeni infiltrativi. Precisa il c.t.u. che: “Trattasi di fuoriuscita di reflui domestici provenienti dagli scarichi condominiali, avvenuti dal w.c. di una unità immobiliare posta al piano terra, in corrispondenza dei locali commerciali posti al piano seminterrato
(Allegato “A” - Planimetria sovrapposta), a causa della rottura della pompa di sollevamento posta in un pozzetto (sito nel piazzale condominiale adibito a parcheggio) ove confluiscono parte degli scarichi condominiali. Si precisa che detto pozzetto è posto ad una quota minore rispetto alla quota di ubicazione del w.c. da dove sono fuoriusciti i reflui domestici. Fabbricato denominato “ posto in Lucca, via Luporini n. 144. […] E' evidente la Controparte_1
fuoriuscita di reflui domestici, provenienti dal wc, posto nell'appartamento sopra stante i locali di cui sopra. In particolare il wc. è posto sopra la cucina, sul lato confinate con la sala ristorante
(Allegato “A” - Planimetria sovrapposta). Sono presenti e ben visibili nella documentazione fotografica allegata “colature/segni” nelle pareti e nei soffitti dovuti alla fuoriuscita dei reflui
(liquami domestici). Il sottoscritto CTU prende atto della documentazione fotografica e dei due video allegati agli atti di causa, ove in un video è ripreso l'appartamento soprastante i locali, con
i reflui fuoriusciti ben viabili su tutta la superficie dello stesso e in un video è ben visibile la
“colatura” di detti reflui nei locali sottostanti in particolare nella cucina, nel disimpegno adiacente la cucina, nel disimpegno adiacente la dispensa e nella dispensa stessa. Il sottoscritto
CTU accerta la sussistenza della fuoriuscita dei reflui, anche sulla base dei documenti allegati agli atti di causa (fotografie e video)”.
Tali conclusioni hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni testimoniali.
Dunque, il fatto lesivo da cui il sinistro ha avuto origine è stato acclarato pacificamente alla presenza di tutte le parti così come è stato dato adeguato e puntuale riscontro della causa del danno lamentato, da ascriversi al malfunzionamento della pompa condominiale di sollevamento.
9 Le conseguenze dannose provocate da tale fuoriuscita sono evidenti e ben visibili sia nella documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica, sia nella documentazione fotografica/video allegata agli atti di causa.
E' infatti compatibile con lo sversamento di liquami, a sua volta determinato dalla rottura della pompa di sollevamento condominiale, la presenza nell'immobile all'epoca condotto dall'attrice di macchie consistenti e “rigature” nella tinteggiatura dei locali (cucina, sala ristorate, dispensa, disimpegni), rigonfiamento degli arredi in legno (porte, sciambrane, battiscopa), nonché la rottura di alcuni componenti degli elettrodomestici professionali/macchinari, necessari per l'attività svolta dalla sig.ra (bar – pasticceria – ristorante). Parte_1
Del tutto priva di pregio è l'eccezione della compagnia terza chiamata che imputa all'attrice la non sufficiente determinatezza e precisazione degli elettrodomestici che sarebbero rimasti coinvolti nel fenomeno infiltrativo. L'elencazione dei macchinari (pasto-crema; forno elettrico;
friggitrice elettrica;
bollitore; piastra fry top elettrica;
abbattitore alexander;
piastra fuoco cucina;
inverter cappa;
lavastoviglie) è contenuta nel preventivo sulla base del quale il c.t.u. ha stimato i costi di ripristino, elencazione ben nota alla terza chiamata già prima dell'instaurazione del procedimento di accertamento preventivo.
La responsabilità per le conseguenze dannose riscontrate, in ragione della riconducibilità del danno ad un impianto condominiale, è da ascriversi al Controparte_1
Tuttavia, l'accoglimento della domanda di parte attrice va limitato nei termini che seguono.
Il c.t.u. evidenzia che “le opere necessarie al fine di eliminare le conseguenze dovute alla fuoriuscita dei liquami domestici, si possono così suddividere: - danni subiti alle pareti/soffitti; - danni subiti agli arredi e infissi interni;
e - danni subiti agli elettrodomestici professionali/macchinari presenti in cucina, necessari alle lavorazioni dell'attività commerciale svolta dalla sig.ra ”. Parte_1
Quelli che il c.t.u. individua come “Danni subiti alle pareti/soffitti” sono più in particolare “stati rilevati, nella cucina, nella dispensa, nel disimpegno adiacente la cucina che porta nella sala da pranzo, nel disimpegno adiacente la cucina che porta all'ingresso della cucina stessa e all'ingresso della dispensa e nella sala da pranzo esclusivamente nella parete e parte di soffitto adiacente la cucina. Detti danni, alla data del sopralluogo sono ben visibili. Documentazione
10 fotografica “ALLEGATO B”. Alla data del sopralluogo non sono stati rilevati danni nei locali bagno ad uso dei clienti e nei locali spogliatoi e bagni ad uso del personale”.
Allo stesso modo i “Danni subiti agli arredi e infissi interni” “riguardano principalmente gli infissi interni, in particolare le sciambrane, le porte, le cornici in legno alla porta delle cucina
(lato sala ristorante) e finestra passa vivande, ed al battiscopa in legno (in parte)”.
Si tratta cioè di tutti danni, come ben evincibile dal materiale fotografico allegato quale doc. B e
D, relativi alle parti strutturali dell'immobile o comunque a parti non agilmente asportabili (quali appunto le porte ed i battiscopa).
Premesso che la non ha documentato di aver provveduto ad anticipare i costi Parte_2
relativi ai danni subiti dalla proprietà, né risulta ad oggi che le riparazioni siano state effettuate (la circostanza resta allo stato una mera allegazione) si ritiene di escludere in favore della ricorrente il risarcimento di tale danno.
Tra l'altro la nulla deduce nemmeno circa l'eventuale spesa sostenuta per Parte_2
abbellimenti interni, ad esempio per l'installazione di infissi, né ciò emerge dal contratto inter partes.
Né inoltre, lo si precisa, la ha formulato domanda autonoma in proprio di P_
risarcimento di tali voci, per cui in difetto di domanda nulla si dispone sul punto.
Neppure rileva il richiamo alla necessità di riconsegna del bene, da parte del conduttore, nello stato di fatto in cui si trovava: trattasi di norma che garantisce la proprietà dai danni ascrivibili all'incuria del conduttore, mentre, sulla base della stessa allegazione attorea, il danno è provocato da un terzo alla proprietà ed è dunque nei confronti del terzo che la proprietà spiegherà, ove ritenga, la relative domande.
Ad analoghe conclusioni si perviene in ordine agli stimati danni da chiusura per esecuzione lavori di ripristino per €3.570,90. Tale voce di risarcimento riconosciuta dal c.t.u. in esito alle osservazioni formulate dal c.t.p. della parte attrice (che aveva precisato che “- alla data del sopralluogo è ben visibile che i lavori di ripristino del danno subito non sono stati ancora eseguiti, come risulta dalla documentazione fotografica allegata alla bozza di perizia inviata
(allegato B e allegato D); e - si ritiene equo il calcolo allegato alle suddette osservazioni, stimato in giorni 6 di chiusura del locale e quindi di temporanea cessazione dell'attività, per la corretta
11 esecuzione dei lavori di ripristino”) non va chiaramente ad oggi, una volta appurata la cessazione dell'attività e del contratto di locazione, riconosciuta in favore dell'attrice.
L'attività non ha subito interruzioni/chiusure a causa degli eventi sopra descritti, nel corso del contratto di locazione, né li subirà in futuro, poiché il contratto è cessato.
Si stima dunque congruo riconoscere i soli danni ai macchinari che erano impiegati per l'attività e che sono stati invece riparati a carico dell'attrice, che riguardano gli elettrodomestici professionali/macchinari presenti in cucina e necessari per l'attività di bar-pasticceria-ristorante svolta dalla sig.ra , come si dirà nel relativo paragrafo. Parte_1
Circa tali danni il c.t.u. “precisa, che alla data del sopralluogo tutti gli elettrodomestici professionali/macchinari sono funzionanti, ad esclusione della “pasto-crema” non presente in cucina, posta in altro locale e non in uso. Come risulta dal verbale n. 3 del 17/09/2021, il sottoscritto CTU ha verificato alla presenza dei CPT geom. e p.i. Controparte_9 Per_1
, presso la ditta “Arredo Grossi” di Viareggio, i vari pezzi sostituiti …”. In atti vi sono le
[...]
foto relative alle parti riparate ed il riscontro dei costi delle riparazioni.
È dunque riconosciuto in favore dell'attrice il danno per €6.608,00, da porsi a carico del
Controparte_1
Alcuna responsabilità o corresponsabilità, ex art. 1227 c.c., per gli eventi di cui è causa può invece essere attribuita alla parte attrice in forza dell'invocato art. 12 del Regolamento
Condominiale.
L'art. 12 del Regolamento, infatti, prevede che “in nessun locale, specie quelli a pianoterreno e interrato è consentito installare apparecchiature, macchinari ed impianti rumorosi, depositare merci o materiali infiammabili, o emananti esalazioni sgradevoli o nocive”.
A sostegno della dedotta violazione del regolamento, viene lamentata la “presenza di una dispensa (contenente merci e materiali infiammabili) e una cucina, nella quale sono state installate apparecchiature rumorose (frigoriferi, aspiratori, impastatrici, ecc.) e dalla quale provengono, giocoforza, esalazioni sgradevoli” per cui se l'attrice avesse rispettato le prescrizioni del regolamento condominiale, l'allagamento di locali seminterrati - destinati per loro natura a sgombero o ricovero di beni di scarso valore - avrebbe determinato un danno notevolmente inferiore rispetto a quello che si è invece venuto a creare nel caso di specie.
12 Il richiamo a tale norma del regolamento condominiale non si attaglia alla fattispecie: fermo restando che il non aveva mai contestato il mancato rispetto del regolamento, prima CP_1 dell'introduzione della lite, né risulta alcuna diffida stragiudiziale in tal senso, non può ritenersi che la struttura dei locali fosse contraria alla norma richiamata, ai fini di questo giudizio.
Ed invero la norma del regolamento condominiale appare tesa ad evitare e prevenire danni al derivanti dall'eventuale presenza di materiali infiammabili o idonei a comportare CP_1
esalazioni nocive e nulla ha a che vedere, invece, con il danno riportato da colui che occupi il locale interrato, a maggior ragione laddove mai le modalità d'uso ed impiego dei locali erano state oggetto di censura.
È assorbita ogni decisione sulla domanda spiegata, in via gradata, dall'attrice nei confronti di la cui fondatezza astratta va però vagliata ai fini delle spese di lite, come si dirà P_
infra.
Indennizzo in favore del Condominio e domanda di manleva da parte di
[...]
. CP_4
Il chiede, da un lato, di essere manlevato e tenuto indenne dalla propria Controparte_1
compagnia assicuratrice, nei limiti di indennizzo e applicato lo scoperto di polizza per i danni patiti dall'attrice e, dall'altro, spiega autonoma domanda per ottenere l'indennizzo relativo alle spese sostenute per la ricerca e l'eliminazione del guasto agli impianti.
La domanda di manleva va accolta.
Posto che la causa del danno è da ascriversi alla rottura accidentale di un impianto condominiale, trova applicazione l'art. 40 delle condizioni generali di contratto (“La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i conduttori, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato, degli impianti fissi, giardini e parchi condominiali, compresi gli alberi
d'alto fusto, e alla proprietà e conduzione delle relative parti comuni. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per dolo di persone delle quali debba rispondere”).
13 Il sinistro risulta peraltro tempestivamente denunciato, né il ha in alcun modo CP_1
contribuito ad aggravarne gli esiti dannosi. Del tutto priva di fondamento, alla luce di quanto sopra evidenziato, è l'eccezione relativa ad una colpevole inerzia del nel denunciare CP_1
la violazione del regolamento condominiale.
Infine, trattasi di danno che non è già stato separatamente risarcito nella procedura RG n.
1816/2022 (in tale contesto si trattava, come indicato dalla stessa compagnia, di danni provocati da allagamento e/o rigurgito di acque piovane verificatosi i giorni 26.12.21 e 5.1.22).
Trovano applicazione le franchigie ed i limiti di indennizzo previsti in contratto (una franchigia di 200.00 per danni da rigurgito delle fognature ed un limite di indennizzo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. La polizza, inoltre, prevede uno scoperto del 10% del danno col minimo di € 200,00 per danni a terzi da spargimento d'acqua ed un limite di indennizzo di 1/3 del massimale R.C. con massimo di € 500.000,00).
Sono indennizzabili anche i danni materiali causati al Fabbricato da spargimento di acqua e le spese per la ricerca ed eliminazione della causa, ai sensi degli artt. 19 e 20 della polizza, trattandosi di spese necessarie per il ripristino della funzionalità delle pompe condominiali.
Vi è in atti la fattura del relativo intervento, sul quale la contestazione della PA è del tutto generica e non circostanziata, a fronte della pacifica ed incontestata necessità di porre rimedio al danno patito per il pieno godimento da parte dei condomini del fabbricato, per cui va accolta la domanda per complessivi € 2.127; non si riconosce invece l'ulteriore somma a titolo di pulizie straordinarie non potendosi in alcun modo riferire la fattura in atti alla specifica attività eventualmente svolta in occasione ed a seguito della rottura della pompa condominiale.
Spese di lite
La domanda di parte attrice risulta notevolmente ridimensionata all'esito del giudizio, per cui le spese vengono calcolate sul relativo scaglione per valore della lite (tra i minimi ed i medi tabellari per la fase istruttoria, stante l'accertamento svolto in fase preventiva) e sono poste a carico del Controparte_1
Il è vittorioso nei confronti della compagnia terza chiamata, tenuta a Controparte_1
manlevare, anche per le spese di lite, l'assicurato.
14 Per la fase di accertamento preventivo, poiché il ricorso era congiunto, si riconosce a carico della soccombente una sola liquidazione, parametrata come sopra, ed incrementata Controparte_4
per la pluralità di parti, mentre le spese di c.t.u. liquidate in tale fase sono poste a carico della compagnia terza chiamata.
Circa le spese per c.t.p. come statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. 10173/2015), sebbene le spese di consulenza tecnica di parte rientrino tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, tuttavia il giudice ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. ha la facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Nel caso di specie, al c.t.u. sono stati liquidati € 1.700 oltre accessori. Pertanto, si ritiene congruo ed equo rideterminare i compensi dei consulenti di parte (a fronte delle note spese rimesse in atti), tenendo conto del compenso liquidato al c.t.u. e riconoscendo dunque €1.000 oltre accessori per ciascun consulente.
Invece, l'attrice è soccombente nei confronti di avendone richiesto la chiamata in P_
causa, pur nella consapevolezza che le aveva regolarmente reso noto il contenuto del P_
regolamento condominiale di cui si discute.
In data 23.7.2019 la ditta e l'Unione avevano un contratto preliminare di compravendita Pt_1 avente ad oggetto l'immobile in questione, nel quale veniva espressamente richiamato il
Regolamento del Condominio, che la dichiarava di ben conoscere obbligandosi per sé e Pt_1
propri aventi causa ad osservarlo e farlo osservare. Successivamente, il 9.9.2021 la aveva Pt_1
sottoscritto il contratto di locazione su cui la lite si fonda, vigente al momento del contenzioso nel quale al punto 8 espressamente dichiarava di avere conoscenza del Regolamento di Condominio:
“La parte conduttrice dichiara di ben conoscere il vigente regolamento di condominio e ad osservarlo diligentemente”. Per cui, la chiamata in causa è dipesa da una scelta processuale dell'attrice e non già dalle difese spiegate dal convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna il a corrispondere alla la somma di Controparte_1 Parte_2
€6.608, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
15 2) condanna il a corrispondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_2 di questo giudizio che liquida in €4.500, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, oltre spese per contributo unificato e bollo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) condanna a manlevare e tenere indenne il Controparte_4
di quanto dovuto in relazione ai punti che precedono, nei limiti Controparte_1
delle franchigie e massimali di polizza ed applicato lo scoperto, nonché a corrispondere al la somma di €2.127, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia Controparte_1
al saldo;
4) condanna a corrispondere al le spese di lite di Controparte_4 Controparte_1 questo giudizio che liquida in €4.500, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
5) condanna a corrispondere al ed alla Controparte_4 Controparte_1 [...]
(da distrarsi al procuratore antistatario) le spese di lite del giudizio di Parte_2 accertamento preventivo che liquida in €2.600, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, oltre spese per contributo unificato e bollo;
6) pone a carico di le spese di c.t.u., nonché le spese per i cc.tt.pp. di Controparte_4
e nella misura rideterminata di €1.000 oltre Parte_1 Controparte_1
accessori per ciascun consulente.
7) condanna a corrispondere ad le spese di lite di questo Parte_2 P_ giudizio che liquida in €4.500, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 15.45
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
16
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1293/2022
Oggi 23 maggio 2025, alle ore 10.20, innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per , l'Avv. CAMBRINI LUIGI Parte_1
per l'Avv. CONTINI MARCO Controparte_1
per l'Avv. VELLUTINI PAOLO Controparte_2 per , l'Avv. FONTANA SILVIA CP_3
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note riepilogative e conclusive ed alle conclusioni già rassegnate.
L'Avv. FONTANA non è a conoscenza che i lavori siano stato effettuati;
l'immobile è ancora nel possesso della conduttrice ed è fissato al 30 giugno il rilascio.
L'Avv. CAMBRINI evidenzia che la sua assistita riferisce di aver svolto già i lavori in contestazione e rappresenta che in forza dell'art. 9 del contratto il bene locato dovrà essere restituito in perfetto stato d'uso e manutenzione. Non vi sono contratti in essere che coprono il danno in questione e chiede l'autorizzazione al deposito degli allegati alle polizze in essere
(responsabilità civile).
L'Avv. CONTINI chiede che sia adeguatamente valutato il profilo della legittimazione attiva L'Avv. VELLUTINI e l'Avv. CONTINI si oppongono al deposito odierno. L'Avv. VELLUTINI nel riportarsi alle proprie note, rappresenta che la stessa parte attrice ha dichiarato di non aver effettuato i lavori e che il bar è chiuso da circa due mesi
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1293/2022 tra
(P.I. , con il patrocinio dell'Avv. LUIGI Parte_2 P.IVA_1
CAMBRINI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Castelfranco di Sotto (PI)-
Via Martiri della Libertà n. 105, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCO Controparte_1 P.IVA_2
CONTINI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU)-Via
Giuseppe Verdi 281, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_3 patrocinio dell'Avv. PAOLO VELLUTINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca-Viale Luporini 807, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
e
2 (P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. ANDREA DA PRATO e CP_3 P.IVA_4 dell'Avv. SILVIA FONTANA, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Lucca-
Piazza Varanini 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZI CHIAMATI
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per : “A) per tutte le ragioni indicante in premessa, in via principale ex art. 2051 c.c., e in via Parte_2 subordinata ex art. 2043 c.c., accertare e dichiarare che il danno subito dalla parte attrice è riconducibile alla fuoruscita di liquame e/o rigurgito fognario, per le cause di cui nella parte narrativa in atti, ovvero imputabili al malfunzionamento della pompa di sollevamento della acque di scarico fognario condominiali, ubicata nel piazzale di proprietà del sito in Lucca e/o comunque, in ogni caso, derivanti dalle condotte fognarie di Controparte_1 pertinenza del stesso;
B) e per l'effetto, condannare il e la Controparte_1 Controparte_1 secondo i rispettivi titoli e/o responsabilità che si riterranno di giustizia, al Controparte_5 risarcimento dei danni tutti, così come quantificati dalla C.T.U. versata in atti nell' A.T.P. proc. n. 2961/2021 Trib. di Lucca, ovvero pari ad € 23.670,36 ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre alla rifusione degli onorari liquidati (e pagati al C.T.U.) dalla ditta pro-quota pari ad € 135,13 (Doc. D) oltre al Parte_1 saldo pari ad € 476,72 (Doc. E) oltre agli onorari da liquidarsi al C.T.P. incaricato dalla ditta pari ad € Parte_1 1.456,00 (Doc. G), oltre spese legali come da progetto di notula in atti pari ad € 4.521,45 (Doc. F) per complessivi € 30.259,66. C) Gradatamente, nella denegata ipotesi in cui fosse accertato e dichiarato che lo svolgimento da parte della ricorrente dell'attività di Bar, ristorante e pizzeria nei locali condotti è contraria alle disposizioni del relativo regolamento condominiale e/o per l' effetto fossero respinte o ridotte le pretese risarcitorie avanzate dalla ditta Controparte_
, si chiede che venga ulteriormente accertata e dichiarata la responsabilità della Società Parte_1 per aver concesso in locazione alla Ditta attrice i detti locali, al fine di esercitare l'attività di Bar, ristornate, pasticceria, in violazione delle disposizioni condominiali;
D) e per l'effetto dell'accertamento di cui al punto C), Controparte_ condannare la Società al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla in nesso Parte_2 causale con il comportamento tenuto dalla ditta ovvero aver locato un immobile nel quale non poteva Controparte_6 essere svolta l' attività di bar, ristorante-pizzeria, limitatamente ai danni quantificati così come quantificati dalla C.T.U. versata in atti nel procedimento per di A.T.P. in € 23.670,36 ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'evento fino all'effettivo soddisfo, oltre alla rifusione degli onorari liquidati (e pagati al CTU) dalla
[...]
pro-quota pari ad €135,13 (Doc. D) oltre al saldo pari ad €476,72 (Doc. E) oltre agli onorari da Parte_2 liquidarsi al C.T.P. incaricato dalla ditta pari ad €1.456,00 (Doc. G), oltre spese legali come da Parte_1 progetto di notula in atti pari ad €4.521,45 (Doc. F) per complessivi €30.259,66, riservandosi sugli ulteriori danni che ne dovessero derivare. In ogni caso, con vittoria di spese vive, competenze e spese generali del presente giudizio di merito e del giudizio sommario ex. art. 696 bis c.p.c. (come da progetto di notula allegato in atti doc. F) oltre oneri di legge e rimborso spese generali, oltre ai relativi aumenti per la predisposizione degli atti nel PCT secondo il D.M. 55/2014 da attribuirsi al sottoscritto difensore e procuratore, che si dichiara antistatario. Per “in via preliminare, accertata l'intervenuta cessazione dell'attività da parte dell'attrice, Controparte_1 dichiarare inammissibile la domanda concernente il ristoro dei danni subiti a pareti e soffitti, arredi e allestimenti, nonché quelli richiesti per l'interruzione dell'attività per i giorni necessari al ripristino dei locali, per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire;
in tesi, accertato e dichiarato che lo svolgimento da parte della ricorrente dell'attività di bar, ristorante e pizzeria nei locali anche seminterrati del è contraria alle Controparte_1 disposizioni del relativo regolamento condominiale, respingere o comunque ridurre, ai sensi dell'art. 1227 c.c., anche in applicazione di criteri equitativi, le pretese risarcitorie avanzate dalla ditta;
ancora in tesi, Parte_1 condannare la terza chiamata a risarcire al a Controparte_4 Controparte_1 termini di polizza, la somma di €2.377,00, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per i danni direttamente subiti dal medesimo in occasione del sinistro per cui è causa;
in denegata ipotesi di CP_1 accoglimento, anche parziale, delle pretese di parte ricorrente, dichiarare tenuta a rilevare indenne il comparente da
3 ogni e qualsivoglia effetto pregiudizievole, con conseguente condanna ad hoc, la terza chiamata, Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona (37126 – VR), via
[...] Lungadige Cangrande, n. 16 (c.f. e p.i. ; in ogni caso, con vittoria di spese vive, di CTU, competenze e P.IVA_3 spese generali del presente giudizio di merito e del giudizio sommario ex art. 696 bis c.p.c.” Per “Ritenuta nulla e/o annullabile e comunque invalida ed inefficace la Controparte_4 relazione peritale svolta nella procedura per c.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. per difetto del contraddittorio: a) determinare i Pt_ danni effettivamente subiti e dimostrati dalla secondo la regolare ripartizione dell'onere della prova, Pt_1 anche in relazione al nesso causale;
b) determinare, inoltre, accertata la causa dello sversamento delle acque, quanto dovuto da in conseguenza della polizza “Globale Fabbricati” stipulata con il Condominio, a titolo di CP_4 indennizzo e/o risarcimento, tenendo conto delle limitazioni di polizza, delle franchigie e degli “scoperti” contrattualmente previsti, nonché, più in generale, di qualsiasi fatto o circostanza che impedisca, renda non operativa o limiti, in punto di an e/o di quantum, la garanzia. Con vittoria di spese di causa e della procedura per c.t.p.
Per “respingere le avversarie domande perché infondate in fatto come in diritto e comunque non P_ provate. Vinte le spese di lite.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., la ditta ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
affinché il Tribunale, accertata la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051
[...]
c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. per l'allagamento verificatosi il 28-29.12.2020 nei locali condotti in locazione dalla ricorrente, lo condannasse al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in complessivi €23.670,36 (come da perizia resa in esito al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. introdotto congiuntamente dalle medesime parti), oltre a spese di c.t.u., di c.t.p. e spese di giudizio. A sostegno della domanda ha dedotto che:
- il 28 ed il 29 dicembre 2020, nei locali concessi in locazione dalla in cui la P_
società attrice esercitava attività di bar pasticceria, si verificavano danni causati dall'allagamento e/o rigurgito fognario e/o comunque dal malfunzionamento dell'impianto fognario del e della relativa pompa di sollevamento delle acque nere;
CP_1
- tempestivamente veniva informata la proprietà, la quale, a più riprese, informava di quanto accaduto l'amministratore del condominio che a sua volta tempestivamente CP_1
denunciava il sinistro alla propria PA IC;
Controparte_4
- in data 15.1.2021, veniva effettuato un sopralluogo alla presenza dell'amministratore di del difensore della , degli incaricati Controparte_7 Parte_2 dall' e Geom. del tecnico incaricato dalla Controparte_8 Controparte_9
PA IC all'esito del quale emergeva che il sinistro era CP_10
conseguenza del malfunzionamento della pompa di sollevamento delle acque, la quale aveva impedito il regolare deflusso delle acque di scarico dal livello inferiore, ossia quello del
4 condominio, al livello superiore, ossia quello della rete fognaria comunale, causando la tracimazione di un WC, posizionato nell'appartamento sovrastante al bar;
infatti, a seguito dell'allagamento per due giorni consecutivi dell'appartamento soprastante, l'acqua percolava al piano inferiore e provocava l'allagamento dei locali in cui la ricorrente esercitava la propria attività, così provocando danni alla cucina, alla sala, allo spogliatoio, ai bagni e al corridoio, oltre che agli elettrodomestici ivi presenti;
- giacché la compagnia assicuratrice non provvedeva alla liquidazione stragiudiziale del sinistro, la ricorrente ed il promuovevano congiuntamente un Controparte_1 procedimento di A.T.P. (R.G. n. 2961/2021) all'esito del quale il c.t.u. nominato confermava le cause dei danni lamentati (rottura della pompa di sollevamento) e quantificava i costi per le riparazioni in complessivi €23.670,36.
Si è costituito il che ha confermato, in fatto, le circostanze esposte dalla Controparte_1
ricorrente, mentre in diritto ha rappresentato che il malfunzionamento delle pompe di sollevamento delle acque nere condominiali non era da ascriversi ad una perdurante e colpevole omissione nella risistemazione delle stesse, come sostenuto dalla ricorrente, bensì ad una rottura accidentale ed imprevedibile ed ha altresì evidenziato che il risarcimento eventualmente riconosciuto alla dovrà essere escluso o ridotto ai sensi dell'art. 1227 c.c. Parte_2 atteso che lo svolgimento dell'attività di si pone in contrasto con l'art. Parte_3
12 del regolamento condominiale, che pone un divieto di installazione di apparecchiature, impianti e macchinari rumorosi, deposito merci o materiali infiammabili, esalazioni sgradevoli o nocive.
Ha chiesto in ogni caso di essere manlevato e tenuto indenne dalla propria compagnia assicuratrice ed ha spiegato domanda volta ad ottenere il Controparte_4
risarcimento del danno per i costi sostenuti per la ricerca e l'eliminazione del guasto agli impianti per €2.377, nonché per le spese sostenute sia in fase di ATP che nel presente giudizio.
Si è costituita che, in via preliminare, ha formulato Controparte_4
istanza di mutamento del rito da sommario ad ordinario. Nel merito, ha censurato la condotta processuale del sottolineando che a fronte di un ricorso per ATP presentato CP_1
congiuntamente alla ricorrente, in questo giudizio si era invece per la prima volta dissociato dalle
5 difese della stessa, contestando la violazione del regolamento condominiale. Ha eccepito la nullità dell'accertamento peritale, poiché il c.t.u., nonostante il tempestivo inoltro delle osservazioni da parte del c.t.p. della compagnia, non aveva fornito risposta e comunque l'incompletezza di esso atteso che non era stato svolto alcun accertamento in punto di nesso di causalità, né erano state puntualmente individuate le apparecchiature danneggiate. Ha comunque eccepito la corresponsabilità del in ordine alla violazione del regolamento CP_1
condominiale da parte della ricorrente.
Ha contestato l'operatività della polizza nel caso di specie, anche in ordine all'autonoma domanda di indennizzo formulata dal . CP_1
All'udienza del 20.1.2023, la ditta viste le difese del condominio, ha chiesto di essere Pt_1
autorizzata alla chiamata in causa della società proprietaria dei locali concessi in P_
locazione a parte attrice.
Il Giudice, autorizzata la chiamata del terzo e rilevato che il procedimento richiedeva un'istruttoria non sommaria, previo mutamento del rito, ha fissato l'udienza ex art. 183 c.p.c.
Si è costituiva deducendo di essere rimasta estranea al procedimento per P_
accertamento tecnico preventivo e contestando sia l'esistenza dell'evocato divieto imposto dall'art. 12 del regolamento condominiale, sia, comunque, il fatto che l'attrice non fosse a conoscenza del regolamento stesso.
Respinta l'eccezione di nullità della c.t.u. sollevata dalla terza chiamata , la Controparte_4
causa è stata istruita acquisendo la consulenza tecnica resa in fase di accertamento preventivo e mediante escussione dei testi ammessi (udienze del 13.3.2024 e 25.10.2024).
Infine, è stata rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. al 23.5.2025, con assegnazione alle parti del termine per il deposito di note conclusive.
Nelle note conclusive, ha dato atto che il “Bar Deha”, gestito dalla ditta è P_ Pt_1
stato chiuso a far data dall'11 marzo 2025 e che è intimato nei confronti dell'odierna attrice lo sfratto per morosità. Ha altresì evidenziato il venir meno della legittimazione ad agire in relazione a gran parte dei danni lamentati in questa sede, considerato in particolare considerato che i lavori di ripristino di soffitti e pareti, così come quelli di arredi e allestimenti non sono mai stati posti in essere e che conseguentemente non è dovuto il ristoro per il “fermo tecnico” dell'attività.
6 All'odierna udienza la causa è passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni riportate in epigrafe.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
In via istruttoria, si ribadisce che il presente procedimento risulta già compiutamente istruito sulla base delle prove sino ad oggi acquisite, mentre circa gli esiti della consulenza preventiva si richiama l'ordinanza del 23.11.2023, non ravvisandosi profili di nullità dell'accertamento svolto
(si ribadisce in questa sede che l'eccezione di nullità della c.t.u. svolta in sede di accertamento preventivo, sollevata dalla PA terza chiamata, è priva di fondamento, non risultando dalla documentazione fornita prova della trasmissione delle osservazioni del c.t.p. della PA al c.t.u. e comunque emergendo dalle operazioni peritali e dai relativi verbali che sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi nel rispetto del contradditorio).
Risarcimento del danno subito da . Parte_2
Occorre poi dar conto del fatto sopravvenuto, rappresentato dall'ordinanza del 3.4.2025 del
Tribunale di Lucca con cui è stato convalidato lo sfratto per morosità intimato da a P_
, di talché il rapporto locatizio non è più in essere alla data della presente Parte_2
pronuncia.
L'azione spiegata dalla è da inquadrare nell'alveo dell'art. 1585 comma 2 Parte_2
c.c.
L'attrice lamenta infatti un danno da infiltrazioni nei locali adibiti ad attività commerciale e di proprietà di per percolazione di liquami dal piano superiore. P_
L'art. 1585 comma 2 c.c. sancisce per il conduttore dell'immobile locato il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della medesima, attribuendo al conduttore un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno (Cass., sez. III, 05/05/2020,
n. 8466).
Invero, nell'ipotesi in cui i terzi non avanzino pretese di natura giuridica, ma arrechino pregiudizio al godimento del conduttore mediante impedimenti concreti o attività materiali ostative, riconducibili all'atto illecito in senso lato, si realizzano molestie di fatto per le quali la garanzia del locatore non è dovuta ed il conduttore può agire direttamente contro i
7 terzi. Rientrano in tale nozione, e non in quella di molestie di diritto, anche le infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento sovrastante.
Il terzo, a sua volta, è responsabile della cosa che ha in custodia ex art. 2051 c.c., fattispecie di carattere oggettivo per la cui sussistenza è sufficiente che si accerti il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso.
Siffatta legittimazione del conduttore verso il terzo non riguarda soltanto i danni causati agli arredi o mobili di proprietà del conduttore, ma si estende a tutto ciò che sia oggetto del godimento stesso. Di contro, se dalle infiltrazioni o comunque dal fatto che ha provocato il danno discende un pregiudizio esclusivamente per la proprietà, come per esempio il danneggiamento dei muri o di altre parti strutturali dell'immobile, il conduttore non ha alcun autonomo potere d'azione verso il terzo per ottenere il risarcimento per tali danni, a meno che non si provi che egli abbia sopportato il relativo esborso per le riparazioni (e fermo restando che il conduttore può sempre agire contro il proprietario per i disagi occorsi nel godimento del bene che derivino dalle riparazioni connesse anche ai fatti dannosi ex art. 1584 c.c.).
La tutela risarcitoria del danno che abbia compromesso il godimento dell'immobile condotto in locazione presuppone dunque necessariamente la detenzione della cosa a titolo di locazione, con l'esercizio di un potere di fatto su di essa ed il diritto, attuale, di goderne.
Il venir meno del rapporto locatizio, dunque, va adeguatamente valutato e considerato ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili al locatore: saranno risarcibili quei danni che, avendo compromesso il godimento della cosa, erano già acquisiti alla sfera del conduttore prima della cessazione del contratto, nonché, per quel che concerne i danni che involgano le parti strutturali dell'edificio (pareti, soffitti, infissi), gli esborsi che il conduttore abbia eventualmente già anticipato in luogo del proprietario.
Ciò premesso, è incontestato tra le parti che il 28 e 29 dicembre 2020 il fondo commerciale sito in via Luporini 144 di proprietà di ed all'epoca condotto in locazione dalla P_ [...]
sia stato interessato da fenomeni infiltrativi da fuoriuscita di reflui domestici Parte_2
provenienti dagli scarichi condominiali.
8 La circostanza è stata acclarata nell'immediatezza dei fatti, mediante sopralluogo congiunto, svolto alla presenza dell'amministratore di del difensore Controparte_7 della , degli incaricati dall' e Geom. Parte_2 Controparte_8 CP_9
del tecnico incaricato dalla PA il successivo
[...] Parte_4 CP_10
15.1.2021.
Nella consulenza espletata in via preventiva, sono state anche accertate in modo chiaro e coerente le cause di tali fenomeni infiltrativi. Precisa il c.t.u. che: “Trattasi di fuoriuscita di reflui domestici provenienti dagli scarichi condominiali, avvenuti dal w.c. di una unità immobiliare posta al piano terra, in corrispondenza dei locali commerciali posti al piano seminterrato
(Allegato “A” - Planimetria sovrapposta), a causa della rottura della pompa di sollevamento posta in un pozzetto (sito nel piazzale condominiale adibito a parcheggio) ove confluiscono parte degli scarichi condominiali. Si precisa che detto pozzetto è posto ad una quota minore rispetto alla quota di ubicazione del w.c. da dove sono fuoriusciti i reflui domestici. Fabbricato denominato “ posto in Lucca, via Luporini n. 144. […] E' evidente la Controparte_1
fuoriuscita di reflui domestici, provenienti dal wc, posto nell'appartamento sopra stante i locali di cui sopra. In particolare il wc. è posto sopra la cucina, sul lato confinate con la sala ristorante
(Allegato “A” - Planimetria sovrapposta). Sono presenti e ben visibili nella documentazione fotografica allegata “colature/segni” nelle pareti e nei soffitti dovuti alla fuoriuscita dei reflui
(liquami domestici). Il sottoscritto CTU prende atto della documentazione fotografica e dei due video allegati agli atti di causa, ove in un video è ripreso l'appartamento soprastante i locali, con
i reflui fuoriusciti ben viabili su tutta la superficie dello stesso e in un video è ben visibile la
“colatura” di detti reflui nei locali sottostanti in particolare nella cucina, nel disimpegno adiacente la cucina, nel disimpegno adiacente la dispensa e nella dispensa stessa. Il sottoscritto
CTU accerta la sussistenza della fuoriuscita dei reflui, anche sulla base dei documenti allegati agli atti di causa (fotografie e video)”.
Tali conclusioni hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni testimoniali.
Dunque, il fatto lesivo da cui il sinistro ha avuto origine è stato acclarato pacificamente alla presenza di tutte le parti così come è stato dato adeguato e puntuale riscontro della causa del danno lamentato, da ascriversi al malfunzionamento della pompa condominiale di sollevamento.
9 Le conseguenze dannose provocate da tale fuoriuscita sono evidenti e ben visibili sia nella documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica, sia nella documentazione fotografica/video allegata agli atti di causa.
E' infatti compatibile con lo sversamento di liquami, a sua volta determinato dalla rottura della pompa di sollevamento condominiale, la presenza nell'immobile all'epoca condotto dall'attrice di macchie consistenti e “rigature” nella tinteggiatura dei locali (cucina, sala ristorate, dispensa, disimpegni), rigonfiamento degli arredi in legno (porte, sciambrane, battiscopa), nonché la rottura di alcuni componenti degli elettrodomestici professionali/macchinari, necessari per l'attività svolta dalla sig.ra (bar – pasticceria – ristorante). Parte_1
Del tutto priva di pregio è l'eccezione della compagnia terza chiamata che imputa all'attrice la non sufficiente determinatezza e precisazione degli elettrodomestici che sarebbero rimasti coinvolti nel fenomeno infiltrativo. L'elencazione dei macchinari (pasto-crema; forno elettrico;
friggitrice elettrica;
bollitore; piastra fry top elettrica;
abbattitore alexander;
piastra fuoco cucina;
inverter cappa;
lavastoviglie) è contenuta nel preventivo sulla base del quale il c.t.u. ha stimato i costi di ripristino, elencazione ben nota alla terza chiamata già prima dell'instaurazione del procedimento di accertamento preventivo.
La responsabilità per le conseguenze dannose riscontrate, in ragione della riconducibilità del danno ad un impianto condominiale, è da ascriversi al Controparte_1
Tuttavia, l'accoglimento della domanda di parte attrice va limitato nei termini che seguono.
Il c.t.u. evidenzia che “le opere necessarie al fine di eliminare le conseguenze dovute alla fuoriuscita dei liquami domestici, si possono così suddividere: - danni subiti alle pareti/soffitti; - danni subiti agli arredi e infissi interni;
e - danni subiti agli elettrodomestici professionali/macchinari presenti in cucina, necessari alle lavorazioni dell'attività commerciale svolta dalla sig.ra ”. Parte_1
Quelli che il c.t.u. individua come “Danni subiti alle pareti/soffitti” sono più in particolare “stati rilevati, nella cucina, nella dispensa, nel disimpegno adiacente la cucina che porta nella sala da pranzo, nel disimpegno adiacente la cucina che porta all'ingresso della cucina stessa e all'ingresso della dispensa e nella sala da pranzo esclusivamente nella parete e parte di soffitto adiacente la cucina. Detti danni, alla data del sopralluogo sono ben visibili. Documentazione
10 fotografica “ALLEGATO B”. Alla data del sopralluogo non sono stati rilevati danni nei locali bagno ad uso dei clienti e nei locali spogliatoi e bagni ad uso del personale”.
Allo stesso modo i “Danni subiti agli arredi e infissi interni” “riguardano principalmente gli infissi interni, in particolare le sciambrane, le porte, le cornici in legno alla porta delle cucina
(lato sala ristorante) e finestra passa vivande, ed al battiscopa in legno (in parte)”.
Si tratta cioè di tutti danni, come ben evincibile dal materiale fotografico allegato quale doc. B e
D, relativi alle parti strutturali dell'immobile o comunque a parti non agilmente asportabili (quali appunto le porte ed i battiscopa).
Premesso che la non ha documentato di aver provveduto ad anticipare i costi Parte_2
relativi ai danni subiti dalla proprietà, né risulta ad oggi che le riparazioni siano state effettuate (la circostanza resta allo stato una mera allegazione) si ritiene di escludere in favore della ricorrente il risarcimento di tale danno.
Tra l'altro la nulla deduce nemmeno circa l'eventuale spesa sostenuta per Parte_2
abbellimenti interni, ad esempio per l'installazione di infissi, né ciò emerge dal contratto inter partes.
Né inoltre, lo si precisa, la ha formulato domanda autonoma in proprio di P_
risarcimento di tali voci, per cui in difetto di domanda nulla si dispone sul punto.
Neppure rileva il richiamo alla necessità di riconsegna del bene, da parte del conduttore, nello stato di fatto in cui si trovava: trattasi di norma che garantisce la proprietà dai danni ascrivibili all'incuria del conduttore, mentre, sulla base della stessa allegazione attorea, il danno è provocato da un terzo alla proprietà ed è dunque nei confronti del terzo che la proprietà spiegherà, ove ritenga, la relative domande.
Ad analoghe conclusioni si perviene in ordine agli stimati danni da chiusura per esecuzione lavori di ripristino per €3.570,90. Tale voce di risarcimento riconosciuta dal c.t.u. in esito alle osservazioni formulate dal c.t.p. della parte attrice (che aveva precisato che “- alla data del sopralluogo è ben visibile che i lavori di ripristino del danno subito non sono stati ancora eseguiti, come risulta dalla documentazione fotografica allegata alla bozza di perizia inviata
(allegato B e allegato D); e - si ritiene equo il calcolo allegato alle suddette osservazioni, stimato in giorni 6 di chiusura del locale e quindi di temporanea cessazione dell'attività, per la corretta
11 esecuzione dei lavori di ripristino”) non va chiaramente ad oggi, una volta appurata la cessazione dell'attività e del contratto di locazione, riconosciuta in favore dell'attrice.
L'attività non ha subito interruzioni/chiusure a causa degli eventi sopra descritti, nel corso del contratto di locazione, né li subirà in futuro, poiché il contratto è cessato.
Si stima dunque congruo riconoscere i soli danni ai macchinari che erano impiegati per l'attività e che sono stati invece riparati a carico dell'attrice, che riguardano gli elettrodomestici professionali/macchinari presenti in cucina e necessari per l'attività di bar-pasticceria-ristorante svolta dalla sig.ra , come si dirà nel relativo paragrafo. Parte_1
Circa tali danni il c.t.u. “precisa, che alla data del sopralluogo tutti gli elettrodomestici professionali/macchinari sono funzionanti, ad esclusione della “pasto-crema” non presente in cucina, posta in altro locale e non in uso. Come risulta dal verbale n. 3 del 17/09/2021, il sottoscritto CTU ha verificato alla presenza dei CPT geom. e p.i. Controparte_9 Per_1
, presso la ditta “Arredo Grossi” di Viareggio, i vari pezzi sostituiti …”. In atti vi sono le
[...]
foto relative alle parti riparate ed il riscontro dei costi delle riparazioni.
È dunque riconosciuto in favore dell'attrice il danno per €6.608,00, da porsi a carico del
Controparte_1
Alcuna responsabilità o corresponsabilità, ex art. 1227 c.c., per gli eventi di cui è causa può invece essere attribuita alla parte attrice in forza dell'invocato art. 12 del Regolamento
Condominiale.
L'art. 12 del Regolamento, infatti, prevede che “in nessun locale, specie quelli a pianoterreno e interrato è consentito installare apparecchiature, macchinari ed impianti rumorosi, depositare merci o materiali infiammabili, o emananti esalazioni sgradevoli o nocive”.
A sostegno della dedotta violazione del regolamento, viene lamentata la “presenza di una dispensa (contenente merci e materiali infiammabili) e una cucina, nella quale sono state installate apparecchiature rumorose (frigoriferi, aspiratori, impastatrici, ecc.) e dalla quale provengono, giocoforza, esalazioni sgradevoli” per cui se l'attrice avesse rispettato le prescrizioni del regolamento condominiale, l'allagamento di locali seminterrati - destinati per loro natura a sgombero o ricovero di beni di scarso valore - avrebbe determinato un danno notevolmente inferiore rispetto a quello che si è invece venuto a creare nel caso di specie.
12 Il richiamo a tale norma del regolamento condominiale non si attaglia alla fattispecie: fermo restando che il non aveva mai contestato il mancato rispetto del regolamento, prima CP_1 dell'introduzione della lite, né risulta alcuna diffida stragiudiziale in tal senso, non può ritenersi che la struttura dei locali fosse contraria alla norma richiamata, ai fini di questo giudizio.
Ed invero la norma del regolamento condominiale appare tesa ad evitare e prevenire danni al derivanti dall'eventuale presenza di materiali infiammabili o idonei a comportare CP_1
esalazioni nocive e nulla ha a che vedere, invece, con il danno riportato da colui che occupi il locale interrato, a maggior ragione laddove mai le modalità d'uso ed impiego dei locali erano state oggetto di censura.
È assorbita ogni decisione sulla domanda spiegata, in via gradata, dall'attrice nei confronti di la cui fondatezza astratta va però vagliata ai fini delle spese di lite, come si dirà P_
infra.
Indennizzo in favore del Condominio e domanda di manleva da parte di
[...]
. CP_4
Il chiede, da un lato, di essere manlevato e tenuto indenne dalla propria Controparte_1
compagnia assicuratrice, nei limiti di indennizzo e applicato lo scoperto di polizza per i danni patiti dall'attrice e, dall'altro, spiega autonoma domanda per ottenere l'indennizzo relativo alle spese sostenute per la ricerca e l'eliminazione del guasto agli impianti.
La domanda di manleva va accolta.
Posto che la causa del danno è da ascriversi alla rottura accidentale di un impianto condominiale, trova applicazione l'art. 40 delle condizioni generali di contratto (“La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i conduttori, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato, degli impianti fissi, giardini e parchi condominiali, compresi gli alberi
d'alto fusto, e alla proprietà e conduzione delle relative parti comuni. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per dolo di persone delle quali debba rispondere”).
13 Il sinistro risulta peraltro tempestivamente denunciato, né il ha in alcun modo CP_1
contribuito ad aggravarne gli esiti dannosi. Del tutto priva di fondamento, alla luce di quanto sopra evidenziato, è l'eccezione relativa ad una colpevole inerzia del nel denunciare CP_1
la violazione del regolamento condominiale.
Infine, trattasi di danno che non è già stato separatamente risarcito nella procedura RG n.
1816/2022 (in tale contesto si trattava, come indicato dalla stessa compagnia, di danni provocati da allagamento e/o rigurgito di acque piovane verificatosi i giorni 26.12.21 e 5.1.22).
Trovano applicazione le franchigie ed i limiti di indennizzo previsti in contratto (una franchigia di 200.00 per danni da rigurgito delle fognature ed un limite di indennizzo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. La polizza, inoltre, prevede uno scoperto del 10% del danno col minimo di € 200,00 per danni a terzi da spargimento d'acqua ed un limite di indennizzo di 1/3 del massimale R.C. con massimo di € 500.000,00).
Sono indennizzabili anche i danni materiali causati al Fabbricato da spargimento di acqua e le spese per la ricerca ed eliminazione della causa, ai sensi degli artt. 19 e 20 della polizza, trattandosi di spese necessarie per il ripristino della funzionalità delle pompe condominiali.
Vi è in atti la fattura del relativo intervento, sul quale la contestazione della PA è del tutto generica e non circostanziata, a fronte della pacifica ed incontestata necessità di porre rimedio al danno patito per il pieno godimento da parte dei condomini del fabbricato, per cui va accolta la domanda per complessivi € 2.127; non si riconosce invece l'ulteriore somma a titolo di pulizie straordinarie non potendosi in alcun modo riferire la fattura in atti alla specifica attività eventualmente svolta in occasione ed a seguito della rottura della pompa condominiale.
Spese di lite
La domanda di parte attrice risulta notevolmente ridimensionata all'esito del giudizio, per cui le spese vengono calcolate sul relativo scaglione per valore della lite (tra i minimi ed i medi tabellari per la fase istruttoria, stante l'accertamento svolto in fase preventiva) e sono poste a carico del Controparte_1
Il è vittorioso nei confronti della compagnia terza chiamata, tenuta a Controparte_1
manlevare, anche per le spese di lite, l'assicurato.
14 Per la fase di accertamento preventivo, poiché il ricorso era congiunto, si riconosce a carico della soccombente una sola liquidazione, parametrata come sopra, ed incrementata Controparte_4
per la pluralità di parti, mentre le spese di c.t.u. liquidate in tale fase sono poste a carico della compagnia terza chiamata.
Circa le spese per c.t.p. come statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. 10173/2015), sebbene le spese di consulenza tecnica di parte rientrino tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, tuttavia il giudice ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. ha la facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Nel caso di specie, al c.t.u. sono stati liquidati € 1.700 oltre accessori. Pertanto, si ritiene congruo ed equo rideterminare i compensi dei consulenti di parte (a fronte delle note spese rimesse in atti), tenendo conto del compenso liquidato al c.t.u. e riconoscendo dunque €1.000 oltre accessori per ciascun consulente.
Invece, l'attrice è soccombente nei confronti di avendone richiesto la chiamata in P_
causa, pur nella consapevolezza che le aveva regolarmente reso noto il contenuto del P_
regolamento condominiale di cui si discute.
In data 23.7.2019 la ditta e l'Unione avevano un contratto preliminare di compravendita Pt_1 avente ad oggetto l'immobile in questione, nel quale veniva espressamente richiamato il
Regolamento del Condominio, che la dichiarava di ben conoscere obbligandosi per sé e Pt_1
propri aventi causa ad osservarlo e farlo osservare. Successivamente, il 9.9.2021 la aveva Pt_1
sottoscritto il contratto di locazione su cui la lite si fonda, vigente al momento del contenzioso nel quale al punto 8 espressamente dichiarava di avere conoscenza del Regolamento di Condominio:
“La parte conduttrice dichiara di ben conoscere il vigente regolamento di condominio e ad osservarlo diligentemente”. Per cui, la chiamata in causa è dipesa da una scelta processuale dell'attrice e non già dalle difese spiegate dal convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna il a corrispondere alla la somma di Controparte_1 Parte_2
€6.608, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
15 2) condanna il a corrispondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_2 di questo giudizio che liquida in €4.500, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, oltre spese per contributo unificato e bollo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) condanna a manlevare e tenere indenne il Controparte_4
di quanto dovuto in relazione ai punti che precedono, nei limiti Controparte_1
delle franchigie e massimali di polizza ed applicato lo scoperto, nonché a corrispondere al la somma di €2.127, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia Controparte_1
al saldo;
4) condanna a corrispondere al le spese di lite di Controparte_4 Controparte_1 questo giudizio che liquida in €4.500, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
5) condanna a corrispondere al ed alla Controparte_4 Controparte_1 [...]
(da distrarsi al procuratore antistatario) le spese di lite del giudizio di Parte_2 accertamento preventivo che liquida in €2.600, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, oltre spese per contributo unificato e bollo;
6) pone a carico di le spese di c.t.u., nonché le spese per i cc.tt.pp. di Controparte_4
e nella misura rideterminata di €1.000 oltre Parte_1 Controparte_1
accessori per ciascun consulente.
7) condanna a corrispondere ad le spese di lite di questo Parte_2 P_ giudizio che liquida in €4.500, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 15.45
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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